748.222.5•Ordinanza del DATEC sul servizio medico aeronautico dell’aviazione civile
748.222.5OMADepartmental Ordinance1 feb 1976
(OMA)1
del 18 dicembre 1975 (Stato 15 maggio 2012)
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC),
visto l’articolo 25 dell’ordinanza del 14 novembre 19732sulla navigazione aerea (ONA),3
ordina:
Il servizio medico aeronautico è competente per tutte le questioni mediche che si pongono nell’ambito dell’aviazione civile. Ad esso incombe, in particolare, il compito di visitare periodicamente persone, che esercitano o desiderano esercitare un attività soggetta ad autorizzazione in seno all’aviazione civile, circa la loro attitudine fisica e mentale, in quanto una simile visita sia prescritta.
La presente ordinanza si applica alla certificazione, nonché ai diritti e agli obblighi dei centri aeromedici e degli esaminatori aeromedici (medici di fiducia), sempreché non sia applicabile il regolamento (UE) n. 1178/20114.
I medici di fiducia sono assegnati dal medico in capo a una delle categorie seguenti:
| Categoria A | Con autorizzazione illimitata a effettuare visite mediche, fatta eccezione per la prima visita medica a candidati all’ottenimento della licenza di pilota professionale e di tutte le licenze del personale del servizio della sicurezza aerea (ANS); |
|---|---|
| Categoria B | Con autorizzazione a effettuare visite mediche per piloti privati, piloti professionali con licenza ristretta, volovelisti, piloti di aerostato e personale del servizio della sicurezza aerea (ANS), eccettuati i controllori dei traffico aereo. |
I medici di fiducia devono tenersi informati sull’evoluzione della medicina aeronautica, attenersi alle istruzioni e direttive del medico in capo e dell’UFAC e partecipare alle conferenze e ai corsi indetti dall’UFAC.
L’UFAC radia un medico dall’elenco dei medici di fiducia:
L’UFAC può accettare da candidati residenti all’estero certificati di medici che sono autorizzati nel rispettivo Stato a effettuare visite in qualità di medico di fiducia, a condizione che dette visite corrispondano alle norme internazionali.
Le disposizioni degli articoli 63, 64 e 65 della legge sulla procedura amministrativa22sono applicabili per analogia alla procedura di ricorso.
Chiunque nell’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 14 capoverso 1 fornisce informazioni false è punito in virtù dell’articolo 91 capoverso 1 lettera i della legge federale del 21 dicembre 194823sulla navigazione aerea.
I titolari di una licenza di pilota professionale rilasciata prima del 1° marzo 1976 possono continuare a farsi visitare dal loro medico di fiducia attuale anche se quest’ultimo non è assegnato alla categoria A (art. 7).
Con l’entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogati:
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1976.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 mar. 2007, in vigore dal 15 apr. 2007 (RU 2007 1161). ↩
RS 748.01 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 mar. 2007, in vigore dal 15 apr. 2007 (RU 2007 1161). ↩
Regolamento (UE) n.1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al n. 3 dell’all. all’Acc. del 21 giu. 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68 ). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 7 dell’O del DATEC del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1155). ↩
Nuova espressione giusta il n. I 7 dell’O del DATEC del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1155). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 mar. 2007, in vigore dal 15 apr. 2007 (RU 2007 1161). ↩
Introdotta dal n. I dell’O del DATEC del 16 mar. 2007, in vigore dal 15 apr. 2007 (RU 2007 1161). ↩
Abrogato dal n. I dell’O del DATEC del 16 mar. 2007, con effetto dal 15 apr. 2007 (RU 2007 1161). ↩
Introdotta dal n. I dell’O del DFTCE del 1° nov. 1988 (RU 1988 1928). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 mar. 2007, in vigore dal 15 apr. 2007 (RU 2007 1161). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 mar. 2007, in vigore dal 15 apr. 2007 (RU 2007 1161). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 mar. 2007, in vigore dal 15 apr. 2007 (RU 2007 1161). ↩
RS 172.021 ↩
Nuovo testo giusta il n. I 7 dell’O del DATEC del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1155). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 mar. 2007, in vigore dal 15 apr. 2007 (RU 2007 1161). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 mar. 2007, in vigore dal 15 apr. 2007 (RU 2007 1161). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 mar. 2007, in vigore dal 15 apr. 2007 (RU 2007 1161). ↩
RS 832.20 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 mar. 2007, in vigore dal 15 apr. 2007 (RU 2007 1161). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFTCE del 1° nov. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1928). ↩
RS 172.021 ↩
RS 172.021 ↩
RS 748.0 ↩
Non pubblicato nella RU. ↩
[RU 1960 1560, 1983 285art. 42.RU 1985 1548art. 57 n. 1] ↩
{
"legislation": {
"type": "Departmental ordinance",
"number": "748.222.5",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1976/79_79_79",
"documentDate": "1975-12-18",
"inForceSince": "1976-02-01"
},
"content": {
"number": "748.222.5",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1976/79_79_79",
"fedlexMetadata": {
"id": "748.222.5",
"hash": "ab1a4a73a609344418ec1b565b9bcf6cb6143d673f7048cc810633ccbc39f33f",
"type": "Departmental ordinance",
"number": "748.222.5",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-04-19T19:19:00.296Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1976/79_79_79/20120515/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1976-79_79_79-20120515-de-xml-7.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1976/79_79_79",
"documentDate": "1975-12-18",
"inForceSince": "1976-02-01",
"manifestations": [
{
"title": "Verordnung des UVEK vom 18. Dezember 1975 über den fliegerärztlichen Dienst der Zivilluftfahrt (VFD)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1976/79_79_79/20120515/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1976-79_79_79-20120515-de-xml-7.xml",
"language": "de",
"shortTitle": "VFD",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1976/79_79_79/20120515/de/xml"
},
{
"title": "Ordonnance du DETEC du 18 décembre 1975 sur le service médical de l'aviation civile (OMA)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1976/79_79_79/20120515/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1976-79_79_79-20120515-fr-xml-7.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": "OMA",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1976/79_79_79/20120515/fr/xml"
},
{
"title": "Ordinanza del DATEC del 18 dicembre 1975 sul servizio medico aeronautico dell'aviazione civile (OMA)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1976/79_79_79/20120515/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1976-79_79_79-20120515-it-xml-7.xml",
"language": "it",
"shortTitle": "OMA",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1976/79_79_79/20120515/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1976/79_79_79/20120515/it/xml"
}
}