Ordinanza sulla Commissione nazionale d’etica in materia di medicina umana

810.113OCNEFederal Council Ordinance1 gen 2001

(OCNE)

del 4 dicembre 2000 (Stato 1° gennaio 2012)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 28 della legge del 18 dicembre 19981concernente la procreazione con assistenza medica (LMP),

ordina:

Sezione 1: Compiti e statuto

Art. 1 Compiti
  1. La Commissione nazionale d’etica (Commissione) segue l’evoluzione delle scienze concernenti la salute e le malattie dell’essere umano e le loro applicazioni. Essa funge da consulente etico nelle relative questioni sociali, giuridiche e di scienze naturali.
  2. La Commissione ha in particolare i compiti seguenti:
    1. informa l’opinione pubblica su questioni importanti e promuove la discussione su questioni etiche che si pongono alla società;
    2. elabora raccomandazioni per la prassi medica;
    3. segnala le lacune ed eventualmente le difficoltà d’esecuzione delle legislazioni federale e cantonali;
    4. su richiesta, fornisce il proprio parere all’Assemblea federale, al Consiglio federale e ai Cantoni;
    5. su mandato del Consiglio federale, allestisce perizie su questioni particolari.
  3. Può organizzare manifestazioni pubbliche e audizioni.
Art. 2 Collaborazione
  1. La Commissione collabora, secondo necessità, con altre commissioni d’etica, con servizi pubblici, con organizzazioni o con privati.
  2. In particolare collabora strettamente con:
    1. la Commissione federale di esperti per la sicurezza biologica;
    2. la Commissione federale d’etica per l’ingegneria genetica nel settore non umano;
    3. la Commissione federale delle questioni fondamentali dell’assicurazione malattie;
    4. 2 la Commissione di esperti per gli esami genetici sull’essere umano.
Art. 3 Rapporto d’attività

La Commissione fa annualmente rapporto al Consiglio federale sulla sua attività.

Art. 4 Statuto
  1. Nell’esecuzione dei propri compiti la Commissione è indipendente.
  2. I membri della Commissione esercitano la propria funzione a titolo personale e in modo indipendente.
  3. Sul piano amministrativo la Commissione è incorporata nell’Ufficio federale della sanità pubblica.

Sezione 2: Qualità di membro

Art. 5 Numero dei membri

La Commissione è composta di 15 membri al massimo.

Art. 6 Composizione
  1. La Commissione si compone di:
    1. esperti nel campo dell’etica e non esperti ma con una particolare comprensione per le questioni etiche;
    2. esperti nel campo della salute pubblica e rappresentanti degli interessi dei pazienti;
    3. esperti in altri campi (ad es. nelle scienze naturali, sociali, economiche e nel diritto).
  2. In seno alla Commissione sono rappresentate diverse concezioni etiche.
  3. Nella Commissione sono equamente rappresentati i due sessi, le lingue e i gruppi di età.
Art. 7 Nomina e durata della carica
  1. Il Consiglio federale nomina il presidente e gli altri membri della Commissione per un periodo di quattro anni.
  2. La durata della carica è limitata a un totale di 12 anni.

Sezione 3: Organizzazione

Art. 8 Costituzione e modalità di lavoro
  1. La Commissione si costituisce essa stessa dopo la sua nomina.
  2. Stabilisce in un regolamento gli aspetti organizzativi e le modalità di lavoro.
  3. Può, servendosi del credito che le è attribuito, chiedere a terzi l’allestimento di perizie.
Art. 9 Rapporti con terzi

La Commissione può trattare direttamente con servizi svizzeri o esteri.

Art. 10 Confidenzialità
  1. Le deliberazioni della Commissione sono per principio confidenziali; la Commissione può renderle pubbliche.
  2. I membri della Commissione e tutte le persone che la Commissione chiama a consulto per l’esecuzione dei suoi compiti, sono tenuti a rispettare il segreto d’ufficio, sempre che il Dipartimento federale dell’interno non li sciolga esplicitamente da tale vincolo per un caso specifico.
Art. 11 Pubblicazioni
  1. La Commissione può pubblicare in modo autonomo i suoi risultati, sempre che questi ultimi non siano stati acquisiti nell’ambito di un mandato.
  2. Se i membri della Commissione non raggiungono l’unanimità di parere su questioni importanti, la Commissione può pubblicare le diverse opinioni unitamente alle motivazioni e indicare la proporzione dei voti.
Art. 12 Diritto d’autore
  1. Se l’interesse dell’autorità lo esige, il Consiglio federale e i servizi subordinati sono autorizzati a utilizzare i lavori, protetti dal diritto d’autore, che sono stati prodotti dai membri della Commissione nell’esercizio della loro attività commissionale.
  2. Il diritto d’utilizzazione comprende segnatamente la riproduzione, la pubblicazione, la diffusione, la traduzione, la registrazione su supporto informatico e l’allestimento di microfilm.
  3. Il detentore del diritto d’autore di un’opera ha diritto a un’indennità supplementare unicamente se l’opera è utilizzata a fini commerciali.

Sezione 4: Segreteria

Art. 13
  1. Per quanto concerne l’attività, la Segreteria opera su istruzione del presidente della Commissione; dal punto di vista amministrativo, dipende dall’Ufficio federale della sanità pubblica.
  2. Essa coadiuva la Commissione nell’espletamento dei suoi compiti, si occupa dei contatti con servizi e organizzazioni svizzeri e esteri e funge da ufficio stampa e d’informazione per il pubblico.
  3. Essa si occupa del disbrigo del lavoro amministrativo e coadiuva la Commissione in particolare nell’organizzazione di manifestazioni pubbliche e nell’informazione del pubblico.

Sezione 5: Indennità

Art. 14
  1. Il finanziamento delle attività della Commissione è garantito dal Dipartimento federale dell’interno.
  2. I membri della Commissione sono indennizzati conformemente all’ordinanza del 25 novembre 19983sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.4

Sezione 6: Entrata in vigore

Art. 15

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.

Footnotes

  1. RS 810.11

  2. Introdotta dall’art. 37 n. 1 dell’O del 14 feb. 2007 sugli esami genetici sull’essere umano, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 651).

  3. RS 172.010.1

  4. Nuovo testo giusta il n. I 2.5 dell’O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).

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