del 15 aprile 1970 (Stato 1° luglio 2025)
L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC),
visto l’articolo 58 capoverso 3 della legge federale del 21 dicembre 19481sulla navigazione aerea,2
dispone:
Sezione 1: Campo d’applicazione e diritto applicabile
Art. 1
La presente ordinanza si applica nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 19993tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti UE nella versione vincolante per la Svizzera:
- regolamento (UE) 2018/11394;
- regolamento (UE) n. 1321/20145;
- regolamento (UE) n. 748/20126.
Sezione 2: Estensione dell’esame
Art. 1a
- L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) accerta mediante esami la conformità dell’aeromobile all’ordinanza del DATEC del 18 settembre 19957concernente la navigabilità degli aeromobili e all’ordinanza del DATEC del 10 gennaio 19968sulle emissioni di aeromobili.
- Gli esami comprendono:
- l’esame delle prove di navigabilità e dei documenti pertinenti;
- l’esame, per sondaggi, dello stato degli aeromobili al suolo e in volo.
Sezione 3: Genere d’esame
Art. 2 Primi esami ed esami completivi
- I seguenti esami vengono svolti come primi esami:
- l’esame del tipo per conseguire il certificato di tipo;
- l’esame parziale di tipo, dopo una modifica d’un tipo ammesso;
- l’esame di serie per conseguire il certificato di navigabilità, il certificato di navigabilità limitato o l’autorizzazione di volo.
- I seguenti esami vengono svolti come esami completivi:
- gli esami completivi periodici di controllo dello stato dell’aeromobile;
- gli esami intermedi di controllo dello stato dell’aeromobile;
- gli esami all’esportazione per il controllo dello stato dell’aeromobile.
Art. 2a Esami completivi periodici di controllo dello stato dell’aeromobile
Gli esami completivi periodici devono essere svolti a intervalli regolari di 12–36 mesi. L’UFAC stabilisce l’intervallo tra gli esami caso per caso, prendendo in considerazione in particolare:
- il potenziale pericolo derivante dall’aeromobile;
- il tipo di operazioni a cui è destinato l’aeromobile;
- dati empirici ed eventi anteriori.
Art. 2b Esami intermedi di controllo dello stato dell’aeromobile
- L’UFAC può ordinare esami intermedi di controllo dello stato dell’aeromobile tra gli esami completivi periodici:
- dopo interventi di manutenzione finalizzati a riparare danni gravi o difetti tecnici;
- dopo un inconveniente;
- in caso di sospetto di difetti tecnici.
- In qualsiasi momento può essere ordinato un esame intermedio come ispezione di rampa.
Sezione 4: Procedura d’esame
Art. 3 Domanda
- I primi esami, gli esami completivi periodici e gli esami all’esportazione vengono eseguiti su domanda.
- Gli esami intermedi possono essere ordinati e svolti dall’UFAC in qualsiasi momento senza che ne venga fatta domanda.
Art. 4 Luogo, data e programma d’esame
- L’UFAC9stabilisce il luogo e la data dell’esame, possibilmente tenendo conto dei desideri motivati del proprietario o dell’esercente iscritto.
- L’UFAC emana il programma d’esame.
- L’esame inizia soltanto dopo la ricezione della documentazione necessaria e dopo che l’aeromobile è stato iscritto nella matricola svizzera.10
- Soltanto per motivi speciali l’esame può essere fatto all’estero.
Art. 5 Trasferimento dell’esame
- L’UFAC può affidare gli esami ad organizzazioni specializzate, o far capo ad esperti o ad organismi di prova appropriati.
- Può affidare a un’autorità straniera l’esame di un aeromobile svizzero che si trova all’estero.
Art. 6 Collaborazione del proprietario o dell’esercente iscritto
- Il proprietario o l’esercente iscritto deve assistere all’esame dell’aeromobile o farsi rappresentare.
- Egli deve prendere tutti i provvedimenti atti ad agevolare l’esame.
- Il proprietario o l’esercente iscritto è autorizzato a proporre i membri responsabili dell’equipaggio per i voli d’esame. Ove non è fatto ricorso a questo diritto o se i membri dell’equipaggio proposti non risultano idonei per i voli previsti, l’UFAC stabilisce la composizione dell’equipaggio. In ogni caso, il rappresentante di detto Ufficio deve avere libero accesso alle cabine di pilotaggio.
- Durante i primi esami di volo non sono ammessi passeggeri; durante gli esami completivi, i passeggeri sono ammessi soltanto con l’approvazione dell’UFAC.
Art. 7 Proroga dell’esame
L’UFAC e il proprietario o l’esercente iscritto si informano tempestivamente qualora, per ragioni inderogabili, l’esame non possa avvenire alla data prevista.
Art. 8 Rifiuto o sospensione dell’esame
L’esame è rifiutato o sospeso se non può essere svolto normalmente o mancano i documenti necessari.
Art. 9 Rapporto d’esame
- Al termine dell’esame vengono preparati un rapporto e una conferma dell’avvenuto esame. Entrambi i documenti possono essere redatti su carta o in formato elettronico.
- Nel rapporto d’esame sono menzionati gli eventuali difetti e i termini per la loro eliminazione. Se l’esame deve essere ripetuto, ne è fatta espressa menzione nel rapporto.
- Il rapporto d’esame è parte integrante dell’incarto tecnico dell’aeromobile e deve essere custodito dal proprietario o dall’esercente iscritto.
- La conferma dell’avvenuto esame va tenuta a bordo dell’aeromobile.
Art. 10 Tasse e spese
- Per gli esami sono riscosse le tasse stabilite nell’ordinanza del 28 settembre 200711sugli emolumenti dell’UFAC.12
- Il proprietario o l’esercente iscritto sopporta le spese speciali d’esame, segnatamente quelle per i voli d’esame e le indennità di trasferta per esami all’estero.
Entrata in vigore
Art. 11
- Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1970.
- Alla stessa data è abrogato il regolamento del 31 ottobre 195313concernente l’esame degli apparecchi aeronautici.