(Ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici,
OEPChim)
del 18 maggio 2005 (Stato 1° gennaio 2026)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 47 della legge del 15 dicembre 20001sui prodotti chimici (LPChim);
visto l’articolo 48 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 19832sulla protezione dell’ambiente (LPAmb),
ordina:
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
- La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per decisioni, prestazioni e controlli (atti amministrativi) delle autorità federali preposte all’esecuzione della LPChim, della LPAmb in materia di sostanze e del pertinente diritto di esecuzione.
- La presente ordinanza si applica inoltre ad altri enti di diritto pubblico o a privati (organi esecutivi terzi) qualora le autorità esecutive federali deleghino loro i compiti di esecuzione di cui al capoverso 1.
- La presente ordinanza non si applica per atti amministrativi:
- delle autorità doganali;
- dell’organo di omologazione per i prodotti fitosanitari.
Art. 2 Ordinanza generale sugli emolumenti
Per quanto la presente ordinanza non preveda una regolamentazione specifica, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20043sugli emolumenti (OgeEm); le medesime disposizioni si applicano anche agli organi esecutivi terzi.
Art. 3 Obbligo di pagare emolumenti
- Chi dà luogo a un atto amministrativo secondo l’articolo 1 capoverso 1 deve pagare un emolumento.
- Per i controlli effettuati per sondaggio sul mercato che non danno adito a contestazioni, non sussiste alcun obbligo di pagare emolumenti.
Art. 4 Calcolo degli emolumenti
- Il servizio che esegue un atto amministrativo stabilisce gli emolumenti:
- secondo le tariffe definite nell’allegato;
- secondo il tempo impiegato, tenuto conto del quadro tariffario definito nell’allegato;
- negli altri casi, secondo il tempo impiegato.
- Il tempo impiegato è fatturato secondo una tariffa oraria oscillante tra i 90 e i 200 franchi, a seconda delle conoscenze specifiche richieste e della funzione del personale incaricato del dossier.
- Gli atti amministrativi di cui all’articolo 5 capoverso 3 OgeEm4possono dar luogo a supplementi fino al 50 per cento dell’emolumento ordinario.
Art. 5 Esborsi
Sono considerati esborsi, oltre alle spese di cui all’articolo 6 OgeEm5, segnatamente le spese causate dall’amministrazione della prova, dalle perizie scientifiche, dalle analisi di laboratorio o da esami speciali.
Art. 6 Emolumenti riscossi da organi esecutivi terzi
- Se un’autorità esecutiva federale delega un compito a un organo esecutivo terzo può prevedere che sia l’organo in questione a fatturare gli emolumenti corrispondenti, a fissare tali emolumenti mediante decisione in caso di vertenze e a procedere alla loro riscossione.
- L’autorità esecutiva federale e l’organo esecutivo terzo concordano quale percentuale degli emolumenti spetta a quest’ultimo a copertura delle proprie spese.
Art. 7 Disposizione transitoria
Gli emolumenti per atti amministrativi che all’entrata in vigore della presente ordinanza sono pendenti ma non ancora conclusi sono calcolati in base al diritto previgente.
Art. 8 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.
(art. 4 cpv. 1)
I. Emolumenti secondo l’ordinanza del 5 giugno 2015 sui prodotti chimici (OPChim)
II. Emolumenti secondo l’ordinanza del 18 maggio 2005 sui biocidi (OBioc)
1Gli emolumenti di cui ai numeri 1–5 e 8.1 si applicano ai biocidi singoli. Per le famiglie di biocidi, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2. L’emolumento minimo corrisponde all’emolumento del tipo di omologazione applicabile.
2Gli emolumenti di cui ai numeri 1.1, 1.2, 5.1 e 8.1 si applicano ai biocidi con un principio attivo, un tipo di prodotto e una categoria di utenti. Per ogni ulteriore principio attivo, tipo di prodotto o categoria di utenti gli emolumenti sono maggiorati dell’8 per cento.
3Per le valutazioni comparative secondo l’articolo 11g OBioc gli emolumenti di cui4Per ogni richiesta a causa di documenti mancanti o incompleti gli emolumenti di cui ai numeri 1–5 sono maggiorati del 5 per cento.
III. Emolumenti secondo l’ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim)
IV. Emolumenti secondo l’ordinanza del 18 maggio 2005 sulla buona prassi di laboratorio (OBPL)
Gli emolumenti riscossi dall’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici sono definiti nel numero IV capoverso 3 dell’allegato all’ordinanza del 9 novembre 20019sugli emolumenti dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici.