813.131.21•Ordinanza del DFI sulle conoscenze specifiche richieste per la fornitura di determinate sostanze e preparati pericolosi
813.131.21Departmental Ordinance1 ago 2005
del 28 giugno 2005 (Stato 1° luglio 2015)
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visto l’articolo 66 capoverso 2 dell’ordinanza del 5 giugno 20151sui prodotti chimici (OPChim),2
ordina:
Dispone delle necessarie conoscenze specifiche del prodotto chi, al momento della fornitura, è in grado di informare sufficientemente l’acquirente sull’utilizzazione appropriata della sostanza o del preparato. Sono richieste conoscenze su:
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.
(art. 3 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 6 cpv. 2)
Le nozioni fondamentali di cui all’articolo 1 capoverso 1 richieste per la fornitura di determinate sostanze e preparati pericolosi includono le seguenti conoscenze e capacità:
1.1 Comprensione della sistematica del diritto in materia di prodotti chimici e fitosanitari (visione d’insieme dei relativi atti normativi) e capacità di spiegare concretamente i singoli campi d’applicazione. 1.2 Conoscenza della terminologia (sostanze, preparati, prodotti fitosanitari, biocidi, utilizzazione) e capacità di spiegarla. 1.3 Capacità di spiegare l’obbligo di diligenza e le misure protettive nell’utilizzazione di prodotti chimici. 1.4 Elencazione degli obblighi particolari per la fornitura secondo l’OPChim, l’ordinanza del 18 maggio 20058sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, l’ordinanza del 18 maggio 20059sui biocidi e l’ordinanza del 18 maggio 200510sui prodotti fitosanitari. 1.5 Elencazione dei requisiti posti alle conoscenze specifiche. 1.6 Elencazione degli obblighi nei confronti delle autorità esecutive.
2.1 Elencazione dei pericoli nell’utilizzazione di sostanze e preparati pericolosi. 2.2 Capacità di interpretare il sistema di classificazione e di caratterizzazione delle sostanze e dei preparati pericolosi. 2.3 Elencazione dei requisiti supplementari posti alla caratterizzazione di prodotti fitosanitari e biocidi e capacità di spiegarli.
3.1 Spiegazione degli obiettivi della scheda di dati di sicurezza. 3.2 Elencazione dei contenuti della scheda di dati di sicurezza e capacità di spiegarne il significato all’utilizzatore.
4.1 Spiegazione del significato delle conoscenze specifiche del prodotto (art. 1 cpv. 1 lett. a) ed elencazione dei requisiti posti al fornitore (art. 2). 4.2 Elencazione delle fonti per l’elaborazione delle conoscenze specifiche del prodotto (p. es. scheda di dati di sicurezza, istruzioni per l’uso, informazioni supplementari e dati del fabbricante). 4.3 Spiegazione delle caratteristiche fondamentali pericolose dei gruppi di prodotti (p. es. prodotti corrosivi, spray, solventi, prodotti cancerogeni, mutageni e pericolosi per la riproduzione).
(art. 5 cpv. 1)
1. Chi, in base all’esperienza professionale maturata in Svizzera o in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, fa valere nozioni fondamentali, deve adempiere i requisiti definiti nell’articolo 2 della direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 197411, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l’utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari.
2. Per esperienza professionale sufficiente si intende:
3. Esercita un’attività con funzione dirigenziale in un’impresa chi ha svolto in un’azienda industriale o commerciale del settore professionale corrispondente:
(art. 6 cpv. 3, 8 cpv. 1)
Il presente regolamento disciplina i diritti e gli obblighi dell’organo d’esame nonché dei candidati in relazione con l’esame per la prova del possesso delle nozioni fondamentali quale parte delle conoscenze specifiche necessarie per la fornitura di sostanze e preparati particolarmente pericolosi di cui all’articolo 1 capoverso 1.
Gli esami si tengono all’occorrenza in tedesco, francese o italiano.
Le date degli esami sono rese note in modo appropriato almeno tre mesi prima del loro svolgimento.
1Chi intende prendere parte ad un esame deve annunciarsi per scritto o elettronicamente al più tardi due mesi prima e versare la tassa almeno un mese prima dell’esame. L’organo d’esame può prendere in considerazione iscrizioni presentate tardivamente.
2Ai candidati è comunicato entro due settimane dopo la scadenza del termine d’iscrizione se l’esame ha luogo. Assieme a questa comunicazione è inviato loro il regolamento d’esame.
1La tassa d’esame deve essere tale da non superare i costi. La tassa deve essere ragionevolmente proporzionale all’offerta d’esame.
2In casi fondati, la tassa può essere totalmente o parzialmente restituita.
L’esame si svolge in forma scritta e dura al minimo un’ora e al massimo due ore.
L’organo d’esame rende noti per tempo i mezzi ausiliari ammessi all’esame.
L’esame deve essere svolto da almeno un esaminatore.
1Gli esaminatori valutano l’esame mediante note intere o mezze note, dal 6 all’1. La nota più alta è 6, quella più bassa 1.
2L’esame è considerato superato se la nota ottenuta è almeno 4,0.
3Gli esami superati di stretta misura o ritenuti insufficienti devono essere valutati da un secondo esaminatore.
1L’organo d’esame esclude dall’esame in corso i candidati che durante l’esame utilizzano mezzi ausiliari non ammessi o tentano di ingannare gli esaminatori.
2In tal caso, l’esame è considerato non superato.
1Dopo il superamento dell’esame, alla persona esaminata è rilasciato un certificato.
2I certificati devono essere a prova di falsificazione e duraturi.
1La persona esaminata che non ha superato l’esame può consultare presso l’organo d’esame, entro 20 giorni dalla notifica della decisione, i documenti relativi alla valutazione.
2L’organo d’esame stabilisce la data per la consultazione; a tal fine tiene conto della disponibilità della persona esaminata.
RS 813.11 ↩
Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del DFI del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1981). ↩
Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del DFI del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1981). ↩
Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del DFI del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1981). ↩
Abrogata dal n. I dell’O del DFI del 7 nov. 2012, con effetto dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6157). ↩
Introdotto dal n. I dell’O dell’O del DFI del 9 dic. 2008, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 445). ↩
RS 813.153.1 ↩
RS 814.81 ↩
RS 813.12 ↩
[RU 2005 303540975211, 2006 4851, 2007 821n. III1469all. 4 n. 54184345416291, 2008 21554377all. 5 n. 115271, 2009 401all. n. 32845, 2010 2101.RU 2010 2331art. 84]. Vedi ora l’O del 12 mag. 2010 (RS 916.161 ). ↩
GU L 307 del 18.11.1974, pag. 1. Il testo della direttiva può essere ottenuto dietro pagamento o visionato gratuitamente presso l’Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna oppure può essere consultato all’indirizzo Internet www.cheminfo.ch. ↩
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