(Ordinanza sugli esami LPMed)
del 26 novembre 2008 (Stato 1° settembre 2023)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 12 capoverso 3, 13, 13a e 60 della legge del 23 giugno 20061sulle professioni mediche (LPMed),2
ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Sezione 1: Oggetto
Art. 1
La presente ordinanza disciplina:
- il contenuto, la forma e la valutazione dell’esame federale per le professioni mediche universitarie;
- i compiti degli organi;
- la procedura d’esame;
- le tasse d’esame;
- le indennità per gli esperti.
Sezione 2: Contenuto, forma e valutazione dell’esame federale
Art. 2 Principi
- L’esame federale permette di verificare se gli obiettivi della formazione stabiliti nella LPMed sono raggiunti.
- L’esame federale si svolge al termine di un ciclo di studio accreditato secondo la LPMed (art. 23 LPMed) o di un ciclo di studio estero riconosciuto (art. 33 LPMed).
- L’esame federale è conforme allo stato della scienza e ai principi e alle esigenze internazionali.
Art. 3 Contenuto e forma dell’esame federale
- Il contenuto dell’esame federale si fonda sugli obiettivi formativi generali e specifici di ogni professione secondo la LPMed e sui seguenti cataloghi svizzeri degli obiettivi didattici per i cicli di studio accreditati relativi alle professioni mediche universitarie:
- medicina umana: Catalogo svizzero degli obiettivi di apprendimento (PROFILES) del 15 marzo 20173;
- farmacia: Catalogo svizzero degli obiettivi di apprendimento del 23 novembre 20164;
- 5 odontoiatria: Catalogo svizzero degli obiettivi di apprendimento del 18 settembre 20176;
- 7 chiropratica: Catalogo svizzero degli obiettivi di apprendimento (PROFILES) del 25 settembre 20178;
- 9 veterinaria: Catalogo svizzero degli obiettivi di apprendimento (VET-PROFILES) del 26 novembre 202010.
- Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) stabilisce, dopo aver consultato la Commissione delle professioni mediche (MEBEKO), sezione «Formazione», i principi e i dettagli delle diverse forme di esame.
Art. 4
Art. 4a e 4b
Art. 5 Struttura e valutazione
1. L’esame federale può consistere in una o più prove. Le singole prove possono includere prove parziali.
2. Ogni prova è valutata con la menzione «superato» o «non superato».
3. L’esame federale è superato se ogni prova è stata valutata con la menzione «superato».
4. Nell’ambito di una singola prova, le prestazioni fornite nelle prove parziali possono compensarsi reciprocamente.11
5. .12
Art. 5a Disposizioni e direttive della Commissione delle professioni mediche
Per ciascuna professione medica universitaria la MEBEKO, sezione «Formazione», emana su proposta della corrispondente commissione d’esame:
- disposizioni concernenti il contenuto, la forma, la data nonché la correzione e la valutazione dell’esame federale; e
- direttive sui dettagli per lo svolgimento dell’esame federale.
Art. 6 Esame federale per i titolari di diplomi conseguiti all’estero
- Se non riconosce un diploma conseguito all’estero ed esige dal titolare di superare l’esame federale, la MEBEKO, sezione «Formazione», stabilisce:
- le condizioni d’ammissione all’esame federale; e
- se il titolare deve sostenere l’esame federale completo o parti di esso.
- A tale scopo essa tiene conto della carriera e dell’esperienza professionale del titolare, in particolare nel settore sanitario svizzero.
Capitolo 2: Procedura dell’esame federale
Sezione 1: Organi e loro compiti
Art. 7 Commissioni d’esame
- Dopo aver consultato la MEBEKO, sezione «Formazione», e le istituzioni di formazione, il Consiglio federale istituisce, per ogni professione medica universitaria, una commissione d’esame in cui ogni istituzione di formazione è rappresentata.
- Su proposta del DFI, il Consiglio federale nomina per ogni commissione d’esame un presidente e quattro a otto membri.
- Le commissioni d’esame assicurano la preparazione e lo svolgimento dell’esame federale in collaborazione con le istituzioni di formazione delle professioni mediche universitarie. In tal modo esse rappresentano gli interessi della Confederazione.
- Le commissioni d’esame hanno i seguenti compiti:
- elaborano, all’indirizzo della MEBEKO, sezione «Formazione», una proposta riguardante il contenuto, la forma, la data e la valutazione dell’esame federale;
- preparano l’esame federale in collaborazione con la MEBEKO, sezione «Formazione»;
- 13 designano le persone che garantiscono lo svolgimento dell’esame federale nelle sedi d’esame (responsabili di sede);
- 14 propongono alla MEBEKO, sezione «Formazione», misure di adeguamento secondo l’articolo 12a capoverso 2;
- propongono alla MEBEKO, sezione «Formazione», direttive per lo svolgimento dell’esame federale;
- propongono alla MEBEKO, sezione «Formazione», i nomi di esaminatori per la nomina;
- 15 .
Art. 8 Presidenti delle commissioni d’esame
- I presidenti delle commissioni d’esame hanno i seguenti compiti:
- coordinano la preparazione, lo svolgimento e la valutazione degli esami federali con la MEBEKO, sezione «Formazione», e le istituzioni di formazione;
- presentano in tempo utile alla MEBEKO, sezione «Formazione», le proposte delle commissioni d’esame conformemente alla presente ordinanza;
- controllano i lavori preparatori per gli esami federali in collaborazione con il segretariato della MEBEKO, sezione «Formazione»;
- istruiscono i responsabili di sede in merito ai loro compiti;
- e f.16.
- comunicano i risultati degli esami federali.
- Il presidente della commissione d’esame designa il suo supplente.
Art. 9 Responsabili di sede
- I responsabili di sede hanno i seguenti compiti:
- 17 organizzano, d’intesa con le istituzioni di formazione, la commissione d’esame e il segretariato della MEBEKO, sezione «Formazione», gli esami federali nella sede d’esame;
- compilano, sulla base della lista dei candidati ammessi, la convocazione all’esame e la inoltrano ai candidati e agli esaminatori;
- informano gli esaminatori, i candidati e le altre persone coinvolte nell’esame federale in merito ai mezzi ausiliari ammessi durante le prove;
- consigliano i candidati nelle questioni relative all’esame federale.
- Decidono in merito alla validità dei motivi addotti per giustificare un impedimento a partecipare all’esame o l’interruzione dello stesso.
- Se il numero di esaminatori autorizzati è insufficiente, i responsabili di sede possono designare altri professionistiad hoc in qualità di esaminatori. Ne comunicano i nominativi al segretariato della MEBEKO, sezione «Formazione».
Art. 10 Esaminatori
- La MEBEKO, sezione «Formazione», tiene un elenco degli esaminatori autorizzati e ne stabilisce i compiti.
- Gli esaminatori sono proposti dalle commissioni d’esame.
- Possono essere autorizzati quali esaminatori:
- i professionisti attivi nel settore della formazione universitaria;
- i liberi professionisti.
- Gli esaminatori possono esercitare la loro funzione sino alla fine dell’anno in cui compiono 70 anni. In seguito sono stralciati dall’elenco degli esaminatori autorizzati.
Sezione 2: Ordinamento dell’esame
Art. 11 Date d’esame
- L’esame federale ha luogo una volta all’anno. La data dev’essere coordinata in funzione delle sessioni degli esami universitari e della fine del semestre.
- La MEBEKO, sezione «Formazione», stabilisce le date dell’esame federale su proposta delle commissioni d’esame.
Art. 12 Iscrizione
- I candidati sono tenuti a iscriversi all’esame federale presso il segretariato della sezione «Formazione» della MEBEKO entro la data ufficiale di chiusura delle iscrizioni.
- Prima dell’inizio di ogni anno accademico, la MEBEKO, sezione «Formazione», pubblica la data di chiusura delle iscrizioni in Internet.18
- .19
Art. 12a Compensazione degli svantaggi subiti da disabili
- Le persone disabili possono presentare alla MEBEKO, sezione «Formazione», una domanda per la compensazione degli svantaggi. Nelle proprie direttive di cui all’articolo 5a lettera b, la MEBEKO definisce i dettagli della procedura di presentazione della domanda.
- Su proposta della commissione d’esame, la MEBEKO, sezione «Formazione», definisce le misure di adeguamento idonee per compensare gli svantaggi derivanti dalla disabilità. Le misure di adeguamento non possono costituire una riduzione dei requisiti d’esame e devono poter essere realizzate con un onere proporzionato.
Art. 12b Sede d’esame
- In linea di principio il candidato deve sostenere l’esame federale presso la sede in cui ha concluso gli studi.
- Se, per motivi organizzativi, non tutti i candidati possono sostenere l’esame presso tale sede, la commissione d’esame, previa intesa con il segretariato della MEBEKO, sezione «Formazione», può ordinare che l’esame sia sostenuto in un’altra sede con la stessa lingua d’esame.
- Nelle sue disposizioni di cui all’articolo 5a lettera a, la MEBEKO stabilisce:
- i criteri secondo i quali è modificata la sede d’esame;
- la procedura secondo la quale sono decisi i candidati interessati dalla modifica; e
- il termine entro il quale i candidati interessati devono essere informati sul cambio di sede.
Art. 12c Lingua d’esame
- La lingua d’esame è per principio la lingua ufficiale della sede d’esame scelta.
- Sono concesse eccezioni, su richiesta tempestiva del candidato, se sono utilizzati questionari identici.
- Se le sedi d’esame sono bilingue è possibile scegliere la lingua d’esame.
Art. 13 Ammissione
- Le scuole universitarie comunicano in tempo utile alla MEBEKO, sezione «Formazione», i nominativi delle persone che hanno concluso il corrispondente ciclo di studio accreditato.
- I candidati che, conformemente all’articolo 12 capoverso 2 LPMed, intendono presentarsi all’esame federale di chiropratici devono dimostrare, contestualmente all’iscrizione di cui all’articolo 12 capoverso 2 della presente ordinanza:20
- di aver ottenuto 60 punti di credito formativo frequentando un ciclo di studio accreditato secondo la LPMed;
- di aver concluso un ciclo di studio secondo l’articolo 12 capoverso 2 lettera b LPMed.
- La MEBEKO, sezione «Formazione», decide se un candidato è ammesso all’esame federale.
- Chi si iscrive oltre il termine ufficiale non è ammesso all’esame federale, salvo se può far valere motivi seri quali una malattia o un infortunio.21
Art. 14 Elenco dei candidatiammessi all’esame
Il segretariato della sezione «Formazione» della MEBEKO stila, all’attenzione dei responsabili di sede, l’elenco dei candidati ammessi all’esame.
Art. 15 Ritiro dell’iscrizione
- Un candidato iscritto può ritirare la propria iscrizione prima dell’inizio dell’esame mediante comunicazione scritta alla MEBEKO, sezione «Formazione».
- Chi ritira la propria iscrizione è tenuto a versare la tassa d’iscrizione.
- Chi ritira la propria iscrizione dopo aver ricevuto la decisione d’ammissione è inoltre tenuto a versare la tassa d’esame, tranne se può far valere motivi seri quali una malattia o un infortunio.
- La MEBEKO, sezione «Formazione», decide se i motivi sono validi.
Art. 16 Rinuncia e interruzione
- Se un candidato rinuncia a presentarsi all’esame federale senza aver ritirato la propria iscrizione oppure interrompe una prova, l’esame è considerato «non superato», tranne se la persona interessata può far valere motivi seri quali una malattia o un infortunio.
- Il candidato comunica senza indugio al responsabile di sede la rinuncia a presentarsi all’esame o l’interruzione di una prova. Deve presentare o inviare spontaneamente i giustificativi, quali un certificato medico.
- I responsabili di sede decidono se i motivi addotti sono validi e lo notificano al segretariato della sezione «Formazione» della MEBEKO.
- Se i motivi addotti per la rinuncia o l’interruzione sono validi, il candidato può iscriversi alla sessione successiva. Se una prova si compone di diverse prove parziali che il candidato non ha potuto interamente terminare a causa di un’interruzione dell’esame per motivi validi, nella sessione successiva deve ripetere l’intera prova con tutte le corrispondenti prove parziali.
- La tassa d’iscrizione è dovuta in ogni caso. Se un candidato rinuncia a presentarsi all’esame, deve pagare la tassa d’esame, tranne se può far valere motivi validi. In caso di interruzione, la tassa d’esame è comunque dovuta.
Art. 17 Pubblicità
- L’esame federale non è pubblico.
- Le persone che intendono assistere all’esame federale devono ottenere il permesso del presidente della commissione d’esame.
- I membri della MEBEKO, sezione «Formazione», e della commissione d’esame sono ammessi d’ufficio all’esame.
Art. 18 Ripetizione di un esame federale non superato
- Il candidato che non ha superato l’esame federale può iscriversi alla sessione successiva.
- Vanno ripetute unicamente le prove valutate come «non superate».
- In caso d’insuccesso, l’esame federale può essere ripetuto due volte.
4 e5. .22
Art. 19 Esclusione definitiva
- Il candidato che non ha superato per tre volte l’esame federale è escluso da qualsiasi altro esame federale per la stessa professione medica universitaria.
- .23
Art. 20 Comunicazione dei risultati dell’esame
- Il presidente della commissione d’esame comunica al candidato il risultato dell’esame mediante una decisione formale.
- I nomi dei candidati che hanno superato l’esame federale sono pubblicati in Internet e in un’altra forma appropriata.
- .24
Art. 21 Conservazione dei documenti d’esame
- La MEBEKO, sezione «Formazione», provvede affinché tutti i documenti relativi all’esame federale siano conservati per due anni a partire dalla comunicazione dei risultati.
- In caso di ricorso, i documenti sono conservati finché la decisione su ricorso è passata in giudicato.
Art. 22 Diplomi
Il candidato che ha superato l’esame federale riceve un diploma federale un corrispondente attestato (tessera plastificata).
Art. 23 Sanzioni
- La MEBEKO, sezione «Formazione», può annullare un esame federale superato se risulta che il candidato ha ottenuto indebitamente l’ammissione fornendo indicazioni false o incomplete. Può dichiarare che l’esame federale non è stato superato se il candidato ha influenzato l’esito dell’esame con mezzi illeciti.
- I responsabili di sede possono allontanare dalla singola prova interessata un candidato che, durante l’esame federale, si comporta in modo sconveniente o cerca di influenzare l’esito con mezzi illeciti.
- I responsabili di sede comunicano alla MEBEKO, sezione «Formazione», tutti gli eventi di cui al capoverso 2, indipendentemente dal fatto che abbiano allontanato il candidato in questione dalla singola prova interessata.
- Secondo la gravità della colpa del candidato, la MEBEKO, sezione «Formazione», può dichiarare l’esame federale «non superato».
Capitolo 3: Trattamento dei dati
Art. 24 Banca dati della MEBEKO
- La MEBEKO, sezione «Formazione», gestisce una banca dati. Quest’ultima contiene le iscrizioni pervenute e le decisioni relative all’ammissione, nonché i seguenti dati concernenti i candidati:
- il cognome, il nome o i nomi, il cognome precedente o i cognomi precedenti;
- la data di nascita e il sesso;
- la lingua di corrispondenza;
- il luogo o i luoghi di attinenza e la cittadinanza o le cittadinanze;
- il numero di assicurato AVS;
- un numero d’identificazione per le persone appartenenti alle professioni mediche (GLN25);
- l’indirizzo, il numero di telefono e l’indirizzo elettronico;
- i risultati dell’esame.
- La banca dati contiene inoltre:
- i dati che indicano se un candidato è definitivamente escluso dall’esame federale;
- i diplomi federali con la data e il luogo dell’emissione del diploma;
- una statistica relativa all’esame federale.
Art. 25 Comunicazione dei dati
- La MEBEKO, sezione «Formazione», trasmette regolarmente all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) tutti i dati riguardanti i candidati che hanno superato l’esame federale conformemente all’articolo 24 capoverso 1 lettere a–g, affinché siano riportati nel registro delle professioni mediche.
- ** Su richiesta, essa comunica all’Ufficio federale della protezione della popolazione, all’attenzione del Servizio sanitario coordinato, il cognome, il nome, l’indirizzo e la data di nascita dei candidati che hanno superato l’esame federale di medicina umana, odontoiatria, chiropratica o farmacia.26
- Su richiesta, essa comunica all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, all’attenzione del Servizio veterinario coordinato, il cognome, il nome, l’indirizzo e la data di nascita dei candidati che hanno superato l’esame federale di medicina veterinaria.
Art. 26 Diritto d’informazione
- I candidati hanno il diritto di essere informati sui dati che li concernono.
- A tale scopo devono presentare una domanda per scritto alla MEBEKO, sezione «Formazione». La domanda può essere presentata per via elettronica.27
- Le informazioni sono fornite entro 30 giorni, per scritto e gratuitamente.
Capitolo 4: Tasse, indennità e costi
Art. 27 Tasse
- La tassa d’iscrizione ammonta ogni volta a 200 franchi.
- La tassa per i diversi esami federali è stabilita come segue:
| a. esame federale di medicina umana: | 1500 franchi |
|---|
| b. esame federale di odontoiatria: | 1000 franchi |
| c. esame federale di chiropratica: | 1300 franchi |
| d. esame federale di farmacia: | 1300 franchi |
| e.28 esame federale di medicina veterinaria: | 1300 franchi.29 |
- Se il candidato deve superare o ripetere unicamente parti dell’esame federale, le tasse vengono calcolate proporzionalmente.
- Gli emolumenti per il rilascio dei diplomi sono indicati nell’allegato 5 dell’ordinanza del 27 giugno 200730sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l’esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie.
Art. 28
Art. 29 Indennità per i responsabili di sede
- I responsabili di sede ricevono un forfait annuo di 8000 franchi e un’indennità stabilita in funzione del numero dei candidati che la MEBEKO, sezione «Formazione», ha notificato loro per l’anno corrispondente.
- L’importo dell’indennità in funzione del numero di candidati è fissato, per candidato all’esame federale per singola prova, a:
- 30 franchi per gli esami scritti secondo il procedimento della scelta fra più risposte o secondo il procedimento che prevede domande e risposte brevi;
- 40 franchi per gli esami pratici strutturati e per gli esami pratici;
- 35 franchi per gli esami orali.31
Art. 30
Art. 31 Indennità per gli esaminatori
Per gli esaminatori sono applicabili le seguenti aliquote d'indennità:32
- preparare le prove dell’esame federale, assistere all’esame, correggere e valutare i risultati: 150 franchi l’ora;
- i lavori di segretariato di cui è comprovata l’esecuzione in rapporto agli esami federali: 30 franchi l’ora;
- le spese di viaggio per assistere agli esami federali e partecipare a sedute intese a elaborare gli esami federali: un’indennità calcolata secondo le modalità applicabili per il personale federale;
- ogni pasto principale, il pernottamento e la colazione: un’indennità calcolata secondo le modalità applicabili per il personale federale.
Art. 31a Indennità per i pazienti standardizzati
- Chi partecipa a un esame in qualità di paziente specialmente istruito (paziente standardizzato) riceve un'indennità di 50 franchi l’ora per la preparazione e la partecipazione agli esami federali.
- Il rimborso delle spese legate alla preparazione e alla partecipazione agli esami federali è disciplinato dalle corrispondenti disposizioni applicabili al personale federale.
Art. 32 Altre indennità
- L'indennità per il personale ausiliario che predispone i locali o prepara il materiale per gli esami federali è fissata a 25 franchi l’ora.
- L'indennità per le persone che sorvegliano lo svolgimento degli esami durante gli esami federali è fissata a 30 franchi l’ora.
Art. 33 Costi
- Se per organizzare gli esami federali occorre locare sale al di fuori delle istituzioni di formazione universitarie, i responsabili di sede stabiliscono il canone d’affitto d’intesa con il segretariato della sezione «Formazione» della MEBEKO e l’UFSP.
- Previa intesa con l’UFSP, gli stampati sono ordinati presso la Cancelleria federale e pagati dall’UFSP.
- La Confederazione
assume i costi per la stampa e la traduzione delle domande di tutti gli esami federali.33
- La Confederazione assume i costi per il materiale ausiliario consegnato ai candidati se questo materiale proviene dalla Confederazione.
Capitolo 5: Disposizioni finali
Art. 34 Diritto vigente: abrogazione
L’abrogazione del diritto vigente è disciplinata nell’allegato 1.
Art. 35 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato 2.
Art. 36 Disposizioni transitorie
Nel caso in cui il contenuto degli esami che i candidati devono superare conformemente al diritto anteriore e quello degli esami che devono essere superati secondo il nuovo diritto coincidono, la MEBEKO, sezione «Formazione», su proposta delle commissioni d’esame, può decidere:
- di non più organizzare interamente o in parte gli esami secondo il diritto anteriore; o
- di imputare interamente o in parte gli esami secondo il diritto anteriore all’esame federale secondo il nuovo diritto.
Art. 36a Disposizioni transitorie della modifica del 2 giugno 2023
- Le persone che si sono iscritte per la prima volta all’esame federale di medicina veterinaria prima dell’entrata in vigore della modifica del 2 giugno 2023 possono sostenere l’esame federale in conformità al catalogo svizzero degli obiettivi di apprendimento del 10 ottobre 201734nonché in base alle disposizioni e direttive della MEBEKO, sezione «Formazione», del 9 febbraio 202335.
- Per le persone che sostengono l’esame federale in conformità al catalogo svizzero degli obiettivi di apprendimento del 10 ottobre 2017 nonché in base alle disposizioni e direttive della MEBEKO, sezione «Formazione», del 9 febbraio 2023, si applica quando segue:
- in deroga all’articolo 11 capoverso 2, l’esame si svolge in una data separata;
- in deroga all’articolo 27 capoverso 2 lettera e, la tassa d’esame ammonta a 1000 franchi.
- I capoversi 1 e 2 si applicano allo svolgimento dell’esame federale di medicina veterinaria fino al 2025. Dopo tale data, la MEBEKO, sezione «Formazione», decide, su proposta della commissione d’esame di medicina veterinaria, se imputare interamente o in parte le prove parziali superate secondo il diritto anteriore all’esame federale secondo il nuovo diritto.
Art. 37 Entrata in vigore
- Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.
- L’articolo 34 entra in vigore il 31 dicembre 2010.
Allegato 1
(art. 34)
Diritto vigente: abrogazione
I seguenti atti normativi sono abrogati:
- Ordinanza generale del 19 novembre 198036sugli esami federali per le professioni mediche;
- Ordinanza del 19 dicembre 197537concernente deroghe sperimentali al regolamento degli esami federali per le arti sanitarie;
- Ordinanza del 12 novembre 198438che stabilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federali per le professioni mediche;
- Ordinanza del DFI del 15 luglio 197039che stabilisce le indennità per esami scritti sostitutivi di quelli orali secondo il regolamento degli esami federali per le arti sanitarie;
- Ordinanza del 29 aprile 194340sugli esami federali professionali di medicina per gli Svizzeri in possesso di diplomi italiani;
- Decreto del Consiglio federale del 28 settembre 194541che autorizza il conferimento del diploma federale ai medici, farmacisti e veterinari ticinesi che hanno compiuto i loro studi nelle università italiane;
- Ordinanza del 18 novembre 197542concernente gli esami professionali particolari per Svizzeri dell’estero e Svizzeri naturalizzati;
- Decreto del Consiglio federale del 28 gennaio 194443concernente l’ammissione dei cittadini del Liechtenstein agli esami federali per le arti sanitarie;
- Ordinanza del 21 febbraio 197944riguardante l’ammissione di rifugiati agli esami federali per le arti sanitarie;
- Ordinanza del 30 giugno 198345che riguarda le particolarità della procedura degli esami federali per le professioni mediche;
- Regolamento del 16 ottobre 198446per la Giunta direttiva, le commissioni d’esame, i presidenti locali e gli esaminatori agli esami federali per le professioni mediche;
- Ordinanza del 19 novembre 198047sugli esami dei medici;
- Ordinanza del 18 febbraio 198348concernente le disposizioni transitorie per gli esami dei medici;
- Ordinanza del 29 maggio 198549concernente l’esame delle tecniche mediche;
- Ordinanza del 1° novembre 199950concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame presso la Facoltà di medicina dell’Università di Berna;
- Ordinanza del DFI del 30 agosto 200751concernente la sperimentazione di un modulo speciale d’insegnamento e d’esame per i primi quattro anni di studio presso la facoltà di biologia e di medicina dell’Università di Losanna;
- Ordinanza del DFI del 17 ottobre 200552concernente la sperimentazione di un modulo speciale d’insegnamento e d’esame per i primi quattro anni di studio presso la facoltà di medicina dell’Università di Zurigo;
- Ordinanza del DFI del 21 ottobre 200453concernente la sperimentazione di un modulo speciale d’insegnamento e d’esame presso la facoltà di medicina dell’Università di Ginevra;
- Ordinanza del DFI del 21 ottobre 200454concernente la sperimentazione di un modulo speciale d’insegnamento e d’esame per i primi due anni di studio presso il Dipartimento di medicina della facoltà di scienze dell’Università di Friburgo;
- Ordinanza del DFI del 17 ottobre 200555concernente la sperimentazione di un modulo speciale d’insegnamento e d’esame per i primi quattro anni di studio presso la facoltà di medicina dell’Università di Basilea;
- Ordinanza del 19 novembre 198056sugli esami dei medici dentisti;
- Ordinanza del DFI del 30 agosto 200757concernente la sperimentazione di un modulo speciale d’insegnamento e d’esame presso l’istituto di medicina dentaria della facoltà di medicina dell’Università di Ginevra;
- Ordinanza del 19 novembre 198058sugli esami dei veterinari;
- Ordinanza del DFI del 21 ottobre 200459concernente la sperimentazione di un modulo speciale d’insegnamento e d’esame in veterinaria;
- Ordinanza del 16 aprile 198060concernente gli esami dei farmacisti;
- Ordinanza del 4 marzo 198261concernente le disposizioni transitorie per gli esami dei farmacisti;
- Ordinanza del DFI del 21 ottobre 200462concernente la sperimentazione di un modulo speciale d’insegnamento e d’esame per il ciclo di studi che permette il conseguimento del diploma federale di farmacista presso l’Università di Basilea, la scuola di farmacia di Ginevra-Losanna e il Politecnico federale di Zurigo;
- Ordinanza del DFI del 3 settembre 200363concernente la sperimentazione di un modulo speciale d’insegnamento e d’esame per il corso di studi in scienze farmaceutiche presso la Facoltà di biologia e medicina dell’Università di Losanna;
- Ordinanza del 4 ottobre 200164concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame per il corso di studi parziale in scienze farmaceutiche all’Università di Berna;
- Ordinanza del 4 ottobre 200165concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame per il corso di studi parziale in scienze farmaceutiche all’Università di Friburgo;
- Ordinanza del DFI del 3 settembre 200366concernente la sperimentazione di un modulo speciale d’insegnamento e d’esame per il primo ciclo di studi in scienze farmaceutiche all’Università di Neuchâtel;
- Regolamento del 26 marzo 200267per il Comitato di perfezionamento per le professioni mediche.
Allegato 2
(art. 35)
Modifica del diritto vigente
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
.68