814.021•Ordinanza sulla messa in commercio del legno e dei prodotti da esso derivati
814.021OCoLFederal Council Ordinance1 gen 2022
(Ordinanza sul commercio di legno, OCoL)
del 12 maggio 2021 (Stato 1° gennaio 2022)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 35e capoverso 2, 35f capoversi 2 e 4, nonché 39 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 19831sulla protezione dell’ambiente (LPAmb),
ordina:
La presente ordinanza ha lo scopo di impedire che siano messi in commercio legno e prodotti da esso derivati che non provengono da prelievo o da commercio legali.
Ai sensi della presente ordinanza s’intende per: a*.* prima messa in commercio : la prima immissione sul mercato in Svizzera, a titolo oneroso o gratuito, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all’uso nell’ambito di un’attività commerciale; b. operatore : ogni persona fisica o giuridica che commercializza per la prima volta legno o prodotti da esso derivati; c*.* commerciante: ogni persona fisica o giuridica che nell’ambito di un’attività commerciale acquista o rivende legno o prodotti da esso derivati già immessi sul mercato; d*.* Paese di origine: Paese in cui è stato prodotto il legname; e*.* legname di provenienza illegale: legname ottenuto violando la legislazione applicabile del Paese di origine; f*.* legislazione applicabile del Paese di origine : la legislazione in vigore nel Paese di origine per quanto concerne le seguenti materie: 1. i diritti di prelievo di legname entro i confini legali ufficialmente pubblicati, 2. i pagamenti relativi ai diritti di prelievo di legname, comprese le imposte sul prelievo di legname, 3. il prelievo di legname, compresa la normativa in materia ambientale e forestale, con particolare riguardo per la gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità, ove siano di immediata pertinenza per il prelievo del legname, 4. i diritti legittimi di terzi relativi all’uso e alla proprietà che sono lesi dalla produzione di legname, e 5. in materia commerciale e doganale, per quanto riguarda il settore forestale e del legno; g*.* concessione di taglio : ogni norma che conferisce il diritto di tagliare legna in una determinata regione.
Gli operatori devono eseguire una valutazione del rischio che il legno o i prodotti da esso derivati provengano da prelievo o da commercio illegali. Tale valutazione avviene sulla base delle informazioni di cui all’articolo 5 capoverso 1 nonché secondo i seguenti criteri:
Le informazioni secondo gli articoli 4–7 devono essere adeguatamente documentate e conservate per un periodo di cinque anni.
I commercianti devono conservare i documenti per cinque anni al fine di garantire la tracciabilità secondo l’articolo 35g capoverso 1 LPAmb.
Un servizio di ispezione ha i seguenti compiti:
Nell’ambito dei suoi controlli secondo l’articolo 15 capoverso 2 e nei casi previsti dall’articolo 5 capoverso 1 lettera g parte finale del periodo, l’UFAM può chiedere all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria di avere accesso alle informazioni memorizzate nel sistema d’informazione di cui all’articolo 21 della legge federale del 16 marzo 20124sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette.
Per le decisioni, i controlli e le prestazioni dell’UFAM vengono riscossi emolumenti secondo l’ordinanza del 3 giugno 20055sugli emolumenti dell’UFAM.
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni aggiorna gli allegati 1 e 2 in conformità delle disposizioni dell’Unione europea.
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 3.
Gli articoli 4–9 sono applicabili soltanto al legno e ai prodotti da esso derivati che sono stati messi per la prima volta in commercio dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
| Voce di tariffa doganale | Designazione della merce |
|---|---|
| 4401 | Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o forme simili |
| 4403 | Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato |
| 4406 | Traversine di legno per strade ferrate o simili |
| 4407 | Legno segato per il lungo o privo di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm |
| 4408 | Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno stratificato simile e altro legno, segati per il lungo, tranciati o sfogliati, anche piallati, levigati , assemblati in parallelo o di testa, di spessore non eccedente 6 mm |
| 4409 | Legno (comprese le liste e le tavolette per parquet, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa |
| 4410 | Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili (ad esempio «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerati con resine o altri leganti organici |
| 4411 | Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altrileganti organici |
| 4412 | Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato |
| 4413 | Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati |
| 4414 | Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili |
| 4415 | Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette, di legno |
| 4416 | Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio |
| 4418 | Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria, per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno |
| 47 | Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche |
| 48 | Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone |
| 9403 30 | Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici |
| 9403 40 | Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine |
| 9403 50 | Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto |
| 9403 60 | Altri mobili di legno |
| 9403 91 | Parti di mobili di legno |
| 9406 10 | Costruzioni prefabbricate di legno |
I servizi di ispezione devono presentare all’UFAM, unitamente alla domanda di riconoscimento, la seguente documentazione:
1.1 Estratto del registro di commercio
2.1 Accreditamento da parte del SAS compreso il rapporto di accreditamento del SAS
3.1 Descrizione dell’organizzazione e della struttura 3.2 Elenco del personale tecnico competente con copia del rispettivo curriculum vitae 3.3 Descrizione dei compiti e delle responsabilità e della loro ripartizione
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
…6
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