810.311•Ordinanza concernente la ricerca sulle cellule staminali embrionali
810.311ORCelFederal Council Ordinance1 mar 2005
(Ordinanza sulle cellule staminali, ORCel)
del 2 febbraio 2005 (Stato 1° novembre 2024)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 17 della legge del 19 dicembre 20031sulle cellule staminali (LCel),2
ordina:
Se un embrione non può essere utilizzato per causare una gravidanza, il medico che cura una coppia nell’ambito di un metodo di procreazione la informa:
In caso di rifiuto o revoca del consenso da parte della coppia o di un membro della stessa, la coppia non subisce alcun pregiudizio durante il seguito del trattamento nell’ambito del metodo di procreazione.
Per ottenere l’autorizzazione di derivare cellule staminali in vista della realizzazione di un progetto di ricerca (art. 7 LCel), è necessario presentare per esame all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) i seguenti documenti:9
Per ottenere l’autorizzazione per un progetto di ricerca volto a migliorare il processo di derivazione (art. 8 LCel), è necessario presentare per esame all’UFSP i seguenti documenti:
Per ottenere l’autorizzazione di conservare embrioni soprannumerari (art. 10 LCel), è necessario presentare per esame all’UFSP i seguenti documenti:
L’UFSP esamina se:
Per ottenere l’autorizzazione di importare cellule staminali embrionali (art. 15 LCel), è necessario presentare per esame all’UFSP i seguenti documenti:20
1. le cellule staminali sono state derivate da embrioni soprannumerari,
2. la coppia interessata, dopo essere stata informata, ha dato liberamente il suo consenso all’utilizzazione dell’embrione per scopi di ricerca, e
3. la coppia non riceve alcun compenso.
L’UFSP esamina se:
Per ottenere l’autorizzazione di esportare cellule staminali embrionali (art. 15 LCel), è necessario presentare per esame all’UFSP i seguenti documenti:
1. il progetto permette di ottenere conoscenze essenziali per accertare, curare o impedire gravi malattie o sulla biologia dello sviluppo dell’essere umano, e
2. un organismo indipendente dalla direzione di progetto ha avvallato il progetto ritenendolo eticamente sostenibile.
L’UFSP esamina se:
Per ottenere l’autorizzazione di svolgere un progetto di ricerca con cellule staminali embrionali (art. 11 LCel), è necessario presentare per esame alla Commissione d’etica competente i seguenti documenti:26
Chi conserva cellule staminali embrionali deve notificare all’UFSP, entro il 1° luglio di ogni anno, il numero di tutte le cellule entrate e uscite, il numero delle linee di cellule staminali depositate e la loro caratterizzazione conformemente all’articolo 29 capoverso 1 lettera b.
Il registro di cui all’articolo 18 LCel serve in particolare per:
L’UFSP riscuote segnatamente i seguenti emolumenti:
| in franchi | |||
|---|---|---|---|
| a.37 | autorizzazione per la derivazione di cellule staminali embrionali da embrioni soprannumerari: rilascio, rinnovo, sospensione, revoca | 500–10 000 | |
| b.38 | autorizzazione per un progetto di ricerca volto a migliorare il processo di derivazione: rilascio, rinnovo, sospensione, revoca | 500–10 000 | |
| c.39 | autorizzazione per la conservazione di embrioni soprannumerari: rilascio, rinnovo, sospensione, revoca | 250– 5 000 | |
| d.40 | autorizzazione per l’importazione o l’esportazione di cellule staminali embrionali: rilascio, rinnovo, sospensione, revoca | 500–10 000 | |
| e. | ispezione (senza preparazione né rapporto) per giorno | 1 000–20 000 | |
| f. | attestazioni, rapporti | 200– 2 000 |
L’UFSP può riscuotere un supplemento fino al 50 per cento degli emolumenti se:
Oltre agli emolumenti, sono fatturate le spese per le singole prestazioni, segnatamente:
L’UFSP può prescrivere l’impiego di moduli per:
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2005.
RS 810.31 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 325). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 325). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 325). ↩
Nuova espressione giusta il n. I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 325). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo. ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 325). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 325). ↩
Abrogato dal n. I dell’O del 7 giu. 2024, con effetto dal 1° nov. 2024 (RU 2024 325). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 325). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 325). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 325). ↩
RS 810.30 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 325). ↩
Nuova espressione giusta il n. I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 325). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo. ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 325). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 325). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 325). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 325). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 325). ↩
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RS 810.30 ↩
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Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1201). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1201). ↩
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