814.412.2•Ordinanza del DATEC sulle emissioni foniche delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto
814.412.2ORMApDepartmental Ordinance1 lug 2007
(Ordinanza sul rumore delle macchine all’aperto, ORMAp)
del 22 maggio 2007 (Stato 1° gennaio 2020)
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e
delle comunicazioni (DATEC),
visto l’articolo 5 dell’ordinanza del 15 dicembre 19861contro l’inquinamento fonico (OIF);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19952sugli ostacoli tecnici al
commercio (LOTC),
ordina:
Ai sensi della presente ordinanza si intende per:
Le macchine e attrezzature non conformi alle condizioni per l’immissione sul mercato possono essere esposte e presentate soltanto se una targhetta indica chiaramente che l’adempimento dei requisiti non è stato provato e che, pertanto, non possono essere immesse in commercio.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2007.
(art. 4 cpv. 2)
| N.^16^ | Macchina/Attrezzatura |
|---|---|
| 03 | Montacarichi per materiali da cantiere (azionato da motore a combustione interna) |
| 08 | Mezzi di compattazione, solo rulli vibranti e rulli statici, piastre vibranti e vibrocostipatori |
| 09 | Motocompressori (< 350 kW) |
| 10 | Martelli demolitori tenuti a mano |
| 12 | Argani da cantiere (azionati da motore a combustione interna) |
| 16 | Apripista (< 500 kW) |
| 18 | Dumper (< 500 kW) |
| 20 | Escavatori idraulici o a funi (< 500kW) |
| 21 | Terne (< 500 kW) |
| 23 | Motolivellatrici (< 500 kW) |
| 29 | Centraline idrauliche |
| 31 | Compattatori di rifiuti con pala caricatrice e benna (< 500 kW) |
| 32 | Tosaerba, escluse: |
| – le macchine ad uso agricolo e forestale | |
| – i dispositivi multifunzionali il cui principale elemento motorizzato ha una potenza installata di più di 20 kW | |
| 33 | Tagliaerba (trimmer) elettrici/tagliabordi elettrici |
| 36 | Carrelli elevatori con carico a sbalzo con motore a combustione interna |
| 36 | Carrelli elevatori fuoristrada (carrelli elevatori con carico a sbalzo su ruote adatti soprattutto per terreni dissestati o impervi [ad esempio cantieri]) |
| 37 | Pale caricatrici (< 500 kW) |
| 38 | Gru mobili |
| 40 | Motozappe |
| 41 | Vibrofinitrici senza rasiera ad alta compattazione |
| 45 | Gruppi elettrogeni (< 400 kW) |
| 53 | Gru a torre |
| 57 | Gruppi elettrogeni di saldatura |
| Tipo di macchina o attrezzatura | Potenza netta installata P in kW, potenza elettrica P ampiezza di taglio L in cm | Livello di potenza sonora L | |
|---|---|---|---|
| Valori limite d’emissione | Valori indicativi^18^ | ||
| Mezzi di compattazione (rulli vibranti) | P ≤ 8 | 105 | |
| 8 < P ≤ 70 | 106 | ||
| P > 70 | 86 +11 lg P | ||
| Mezzi di compattazione (rulli vibranti azionati a mano, vibrocostipatori) | P ≤ 8 | 108 | 105 |
| 8 < P ≤ 70 | 109 | 106 | |
| P > 70 | 89 +11 lg P | 86 +11 lg P | |
| Mezzi di compattazione (piastre vibranti) | P ≤ 3 | 105 | |
| 3 ≤ P ≤ 8 | 108 | 105 | |
| 8 ≤ P ≤ 70 | 109 | 106 | |
| P > 70 | 89 +11 lg P | 86 +11 lg P | |
| Terne cingolati | P ≤ 55 | 103 | |
| P > 55 | 84 +11 lg P | ||
| Pale caricatrici | P ≤ 55 | 103 | |
| P > 55 | 87 +11 lg P | 84 +11 lg P | |
| Apripista | P ≤ 55 | 106 | 103 |
| P > 55 | 87 +11 lg P | 84 +11 lg P | |
| Apripista, pale caricatrici, terne gommati, dumper, motolivellatrici, compattatori di rifiuti con pala caricatrice, gru mobili, mezzi di compattazione (rulli statici), vibrofinitrici, compressori idraulici | P ≤ 55 | 101 | |
| P > 55 | 82 +11 lg P | ||
| Carrelli elevatori con motore a combustione interna con carico a sbalzo, vibrofinitrici munite di rasiera a compattazione (semplice) | P ≤ 55 | 104 | 101 |
| P > 55 | 85 +11 lg P | 82 +11 lg P | |
| Escavatori, montacarichi per materiali da cantiere, argani, motozappe | P ≤ 15 | 93 | |
| P > 15 | 80 +11 lg P | ||
| Martelli demolitori tenuti a mano | m ≤ 15 | 105 | |
| 15 < m < 30 | 94 +11 lg m | 92 +11 lg m | |
| m>30 | 94 +11 lg m | ||
| Tipo di macchina o attrezzatura | Potenza netta installata P in kW, potenza elettrica P ampiezza di taglio L in cm | Livello di potenza sonora L | |
| Valori limite d’emissione | Valori indicativi | ||
| Gru a torre | 96 + lg P | ||
| Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di saldatura | P | 95 + lg P | |
| 2 <P | 96 + lg P | ||
| P | 95 + lg P | ||
| Motocompressori | P ≤ 15 | 97 | |
| P > 15 | 95 +2 lg P | ||
| Tosaerba, tagliaerba elettrici e tagliabordi | L ≤ 50 | 96 | 94 |
| 50 < L ≤ 70 | 98 | ||
| 70 < L ≤ 120 | 100 | 98 | |
| L > 120 | 105 | 103 |
| N.^19^ | Macchina/Attrezzatura |
|---|---|
| 01 | Piattaforme aeree di accesso con motore a combustione interna |
| 02 | Decespugliatori |
| 03 | Montacarichi per materiali da cantiere (con motore elettrico) |
| 04 | Sega a nastro per cantieri |
| 05 | Sega circolare per cantieri |
| 06 | Motosega a catena portatile |
| 07 | Veicolo combinato di spurgo |
| 08 | Mezzi di compattazione ad azione d’urto |
| 11 | Betoniere |
| 12 | Argano per cantiere con motore elettrico |
| 13 | Pompe per cemento e intonacatrici |
| 14 | Trasportatori a nastro |
| 15 | Impianti frigoriferi montati su veicoli |
| 17 | Perforatrici |
| 19 | Attrezzature per il carico e lo scarico di autobotti e autosili |
| 22 | Campane per la raccolta del vetro |
| 24 | Tagliaerba/tagliabordi con motore a combustione interna |
| N. | Macchina/Attrezzatura |
| 25 | Tagliasiepi |
| 26 | Spurgatubi ad alta pressione |
| 27 | Idropulitrici |
| 28 | Martelli demolitori idraulici |
| 30 | Tagliasfalto |
| 34 | Soffiatori di fogliame |
| 35 | Aspiratori di fogliame |
| 36 | Carrelli elevatori con carico a sbalzo con motore a combustione interna con una portata massima di 10 tonnellate, esclusi i carrelli elevatori con carico a sbalzo costruiti specificamente per il sollevamento di container |
| 39 | Contenitori mobili per rifiuti |
| 41 | Vibrofinitrici con rasiera ad alta compattazione |
| 42 | Apparecchiature di palificazione |
| 43 | Posatubi |
| 44 | Spartineve cingolati |
| 45 | Gruppi elettrogeni > = 400 kW |
| 46 | Autospazzatrici |
| 47 | Veicoli per la raccolta di rifiuti |
| 48 | Frese da asfalto |
| 49 | Scarificatori |
| 50 | Trituratrici |
| 51 | Frese da neve rotative (semoventi, esclusi gli accessori) |
| 52 | Veicoli per l’aspirazione di reflui |
| 54 | Scavatrincee |
| 55 | Autobetoniere |
| 56 | Motopompe (escluse quelle sommerse) |
(art. 5 cpv. 1)
1 Il«controllo interno di fabbricazione» costituiscela procedura con cui il fabbricante accerta e dichiara che le macchine e attrezzature sono conformi ai requisiti della presente ordinanza. Il fabbricante appone su ogni macchina e su ogni attrezzatura il marchio LWAe rilascia una dichiarazione scritta di conformità.
2 Il fabbricante predispone la documentazione tecnica. Egli può incaricare un’altra persona della custodia della documentazione tecnica. In tal caso, deve includere il nome e l’indirizzo di detta persona nella dichiarazione di conformità.
3 La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità delle macchine e attrezzature ai requisiti della presente ordinanza. Essa deve contenere almeno i seguenti elementi:
– nome e indirizzo del fabbricante;
– descrizione della macchina o attrezzatura;
– marca;
– denominazione commerciale;
– tipo, serie e numeri di identificazione;
– dati tecnici necessari ai fini dell’identificazione della macchina o attrezzatura e della definizione dell’emissione sonora, inclusi, se del caso, disegni schematici e altre descrizioni o spiegazioni necessari alla loro comprensione;
– rinvio alla presente ordinanza;
– relazione tecnica sulle misurazioni del rumore effettuate in conformità alle disposizioni della presente ordinanza;
– strumenti tecnici applicati e risultati della valutazione delle incertezze dovute alla variabilità in produzione e loro relazione con il livello di potenza sonora garantito.
4 Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché, nel processo di fabbricazione, sia garantita la conformità delle macchine e attrezzature fabbricate alla documentazione tecnica e ai requisiti della presente ordinanza.
1 Il «controllo interno di fabbricazione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici»è laprocedura con cui il fabbricante accerta e dichiara che le macchine e le attrezzature in questione sono conformi ai requisiti della presente ordinanza. Egli appone su ciascuna macchina e attrezzatura il marchio LWAe rilascia una dichiarazione scritta di conformità.
2 Il fabbricante predispone la documentazione tecnica. Egli può incaricare un’altra persona della custodia della documentazione tecnica. In tal caso, deve includere il nome e l’indirizzo di detta persona nella dichiarazione di conformità.
3 La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità delle macchine e attrezzature ai requisiti della presente ordinanza. Deve contenere almeno i seguenti elementi:
– nome e indirizzo del fabbricante;
– descrizione della macchina o attrezzatura;
– marca;
– denominazione commerciale;
– tipo, serie e numeri di identificazione;
– dati tecnici necessari ai fini dell’identificazione della macchina o attrezzatura e definizione dell’emissione sonora, inclusi, se del caso, disegni schematici e altre descrizioni o spiegazioni necessari alla loro comprensione;
– rinvio alla presente ordinanza;
– relazione tecnica sulle misurazioni del rumore effettuate in conformità alle disposizioni della presente ordinanza;
– strumenti tecnici applicati e risultati della valutazione delle incertezze dovute alla variabilità in produzione e la loro relazione con il livello di potenza sonora garantito.
4 Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché, nel processo di fabbricazione, sia garantita la conformità delle macchine e delle attrezzature fabbricate alla documentazione tecnica e ai requisiti della presente ordinanza.
5 Valutazione da parte dell’organismo di valutazione della conformità prima della immissione sul mercato
Il fabbricante presenta una copia della documentazione tecnica a un organismo di valutazione della conformità di sua scelta prima che le prime macchine e attrezzature siano immesse sul mercato.
Se sussistono dubbi sulla plausibilità della documentazione tecnica, l’organismo di valutazione della conformità informa il fabbricante e, se necessario, esegue, o fa eseguire, le modifiche alla documentazione tecnica, o eventualmente, le prove ritenute necessarie.
Dopo che l’organismo di valutazione della conformità ha elaborato una relazione in cui conferma che la documentazione tecnica soddisfa le prescrizioni della presente ordinanza, il fabbricante può apporre l’indicazione del livello di potenza sonora garantito sulle macchine e attrezzature e redigere una dichiarazione di conformità. Egli si assume la completa responsabilità per la dichiarazione.
6 Valutazione da parte dell’organismo di valutazione della conformità durante la produzione
Il fabbricante deve coinvolgere l’organismo di valutazione della conformità nella fase produttiva secondo una delle seguenti procedure a scelta del fabbricante stesso:
i) l’organismo di valutazione della conformità effettua controlli periodici per verificare se la macchina o attrezzatura prodotta è ancora conforme alla documentazione tecnica e ai requisiti della presente ordinanza.
In particolare, l’organismo di valutazione della conformità concentra la sua attenzione sui punti seguenti:
– marcatura corretta e completa delle macchine e attrezzature;
– rilascio della dichiarazione di conformità;
– strumenti tecnici applicati e risultati della valutazione delle incertezze dovute alla variabilità in produzione e la loro relazione con il livello di potenza sonora garantito.
Il fabbricante garantisce all’organismo di valutazione della conformità libero accesso a tutta la documentazione interna a supporto di queste procedure, ai risultati effettivi delle verifiche ispettive interne (audit) e, se del caso, alle azioni correttive intraprese.
Solo se i controlli sopra esposti forniscono risultati insoddisfacenti, l’organismo di valutazione della conformità effettua misurazioni delle emissioni acustiche, che a suo giudizio, e secondo la sua esperienza, possono essere semplificate o condotte completamente secondo le prescrizioni esposte nell’allegato III della direttiva 2000/14/CE per il tipo di macchina o attrezzatura in esame.
ii) L’organismo di valutazione della conformità esegue, o fa eseguire, prove ad intervalli casuali. Deve essere esaminato un adeguato campione della produzione finale, scelto dall’organismo summenzionato. Si eseguono inoltre misurazioni adeguate delle emissioni acustiche, come definito nell’allegato III della direttiva 2000/14/CE, o prove equivalenti per verificare la conformità dei prodotti ai requisiti corrispondenti della presente ordinanza. Il controllo del prodotto include i seguenti aspetti:
– marcatura corretta e completa delle macchine e attrezzature;
– rilascio della dichiarazione di conformità.
iii) Per entrambe le procedure, la frequenza dei controlli sarà definita dall’organismo di valutazione della conformità secondo:
– i risultati delle precedenti ispezioni;
– la necessità di controllare azioni correttive;
– la produzione annuale;
– l’affidabilità generale del fabbricante a mantenere i valori garantiti.
Il controllo sarà comunque condotto almeno ogni 3 anni.
Se sussistono dubbi sulla plausibilità della documentazione tecnica o sul rispetto delle prescrizioni durante la produzione, l’organismo di valutazione della conformità informa il fabbricante.
Nei casi in cui le macchine o le attrezzature controllate non siano conformi alle prescrizioni della presente ordinanza, l’organismo di valutazione della conformità informa l’UFAM.
1 La «verifica dell’esemplare unico» è la procedura con cui il fabbricante accerta e dichiara che la singola macchina o attrezzatura è conforme ai requisiti della presente ordinanza. Il fabbricante appone sulla macchina o attrezzatura il marchio LWAe rilascia la dichiarazione di conformità.
2 La domanda di verifica dell’esemplare unico deve essere presentata dal fabbricante a un organismo di valutazione della conformità da lui prescelto.
Essa deve contenere:
– nome e indirizzo del fabbricante;
– dichiarazione scritta che la medesima richiesta non è stata presentata presso un altro organismo di valutazione della conformità;
– documentazione tecnica contenente le seguenti informazioni:
– descrizione della macchina o attrezzatura;
– marca;
– denominazione commerciale;
– tipo, serie e numeri di identificazione;
– dati tecnici necessari ai fini dell’identificazione della macchina o attrezzatura e della definizione dell’emissione sonora, inclusi, se del caso, disegni schematici e altre descrizioni o spiegazioni necessari alla loro comprensione;
– rinvio alla presente ordinanza.
3 L’organismo di valutazione della conformità:
– verifica se la macchina o attrezzatura è stata fabbricata conformemente alla documentazione tecnica;
– concorda con il fabbricante il luogo dove saranno effettuate le misurazioni dell’emissione sonora;
– effettua o fa effettuare conformemente alla presente ordinanza le misurazioni dell’emissione sonora necessarie.
4 Se la macchina o attrezzatura è conforme alle disposizioni della presente ordinanza, l’organismo di valutazione della conformità rilascia al fabbricante un certificato di conformità.
Se l’organismo di valutazione della conformità rifiuta il rilascio di un certi- ficato di conformità, esso deve fornire le ragioni particolareggiate di tale rifiuto.
Il fabbricante custodisce con la documentazione tecnica una copia del certificato di conformità per un periodo di dieci anni dalla data in cui la macchina o attrezzatura è stata immessa in commercio.
1 La «garanzia di qualità totale» è la procedura con cui il fabbricante accerta e dichiara che le macchine e attrezzature in questione soddisfano i requisiti della presente ordinanza.
Il fabbricante appone su ogni macchina e su ogni attrezzatura il marchio LWAe rilascia la dichiarazione scritta di conformità.
2 Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, la verifica finale e le prove del prodotto ed è assoggettato alla sorveglianza.
3 Sistema di qualità
3.1 Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema di qualità a un organismo di valutazione della conformità di sua scelta.
La domanda contiene:
– tutte le opportune informazioni sulla categoria di prodotti prevista, compresa la documentazione tecnica su tutte le macchine e attrezzature già in fase di progettazione o produzione, che devono contenere le seguenti informazioni minime:
– nome e indirizzo del fabbricante;
– descrizione della macchina o attrezzatura;
– marca;
– denominazione commerciale;
– tipo, serie e numeri di identificazione;
– dati tecnici necessari ai fini dell’identificazione delle macchine e attrezzature e della definizione dell’emissione sonora, inclusi, se del caso, disegni schematici e altre descrizioni o spiegazioni necessari alla loro comprensione;
– rinvio alla presente ordinanza;
– relazione tecnica sulle misurazioni del rumore effettuate in conformità alle disposizioni della presente ordinanza;
– strumenti tecnici applicati e risultati della valutazione delle incertezze dovute alla variabilità in produzione e loro relazione con il livello di potenza sonora garantito;
– una copia della dichiarazione di conformità;
– la documentazione relativa al sistema di qualità.
3.2 Il sistema di qualità deve garantire la conformità dei prodotti ai requisiti della presente ordinanza.
Tutti i criteri, le prescrizioni e i requisiti adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure scritte, procedure e istruzioni. Tale documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire una comprensione univoca delle misure e delle procedure in materia di qualità, come i programmi, gli schemi, i manuali e i rapporti riguardanti la qualità.
Detta documentazione deve in particolare contenere un’adeguata descrizione:
– degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità di progettazione e di qualità dei prodotti;
– della documentazione tecnica da redigere per ciascun prodotto, che con- tenga le informazioni minime di cui al numero 3.1 per la documentazione tecnica ivi menzionata;
– delle tecniche di controllo e di verifica della progettazione, dei processi e degli interventi sistematici che verranno applicati all’atto della progettazione dei prodotti appartenenti alla categoria di macchine o attrezza-ture in questione;
– delle corrispondenti tecniche di fabbricazione, di controllo della qualità e garanzia della qualità, dei processi e degli interventi sistematici che si intendono applicare;
– dei controlli e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;
– della documentazione riguardante la garanzia della qualità, come i rapporti ispettivi e i dati sulle prove e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale in causa ecc.;
– dei mezzi che consentono di verificare se si è ottenuta la qualità richiesta in materia di progettazione e di prodotti e se il sistema di qualità funziona efficacemente.
3.3 L’organismo di valutazione della conformità valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al numero 3.2.
Almeno un membro del gruppo incaricato della valutazione deve avere acquisito esperienza in materia di valutazione della tecnologia dei prodotti in questione. La procedura di valutazione comprende una visita ai locali del fabbricante.
La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4 Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato, e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
Il fabbricante tiene informato l’organismo di valutazione della conformità che ha approvato il sistema di qualità sugli eventuali adeguamenti che intende apportare al sistema.
L’organismo di valutazione della conformità valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al numero 3.2 o se è necessaria una nuova valutazione.
L’organismo di valutazione della conformità comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni dell’esame e la motivazione circostanziata della decisione.
4 Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo di valutazione della conformità
4.1 Scopo della sorveglianza è quello di accertarsi che il fabbricante soddisfi debitamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.
4.2 Il fabbricante consente all’organismo di valutazione della conformità di accedere a fini ispettivi ai locali di progettazione, fabbricazione, verifica, prova e deposito, e deve fornire tutte le necessarie informazioni, in particolare:
– la documentazione relativa al sistema di qualità;
– i dossier riguardanti la qualità previsti dalla sezione «Progettazione» del sistema di qualità, come i risultati di analisi, calcoli, prove ecc.;
– i dossier riguardanti la qualità previsti dalla sezione «Fabbricazione» del sistema di qualità, come i rapporti ispettivi e i dati sulle prove e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale in causa ecc.
4.3 L’organismo di valutazione della conformità svolge periodicamente verifiche intese ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sulle verifiche effettuate.
4.4 Inoltre, l’organismo di valutazione della conformità può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. L’organismo di valutazione della conformità fornisce al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.
5 Il fabbricante, per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dall’ultima data di fabbricazione del prodotto, tiene a disposizione delle autorità la seguente documentazione:
– la documentazione di cui al numero 3.1 secondo trattino;
– gli adattamenti di cui al numero 3.4 capoverso 2;
– le decisioni e i rapporti dell’organismo di valutazione della conformità di cui al numero 3.4, ultimo capoverso e ai numeri 4.3 e 4.4.
6 Ogni organismo di valutazione della conformità comunica agli altri organismi di valutazione della conformità le opportune informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi di qualità rilasciate o revocate.
(art. 4 cpv. 1 lett. c)
1 Il marchioconsiste nella cifra unica del livello di potenza sonora garantito espresso in dB, nel simbolo «LWA» e in un pittogramma, espressi come segue:
2 La dimensione verticale del marchio non deve essere inferiore a 40 mm. Per macchine e attrezzature di peso inferiore a 20 kg la dimensione verticale del marchio può essere ridotta a 20 mm. 3 In caso di ingrandimento o di riduzione del marchio, a seconda delle dimensioni della macchina o attrezzatura, devono essere rispettate le proporzioni indicate nel disegno di cui sopra.
RS 814.41 ↩
RS 946.51 ↩
GU L 162 del 3.7.2000, p. 1, modificata da ultimo dalla direttiva 2005/88/CE del 14.12.2005 (GU L 344 del 27.12.2005, p. 44). ↩
Tali norme tecniche possono essere consultate gratuitamente od ottenute a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch. ↩
GU L 162 del 3.7.2000 p. 1, modificata da ultimo dalla direttiva 2005/88/CE del 14.12.2005 (GU L 344 del 27.12.2005 p. 44). ↩
RS 946.512 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 25 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4253). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 25 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4253). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 25 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4253). ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2020. ↩
Abrogato dal n. I dell’O del DATEC del 25 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4253). ↩
RS 172.041.1 ↩
RS 814.014 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 25 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4253). ↩
Abrogati dal n. I dell’O del DATEC del 25 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4253). ↩
I numeri delle macchine e delle attrezzature corrispondono a quelli utilizzati nella definizione delle macchine e attrezzature contemplata nella direttiva 2000/14/CE (all. I) e nelle norme fissate in tale direttiva per la misurazione del rumore (all. III parte B). ↩
Pelper gruppi elettrogeni di saldatura: corrente convenzionale di saldatura moltiplicata per la tensione convenzionale a carico relativa al valore più basso del fattore di utilizzazione del tempo indicato dal fabbricante. Pelper gruppi elettrogeni: potenza principale conformemente a ISO 8528-1: 1993, punto 13.3.2 ↩
Questi valori non sono definitivi. I valori definitivi verranno eventualmente fissati in caso di modifica della direttiva 2000/14 e, di conseguenza, della presente ordinanza. ↩
I numeri delle macchine e delle attrezzature corrispondono a quelli utilizzati nella definizione delle macchine e attrezzature contemplata nella direttiva 2000/14/CE (all. I) e nelle norme fissate in tale direttiva per la misurazione del rumore (all. III parte B). ↩
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"title": "Ordonnance du DETEC du 22 mai 2007 relative aux émissions sonores des matériels destinés à être utilisés en plein air (Ordonnance sur le bruit des machines, OBMa)",
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"language": "fr",
"shortTitle": "OBMa",
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"title": "Ordinanza del DATEC del 22 maggio 2007 sulle emissioni foniche delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto (Ordinanza sul rumore delle macchine all'aperto, ORMAp)",
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