748.127.8•Ordinanza del DATEC relativa ai periodi di volo e di servizio e all’organizzazione dell’orario di lavoro nel traffico aereo commerciale mediante velivoli
748.127.8Departmental Ordinance1 ott 2008
(Ordinanza sui periodi di volo e di servizio)
del 26 settembre 2008 (Stato 1° aprile 2011)
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC),
visto l’articolo 57 capoverso 1 della legge federale del 21 dicembre 19481sulla navigazione aerea;
in esecuzione del regolamento (CEE) n. 3922/912,3
ordina:
Nella presente ordinanza si intende per:
1. corrisponde allo standard di una camera d’albergo di classe media ed è provvisto di servizi igienici e vasca da bagno o doccia,
2. la camera è arieggiata, se necessario climatizzata e insonorizzata,
3. la camera può essere oscurata completamente e l’occupante può gestire autonomamente le fonti di luce;
l. locale appropriato : locale che consenta a un membro d’equipaggio di cambiarsi e concedersi un intervallo ristoratore; ciascun membro d’equipaggio deve potersi almeno sedere comodamente; il locale deve essere separato dagli spazi pubblici e dal posto di lavoro ed essere provvisto di ventilazione;
m. manuale d’esercizio (Operational Manual, OM) : raccolta delle prescrizioni e delle indicazioni necessarie al personale operativo per svolgere i propri compiti conformemente all’allegato III capo P del regolamento (CEE) n. 3922/91.
L’organizzazione dell’orario di lavoro è retta dalla direttiva 2000/79/CE nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 1 dell’allegato all’Accordo sul trasporto aereo6.
Se la differenza oraria tra il luogo d’inizio e il luogo di conclusione di un periodo di servizio di volo è di 4 ore o più, il periodo di riposo corrispondente deve essere prolungato di 30 minuti per ogni ora di fuso orario.
Sui voli effettuati con un solo pilota, il periodo di servizio di volo giornaliero ammesso per ogni pilota è di:
Se il periodo di servizio di volo è interrotto da un intervallo (servizio frazionato osplit duty ), il periodo di servizio di volo giornaliero ammesso è prolungato come segue:
| Durata dell’intervallo ininterrotto | Prolungamento ammesso del periodo di servizio di volo |
|---|---|
| a. 3 ore–6 ore e 59 min. | Prolungamento della metà della durata dell’intervallo |
| b. 7 ore–9 ore e 59 min. | Prolungamento: 1. di due terzi della durata dell’intervallo; o 2. dell’intera durata dell’intervallo, se almeno 7 ore dell’intervallo cadono tra le ore 20.00 e le 08.00 ora locale. |
L’impresa di trasporti aerei regolamenta nel manuale d’esercizio il servizio frazionato. Tale regolamentazione necessita dell’approvazione dell’UFAC.
| Composizione dell’equipaggio di volo rinforzato per un massimo di 3 atterraggi | Con cuccette per l’equipaggio | Con sedili di riposo |
|---|---|---|
| 3 piloti | 18 ore | 16 ore |
| 4 piloti | 20 ore | 18 ore |
| Composizione dell’equipaggio di volo rinforzato per 4 atterraggi | Con cuccette per l’equipaggio | Con sedili di riposo |
| 3 piloti | 16 ore | 14 ore |
| 4 piloti | 18 ore | 16 ore |
| Quota percentuale minima della possibilità di riposo ininterrotto di un membro dell’equipaggio di cabina rispetto alla durata complessiva del volo (tempo di volo) | Con cuccette per l’equipaggio | Con sedili di riposo |
|---|---|---|
| 20 % | 16 ore | – |
| 25 % | 18 ore | 16 ore |
| 30 % | 20 ore | 18 ore |
Il prolungamento del periodo di servizio di volo giornaliero ammesso a seguito di un periodo di riposo durante il volo non deve:
Nel caso di combinazione del servizio frazionato e del prolungamento a seguito di un periodo di riposo durante il volo, è vincolante il più lungo dei due periodi di servizio di volo ammessi ai sensi degli articoli 13 e 18.
L’impresa di trasporti aerei regolamenta nel manuale d’esercizio il prolungamento del periodo di servizio di volo giornaliero ammesso a seguito di un periodo di riposo durante il volo. Tale regolamentazione necessita dell’approvazione dell’UFAC.
L’ordinanza dell’8 settembre 19978concernente l’esercizio di aeromobili nel trasporto aereo commerciale (OJAR‑OPS 1) è abrogata.
…9
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2008.
RS 748.0 ↩
R (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dic. 1991, concernente l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell’all. all’Acc. del 21 giu. 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68 ). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del DATEC del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1155). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del DATEC del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1155). ↩
RS 642.11 ↩
RS 0.748.127.192.68 . La direttiva può essere richiesta all’UFAC, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch). ↩
RS 220 ↩
[RU 1997 2268] ↩
La mod. può essere consultata allaRU 2008 4505. ↩
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