(O suolo)
del 1° luglio 1998 (Stato 1° agosto 2025)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 29, 33 capoverso 2, 35 capoverso 1 e 39 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 19831sulla protezione dell’ambiente (LPAmb),
ordina:
Sezione 1: Scopo, campo d’applicazione e definizioni
Art. 1 Scopo, campo d’applicazione
Per conservare a lungo termine la fertilità del suolo, la presente ordinanza disciplina:
- l’osservazione, la sorveglianza e la valutazione del deterioramento chimico, biologico e fisico del suolo;
- 2 le misure atte a prevenire il costipamento a lungo termine e l’erosione del suolo;
- le misure d’utilizzazione del suolo asportato;
- le ulteriori misure che i Cantoni prendono in caso di suoli deteriorati (art. 34 LPAmb).
Art. 2 Definizioni
- Il suolo è fertile quando:
- 3 possiede una diversità, una biomassa e un’attività degli organismi, una sostanza organica, una struttura, una composizione e uno spessore tipici per la sua ubicazione nonché una capacità di decomposizione intatta;
- permette la crescita e lo sviluppo normali o influenzati dall’uomo di piante e associazioni vegetali, naturali o coltivate, e non pregiudica le loro caratteristiche;
- permette una produzione vegetale di buona qualità che non mette in pericolo la salute dell’uomo e degli animali;
- non mette in pericolo la salute dell’uomo e degli animali che lo ingeriscono direttamente.
- È considerato deterioramento chimico del suolo il deterioramento derivante da sostanze naturali o artificiali (sostanze nocive).
- È considerato deterioramento biologico del suolo il deterioramento derivante da cambiamenti negativi a lungo termine della diversità, della biomassa o dell’attività degli organismi del suolo, dovuti in particolare a organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni.4
- Sono considerate deterioramento fisico del suolo le modificazioni della struttura, della conformazione o dello spessore del suolo derivanti da interventi dell’uomo.
4bis. È considerata sostanza organica del suolo qualsiasi sostanza animale, vegetale o microbica viva o morta che viene degradata o trasformata attraverso processi biologici o chimici nel suolo.5
- Per determinate forme di utilizzazione i valori di guardia indicano il deterioramento del suolo che, in caso di superamento, secondo le attuali conoscenze scientifiche e l’esperienza, può presentare un pericolo concreto per l’uomo, gli animali o le piante. Tali valori servono a valutare se è necessario limitare l’utilizzazione del suolo ai sensi dell’articolo 34 capoverso 2 LPAmb.
Sezione 2: Osservazione, sorveglianza e valutazione del deterioramento del suolo
Art. 3 Osservazione da parte della Confederazione
- L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) gestisce una rete nazionale di osservazione del deterioramento del suolo (NABO) in collaborazione con l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG).6
- L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)7informa i Cantoni sui risultati dell’osservazione e li pubblica.
Art. 4 Carte indicative e sorveglianza da parte dei Cantoni
- Se è accertato o è altamente probabile che in determinate regioni il suolo sia deteriorato, i Cantoni elaborano e aggiornano delle carte indicative. Tali carte contengono almeno informazioni sull’ubicazione, il tipo e l’entità del deterioramento del suolo.
- Se è accertato o è probabile che in determinate regioni il deterioramento del suolo ne pregiudichi la fertilità, i Cantoni provvedono affinché in tali regioni si proceda a una sorveglianza del deterioramento del suolo.
- L’UFAM provvede, in collaborazione con l’UFAG, a mettere a disposizione le basi tecniche necessarie all’elaborazione e all’aggiornamento delle carte indicative nonché alla sorveglianza del deterioramento del suolo e offre consulenza ai Cantoni.
- I Cantoni comunicano all’UFAM i risultati della sorveglianza e li pubblicano.
Art. 5 Valutazione
- La Confederazione e i Cantoni valutano il deterioramento del suolo sulla base dei valori indicativi, di guardia e di risanamento stabiliti negli allegati.
- In mancanza di un valore indicativo per una sostanza che deteriora un suolo e che può pregiudicarne la fertilità a lungo termine, d’intesa con l’UFAM il Cantone ne stabilisce uno nel singolo caso sulla base dei criteri di cui all’articolo 2 capoverso 1.8
- In mancanza di valori di guardia o di risanamento per una sostanza che deteriora un suolo e che, se utilizzata in un determinato modo, può mettere in pericolo la salute dell’uomo, degli animali o delle piante, d’intesa con l’UFAM il Cantone stabilisce tali valori nel singolo caso.9
- L’UFAM tiene un elenco dei valori stabiliti nei singoli casi di cui ai capoversi 2 e 3 e informa i Cantoni in merito.10
Sezione 3: Prevenzione del costipamento a lungo termine e dell’erosione del suolo; utilizzazione del suolo asportato
Art. 6 Prevenzione del costipamento e dell’erosione del suolo
- Chi costruisce un impianto, coltiva o sfrutta in altro modo il suolo deve scegliere e impiegare i veicoli, le macchine e gli apparecchi considerando le caratteristiche fisiche e l’umidità del suolo in modo da evitare costipamento o altre modifiche della sua struttura tali da pregiudicarne la fertilità a lungo termine.11
- Chi modifica il terreno o coltiva il suolo deve provvedere mediante modalità di costruzione e di coltivazione idonee, in particolare mediante tecniche di costruzione e di piantagione che impediscano l’erosione, la rotazione delle colture e la sistemazione di passaggi, a che la conservazione a lungo termine della fertilità del suolo non venga pregiudicata dall’erosione. Se a tale scopo sono necessarie misure comuni di più aziende, il Cantone le ordina, in particolare nel caso di erosione dovuta a scorrimento intensivo di rigagnoli d’acqua piovana di pendio.
Art. 7 Utilizzazione del suolo asportato
- Chi asporta suolo deve utilizzarlo in modo da poterlo reimpiegare come suolo, in particolare il suolo dello strato superiore e di quello inferiore del suolo dev’essere asportato e depositato separatamente.
- Se il materiale terroso asportato dallo strato superiore e da quello inferiore del suolo viene reimpiegato come suolo (p. es. per ricoltivazioni o modificazioni del terreno), dev’essere collocato o aggiunto in modo tale che:
- qualsiasi deterioramento fisico a scapito della fertilità del suolo preesistente e di quello collocato o aggiunto venga ridotto a un periodo quanto più breve possibile;
- il suolo preesistente non subisca un ulteriore deterioramento chimico e biologico.
Sezione 4: Misure complementari in caso di suolo deteriorato
Art. 8 Misure dei Cantoni in caso di superamento dei valori indicativi
(art. 34 cpv. 1 LPAmb)
- Se in una determinata regione i valori indicativi sono superati o se il deterioramento del suolo aumenta sensibilmente, il Cantone ne accerta le cause.
- Il Cantone esamina se le misure adottate in virtù delle prescrizioni federali in materia di protezione delle acque, protezione contro le catastrofi, igiene dell’aria, sostanze e organismi pericolosi per l’ambiente nonché in materia di rifiuti e deterioramento fisico del suolo sono sufficienti per impedire un ulteriore deterioramento nella regione in questione.
- Se dette misure non sono sufficienti, il Cantone prende ulteriori misure giusta l’articolo 34 capoverso 1 LPAmb. Ne informa dapprima l’UFAM.
- I Cantoni mettono in atto le misure entro cinque anni dalla constatazione del deterioramento del suolo. Fissano i termini a seconda dell’urgenza del singolo caso.
Art. 9 Misure dei Cantoni in caso di superamento dei valori di guardia
(art. 34 cpv. 2 LPAmb)
- Se in una determinata regione i valori di guardia sono superati, il Cantone esamina se il deterioramento del suolo presenta un pericolo concreto per l’uomo, gli animali o le piante.
- In caso di pericolo concreto, limita l’utilizzazione del suolo nella misura necessaria a eliminare tale pericolo.
Art. 10 Misure dei Cantoni in caso di superamento dei valori di risanamento
(art. 34 cpv. 3 LPAmb)
- Se in una determinata regione i valori di risanamento sono superati, il Cantone vieta le utilizzazioni interessate.
- Nelle regioni destinate dalla pianificazione del territorio all’utilizzazione orticola, agricola o forestale il Cantone ordina misure atte a ridurre il grado di deterioramento del suolo al di sotto dei valori di risanamento in modo da rendere possibile la prevista utilizzazione conforme agli usi locali senza pericolo per l’uomo, gli animali o le piante.
Art. 11 Inasprimento delle prescrizioni federali
Quando per conservare la fertilità del suolo, oltre alle misure complementari cantonali o al loro posto, è necessario un inasprimento delle prescrizioni federali giusta l’articolo 33 LPAmb, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia, delle comunicazioni (DATEC) ne fa domanda al Consiglio federale.
Sezione 5: Raccomandazioni della Confederazione
Art. 12
- L’UFAM e gli altri Servizi federali interessati emanano raccomandazioni comuni sull’applicazione della presente ordinanza. Collaborano con i Cantoni e con le associazioni economiche interessate.
- Essi esaminano se misure previste su base volontaria stabilite nell’ambito di accordi settoriali con l’economia sono indicate ai fini dell’esecuzione della presente ordinanza.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 13 Esecuzione
- I Cantoni eseguono la presente ordinanza ad eccezione dei compiti da essa attribuiti alla Confederazione.
- Nell’applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza. La collaborazione dell’UFAM e dei Cantoni è retta dall’articolo 41 capoversi 2 e 4 LPAmb; sono salve le disposizioni legali sull’obbligo di tutela del segreto.
- L’UFAM stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell’allegato 1 dell’ordinanza del 21 maggio 200812sulla geoinformazione.13
Art. 14 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 9 giugno 198614concernente le sostanze nocive nel suolo è abrogata.
Art. 15 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1998.
Allegato 1
(art. 5 cpv. 1)
Valori indicativi, di guardia e di risanamento relativi a sostanze nocive inorganiche nel suolo
1 Valori indicativi, di guardia e di risanamento
11 Valori indicativi
12 Valori di guardia
13 Valori di risanamento
2 Determinazione e valutazione del tenore di sostanze nocive
1Un valore indicativo è superato quando il tenore della frazione solubile o il tenore totale di una sostanza nociva in una miscela rappresentativa di campioni prelevati dallo strato superiore di 20 cm del suolo supera detto valore.
2Un valore di guardia o un valore di risanamento è superato quando il tenore della frazione solubile o il tenore totale di una sostanza nociva in una miscela rappresentativa di campioni prelevati alla profondità indicata nelle tabelle giusta cifra 1 supera il rispettivo valore.
3In casi motivati, è possibile derogare a dette profondità di prelievo.
4I campioni di suolo vanno fatti essiccare con aria a 40 °C fino al peso costante e passati in un setaccio con maglie di 2 mm. Per la conversione dei risultati dell’analisi in mg/kg di sostanza secca occorre essiccare sottocampioni rappresentativi a 105 °C fino al peso costante.
5Per la determinazione del tenore totale e del tenore della frazione solubile delle sostanze nocive vale la seguente tabella:
6Nel caso di suoli con più del 15 per cento di humus, per la conversione dei tenori di sostanze nocive da mg/kg di sostanza secca in mg/dm3occorre moltiplicare il tenore in mg/kg di sostanza secca per la densità apparente.
Allegato 2
(art. 5 cpv. 1)
Valori indicativi, di guardia e di risanamento relativi a sostanze nocive organiche nel suolo
1 Valori indicativi, di guardia e di risanamento
11 Valori per diossine (PCDD), furani (PCDF) e PCB diossina‑simili (dl-PCB)
12 Valori per gli idrocarburi aromatici policiclici (PAH)
13 Valori per bifenili policlorurati (PCB)
2 Determinazione e valutazione del tenore di sostanze nocive
1Un valore indicativo, di guardia o di risanamento è superato quando il tenore di una sostanza nociva in una miscela rappresentativa di campioni prelevati alla profondità indicata nelle tabelle giusta cifra 1 supera il rispettivo valore.
2In casi motivati, è possibile derogare a dette profondità di prelievo.
3Se possibile, le sostanze nocive organiche vanno estratte completamente (tenore totale). L’Ufficio federale emana raccomandazioni sulla preparazione dei campioni e sulla loro analisi.
4Nel caso di suoli con un tenore di humus superiore al 15 per cento, per convertire il tenore di sostanze nocive da ng TEQ/kg di sostanza secca in ng TEQ/dm³ o da mg/kg di sostanza secca in mg/dm³ occorre moltiplicare il tenore in peso per la densità apparente.
Allegato 3
(art. 5 cpv. 1 e 6 cpv. 2)
Valori indicativi per l’erosione di superfici coltive
1 Valori indicativi
2 Determinazione dell’erosione del suolo sulle superfici coltive
1L’erosione media per unità di superficie viene valutata con riferimento alla parcella. Allo scopo occorre considerare le differenze di precipitazioni e di erosione del suolo a livello regionale nonché, per quanto riguarda la parcella, la lunghezza e la declività del pendio, la rotazione delle colture (copertura e lavorazione del suolo) e le misure di protezione contro l’erosione. Se i fattori che determinano l’erosione variano fortemente nell’ambito di una parcella, l’erosione del suolo viene determinata tenendo conto delle zone particolarmente minacciate.
2L’erosione media lineare viene valutata con riferimento alla parcella sulla base delle osservazioni degli ultimi cinque anni. Come fattori vanno considerati la frequenza della formazione dei solchi di erosione, la loro profondità usuale e il loro numero.