(OCoCr)
del 2 aprile 2025 (Stato 1° maggio 2025)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 35dcapoversi 3–6 e 39 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 19831sulla protezione dell’ambiente (LPAmb);
ordina:
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
- La presente ordinanza disciplina le esigenze ecologiche per l’immissione in commercio di combustibili e carburanti rinnovabili o a basso tenore di emissioni liquidi o gassosi.
- Le esigenze ecologiche non si applicano all’immissione in commercio di:
- etanolo destinato alla combustione;
- combustibili o carburanti rinnovabili o a basso tenore di emissioni in quantità inferiori a 25 litri o importati come mezzi d’esercizio nel serbatoio di un veicolo.
Art. 2 Definizioni
Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:
- immissione in commercio: la prima trasmissione o cessione a titolo oneroso o gratuito di combustibili o carburanti rinnovabili o a basso tenore di emissioni per la distribuzione o l’uso in Svizzera; l’uso privato equivale all’immissione in commercio se quest’ultima non è avvenuta in precedenza;
- combustibili e carburanti a basso tenore di emissioni: combustibili o carburanti non rinnovabili che generano emissioni di gas serra notevolmente inferiori rispetto a combustibili e carburanti fossili convenzionali;
- combustibili o carburanti rinnovabili in equilibrio di massa: combustibili o carburanti la cui catena di custodia è certificata secondo un sistema che consente di miscelare materie prime, combustibili o carburanti rinnovabili con caratteristiche di sostenibilità diverse, garantendo che la somma di tutte le partite ritirate dalla miscela abbia le stesse caratteristiche di sostenibilità, nelle stesse quantità, della somma di tutte le partite aggiunte alla miscela.
Art. 3 Esigenze ecologiche
- Le esigenze ecologiche di cui all’articolo 35d capoversi 1 e 4 LPAmb sono adempiute se:
- il combustibile o il carburante rinnovabile o a basso tenore di emissioni emette almeno il 40 per cento in meno di gas serra rispetto al combustibile o al carburante fossile convenzionale, tenendo conto dell’intero ciclo di vita;
- il combustibile o il carburante rinnovabile o a basso tenore di emissioni inquina l’ambiente, nel complesso, al massimo il 25 per cento in più rispetto al combustibile o al carburante fossile convenzionale, tenendo conto dell’intero ciclo di vita;
- durante la coltivazione delle materie prime utilizzate per la produzione del combustibile o del carburante rinnovabile non sono state utilizzate superfici la cui destinazione è stata cambiata successivamente al 1° gennaio 2008 e che prima di tale cambiamento di destinazione presentavano un elevato stock di carbonio o una grande biodiversità.
- Le superfici con un elevato stock di carbonio sono in particolare le foreste nonché le torbiere e altre zone umide.
- Le superfici con una grande biodiversità sono in particolare le superfici in zone protette che:
- sono riconosciute come tali dalla legislazione o dall’autorità competente per la protezione della natura nel Paese in questione;
- sono riconosciute come tali da accordi internazionali; o
- sono inserite negli elenchi di organizzazioni intergovernative o dell’Unione internazionale per la conservazione della natura (UICN).
- Il calcolo dei gas serra e del carico inquinante viene effettuato sulla base delle indicazioni fornite conformemente all’allegato 2 e tenendo conto di valori standard sulla fase di consumo del combustibile o carburante rinnovabile o a basso tenore di emissioni. Viene effettuato secondo lo stato della tecnica, in particolare secondo il metodo della scarsità ecologica definito nella pubblicazione Ökofaktoren Schweiz 20212.
- Le esigenze di cui al capoverso 1 sono considerate in ogni caso soddisfatte se:
- i combustibili o carburanti rinnovabili sono stati prodotti secondo lo stato della tecnica a partire da rifiuti biogeni o da residui di produzione biogeni;
- per i carburanti rinnovabili è disponibile un’agevolazione fiscale valida secondo l’articolo 12b capoverso 1 della legge del 21 giugno 19963sull’imposizione degli oli minerali;
- per l’immissione in commercio di combustibili o carburanti rinnovabili o a basso tenore di emissioni in equilibrio di massa sono disponibili un certificato valido e una documentazione di accompagnamento secondo l’allegato 1.
Art. 4 Procedura per l’immissione in commercio
- Per l’immissione in commercio di un combustibile o carburante rinnovabile o a basso tenore di emissioni deve essere presentata una domanda all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM); è fatta salva l’immissione in commercio di carburanti rinnovabili di cui all’articolo 3 capoverso 5 lettera b. L’UFAM può stabilire condizioni per la forma della domanda.
- Chi presenta una domanda, deve indicare un domicilio di notifica in Svizzera.
- Nella domanda deve essere dimostrato che le esigenze ecologiche di cui all’articolo 3 capoverso 1 sono adempiute o che queste sono considerate adempiute secondo l’articolo 3 capoverso 5. Per la prova concernente l’articolo 3 capoverso 1, alla domanda devono essere allegati le indicazioni di cui all’allegato 2 e i documenti corrispondenti.
- Sulla base della domanda presentata, l’UFAM verifica se le esigenze ecologiche sono adempiute. A tal fine, può richiedere indicazioni o documenti supplementari.
- In caso di dubbi sulla correttezza delle indicazioni o dei documenti, l’UFAM può farli esaminare e attestare, a spese del richiedente, da terzi indipendenti riconosciuti.
- L’UFAM autorizza l’immissione in commercio di un combustibile o carburante rinnovabile o a basso tenore di emissioni. Con l’autorizzazione rilascia un numero dell’autorizzazione valido di norma per sei anni dalla data della decisione.
- I combustibili o carburanti rinnovabili o a basso tenore di emissioni che non dispongono di un’autorizzazione valida o che secondo l’articolo 6 capoverso 2 non possono essere assegnati al regime di deposito doganale, non possono essere importati.
Art. 5 Obbligo di notifica in caso di cambiamenti delle materie prime e del processo di produzione
Eventuali modifiche, in particolare per quanto riguarda le materie prime impiegate e il processo di produzione, che possono far sì che le esigenze ecologiche di cui all’articolo 3 capoverso 1 non siano più adempiute, devono essere comunicate senza indugio all’UFAM.
Art. 6 Dichiarazione delle merci all’UDSC
- Chiunque importi combustibili o carburanti rinnovabili o a basso tenore di emissioni deve fornire all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) le seguenti indicazioni nella dichiarazione delle merci:
- l’ente che ha rilasciato l’autorizzazione;
- il numero dell’autorizzazione; e
- il titolare dell’autorizzazione.
- Per i combustibili o carburanti rinnovabili e a basso tenore di emissioni per i quali al momento dell’importazione non è stata ancora completata la procedura di autorizzazione, si applica il regime di deposito doganale di cui all’articolo 47 capoverso 2 lettera c della legge del 18 marzo 20054sulle dogane.
Art. 7 Esecuzione
- L’UFAM esegue la presente ordinanza. Controlla il rispetto delle disposizioni in materia di immissione in commercio; può prelevare campioni di combustibili rinnovabili o di combustibili e carburanti a basso tenore di emissioni prodotti in Svizzera.
- All’importazione di combustibili e carburanti rinnovabili o a basso tenore di emissioni, l’UDSC effettua un controllo automatizzato delle indicazioni di cui all’articolo 6 capoverso 1.
- Sulla base del rischio o su richiesta dell’UFAM, può prevelare campioni dei combustibili e carburanti, nonché dei carburanti rinnovabili prodotti in Svizzera. Invia i campioni a un laboratorio d’analisi designato dall’UFAM.
- Il laboratorio d’analisi comunica i risultati delle analisi all’UFAM.
- Se l’UFAM constata un’immissione in commercio di combustibili e carburanti che contravviene all’articolo 35d capoversi 1, 2 o 4 LPAmb, lo comunica all’UDSC.
Art. 8 Trattamento dei dati
L’UFAM concede alle seguenti autorità l’accesso ai dati personali e ai dati di persone giuridiche raccolti nell’ambito della procedura di autorizzazione di cui all’articolo 4 per i seguenti compiti d’esecuzione:
- all’Ufficio federale dell’energia e al suo organo d’esecuzione per i compiti d’esecuzione relativi alle garanzie di origine per combustibili e carburanti di cui agli articoli 4b e 4c dell’ordinanza del 1° novembre 20175sull’energia;
- all’UDSC per i suoi compiti d’esecuzione nell’ambito della legislazione sull’imposizione degli oli minerali e dell’articolo 7 capoverso 2 della presente ordinanza.
Art. 9 Adeguamento degli allegati 1 e 2
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, adegua gli allegati 1 e 2 agli sviluppi della tecnica.
Art. 10 Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
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Art. 11 Disposizioni transitorie
Combustibili e carburanti rinnovabili o a basso tenore di emissioni possono essere immessi in commercio senza previa autorizzazione dell’UFAM sino al 1° novembre 2025.
Art. 12 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2025.
Allegato 1
(art. 3 cpv. 5 lett. c)
Giustificativi per l’immissione in commercio di combustibili o carburanti rinnovabili o a basso tenore di emissioni in equilibrio di massa
I giustificativi richiesti conformemente all’articolo 3 capoverso 5 lettera c sono:
- un certificato valido di un sistema riconosciuto secondo l’articolo 30 paragrafo 4 o 6 della direttiva (UE) 2018/20017; e
- una documentazione di accompagnamento che attesti che:
1. il combustibile o carburante rinnovabile è stato prodotto a partire da rifiuti biogeni o da residui di produzione biogeni secondo l’allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001,
2. il combustibile o carburante a basso tenore di emissioni è un carburante derivante da carbonio riciclato di cui all’articolo 2 paragrafo 35 della direttiva (UE) 2018/2001,
3. nel caso del combustibile o carburante rinnovabile si tratti di un carburante rinnovabile di origine non biologica di cui all’articolo 2 punto 36 della direttiva (UE) 2018/2001.
Allegato 2
(art. 4 cpv. 3)
Prova dell’adempimento delle esigenze ecologiche
1. Indicazioni concernenti il tipo e la qualità del combustibile o carburante rinnovabile o a basso tenore di emissioni
Devono essere fornite indicazioni concernenti:
- il tipo di combustibile o carburante rinnovabile;
- la qualità del combustibile o carburante rinnovabile, specificando le norme riconosciute;
- la biomassa o gli altri vettori energetici rinnovabili impiegati per la produzione.
2. Indicazioni concernenti le superfici utilizzate
Devono essere fornite indicazioni concernenti:
- il Paese di provenienza e la posizione geografica del luogo di coltivazione delle materie prime utilizzate;
- l’utilizzo della superficie tra il 1° gennaio 2008 e il momento della coltivazione delle materie prime.
3. Indicazioni concernenti la coltivazione e la raccolta delle materie prime
Devono essere fornite indicazioni concernenti:
- le tecniche di coltivazione e di raccolta, nonché le macchine e i vettori energetici impiegati;
- il tipo e la quantità dei concimi e dei prodotti fitosanitari impiegati;
- la tecnica di irrigazione e la quantità di acqua consumata a tal fine, come pure il tipo di risorsa idrica utilizzato;
- il tipo e la quantità di tutti i prodotti primari e di tutti i sottoprodotti;
- il rendimento in termini di valore di tutti i prodotti primari e di tutti i sottoprodotti;
- il tipo e la quantità dei rifiuti prodotti e il loro smaltimento.
4. Indicazioni concernenti la produzione del combustibile o carburante rinnovabile o a basso tenore di emissioni
Devono essere fornite indicazioni concernenti:
- la tecnica applicata;
- il tipo e la quantità dell’energia impiegata;
- il tipo e la quantità delle sostanze ausiliarie utilizzate;
- il tipo e la quantità di tutti i prodotti primari e di tutti i sottoprodotti;
- il rendimento in termini di energia e di valore di tutti i prodotti primari e di tutti i sottoprodotti;
- il tipo e la quantità dei rifiuti prodotti e il loro smaltimento;
- i gas serra e gli inquinanti ambientali rilasciati.
5. Indicazioni concernenti i luoghi di lavorazione e i trasporti
Devono essere fornite indicazioni concernenti:
- i luoghi di lavorazione;
- i mezzi e le distanze di trasporto dal luogo di coltivazione delle materie prime al luogo in cui i consumatori acquistano il carburante rinnovabile o a basso tenore di emissioni.