748.132.1•Ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea
748.132.1OSAFederal Council Ordinance1 gen 1996
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del 18 dicembre 1995 (Stato 1° agosto 2024)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 10a capoverso 2, 40–40g , 49, 101b , 107a capoverso 4 e 108a capoverso 3 della legge federale del 21 dicembre 19481sulla navigazione aerea (LNA);
visti gli articoli 37a –37f della legge federale del 22 marzo 19852concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin);
in esecuzione della Convenzione del 7 dicembre 19443relativa all’aviazione civile internazionale (Convenzione di Chicago);
in esecuzione dell’Accordo multilaterale del 12 febbraio 19814sulle tasse di rotta;
in esecuzione dell’Accordo del 21 giugno 19995tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo,
in particolare del regolamento (CE) n. 549/20046, del regolamento (CE) n. 550/20047, del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/20138e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/6659,10
ordina:
Il servizio della sicurezza aerea comprende i seguenti servizi:
| a. Gestione del traffico aereo (Air Traffic Management; ATM) | Gestione dello spazio aereo (lett. b), gestione dei flussi e delle capacità del traffico aereo (lett. c) e servizi della navigazione aerea (lett. d). |
|---|---|
| b. Gestione dello spazio aereo (Airspace Management; ASM) | Gestione degli spazi aerei, delle rotte dei servizi della navigazione aerea (rotte ATS), delle zone regolamentate, delle zone pericolose e delle zone vietate, delle zone con obbligo di comunicazione via transponder o via radio nonché delle zone temporaneamente riservate e di quelle temporaneamente segregate. |
| c. Gestione dei flussi e delle capacità del traffico aereo (Air Traffic Flow and Capacity Management; ATFCM) | Gestione dei flussi e delle capacità del traffico aereo d’intesa con i fornitori dei servizi di cui alle lettere e ed f nonché con l’Unità centrale europea di gestione dei flussi di traffico aereo. |
| d. Servizi della navigazione aerea (Air Traffic Services; ATS) | Servizi di controllo del traffico aereo (lett. e), servizio d’informazione di volo (lett. f) e servizio d’allarme (lett. g). |
| e. Servizi di controllo del traffico aereo (Air Traffic Control Services; ATC) | Servizio di controllo dei voli in rotta, degli avvicinamenti, dei decolli e d’aerodromo. |
| f. Servizio d’informazione di volo (Flight Information Service; FIS) | Offerta d’informazioni di volo per l’intero traffico aereo, compreso il servizio d’informazione di volo d’aerodromo (Aerodrome Flight Information Service; AFIS). |
| g. Servizio d’allarme (Alerting Service; ALS) | Allerta e sostegno dei servizi competenti in caso di aeromobili che necessitano dell’intervento dei servizi di ricerca e di salvataggio. |
| h. Servizi di telecomunicazione, navigazione e sorveglianza (Communication, Navigation and Surveillance Services; CNS) | |
| i. Servizio di telecomunicazione | Garanzia delle comunicazioni terra-terra e terra-bordo per il servizio di controllo del traffico aereo. |
| j. Servizio di navigazione | Fornitura dei dati di posizione degli aeromobili. |
| k. Servizio di sorveglianza | Determinazione della posizione di aeromobili. |
| l. Servizio d’informazione aeronautica | Ricezione, conservazione, trattamento, aggiornamento, diffusione, messa a disposizione, trasmissione, storicizzazione e archiviazione di dati e informazioni aeronautici, compresa l’allestimento di carte aeronautiche, nonché realizzazione e utilizzo di un’applicazione per la preparazione dei voli basata su Internet. |
| m. Servizio di meteorologia aeronautica | Ricezione, conservazione, trattamento, aggiornamento, diffusione, messa a disposizione, trasmissione, storicizzazione e archiviazione di dati e informazioni di meteorologia aeronautica. |
Le seguenti prestazioni di supporto sono parte integrante dei servizi di cui all’articolo 1:
Il servizio di valutazione delle procedure di volo comprende l’elaborazione e la modifica nonché la verifica degli itinerari di volo e delle procedure di avvicinamento e di decollo secondo le regole del volo strumentale.
Le modalità relative ai servizi da fornire sono convenute tra i fornitori di servizi e la clientela nel rispetto delle prescrizioni nazionali e internazionali; l’UFAC e la MAA partecipano alle trattative. Nel caso le parti non riescano a giungere a un accordo, l’UFAC decide d’intesa con la MAA e previa consultazione dei partecipanti.
Le conversazioni radiotelefoniche con Swiss Radar si tengono in inglese. Sono fatte salve le deroghe pubblicate nell’AIP.
Skyguide deve vigilare affinché il servizio della sicurezza aerea non venga intralciato da scioperi, serrate o boicottaggi o da altre misure rivendicative.25A seconda delle possibilità, conclude a tal fine contratti collettivi di lavoro con il suo personale.
Skyguide finanzia i suoi compiti segnatamente per mezzo:
L’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) garantisce il servizio civile di meteorologia aeronautica secondo l’articolo 1 lettera m ed è autorità meteorologica (Meteorological Authority) ai sensi dell’allegato 327alla Convenzione di Chicago. Il DATEC fissa le modalità d’intesa con il Dipartimento federale dell’interno.
In applicazione dell’articolo 1 paragrafo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 non vale per gli aerodromi della categoria II secondo l’articolo 25.
Lo spazio aereo svizzero è suddiviso in diverse zone di tariffazione per il servizio della sicurezza aerea di rotta e della sicurezza di avvicinamento e di decollo. In ogni zona di tariffazione:
Le tariffe delle tasse sono ponderate:
Le tariffe delle tasse relative alla sicurezza aerea sono pubblicate dall’UFAC nell’AIP.
La Regione d’informazione di volo Svizzera (Flight Information Region, FIR e Upper Flight Information Region, UIR) nella quale sono forniti servizi della sicurezza aerea di rotta costituisce l’unica zona di tariffazione per le tasse di rotta.
Il finanziamento dei servizi della sicurezza aerea di rotta incombe a Skyguide.
Gli aerodromi della categoria I conformemente all’allegato 2 (aeroporti nazionali) costituiscono, per quanto riguarda il finanziamento dei servizi per la sicurezza di avvicinamento e di decollo, una zona di tariffazione.
Il finanziamento dei servizi della sicurezza aerea per gli aerodromi della categoria I incombe al fornitore del servizio di navigazione aerea.
Ogni aerodromo della categoria II conformemente all’allegato 2 costituisce per quanto riguarda il finanziamento dei servizi per la sicurezza di avvicinamento e di decollo una zona di tariffazione a sé.
Il finanziamento dei servizi per la sicurezza di avvicinamento e di decollo negli aerodromi della categoria II incombe all’esercente dell’aerodromo.
Sono esonerati dalle tasse di avvicinamento e di decollo: a. i voli effettuati esclusivamente per trasportare le seguenti persone in missione ufficiale, se tale situazione è debitamente comprovata dall’indicatore di stato nel piano di volo: 1. il monarca regnante e i suoi famigliari diretti, 2. i capi di Stato, i capi e i ministri del Governo; b. i voli di ricerca e soccorso secondo l’ORSA46; c. i voli svolti esclusivamente per verificare e collaudare equipaggiamenti utilizzati o da essere utilizzati come ausili terrestri alla navigazione aerea; non sono tuttavia esonerati i voli del relativo aeromobile verso un determinato luogo d’impiego.
La fissazione e l’approvazione delle tariffe delle tasse per gli aerodromi della categoria I sono disciplinate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013.
L’UFAC allestisce ogni anno il conto della sicurezza aerea svizzera. Quest’ultimo presenta una panoramica su costi e proventi totali dei servizi della sicurezza aerea forniti nello spazio aereo svizzero. Gli organi responsabili del finanziamento dei servizi della sicurezza aerea comunicano all’UFAC le informazioni necessarie.
Tutte le persone che si occupano dell’installazione, della manutenzione, della gestione, della valutazione e della cancellazione di registrazioni dell’AVRE devono trattare in modo confidenziale le informazioni e i dati marginali acquisiti, in particolare le dichiarazioni e i contenuti delle intercettazioni.
Il fornitore dei servizi di navigazione aerea presenta ogni anno all’UFAC un rapporto sull’utilizzo dell’AVRE.
In deroga alle disposizioni del presente capitolo, le autorità competenti possono in particolare disporre la trasmissione, la valutazione o la conservazione di registrazioni dell’AVRE, sempreché una legge lo preveda.
Ai sensi dell’articolo 91 capoverso 1 lettera i LNA, è punito chiunque:
Sono abrogate:
(art. 6 cpv. 1)
I compiti della sicurezza aerea di Skyguide comprendono: 1. Gestione del traffico aereo 1.1 Gestione dello spazio aereo 1.1.1 Elaborazione di proposte per l’ottimizzazione e la modifica della struttura dello spazio aereo all’attenzione dell’UFAC. 1.1.2 Gestione dello spazio aereo, compreso l’esercizio dell’Airspace Management Cell (AMC) della Svizzera, in particolare: – l’amministrazione di tutti gli spazi aerei, zone e regioni secondo l’articolo 1 lettera b della presente ordinanza, – l’amministrazione delle rotte ATS, – il coordinamento di esigenze particolari negli spazi aerei delle classi C e D, – il coordinamento di voli che necessitano di un’autorizzazione del servizio della navigazione aerea conformemente all’ordinanza del DATEC del 24 novembre 199475sulle categorie speciali di aeromobili, – il coordinamento tra i tiri dell’esercito e la sicurezza aerea (Koordination Schiessen Flugsicherung, KOSIF). 1.1.3 Messa a disposizione dei dati di riconfigurazione dinamica degli spazi aerei U-space. 1.2 Gestione dei flussi e delle capacità del traffico aereo 1.3 Ricezione e gestione di piani di volo e di rapporti concernenti i servizi della navigazione aerea, compresi i servizi degli uffici di pista ATS (ATS Reporting Office; ARO). 1.4 Coordinamento con fornitori di servizi U-space 1.5 Fornitura del servizio di autenticazione e di autorizzazione nell’ambito dell’utilizzo dello U-space, compreso il rilascio del token di autorizzazione per i fornitori di servizi U-space 2. Servizi di controllo del traffico aereo 2.1 Servizio di controllo dei voli in rotta 2.1.1 per i voli effettuati secondo le regole del volo strumentale nello spazio aereo delle classi C, D e E, compresi i voli strumentali sulla Low Flight Network (LFN); 2.1.2 per i voli secondo le regole del volo a vista nello spazio aereo delle classi C e D, per quanto necessario. 2.2 Servizio di controllo degli avvicinamenti e dei decolli nella corrispondente regione di controllo terminale (TMA) o regione di avvicinamento e di decollo 2.2.1 per tutti gli avvicinamenti e i decolli su aerodromi secondo le regole del volo strumentale; 2.2.2 per gli avvicinamenti e i decolli secondo le regole del volo strumentale su aree d’atterraggio d’ospedale, aree d’atterraggio esterne o per il collegamento di regioni alla LFN; 2.2.3 per gli avvicinamenti e i decolli secondo le regole del volo a vista, per quanto necessario. 2.3 Servizio di controllo d’aerodromo per tutto il traffico aereo a terra e nella corrispondente zona di controllo (CTR) per un volume di servizi concordato conformemente all’articolo 3a 2.3.1 presso gli aeroporti della categoria I; 2.3.2 presso gli aerodromi della categoria II; 2.3.3 presso gli aerodromi militari a favore del traffico civile, per quanto necessario. 3. Servizi d’informazione di volo 3.1 FIS per voli in rotta secondo le regole del volo strumentale e a vista 3.1.1 per tutti i voli con aeromobili certificati per conversazioni radiotelefoniche con il servizio della sicurezza aerea; 3.1.2 nello spazio aereo fino a un’altezza dal suolo alla quale ci si attende lo svolgimento di voli in rotta che tenga conto delle specificità geografiche; 3.1.3 nel quadro dei servizi di controllo del traffico aereo secondo il n. 2. 3.2 AFIS per aerodromi della categoria II, per un volume di servizi concordato secondo l’articolo 3a , per quanto non sia fornito il servizio di controllo d’aerodromo. 4. Servizio d’allarme Nel quadro della fornitura dei servizi di cui ai numeri 1.3, 2 e 3 4.1 allarme in caso di voli in ritardo o di voli che richiedono l’aiuto del servizio di ricerche e di salvataggio; 4.2 sostegno alle operazioni di soccorso per aeromobili in situazione di emergenza e degli organi competenti. 5. Servizi di telecomunicazione, navigazione e sorveglianza 5.1 Servizio di telecomunicazione 5.1.1 fornitura dei necessari servizi di telecomunicazione terra/terra e terra/bordo per i servizi di controllo del traffico aereo secondo il n. 2; 5.1.2 fornitura dei necessari servizi di telecomunicazione terra/terra con altri fornitori di servizi di controllo del traffico aereo. 5.2 Servizio di navigazione 5.2.1 fornitura dei necessari servizi di navigazione nel settore delle aerovie; 5.2.2 servizi di navigazione specifici su richiesta degli aerodromi. 5.3 Servizio di sorveglianza 5.3.1 fornitura dei necessari servizi di sorveglianza per i servizi di controllo del traffico aereo secondo il n. 2; 5.3.2 servizi di sorveglianza specifici su richiesta degli aerodromi; 5.3.3 messa a disposizione dei dati sulla sorveglianza nell’ambito del funzionamento dello U-space. 6. Servizi d’informazione aeronautica, in particolare 6.1 gestione, archiviazione e storicizzazione di dati e informazioni aeronautici della Svizzera, compresi i relativi metadati; 6.2 allestimento, aggiornamento e pubblicazione del Manuale d’informazione aeronautica, dell’AIP per voli strumentali nonché dell’AIP per voli a vista (manuale VFR), compresa la pubblicazione dei relativi aggiornamenti e supplementi; 6.3 esercizio e manutenzione di un’applicazione basata su Internet per la preparazione dei voli. L’accesso all’applicazione avviene mediante codice identificativo personale; 6.4 pubblicazione delle carte aeronautiche della Svizzera in collaborazione con l’Ufficio federale di topografia: 6.4.1 carta OACI 1:500 000, in formato cartaceo e digitale, 6.4.2 carta area Zurigo e Ginevra 1:250 000, in formato cartaceo e digitale, 6.4.3 carta di volo a vela 1:300 000, in formato cartaceo e digitale; 6.5 avvisi agli aeronauti (NOTAM) 6.5.1 gestione e pubblicazione dei NOTAM, 6.5.2 visualizzazione dei NOTAM per i voli a vista (DABS); 6.6 messa a disposizione, pubblicazione e trasmissione di dati e informazioni aeronautici: 6.6.1 coordinamento e controllo incrociato dei dati aeronautici con la banca europea dei dati aeronautici (EAD), 6.6.2 aggiornamento, messa a disposizione, trasmissione e pubblicazione di dati e informazioni aeronautici, 6.6.3 aggiornamento, messa a disposizione, trasmissione e pubblicazione dei set di dati aeronautici esistenti definiti nei capitoli 10 e 11 dell’allegato 15 alla Convenzione di Chicago nonché dei set di dati destinati alla pubblicazione delle carte aeronautiche o altri prodotti relativi alle informazioni aeronautiche, 6.7 gestione della biblioteca nazionale dei Manuali d’informazione aeronautica esteri, 6.8. gestione, messa a disposizione, pubblicazione e trasmissione di dati e informazioni aeronautici ai fini dell’integrazione degli aeromobili civili senza occupanti nello spazio aereo. 7. Servizi speciali per la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo conformemente al relativo mandato delle Forze aeree o dell’UFAC, in particolare 7.1 rifiuto dell’autorizzazione per aeromobili esteri nel territorio svizzero o del Principato del Liechtenstein: – per aeromobili di Stato sprovvisti di autorizzazione di sorvolo o di atterraggio valida conformemente all’articolo 4 dell’ordinanza del 23 maggio 200576concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo (diplomatic clearance); – per aeromobili di imprese di trasporti aerei il cui esercizio è stato vietato o limitato conformemente al regolamento (CE) n. 2111/200577; 7.2 coordinamento con l’UFAC e le Forze aeree per il sorvolo o l’atterraggio di aeromobili di Stato nel territorio svizzero o del Principato del Liechtenstein; 7.3 notifiche all’UFAC e alle Forze aeree nei casi in cui risultano opportune misure di polizia aerea conformemente all’articolo 7 dell’ordinanza del 23 marzo 2005 concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo; 7.4 rapporti all’UFAC, alla MAA e alle Forze aeree sui voli di Stato effettuati e su irregolarità. 8. Servizio di valutazione delle procedure di volo, se rispondente a un’esigenza operativa riconosciuta 8.1 elaborazione e modifica delle procedure di avvicinamento, di decollo e di rotta; 8.2 verifica delle procedure di avvicinamento, di decollo e di rotta. 9. Servizi per l’aviazione militare definiti all’interno di un accordo sulle prestazioni con le Forze aeree.
(art. 22 e 25)
I seguenti aerodromi rientrano nella categoria I conformemente all’articolo 22:
I seguenti aerodromi rientrano nella categoria II conformemente all’articolo 25:
h aerodromo regionale di San Gallo-Altenrhein.
RS 748.0 ↩
RS 725.116.2 ↩
RS 0.748.0 ↩
RS 0.748.112.12 ↩
RS 0.748.127.192.68 ↩
Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro»), nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 5 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68 ). ↩
Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi»), nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 5 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68 ). ↩
Regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 5 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68 ). ↩
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/665 della Commissione, del 22 aprile 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 per quanto riguarda i requisiti per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo nello spazio aereo U-space designato nello spazio aereo controllato, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68 ). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2024, in vigore dal 1° ago. 2024 (RU 2024 297). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 22 set. 2023 sull’aviazione militare, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 560). ↩
Nuova espressione giusta l’all. n. 2 dell’O del 22 set. 2023 sull’aviazione militare, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 560). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU. ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 22 set. 2023 sull’aviazione militare, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 560). ↩
Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42 CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione. ↩
Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1018 della Commissione del 29 giugno 2015 che stabilisce un elenco per la classificazione di eventi nel settore dell’aviazione civile che devono essere obbligatoriamente segnalati a norma del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. ↩
Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 22 set. 2023 sull’aviazione militare, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 560). ↩
Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 22 set. 2023 sull’aviazione militare, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 560). ↩
Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 22 set. 2023 sull’aviazione militare, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 560). ↩
Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 22 set. 2023 sull’aviazione militare, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 560). ↩
Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 22 set. 2023 sull’aviazione militare, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 560). ↩
Questi documenti possono essere ordinati o ottenuti tramite abbonamento presso l’OACI:www.icao.intwww.icao.int ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 22 set. 2023 sull’aviazione militare, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 560). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 gen. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 514). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 gen. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 514). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 gen. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 514). ↩
Introdotta dal n. I dell’O del 16 feb. 2022 (RU 2022 231). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2024, in vigore dal 1° ago. 2024 (RU 2024 297). ↩
Questi documenti possono essere ordinati o richiesti in abbonamento presso l’OACI:www.icao.int ↩
RS 221.302 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 feb. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 231). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2024, in vigore dal 1° ago. 2024 (RU 2024 297). ↩
RS 221.302 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 313). ↩
I Princìpi possono essere richiesti a Eurocontrol (Rue de la Fusée 96, 1130 Bruxelles, Belgio,www.eurocontrol.com) oppure essere consultati gratuitamente presso l’UFAC. ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 313). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 313). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4169). ↩
Il documento può essere richiesto presso l’ Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (Groupe de la vente des documents, 999, rue de l’Université, Montréal, Québec, Canada H3C 5H7;www.icao.int) oppure consultato gratuitamente presso l’UFAC. ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 313). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4169). ↩
RS 7 25.116.22 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4169). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4169). ↩
RS 221.302 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 313). ↩
RS 748.126.1 ↩
RS 748.126.1 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3869). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 313). ↩
L’AIC può essere richiesta presso Skyguide (www.skyguide.choppure Casella postale 23, 8602 Wangen bei Dübendorf). ↩
RS 942.20 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 313). ↩
RS 748.112.11 ↩
Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3869). ↩
RS 742.161 ↩
RS 748.02 ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 22 set. 2023 sull’aviazione militare, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 560). ↩
Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 84 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). ↩
RS 748.02 ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 22 set. 2023 sull’aviazione militare, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 560). ↩
Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 22 set. 2023 sull’aviazione militare, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 560). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 22 set. 2023 sull’aviazione militare, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 560). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 22 set. 2023 sull’aviazione militare, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 560). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 22 set. 2023 sull’aviazione militare, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 560). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 22 set. 2023 sull’aviazione militare, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 560). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 22 set. 2023 sull’aviazione militare, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 560). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 22 set. 2023 sull’aviazione militare, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 560). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 22 set. 2023 sull’aviazione militare, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 560). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 313). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 313). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 313). ↩
[RU 1988 940, 1992 2399] ↩
[RU 1986 1683] ↩
[RU 1989 1761] ↩
Abrogato dal n. I dell’O del 17 ott. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3869). ↩
RS 748.941 ↩
RS 748.111.1 ↩
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo che abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE. ↩