del 6 novembre 1997 (Stato 1° gennaio 2021)
Approvato dal Consiglio federale il 15 dicembre 1997
La Commissione federale delle comunicazioni (ComCom),
visti gli articoli 56 capoverso 3 e 62 capoverso 1 della legge del 30 aprile 1997^1^sulle telecomunicazioni (LTC),2
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento disciplina l’organizzazione e l’esecuzione dei compiti della ComCom, nonché i rapporti tra quest’ultima e l’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM3) per quanto concerne l’esecuzione dei suoi compiti.
Art. 2 ComCom
- La ComCom è composta dai membri nominati dal Consiglio federale. Ha sede a Berna.4
- La ComCom può costituire comitati per l’esame di determinati fascicoli.
Art. 3 Segreteria
La segreteria si compone:
- di un capo;
- di impiegati.
Sezione 2: Competenze
Art. 4 ComCom
La ComCom è competente in particolare per:5
- 6 rilasciare le concessioni per il servizio universale (art. 14 cpv. 1 LTC) e le concessioni per l’utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze destinato alla fornitura di servizi di telecomunicazione (art. 22a cpv. 1 LTC);
- pronunciare una decisione in materia di accesso e disporre i necessari provvedimenti cautelari (art. 11a cpv. 1 LTC);
- 7 decidere in merito a controversie tra fornitori di servizi di telecomunicazione riguardanti l’accesso al punto d’entrata nell’edificio o le condizioni di coutenza di impianti domestici (art. 35b cpv. 5 LTC);
- 8 …
- definire il genere e la forma delle informazioni contabili e finanziarie che i fornitori di servizi di telecomunicazione che detengono una posizione dominate sul mercato devono presentare nell’ambito di una procedura in materia di accesso (art. 11a cpv. 4 LTC);
- 9 …
- prendere provvedimenti di vigilanza e sanzioni amministrative (art. 58 cpv. 4 e art. 60 cpv. 2 LTC);
- 10 vietare ai fornitori di servizi di telecomunicazione organizzati secondo una legislazione estera di utilizzare le radiofrequenze la cui utilizzazione è sottoposta a concessione o gli elementi di indirizzo gestiti a livello nazionale se non è concessa la reciprocità (art. 5 LTC);
- 11 assumere a livello internazionale i compiti che rientrano nel suo settore di competenza e rappresentare la Svizzera in seno alle organizzazioni internazionali interessate (art. 64 cpv. 3 LTC).
Art. 5 Esperti
La ComCom può fare appello a esperti per ogni procedura.
Art. 6 Concetto e politica d’informazione
- La ComCom elabora un concetto di informazione interna.
- Essa fissa i principi della sua politica di informazione.
Art. 7 Segreteria
- La segreteria è l’organo di contatto della ComCom e ne cura gli affari dal punto di vista tecnico e amministrativo. Essa coordina i lavori tra la ComCom e l’UFCOM.
- La ComCom nomina il personale della segreteria. Il rapporto di servizio si basa sulla legislazione federale in materia di personale.
Art. 8 UFCOM
- L’UFCOM prepara gli affari della ComCom, le presenta proposte e ne esegue le decisioni. Svolge questi compiti in modo autonomo, fatte salve le competenze della ComCom e il potere di quest’ultima di emanare istruzioni. In particolare esso:12
- 13 rilascia le concessioni di radiocomunicazione per l’utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze non destinato alla fornitura di servizi di telecomunicazione (art. 22 cpv. 2 lett. a LTC) e le concessioni di radiocomunicazione per la fornitura di servizi di telecomunicazione su delega della ComCom (art. 22a cpv. 3 LTC);
- 14 prepara le procedure relative alle concessioni rilasciate dalla ComCom, segnatamente le procedure di pubblica gara;
- 15 prepara le decisioni relative alle domande d’accesso (art. 11a cpv. 1 LTC) e alle controversie riguardanti l’accesso al punto d’entrata nell’edificio o le condizioni di coutenza di impianti domestici (art. 35b cpv. 5 LTC);
- propone l’emanazione di misure cautelari;
- 16 …
- 17 consulta la Commissione della concorrenza per questioni concernenti la posizione dominante sul mercato (art. 11a cpv. 2 LTC);
- 18 svolge le procedure di vigilanza di competenza della ComCom (art. 58 cpv. 4 e 60 cpv. 2 LTC) ed esegue le misure decise da quest’ultima;
- sottopone altri progetti di decisione alla ComCom con proposta motivata;
- 19 pubblica informazioni sui concessionari del servizio universale e di radiocomunicazione (art. 19b e 24f LTC).
- Può discutere di questioni importanti con la ComCom o con la Presidenza prima della presentazione della proposta o indipendentemente da quest’ultima.
Art. 9 Rapporto
- Su proposta del presidente, la ComCom approva il proprio rapporto annuale a destinazione del Consiglio federale. Il rapporto riguarda in particolare le questioni più importanti trattate nel corso dell’anno, la politica e gli obiettivi della ComCom. Quest’ultima decide sulla forma e sulla portata della pubblicazione.
- Su richiesta della ComCom, l’UFCOM redige relazioni dettagliate sulle attività o relazioni su determinati avvenimenti importanti.
Art. 10 Preventivo
Su proposta della segreteria, la ComCom stabilisce il proprio preventivo.
Sezione 3: Sedute e procedure
Art. 11 Convocazione
- Il presidente convoca la ComCom a seconda delle esigenze.
- Egli ha l’obbligo di convocare la ComCom se un membro ne fa richiesta motivata.
- Le deliberazioni non sono pubbliche.
Art. 12 Decisioni
- La ComCom può prendere una decisione quando sono presenti almeno due terzi dei suoi membri.
- Essa prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei membri presenti; a parità di voti, quello del presidente decide.
- A meno che un membro non richieda una riunione, essa può prendere decisioni mediante circolazione degli atti.20
- In singoli casi, la ComCom può incaricare uno dei suoi membri di sbrigare direttamente un affare urgente o un affare di minore importanza.
Art. 13 Decisioni incidentali
- La ComCom emana le decisioni incidentali relative alla ricusazione di un proprio membro senza il suo concorso (art. 10 cpv. 2 della LF del 20 dic. 196821sulla procedura amministrativa).
- Le decisioni incidentali relative alla competenza e a singole questioni di diritto o di fatto, in particolare le decisioni relative alla posizione dominante sono prese dalla ComCom conformemente all’articolo 12.
- Le decisioni incidentali relative a misure preventive sono prese dal presidente della ComCom, unitamente ad un altro membro. I restanti membri della ComCom sono informati immediatamente delle decisioni prese.
- Tutte le restanti decisioni incidentali, in particolare quelle relative allo scambio di scritti, alla sospensione della procedura, all’assunzione di prove, all’esame degli atti o al gratuito patrocinio sono emanate dall’UFCOM. È fatto salvo il potere della ComCom di emanare istruzioni.
Art. 14 Partecipazione dell’UFCOM
Il direttore dell’UFCOM partecipa di regola alle sedute della ComCom con voto consultivo e fa appello ai collaboratori responsabili.
Art. 15 Preparazione
- La segreteria fornisce ai membri della ComCom e all’UFCOM un ordine del giorno scritto per ogni seduta. In casi urgenti, la ComCom può decidere anche in merito ad affari che non figurano all’ordine del giorno.
- L’UFCOM o la segreteria redigono un rapporto per ogni affare previsto all’ordine del giorno.
Art. 16 Verbale
- La segreteria stende un verbale delle deliberazioni della ComCom. Dopo l’approvazione, il verbale è firmato dal presidente o dalla persona incaricata.
- Il verbale deve contenere almeno i nomi dei membri presenti, le proposte presentate, le decisioni prese e un riassunto dei motivi.
Art. 17 Ricusazione dei membri della ComCom
- …22
- Non vi è interesse personale o altro motivo di prevenzione se un membro appartiene ad un’associazione superiore.
- …23
Art. 18
Art. 19 Indennità dei membri della ComCom
L’indennità dei membri della ComCom è disciplinata dagli articoli 8l –8t dell’ordinanza del 25 novembre 199824sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
Sezione 4: Entrata in vigore
Art. 20
Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 1997.