748.217.11•Ordinanza di esecuzione della legge federale sul registro aeronautico
748.217.11Federal Council Ordinance1 gen 1961
del 2 settembre 1960 (Stato 1° gennaio 2007)
Il Consiglio federale svizzero,
visto la legge federale del 7 ottobre 19591sul registro aeronautico,
ordina:
Il mastro comprende tre rubriche:
La notificazione è iscritta nel giornale e comprende:
L’Ufficio federale dell’aviazione civile stabilisce i formulari necessari per la tenuta del registro aeronautico.
2 Se l’opposizione è contestata, l’Ufficio federale dell’aviazione civile impartisce all’oppositore un termine di trenta giorni per fare appello al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni3, in caso contrario l’aeromobile è intavolato nel registro aeronautico.
Gli accessori sono enunciati, indicandone la natura, il numero e il valore, in elenchi speciali e menzionati nel mastro mediante rinvio al documento giustificativo.
Se è notificata, per iscrizione, l’estensione di un’ipoteca su un aeromobile a un deposito di pezzi di ricambio, dev’essere compilato un elenco concernente la natura e il numero approssimativo dei pezzi di ricambio contenuti nel deposito.
L’Ufficio federale dell’aviazione civile stabilisce, nel singolo caso, il contenuto e la presentazione della scritta che dev’essere apposta, nella lingua ufficiale locale, sul deposito di pezzi di ricambio, e ne indica il luogo di affissione.
Ogni due anni, l’ufficiale invita il proprietario dell’aeromobile a comunicargli, nel termine di un mese, le modificazioni importanti apportate all’aeromobile, come anche a tutti gli accessori e ai depositi dei pezzi di ricambio compresi nel pegno.
I fogli del mastro concernenti aeromobili radiati e i corrispondenti documenti giustificativi sono conservati per venti anni.
L’esecuzione forzata su aeromobili o depositi di pezzi di ricambio, iscritti nel registro aeronautico, avviene secondo le regole dell’esecuzione forzata sugli immobili, semprechè non sia disposto altrimenti dalla legge federale del 7 ottobre 1959 sul registro aeronautico né dalla presente ordinanza.
L’ufficio d’esecuzione non è tenuto a comunicare al noleggiatore di un aeromobile costituito in pegno l’inizio dell’esecuzione per la realizzazione del pegno.
L’articolo 9 capoversi 2 e 3 dell’ordinanza d’esecuzione della legge sulla navigazione aerea, del 5 giugno 19505, è modificata come segue:
…
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1961.
RS 748.217.1 ↩
Nuova denominazione giusta l’art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l’adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato). Di tale modifica è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ). ↩
Nuovo testo giusta il n. II 76 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705). ↩
[RU 1950 I 505, 1951 996 art. 15, 1958 720, 1960 374 art. 37 cpv. 2 1297 art. 45 1331, 1964 321, 1966 1544 art. 5 cpv. 2, 1967 906 935 art. 33 n. 1, 1968 888 art. 8 cpv. 2 1305, 1969 1161, 1972 1244. RS 1973 1856 art. 143 lett. a] ↩
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