814.81•Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi
814.81ORRPChimFederal Council Ordinance1 ago 2005
(Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)
del 18 maggio 2005 (Stato 1° gennaio 2026)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 2 capoverso 4, 19, 22 capoverso 2, 24, 38, 39 capoverso 2, 44 capoverso 2, 45 capoversi 2 e 5 e 46 capoverso 1 della legge del 15 dicembre 20001sui prodotti chimici (LPChim);
visti gli articoli 27 capoverso 2, 29, 30a , 30b , 30c capoverso 3, 30d , 32a bis, 38 capoverso 3, 39 capoversi 1 e 1bis, 41 capoverso 3, 44 capoversi 2 e 3, 46 capoversi 2 e 3, 48 capoverso 2 e 63 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 19832sulla protezione dell’ambiente (LPAmb);
visti gli articoli 9 capoverso 2 lettera c, 27 capoverso 2 e 48 capoverso 2 della legge federale del 24 gennaio 19913sulla protezione delle acque;
visto l’articolo 15 capoversi 4 e 5 della legge del 20 giugno 20144sulle derrate alimentari;
visto l’articolo 56 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 20165sull’energia (LEne);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19956sugli ostacoli tecnici al commercio,7
ordina:
Fatte salve le definizioni specifiche contenute negli allegati, nella presente ordinanza si intende per:15
Per i seguenti impieghi è necessaria lʼautorizzazione delle autorità sottoindicate:
| Impiego | Autorità che rilascia lʼautorizzazione | ||
|---|---|---|---|
| a. lʼimpiego a titolo professionale o commerciale di prodotti fitosanitari per la lotta contro i roditori (rodenticidi) a livello interaziendale o con lʼuso di macchine | autorità cantonale; per impieghi regionali e transregionali, dʼintesa con lʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), lʼUfficio federale dellʼagricoltura (UFAG) e lʼUfficio federale dellʼambiente (UFAM) | ||
| b.16 lo spruzzamento e lo spargimento di prodotti fitosanitari, sostanze di base, biocidi e concimi dall’aria | Ufficio federale dell’aviazione civile d’intesa con l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), l’USAV, l’UFAG, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e l’UFAM | ||
| c.17 l’impiego di biocidi, prodotti fitosanitari, di sostanze di base e di concimi nel bosco se essi non sono inclusi in un’autorizzazione secondo le lettere a o b | autorità cantonale |
Un’autorizzazione per l’impiego secondo l’articolo 4 lettera b non è necessaria per lo spargimento di organismi con un aeromobile senza occupanti.
Quando il rilascio dell’autorizzazione compete ad un’autorità federale, prima di decidere essa consulta l’autorità del Cantone interessato in particolare per chiarire se quest’ultima ritiene che siano soddisfatti i presupposti per l’autorizzazione e quali disposizioni accessorie occorre prevedere in un’eventuale autorizzazione. L’autorità federale comunica la propria decisione all’autorità del Cantone.
I Cantoni vigilano sul rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, salvo nei casi in cui le competenze sono disciplinate diversamente.
Alla Confederazione competono:
Se da un controllo risulta che sono state violate delle disposizioni della presente ordinanza, l’autorità federale o l’autorità del Cantone nel quale il fabbricante, il commerciante o l’utilizzatore ha il domicilio o la sede decide le misure del caso.
Il carattere confidenziale dei dati e lo scambio di dati fra le autorità esecutive e con l’estero sono retti dagli articoli 73–76 OPChim40.
L’obbligo di pagare gli emolumenti e il calcolo degli stessi per atti amministrativi delle autorità esecutive federali secondo la presente ordinanza sono retti dall’ordinanza del 18 maggio 200541sugli emolumenti per l’esecuzione della legislazione in materia di prodotti chimici da parte delle autorità federali.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.
1.1 Inquinanti organici persistenti 1.2 Sostanze organiche alogenate 1.3 Idrocarburi clorurati alifatici 1.4 Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono 1.5 Sostanze stabili nell’aria 1.6 Amianto 1.7 Mercurio 1.8 Octilfenolo, nonilfenolo e loro etossilati 1.9 Sostanze con effetti ignifughi 1.10 Sostanze cancerogene, mutagene e pericolose per la riproduzione 1.11 Sostanze liquide pericolose 1.12 Benzene e omologhi 1.13 Nitroaromatici, ammine aromatiche e coloranti azoici 1.14 Composti organostannici 1.15 Catrami 1.16 Sostanze per- e polifluoroalchiliche 1.17 Sostanze di cui all’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 1.18 Ftalati 1.19 Silossani ciclici
2.1 Detersivi per tessili 2.2 Prodotti di pulizia e disodorizzanti 2.3 Solventi 2.4 Biocidi 2.5 Prodotti fitosanitari e sostanze di base 2.6 Concimi 2.7 Prodotti disgelanti 2.8 Pitture e lacche 2.9 Materie plastiche, loro monomeri e additivi 2.10 Prodotti refrigeranti 2.11 Prodotti estinguenti 2.12 Confezioni aerosol 2.13 Additivi per combustibili 2.14 Condensatori e trasformatori 2.15 Pile 2.16 Disposizioni particolari concernenti i metalli 2.17 Oggetti a base di materiali legnosi e altri oggetti contenenti resina 2.18 Apparecchiature elettriche ed elettroniche 2.19 Gas isolanti in impianti e apparecchi elettrici
(art. 3)
1Sono vietati la fabbricazione, l’immissione sul mercato, l’importazione a scopi privati e l’impiego di:
2Gli oggetti nuovi non possono essere immessi sul mercato se essi o i loro componenti contengono inquinanti organici persistenti di cui al numero 3 non solo come impurità inevitabile.
3L’allegato 1.16 si applica alle seguenti sostanze:
4Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche che contengono esabromobifenile o difenileteri bromati si applica l’allegato 2.18.
5Per il decabromodifeniletere si applica l’allegato 1.9 numeri 2 e 4.
1I divieti di cui al numero 1 non si applicano:
1bisI divieti di cui al numero 1 capoverso 1 lettera b non si applicano alle sostanze e ai preparati se:
2I divieti di cui al numero 1 capoversi 1 lettera c e 2 non si applicano alle sostanze, ai preparati, agli oggetti e ai loro componenti se:
3I divieti di cui al numero 1 capoversi 1 lettera b e 2 non si applicano inoltre ai preparati e agli oggetti fabbricati parzialmente o totalmente con materiali riciclati o con materiali di scarto preparati per il riutilizzo, se il rispettivo contenuto in massa di tetra-, penta-, esa- e eptabromodifeniletere secondo il numero 3 lettera d non supera per ciascuno lo 0,1 per cento.
a. Alifati alogenati – esaclorobutadiene (n. CAS 87-68-3);
– alcani C10–C13, cloro- (n. CAS 85535-84-8);
– acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS);
– esaclorocicloesano (HCH, tutti gli isomeri);
– esabromociclododecani (HBCDD, isomeri dei numeri CAS 25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7 e 134237-52-8);
– aldrina (n. CAS 309-00-2);
– clordano (n. CAS 57-74-9);
– clorodecone (kepone, n. CAS 143-50-0);
– dieldrina (n. CAS 60-57-1);
– endosulfano (n. CAS 115-29-7) e i suoi isomeri (n. CAS 959-98-8 e n. CAS 33213-65-9);
– endrina (n. CAS 72-20-8);
– eptacloro (n. CAS 76-44-8) ed eptacloro epossido (n. CAS 1024-57-3);
– mirex (n. CAS 2385-85-5);
– toxafene (n. CAS 8001-35-2);
– acido perfluorottanoico (PFOA) e le sue sostanze correlate;
– acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS) e le sue sostanze correlate;
– 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodecacloropentaciclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]ottadeca-7,15-diene (Dechloran Plus, n. CAS 13560‑89‑9) inclusi i suoianti esyn isomeri (n. CAS 135821‑74‑8 e n. CAS 135821‑03‑3).
b. Monoaromatici alogenati – pentaclorobenzene (n. CAS 608-93-5);
– esaclorobenzene (n. CAS 118-74-1);
– pentaclorofenolo (PCP n. CAS 87-86-5), i suoi sali e i suoi esteri.
c. Bifenili e naftaline alogenati – bifenili policlorurati (n. CAS 1336-36-3 e altri);
– esabromobifenile (n. CAS 36355-01-8);
– naftaline policlorurate con formula C10HnCl8–ncon≤ n ≤ 7.
d. Difenileteri bromati – tetrabromodifeniletere con formula C12H6Br4O;
– pentabromodifeniletere con formula C12H5Br5O;
– esabromodifeniletere con formula C12H4Br6O;
– eptabromodifeniletere con formula C12H3Br7O;
– decabromodifeniletere con formula C12Br10O.
e. DDT e composti simili al DDT – diclorodifeniltricloroetano (DDT);
– dicofol (n. CAS 115-32-2);
– metoxicloro (n. CAS 72-43-5).
f. Benzotriazoli – 2-(2H -benzotriazol-2-il)-4,6-di-terz -pentilfenolo
(UV-328, n. CAS 25973-55-1).
1I divieti di cui al numero 1 capoversi 1 e 2 non si applicano: a. all’immissione sul mercato dei seguenti oggetti contenenti Dechloran Plus che sono stati immessi per la prima volta sul mercato prima del 26 febbraio 2030: 1. oggetti con applicazioni nella navigazione aerea e spaziale nonché nell’industria della difesa, 2. apparecchi per la diagnostica per immagini medica, 3. apparecchi e impianti per la radioterapia, 4. componenti per la fabbricazione di oggetti, apparecchi e impianti di cui ai numeri 1–3; b. all’immissione sul mercato di pezzi di ricambio contenenti Dechloran Plus per la riparazione dei seguenti oggetti fino al 31 dicembre 2043, se è stato impiegato Dechloran Plus nella fabbricazione di questi oggetti: 1. veicoli a motore immessi per la prima volta sul mercato prima del 1° gennaio 2026, 2. macchine stazionarie per l’agricoltura e la silvicoltura nonché per l’edilizia immesse per la prima volta sul mercato prima del 1° gennaio 2026, 3. apparecchi con applicazioni nella navigazione, silvicoltura e orticoltura immessi per la prima volta sul mercato prima del 1° gennaio 2026, 4. apparecchi di analisi, di misurazione, di controllo, di monitoraggio, di collaudo, di produzione e di ispezione, inclusi dispositivi medico-diagnostici in vitro, immessi per la prima volta sul mercato prima del 1° gennaio 2026, 5. oggetti con applicazioni nella navigazione aerea e spaziale nonché nell’industria della difesa immessi per la prima volta sul mercato prima del 26 febbraio 2030, 6. apparecchi per la diagnostica per immagini medica immessi per la prima volta sul mercato prima del 26 febbraio 2030, 7. apparecchi e impianti per la radioterapia immessi per la prima volta sul mercato prima del 26 febbraio 2030; c. all’immissione sul mercato di tutti i restanti oggetti contenenti Dechloran Plus immessi per la prima volta sul mercato della Svizzera o di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS prima del 1° gennaio 2026; d. all’immissione sul mercato e all’impiego di Dechloran Plus e di preparati contenenti Dechloran Plus per: 1. la fabbricazione di oggetti, apparecchi, impianti e componenti di cui alla lettera a fino al 25 febbraio 2030, 2. la fabbricazione di pezzi di ricambio che possono essere immessi sul mercato ai sensi della lettera b.
2Il divieto di cui al numero 1 capoverso 2 non si applica: a. all’immissione sul mercato dei seguenti oggetti contenenti UV-328 che sono stati immessi per la prima volta sul mercato prima del 26 febbraio 2030: 1. veicoli a motore e loro componenti, 2. aeromobili e i loro pezzi di ricambio che contengono UV-328 all’interno di nastri adesivi, colle o rivestimenti, 3. veicoli ferroviari, macchine di produzione e grandi strutture in acciaio che contengono UV‑328 all’interno di rivestimenti, 4. separatori meccanici nelle provette per il prelievo di sangue, 5. pellicole in triacetato di cellulosa nei polarizzatori e oggetti che contengono tali polarizzatori, 6. carta fotografica; b. all’immissione sul mercato di pezzi di ricambio contenenti UV-328 per la riparazione dei seguenti oggetti fino al 31 dicembre 2043, se è stato impiegato UV‑328 nella loro fabbricazione: 1. macchine stazionarie per l’agricoltura e la silvicoltura nonché per l’edilizia immesse per la prima volta sul mercato prima del 1° gennaio 2026, 2. veicoli a motore immessi per la prima volta sul mercato prima del 26 febbraio 2030, 3. schermi a cristalli liquidi in apparecchi di analisi, di misurazione, di controllo, di monitoraggio, di collaudo, di produzione e di ispezione immessi per la prima volta sul mercato prima del 26 febbraio 2030, 4. schermi a cristalli liquidi in dispositivi medici immessi per la prima volta sul mercato prima del 26 febbraio 2030; c. all’immissione sul mercato di tutti i restanti oggetti contenenti UV-328 immessi per la prima volta sul mercato della Svizzera o di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS prima del 1° gennaio 2026.
3Su domanda motivata, l’UFAM può autorizzare deroghe temporanee ai divieti di cui al numero 1 capoverso 1 per l’immissione sul mercato e l’impiego di UV‑328 e di preparati contenenti UV‑328 per:
4L’UFAM rilascia un’autorizzazione secondo il capoverso 3 se sono adottate le necessarie misure volte a proteggere la salute umana e l’ambiente e se le emissioni di UV‑328 nell’ambiente sono ridotte al minimo.
5In una domanda secondo il capoverso 3 devono figurare almeno indicazioni:
(art. 3)
1Sono vietati la fabbricazione, l’immissione sul mercato, l’importazione per scopi privati e l’impiego di:
2Non possono essere immessi sul mercato nuovi prodotti tessili e in pelle, se essi o i loro componenti contengono sostanze organiche alogenate di cui al numero 3 lettere a–e non solo come impurità inevitabile.
3Non possono essere immessi sul mercato nuovi oggetti, se essi o i loro componenti contengono sostanze di cui al numero 3 lettera f oppure g non solo come impurità inevitabile.
4Per i bifenili e le naftaline clorurati nonché per l’esabromobifenile si applica l’allegato 1.1.
5Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche che contengono ottabromodifeniletere si applica l’allegato 2.18.
1I divieti di cui al numero 1 non si applicano:
1. prodotti intermedi di sintesi, segnatamente per la fabbricazione di 1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobenzene,
2. solventi di processo in sistemi chiusi per reazioni di clorurazione;
f. all’immissione sul mercato e all’impiego di sostanze e preparati con un contenuto in massa di al massimo lo 0,1 per cento di 1,2,4-triclorobenzene.
2Il divieto di cui al numero 1 capoverso 2 non si applica all’importazione di nuovi prodotti tessili e in pelle se sono solo ulteriormente lavorati o diversamente imballati in Svizzera e riesportati nella loro totalità.
3In relazione alla sostanza menzionata al numero 3 lettera g, il divieto di cui al numero 1 capoverso 3 non si applica all’immissione sul mercato di oggetti se il loro contenuto in massa di ottabromodifeniletere non supera lo 0,1 per cento.
a. Sistemi aliciclici policiclici – isodrina (n. CAS 465-73-6);
– kelevan (n. CAS 4234-79-1);
– strobane (n. CAS 8001-50-1);
– telodrina (n. CAS 297-78-9).
b. Composti simili al DDT – diclorodifenildicloroetilene (DDE);
– diclorodifenildicloroetano (DDD);
– pertano (n. CAS 72-56-0).
c. Quintozene (n. CAS 82-68-8).
d. Fenoli policlorurati e loro derivati – composti pentaclorofenossici;
– tetraclorofenoli (TeCP), i loro sali e i composti tetraclorofenossici.
e. Bifenili, terfenili e naftaline alogenati – bifenili alogenati con formula C12HnX10-n;
X = alogeno, 0 ≤ n ≤ 9;
– terfenili alogenati con formula C18HnX14-n;
X = alogeno, 0 ≤ n ≤ 13;
– naftaline alogenate con formula C10HnX8-n;
X = alogeno, 0 ≤ n ≤ 7.
f. Diarilalcani alogenati – monometiltetraclorodifenilmetano (n. CAS 76253-60-6);
– monometildiclorodifenilmetano;
– monometildibromodifenilmetano (n. CAS 99688-47-8).
g. Ottabromodifeniletere con formula bruta C 12 H 2 Br 8 O.
h. Acidi grassi triclorofenossici e loro derivati – 2,4,5-acido 2,4,5-triclorofenossiacetico (n. CAS 93-76-5), i suoi sali e i composti 2,4,5 fenossiacetilici;
– acido 2-(2,4,5 triclorofenossi)propionico (n. CAS 93-72-1), i suoi sali e i composti 2-(2,4,5-triclorofenossi)propionici.
i. 1,2,4-triclorobenzene (n. CAS 120-82-1).
(art. 3)
1Sono vietati l’immissione sul mercato e l’impiego delle seguenti sostanze:
2Sono inoltre vietati l’immissione sul mercato e l’impiego di sostanze e preparati in cui il contenuto in massa delle sostanze contemplate al capoverso 1 è pari o superiore allo 0,1 per cento.
3È vietato l’impiego di esacloroetano (n. CAS 67-72-1) per la fabbricazione o la lavorazione di metalli non ferrosi.
1I divieti secondo il numero 1 capoversi 1 e 2 non si applicano ai:
2L’UFAM, d’intesa con la SECO e con l’UFSP, può, su domanda motivata, concedere deroghe temporanee ai divieti di cui al numero 1 capoversi 1 e 2 per l’impiego di cloroformio, se:
1L’imballaggio di sostanze e preparati di cui al numero 2 lettera c deve essere provvisto della seguente indicazione: «Destinato all’uso esclusivo in impianti industriali».
2.
(art. 3)
1Sono considerati sostanze che impoveriscono lo strato di ozono: a. tutti i clorofluorocarburi completamente alogenati con fino a tre atomi di carbonio (CFC), come: 1. il triclorofluorometano (CFC 11), 2. il diclorofluorometano (CFC 12), 3. il tetraclorodifluoroetano (CFC 112), 4. il triclorotrifluoroetano (CFC 113), 5. il diclorotetrafluoroetano (CFC 114), 6. il cloropentafluoroetano (CFC 115); b. tutti i clorofluorocarburi parzialmente alogenati con fino a tre atomi di carbonio (HCFC), come: 1. il clorodifluorometano (HCFC 22), 2. il diclorotrifluoroetano (HCFC 123), 3. il diclorofluoroetano (HCFC 141), 4. il clorodifluoroetano (HCFC 142); c. tutti i fluorocarburi bromati completamente alogenati con fino a tre atomi di carbonio (halon), come: 1. il bromoclorodifluorometano (halon 1211), 2. il bromotrifluorometano (halon 1301), 3. il dibromotetrafluoroetano (halon 2402); d. tutti i fluorocarburi bromati parzialmente alogenati con fino a tre atomi di carbonio (HBFC); e. il 1,1,1-tricloretano (n. CAS 71-55-6); f. il tetracloruro di carbonio (n. CAS 56-23-5); g. il monobromometano (n. CAS 74-83-9); h. il bromoclorometano (n. CAS 74-97-5).
2Sono equiparati alle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono i preparati con sostanze di cui al capoverso 1, sempre che si trovino in contenitori che servono esclusivamente al trasporto o allo stoccaggio di tali preparati.
3Sono considerate sostanze rigenerate che impoveriscono lo strato di ozono le sostanze prodotte riciclando sostanze che impoveriscono lo strato di ozono senza che ne sia modificata la composizione chimica.
È vietata la fabbricazione di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono.
In deroga al divieto di cui al numero 2.1 è autorizzata la fabbricazione di sostanze rigenerate che impoveriscono lo strato di ozono.
1È vietata l’immissione sul mercato di preparati e oggetti che:
2Le sostanze che sono elencate nell’allegato II del regolamento (UE) 2024/57346e che impoveriscono lo strato di ozono devono essere immesse sul mercato in contenitori riutilizzabili se sono destinate a essere utilizzate:
Il divieto di cui al numero 3.1 capoverso 1 non si applica all’immissione sul mercato di:
Chi intende importare o stoccare in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale sostanze che impoveriscono lo strato di ozono secondo il numero 1 capoverso 1 necessita di un’autorizzazione d’importazione dell’UFAM.
1Un’autorizzazione d’importazione è rilasciata su domanda se:
2Per le sostanze di cui al numero 1 capoverso 1, l’autorizzazione d’importazione viene inoltre concessa soltanto limitatamente alle quantità approvate e agli impieghi approvati dalle Parti contraenti del Protocollo di Montreal.
1L’autorizzazione d’importazione è concessa quale autorizzazione generale d’importazione.
2Un’autorizzazione generale d’importazione autorizza il suo titolare a importare da determinati esportatori esteri determinate quantità di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono. Essa è personale e non trasferibile.
3L’UFAM informa i Cantoni e l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)53in merito alla concessione e alla revoca di autorizzazioni generali d’importazione.
1Nella domanda devono figurare le seguenti indicazioni:
1. il nome chimico secondo una nomenclatura internazionale riconosciuta,
2. la voce tariffale secondo gli allegati della legge del 9 ottobre 198654sulla tariffa delle dogane (LTD),
3. la quantità prevista in chilogrammi per anno civile,
4. i tipi d’impiego.
2L’UFAM può esigere ulteriori dati sulla provenienza e sulla destinazione delle sostanze.
1L’UFAM decide sulla domanda completa entro due mesi.
2Un’autorizzazione generale d’importazione è rilasciata per un periodo massimo di 18 mesi e scade di volta in volta alla fine dell’anno civile; essa è munita di un numero.
1La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 26 della legge del 18 marzo 200555sulle dogane (LD) deve indicare nella dichiarazione doganale il numero dell’autorizzazione generale d’importazione.
2Su richiesta dell’ufficio doganale la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve presentare una copia dell’autorizzazione d’importazione secondo il numero 3.3.5 capoverso 1.
3In caso di stoccaggio in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale, il depositario o il depositante devono indicare il numero dell’autorizzazione d’importazione in un inventario di tutte le merci depositate.
È vietata l’esportazione di oggetti il cui uso richiede sostanze che impoveriscono lo strato di ozono secondo il numero 1 capoverso 1 lettere a, c–f e h.
Chi intende esportare sostanze che impoveriscono lo strato di ozono secondo il numero 1 capoverso 1 con un peso lordo superiore a 20 kg necessita di un’autorizzazione d’esportazione dell’UFAM:
Un’autorizzazione d’esportazione è rilasciata su domanda se l’esportazione è effettuata verso Stati che hanno approvato il Protocollo di Montreal e i suoi emendamenti del 29 giugno 1990, 25 novembre 1992, 17 settembre 1997 e 3 dicembre 199956.
1L’autorizzazione d’esportazione è rilasciata quale autorizzazione singola d’esportazione.
2L’autorizzazione singola d’esportazione autorizza il titolare a esportare un’unica volta determinate quantità di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono verso un determinato importatore straniero di uno Stato che si attiene alle disposizioni del Protocollo di Montreal approvate dalla Svizzera. Essa è personale e non trasferibile.
3L’UFAM informa i Cantoni e l’UDSC in merito alla concessione e alla revoca di autorizzazioni d’esportazione.
1Nella domanda devono figurare le seguenti indicazioni:
1. il nome chimico secondo una nomenclatura internazionale riconosciuta,
2. la voce tariffale secondo gli allegati della LTD,
3. il nome e l’indirizzo del detentore precedente,
4. la quantità prevista in chilogrammi, suddivisa per anno civile, importatore e Paese destinatario.
2L’UFAM può esigere ulteriori dati sulla provenienza e sulla destinazione delle sostanze.
1L’UFAM decide sulla domanda completa entro due mesi.
2L’autorizzazione d’esportazione è rilasciata per un periodo massimo di dodici mesi; essa è munita di un numero.
1La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 26 LD deve indicare nella dichiarazione doganale il numero dell’autorizzazione d’esportazione.
2Al momento della dichiarazione doganale, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve esibire una copia dell’autorizzazione d’esportazione.
3In caso di trasferimento da un deposito doganale aperto, un deposito di merci di gran consumo o un deposito franco doganale, il depositario o il depositante devono indicare il numero dell’autorizzazione d’esportazione in un inventario di tutte le merci depositate.
1Chi importa o esporta sostanze che impoveriscono lo strato di ozono secondo il numero 1 capoverso 1 o preparati che impoveriscono lo strato di ozono secondo il numero 1 capoverso 2 deve notificare all’UFAM entro il 31 marzo di ogni anno le quantità importate o esportate nell’anno precedente.
2Le notifiche devono essere suddivise per sostanze e tipi d’impiego.
L’obbligo di notifica di cui al numero 5.1 capoverso 1 non si applica allo stoccaggio in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale né al trasporto da uno di tali depositi all’estero.
È vietato l’impiego di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono.
1Il divieto di cui al numero 6.1 non si applica all’impiego di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono nella fabbricazione di preparati o oggetti che, secondo le disposizioni degli allegati 2.9–2.11, possono essere immessi sul mercato o importati per scopi privati.
2Se, secondo lo stato della tecnica, non esistono sostanze alternative a quelle che impoveriscono lo strato di ozono o preparati e oggetti alternativi a quelli fabbricati con tali sostanze, il divieto di cui al numero 6.1 non si applica quando le sostanze che impoveriscono lo strato di ozono vengono impiegate:
1Su domanda motivata, l’UFAM può concedere deroghe temporanee per altri impieghi di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono.
2Esso informa i Cantoni in merito alla concessione e alla revoca di autorizzazioni eccezionali.
Un’autorizzazione eccezionale può essere rilasciata se:
1Nella domanda devono figurare:
2L’UFAM può esigere ulteriori indicazioni sulla sostanza in questione e sul suo impiego previsto.
3Le domande di cui al numero 6.3.3 capoverso 1 devono essere presentate almeno 14 mesi prima dell’inizio dell’anno civile nel quale è previsto l’impiego.
L’UFAM decide in merito alle domande complete entro due mesi dalla ricezione della decisione della Conferenza delle Parti del Protocollo di Montreal concernente la quantità di una determinata sostanza che può essere impiegata per un determinato periodo.
1Il fabbricante può immettere sul mercato contenitori che contengono o conterranno sostanze che sono elencate nell’allegato II del regolamento (UE) 2024/573 e che impoveriscono lo strato di ozono soltanto se sono provvisti di etichette con i seguenti dati:
2Il fabbricante di contenitori che contengono o conterranno sostanze di cui al capoverso 1 in forma riciclata o rigenerata ai sensi dell’articolo 3 paragrafi 12 e 13 del regolamento (UE) 2024/573 o in forma rigenerata ai sensi del numero 1 capoverso 3 deve indicare sui contenitori:
I preparati e gli oggetti che sono fabbricati con sostanze che impoveriscono lo strato di ozono e che sono elencati in uno degli allegati del Protocollo di Montreal (n. 3.1 lett. b) possono essere immessi sul mercato ancora per un anno dopo l’entrata in vigore del relativo allegato del Protocollo di Montreal.
(art. 3)
1Sono considerati sostanze stabili nell’aria: a. i fluorocarburi parzialmente alogenati secondo l’allegato F del Protocollo di Montreal del 16 settembre 198758sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (Protocollo di Montreal); b gli altri composti organici fluorurati59con una pressione di vapore di almeno 0,1 mbar a 20° C oppure con un punto di ebollizione di al massimo 240° C a 1013,25 mbar e il cui periodo di permanenza medio nell’atmosfera è di almeno 2 anni; c. l’esafluoruro di zolfo (n. CAS 2551-62-4); d. il trifluoruro di azoto (n. CAS 7783-54-2).
1bisPer l’obbligo di cui al numero 9 capoverso 2, l’ossido di diazoto (n. CAS 10024-97-2) è inoltre considerato una sostanza stabile nell’aria qualora si formi come sottoprodotto durante la fabbricazione delle seguenti sostanze:
2Sono equiparati a sostanze stabili nell’aria i preparati contenenti sostanze secondo il capoverso 1, sempre che si trovino in contenitori che servono esclusivamente al trasporto o allo stoccaggio di tali preparati.
3Sono considerate sostanze rigenerate stabili nell’aria le sostanze prodotte riciclando sostanze stabili nell’aria senza che ne sia modificata la composizione chimica.
Per le sostanze stabili nell’aria che impoveriscono lo strato di ozono si applica l’allegato 1.4.
È vietata la fabbricazione di fluorocarburi parzialmente alogenati di cui al numero 1 lettera a.
Il divieto di cui al numero 3.1 non si applica alla fabbricazione di fluorocarburi parzialmente alogenati rigenerati.
1È vietata l’immissione sul mercato di preparati e oggetti che contengono sostanze stabili nell’aria.
2Le sostanze che sono elencate in uno degli allegati I–III del regolamento (UE) 2024/57360e che sono stabili nell’aria devono essere immesse sul mercato in contenitori riutilizzabili se sono destinate a essere utilizzate:
Fatto salvo il numero 8 capoverso 1, il divieto di cui al numero 4.1 capoverso 1 non si applica all’immissione sul mercato di:
Chi intende importare o stoccare in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale fluorocarburi parzialmente alogenati di cui al numero 1 capoverso 1 lettera a necessita di un’autorizzazione dell’UFAM.
Fatto salvo il numero 8 capoverso 1, un’autorizzazione d’importazione è concessa su domanda se i fluorocarburi parzialmente alogenati destinati all’importazione sono previsti per un impiego autorizzato secondo il numero 6.2 o se il previsto utilizzatore dispone di un’autorizzazione eccezionale secondo il numero 6.3.1 capoverso 1.
1L’autorizzazione d’importazione è concessa quale autorizzazione generale d’importazione.
2Un’autorizzazione generale d’importazione autorizza il suo titolare a importare da determinati esportatori esteri determinate quantità di fluorocarburi parzialmente alogenati. Essa è personale e non trasferibile.
3L’UFAM informa i Cantoni e l’UDSC in merito alla concessione e alla revoca di autorizzazioni generali d’importazione.
1Nella domanda devono figurare le seguenti indicazioni:
1. il nome chimico secondo una nomenclatura internazionale riconosciuta,
2. la voce tariffale secondo gli allegati della legge del 9 ottobre 198661sulla tariffa delle dogane (LTD),
3. la quantità prevista in chilogrammi per ciascun anno civile,
4. la sua qualità (nuova, usata, rigenerata),
5. i tipi d’impiego.
2L’UFAM può esigere ulteriori dati sulla provenienza e sulla destinazione delle sostanze.
1L’UFAM decide sulla domanda completa entro due mesi.
2Un’autorizzazione generale d’importazione è rilasciata per un periodo massimo di 18 mesi e scade di volta in volta alla fine di un anno civile; essa è munita di un numero.
1La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione secondo l’articolo 26 della legge del 18 marzo 200562sulle dogane (LD) deve indicare nella dichiarazione doganale il numero dell’autorizzazione generale d’importazione.
2Su richiesta dell’ufficio doganale la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve presentare una copia dell’autorizzazione d’importazione.
3In caso di stoccaggio in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale, il depositario o il depositante devono indicare il numero dell’autorizzazione d’importazione in un inventario di tutte le merci depositate.
Chi intende esportare fluorocarburi parzialmente alogenati secondo il numero 1 capoverso 1 lettera a con un peso lordo superiore a 20 kg necessita di un’autorizzazione d’esportazione dell’UFAM:
L’autorizzazione d’esportazione è concessa se il richiedente presenta una domanda completa secondo il numero 5.4.
1L’autorizzazione d’esportazione è concessa quale autorizzazione singola d’esportazione.
2L’autorizzazione singola d’esportazione autorizza il titolare a esportare un’unica volta determinate quantità di fluorocarburi parzialmente alogenati. Essa è personale e non trasferibile.
3L’UFAM informa i Cantoni e l’UDSC in merito alla concessione e alla revoca di autorizzazioni d’esportazione.
Nella domanda devono figurare:
1. il nome chimico secondo una nomenclatura internazionale riconosciuta,
2. la voce tariffale secondo gli allegati della LTD,
3. il nome e l’indirizzo del detentore precedente,
4. la quantità prevista in chilogrammi, suddivisa per anno civile, importatore e Paese destinatario,
5. la sua qualità (nuova, usata, rigenerata).
1L’UFAM decide sulla domanda completa entro due mesi.
2L’autorizzazione d’esportazione è rilasciata per un periodo massimo di dodici mesi; essa è munita di un numero.
1La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 26 LD deve indicare nella dichiarazione doganale il numero dell’autorizzazione d’esportazione.
2Al momento della dichiarazione doganale, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve esibire una copia dell’autorizzazione d’esportazione.
3In caso di trasferimento da un deposito doganale aperto, un deposito di merci di gran consumo o un deposito franco doganale, il depositario o il depositante devono indicare il numero dell’autorizzazione d’esportazione in un inventario di tutte le merci depositate.
È vietato l’impiego di sostanze stabili nell’aria.
1Fatto salvo il capoverso 2, il divieto di cui al numero 6.1 non si applica all’impiego di sostanze stabili nell’aria:
2Le deroghe di cui al capoverso 1 si applicano soltanto se:
3Dopo aver consultato il settore interessato e le autorità cantonali responsabili dell’esecuzione della presente ordinanza, l’UFAM emana raccomandazioni sullo stato della tecnica secondo il capoverso 2.
1Su domanda motivata, l’UFAM può concedere deroghe temporanee per altri impieghi di sostanze stabili nell’aria.
2Esso informa i Cantoni in merito alla concessione e alla revoca di autorizzazioni eccezionali.
Un’autorizzazione eccezionale può essere rilasciata se:
Nella domanda devono figurare:
1Chi importa o esporta sostanze stabili nell’aria di cui al numero 1 capoverso 1 o preparati stabili nell’aria di cui al numero 1 capoverso 2, deve notificare all’UFAM entro il 31 marzo di ogni anno le quantità importate o esportate nell’anno precedente.
2Le notifiche devono essere suddivise per sostanze e tipi d’impiego.
L’obbligo di notifica di cui al numero 7.1.1 capoverso 1 non si applica:
1Chi mette in esercizio o fuori esercizio un apparecchio o un impianto contenente oltre 1 kg di esafluoruro di zolfo deve notificarlo all’UFAM.
2Nella notifica devono figurare le seguenti indicazioni:
1L’obbligo di notifica di cui al numero 7.2.1 capoverso 1 non si applica ai firmatari di un accordo settoriale ai sensi dell’articolo 41a LPAmb concernente l’esafluoruro di zolfo, se tale accordo settoriale garantisce che l’UFAM venga informato.
2Non devono essere notificati:
L’UFAM è responsabile per la comunicazione dei dati secondo l’articolo 7 capoverso 3 del Protocollo di Montreal.
1Il fabbricante può immettere sul mercato contenitori che contengono o conterranno sostanze che sono elencate in uno degli allegati I–III del regolamento (UE) 2024/573 e che sono stabili nell’aria soltanto se la loro etichetta contiene i seguenti dati:
1bisIl fabbricante di contenitori che contengono o conterranno sostanze di cui al capoverso 1 in forma riciclata o rigenerata ai sensi dell’articolo 3 paragrafi 12 e 13 del regolamento (UE) 2024/573 o in forma rigenerata ai sensi del numero 1 capoverso 3 deve indicare sui contenitori:
2Il fabbricante di apparecchi o di impianti contenenti oltre 1 chilogrammo di esafluoruro di zolfo deve segnalare sugli apparecchi o sugli impianti la presenza di questa sostanza e indicarne la quantità contenuta in detti apparecchi o impianti. Per gli impianti e gli apparecchi elettrici contenenti esafluoruro di zolfo come gas isolante vigono gli obblighi di etichettatura secondo l’allegato 2.19 numero 2.3.
1Chi dispone processi di trasformazione chimica che possono generare come sottoprodotto sostanze stabili nell’aria di cui al numero 1 capoverso 1 può emettere al massimo lo 0,5 per cento di sostanze stabili nell’aria rispetto alla quantità di sostanza di partenza impiegata.
2Chi fabbrica sostanze di cui al numero 1 capoverso 1bisdeve trasformare secondo lo stato della tecnica l’ossido di diazoto generato come sottoprodotto nella misura in cui ciò sia possibile dal punto di vista tecnico e operativo ed economicamente sostenibile.
1L’UFAM sorveglia il rispetto dell’obbligo di cui al numero 9 capoverso 2.
2Se constata violazioni di tale obbligo, ordina le misure del caso. Se necessario ordina la sospensione del relativo processo di fabbricazione.
1Le sostanze stabili nell’aria che potevano essere utilizzate sulla base del numero 6.2 capoverso 1 lettere b–f in combinato disposto con il capoverso 2 e per cui è disponibile un’alternativa a seguito di un cambiamento dello stato della tecnica possono continuare a essere utilizzate ancora per 12 mesi per gli scopi menzionati in tali lettere.
2…64
(art. 3)
1Sono considerate amianto le fibre minerali naturali di:
2Sono considerati preparati contenenti amianto quelli che contengono amianto non solo come impurità inevitabile.
3Sono considerati oggetti contenenti amianto quelli che contengono amianto non solo come impurità inevitabile nonché gli apparecchi e gli impianti quali veicoli, macchine e apparecchiature costruiti con componenti contenenti amianto.
Sono vietati:
1Su domanda motivata, l’UFAM può accordare, d’intesa con l’UFSP, deroghe ai divieti di cui al numero 2 lettere a e b se:
2Su domanda motivata, l’UFAM può accordare, d’intesa con l’UFSP, deroghe al divieto di cui al numero 2 lettera b per apparecchi e impianti costruiti con componenti contenenti amianto se:
3.
4Il divieto di cui al numero 2 lettera d non si applica all’impiego di preparati e oggetti contenenti amianto per uno scopo per il quale è stata consentita l’immissione sul mercato secondo i capoversi 1 o 2.
1Il fabbricante può immettere sul mercato amianto soltanto se l’imballaggio è contrassegnato con:
| Testa | H = almeno 5 cm | ||
|---|---|---|---|
| B = almeno 2,5 cm | |||
| h | |||
| h | |||
| Campo | testa: | «a» bianco su fondo nero | |
| campo: | testo nero o bianco su fondo rosso |
2Il fabbricante deve apporre le indicazioni di cui al capoverso 1 anche su preparati e oggetti contenenti amianto. Se le indicazioni sono stampate direttamente sul preparato o sull’oggetto, per la testa e la colonna è sufficiente un solo colore, purché si distingua nettamente dallo sfondo. In questo caso le colonne con il testo possono anche essere disposte, sotto un’unica testa, una accanto all’altra o una sotto l’altra.
3Per quanto concerne gli oggetti, il fabbricante deve apporre bene in vista sui componenti che contengono amianto le indicazioni di cui al capoverso 1.
4Se, per motivi validi, non è possibile etichettare il preparato o l’oggetto secondo le disposizioni dei capoversi 1–3, l’UFAM, su domanda motivata e, d’intesa con l’UFSP, accorda una deroga temporanea. Esige inoltre che le necessarie indicazioni vengano trasmesse al destinatario in un’altra forma altrettanto chiara.
Se durante l’impiego di preparati o oggetti contenenti amianto possono formarsi polveri fini, il fabbricante deve mettere a disposizione dell’utilizzatore in forma scritta le seguenti informazioni:
1Il divieto di cui al numero 2 lettera d non si applica agli impieghi di oggetti e preparati contenenti amianto già esistenti prima del 1° giugno 2019.
2Il divieto di cui al numero 2 lettera a non si applica fino al 30 giugno 2025 all’impiego di amianto nella fabbricazione di diaframmi per impianti di elettrolisi esistenti.
3I divieti di cui al numero 2 lettere b, c e d non si applicano fino al 30 giugno 2025 ai diaframmi contenenti amianto destinati all’impiego in impianti di elettrolisi esistenti.
(art. 3)
1È vietata l’immissione sul mercato dei seguenti composti di mercurio e dei preparati contenenti tali composti di mercurio se il loro contenuto in massa di mercurio è pari o superiore allo 0,01 per cento:
2È vietata l’immissione sul mercato:
1. barometri,
2. igrometri,
3. manometri,
4. sfigmomanometri,
5. estensimetri per l’uso in pletismografi,
6. tensiometri,
7. termometri e altre applicazioni termometriche non elettriche,
8. picnometri,
9. strumenti per la determinazione del punto di rammollimento;
c. di interruttori e relè contenenti mercurio (n. CAS 7439-97-6);
d. dei seguenti tipi di prodotti contenenti composti di mercurio:
1. prodotti fitosanitari,
2. biocidi secondo l’articolo 1a dell’ordinanza del 18 maggio 200565sui biocidi (OBioc),
3. pitture e lacche,
4. prodotti cosmetici che, in virtù dell’articolo 54 capoversi 4 e 7 dell’ordinanza del 16 dicembre 201666sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, non possono contenere composti di mercurio quali conservanti in prodotti per gli occhi,
5. antisettici topici;
e. preparati e oggetti contenenti mercurio (n. CAS 7439-97-6) o composti di mercurio destinati a un’utilizzazione ignota prima del 1° gennaio 2018.
3È inoltre vietata l’immissione sul mercato di oggetti se essi o i loro componenti contengono composti di mercurio di cui al capoverso 1 e il contenuto in massa di mercurio negli oggetti o nei loro componenti è pari o superiore allo 0,01 per cento.
4Per l’immissione sul mercato di pile, imballaggi e componenti di imballaggi, veicoli e loro materiali e componenti, materiali legnosi nonché di apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei loro pezzi di ricambio si applicano gli allegati 2.15-2.18.
1I divieti di immissione sul mercato di composti di mercurio di cui al numero 1.1 capoverso 1 e di oggetti di cui al numero 1.1 capoverso 3 non si applicano all’immissione sul mercato per scopi di analisi e ricerca.
2Il divieto di immissione sul mercato di strumenti di misurazione di cui al numero 1.1 capoverso 2 lettera a non si applica agli apparecchi che il 1° settembre 2015 superavano i 50 anni d’età e sono considerati oggetti d’antiquariato o beni culturali.
3I divieti di immissione sul mercato di strumenti di misurazione di cui al numero 1.1 capoverso 2 lettera b non si applicano:
4Il divieto di immissione sul mercato di cui al numero 1.1 capoverso 2 lettera c non si applica agli interruttori e ai relè:
5Il divieto di immissione sul mercato di biocidi di cui al numero 1.1 capoverso 2 lettera d numero 2 non si applica agli scopi di ricerca e di sviluppo.
6Il divieto di immissione sul mercato di cui al numero 1.1 capoverso 2 lettera e non si applica:
L’UFAM, d’intesa con l’UFSP, può, su domanda, autorizzare deroghe temporanee al divieto di cui al numero 1.1 capoverso 2 lettera e.
È rilasciata un’autorizzazione eccezionale se:
Nella domanda devono figurare almeno:
1Necessita di un’autorizzazione dell’UFAM chi intende importare a scopi professionali o commerciali:
2Necessita di un’autorizzazione d’importazione secondo il capoverso 1 chi intende stoccare le sostanze e i preparati ivi menzionati o altri composti di mercurio in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale.
Non necessita di un’autorizzazione chi importa:
Un’autorizzazione d’importazione è rilasciata su domanda se:
Nella domanda devono figurare almeno:
1. il nome chimico secondo una nomenclatura internazionale riconosciuta,
2. la voce tariffale secondo gli allegati della legge del 9 ottobre 198670sulla tariffa delle dogane (LTD),
3. il tipo d’impiego,
4. la quantità prevista per l’importazione in chilogrammi,
5. la conferma di cui al numero 1.4.3 lettera b;
d. la certificazione di cui al numero 1.4.3 lettera c.
1L’UFAM decide entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta. Attribuisce un numero all’autorizzazione d’importazione.
2Un’autorizzazione d’importazione è rilasciata per un periodo limitato a un massimo di 12 mesi.
1La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 26 della legge del 18 marzo 200571sulle dogane (LD) deve indicare nella dichiarazione doganale:
2Su domanda dell’ufficio doganale la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve presentare una copia dell’autorizzazione d’importazione secondo il presente allegato.
3In caso di stoccaggio in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale, il depositario o il depositante devono indicare il numero dell’autorizzazione d’importazione in un inventario di tutte le merci depositate.
Il detentore dell’autorizzazione d’importazione deve conservarla per un periodo di cinque anni.
1Chi importa mercurio (n. CAS 7439-97-6), un preparato con un contenuto in massa di mercurio pari o superiore al 95 per cento, un composto di mercurio o una lega di mercurio e, secondo il numero 1.4.2, non necessita di un’autorizzazione d’importazione, deve comunicare all’UFAM ogni anno entro il 30 aprile le quantità importate l’anno precedente, suddivise per sostanze e preparati.
2Chi fornisce per la prima volta mercurio proveniente da rifiuti trattati in Svizzera o un composto di mercurio proveniente da rifiuti trattati in Svizzera deve comunicare all’UFAM ogni anno entro il 30 aprile le quantità fornite l’anno precedente, suddivise per sostanze e per il nome e l’indirizzo dei destinatari.
È vietata l’esportazione di strumenti di misurazione, interruttori e relè che non possono essere immessi sul mercato.
Chi intende esportare mercurio (n. CAS 7439-97-6) o preparati con un contenuto in massa di mercurio pari o superiore al 95 per cento destinati all’uso professionale o commerciale, o intende trasferirli in un altro Paese da un deposito doganale aperto, da un deposito di merci di gran consumo o da un deposito franco doganale, necessita di un’autorizzazione dell’UFAM.
1Un’autorizzazione d’esportazione è rilasciata su domanda se il mercurio (n. CAS 7439-97-6) o i preparati con un contenuto in massa di mercurio pari o superiore al 95 per cento sono destinati, nel Paese di importazione, a scopi di analisi e ricerca e se all’UFAM è stata presentata una certificazione del Paese di importazione che approva tale importazione.
2Se l’esportazione è destinata a un Paese che non è Parte72della Convenzione di Minamata, l’autorizzazione d’esportazione è rilasciata solo se è presentata all’UFAM una certificazione del Paese di importazione, secondo la quale quest’ultimo ha definito misure volte a proteggere la salute umana e l’ambiente per la manipolazione del mercurio.
Nella domanda devono figurare almeno:
1L’UFAM decide entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta. Attribuisce un numero all’autorizzazione d’esportazione.
2L’autorizzazione d’esportazione è rilasciata per un periodo massimo di 12 mesi e scade di volta in volta al termine dell’anno civile.
1La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 26 della LD deve indicare nella dichiarazione doganale:
2Su domanda dell’ufficio doganale la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve presentare una copia dell’autorizzazione d’esportazione secondo il presente allegato.
3Nel caso di uno stoccaggio in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale, il depositario o il depositante deve indicare il numero dell’autorizzazione d’esportazione in un inventario di tutte le merci depositate.
L’esportatore deve conservare l’autorizzazione d’esportazione per un periodo di cinque anni.
È vietato l’impiego di: a. mercurio (n. CAS 7439-97-6), composti di mercurio e preparati mercuriali per la fabbricazione di: 1. sostanze, preparati e oggetti contenenti mercurio, nella misura in cui, conformemente ai numeri 1.1 capoversi 1–3, 1.2 e 1.3, non possono essere immessi sul mercato, 2. pile con un tenore di mercurio superiore a 5 mg per kg e loro componenti; b. amalgama dentale, se per ragioni mediche è possibile preferire un altro materiale da otturazione; c. mercurio (n. CAS 7439-97-6), composti di mercurio e preparati mercuriali come sostanze ausiliarie in processi di fabbricazione industriali.
1Se il mercurio (n. CAS 7439-97-6), il composto di mercurio o il preparato mercuriale non è destinato all’elettrolisi cloroalcalina o alla fabbricazione di acetaldeide, cloruro di vinile, metilato o etilato di sodio o potassio, su domanda l’UFAM può, d’intesa con l’UFSP, autorizzare deroghe temporanee al divieto di cui al numero 3.1 lettera c.
2È considerata autorizzazione concessa ai sensi del capoverso 1 un’autorizzazione basata sul numero 2.2 capoverso 1 del presente allegato nella versione del 1° luglio 201573.
È concessa una deroga se:
Nella domanda devono figurare almeno:
1I divieti di cui al numero 1.1 capoversi 1 lettere a–e e 3 non si applicano ai composti di mercurio nonché ai preparati e agli oggetti contenenti composti di mercurio di cui al numero 1.1 capoverso 1 lettere a–e immessi sul mercato per la prima volta prima del 10 ottobre 2017.
2I divieti di cui al numero 1.1 capoversi 1 lettera f e 3 non si applicano ai composti di mercurio nonché ai preparati e agli oggetti contenenti composti di mercurio di cui al numero 1.1 capoverso 1 lettera f immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° gennaio 2018.
3Il divieto di cui al numero 1.1 capoverso 2 lettera b non si applica all’immissione sul mercato di sfigmomanometri destinati ad analisi epidemiologiche non ancora concluse al 1° settembre 2015.
1In deroga ai numeri 2.2.1–2.2.2, su domanda l’UFAM autorizza l’esportazione di mercurio (n. CAS 7439-97-6) importato prima del 1° gennaio 2018 o ottenuto in Svizzera da rifiuti contenenti mercurio per le utilizzazioni seguenti fino alle date ivi indicate, se gli è presentata una certificazione del Paese di importazione, che approva l’importazione:
| Utilizzazione | Data |
|---|---|
| Fabbricazione di lampade a scarica | 31 dicembre 2020 |
| Manutenzione di saldatrici a rulli che funzionano con teste contenenti mercurio | 31 dicembre 2020 |
| Fabbricazione di capsule di amalgama dentale | 31 dicembre 2027 |
2Se l’esportazione è destinata a un Paese che non è Parte74della Convezione di Minamata, l’autorizzazione d’esportazione è rilasciata solo se è presentata all’UFAM una certificazione del Paese di importazione, secondo la quale quest’ultimo ha definito misure volte a proteggere la salute umana e l’ambiente per la manipolazione del mercurio.
3Nella domanda devono figurare almeno:
4Per la decisione, gli obblighi in caso di esportazione e l’obbligo di conservare i documenti si applicano i numeri 2.2.4–2.2.6.
5Il DATEC può prorogare il termine per la fabbricazione di capsule di amalgama dentale indicato nel capoverso 1. Nel concedere la proroga tiene conto della domanda di mercurio per l’uso nell’amalgama dentale nelle Parti alla Convenzione di Minamata, dei provvedimenti volti a ridurre il rilascio di mercurio derivante dall’uso di amalgama dentale adottati dalle Parti nonché dello stato dell’attuazione dell’abbandono dell’uso di amalgama dentale nell’Unione europea.
Una richiesta basata sul numero 2.2 capoverso 1 conformemente al diritto previgente viene valutata secondo il diritto previgente.
(art. 3)
1È vietata l’immissione sul mercato dei seguenti tipi di prodotto se il loro contenuto in massa di octilfenolo (formula bruta C14H22O), nonilfenolo (formula bruta C15H24O) o dei loro etossilati è pari o superiore allo 0,1 per cento:
2È vietato l’impiego di octilfenolo, nonilfenolo e loro etossilati a scopi per i quali sono impiegati i tipi di prodotti di cui al capoverso 1.
3È vietata l’immissione sul mercato di fibre tessili lavabili nonché di prodotti tessili semilavorati e lavorati come fibre, filati, tessuti, pannelli a maglia, prodotti tessili per interni, accessori o abbigliamento se il loro contenuto in massa di etossilati di nonilfenolo è pari o superiore allo 0,01 per cento rispetto alla componente tessile.
I divieti di cui al numero 1 non si applicano:
1. durante i trattamenti non vengono liberati nelle acque di scarico etossilati di octilfenolo o di nonilfenolo, oppure
2. in impianti per trattamenti speciali come la sgrassatura di pelli di pecora la frazione organica è eliminata completamente dall’acqua di processo prima del trattamento biologico delle acque di scarico;
c. ai prodotti per la lavorazione dei metalli destinati all’impiego in sistemi controllati e chiusi nei quali il liquido detergente è riciclato o incenerito;
d. alle fibre tessili e ai prodotti tessili semilavorati e lavorati se il superamento del valore limite di cui al numero 1 capoverso 3 è riconducibile al riciclaggio di prodotti tessili e se gli etossilati di nonilfenolo non sono aggiunti durante il processo di fabbricazione.
1Gli etossilati di octilfenolo e di nonilfenolo possono essere immessi sul mercato come sostanze ausiliarie per la formulazione nei biocidi o nei prodotti fitosanitari la
cui immissione sul mercato è stata autorizzata prima del 1° agosto 2005 ancora fino allo scadere della durata di validità di tale autorizzazione.
2Gli etossilati di octilfenolo e di nonilfenolo possono essere impiegati come sostanze ausiliarie per la formulazione nei biocidi o nei prodotti fitosanitari conformemente al capoverso 1.
3Il divieto di cui al n. 1 capoverso 3 non si applica alle fibre tessili e ai prodotti tessili semilavorati e lavorati contenenti etossilati di nonilfenolo immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° giugno 2022.
(art. 3)
Sono considerati composti organofosforici con effetti ignifughi:
I prodotti tessili che contengono sostanze secondo il numero 1.1 e che sono destinati a essere portati direttamente o indirettamente sul corpo (abiti, parrucche, costumi di carnevale, ecc.) o all’arredamento e al rivestimento di locali (lenzuola, tovaglie, tappezzeria per mobili, tappeti, tende, ecc.) non possono essere immessi sul mercato dal fabbricante.
1Per aeromobile ai sensi del numero 4 lettera a, numeri 1 e 3 si intende:
2Per veicolo a motore ai sensi del numero 4 lettera a numeri 2 e 4 si intende un veicolo che rientra nelle classi M, N o O secondo l’allegato II parte A punto 1 della direttiva 2007/46/CE79.
1Sono vietati la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’uso di decabromodifenil-etere (DecaBDE, n. CAS 1163-19-5) e di sostanze e preparati contenenti decaBDE, se non come impurità inevitabile.
2I nuovi oggetti non possono essere immessi sul mercato se essi o parti di essi contengono DecaBDE non solo come impurità inevitabile.
3L’allegato 2.18 si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti DecaBDE.
1I materiali isolanti in cellulosa in forma sfusa e gli oggetti contenenti materiali isolanti in cellulosa non possono essere immessi sul mercato o impiegati se contengono sali di ammonio inorganici, a meno che l’emissione di ammoniaca derivante dai materiali isolanti in cellulosa misurata in una camera di saggio nelle condizioni di prova di cui al capoverso 2 non produca una concentrazione inferiore a 3 ppm in volume (2,12 mg/m3).
2La conformità con il valore limite di emissione di cui al capoverso 1 è dimostrata conformemente alla norma SN EN 16516: 201780, con i seguenti criteri:
Il numero 3.1 capoverso 1 non si applica al materiale isolante in cellulosa in forma sfusa utilizzato per la fabbricazione di un oggetto per il quale viene dimostrato il rispetto del valore limite di emissione per l’ammoniaca di 3 ppm secondo il numero 2.1 capoverso 2.
Chi immette sul mercato materiale isolante in cellulosa in forma sfusa contenente sali di ammonio inorganici deve fornire agli acquirenti informazioni sul tasso di carico massimo consentito mediante un’etichetta o un’altra indicazione scritta equivalente.
Chi utilizza materiale isolante in cellulosa contenente sali di ammonio inorganici non può superare il tasso di carico massimo consentito comunicato da chi ha immesso sul mercato il prodotto.
I divieti di cui al numero 2.2 capoversi 1 e 2 non si applicano per: a. l’immissione sul mercato dei seguenti articoli contenenti DecaBDE: 1. aeromobili costruiti prima del 2 marzo 2027, se l’omologazione dell’aeromobile è stata concessa prima del 1° dicembre 2022, 2. veicoli a motore prodotti prima del 1° dicembre 2019, 3. componenti per la costruzione di aeromobili che possono essere immessi sul mercato conformemente al numero 1 e componenti per la riparazione e la manutenzione di tali aeromobili, 4. componenti per la riparazione e la manutenzione dei veicoli a motore che possono essere immessi sul mercato conformemente al numero 2, a condizione che i componenti siano destinati ai seguenti usi: – gruppo motopropulsore e attrezzature sotto il cofano motore – sistemi di alimentazione del carburante – dispositivi pirotecnici ed elementi associati – applicazioni di sospensione – parti in plastica rinforzata e tessili – attrezzatura sotto il cruscotto – apparecchiature elettriche ed elettroniche – applicazioni interne; b. la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’uso di decaBDE e di sostanze e preparati contenenti decaBDE per: 1. finalità di analisi e di ricerca, 2. la fabbricazione di componenti per veicoli che possono essere immessi sul mercato conformemente alla lettera a numeri 3 e 4.
(art. 3)
1Le sostanze cancerogene, mutagene o pericolose per la riproduzione di cui all’allegato XVII appendici 1–6 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento EU-REACH)81nonché le sostanze e i preparati che contengono sostanze di questo tipo non possono essere forniti al grande pubblico se il loro contenuto in massa supera il valore soglia determinante di cui all’allegato I punto 1.1.2.2 del regolamento (CE) n. 1272/200882.
2L’UFSP, d’intesa con l’UFAM e con la SECO, adegua il capoverso 1 alle modifiche dell’allegato XVII appendici 1–6 del regolamento (CE) n. 1907/2006.
3È vietato l’impiego di carta termica con un contenuto in massa di bisfenolo A (n. CAS 80-05-7) o bisfenolo S (n. CAS 80-09-1) dello 0,02 per cento o superiore.
1Il divieto di cui al numero 1 capoverso 1 non si applica a:
2L’UFSP, d’intesa con l’UFAM e con la SECO, adegua il capoverso 1 lettera e alle modifiche dell’allegato XVII appendice 11 del regolamento (CE) n. 1907/2006.
3Per le sostanze cancerogene, mutagene e pericolose per la riproduzione contenute in prodotti cosmetici si applica l’ordinanza del 16 dicembre 201684sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso.
1L’imballaggio di sostanze e preparati che rientrano nel divieto di cui al numero 1 deve recare la seguente indicazione: «A uso esclusivamente commerciale».
2.
Le seguenti sostanze che in virtù del regolamento (UE) 2023/113285sono ora elencate nell’allegato XVII appendici 1–6 del regolamento EU-REACH nonché le sostanze e i preparati che contengono sostanze di questo tipo possono essere forniti al grande pubblico fino al 30 novembre 2023.
(art. 3)
Sono considerati sostanze o preparati liquidi pericolosi i preparati liquidi con una delle caratteristiche di cui all’articolo 2 paragrafo 2 della direttiva 1999/45/CE86e le sostanze e i preparati liquidi che soddisfano i criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/200887:
1È vietata l’immissione sul mercato di sostanze e preparati liquidi pericolosi in:
2Non devono contenere né coloranti, eccetto per motivi fiscali, né sostanze odorose le sostanze e i preparati liquidi pericolosi:
1Gli oli lampanti etichettati con la frase R 65 o H304 e destinati al grande pubblico devono recare l’indicazione seguente sull’imballaggio: «Le lampade riempite con questo liquido sono da conservare lontano dalla portata dei bambini. Ingerire dell’olio, anche se in piccola quantità, o succhiare lo stoppino può causare lesioni polmonari potenzialmente fatali».
2Gli accendifuoco liquidi etichettati con la frase R 65 o H304 e destinati al grande pubblico devono recare l’indicazione seguente sull’imballaggio: «Anche un solo sorso di accendifuoco può causare lesioni polmonari potenzialmente fatali».
1Gli oli lampanti e gli accendifuoco liquidi che riportano la frase di rischio R 65 o H304 e sono destinati al grande pubblico devono essere imballati in un recipiente nero e opaco, con una capacità non superiore a un litro.
2Le lampade a olio decorative destinate al grande pubblico possono essere immesse sul mercato solo se conformi alle norma SN EN 14059:200290.
(art. 3)
1Sono vietati l’immissione sul mercato e l’impiego di benzene (n. CAS 71-43-2).
2Sono inoltre vietati l’immissione sul mercato e l’impiego di sostanze e preparati con un contenuto in massa di benzene pari o superiore allo 0,1 per cento.
1I divieti di cui al numero 1.1 non si applicano quando devono essere impiegati benzene nonché sostanze e preparati che contengono benzene:
2Per le benzine sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 16 dicembre 198591contro l’inquinamento atmosferico.
Sono vietati l’immissione sul mercato e l’impiego di toluene (n. CAS 108-88-3) e preparati con un contenuto in massa pari o superiore allo 0,1 per cento di toluene in colle e vernici spray destinate alla vendita al pubblico.
(art. 3)
È considerato colorante blu il colorante azoico con i seguenti componenti:
1Sono vietati l’immissione sul mercato e l’impiego delle seguenti sostanze:
2Sono inoltre vietati l’immissione sul mercato e l’impiego di sostanze e preparati con un contenuto in massa di sostanze di cui al paragrafo 1 pari o superiore allo 0,1 per cento.
3Il colorante blu come pure le sostanze e i preparati con un contenuto in massa di colorante blu pari o superiore allo 0,1 per cento non possono essere immessi sul mercato o impiegati per colorare prodotti tessili o in pelle.
1I divieti di cui al numero 2 capoversi 1 e 2 non si applicano all’immissione sul mercato e all’impiego a scopi di analisi e di ricerca.
2Per i coloranti azoici impiegati in prodotti tessili e in pelle e che possono emettere sostanze di cui al numero 2 capoverso 1 o altre ammine aromatiche si applica l’articolo 64 capoverso 2 dell’ordinanza del 16 dicembre 201692sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso.
I divieti di cui al numero 2 capoverso 3 entrano in vigore il 1° agosto 2006.
(art. 3)
1Sono considerati preparati con composti di dibutilstagno o di diottilstagno i preparati contenenti questi composti e il cui contenuto in massa di stagno è pari o superiore allo 0,1 per cento.
2Sono considerati oggetti con composti di dibutilstagno o di diottilstagno gli oggetti contenenti questi composti e il cui contenuto in massa di stagno, nell’oggetto intero o in parte di esso, è pari o superiore allo 0,1 per cento.
È vietata l’immissione sul mercato di:
1. stampi a una e due componenti vulcanizzati a temperatura ambiente (stampi RTV-2),
2. rivestimenti per pareti e pavimenti.
Si applica l’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso per i materiali tessili, i prodotti di pelletteria e altri oggetti che contengono composti di diottilstagno e destinati a entrare in contatto con il corpo umano, nonché per i materiali e gli oggetti contenenti composti di dibutilstagno e destinati a entrare in contatto con le derrate alimentari nell’ambito della fabbricazione, dell’impiego o dell’imballaggio delle stesse.
1Sono considerati prodotti di protezione:
2Le vernici antivegetative sono biocidi appartenenti al tipo di prodotto 21 di cui all’allegato 10 OBioc.
3Sono considerati oggetti con composti organostannici trisostituiti gli oggetti contenenti questi composti e in cui il contenuto in massa di stagno, negli oggetti interi o in parti di essi, è pari o superiore allo 0,1 per cento.
Sono vietati:
1I divieti di cui al numero 2.2 lettere a e b non si applicano agli scopi di ricerca e sviluppo.
2I divieti di cui al numero 2.2 lettera a non si applicano alle pitture e alle lacche in cui i composti trialchilici o triarilici dello stagno sono legati chimicamente.
1Sono vietati l’immissione sul mercato e l’impiego di di-µ-ossi-di-n-butilstannio-idrossiborano (DBB, n. CAS 75113-37-0).
2Sono inoltre vietati l’immissione sul mercato e l’impiego di sostanze e preparati con un contenuto in massa di DBB pari o superiore allo 0,1 per cento.
I divieti di cui al numero 3.1 non si applicano:
1Il divieto di cui al numero 1.2 lettera a non si applica a oggetti contenenti composti di dibutilstagno immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° giugno 2013.
2I seguenti preparati e oggetti contenenti composti di dibutilstagno possono ancora essere immessi sul mercato fino al 1° gennaio 2015:
3Il divieto di cui al numero 1.2 lettera b non si applica a stampi RTV-2 contenenti composti di diottilstagno e rivestimenti per pareti e pavimenti, immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° giugno 2013.
4Il divieto di immissione sul mercato di cui al numero 2.2 lettera c non si applica a oggetti contenenti composti organostannici trisostituiti immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° giugno 2013.
(art. 3)
1Sono considerati catramosi i preparati seguenti se essi, a causa del loro tenore in componenti catramosi, superano i valori limite seguenti relativi agli idrocarburi aromatici policiclici (PAH):
| Preparati | Valore limite |
|---|---|
| Leganti per la produzione di rivestimenti come strati di fondazione, portanti, leganti e di copertura | 100 mg/kg94 |
| Preparati per il trattamento in superficie di rivestimenti | 100 mg/kg11 |
| Sigillanti per le commessure dei rivestimenti | 100 mg/kg11 |
| Pitture e lacche | 100 mg/kg11 |
2Sono considerati piattelli contenenti catrame gli oggetti che servono quale bersaglio aereo per il tiro sportivo e che contengono più di 30 mg di PAH per chilogrammo95.
E vietata:
1I divieti di cui al numero 2 non si applicano se la Commissione Europea ha rilasciato autorizzazioni secondo l’articolo 60 capoverso 1 del regolamento (CE) n. 1907/200696.
2Su richiesta motivata, l’UFAM d’intesa con l’UFSP e la SECO può concedere deroghe temporanee ai divieti di cui al numero 2 lettere a–c ed e se:
(art. 3)
Sono considerati acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) le sostanze con la formula bruta C8F17SO2X, dove X sta per: OH, sali metallici [O–M+], alogenuri, ammidi e altri derivati compresi i polimeri.
1Sono vietati la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’impiego di PFOS nonché di sostanze e preparati con un contenuto in massa di PFOS pari o superiore allo 0,001 per cento.
2È vietata l’immissione sul mercato di nuovi oggetti e loro componenti, se superano i seguenti valori:
I divieti di cui al numero 1.2 non si applicano alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’utilizzazione a scopi di analisi e di ricerca.
Sono considerate sostanze correlate dell’acido perfluoroesano sulfonico sotto forma dei suoi isomeri lineari o ramificati e dei suoi sali (PFHxS) le sostanze, compresi i polimeri con un gruppo perfluoroesilico lineare o ramificato con la formula C6F13 direttamente collegato a un atomo di zolfo come elemento strutturale, che vengono degradate a PFHxS.
1Sono vietati la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’impiego di:
1. un contenuto in massa di PFHxS dello 0,0000025 per cento (25 ppb), o
2. un contenuto in massa della somma delle sostanze correlate del PFHxS dello 0,0001 per cento (1000 ppb).
2È vietata l’immissione sul mercato di oggetti e di loro componenti, se superano i seguenti valori:
I divieti di cui al numero 2.2 non si applicano alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e agli impieghi a scopo di analisi e di ricerca.
1Sono considerate sostanze correlate dell’acido perfluoroottanoico sotto forma dei suoi isomeri lineari o ramificati e dei suoi sali (PFOA) le sostanze, compresi i polimeri con un gruppo perfluoroeptil lineare o ramificato con la formula C7F15 direttamente collegato a un altro atomo di carbonio come elemento strutturale, che vengono degradate a PFOA.
2Il capoverso 1 non si applica:
3Sono considerate sostanze correlate dell’acido perfluornonanoico, perfluorodecanoico, perfluoroundecanoico, perfluorododecanoico, perfluorotridecanoico e perfluorotetradecanoico sotto forma dei suoi isomeri lineari e ramificati e dei suoi sali (PFCA C9–C14) le sostanze, compresi i polimeri con un gruppo perfluoroalchil lineare o ramificato con la formula CnF2n+1con n = 8 – 13 direttamente collegato a un altro atomo di carbonio come elemento strutturale, che vengono degradate a PFCA C9– C14.
4Il capoverso 3 non si applica:
1Sono vietati la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’impiego di:
1. un contenuto in massa di PFOA o della somma di PFCA C9–C14dello 0,0000025 per cento (25 ppb),
2. un contenuto in massa della somma delle sostanze correlate del PFOA dello 0,0001 per cento (1000 ppb), o
3. un contenuto in massa della somma delle sostanze correlate dei PFCA C9–C14dello 0,000026 per cento (260 ppb).
2È vietata l’immissione sul mercato di oggetti e loro componenti, se superano i seguenti valori:
1I divieti di cui al numero 3.2 capoverso 1 non si applicano:
a. alla fabbricazione e all’impiego di una sostanza fluoro-sostituita con un numero di atomi di carbonio pari o inferiore a sei, se:
1. contiene PFOA, PFCA C9–C14o loro sostanze correlate come sottoprodotti inevitabili,
2. è utilizzata come prodotto intermedio, e
3. durante l’uso di questa sostanza le emissioni di PFOA, PFCA C9–C14e delle loro sostanze correlate sono evitate o, se ciò non è possibile, sono ridotte al minimo secondo lo stato della tecnica;
b. all’immissione sul mercato di una sostanza fluoro-sostituita che secondo la lettera a può essere fabbricata e usata per l’impiego come prodotto intermedio;
c. all’impiego di una sostanza correlata al PFOA isolata nel processo di fabbricazione di una sostanza fluoro-sostituita di cui alla lettera a per trasformarla in una sostanza non correlata al PFOA, purché durante il processo le emissioni della sostanza correlata al PFOA siano evitate o, se ciò non è possibile, siano ridotte al minimo secondo lo stato della tecnica;
d. all’immissione sul mercato di una sostanza correlata al PFOA che può essere impiegata secondo la lettera c per trasformarla in una sostanza non correlata al PFOA;
e. alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’impiego di fluoropolimeri contenenti gruppi di perfluoroalcossi il cui contenuto in massa della somma di PFCA C9–C14non supera lo 0,00001 per cento (100 ppb).
2I divieti di cui al numero 3.2 capoversi 1 e 2 non si applicano a dispositivi medici non invasivi e non impiantabili e ai loro componenti come pure alle sostanze e ai preparati necessari alla loro fabbricazione, se i componenti di questi dispositivi medici non superano i valori seguenti:
3I divieti di cui al numero 3.2 capoversi 1 e 2 non si applicano inoltre agli impieghi a scopo di analisi e di ricerca.
1Sono considerate sostanze correlate dell’acido perfluoroesanoico sotto forma dei suoi isomeri lineari o ramificati e dei suoi sali (PFHxA):
2Il capoverso 1 non si applica:
3Sono considerati prodotti tessili, cuoio, pellicce, pelli e calzature destinati al grande pubblico i prodotti costituiti interamente o in parte da queste merci che sono utilizzati direttamente dal grande pubblico o per l’arredamento e il rivestimento di spazi frequentati dal grande pubblico, come i mezzi di trasporto, gli uffici o altri luoghi pubblici.
1Sono vietate la fabbricazione e l’immissione sul mercato di:
2È vietata l’immissione sul mercato di prodotti tessili, cuoio, pellicce, pelli e calzature destinati al grande pubblico se il contenuto in massa di PFHxA delle merci è superiore allo 0,0000025 per cento (25 ppb) o il contenuto in massa della somma delle sostanze correlate del PFHxA delle merci è superiore allo 0,0001 per cento (1000 ppb) nel materiale omogeneo.
3È vietata la fornitura al grande pubblico di preparati, se il loro contenuto in massa di PFHxA è superiore allo 0,0000025 per cento (25 ppb) o il loro contenuto in massa della somma delle sostanze correlate del PFHxA è superiore allo 0,0001 per cento (1000 ppb).
1Il divieto di cui al numero 4.2 capoverso 2 non si applica all’immissione sul mercato di:
2Il divieto di cui al numero 4.2 capoverso 3 non si applica alla fornitura di dispositivi medici secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge del 15 dicembre 200099sugli agenti terapeutici (LATer).
1Sono considerati fluoroalchilsilanoli e loro derivati le sostanze con l’elemento strutturale C6F13(C2H4)Si(OH)n(OX)3-n con 0 ≤ n ≤ 3, dove X sta per: qualsiasi gruppo alchilico.
2Le confezioni aerosol, gli spray a pompa e gli atomizzatori sono considerati come confezioni spray.
1È vietata la fornitura al grande pubblico di preparati contenenti solventi organici in confezioni spray con un contenuto in massa di fluoroalchilsilanoli e loro derivati pari o superiore allo 0,0000002 per cento (2 ppb).
2Il divieto di cui al capoverso 1 si applica anche ai preparati destinati alla ricarica delle confezioni spray.
Sull’imballaggio di preparati che rientrano nei divieti di cui al numero 5.2 devono figurare le seguenti diciture: «solo per utilizzatori professionali» e «letale se inalato».
1I divieti di cui al numero 1.2 capoverso 1 non si applicano fino al 1° aprile 2024 all’impiego di prodotti contenenti PFOS per l’abbattimento di nebbie per la cromatura dura (cromo VI) a carattere non decorativo utilizzati in sistemi a ciclo chiuso nonché alle sostanze e ai preparati per la loro fabbricazione se nella fabbricazione dei prodotti e nel loro impiego le emissioni di PFOS nell’ambiente sono limitate al minimo.
2I divieti di cui al numero 2.2 non si applicano:
3I divieti di cui al numero 3.2 non si applicano:
a. ai dispositivi medici o ai loro componenti seguenti contenenti PFOA, PFCA C9–C14o loro sostanze correlate come pure a sostanze e preparati necessari alla loro fabbricazione:
1. dispositivi medici non impiantabili immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° ottobre 2022,
2. dispositivi medici invasivi e impiantabili immessi sul mercato per la prima volta prima del 4 luglio 2025;
b. ai seguenti oggetti o ai loro componenti contenenti PFOA, PFCA C9–C14o loro sostanze correlate immesse sul mercato per la prima volta prima delle date menzionate nonché alle sostanze e ai preparati necessari per la loro fabbricazione:
| Prodotto | Data |
|---|---|
| tessuti idro-oleorepellenti per la protezione dei lavoratori nel trattamento di liquidi pericolosi per la salute | 4 luglio 2023 |
| membrane per la filtrazione del gas, membrane per la filtrazione dell’acqua e membrane per tessuti medicali ad alte prestazioni e resistenti alla corrosione a base di politetrafluoroetilene (PTFE) o polivinilidenfluoruro (PVDF) | 4 luglio 2023 |
| scambiatori di calore per il recupero di calore residuo industriale e sigillanti industriali in grado di impedire la dispersione di composti organici volatili e particolato PM2,5 a base di PTFE o PVDF | 4 luglio 2023 |
| rivestimenti fotografici applicati a pellicole | 4 luglio 2025 |
c. agli oggetti e loro componenti seguenti contenenti PFCA C9–C14o loro sostanze correlate nonché alle sostanze e ai preparati necessari per la loro fabbricazione:
1. semiconduttori o componenti contenenti semiconduttori destinati all’installazione in apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché alle apparecchiature contenenti tali semiconduttori: fino al 31 dicembre 2023,
2. semiconduttori: fino al 31 dicembre 2030, se sono destinati all’impiego come pezzi di ricambio per apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato per la prima volta prima del 31 dicembre 2023;
d. tutti gli altri oggetti e i loro componenti che:
1. contengono PFOA o sue sostanze correlate immesse sul mercato per la prima volta prima del 1° giugno 2021, esclusi l’equipaggiamento per la produzione di semiconduttori, gli stampati contenenti inchiostri da stampa in lattice e gli oggetti contenenti nanorivestimenti al plasma immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° ottobre 2022,
2. contengono PFCA C9–C14o loro sostanze correlate immesse sul mercato per la prima volta prima del 1° ottobre 2022.
4I divieti di cui al numero 3.2 capoverso 1 non si applicano:
1. immesse sul mercato per la prima volta prima del 1° giugno 2021, se contengono PFOA o sostanze correlate del PFOA solo come impurità inevitabili,
2. immesse sul mercato per la prima volta prima del 1° ottobre 2022, se contengono PFCA C9–C14o loro sostanze correlate solo come impurità inevitabili.
5In deroga al divieto di cui al numero 3.2 capoverso 1, le schiume antincendio immesse sul mercato per la prima volta prima del 1° giugno 2021 che contengono sostanze correlate del PFOA aggiunte intenzionalmente e le schiume antincendio immesse sul mercato per la prima volta prima del 1° ottobre 2022 che contengono sostanze correlate di PFCA C9–C14aggiunte intenzionalmente possono essere impiegate:
6I fluoropolimeri contenenti gruppi perfluoroalcossi di cui al numero 3.3 capoverso 1 lettera e possono essere immessi sul mercato e impiegati fino al 25 agosto 2024, se il loro contenuto in massa della somma di PFCA C9–C14non supera lo 0,0002 per cento (2000 ppb).
7I divieti di cui al numero 4.2 capoverso 1 non si applicano alla fabbricazione e all’immissione sul mercato dei cosmetici nonché dei materiali e oggetti in questione fino al 31 ottobre 2026.
8Il divieto di cui al numero 4.2 capoverso 2 non si applica all’immissione sul mercato di prodotti tessili, cuoio, pellicce, pelli e calzature destinati al grande pubblico che:
9Il divieto di cui al numero 4.2 capoverso 3 non si applica alla fornitura di preparati fino al 31 ottobre 2026.
(art. 3)
L’immissione sul mercato per l’impiego delle sostanze elencate al numero 5 e dei preparati contenenti tali sostanze, nonché il loro impiego a titolo professionale o commerciale sono vietati, fatte salve le deroghe di cui al numero 2 e di cui all’elenco del numero 5.
1I divieti di cui al numero 1 non si applicano all’impiego:
1. alcuna emissione nell’ambiente, e
2. alcuna esposizione delle persone.
2Un divieto ai sensi del numero 1 non si applica inoltre:
3Conformemente all’articolo 77 OPChim, su richiesta dell’organo di notifica l’importatore deve presentare il fascicolo relativo all’autorizzazione inoltrato all’Agenzia europea per le sostanze chimiche, nella misura in cui possa procurarselo con un onere sopportabile.
4D’intesa con l’UFAM, l’UFSP e la SECO, l’organo di notifica può, su domanda motivata, concedere altre deroghe temporanee ai divieti di cui al numero 1 rilasciando un numero (numero del permesso), se:
4bisD’intesa con gli organi di valutazione dell’UFAM, dell’UFSP e della SECO, l’organo di notifica può rinunciare, ove appropriato, a presentare determinate informazioni ai sensi del capoverso 4.
5Le domande secondo il capoverso 4 devono essere inoltrate almeno 18 mesi prima della scadenza del periodo transitorio di cui al numero 5 capoverso 1. L’organo di notifica concede una proroga adeguata del termine se al più tardi 18 mesi dalla scadenza del termine del periodo transitorio può essere reso verosimile che la documentazione necessaria non può essere prodotta nel rispetto del termine.
6Per gli impieghi per cui la Commissione europea ha rifiutato l’autorizzazione in virtù dell’articolo 60 capoverso 1 del regolamento (CE) n. 1907/2006, può ancora essere inoltrata una domanda secondo il capoverso 4 entro un termine di 3 mesi da tale rifiuto. Oltre alla documentazione secondo il capoverso 4 lettera a, alla domanda devono essere allegati:
7Finché non è stata presa una decisione su una domanda secondo il capoverso 4, gli impieghi richiesti per la sostanza in questione nonché per i preparati contenenti tale sostanza sono autorizzate, in deroga al numero 1.
8L’organo di notifica pubblica, nel rispetto dell’articolo 73 OPChim, nel suo sito Internet informazioni sugli impieghi previsti delle sostanze e fissa un termine entro il quale gli ambienti interessati possono comunicare informazioni su sostanze o tecnologie alternative.
9Esso tiene un elenco pubblico, in forma elettronica, delle autorizzazioni di cui al capoverso 4. L’elenco contiene le seguenti informazioni:
1Chi si procura da un fabbricante o da un commerciante una sostanza elencata al numero 5 capoverso 1 o un preparato contenente una di queste sostanze e li impiega a titolo professionale o commerciale, deve notificare all’organo di notifica, entro tre mesi dalla prima fornitura, il tipo di impiego e il numero di autorizzazione o il numero dell’autorizzazione UE della sostanza.
1bisChi utilizza un composto di cromo(VI) di cui al numero 5 capoverso 1 numeri 16–18 per la cromatura dura, decorativa e nera o in un processo il cui prodotto finale non contiene cromo in forma esavalente notifica annualmente all’organo di notifica entro il 31 marzo dell’anno civile precedente:
1terChi impiega una sostanza elencata al numero 5 capoverso 1 o un preparato contenente una di queste sostanze in un processo di fabbricazione secondo il numero 2 capoverso 1 lettera n deve, al termine del periodo di transizione per tale sostanza, fornire all’organo di notifica in caso di altro o primo impiego entro tre mesi: a. le seguenti informazioni: 1. il nome e l’indirizzo dell’utilizzatore, 2. il luogo di utilizzo, 3. il nome e il numero CAS della sostanza o il nome del preparato contenente la sostanza e il suo contenuto in massa, 4. il tipo d’impiego del prodotto fabbricato, 5. il tipo d’impiego della sostanza e indicazioni in merito alla permanenza della sostanza nel processo di fabbricazione; b. la prova secondo il numero 2 capoverso 1 lettera n che l’impiego della sostanza non comporta alcuna emissione nell’ambiente né alcuna esposizione delle persone.
2L’organo di notifica tiene un registro delle notifiche di cui ai capoversi 1 e 1bis.
1Entro sei mesi dalla ricezione della notifica secondo il numero 3 capoverso 1ter, l’organo di notifica, d’intesa con l’UFAM, l’UFSP e la SECO, verifica se l’impiego della sostanza in un processo di fabbricazione all’interno di un sistema chiuso è conforme ai requisiti di cui al numero 2 capoverso 1 lettera n ed emana una decisione di accertamento.
2Se i requisiti non sono rispettati occorre presentare, entro sei mesi, una domanda completa secondo il numero 2 capoverso 4. In caso contrario, l’organo di notifica ordina la cessazione del processo di fabbricazione.
1Il numero 1 si applica alle sostanze elencate qui di seguito con le disposizioni previste nelle colonne «Periodo di transizione», «Impieghi o categorie di impiego esentati» e «Periodi di revisione».
| N. di registrazione | Sostanza | Proprietà intrinseche alla base dei divieti | Periodo di transizione | Impieghi o categorie di impiego esentati | Periodi di revisione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene (muschio xilene) n. CE 201-329-4 n. CAS 81-15-2 | vPvB | 21 agosto 2014 | – | – | ||||
| 2. | 4,4’-diaminodifenilmetano (MDA) n. CE 202-974-4 n. CAS 101-77-9 | Cancerogeno (categoria 1B) | 21 agosto 2014 | – | – | ||||
| 3. | . | ||||||||
| 4. | Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) n. CE 204-211-0 n. CAS 117-81-7 | Tossico per la riproduzione (categoria 1B) Proprietà di interferenza endocrina | 21 febbraio 2015 | – | – | ||||
| 5. | Benzil-butil-ftalato (BBP) n. CE 201-622-7 n. CAS 85-68-7 | Tossico per la riproduzione (categoria 1B) Proprietà di interferenza endocrina | 21 febbraio 2015 | – | – | ||||
| 6. | Dibutil ftalato (DBP) n. CE 201-557-4 n. CAS 84-74-2 | Tossico per la riproduzione (categoria 1B) Proprietà di interferenza endocrina | 21 febbraio 2015 | – | – | ||||
| 7. | Diisobutil ftalato (DIBP) n. CE 201-553-2 n. CAS 84-69-5 | Tossico per la riproduzione (categoria 1B) Proprietà di interferenza endocrina | 21 febbraio 2015 | – | – | ||||
| 8. | Diarsenico triossido n. CE 215-481-4 n. CAS 1327-53-3 | Cancerogeno (categoria 1A) | 21 maggio 2015 | – | – | ||||
| 9. | Pentaossido di diarsenico n. CE 215-116-9 n. CAS 1303-28-2 | Cancerogeno (categoria 1A) | 21 maggio 2015 | – | – | ||||
| 10. | Cromato di piombo n. CE 231-846-0 n. CAS 7758-97-6 | Cancerogeno (categoria 1B) Tossico per la riproduzione (categoria 1A) | 21 maggio 2015 | – | – | ||||
| 11. | Giallo di piombo solfo-cromato (colorante CI Pigment Yellow 34) n. CE 215-693-7 n. CAS 1344-37-2 | Cancerogeno (categoria 1B) Tossico per la riproduzione (categoria 1A) | 21 maggio 2015 | – | – | ||||
| 12. | Piombo cromato molibdato solfato rosso (colorante CI Pigment Red 104) n. CE 235-759-9 n. CAS 12656-85-8 | Cancerogeno (categoria 1B) Tossico per la riproduzione (categoria 1A) | 21 maggio 2015 | ||||||
| 13. | Fosfato di tris(2-cloroetile) (TCEP) n. CE 204-118-5 n. CAS 115-96-8 | Tossico per la riproduzione (categoria 1B) | 21 agosto 2015 | ||||||
| 14. | 2,4-dinitrotoluene (2,4 DNT) n. CE 204-450-0 n. CAS 121-14-2 | Cancerogeno (categoria 1B) | 21 agosto 2015 | ||||||
| 15. | Tricloroetilene n. CE 201-167-4 n. CAS 79-01-6 | Cancerogeno (categoria 1B) | 1° dicembre 2019 | – | – | ||||
| 16. | Triossido di cromo n. CE 215‑607-8 n. CAS 1333-82-0 | Cancerogeno (categoria 1A) Mutageno (categoria 1B) | 1° giugno 2021 | Cromatura dura, d corativa e nera | |||||
| 17. | Acidi generati dal triossido di cromo e relativi oligomeri Gruppo contenente: Acido cromico n. CE 231-801-5 n. CAS 7738-94-5 Acido dicromico n. CE 236-881-5 n. CAS 13530-68-2 Oligomeri dell’acido cromico e dell’acido dicromico n. CE non ancora assegnato n. CAS non ancora assegnato | Cancerogeno (categoria 1B) | 1° giugno 2021 | Cromatura dura, d corativa e nera | |||||
| 18. | Dicromato di sodio n. CE 234-190-3 n. CAS 7789-12-0 10588-01-9 | Cancerogeno (categoria 1B) Mutageno (categoria 1B) Tossico per la riproduzione (categoria 1B) | 1° giugno 2021 | Cromatura dura, d corativa e nera | |||||
| 19. | Dicromato di potassio n. CE 231-906-6 n. CAS 7778-50-9 | Cancerogeno (categoria 1B) Mutageno (categoria 1B) Tossico per la riproduzione (categoria 1B) | 1° giugno 2021 | – | – | ||||
| 20. | Dicromato di ammonio n. CE 232-143-1 n. CAS 7789-09-5 | Cancerogeno (categoria 1B) Mutageno (categoria 1B) Tossico per la riproduzione (categoria 1B) | 1° giugno 2021 | – | – | ||||
| 21. | Cromato di potassio n. CE 232-140-5 n. CAS 7789-00-6 | Cancerogeno (categoria 1B) Mutageno (categoria 1B) | 1° giugno 2021 | – | – | ||||
| 22. | Cromato di sodio n. CE 231-889-5 n. CAS 7775-11-3 | Cancerogeno (categoria 1B) Mutageno (categoria 1B) Tossico per la riproduzione (categoria 1B) | 1° giugno 2021 | – | – | ||||
| 23. | Formaldeide, prodotti di reazione oligomerica con anilina (MDA tecnico) n. CE: 500-036-1 n. CAS: 25214-70-4 | Cancerogeno (categoria 1B) | 1° novembre 2021 | – | – | ||||
| 24. | Acido arsenico n. CE 231-901-9 n. CAS 7778-39-4 | Cancerogeno (categoria 1A) | 1° novembre 2021 | – | – | ||||
| 25. | Bis(2-metossietil) etere (diglime) n. CE 203‑924-4 n. CAS 111-96-6 | Tossico per la riproduzione (categoria 1B) | 1°novembre 2021 | – | – | ||||
| 26. | 1,2-dicloroetano (EDC) n. CE 203‑458‑1 n. CAS 107-06-2 | Cancerogeno (categoria 1B) | 1° febbraio 2022 | – | – | ||||
| 27. | 2,2’-dicloro-4,4’-metilendianilina (MOCA) n. CE 202 918-9 n. CAS 101-14-4 | Cancerogeno (categoria 1B) | 1° febbraio 2022 | – | – | ||||
| 28. | Tris(cromato) di dicromo n. CE 246‑356-2 n. CAS 24613-89-6 | Cancerogeno (categoria 1B) | 1°aprile 2023 | – | – | ||||
| 29. | Cromato di stronzio n. CE 232-142-6 n. CAS 7789-06-2 | Cancerogeno (categoria 1B) | 1° aprile 2023 | – | – | ||||
| 30. | Idrossiottaossodizincatodicromato di potassio n. CE 234‑329-8 n. CAS 11103-86-9 | Cancerogeno (categoria 1A) | 1° aprile 2023 | – | – | ||||
| 31. | Ottaidrossocromato di pentazinco n. CE 256-418-0 n. CAS 49663-84-5 | Cancerogeno (categoria 1A) | 1° aprile 2023 | – | – | ||||
| 32. | 1-Bromopropano (n-bromuro di propile) n. CE: 203-445-0 n. CAS: 106-94-5 | Tossico per la riproduzione (categoria 1B) | 2 novembre 2023 | – | – | ||||
| 33. | Diisopentilftalato n. CE 210-088-4 n. CAS 605-50-5 | Tossico per la riproduzione (categoria 1B) | 2 novembre 2023 | – | – | ||||
| 34. | Acido 1,2- benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C6- 8-ramificati, ricchi di C7 n. CE 276-158-1 n. CAS 71888-89-6 | Tossico per la riproduzione (categoria 1B) | 2 novembre 2023 | – | – | ||||
| 35. | Acido 1,2- benzenedicarbossilico, esteri alchilici di-C7- 11-ramificati e lineari n. CE 271-084-6 n. CAS 68515-42-4 | Tossico per la riproduzione (categoria 1B) | 2 novembre 2023 | – | – | ||||
| 36. | Acido 1,2- benzendicarbossilico, dipentilestere, ramificato e lineare n. CE 284-032-2 n. CAS 84777-06-0 | Tossico per la riproduzione (categoria 1B) | 2 novembre 2023 | – | – | ||||
| 37. | Ftalato di bis(2-metossietile) n. CE 204-212-6 n. CAS 117-82-8 | Tossico per la riproduzione (categoria 1B) | 2 novembre 2023 | – | – | ||||
| 38. | Dipentilftalato n. CE 205-017-9 n. CAS 131-18-0 | Tossico per la riproduzione (categoria 1B) | 2 novembre 2023 | – | – | ||||
| 39. | N-pentilisopentilftalato n. CE — n. CAS 776297-69-9 | Tossico per la riproduzione (categoria 1B) | 2 novembre 2023 | – | – | ||||
| 40. | Olio di antracene n. CE 292-602-7 n. CAS 90640-80-5 | Cancerogeno (categoria 1B), se il contenuto di benzo[a]pirene supera lo 0,005 %, PBT, vPvB | 2 febbraio 2024 | – | – | ||||
| 41. | Pece, catrame di carbone, alta temperatura. n. CE 266-028-2 n. CAS 65996-93-2 | Cancerogeno (categoria 1B), PBT, vPvB | 2 febbraio 2024 | – | – | ||||
| 42. | 4-(1,1,3,3- tetrametilbutil)fenolo, etossilato [che comprende sostanze ben definite e sostanze UVCB, polimeri e omologhi] n. CE — n. CAS — | Proprietà di interferenza con il sistema endocrino | 2 maggio 2024 | – | – | ||||
| 43. | 4-nonilfenolo, ramificato e lineare, etossilato [sostanze con catena alchilica lineare e/o ramificata C9 legata covalentemente in posizione 4 al fenolo, etossilato che coprono sostanze UVCB e ben definite, polimeri e omologhi, che includono qualsiasi isomero e/o combinazioni di isomeri] n. CE — n. CAS — | Proprietà di interferenza con il sistema endocrino | 2 maggio 2024 | – | – | ||||
| 44. | Acido 1,2- benzendicarbossilico, diesil estere, ramificato e lineare n. CE 271-093-5 n. CAS 68515-50-4 | Tossico per la riproduzione (categoria 1B) | 2 novembre 2023 | – | – | ||||
| 45. | Ftalato di diesile n. CE 201-559-5 n. CAS 84-75-3 | Tossico per la riproduzione (categoria 1B) | 2 novembre 2023 | – | – | ||||
| 46. | Acido 1,2- benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C6-10; acido 1,2-benzendicarbossilico, diesteri misti decilici ed esilici e ottilici con una concentrazione ≥ 0,3 % di ftalato di diesile (n. CE 201-559-5) n. CE 271-094-0; 272-013-1 n. CAS 68515-51-5; 68648-93-1 | Tossico per la riproduzione (categoria 1B) | 2 novembre 2023 | – | – | ||||
| 47. | Fosfato di trixilile n. CE 246-677-8 n. CAS 25155-23-1 | Tossico per la riproduzione (categoria 1B) | 2 febbraio 2024 | – | – | ||||
| 48. | Perborato di sodio; acido perborico, sale di sodio n. CE 239-172-9; 234-390-0 n. CAS — | Tossico per la riproduzione (categoria 1B) | 2 febbraio 2024 | – | – | ||||
| 49. | Perossometaborato di sodio n. CE 231-556-4 n. CAS 7632-04-4 | Tossico per la riproduzione (categoria 1B) | 2 febbraio 2024 | – | – | ||||
| 50. | 5-sec-butil-2-(2,4-dimetilcicloes-3-en-1-il)-5- metil-1,3-diossano [1], 5-sec-butil-2-(4,6-dimetilcicloes-3-en-1-il)-5-metil-1,3-diossano [2] (comprendenti qualsiasi singolo stereoisomero di [1] e [2] o qualsiasi combinazione degli stessi) n. CE — n. CAS — | vPvB | 2 maggio 2024 | – | – | ||||
| 51. | . | ||||||||
| 52. | 2,4-di-terz-butil-6- (5-clorobenzotriazol-2-il) fenolo (UV-327) n. CE 223-383-8 n. CAS 3864-99-1 | vPvB | 2 agosto 2024 | – | – | ||||
| 53. | 2-(2H-benzotriazol- 2-il)-4-(terz-butil)-6-(sec- butil)fenolo (UV-350) n. CE 253-037-1 n. CAS 36437-37-3 | vPvB | 2 agosto 2024 | – | – | ||||
| 54. | 2-benzotriazol-2-il- 4,6-di-terz-butilfenolo (UV-320) n. CE 223-346-6 n. CAS 3846-71-7 | PBT, vPvB | 2 agosto 2024 | – | – | ||||
| 55. | Piombo tetraetile n. CE 201-075-4 n. CAS 78-00-2 | Tossico per la riproduzione (categoria 1A) | 1° gennaio 2027 | – | – | ||||
| 56. | Alcol 4,4’-bis (dimetilammino)-4»-(metilammino)tritilico (con ≥ 0,1 % di chetone di Michler (n. CE 202-027-5) o base di Michler (n. CAS 202-959-2)) n. CE 209-218-2 n. CAS 561-41-1 | Cancerogeno (categoria 1B) | 1° gennaio 2027 | – | – | ||||
| 57. | Prodotti di reazione di 1,3,4-tiadiazolidina-2,5-ditione, formaldeide e 4-eptilfenolo, ramificato e lineare (RP-HP) (con 4-eptilfenolo, ramificato e lineare in conc. ≥ 0,1 %) n. CE — n. CAS — | Proprietà di interferenza endocrina | 1° gennaio 2027 | – | – | ||||
| 58. | 10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia- 4-stannatetradecanoato di 2-etilesile (DOTE) n. CE 239-622-4 n. CAS 15571-58-1 | Tossico per la riproduzione (categoria 1B) | 1° gennaio 2027 | – | – | ||||
| 59. | Massa di reazione di 10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa,3,5-ditia- 4-stannatetradecanoato di 2-etilesile e 10-etil-4-[[2-[(2-etilesil)ossi]-2-ossoetil]tio]-7-osso-4-ottil-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile (massa di reazione di DOTE e MOTE) n. CE — n. CAS — | Tossico per la riproduzione (categoria 1B) | 1° gennaio 2027 | – | – |
1bisPer le sostanze di cui ai numeri di registrazione 4–7, 10–12, nonché 14 e 15 è inoltre fissato un periodo di transizione fino al 1° maggio 2021 per gli impieghi seguenti:
1terPer le sostanze di cui ai numeri di registrazione 32–46 è inoltre fissato un periodo di transizione fino al 2 luglio 2026 per gli impieghi seguenti:
1quaterPer le sostanze di cui ai numeri di registrazione 4–7 sono inoltre fissati i periodi di transizione seguenti:
1quinquiesPer le sostanze di cui ai numeri di registrazione 16–18 è inoltre fissato un periodo di transizione fino al 1° gennaio 2026 per impieghi in processi il cui prodotto finale non contiene cromo in forma esavalente.
2L’UFAM, d’intesa con l’UFSP e la SECO, adegua le disposizioni di cui al capoverso 1. Nel far questo tiene conto delle modifiche dell’allegato XIV al regolamento (CE) n. 1907/2006105e delle registrazioni nell’allegato 3 OPChim.
(art. 3)
1Sono considerati ftalati:
2Un oggetto è considerato contenente ftalato se esso, o una sua parte, presenta nel materiale plastificante un contenuto in massa di ftalati pari o superiore allo 0,1 per cento.
3I seguenti materiali omogenei sono considerati come contenenti plastificanti:
4Si ha un contatto prolungato con la pelle delle persone per un periodo prolungato se, in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, la pelle è in contatto con un oggetto contenente ftalato per un periodo ininterrotto di 10 minuti al giorno o per complessivi 30 minuti al giorno.
5Per aeromobile civile ai sensi dell’articolo 5 lettera a numeri 1 e 3 si intende:
6Un veicolo a motore è definito come un veicolo che rientra nelle categorie M, N o O di cui all’allegato II, parte A punto 1 della direttiva 2007/46/CE109.
1L’immissione sul mercato di oggetti contenenti ftalato è vietata.
2Per l’immissione sul mercato di apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti ftalati si applica l’allegato 2.18.
Per l’immissione sul mercato di materiali e oggetti, giocattoli e oggetti d’uso per lattanti e bambini piccoli si applica l’ODerr.
1Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 non si applica:
Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 non si applica: a. all’immissione sul mercato dei seguenti oggetti contenenti ftalato: 1. aeromobili militari che sono stati fabbricati prima del 7 gennaio 2024, 2. veicoli a motore immessi per la prima volta sul mercato in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) prima del 7 gennaio 2024, 3. componenti per la costruzione di aeromobili che possono essere immessi sul mercato secondo il numero 1 e componenti per la riparazione e la manutenzione di tali aeromobili, qualora tali componenti siano essenziali per la sicurezza e l’aeronavigabilità dell’aeromobile, 4. componenti per la fabbricazione di veicoli a motore che possono essere immessi sul mercato conformemente al numero 2 e componenti per la riparazione e la manutenzione di tali autoveicoli, qualora tali componenti siano indispensabili per il corretto funzionamento degli autoveicoli; b. a tutti gli altri oggetti contenenti ftalato immessi sul mercato per la prima volta prima del 7 luglio 2020.
(art. 3)
1È vietata l’immissione sul mercato di:
2È vietato l’impiego di sostanze e preparati di cui al capoverso 1 come solventi per il lavaggio a secco di prodotti tessili, pelli e pellicce.
1I divieti di cui al numero 1 capoverso 1 non si applicano all’immissione sul mercato per l’impiego professionale o commerciale come:
2I divieti di cui al numero 1 capoverso 1 non si applicano all’immissione sul mercato di: a. dispositivi medici secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera b LATer che: 1. contengono D5 o D6 e sono impiegati per la prevenzione di ferite, il trattamento e la cura di cicatrici e ferite o per la cura di stomie, 2. sono costituiti da sostanze o da combinazioni di sostanze e contengono polimeri siliconici, se il loro contenuto in massa di D4, D5 o D6 non supera lo 0,2 per cento, 3. sono utilizzati per impronte dentali contenenti polimeri siliconici, se il loro contenuto in massa di D5 non supera lo 0,3 per cento o quello di D6 l’1 per cento; b. prodotti per la pulizia o il restauro di opere d’arte e oggetti d’antiquariato per l’impiego professionale o commerciale e che: 1. sono composti da D5 o contengono D5, o 2. contengono polimeri siliconici, se il loro contenuto in massa di D6 non supera l’1 per cento; c. preparati contenenti polimeri siliconici per gli impieghi seguenti: 1. adesivi, leganti, sigillanti, masse da colata e materiali per la stampa 3D, se il loro contenuto in massa di D4, D5 o D6 non supera l’1 per cento, 2. leganti, se il loro contenuto in massa di D4, D5 o D6 non supera lo 0,5 per cento, 3. rivestimenti protettivi, se il loro contenuto in massa di D4 non supera lo 0,5 per cento e quello di D5 e D6 lo 0,3 per cento, 4. solette in silicone e scarpette per cavalli, se il loro contenuto in massa di D4 non supera lo 0,2 per cento e quello di D5 o D6 l’1 per cento, 5. prodotti per la stampa a tampone, se il loro contenuto in massa di D5 o D6 non supera l’1 per cento, 6. prodotti per lo sviluppo di prototipi e la costruzione di stampi come pure prodotti contenenti quarzo come riempitivo per applicazioni ad alte prestazioni, se il loro contenuto in massa di D5 non supera l’1 per cento o quello di D6 il 3 per cento.
3I divieti di cui al numero 1 capoverso 1 non si applicano all’immissione sul mercato di sostanze e preparati necessari per la fabbricazione di dispositivi medici ai sensi del capoverso 2 lettera a, di prodotti per la pulizia o il restauro di opere d’arte e d’antiquariato ai sensi del capoverso 2 lettera b e di preparati contenenti polimeri siliconici ai sensi del capoverso 2 lettera c.
4I divieti di cui al numero 1 capoversi 1 e 2 non si applicano:
1I divieti di cui al numero 1 capoverso 1 non si applicano: a. alle sostanze e ai preparati seguenti immessi sul mercato prima delle date menzionate e alle sostanze e ai preparati necessari per la fabbricazione di tali preparati:
| Preparato | Data |
|---|---|
| Cosmetici secondo l’articolo 53 dell’ordinanza del 16 dicembre 2016115sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), esclusi quelli lavabili e che contengono D4 o D5 | 7 giugno 2027 |
| Farmaci e dispositivi medici secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 dicembre 2000116sugli agenti terapeutici (LATer) | 7 giugno 2031 |
b. a tutte le altre sostanze e preparati immessi sul mercato prima del 7 giugno 2026; ne sono esclusi i cosmetici lavabili di cui all’articolo 53 ODerr contenenti D4 o D5.
2I divieti di cui al numero 1 capoverso 2 non si applicano all’impiego di D4 e D6 quali sostanze e in preparati per il lavaggio a secco di prodotti tessili, pelli e pellicce fino al 6 giugno 2026.
(art. 3)
1I detersivi per tessili sono prodotti di lavatura e prodotti ausiliari di lavatura per tessili che vengono eliminati insieme alle acque di scarico. Comprendono in particolare:
2Non sono considerati detersivi per tessili i prodotti usati in processi speciali di lavatura e pulizia nella fabbricazione e lavorazione dei tessili.
3Per ingrediente si intende qualsiasi sostanza chimica, di origine artificiale o naturale, aggiunta intenzionalmente al detersivo. Ai fini del presente allegato, un profumo, un olio eterico o un colorante è considerato alla stregua di un singolo ingrediente se non contiene sostanze odorose allergeniche di cui al numero 3 capoverso 4.
1I detersivi per tessili non possono essere fabbricati per uso privato o immessi sul mercato se contengono:
| Nome (Nomenclatura IUPAC^118^) | N. EINECS o N. ELINCS | N. CAS | Limitazioni |
|---|
2L’UFAM adegua le disposizioni di cui al capoverso 1 lettera h alle modifiche del regolamento (CE) n. 648/2004.
3I metodi di verifica e di analisi sono disciplinati dagli allegati II, III e VIII del regolamento (CE) n. 648/2004.
1Per i detersivi per tessili deve essere indicata la presenza delle seguenti sostanze se il loro contenuto in massa è superiore allo 0,2 per cento:
2Il contenuto in massa delle sostanze di cui al capoverso 1 deve essere espresso con uno dei seguenti valori percentuali: – inferiore al 5 per cento, – pari o superiore al 5 per cento, ma inferiore al 15 per cento, – pari o superiore al 15 per cento, ma inferiore al 30 per cento, – pari o superiore al 30 per cento.
3Indipendentemente dalla loro concentrazione e senza indicazioni sul loro contenuto in massa devono sempre essere dichiarati come tali:
3bisSe esiste una definizione INCI119, i conservanti devono essere indicati secondo tale definizione.
4Se sostanze odorose allergeniche riportate con i numeri di riferimento 45, 67 oppure da 69 a 92 nella colonna a dell’elenco di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009120sono aggiunte in concentrazione superiore allo 0,01 per cento del peso, esse devono essere indicate secondo la nomenclatura contemplata nel regolamento.
4bisPer i detersivi per tessili occorre indicare il nome del prodotto nonché il nome, l’indirizzo e il numero di telefono del fabbricante. Se il detersivo per tessili è importato da uno Stato membro dello SEE è possibile indicare il nome, l’indirizzo e il numero di telefono del responsabile per la prima immissione sul mercato nello SEE. Ciò non si applica all’importazione di detersivi per tessili pericolosi ai sensi dell’articolo 3 OPChim121che sono destinati al grande pubblico.
5Per i detersivi per tessili devono essere indicati l’indirizzo postale, l’indirizzo e‑mail, se disponibile, e il numero di telefono ai quali si può richiedere la scheda dei dati relativi agli ingredienti di cui al numero 5.
6Le indicazioni sono da apporre sull’imballaggio. Se il detersivo per tessili è fornito per un impiego professionale o commerciale, le stesse indicazioni possono essere comunicate in un’altra forma appropriata (ad es. mediante schede tecniche dei dati o schede dei dati di sicurezza).
1Nelle istruzioni per l’uso dei detersivi forniti al grande pubblico, il dosaggio deve essere indicato in unità SI (millilitri o grammi).
2Un dosaggio dipendente dalla durezza dell’acqua deve essere adeguato alle gradazioni di durezza totale, ovvero dolce, media (25° df = 2,5 mmol CaCO3/l) e dura.
1Su domanda, i fabbricanti che immettono sul mercato detersivi per tessili forniscono all’organo di notifica (art. 77 OPChim) e all’autorità cantonale competente per l’esecuzione secondo l’articolo 13 una scheda dei dati relativi agli ingredienti.
2Su domanda, inoltre, i fabbricanti devono fornire immediatamente e gratuitamente, per scopi medici, la scheda dei dati relativi agli ingredienti ai medici e al loro personale ausiliario, i quali sono vincolati al segreto professionale.
3I medici e il loro personale ausiliario secondo il capoverso 2 devono trattare in modo confidenziale i dati loro forniti e possono utilizzarli esclusivamente per scopi medici.
^4^La scheda dei dati relativi agli ingredienti deve contenere le seguenti indicazioni:
– pari o superiore al 10 per cento,
– pari o superiore all’1 per cento, ma inferiore al 10 per cento,
– pari o superiore allo 0,1 per cento, ma inferiore all’1 per cento,
– inferiore allo 0,1 per cento;
d. per ogni ingrediente devono essere indicate la denominazione chimica o IUPAC, il numero CAS e, se disponibili, la definizione INCI^122^e la definizione riportata nella farmacopea ufficiale svizzera o europea. Le impurità non sono considerate ingredienti.
1I requisiti di cui ai numeri 2–5 non si applicano all’importazione di detersivi per tessili se essi sono solo ulteriormente lavorati o diversamente imballati in Svizzera e riesportati nella loro totalità.
^2^Il numero 2 capoverso 1 lettere e–h non si applica ai tensioattivi che sono principi attivi di disinfettanti omologati secondo l’OBioc^123^. Inoltre, per tali disinfettanti non si applicano i numeri 4 e 5.
3Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 lettera g non si applica ai seguenti tensioattivi figuranti nell’elenco dell’allegato V del regolamento (CE) n. 648/2004:
| Nome (Nomenclatura IUPAC) | N. EINECS o N. ELINCS | N. CAS | Limitazioni |
|---|
4L’UFAM adegua le disposizioni di cui al capoverso 3 alle modifiche del regolamento (CE) n. 648/2004.
5In seguito a una domanda motivata, l’UFAM può ammettere altre deroghe al divieto di cui al numero 2 capoverso 1 lettera g per tensioattivi che non sono elencati negli allegati V o VI del regolamento (CE) n. 648/2004 se essi sono utilizzati in detersivi per tessili impiegati esclusivamente per usi non domestici. In tale ambito tiene conto dei criteri stabiliti nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 648/2004.
1Le seguenti disposizioni entrano in vigore l’8 ottobre 2005:
2I detersivi per tessili che contengono tensioattivi secondo il numero 2 capoverso 1 lettera g e che erano già sul mercato prima dell’8 ottobre 2005 possono continuare ad essere fabbricati per uso privato o immessi sul mercato al massimo fino al 7 ottobre 2007.
3A partire dall’8 ottobre 2007, i detersivi per tessili di cui al capoverso 2 possono essere fabbricati per uso privato o immessi sul mercato solo se all’UFAM:
4Le disposizioni di cui ai capoversi 2 e 3 si applicano solo finché l’autorità competente non decide in merito alla richiesta di approvazione di una deroga.
(art. 3)
1I prodotti di pulizia sono preparati usati per le pulizie ed eliminati con le acque di scarico. Comprendono in particolare:
2Per ingrediente si intende qualsiasi sostanza chimica, di origine artificiale o naturale, aggiunta intenzionalmente al prodotto di pulizia. Ai fini del presente allegato, un profumo, un olio eterico o un colorante è considerato alla stregua di un singolo ingrediente se non contiene sostanze odorose allergeniche di cui al numero 3 capoverso 4.
1I prodotti di pulizia non possono essere fabbricati per uso privato o immessi sul mercato se contengono:
| Nome (Nomenclatura IUPAC^125^) | N. EINECS o N. ELINCS | N. CAS | Limitazioni |
|---|
1bisI detersivi per lavastoviglie domestiche non possono essere immessi sul mercato se il loro contenuto complessivo in massa di fosforo è pari o superiore a 0,3 grammi per dosaggio standard secondo il numero 4 capoverso 1.
2L’UFAM adegua le disposizioni di cui al capoverso 1 lettera f alle modifiche del regolamento (CE) n. 648/2004.
3I metodi di verifica e di analisi sono disciplinati dagli allegati II, III e VIII del regolamento (CE) n. 648/2004.
4Disodorizzanti e deodoranti per l’ambiente, destinati all’uso in gabinetti, economie domestiche private, uffici e altri ambienti interni accessibili al pubblico, non possono essere immessi sul mercato se il loro contenuto in massa di 1,4 diclorobenzene (n. CAS 106-46-7) è pari o superiore all’1 per cento.
5L’impiego di 1,4-diclorobenzene per scopi di cui al capoverso 4 è vietato.
1Per i prodotti di pulizia devono essere indicati i seguenti ingredienti se il contenuto in massa comporta più dello 0,2 per cento di:
2Il contenuto in massa delle sostanze di cui al capoverso 1 deve essere espresso con uno dei seguenti valori percentuali: – inferiore al 5 per cento; – pari o superiore al 5 per cento, ma inferiore al 15 per cento; – pari o superiore al 15 per cento, ma inferiore al 30 per cento; – pari o superiore al 30 per cento.
3Indipendentemente dalla loro concentrazione e senza indicazioni sul loro contenuto in massa devono sempre essere dichiarati come tali:
3bisSe esiste una definizione INCI126, i conservanti devono essere indicati secondo tale definizione.
4Se sostanze odorose allergeniche riportate con i numeri di riferimento 45, 67, oppure da 69 a 92 nella colonna a dell’elenco di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009127sono aggiunte in concentrazione superiore allo 0,01 per cento del peso, esse devono essere indicate secondo la nomenclatura contemplata nel regolamento.
4bisPer i prodotti di pulizia occorre indicare il nome del prodotto nonché il nome, l’indirizzo e il numero di telefono del fabbricante. Se il prodotto di pulizia è importato da uno Stato membro dello SEE è possibile indicare il nome, l’indirizzo e il numero di telefono dell’operatore economico responsabile per la prima immissione sul mercato nello SEE. Ciò non si applica all’importazione di prodotti di pulizia pericolosi ai sensi dell’articolo 3 OPChim128che sono destinati al grande pubblico.
5Per i prodotti di pulizia devono essere indicati l’indirizzo postale, l’indirizzo e‑mail, se disponibile, e il numero di telefono ai quali si può richiedere la scheda dei dati relativi agli ingredienti di cui al numero 5.
6Le indicazioni sono da apporre sull’imballaggio. Se il prodotto di pulizia è fornito per un impiego professionale o commerciale, le stesse indicazioni possono essere comunicate in un’altra forma appropriata (ad es. mediante schede tecniche dei dati o schede dei dati di sicurezza).
1Nelle istruzioni per l’uso dei detersivi per lavastoviglie domestiche, il dosaggio standard deve essere indicato in grammi o millilitri o in quantità di pastiglie necessario per il lavaggio principale di stoviglie normalmente sporche in una lavastoviglie per 12 coperti colma; se il dosaggio dipende dalla durezza dell’acqua, le istruzioni devono essere completate con le indicazioni relative alle gradazioni di durezza morbida, media e dura.
2.
1Su domanda, i fabbricanti che immettono sul mercato prodotti di pulizia forniscono all’organo di notifica (art. 77 OPChim) e all’autorità cantonale competente per l’esecuzione secondo l’articolo 13 una scheda dei dati relativi agli ingredienti.
2Su domanda, inoltre, i fabbricanti devono fornire immediatamente e gratuitamente, per scopi medici, la scheda dei dati relativi agli ingredienti ai medici e al loro personale ausiliario, i quali sono vincolati al segreto professionale.
3I medici e il loro personale ausiliario secondo il capoverso 2 devono trattare in modo confidenziale i dati loro forniti e possono utilizzarli esclusivamente per scopi medici.
4La scheda dei dati relativi agli ingredienti deve contenere le seguenti indicazioni:
– pari o superiore al 10 per cento,
– pari o superiore all’1 per cento, ma inferiore al 10 per cento,
– pari o superiore allo 0,1 per cento, ma inferiore all’1 per cento,
– inferiore allo 0,1 per cento;
d. per ogni ingrediente devono essere indicate la denominazione chimica o IUPAC, il numero CAS e, se disponibili, la definizione INCI129e la definizione riportata nella farmacopea ufficiale svizzera o europea. Le impurità non sono considerate ingredienti.
1I requisiti di cui ai numeri 2–5 non si applicano all’importazione di prodotti di pulizia se essi sono solo ulteriormente lavorati o diversamente imballati in Svizzera e riesportati nella loro totalità.
2In seguito a una domanda motivata, l’UFAM può concedere deroghe ai divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettera a se:
3Il numero 2 capoverso 1 lettere c–f non si applica ai tensioattivi che sono principi attivi di disinfettanti omologati secondo l’OBioc130o che soddisfano i requisiti fissati dall’ordinanza del 17 ottobre 2001131relativa ai dispositivi medici. Inoltre, per tali disinfettanti non si applicano i numeri 4 e 5.
4Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 lettera e non si applica ai seguenti tensioattivi figuranti nell’elenco dell’allegato V del regolamento (CE) n. 648/2004:
| Nome (Nomenclatura IUPAC) | N. CE | N. CAS | Limitazioni |
|---|---|---|---|
| Alcoli, Guerbet, C16-20, etossilati, etere n-butilico (7-8 EO) | Nessuno (polimero) | 147993-59-7 | Può essere utilizzato per le seguenti applicazioni industriali fino al 27 giugno 2019: – lavaggio di bottiglie – cleaning-in-place (CIP) – pulizia dei metalli |
5L’UFAM adegua le disposizioni di cui al capoverso 4 alle modifiche del regolamento (CE) n. 648/2004.
6In seguito a una domanda motivata, l’UFAM può ammettere altre deroghe al divieto di cui al numero 2 capoverso 1 lettera e per tensioattivi che non sono elencati negli allegati V o VI del regolamento (CE) n. 648/2004. In tale ambito tiene conto dei criteri stabiliti nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 648/2004.
1Le seguenti disposizioni entrano in vigore l’8 ottobre 2005:
2I prodotti di pulizia che contengono tensioattivi secondo il numero 2 capoverso 1 lettera e, e che erano già sul mercato prima dell’8 ottobre 2005, possono continuare ad essere fabbricati per uso privato o immessi sul mercato al massimo fino al 7 ottobre 2007.
3A partire dall’8 ottobre 2007, i prodotti di pulizia di cui al capoverso 2 possono essere fabbricati per uso privato o immessi sul mercato solo se all’UFAM:
4Le disposizioni di cui ai capoversi 2 e 3 si applicano solo finché l’autorità competente non decide in merito alla richiesta di approvazione di una deroga.
5Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1bise gli obblighi di cui al numero 4 capoverso 1 non si applicano ai detersivi per lavastoviglie domestiche immessi sul mercato la prima volta prima del 1° gennaio 2017.
6Nelle istruzioni per l’uso dei detersivi per lavastoviglie domestiche immessi sul mercato secondo il capoverso 5, il dosaggio deve essere indicato in modo tale che, rispettando dette istruzioni, non si impieghino più di 2,5 g di fosforo per ciclo di lavaggio.
(art. 3)
È vietata l’immissione sul mercato di liquidi di lavaggio e sbrinamento del parabrezza destinati alla vendita al pubblico con un contenuto in massa di metanolo (n. CAS 67-56-1) pari o superiore allo 0,6 per cento.
È vietata l’immissione sul mercato di:
a. preparati con un contenuto in massa di 2-(2-metossietossi)etanolo (DEGME, n. CAS 111-77-3) pari o superiore allo 0,1 per cento, destinati al grande pubblico per i seguenti impieghi:
1. pitture e lacche,
2. prodotti svernicianti,
3. prodotti di pulizia,
4. emulsioni autolucidanti,
5. sigillanti per pavimenti;
b. vernici a spruzzo e prodotti di pulizia a spruzzo in confezioni aerosol
con un contenuto in massa di 2-(2-butossietossi)etanolo (DEGBE, n.
CAS 112-34-5) pari o superiore al 3 per cento, destinati al grande pubblico.
1Le vernici con un contenuto in massa di DEGBE pari o superiore al 3 per cento non impiegate come vernici a spruzzo e destinate al grande pubblico devono essere munite di un’etichetta con la dicitura: «Non utilizzare in dispositivi di verniciatura a spruzzo».
2.
1Gli adesivi di contatto a base di neoprene con un contenuto in massa di cicloesano (n. CAS 110-82-7) pari o superiore allo 0,1 per cento, destinati al grande pubblico, devono essere muniti di un’etichetta con la dicitura: «Questo prodotto non può essere utilizzato in condizioni di scarsa ventilazione. – Questo prodotto non può essere utilizzato per la posa di moquette».
2.
Gli adesivi di contatto a base di neoprene con un contenuto in massa di cicloesano (n. CAS 110-82-7) pari o superiore allo 0,1 per cento, destinati al grande pubblico, possono essere imballati soltanto in recipienti con una capacità massima di 350 grammi.
1È vietata l’immissione sul mercato di svernicianti con un contenuto in massa di diclorometano (n. CAS 75-09-2) pari o superiore allo 0,1 per cento che:
2È vietato l’impiego, a scopi professionali o commerciali al di fuori di impianti industriali, di svernicianti con un contenuto in massa di diclorometano pari o superiore allo 0,1 per cento.
1Gli svernicianti con un contenuto in massa di diclorometano pari o superiore allo 0,1 per cento devono essere muniti di un’etichetta con la dicitura: «Solo per impiego industriale e da parte di operatori professionali approvati in taluni Stati membri dell’Unione europea. Verificare dove ne sia autorizzato l’impiego».
2In deroga a quanto prescritto nel capoverso 1, determinati svernicianti impiegati in Svizzera possono essere muniti di un’etichetta con la dicitura: «Solo per impiego industriale».
Sono vietati:
1Il divieto di cui al numero 4.1 lettera a non si applica alle sostanze stabili nell’aria e ai preparati contenenti sostanze stabili nell’aria che sono impiegati in impianti per il trattamento delle superfici secondo l’allegato 2 numero 87 dell’ordinanza del 16 dicembre 1985132contro l’inquinamento atmosferico.
2Su domanda motivata, l’UFAM può concedere deroghe temporanee ai divieti di cui al numero 4.1 per altri impieghi se:
Il fabbricante può immettere sul mercato contenitori che contengono o conterranno sostanze elencate in uno degli allegati I–III del regolamento (UE) 2024/573133soltanto se la loro etichetta contiene i seguenti dati:
Sono considerati solventi alogenati i solventi in cui la somma del contenuto in massa delle seguenti sostanze supera l’1 per cento:
1Chi utilizza, a titolo professionale o commerciale, solventi alogenati non può mescolare i rifiuti di tali solventi:
2Il divieto di cui al capoverso 1 lettera b non si applica a chi non impiega annualmente più di 20 litri di una sostanza di cui al numero 5.1.
3I divieti di cui al capoverso 1 non si applicano a chi ricicla o incenerisce correttamente per proprio conto i rifiuti di solventi alogenati.
Chi fornisce a un consumatore solventi alogenati in contenitori di una capacità superiore a 20 litri è tenuto a riprendere detti solventi, compresi le impurità o gli additivi derivanti dalla procedura utilizzata, oppure a garantirne la ripresa da parte di terzi, qualora il consumatore lo esiga.
Il Cantone può esigere dal detentore di rifiuti di solventi alogenati e dalle ditte che accettano tali rifiuti per smaltirli:
(art. 3)
1I prodotti per la protezione del legno sono biocidi appartenenti al tipo di prodotto 8 di cui all’allegato 10 dell’OBioc134.
2Sono considerate oli di catrame in particolare le seguenti sostanze:
1È vietata l’immissione sul mercato di prodotti per la protezione del legno che contengono:
2Sono vietati la fornitura e l’impiego di legname trattato con prodotti per la protezione del legno contenenti olio di catrame.
3Il legname trattato con prodotti per la protezione del legno e gli oggetti contenenti tale legname possono essere importati a scopi professionali o commerciali soltanto se ogni sostanza attiva contenuta nel prodotto per la protezione figura come tipo di prodotto 8:
1Il divieto di cui al numero 1.2 capoverso 1 lettera b non si applica ai prodotti per la protezione del legno contenenti olio di catrame se: a. contengono una quantità di fenoli solubili o di benzo(a)pirene corrispondente al livello minimo consentito dallo stato della tecnica, e comunque al massimo: 1. 30 grammi di fenoli solubili per chilogrammo; 2. 50 milligrammi di benzo(a)pirene per chilogrammo; e b. sono forniti a utilizzatori professionali o commerciali in imballaggi che ne contengono almeno 20 litri.
2I divieti di cui al numero 1.2 capoverso 2 non si applicano alle traversine che un’impresa ferroviaria fornisce a un’altra per l’impiego in binari ferroviari.
3I divieti di cui al numero 1.2 capoverso 2 non si applicano al legname che è stato trattato con prodotti per la protezione del legno contenenti oli di catrame ai sensi del capoverso 1 ed è impiegato per i binari ferroviari.
4Il divieto di cui al numero 1.2 capoverso 3 non si applica all’importazione di legname se esso è solo ulteriormente lavorato o diversamente imballato in Svizzera e riesportato nella sua totalità.
5L’organo di notifica (art. 77 OPChim135) può concedere deroghe dal divieto di cui al numero 1.2 capoverso 3. Tale decisione è presa d’intesa con i servizi di valutazione competenti definiti nell’articolo 52 OBioc.
1Nelle zone S1, S2 e Shdi protezione delle acque sotterranee sono vietati:
2Chi intende impiegare prodotti per la protezione del legno o depositare legname trattato con tali prodotti nelle zone S3 e Smdi protezione delle acque sotterranee o in vicinanza di corsi e corpi d’acqua, deve adottare misure edilizie per impedire il dilavamento e l’infiltrazione dei prodotti per la protezione del legno.
Sono considerati prodotti di protezione:
1È vietato immettere sul mercato o impiegare, in pitture e lacche nonché per l’acqua non potabile prodotti di protezione che contengono arsenico o composti dell’arsenico.
2Per i prodotti di protezione in pitture e lacche nonché per l’acqua non potabile contenenti composti trialchilici o triarilici dello stagno si applicano le disposizioni dell’allegato 1.14.
3Sono vietate la fabbricazione e l’immissione sul mercato di oggetti o di loro componenti il cui contenuto di dimetilfumarato (n. CAS 624-49-7) supera 0,1 mg per chilogrammo.
I rodenticidi sono biocidi appartenenti al tipo di prodotto 14 di cui all’allegato 10 OBioc.
I rodenticidi non possono essere immessi sul mercato o impiegati se contengono:
Le vernici antivegetative sono biocidi appartenenti al tipo di prodotto 21 di cui all’allegato 10 OBioc.
1È vietato immettere sul mercato e impiegare vernici antivegetative contenenti composti dell’arsenico.
2Per le vernici antivegetative contenenti composti trialchilici o triarilici dello stagno si applicano le disposizioni dell’allegato 1.14.
Sono considerati biocidi contro alghe e muschi:
È vietato l’impiego di biocidi contro alghe e muschi:
1I titolari di autorizzazioni secondo l’articolo 7 capoverso 1 OBioc devono fornire agli acquirenti di biocidi contro alghe e muschi informazioni sui divieti secondo il numero 4bismediante un’etichetta o un’altra indicazione scritta equivalente.
2L’informazione di cui al capoverso 1 deve contenere le seguenti indicazioni: «L’impiego su tetti e terrazze, su piazzali adibiti a deposito, su e lungo strade, sentieri e spiazzi, su scarpate e strisce verdi lungo le strade e i binari ferroviari è vietato».
Sono considerati biocidi contro artropodi e microrganismi:
1L’autorità competente concede un’autorizzazione secondo gli articoli 4–6 per l’impiego di biocidi destinati al controllo di artropodi e microrganismi nel bosco se:
2Se diversi biocidi sono adatti al controllo degli artropodi e dei microrganismi, deve essere impiegato quello meno inquinante.
1Chi dispone di un’autorizzazione di cui al numero 4ter.2 deve, per ogni singolo impiego, registrare i dati seguenti e comunicarli entro il 31 dicembre all’autorità competente:
2L’autorità competente presenta all’UFAM entro il 28 febbraio un rapporto sull’impiego di biocidi di cui al numero 4ter.2 avvenuto l’anno precedente. Il rapporto contiene i dati di cui al capoverso 1.
1L’utilizzatore deve consegnare i biocidi che non può più impiegare o che vuole smaltire a una persona tenuta a riprenderli o a un centro di raccolta appositamente designato.
2Le piccole quantità di biocidi vengono riprese gratuitamente.
I divieti sanciti dal presente allegato non si applicano all’immissione sul mercato di biocidi a scopi di ricerca e sviluppo.
1Il divieto di cui al numero 1.2 capoverso 2 non si applica al legno che è stato fornito entro il 31 dicembre 2001 e la cui utilizzazione è prevista entro il 31 dicembre 2011.
2Il divieto di cui al numero 1.2 capoverso 2 non si applica al legno trattato con prodotti per la protezione del legno che non adempiono i requisiti elencati nel numero 1.3 capoverso 1 lettera a, se il legno trattato è stato fornito entro il 30 giugno 2005 e la sua utilizzazione è prevista entro il 31 dicembre 2011 per uno dei seguenti impieghi:
3Il divieto di cui al numero 1.2 capoverso 2 non si applica inoltre al legno trattato con prodotti per la protezione del legno che adempiono i requisiti elencati nel numero 1.3 capoverso 1 lettera a, se il legno trattato è stato fornito entro il 1° giugno 2019 e la sua utilizzazione è prevista entro il 1° giugno 2021 per uno dei seguenti impieghi:
(art. 3)
1I prodotti fitosanitari e le sostanze di base non possono essere impiegati:
2I prodotti fitosanitari e le sostanze di base destinati a distruggere piante o parti di piante indesiderate o a influenzare la crescita indesiderata delle piante non possono inoltre essere impiegati:
3.
4Per l’impiego di prodotti fitosanitari nei settori di alimentazione Zue Zoi Cantoni, tenendo conto delle deroghe di cui al numero 1.2 capoversi 2, 4 e 5, fissano restrizioni che vanno oltre i requisiti posti dai capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per la protezione delle acque. In particolare, limitano l’impiego di un prodotto fitosanitario nel settore d’alimentazione Zuse le sostanze attive in esso contenute o i suoi prodotti di degradazione sono ripetutamente rilevati in un punto di captazione delle acque sotterranee di interesse pubblico.
5Per l’impiego di prodotti fitosanitari e sostanze di base su e lungo binari ferroviari fuori dalle zone S1, S2 e Shdi protezione delle acque sotterranee, l’Ufficio federale dei trasporti stabilisce le restrizioni e i divieti necessari per la protezione dell’ambiente. A tal fine tiene conto della situazione locale e, prima di adottare una decisione, consulta i Cantoni interessati.
1I divieti di cui al numero 1.1 capoverso 1 lettere a e b non si applicano all’impiego di prodotti fitosanitari e sostanze di base destinati a conservare i raccolti in impianti o edifici chiusi se misure di sicurezza garantiscono che tali prodotti e i loro prodotti di degradazione non siano dilavati o si infiltrino nel suolo.
2I divieti di cui al numero 1.1 capoverso 1 lettere c e d, nella misura in cui la lettera d concerne pascoli alberati o una striscia di tre metri di larghezza lungo il margine del bosco, non si applicano ai trattamenti pianta per pianta su piante problematiche, sempre che esse non possano essere combattute efficacemente con altre misure, come lo sfalcio regolare.
3Se nel bosco non è possibile sostituire i prodotti fitosanitari e le sostanze di base con misure meno inquinanti, l’autorità cantonale competente concede, in deroga al divieto di cui al numero 1.1 capoverso 1 lettera d, un’autorizzazione secondo gli articoli 4‒6 per l’uso di prodotti fitosanitari e sostanze di base:
3bisIn deroga al divieto di cui al numero 1.1 capoverso 1 lettera g, l’Ufficio federale dei trasporti concede nei singoli casi, d’intesa con l’UFAM, un’autorizzazione per l’uso di prodotti fitosanitari o sostanze di base nelle zone S2 e Shdi protezione delle acque sotterranee se:
4Il divieto di cui al numero 1.1 capoverso 2 lettera c non si applica ai trattamenti pianta per pianta su piante problematiche lungo le strade nazionali e cantonali, sempre che non possano essere combattute efficacemente con altre misure, come lo sfalcio regolare.
5Il divieto di cui al numero 1.1 capoverso 2 lettera d non si applica ai trattamenti pianta per pianta su piante problematiche, sempre che esse non possano essere combattute efficacemente con altre misure, come lo sfalcio regolare.
1Per i prodotti fitosanitari omologati secondo l’ordinanza del 20 agosto 2025138sui prodotti fitosanitari (OPF) e destinati a distruggere piante o parti di piante indesiderate o a influenzare la crescita indesiderata delle piante, i titolari dell’omologazione, mediante un’etichetta o un’altra indicazione scritta equivalente, devono informare gli acquirenti sui divieti di cui al numero 1.1 capoverso 2.
2Chiunque importi un prodotto fitosanitario incluso nell’elenco di cui all’articolo 78 capoverso 2 OPF destinato a distruggere piante o parti di piante indesiderate o a influenzare la crescita indesiderata delle piante, deve fornire agli acquirenti informazioni sui divieti secondo il numero 1.1 capoverso 2 mediante un’etichetta o un’altra indicazione scritta equivalente.
3L’etichetta di cui al capoverso 1 e l’informazione di cui al capoverso 2 devono fornire le seguenti indicazioni: «L’impiego su tetti e terrazze, su piazzali adibiti a deposito, su e lungo strade, sentieri e spiazzi, su scarpate e strisce verdi lungo le strade e i binari ferroviari è vietato».
È vietata l’esportazione o il trasferimento delle sostanze e dei preparati seguenti che contengono tali sostanze da un deposito doganale aperto, da un deposito doganale di merci di gran consumo o da un deposito franco doganale in un altro Paese:
| Sostanza | Numero/i CAS rilevante/i | |||
|---|---|---|---|---|
| Atrazina | 1912-24-9 | |||
| Diafentiuron | 80060-09-9 | |||
| Metidation | 950-37-8 | |||
| Paraquat e i suoi sali, compresi: ‒ paraquat-dicloruro ‒ paraquat-dimetilsolfato | 4685-14-7 1910-42-5, 75365-73-0 2074-50-2 | |||
| Profenofos | 41198-08-7 |
Chi intende esportare le sostanze seguenti e i preparati che contengono tali sostanze o chi intende trasferirli in un altro Paese da un deposito doganale aperto, da un deposito doganale di merci di gran consumo o da un deposito franco doganale, necessita di un’autorizzazione dell’UFAM:
| Sostanza | Numero/i CAS rilevante/i |
|---|---|
| 1,3-dicloropropene | 542-75-6 |
| Acefato | 30560-19-1 |
| Acetoclor | 34256-82-1 |
| Alletrina | 584-79-2 |
| Ametrina | 834-12-8 |
| Amitraz | 33089-61-1 |
| Antrachinone | 84-65-1 |
| Arsenico e composti dell’arsenico | 7440-38-2 e altri |
| Bendiocarb | 22781-23-3 |
| Bensulide | 741-58-2 |
| Bensultap | 17606-31-4 |
| Bioalletrina | 584-79-2 |
| Bioresmetrina | 28434-01-7 |
| Bis(triclorometil)solfone | 3064-70-8 |
| Bitertanolo | 55179-31-2 |
| Bromacil | 314-40-9 |
| Butafenacil | 134605-64-4 |
| Butraline | 33629-47-9 |
| Butilato | 2008-41-5 |
| Cadusafos | 95465-99-9 |
| Carbaril | 63-25-2 |
| Carbendazim | 10605-21-7 |
| Carbosulfan | 55285-14-8 |
| Clorfenvinfos | 470-90-6 |
| Cloropicrin | 76-06-2 |
| Clortal-dimetile | 1861-32-1 |
| Cloruro di colina | 67-48-1 |
| Cinidon-etile | 142891-20-1 |
| Cianammide | 420-04-2 |
| Cianazina | 21725-46-2 |
| Cibutrina | 28159-98-0 |
| Ciflutrin | 68359-37-5 |
| Ciexatin | 13121-70-5 |
| Diazinone | 333-41-5 |
| Diclobenil | 1194-65-6 |
| Diclorvos | 62-73-7 |
| Dicloran | 99-30-9 |
| Dicrotofos | 141-66-2 |
| Dimetenammide | 87674-68-8 |
| Diniconazolo-M | 83657-18-5 |
| Dinocap | 131-72-6 |
| Dinoterb | 1420-07-1 |
| Etion | 563-12-2 |
| Etossichina | 91-53-2 |
| Fenarimol | 60168-88-9 |
| Fenbutatin ossido | 13356-08-6 |
| Fenitrotione | 122-14-5 |
| Fenpropatrin | 39515-41-8 |
| Fention | 55-38-9 |
| Fentin idrossido | 76-87-9 |
| Fentin acetato | 900-95-8 |
| Fenvalerate | 51630-58-1 |
| Flurenol | 467-69-6 |
| Flusilazolo | 85509-19-9 |
| Furatiocarb | 65907-30-4 |
| Guazatina | 108173-90-6 |
| Esaconazolo | 79983-71-4 |
| Idrametilnon | 67485-29-4 |
| Ioxynil | 1689-83-4 |
| Isoproturon | 34123-59-6 |
| Malation | 121-75-5 |
| Metabenztiazuron | 18691-97-9 |
| Metoxuron | 19937-59-8 |
| Mevinfos | 7786-34-7 |
| Monolinuron | 1746-81-2 |
| Nabam | 142-59-6 |
| Naled | 300-76-5 |
| Novaluron | 116714-46-6 |
| Ometoato | 1113-02-6 |
| Oxadiargil | 39807-15-3 |
| Ossidemeton-metile | 301-12-2 |
| Pebulato | 1114-71-2 |
| Permetrina | 52645-53-1 |
| Fosalone | 2310-17-0 |
| Procimidone | 32809-16-8 |
| Prometrina | 7287-19-6 |
| Propaclor | 1918-16-7 |
| Propanil | 709-98-8 |
| Propargite | 2312-35-8 |
| Propazina | 139-40-2 |
| Profam | 122-42-9 |
| Propoxur | 114-26-1 |
| Resmetrin | 10453-86-8 |
| Rotenone | 83-79-4 |
| Siduron | 1982-49-6 |
| Simazina | 122-34-9 |
| Temefos | 3383-96-8 |
| Terbacil | 5902-51-2 |
| Terbufos | 13071-79-9 |
| Terbutrina | 886-50-0 |
| Tetraclorvinfos | 22248-79-9 |
| Tetradifon | 116-29-0 |
| Tetrametrina | 7696-12-0 |
| Tiociclam idrogenossalato | 31895-22-4 |
| Tiodicarb | 59669-26-0 |
| Tiometon | 640-15-3 |
| Tolilfluanide | 731-27-1 |
| Triadimefon | 43121-43-3 |
| Triasulfuron | 82097-50-5 |
| Tridemorf | 24602-86-6 |
| Trifluralin | 1582-09-8 |
| Vamidotion | 2275-23-2 |
| Vinclozolin | 50471-44-8 |
| Zineb | 12122-67-7 |
1Un’autorizzazione d’esportazione è rilasciata se il richiedente presenta una domanda completa secondo il numero 4.2.3.
2Se l’esportazione è destinata a un Paese che non è Parte139della Convenzione di Rotterdam del 10 settembre 1998140concernente la procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e pesticidi nel commercio internazionale (Convenzione di Rotterdam), l’autorizzazione d’esportazione è rilasciata solo se il richiedente ha presentato all’UFAM un’attestazione dell’assenso del Paese di importazione.
3Se l’esportazione è destinata a un Paese che è Parte della Convenzione di Rotterdam, l’autorizzazione d’esportazione è rilasciata solo se l’UFAM dispone dell’assenso del Paese di importazione.
Nella domanda devono figurare le seguenti indicazioni:
1L’UFAM decide entro 30 giorni dalla ricezione di tutti i documenti richiesti.
2L’autorizzazione d’esportazione è rilasciata per un periodo massimo di dodici mesi e scade di volta in volta al termine dell’anno civile; è munita di un numero specifico per Paese.
1La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 26 della legge del 18 marzo 2005142sulle dogane deve indicare nella dichiarazione doganale:
2Su domanda dell’ufficio doganale la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve presentare una copia dell’autorizzazione d’esportazione secondo il presente allegato.
3In caso di trasferimento da un deposito doganale aperto, da un deposito di merci di gran consumo o da un deposito franco doganale, il depositario o il depositante deve indicare in un inventario il numero specifico per Paese dell’autorizzazione d’esportazione in un inventario di tutte le merci depositate.
4Per l’etichetta e la messa a disposizione della scheda di dati di sicurezza si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 capoversi 1 e 3 dell’ordinanza PIC del 10 novembre 2004143.
(art. 3)
1Nel presente allegato si applicano le definizioni dell’ordinanzadel1° novembre 2023144sui concimi (OCon).
2Le superfici coltivate a foraggio sono prati e pascoli, nonché superfici agricole, il cui raccolto viene impiegato interamente o in parte per l’alimentazione del bestiame. Fanno eccezione le superfici agricole dalle quali si raccolgono soltanto i chicchi o le pannocchie.
1I concimi possono essere forniti soltanto se, oltre ai requisiti posti dall’OCon, soddisfano anche quelli di cui al numero 2.2.
2I fanghi di depurazione non possono essere forniti.
1Il tenore di inquinanti nel concime organico non deve superare i seguenti valori limite:
| Inquinante | Valore limite in milligrammi per chilogrammo di sostanza secca |
|---|---|
| Arsenico (As) inorganico | 40 |
| Cadmio (Cd) | 1 |
| Cromo (Cr) | 2000∗ |
| Cromo esavalente (Cr VI) | 2 |
| Rame (Cu) | 100** |
| Mercurio (Hg) | 1 |
| Nichelio (Ni) | 30 |
| Piombo (Pb) | 120 |
| Zinco (Zn) | 400*** |
| ∗ si applica esclusivamente ai prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale ∗∗ a partire da una quota superiore al 50 % di escrementi di suini rispetto alla sostanza secca 150 g/t SS ∗∗∗ a partire da una quota superiore al 50 % di escrementi di suini rispetto alla sostanza secca 600 g/t SS |
2Il concime organico non deve contenere biureto (C2H5N3O2).
1Il tenore di inquinanti nel concime organo-minerale non deve superare i seguenti valori limite:
| Inquinante | Valore limite in milligrammi per chilogrammo di sostanza secca | Valore limite in milligrammi per chilogrammo di fosforo (P) |
|---|---|---|
| Arsenico (As) inorganico | 40 | |
| Cadmio (Cd) nei concimi con un tenore di fosforo (P) pari o inferiore al 5 % | 1 | |
| Cadmio (Cd) nei concimi con un tenore di fosforo (P) superiore al 5 % | 50 | |
| Cromo (Cr) | 2000∗ | |
| Cromo esavalente (Cr VI) | 2 | |
| Rame (Cu) | 100∗∗ | |
| Mercurio (Hg) | 1 | |
| Nichelio (Ni) | 30 | |
| Piombo (Pb) | 120 | |
| Zinco (Zn) | 400*** | |
| ∗ si applica esclusivamente ai prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale ∗∗ a partire da una quota superiore al 50 % di escrementi di suini rispetto alla sostanza secca 150 g/t SS ∗∗∗ a partire da una quota superiore al 50 % di escrementi di suini rispetto alla sostanza secca 600 g/t SS I valori limite di rame e zinco non si applicano nel caso in cui tali elementi siano stati aggiunti intenzionalmente a un concime organo-minerale al fine di sopperire a una carenza di microelementi nel suolo e siano dichiarati conformemente alle prescrizioni di etichettatura. |
2Il tenore di biureto (C2H5N3O2) nei concimi organo-minerali non deve superare 12 g/kg di sostanza secca.
1Il tenore di inquinanti nel concime inorganico a base di macroelementi non deve superare i seguenti valori limite:
| Inquinante | Valore limite in milligrammi per chilogrammo di sostanza secca | Valore limite in milligrammi per chilogrammo di fosforo (P) |
|---|---|---|
| Arsenico (As) | 40 | |
| Cadmio (Cd) nei concimi con un tenore di fosforo (P) pari o inferiore all’1 % | 3 | |
| Cadmio (Cd) nei concimi con un tenore di fosforo (P) superiore all’1 % | 50 | |
| Cromo (Cr) | 2000 | |
| Cromo esavalente (Cr VI) | 2 | |
| Rame (Cu) | 600 | |
| Mercurio (Hg) | 1 | |
| Nichelio (Ni) | 100 | |
| Piombo (Pb) | 120 | |
| Vanadio (V) | 4000 | |
| Zinco (Zn) | 1500 | |
| Perclorato (ClO4-) | 50 | |
| I valori limite di rame e zinco non si applicano nel caso in cui tali elementi siano stati aggiunti intenzionalmente a un concime organo-minerale al fine di sopperire a una carenza di microelementi nel suolo e siano dichiarati conformemente alle prescrizioni di etichettatura. |
2Il tenore di biureto (C2H5N3O2) nei concimi inorganici a base di macroelementi non deve superare 12 g/kg di sostanza secca.
3Nei concimi inorganici solidi, semplici o composti, a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto (PFC 1(C)(I)(a)(i)(A) e PFC 1(C)(I)(a)(ii)(A)) il tenore di rame (Cu) non deve superare 10 mg/kg e il tenore di cloro (Cl) 200 mg/kg.
Il tenore di inquinanti nel concime inorganico a base di microelementi non deve superare i seguenti valori limite:
| Inquinante | Valore limite in milligrammi per chilogrammo di microelementi. [mg/kg di tenore totale di microelementi, ossia boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn)] |
|---|---|
| Arsenico (As) | 1000 |
| Cadmio (Cd) | 200 |
| Piombo (Pb) | 600 |
| Mercurio (Hg) | 100 |
| Nichelio (Ni) | 2000 |
Il tenore di inquinanti nell’ammendante minerale basico non deve superare i seguenti valori limite:
| Inquinante | Valore limite in milligrammi per chilogrammo di sostanza secca |
|---|---|
| Arsenico (As) | 40 |
| Cadmio (Cd) | 2 |
| Cromo esavalente (Cr VI) | 2 |
| Rame (Cu) | 300 |
| Mercurio (Hg) | 1 |
| Nichelio (Ni) | 90 |
| Piombo (Pb) | 120 |
| Zinco (Zn) | 800 |
Il tenore di inquinanti nell’ammendante organico non deve superare i seguenti valori limite:
| Inquinante | Valore limite in milligrammi per chilogrammo di sostanza secca |
|---|---|
| Arsenico (As) inorganico | 40 |
| Cadmio (Cd) | 2 |
| Cromo esavalente (Cr VI) | 2 |
| Rame (Cu) | 300 |
| Mercurio (Hg) | 1 |
| Nichelio (Ni) | 50 |
| Piombo (Pb) | 120 |
| Zinco (Zn) | 800 |
Il tenore di inquinanti nell’ammendante inorganico non deve superare i seguenti valori limite:
| Inquinante | Valore limite in milligrammi per chilogrammo di sostanza secca |
|---|---|
| Arsenico (As) inorganico | 40 |
| Cadmio (Cd) | 1,5 |
| Cromo esavalente (Cr VI) | 2 |
| Rame (Cu) | 300 |
| Mercurio (Hg) | 1 |
| Nichelio (Ni) | 100 |
| Piombo (Pb) | 120 |
| Zinco (Zn) | 800 |
1Il tenore di inquinanti nel substrato di coltivazione non deve superare i seguenti valori limite:
| Inquinante | Valore limite in milligrammi per chilogrammo di sostanza secca |
|---|---|
| Arsenico (As) inorganico | 40 |
| Cadmio (Cd) | 1,5 |
| Cromo esavalente (Cr VI) | 2 |
| Rame (Cu) | 200 |
| Mercurio (Hg) | 1 |
| Nichelio (Ni) | 50* |
| Piombo (Pb) | 120 |
| Zinco (Zn) | 500 |
| * Per il substrato di coltivazione composto per oltre il 70 per cento da costituenti minerali, il limite si applica al tenore biodisponibile dell’inquinante. |
2Per il substrato di coltivazione si applicano i seguenti valori indicativi:
| Inquinante | Valore indicativo |
|---|---|
| Idrocarburi aromatici policiclici (PAH) | 4 milligrammi per chilogrammo di sostanza secca1 |
| Diossine (PCDD) e furani (PCDF) | 20 nanogrammi OMS |
| 1 Somma dei seguenti 16 composti PAH prioritari dell’EPA (Priority pollutants list): naftalina, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo(a)antracene, crisene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(a)pirene, indeno(1,2,3-cd)pirene, dibenz(a,h)antracene e benzo(ghi)perilene. 2 Equivalenti tossici secondo le raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) a seguito di una consultazione di esperti nel 2005. Riferimento: Martin van den Berg et al. (2006) The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological sciences 93(2):223-241.http://doi.org/10.1093/toxsci/kfl055. |
Il tenore di inquinanti nel biostimolante delle piante non deve superare i seguenti valori limite:
| Inquinante | Valore limite in milligrammi per chilogrammo di sostanza secca |
|---|---|
| Arsenico (As) inorganico | 40 |
| Cadmio (Cd) | 1,5 |
| Cromo esavalente (Cr VI) | 2 |
| Rame (Cu) | 600 |
| Mercurio (Hg) | 1 |
| Nichelio (Ni) | 50 |
| Piombo (Pb) | 120 |
| Zinco (Zn) | 1500 |
1Il tenore di inquinanti nel concime aziendale e nel concime ottenuto dal riciclaggio non deve superare i seguenti valori limite:
| Inquinante | Valore limite in milligrammi per chilogrammo di sostanza secca |
|---|---|
| Cadmio (Cd) | 1 |
| Rame (Cu) | 100* |
| Mercurio (Hg) | 1 |
| Nichelio (Ni) | 30 |
| Piombo (Pb) | 120 |
| Zinco (Zn) | 400** |
| ∗ a partire da una quota superiore al 50 % di escrementi di suini rispetto alla sostanza secca 150 g/t SS ∗∗ a partire da una quota superiore al 50 % di escrementi di suini rispetto alla sostanza secca 600 g/t SS |
2Per il compost e il digestato si applicano in via suppletiva le seguenti esigenze relative ai corpi estranei inerti:
3Per il compost e il digestato si applicano i seguenti valori indicativi:
| Inquinante | Valore indicativo |
|---|---|
| Idrocarburi aromatici policiclici (PAH) | 4 milligrammi per chilogrammo di sostanza secca1 |
| Diossine (PCDD) e furani (PCDF) | 20 nanogrammi OMS |
| 1 Somma dei seguenti 16 composti PAH prioritari dell’EPA (Priority pollutants list): naftalina, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo(a)antracene, crisene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(a)pirene, indeno(1,2,3-cd)pirene, dibenz(a,h)antracene e benzo(ghi)perilene. 2 Equivalenti tossici secondo le raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) a seguito di una consultazione di esperti nel 2005. Riferimento: Martin van den Berg et al. (2006) The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological sciences 93(2):223-241.http://doi.org/10.1093/toxsci/kfl055. |
4Le disposizioni di cui al capoverso 1 non si applicano ai concimi aziendali destinati ad essere utilizzati nella propria azienda né a quelli forniti da un’azienda detentrice di animali da reddito direttamente al consumatore finale. Sono fatte salve parimenti le disposizioni di cui all’articolo 10 OCon.
I compost e digestati presenti in un concime devono rispettare i valori limite di cui al numero 2.2.1.10.
1Il tenore di inquinanti nei precipitati di sali di fosfato e loro derivati e nei materiali di ossidazione termica e loro derivati non deve superare i seguenti valori limite:
| Inquinante | Valore limite in milligrammi per chilogrammo di fosforo (P) |
|---|---|
| Arsenico (As) | 100 |
| Cadmio (Cd) | 25 |
| Cromo (Cr) | 1 000 |
| Rame (Cu) | 3 000 |
| Mercurio (Hg) | 2 |
| Nichelio (Ni) | 500 |
| Piombo (Pb) | 500 |
| Zinco (Zn) | 10 000 |
2Il tenore di inquinanti organici nei precipitati di sali di fosfato e loro derivati e nei materiali di ossidazione termica e loro derivati non deve superare i seguenti valori limite:
| Inquinante | Valore limite |
|---|---|
| Idrocarburi aromatici policiclici (PAH) | 25 milligrammi per chilogrammo di fosforo (P)1 |
| Bifenili policlorurati (PCB) | 0,5 milligrammi per chilogrammo di fosforo (P)2 |
| Diossine (PCDD) e furani (PCDF) | 120 nanogrammi OMC |
| 1 Somma dei seguenti 16 composti PAH prioritari dell’EPA (Priority pollutants list): naftalina, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo(a)antracene, crisene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(a)pirene, indeno(1,2,3-cd)pirene, dibenz(a,h)antracene e benzo(ghi)perilene. 2 Somma dei 7 isomeri secondo l’IRMM (Institute for Reference Materials and Measurements), IUPAC n.28, 52, 101, 118, 138, 153 e 180 3 Equivalenti tossici secondo le raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) a seguito di una consultazione di esperti nel 2005. Riferimento: Martin van den Berg et al. (2006) The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological sciences 93(2):223-241.http://doi.org/10.1093/toxsci/kfl055. |
1Il tenore di inquinanti nei materiali di pirolisi e gassificazione non deve superare i seguenti valori limite:
| Inquinante | Valore limite in milligrammi per chilogrammo di sostanza secca |
|---|---|
| Arsenico (As) | 13 |
| Cadmio (Cd) | 0,7 |
| Cromo (Cr) | 70 |
| Rame (Cu) | 70 |
| Mercurio (Hg) | 0,4 |
| Nichelio (Ni) | 25 |
| Piombo (Pb) | 45 |
| Zinco (Zn) | 200 |
2Il tenore di inquinanti organici nei materiali di pirolisi e gassificazione non deve superare i seguenti valori limite:
| Inquinante | Valore limite |
|---|---|
| Idrocarburi aromatici policiclici (PAH) | 4 milligrammi per chilogrammo di sostanza secca1 |
| Bifenili policlorurati (PCB) | 0,2 milligrammi per chilogrammo di sostanza secca2 |
| Diossine (PCDD) e furani (PCDF) | 20 nanogrammi OMS |
| 1 Somma dei seguenti 16 composti PAH prioritari dell’EPA (Priority pollutants list): naftalina, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo(a)antracene, crisene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(a)pirene, indeno(1,2,3-cd)pirene, dibenz(a,h)antracene e benzo(ghi)perilene. Determinazione mediante estrazione a reflusso di 2 ore con tuolene. 2 Somma dei 7 isomeri secondo l’IRMM (Institute for Reference Materials and Measurements), IUPAC n.28, 52, 101, 118, 138, 153 e 180. Determinazione mediante estrazione Soxhlet di 6 ore con tuolene o mediante estrazione con solvente accelerato. 3 Equivalenti tossici secondo le raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) a seguito di una consultazione di esperti nel 2005. Riferimento: Martin van den Berg et al. (2006) The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological sciences 93(2):223-241.http://doi.org/10.1093/toxsci/kfl055. |
1Chi impiega concimi deve tener conto:
2Chi dispone di concimi aziendali può impiegare concimi ottenuti dal riciclaggio e concimi inorganici soltanto se il concime aziendale non è sufficiente o non è adatto a coprire il fabbisogno nutritivo delle piante.
3L’immissione di sostanze inquinanti nei terreni utilizzati a scopi agricoli dev’essere per quanto possibile evitata.
1I concimi azotati possono essere sparsi soltanto nei periodi in cui le piante sono in grado di assimilare l’azoto. Se tuttavia esigenze particolari della coltivazione richiedono una concimazione al di fuori di tali periodi, detti concimi possono essere sparsi, purché non pregiudichino la qualità delle acque.
2I concimi fluidi possono essere sparsi soltanto quando il suolo è in grado di riceverli e di assorbirli. Di conseguenza, non possono essere sparsi in particolare quando il suolo è saturo d’acqua, gelato, ricoperto di neve o troppo secco.
1Per ettaro di superficie e su un arco di 3 anni si possono impiegare come concime fino a 25 tonnellate di compost e digestato solido (quantità riferita alla sostanza secca) o fino a 200 m3di digestato liquido, purché il tenore di azoto e di fosforo non superi il fabbisogno delle piante.
2Per ettaro di superficie e su un arco di 10 anni è vietato impiegare più di 100 tonnellate di ammendanti con un tenore in Corgsuperiore al 7,5 per cento, di compost o di digestato solido come ammendante, substrato, protezione contro l’erosione, nelle ricoltivazioni o per le terre da coltura artificiali.
1I residui provenienti da impianti di depurazione non agricoli delle acque di scarico con un massimo di 200 abitanti-equivalenti e dai pozzi neri non agricoli senza scarico possono essere impiegati, con l’autorizzazione delle autorità cantonali, al di fuori delle zone di protezione delle acque sotterranee su campi coltivati a foraggio ubicati in zone distanti o con infrastrutture viarie carenti.
2Sono vietati la loro utilizzazione su superfici coltivate a ortaggi e il deposito in fosse per il colaticcio; sono inoltre fatte salve le prescrizioni di cui al numero 3.3.
1È consentito spargere al massimo 1 tonnellata l’ettaro l’anno e 10 tonnellate l’ettaro nel corso di 20 anni di materiali di pirolisi e gassificazione.
1I concimi non possono essere impiegati:
2I concimi aziendali fluidi e i concimi ottenuti dal riciclaggio fluidi non possono essere impiegati nelle zone S2 e Shdi protezione delle acque sotterranee.
3Per l’utilizzazione di concimi nei settori di alimentazione Zue Zol’autorità cantonale fissa limitazioni che vanno oltre i requisiti dei capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per la protezione delle acque.
4I fanghi di depurazione non possono essere impiegati.
5È vietata l’utilizzazione di concimi nel bosco e in una striscia larga tre metri lungo il suo margine.
1In deroga al divieto di cui al numero 3.3.1 capoverso 2, l’autorità cantonale può permettere che, in ogni periodo vegetativo, nella zona S2 di protezione delle acque sotterranee i concimi aziendali fluidi e i concimi ottenuti dal riciclaggio fluidi vengano sparsi fino a tre volte e a intervalli adeguati, per una quantità di 20 m3per ha al massimo se grazie alla configurazione del suolo è garantito che microrganismi
2In deroga al divieto di cui al numero 3.3.1 capoverso 5 e fatto salvo il numero 3.3.1 capoversi 1–4, l’utilizzazione di concimi nel bosco e in una striscia larga tre metri lungo il suo margine può essere autorizzata (art. 4–6) al di fuori di zone di protezione delle acque sotterranee per: a. l’utilizzazione di compost, di digestato solido e di concimi inorganici: 1. nei vivai forestali, 2. nei rimboschimenti e nelle piantagioni, nonché per la semina, 3. per sviluppare la vegetazione lungo i margini delle strade forestali e per la sistemazione con tecniche vegetali, 4. su piccole superfici nell’ambito di esperimenti scientifici; b. lo spargimento di concimi aziendali, di compost, di digestato solido e di concimi inorganici privi di azoto su pascoli alberati.
1L’UFAM esamina, a intervalli dettati dalle conoscenze scientifiche, il tenore di PAH, di diossine e di furani nel compost, nel digestato e nel substrato di coltivazione. Pubblica un riassunto dei risultati delle analisi dopo averli comunicati all’autorità cantonale, all’UFAG e ai detentori degli impianti di compostaggio e di fermentazione esaminati nonché al responsabile per la messa in commercio dei substrati di coltivazione analizzati.
2Le autorità cantonali accertano le cause del superamento dei valori indicativi di cui al numero 2.2.1.10 capoverso 3 e provvedono affinché il compost e il digestato non vengano forniti se la loro utilizzazione può danneggiare la fertilità del suolo.
(art. 3)
I prodotti disgelanti sono sostanze e preparati con oltre il 10 per cento in massa di sostanze attive contro la formazione di ghiaccio e di neve gelata.
Non possono essere forniti prodotti disgelanti che contengono sostanze attive diverse da:
1Non possono essere impiegati prodotti disgelanti che contengono sostanze attive diverse da quelle elencate al numero 2.
2I prodotti disgelanti contenenti sostanze di cui al numero 2 lettere b, c oppure e possono essere impiegati soltanto negli aerodromi.
3I prodotti disgelanti contenenti sostanze di cui al numero 2 lettera d possono essere impiegati soltanto negli aerodromi e su strade pedonali confinanti con aree verdi.
4I prodotti disgelanti contenenti sostanze di cui al numero 2 lettera f possono essere impiegati soltanto come additivi per salamoie e unicamente: a. sulle strade nazionali, se: 1. lo spargimento della salamoia è effettuato meccanicamente con la tecnica della salamoia o del sale umido, e 2. il carbonio organico disciolto (DOC) è facilmente biodegradabile e il suo contenuto in massa non supera i 20 grammi per chilogrammo di salamoia in caso di utilizzo della tecnica della salamoia e i 10 grammi per chilogrammo di sale umido nel caso di utilizzo della tecnica del sale umido; b. su altre aree di traffico, se: 1. lo spargimento della salamoia è effettuato meccanicamente con la tecnica del sale umido, e 2. il carbonio organico disciolto (DOC) è facilmente biodegradabile e il suo contenuto in massa non supera i 10 grammi per chilogrammo di sale umido.
L’UFAM può autorizzare singoli utilizzatori a impiegare sostanze attive diverse da quelle elencate al numero 2 per verificarne l’idoneità. La validità dell’autorizzazione deve essere limitata ad un massimo di tre mesi, con possibilità di proroga.
1Se opportuno, le strade innevate devono essere sgombrate con mezzi meccanici prima di impiegare prodotti disgelanti.
2Per il servizio invernale sulle strade pubbliche i prodotti disgelanti possono essere impiegati:
3I Cantoni provvedono affinché per le strade, le vie e le piazze pubbliche vengano stabiliti i periodi, i luoghi e le modalità di impiego dei prodotti disgelanti oppure di altre procedure contro superfici ghiacciate e neve gelata.
(art. 3)
1Sono considerate pitture e lacche al cadmio le pitture e le lacche che contengono cadmio o composti del cadmio e in cui il contenuto in massa di cadmio è pari o superiore allo 0,01 per cento.
2Sono considerate pitture e lacche al piombo le pitture e le lacche che contengono piombo o composti del piombo e in cui il contenuto in massa di piombo è pari o superiore allo 0,01 per cento.
1È vietata l’immissione sul mercato da parte del fabbricante di pitture e lacche al cadmio nonché di oggetti con esse trattati.
2È vietata l’immissione sul mercato da parte del fabbricante di pitture e lacche al piombo nonché di oggetti con esse trattati.
3L’immissione sul mercato di imballaggi o parti di essi trattati con pitture o lacche al cadmio o al piombo è disciplinata dall’allegato 2.16 numero 4.
1Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 non si applica all’immissione sul mercato di:
2Fatto salvo l’allegato 1.17, il divieto di cui al numero 2 capoverso 2 non si applica per:
3Fatto salvo l’allegato 2.16 numeri 5 e 7 capoversi 2 e 3 nonché l’allegato 2.18 numeri 3 e 8, il divieto di cui al numero 2 capoverso 2 non si applica neppure all’immissione sul mercato di veicoli, apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché ai componenti di questi veicoli e apparecchiature trattati con queste pitture o lacche.
Le pitture e le lacche al piombo come pure gli oggetti trattati con tali prodotti possono essere immessi sul mercato dal fabbricante ancora fino al 31 luglio 2006.
(art. 3)
1Sono considerate microparticelle di polimeri sintetici (microplastica) i polimeri solidi che soddisfano le seguenti condizioni:
1. tutte le particelle hanno dimensioni uguali o inferiori a 5 mm,
2. la lunghezza delle particelle è pari o inferiore a 15 mm e il rapporto tra lunghezza e diametro è maggiore di 3.
2Sono considerati solidi le sostanze che non sono né un gas secondo il capoverso 3 né un liquido secondo il capoverso 4.
3È considerato gas una sostanza o un preparato che, a 50 °C, presenta una pressione di vapore superiore a 300 kPa (in valore assoluto) o è completamente gassosa a 20 °C a una pressione standard di 101,3 kPa.
4È considerato liquido una sostanza o un preparato che soddisfa una delle condizioni seguenti:
5Non sono considerati microplastica:
6I metodi di test ammessi e i criteri da soddisfare per comprovare la degradabilità secondo il capoverso 5 lettera c si basano su:
7I metodi di test ammessi per comprovare l’idrosolubilità secondo il capoverso 5 lettera d si basano sull’appendice 16 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006.
8L’UFAM adegua il capoverso 6 lettera a alle modifiche dell’allegato II parte II CMC 9 numero 2 del regolamento (UE) 2019/1009, il capoverso 6 lettera b alle modifiche dell’allegato XVII appendice 15 del regolamento (CE) n. 1907/2006 e il capoverso 7 alle modifiche dell’allegato XVII appendice 16 del regolamento (CE) n. 1907/2006.
9È considerato un prodotto cosmetico ogni sostanza o preparato destinato a venire in contatto con l’epidermide, le sopracciglia o le ciglia dell’essere umano, al fine di modificarne l’aspetto.
È vietata l’immissione sul mercato di microplastica e di preparati il cui contenuto in massa di microplastica è pari o superiore allo 0,01 per cento, a condizione che la microplastica sia presente nei preparati per conferire loro una caratteristica ricercata.
1Il divieto di cui al numero 1.2 non si applica:
2Il divieto di cui al numero 1.2 non si applica all’immissione sul mercato di microplastica e preparati con microplastica se:
Chi sostiene che per l’immissione sul mercato di microplastica o di preparati contenenti microplastica questa o questi non sono da considerarsi microplastica secondo il numero 1.1 capoverso 5 deve presentare all’autorità cantonale, su richiesta:
Se non è possibile determinare il contenuto in massa di microplastica di un preparato sulla base dei metodi di analisi o della documentazione di accompagnamento disponibili, al fine di verificare la conformità al contenuto in massa di cui al numero 1.2, vanno prese in considerazione soltanto le particelle aventi almeno le dimensioni seguenti:
È considerata plastica oxo-degradabile una plastica contenente additivi che mediante ossidazione provocano una degradazione chimica o una decomposizione della plastica in microplastica.
L’immissione sul mercato e l’impiego di plastiche oxo-degradabili sono vietati.
Alle confezioni di aerosol destinate alla fabbricazione di materie plastiche espanse si applica l’allegato 2.12.
1Sono vietati la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’impiego di materie plastiche espanse nonché di oggetti contenenti materie plastiche espanse, per la cui fabbricazione sono impiegate sostanze che impoveriscono lo strato di ozono ai sensi dell’allegato 1.4 numero 1 capoverso 1.
2Sono vietati la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’impiego di materie plastiche espanse nonché di oggetti contenenti materie plastiche espanse, per la cui fabbricazione sono impiegate sostanze stabili nell’aria ai sensi dell’allegato 1.5 numero 1 capoverso 1.
1I divieti di cui al numero 3.2 capoverso 1 non si applicano se:
2I divieti di cui al numero 3.2 capoverso 2 non si applicano se:
3Su domanda motivata, l’UFAM può concedere una deroga temporanea ai divieti di cui al numero 3.2 capoverso 2 se:
4.154
5Dopo aver consultato il settore interessato e le autorità cantonali responsabili dell’esecuzione della presente ordinanza, l’UFAM emana raccomandazioni sullo stato della tecnica secondo i capoversi 1–4.
1I fabbricanti di materie plastiche espanse devono fornire agli acquirenti informazioni sugli agenti schiumogeni contenuti in tali materie mediante la loro designazione chimica o quella industriale riconosciuta su un’etichetta o in un’altra indicazione scritta equivalente.
2Per le materie plastiche espanse la cui fabbricazione comporta l’impiego di sostanze che figurano nell’allegato I o II del regolamento (UE) 2024/573155, l’etichettatura deve riportare la chiara avvertenza che tali materie contengono gas fluorurati a effetto serra. Per i pannelli in schiuma e i pannelli laminati, tale indicazione deve essere riportata in modo chiaro e indelebile sui pannelli.
Su domanda, i fabbricanti di materie plastiche espanse per la cui fabbricazione sono impiegate sostanze stabili nell’aria devono comunicare all’UFAM:
È vietata l’immissione sul mercato e l’utilizzo di acrilammide (n. CAS 79-06-1) e di sostanze e preparati con un contenuto in massa di acrilammide pari o superiore allo 0,1 per cento per le applicazioni di sigillatura.
I preparati, il cui contenuto in massa di diisocianato di metilendifenile è pari o superiore allo 0,1 per cento e che sono destinati al grande pubblico, devono essere muniti di etichette con la seguente dicitura: «L’uso di questo prodotto può provocare reazioni allergiche nei soggetti già sensibilizzati ai diisocianati. – I soggetti affetti da asma, eczema o problemi della pelle dovrebbero evitare il contatto, incluso il contatto dermico, con questo prodotto. – Questo prodotto non dovrebbe essere utilizzato in condizioni di scarsa ventilazione, a meno che non venga utilizzata una maschera protettiva con un idoneo filtro antigas (di tipo A1 conforme alla norma EN 14387)».
L’imballaggio di un preparato, il cui contenuto in massa di diisocianato di metilendifenile è pari o superiore allo 0,1 per cento e che è destinato al grande pubblico, deve contenere guanti protettivi che proteggano gli utilizzatori dai rischi della categoria III secondo l’allegato I del regolamento (UE) 2016/425156. Ciò non si applica agli imballaggi di colle a caldo.
Sono considerati PVC i polimeri e i copolimeri del cloruro di vinile.
Alle confezioni in materie plastiche contenenti metalli pesanti si applica l’allegato 2.16 numero 4.
1Sono vietate la fabbricazione e l’immissione sul mercato di preparati od oggetti contenenti materie plastiche se il tenore di cadmio nei preparati è pari o superiore allo 0,01 per cento in massa e negli oggetti è pari o superiore allo 0,01 per cento in massa nella materia plastica.
2Sono vietate la fabbricazione e l’immissione sul mercato di preparati od oggetti contenenti PVC se il tenore di piombo nei preparati è pari o superiore allo 0,1 per cento in massa e negli oggetti è pari o superiore allo 0,1 per cento in massa nel PVC.
I divieti di cui al numero 5.2.2 non si applicano: a. al PVC recuperato se: 1. il cadmio e il piombo sono dovuti esclusivamente al riciclaggio dei rifiuti di PVC e non sono aggiunti come componenti durante il processo di fabbricazione, e 2. il PVC recuperato è destinato alla fabbricazione di oggetti in PVC che possono essere immessi sul mercato; b. agli oggetti contenenti PVC recuperato se il loro tenore di cadmio non è superiore allo 0,1 per cento in massa nel materiale omogeneo nei seguenti impieghi del PVC rigido: 1. profili e fogli rigidi di PVC per applicazioni nell’edilizia, 2. porte, finestre, serrande, pareti, persiane, recinzioni e grondaie, 3. pavimenti e terrazze, 4. condotti per cavi, 5. tubi per acque non potabili se il PVC recuperato è impiegato nello strato intermedio di un tubo multistrato ed è interamente rivestito di uno strato di PVC di nuova produzione.
Chi immette sul mercato un oggetto di cui al numero 5.3 lettera b deve presentare all’autorità cantonale, su richiesta, i documenti che comprovano la quantità e l’origine del PVC recuperato contenuto nell’oggetto e dimostrano l’osservanza dei rispettivi requisiti per l’immissione sul mercato dell’oggetto, in particolare mediante un certificato che si basa sulle specifiche tecniche della norma SN EN 15343:2008157.
1Sono pneumatici ai sensi del numero 6 gli pneumatici di veicoli delle classi seguenti:
Ai giocattoli e agli oggetti per lattanti e bambini in tenera età contenenti idrocarburi aromatici policiclici di cui al numero 6.2.2 capoverso 1 lettera b si applica l’ODerr161.
1Sono vietati l’immissione sul mercato e l’impiego di oli diluenti per la fabbricazione di pneumatici o di componenti di pneumatici se questi oli contengono:
– benzo[a]pirene (n. CAS 50-32-8),
– benzo[e]pirene (n. CAS 192-97-2),
– benzo[a]antracene (n. CAS 56-55-3),
– crisene (n. CAS 218-01-9),
– benzo[b]fluorantene (n. CAS 205-99-2),
– benzo[j]fluorantene (n. CAS 205-82-3),
– benzo[k]fluorantene (n. CAS 207-08-9),
– dibenz[a,h]antracene (n. CAS 53-70-3).
2È vietata l’immissione sul mercato di pneumatici e battistrada per la rigenerazione se contengono oli diluenti che superano i valori limite di cui al capoverso 1.
3I metodi di prova e di analisi per determinare i valori limite di cui ai capoversi 1 e 2 si basano sulla voce 50 dell’allegato XVII del regolamento (CE) 1907/2006.
4È vietata l’immissione sul mercato di oggetti composti interamente o parzialmente di materie plastiche contenenti oltre 1 mg di un idrocarburo aromatico policiclico di cui al capoverso 1 lettera b, per chilogrammo di materia plastica se:
– attrezzature sportive come biciclette, mazze da golf, racchette,
– elettrodomestici, carrelli provvisti di ruote, girelli e deambulatori,
– utensili per uso privato,
– abbigliamento, scarpe, guanti e abbigliamento sportivo,
– orologi da polso, bracciali, maschere, fasce per la fronte.
5Sono vietati l’immissione sul mercato e l’impiego di granulati e polveri di plastica che contengono complessivamente più di 20 milligrammi per chilogrammo di idrocarburi aromatici policiclici di cui al capoverso 1 lettera b e che sono destinati all’impiego come materiale di spargimento per campi in erba sintetica o come materiale sfuso per parchi giochi o campi sportivi.
Per granulati e polveri di plastica immessi sul mercato per l’impiego come materiale di spargimento per campi in erba sintetica o in forma sfusa per parchi giochi o campi sportivi deve essere indicato un numero di lotto che consente di identificare il lotto in modo univoco. Il numero di lotto deve essere comunicato sull’imballaggio o in un’altra forma utile allo scopo.
1Il divieto dell’immissione sul mercato di cui al numero 1.2 non si applica: a. ai seguenti prodotti, qualora siano stati immessi per la prima volta sul mercato prima delle date indicate di seguito:
| Numero | Prodotti | Data |
|---|---|---|
| 1 | Cosmetici senza risciacquo o da sciacquare secondo l’articolo 53 dell’ODerr162, fatta eccezione per i prodotti contenenti microplastica per esfoliare, lucidare o pulire (microsfere) o i prodotti che rientrano nel numero 5 | 17 ottobre 2027 |
| 2 | Detersivi per tessili, detergenti, cere, lucidi e deodoranti per l’ambiente, fatta eccezione per i prodotti contenenti microsfere o i prodotti che rientrano nel numero 5 | 17 ottobre 2028 |
| 3 | Concimi secondo l’allegato 2.6 numero 1 della presente ordinanza | 17 ottobre 2028 |
| 4 | Prodotti per impieghi agricoli od orticoli, che non rientrano nei numeri 3 o 8 | 17 ottobre 2028 |
| 5 | Prodotti che contengono microplastica per l’incapsulamento di sostanze odorose | 17 ottobre 2029 |
| 6 | Cosmetici secondo l’articolo 53 ODerr che rimangono sulla pelle/nei capelli, fatta eccezione per i prodotti che rientrano nel numero 10 | 17 ottobre 2029 |
| 7 | Dispositivi medici secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera b della LATer163, fatta eccezione per i prodotti contenenti microsfere | 17 ottobre 2029 |
| 8 | Prodotti fitosanitari secondo l’articolo 2 capoverso 1 dell’OPF164e sementi trattate con tali prodotti nonché biocidi secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 18 maggio 2005165sui biocidi (OBioc) | 17 ottobre 2031 |
| 9 | Materiale di spargimento per superfici sportive sintetiche | 17 ottobre 2031 |
| 10 | Prodotti per le labbra e per le unghie nonché cosmetici ai sensi dell’articolo 53 ODerr, fatta eccezione per i prodotti contenenti microsfere o prodotti che rientrano nei numeri 5 o 1 | 17 ottobre 2035 |
b. tutti gli altri prodotti che sono stati immessi per la prima volta sul mercato prima del 1° giugno 2026.
2Chi immette sul mercato un preparato secondo il capoverso 1 lettera a deve presentare all’autorità cantonale, su richiesta, i documenti concernenti la funzione della microplastica nel preparato e che dimostrano l’osservanza dei rispettivi requisiti per l’immissione sul mercato del preparato.
3I divieti di cui al numero 2.2 non si applicano all’immissione sul mercato e all’impiego di plastiche oxo-degradabili immesse per la prima volta sul mercato prima del 1° ottobre 2022.
4Le materie plastiche espanse e gli oggetti contenenti materie plastiche espanse che potevano essere utilizzati sulla base del numero 3.3 capoversi 1, 2 o 4 e per cui è disponibile un’alternativa a seguito di un cambiamento dello stato della tecnica possono essere fabbricati e importati a scopi professionali o commerciali ancora per 12 mesi come pure essere ceduti a terzi per altri 6 mesi.
5Fino al 30 novembre 2026 è ammessa un’etichettatura secondo il numero 4 capoverso 1 del diritto previgente invece di un’etichettatura secondo il numero 3.4.
6I divieti di fabbricazione e immissione sul mercato di cui al numero 5.2.2 capoverso 2 non si applicano: a. ai seguenti oggetti contenenti PVC rigido recuperato se il loro tenore di piombo non è superiore all’1,5 per cento in massa, a condizione che il piombo sia dovuto a PVC recuperato e se gli oggetti sono stati immessi per la prima volta sul mercato prima del 29 maggio 2033: 1. profili e fogli rigidi per applicazioni esterne in costruzioni edili e opere di genio civile, fatta eccezione per ponti e terrazze, 2. profili e fogli rigidi per ponti e terrazze, se il PVC recuperato è impiegato in uno strato intermedio ed è interamente rivestito di uno strato di PVC o altro materiale con un tenore di piombo inferiore allo 0,1 per cento in massa, 3. profili e fogli rigidi da utilizzare in zone coperte o cavità in costruzioni edili e opere di genio civile, a condizione che non siano accessibili durante l’uso normale, tranne che per scopi di manutenzione, 4. profili e fogli rigidi per applicazioni interne in edifici, a condizione che la superficie complessiva del profilo o del foglio rigido rivolta verso le zone occupate di un edificio dopo l’installazione sia realizzata in PVC o altro materiale con un tenore di piombo inferiore allo 0,1 per cento in massa, 5. tubi multistrato, a eccezione di tubi per acque potabili, se il PVC recuperato è impiegato in uno strato intermedio ed è interamente rivestito di uno strato di PVC o altro materiale con un tenore di piombo inferiore allo 0,1 per cento in massa, a condizione che il PVC recuperato dopo il 31 ottobre 2027 non provenga da profili e fogli rigidi di cui ai numeri 1–4 con un tenore di piombo pari o superiore allo 0,1 per cento in massa, 6. raccordi, eccetto i raccordi dei tubi per acque potabili, a condizione che il PVC recuperato dopo il 31 ottobre 2027 non provenga da profili e fogli rigidi secondo i numeri 1–4 con un tenore di piombo pari o superiore allo 0,1 per cento in massa; b. separatori in PVC-silicio nelle batterie al piombo, se sono stati immessi per la prima volta sul mercato prima del 29 maggio 2033; c. tutti gli altri oggetti e preparati che sono stati immessi per la prima volta sul mercato prima del 1° dicembre 2026.
7La disposizione transitoria secondo il capoverso 6 lettera a si applica a condizione che a partire dal 1° dicembre 2026 gli oggetti siano muniti della seguente etichettatura particolare: «Contiene ≥ 0,1 % di piombo». Se non può essere apposta sull’oggetto a causa della sua configurazione, la dicitura deve essere apposta sull’imballaggio.
8Chi immette sul mercato un oggetto di cui al numero 6 lettera a deve presentare all’autorità cantonale, su richiesta, i documenti che comprovano la quantità e l’origine del PVC recuperato contenuto nell’oggetto e dimostrano l’osservanza dei rispettivi requisiti per l’immissione sul mercato dell’oggetto, in particolare mediante certificati che si basano sulle specifiche tecniche della norma SN EN 15343:2008166.
(art. 3)
1Sono considerati prodotti refrigeranti le sostanze e i preparati che, negli apparecchi e negli impianti, trasportano il calore da una temperatura bassa a una temperatura più elevata.
2Sono considerati prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono i prodotti refrigeranti che contengono sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 1.4).
3Sono considerati prodotti refrigeranti stabili nell’aria i prodotti refrigeranti che contengono sostanze stabili nell’aria (allegato 1.5).
4Un impianto è costituito da tutti i circuiti del prodotto refrigerante destinati allo stesso impiego di refrigerazione; esso può essere composto da una o più macchine frigorifere. Il termine «macchina frigorifera» designa un sistema compatto di generazione di freddo con uno o più circuiti del prodotto refrigerante.
5La ristrutturazione non soltanto marginale della parte refrigerante degli impianti esistenti è equiparata all’immissione sul mercato di impianti. Le ristrutturazioni rilevanti della parte refrigerante degli impianti esistenti non sono equiparate all’immissione sul mercato se con la ristrutturazione si ottiene un consistente aumento dell’efficienza energetica o, a seguito di risparmi di materiali, si evitano consistenti emissioni di gas serra.
6Un apparecchio è un sistema di generazione di freddo dotato di una spina elettrica non collegato permanentemente a un condotto di distribuzione del freddo o del calore. Gli apparecchi fissi sono considerati apparecchi e non impianti.
7Il freddo positivo è il raffreddamento di derrate alimentari o merci deperibili se la temperatura di utilizzo non è inferiore a 0 °C o se non si verifica alcun congelamento.
8Il freddo negativo è il raffreddamento di derrate alimentari o merci deperibili con una temperatura utile non inferiore a –25 °C.
9La surgelazione è il raffreddamento di derrate alimentari o merci deperibili con una temperatura utile inferiore a –25 °C.
10La capacità di raffreddamento di un impianto è la sua effettiva capacità di raffreddamento ai picchi di consumo e per un impianto progettato secondo lo stato della tecnica.
1Sono vietate la fabbricazione, l’immissione sul mercato, l’importazione a scopi privati e l’esportazione di:
2Sono vietate la fabbricazione e l’immissione sul mercato come pure l’importazione a scopi privati dei seguenti apparecchi e impianti che funzionano con un prodotto refrigerante stabile nell’aria:
3È vietata l’immissione sul mercato dei seguenti impianti stazionari che funzionano con un prodotto refrigerante stabile nell’aria: a. impianti di climatizzazione per il raffreddamento degli edifici: 1. con una potenza di raffreddamento superiore a 400 kW, 2. se il prodotto refrigerante stabile nell’aria utilizzato nell’impianto presenta un potenziale di effetto serra superiore a 2100, o 3. con un’unità esterna e una interna (impianti di climatizzazione monosplit) e una capacità inferiore a 3 kg per circuito del prodotto refrigerante, se il prodotto refrigerante stabile nell’aria utilizzato nell’impianto presenta un potenziale di effetto serra pari o superiore a 750; b. impianti per la refrigerazione industriale e commerciale di derrate alimentari o merci deperibili mediante: 1. freddo negativo o surgelazione con una potenza di raffreddamento superiore a 30 kW, o 2. freddo positivo con una potenza di raffreddamento superiore a 40 kW, o 3. freddo negativo o surgelazione con una potenza di raffreddamento superiore a 8 kW, se il freddo negativo o la surgelazione possono essere combinati con un freddo positivo, o 4. freddo positivo, freddo negativo o surgelazione, se: i. il prodotto refrigerante stabile nell’aria utilizzato nell’impianto presenta un potenziale di effetto serra superiore a 1500, o ii. l’impianto è a circuito chiuso e il prodotto refrigerante stabile nell’aria utilizzato nell’impianto presenta un potenziale di effetto serra pari o superiore a 150; c. impianti per la refrigerazione di processi nell’industria e tutte le altre applicazioni di refrigerazione: 1. con una potenza di raffreddamento superiore a 400 kW, o 2. se con una potenza di raffreddamento di al massimo 100kW il prodotto refrigerante stabile nell’aria utilizzato presenta un potenziale di effetto serra superiore a 2100, o 3. se con una potenza di raffreddamento superiore a 100 kW il prodotto refrigerante stabile nell’aria utilizzato presenta un potenziale di effetto serra superiore a 1500; d. pompe di calore per l’approvvigionamento di calore di prossimità e a distanza: 1. con una potenza di raffreddamento superiore a 600 kW, 2. se il prodotto refrigerante stabile nell’aria utilizzato nell’impianto presenta un potenziale di effetto serra superiore a 2100, o 3. con un’unità esterna e una interna (pompa di calore monosplit) e una capacità inferiore a 3 kg per circuito del prodotto refrigerante, se il prodotto refrigerante stabile nell’aria utilizzato nell’impianto presenta un potenziale di effetto serra pari o superiore a 750; e. piste di pattinaggio: 1. piste di pattinaggio permanenti, 2. impianti in esercizio temporaneamente, se il prodotto refrigerante stabile nell’aria utilizzato presenta un potenziale di effetto serra superiore a 4000.
4È vietata l’immissione sul mercato di impianti per la produzione di freddo che funzionano con prodotti refrigeranti stabili nell’aria e sono privi di un circuito del vettore del freddo, se:
5È vietata l’immissione sul mercato di impianti con condensatori raffreddati ad aria contenenti un refrigerante stabile nell’aria con un potenziale di effetto serra superiore a 4000, nei limiti del potenziale di effetto serra massimo consentito conformemente al numero 2.1 capoverso 3.
6È vietata l’immissione sul mercato di impianti dotati di un condensatore raffreddato ad aria e con una potenza di raffreddamento superiore a 100 kW se: a per kW di potenza di raffreddamento contengono: 1. più di 0,18 kg di un prodotto refrigerante stabile nell’aria con un potenziale di effetto serra superiore a 1900, 2. più di 0,4 kg di un prodotto refrigerante stabile nell’aria con un potenziale di effetto serra pari o inferiore a 1900; b. dispongono di un dispositivo per il recupero del calore di scarto o per il free cooling e per kW di potenza di raffreddamento contengono: 1. più di 0,22 kg di un prodotto refrigerante stabile nell’aria con un potenziale di effetto serra superiore a 1900, 2. più di 0,48 kg di un prodotto refrigerante stabile nell’aria con un potenziale di effetto serra pari o inferiore a 1900; c. sono utilizzati contemporaneamente per il riscaldamento e il raffreddamento, sono dotati di almeno due scambiatori di calore ad aria e contengono per kW di potenza di raffreddamento più di 0,37 kg di un prodotto refrigerante stabile nell’aria con un potenziale di effetto serra superiore a 1900.
7È vietata l’immissione sul mercato di impianti di raffreddamento per il freddo positivo, il freddo negativo o combinabili freddo positivo-freddo negativo (combinazione a gas caldo) con una potenza di raffreddamento superiore a 10 kW se contengono più di 2 kg di un prodotto refrigerante stabile nell’aria per kW di potenza di raffreddamento e non sono dotati di una tecnologia per ridurre il contenuto di prodotto refrigerante di almeno il 15 per cento.
1I divieti di cui al numero 2.1 capoversi 1 lettera b come pure 2 lettere a–c non si applicano agli apparecchi che appartengono a un’economia domestica privata, che vengono immessi sul mercato a scopo privato o che sono importati o esportati a scopo privato.
2I divieti di cui al numero 2.1 capoverso 2 non si applicano agli apparecchi e agli impianti se:
3Gli impianti in cascata possono essere immessi sul mercato per le refrigerazioni, le applicazioni di refrigerazione e le distribuzioni di calore di cui al numero 2.1 capoverso 3 che presentano una temperatura di evaporazione inferiore a –50°C, se:
4Il divieto di cui al numero 2.1 capoverso 3 lettera b numero 4 non si applica agli impianti per la surgelazione se:
4bisI divieti di cui al numero 2.1 capoverso 3 lettera c numeri 2 e 3 non si applicano agli impianti e alle applicazioni di refrigerazione che presentano una temperatura di evaporazione pari o inferiore a –90 °C, se:
4terIl divieto di cui al numero 2.1 capoverso 4 lettera c non si applica, se: a. secondo lo stato della tecnica senza l’impiego di un prodotto refrigerante stabile nell’aria con un potenziale di effetto serra pari o superiore a 150 non possono essere rispettate le norme seguenti167: 1. SN EN 378-1:2017+A1:2021, SN EN 378-2:2017 e SN EN 378-3:2017+A1:2021, 2. SN EN IEC 60335-2-89:2022/A11:2022 e SN EN IEC 60335-2-89:2022/AC:2023, 3. IEC 60335-2-40:2022 ED 7.0; b. secondo lo stato della tecnica è stato selezionato il prodotto refrigerante stabile nell’aria con il minor impatto sul clima; e c. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.
5Gli impianti esistenti immessi legalmente sul mercato, la cui immissione sul mercato è soggetta ad autorizzazione, possono essere forniti a terzi per gli impieghi di cui al numero 2.1 capoverso 3 senza una nuova autorizzazione di immissione sul mercato se non vengono ristrutturati e non viene cambiata la loro ubicazione.
5bisGli impianti esistenti immessi legalmente sul mercato possono essere ampliati con componenti aggiuntivi, se questi soddisfano i requisiti legali di cui al numero 2.1 relativi al tipo e alla capacità del prodotto refrigerante come pure ai circuiti secondari che si applicano all’immissione sul mercato di un impianto intero simile.
6Il divieto di cui al numero 2.1 capoverso 1 lettera b non si applica se:
7.
8Su domanda motivata, l’UFAM può concedere a un determinato impianto una deroga dal divieto di cui al numero 2.1 capoverso 3 se: a. secondo lo stato della tecnica senza l’impiego di un prodotto refrigerante stabile nell’aria non possono essere rispettate le norme seguenti: 1. SN EN 378-1:2017+A1:2021, SN EN 378-2:2017 e SN EN 378-3:2017+A1:2021, 2. SN EN IEC 60335-2-89:2022/A11:2022 e SN EN IEC 60335-2-89:2022/AC:2023, 3. IEC 60335-2-40:2022 ED 7.0; b. secondo lo stato della tecnica sono state selezionate le sostanze refrigeranti stabili nell’aria con il minor impatto sul clima; e c. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.
9D’intesa con la SECO, l’UFAM può adeguare di conseguenza i capoversi 4terlettera a e 8 lettera a in caso di modifica delle norme ivi indicate.
1Un impianto che può essere immesso sul mercato solo se è stata concessa una deroga secondo il numero 2.2 capoverso 8168, può essere messo in esercizio unicamente se il gestore di questo impianto si è previamente accertato dell’esistenza di tale deroga.
2Chi immette sul mercato un tale impianto deve mettere a disposizione del gestore gratuitamente una copia della deroga.
1I fabbricanti di apparecchi e impianti devono indicare inequivocabilmente sull’apparecchio o l’impianto il tipo e la quantità dei refrigeranti impiegati.
2Gli apparecchi e impianti che contengono o conterranno refrigeranti elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 517/2014169devono essere etichettati con i seguenti dati:
3I fabbricanti devono etichettare con l’avvertenza «Materiale espanso mediante gas fluorurati a effetto serra» gli apparecchi e gli impianti che:
I prodotti refrigeranti e gli impianti che contengono già prodotti refrigeranti e la cui messa in esercizio richiede un intervento nel circuito del prodotto refrigerante possono essere consegnati solo a persone che adempiono i requisiti dell’articolo 7 capoverso 1 lettera b per l’utilizzazione di prodotti refrigeranti.
Chi manipola o utilizza prodotti refrigeranti o apparecchi o impianti che contengono prodotti refrigeranti è tenuto a provvedere affinché tali prodotti non costituiscano un pericolo per l’ambiente, e in particolare:
È vietata la ricarica di apparecchi o impianti con prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono.
1Il divieto di cui al numero 3.2.1 non si applica alla ricarica di apparecchi che sono stati immessi sul mercato in base alla deroga di cui al numero 2.2 capoverso 6.
2Qualora sia necessario per la sicurezza di una centrale nucleare o di un altro impianto particolarmente complesso, la deroga di cui all’allegato 2.10 numero 3.2.2 ORRPChim nella versione del 1° luglio 2015170può essere prorogata se:
È vietata la ricarica con prodotti refrigeranti stabili nell’aria che presentano un potenziale di effetto serra pari o superiore a 2500 in impianti.
Il divieto di cui al numero 3.3.1 non si applica alla ricarica:
1I detentori dei seguenti apparecchi e impianti devono farne controllare periodicamente, almeno a ogni intervento e a ogni manutenzione, la tenuta stagna:
2Qualora rilevi una perdita, il detentore deve immediatamente far riparare l’apparecchio o l’impianto.
3Il detentore di un impianto che contiene prodotti refrigeranti stabili nell’aria e la cui capacità è pari o superiore a 500 tonnellate di CO2equivalenti è tenuto a provvedere affinché:
1I detentori di apparecchi e impianti che contengono più di 3 kg di prodotti refrigeranti devono provvedere affinché venga costituito un registro di manutenzione.
2Nel registro di manutenzione deve figurare il nome del detentore dell’apparecchio o dell’impianto.
3Il tecnico specializzato che esegue i lavori deve annotare nel registro di manutenzione, dopo ogni intervento o ogni manutenzione dell’apparecchio o dell’impianto, le seguenti indicazioni:
1I prodotti refrigeranti che vengono prelevati da un apparecchio o da un impianto e che non possono più essere ricaricati secondo il numero 3.2 o 3.3 sono considerati rifiuti speciali secondo l’elenco dei rifiuti emanato dal DATEC sulla base dell’articolo 2 dell’ordinanza del 22 giugno 2005171sul traffico di rifiuti.
2Chi prende in consegna, per smaltirli, apparecchi o impianti che contengono prodotti refrigeranti deve provvedere allo svuotamento e allo smaltimento separato e corretto di tali prodotti.
1Chi ha messo in esercizio, mette in esercizio o mette fuori esercizio un impianto stazionario contenente più di 3 kg di prodotti refrigeranti deve notificarlo all’UFAM entro tre mesi dalla messa in esercizio o fuori esercizio.
2La notifica deve contenere le seguenti indicazioni:
3 Il detentore deve notificare immediatamente all’UFAM eventuali modifiche dell’ubicazione o della potenza di raffreddamento dell’impianto nonché del tipo e della quantità di prodotto refrigerante.
4In caso di cambiamento del detentore, il nuovo detentore deve notificare immediatamente all’UFAM il proprio nome.
5L’impresa specializzata informa il detentore in modo adeguato sugli obblighi di notifica.
6L’UFAM mette a disposizione numeri per l’identificazione degli impianti e li comunica alle persone soggette all’obbligo di notifica.
7La persona soggetta all’obbligo di notifica deve esporre sull’impianto il numero di cui al capoverso 6 in modo immediatamente visibile, facilmente leggibile e permanente.
8Su richiesta, l’UFAM fornisce all’Ufficio federale dell’energia (UFE) le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere a, c, d, ed f.
Non devono essere notificati secondo il numero 5.1 gli impianti che servono alla difesa nazionale.
Dopo aver consultato i settori interessati, l’UFAM emana raccomandazioni:
1Il divieto di immissione sul mercato e di importazione a scopi privati di cui al numero 2.1 capoverso 2 non si applica ad apparecchi frigoriferi e congelatori per uso domestico, deumidificatori e climatizzatori fabbricati prima del 1° gennaio 2005.
2Se per l’allestimento di un impianto stazionario contenente oltre 3 kg di prodotto refrigerante stabile nell’aria è stata concessa un’autorizzazione prima del 1° dicembre 2013 secondo il numero 3.3 della versione del 18 maggio 2005172, l’impianto può essere allestito solo entro il 31 dicembre 2016.
3Per gli apparecchi e gli impianti che contengono o conterranno prodotti refrigeranti stabili nell’aria elencati nell’allegato A del Protocollo di Kyoto dell’11 dicembre 1997173della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Protocollo di Kyoto), fino al 31 maggio 2020 è ammessa anche un’etichettatura secondo l’articolo 2.3bisORRPChim nella versione del 10 dicembre 2010174.
4Gli impianti e gli apparecchi per i quali non sono applicabili il numero 2.2 capoversi 2–4 e 6 perché vi è un sostituto a seguito di un cambiamento dello stato della tecnica possono ancora essere fabbricati, importati per scopi professionali o commerciali per sei mesi e ceduti a terzi per ulteriori sei mesi.
5Gli impianti che contengono prodotti refrigeranti stabili nell’aria la cui capacità è pari o superiore a 500 tonnellate di CO2equivalenti e che sono stati messi in esercizio prima del 1° gennaio 2025 possono continuare a funzionare senza un sistema di rilevazione delle perdite fino al 31 dicembre 2026.
(art. 3)
1Sono considerati prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono i prodotti estinguenti che contengono sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 1.4).
2Sono considerati prodotti estinguenti stabili nell’aria i prodotti estinguenti che contengono sostanze stabili nell’aria (allegato 1.5).
3Un impianto è una struttura installata in modo fisso in un edificio (impianto stazionario) o su un veicolo (impianto mobile), che, tramite un sistema di tubazioni, distribuisce il prodotto estinguente nei punti in cui vi è un incendio.
4La ristrutturazione di impianti esistenti è equiparata all’immissione sul mercato di impianti.
5Un apparecchio è uno strumento ausiliario trasportabile per lo spegnimento di incendi che non dispone di un sistema di tubazioni installato in modo fisso.
Per i prodotti estinguenti contenenti PFOS o PFOA, PFCA C9–C14, PFHxS e loro sostanze correlate si applica l’allegato 1.16.
L’immissione sul mercato e l’importazione a scopi privati di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono o che sono stabili nell’aria nonché di apparecchi o impianti contenenti tali prodotti estinguenti sono vietate.
I divieti di cui al numero 2.1 non si applicano:
È vietata l’esportazione di:
I prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono nonché gli apparecchi e gli impianti per il cui uso sono necessari prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono possono essere esportati per l’uso negli aeroplani, nei veicoli speciali dell’esercito o negli impianti nucleari quando la sicurezza delle persone, tenendo conto dello stato della tecnica in materia di prevenzione degli incendi, non è sufficientemente garantita senza l’impiego di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono.
1Chi intende esportare prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono con un peso lordo superiore a 20 kg deve presentare all’UFAM una domanda di autorizzazione d’esportazione.
2Nella domanda devono figurare le seguenti indicazioni:
1. il nome chimico secondo una nomenclatura internazionale riconosciuta,
2. la voce tariffale secondo gli allegati della legge del 9 ottobre 1986175sulla tariffa delle dogane (LTD),
3. il nome e l’indirizzo del detentore precedente,
4. la quantità prevista per l’esportazione in chilogrammi,
5. la conferma di cui al capoverso 3 lettera b.
3Un’autorizzazione d’esportazione è concessa se:
4L’UFAM può esigere ulteriori indicazioni sulla provenienza e sulla destinazione del prodotto estinguente che impoverisce lo strato di ozono. Esso decide sulla domanda completa entro due mesi.
5La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione conformemente alla legislazione doganale deve esibire l’autorizzazione d’esportazione al momento della dichiarazione doganale.
6L’esportatore deve conservare l’autorizzazione d’esportazione per un periodo di cinque anni dall’esportazione del prodotto estinguente che impoverisce lo strato di ozono.
1È vietato l’impiego di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono.
2È vietato utilizzare prodotti estinguenti per esercitazioni e prove.
L’impiego di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono è consentito negli aeroplani, nei veicoli speciali dell’esercito e negli impianti nucleari, quando la sicurezza delle persone, tenendo conto dello stato della tecnica in materia di prevenzione degli incendi, non è sufficientemente garantita senza l’impiego di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono.
I prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono o sono stabili nell’aria sono considerati rifiuti se sono contenuti in un apparecchio o un impianto che viene messo fuori esercizio. Ciò non si applica ai prodotti estinguenti che vengono immessi legalmente sul mercato senza trattamento secondo il numero 2.2 lettera d.
L’UFAM pubblica per le autorità esecutive raccomandazionisull’esportazione e lo smaltimento corretto dei prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono.
I detentori di apparecchi che contengono più di 8 kg di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono o sono stabili nell’aria o di impianti stazionari che contengono tali prodotti devono comunicare all’UFAM:
1I detentori di apparecchi contenenti prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono o che sono stabili nell’aria devono sottoporli a una manutenzione appropriata ogni tre anni.
2I detentori di impianti contenenti prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono o che sono stabili nell’aria devono sottoporli a una manutenzione appropriata una volta all’anno.
1Entro il 31 marzo di ogni anno, chi fornisce, prende in consegna o esporta prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono o che sono stabili nell’aria, oppure apparecchi o impianti che contengono tali prodotti deve notificare all’UFAM per l’anno precedente:
2Le indicazioni devono essere suddivise per:
3Chi esporta prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono deve comunicare all’UFAM la quantità esportata al più tardi al momento dell’esportazione.
Il fabbricante può immettere sul mercato estintori e impianti che contengono o conterranno prodotti estinguenti elencati in uno degli allegati I–III del regolamento (UE) 2024/573181soltanto se la loro etichetta contiene le seguenti indicazioni:
(art. 3)
1Le confezioni aerosol sono contenitori di metallo, vetro o materia plastica che non possono essere riempiti di nuovo, incluso il gas compresso, liquefatto o disciolto sotto pressione contenutovi con o senza liquido, pasta o polvere. Dette confezioni sono dotate di un dispositivo per il prelievo che permette la fuoriuscita del contenuto sotto forma di gas o di particelle solide o liquide sospese nel gas come schiuma, pasta, polvere o allo stato liquido. Possono essere provviste di uno o più serbatoi.
2È considerata una produzione a scopi d’intrattenimento o decorazione in particolare la produzione di:
1Sono vietate la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’importazione a scopi privati di confezioni aerosol se contengono:
2Sono vietati la fabbricazione, l’immissione sul mercato, l’importazione a scopi privati e l’impiego di confezioni aerosol se:
1. R23, R26, o
2. H330, H331.
2bisÈ vietata la consegna al grande pubblico di confezioni aerosol che contengono basi o acidi in fase liquida o solventi e devono essere contrassegnate conformemente all’allegato III della direttiva 67/548/CEE o all’allegato III del regolamento (CE) n. 1272/2008 nel modo seguente:
3Le confezioni aerosol per scopi d’intrattenimento e di decorazione non possono essere fornite al grande pubblico se contengono sostanze che, come tali o sotto forma di preparati, soddisfano i criteri di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 per una delle classi di pericolo ivi menzionate e riportate qui di seguito:
1I divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettere b e c non si applicano ai farmaci e ai dispositivi medici se:
2I divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettera c non si applicano se, secondo lo stato della tecnica, i requisiti di sicurezza non possono essere soddisfatti senza che siano impiegate confezioni aerosol che contengono HFO ma non sostanze che impoveriscono lo strato di ozono né sostanze stabili nell’aria.
3Il divieto di fornire al grande pubblico di cui al numero 2 capoverso 3 non si applica alle confezioni aerosol menzionate nell’articolo 8 paragrafo 1bis della direttiva 75/324/CEE184, e conformi ai requisiti ivi riportati.
4Dopo aver consultato il settore interessato e le autorità cantonali responsabili dell’esecuzione della presente ordinanza, l’UFAM emana raccomandazioni sullo stato della tecnica secondo i capoversi 1 e 2.
1Il fabbricante può immettere sul mercato confezioni aerosol che contengono o conterranno sostanze elencate in uno degli allegati I–III del regolamento (UE) 2024/573185, fatto salvo il numero 2 capoverso 1 lettere b e c in combinato disposto con il numero 3 capoversi 1 e 2, soltanto se la loro etichetta contiene le seguenti indicazioni:
2Sull’etichetta delle confezioni aerosol di cui al numero 2 capoverso 3 deve figurare la dicitura seguente: «A uso esclusivamente commerciale».
Chi riempie per proprio conto confezioni aerosol con sostanze stabili nell’aria oppure importa tali confezioni deve notificare all’UFAM, su richiesta, le quantità di ogni singola sostanza impiegate negli ultimi tre anni; le indicazioni vanno suddivise secondo le categorie seguenti: importazione, consumo in Svizzera, esportazione e tipi d’impiego.
6 .
1I divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettera c non si applicano, fino al 31 dicembre 2029, alle confezioni aerosol che non contengono prodotti per la cura del corpo.
2I farmaci e i dispositivi medici che potevano essere utilizzati sulla base del numero 3 capoverso 1 e per cui è disponibile un’alternativa a seguito di un cambiamento dello stato della tecnica possono essere fabbricati e importati a scopi professionali o commerciali ancora per 12 mesi come pure essere ceduti a terzi per ulteriori 6 mesi.
(art. 3)
Gli additivi per combustibili sono sostanze o preparati aggiunti ai combustibili in particolare per migliorarne la combustione o la conservazione.
1Sugli imballaggi degli additivi per combustibili si deve indicare in un’apposita etichetta che essi non possono essere impiegati per l’olio da riscaldamento «extra leggero» se contengono:
2.
Per l’aggiunta di additivi a combustibili si applicano i requisiti di cui all’allegato 5 dell’ordinanza del 16 dicembre 1985^186^contro l’inquinamento atmosferico.
(art. 3)
1I condensatori e i trasformatori contenenti inquinanti sono condensatori e trasformatori che contengono:
2I condensatori con data di fabbricazione 1982 o antecedente sono considerati come contenenti inquinanti fino a quando il proprietario non prova il contrario.
1I condensatori e i trasformatori contenenti inquinanti non possono essere né immessi sul mercato né importati per scopi privati.
2È inoltre vietato l’impiego di:
1Gli organi di controllo elencati nell’articolo 26 capoverso 1 dell’ordinanza del 7 novembre 2001187sugli impianti a bassa tensione, nel quadro dei compiti esecutivi loro affidati, verificano anche se vengono utilizzati condensatori con un peso complessivo superiore a 1 kg contenenti sostanze nocive.
2Se sospettano o constatano un tale impiego, informano il proprietario dell’installazione e l’autorità del Cantone, sul cui territorio si trova l’installazione.
3L’autorità informata secondo il capoverso 2 ordina, se necessario, la messa fuori servizio o la sostituzione dei condensatori menzionati nel capoverso 1 e il loro smaltimento.
4I costi del controllo menzionato al capoverso 1 sono a carico del proprietario dell’installazione.
(art. 3)
1Sono considerate pile le fonti di corrente elettrica che trasformano direttamente l’energia chimica in energia elettrica e sono composte da una o più cellule non ricaricabili (batterie primarie) o da una e più cellule ricaricabili (accumulatori).
2Sono considerate pile per autoveicoli le pile destinate all’avviamento, all’illuminazione o all’accensione di autoveicoli.
3Sono considerate pile portatili le pile che:
4Sono considerate minipile, le piccole pile portatili di forma rotonda, il cui diametro è maggior dell’altezza e che sono destinate a scopi particolari come l’approvvigionamento energetico di apparecchi acustici, orologi da polso e piccoli apparecchi portatili o destinati all’alimentazione elettrica di riserva.
5Sono considerate pile industriali, le pile destinate esclusivamente a scopi industriali o commerciali o alla propulsione di veicoli elettrici di ogni tipo, nonché le altre pile che non sono considerate pile portatili o batterie per autoveicoli.
6Sono considerate apparecchiature le apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera a della direttiva 2012/19/UE188, alimentate o che possono essere alimentate interamente o parzialmente da pile.
1Pile, incluse quelle contenute in apparecchi, contenenti più di 5 mg di mercurio per kg non possono essere immesse sul mercato.
2Pile portatili, incluse quelle contenute in apparecchi, contenenti più di 20 mg di cadmio per kg non possono essere immesse sul mercato.
1.
2Il divieto di cui al numero 2 capoverso 2 non si applica alle pile portatili destinate all’impiego in:
1I fabbricanti di pile e di veicoli o apparecchiature in cui sono incorporate pile devono garantire che sulle pile venga apposta un’indicazione relativa allo smaltimento attraverso la raccolta differenziata, visibile, ben leggibile e duratura. Sulle pile che contengono oltre 5 mg di mercurio, oltre 20 mg di cadmio o oltre 40 mg di piombo per kg, deve inoltre essere apposto il simbolo chimico Hg, Cd o Pb per il rispettivo metallo.
2Le modalità di apposizione delle indicazioni secondo il capoverso 1 sono rette dall’articolo 21 della direttiva 2006/66/CE189.
3I fabbricanti di pile per autoveicoli e di pile ricaricabili portatili, nonché di veicoli e apparecchiature in cui sono incorporate tali pile, devono garantire che sulle pile dei veicoli e sulle pile portatili sia indicata la loro capacità, in modo visibile, leggibile e duraturo.
4Il capoverso 3 non si applica alle pile ricaricabili portatili di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1103/2010190.
5Le determinazione della capacità di cui al capoverso 3 e la veste grafica dell’etichetta indicante la capacità è retta dagli articoli 2–4 del regolamento (UE) n. 1103/2010.
1Nei punti vendita in cui vengono fornite le pile deve essere indicato chiaramente in un luogo ben visibile che:
2La pubblicità per le pile deve attirare l’attenzione del consumatore sull’obbligo della riconsegna delle pile secondo il numero 5.1.
I consumatori devono riconsegnare le pile per lo smaltimento a un commerciante che è tenuto a riprenderle o a un centro di raccolta per pile oppure nell’ambito delle apposite raccolte di pile. Le batterie dei veicoli possono essere consegnate anche a imprese di smaltimento titolari di un’autorizzazione secondo l’articolo 10 dell’ordinanza del 22 giugno 2005191sul traffico di rifiuti, a condizione che dette imprese di smaltimento ne accettano la consegna.
1I commercianti che forniscono pile portatili devono riprenderle gratuitamente dai consumatori in ogni punto vendita.
2I commercianti che forniscono pile per autoveicoli devono riprendere gratuitamente in ogni punto vendita dai consumatori i tipi di batterie che hanno nell’assortimento.
2bisI commercianti che forniscono pile industriali devono riprendere gratuitamente in ogni punto vendita dai consumatori i tipi di pile che hanno nell’assortimento. Se lo smaltimento di pile industriali gravemente danneggiate genera costi aggiuntivi, i commercianti possono fatturare tali costi ai consumatori.
3I fabbricanti di pile per apparecchiature, pile per autoveicoli o pile industriali devono riprendere gratuitamente dai consumatori, dai commercianti e dai gestori di centri di raccolta i tipi di pile che forniscono.
1Devono versare una tassa di smaltimento anticipata (tassa) per le pile immesse sul mercato (pile soggette a tassa) a un’organizzazione privata (organizzazione) incaricata dall’UFAM conformemente al numero 6.7:
2Il capoverso 1 lettera b non si applica se terzi si sono assunti l’obbligo della tassa secondo il capoverso 1 e l’obbligo di notifica secondo il numero 6.3 capoverso 1.
3Su domanda, l’organizzazione esenta dall’obbligo della tassa i fabbricanti di pile per autoveicoli e di pile industriali nonché di autoveicoli e di apparecchiature che contengono pile per autoveicoli e pile industriali, se essi:
1L’ammontare della tassa è fissato sulla base dei costi presumibili delle attività di cui al numero 6.5. Esso varia da un minimo di 0,1 a un massimo di 7 franchi per chilogrammo di pile soggette a tassa, ma almeno a 0,03 franchi per pila.
2Il DATEC fissa l’ammontare della tassa, lo riesamina ogni anno e lo adegua se del caso.
1Le parti assoggettate alla tassa devono notificare all’organizzazione la quantità di pile soggette a tassa immessa sul mercato, secondo le prescrizioni emanate dalla stessa. La notifica avviene mensilmente, salvo che le parti assoggettate alla tassa non concordino con l’organizzazione una periodicità diversa.
2I fabbricanti che conformemente al numero 6.1 capoverso 3 sono esentati dall’obbligo della tassa devono notificare, entro il 15 gennaio ed entro il 15 luglio, all’organizzazione la quantità di pile immessa sul mercato durante il semestre precedente, secondo le prescrizioni emanate dalla stessa. L’organizzazione mette a loro disposizione formulari per la domanda in forma cartacea o elettronica. Essa trasmette all’UFAM le notifiche ricevute, secondo le prescrizioni emanate da quest’ultimo.
3Le imprese di smaltimento autorizzate a prendere in consegna pile in virtù di un’autorizzazione di cui all’articolo 10 dell’ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti devono notificare entro il 30 aprile di ogni anno all’organizzazione, secondo le prescrizioni emanate dalla stessa, lequantitàdi pile riprese in Svizzera durante l’anno precedente che hanno riciclato o esportato per lo smaltimento.
1L’organizzazione fattura l’ammontare della tassa alle parti assoggettate. La tassa è esigibile non appena la fattura perviene alle parti assoggettate, oppure, nel caso di una fattura contestata, con il passaggio in giudicato della decisione relativa all’emolumento secondo il numero 6.9 capoverso 2.
2Il termine di pagamento è di 30 giorni a partire dalla scadenza. In caso di pagamento ritardato viene addebitato un interesse di mora del 5 per cento; sui pagamenti anticipati l’organizzazione può accordare un interesse remunerativo.
L’organizzazione deve impiegare la tassa esclusivamente per il finanziamento delle seguenti attività:
1Terzi che chiedono finanziamenti all’organizzazione per le attività di cui al numero 6.5 devono inoltrare a quest’ultima, al più tardi entro il 31 marzo dell’anno seguente, una domanda motivata. L’organizzazione mette a disposizione formulari per la domanda in forma cartacea o elettronica.
2L’organizzazione elargisce finanziamenti a terzi soltanto se essi svolgono le attività in modo economico e appropriato. Può adottare le misure necessarie per la verifica di detti presupposti.
3L’organizzazione elargisce finanziamenti per le attività di cui al numero 6.5 lettere a e b nel quadro dei mezzi finanziari disponibili.
1 Chi esporta pile sulle quali è stata riscossa una tassa ha diritto al rimborso della stessa su presentazione di una domanda motivata; dal rimborso sono dedotti i costi già sostenuti.
2 Le domande di rimborso della tassa devono pervenire all’organizzazione entro il 31 marzo dell’anno successivo.
1L’UFAM incarica della riscossione, dell’amministrazione e dell’impiego della tassa un’organizzazione privata idonea. Detta organizzazione non può svolgere essa stessa attività economiche in relazione con la fabbricazione, l’importazione, la vendita o il riciclaggio di pile.
2L’UFAM stipula di volta in volta per un periodo massimo di cinque anni un contratto con l’organizzazione. Il contratto stabilisce in particolare la parte della tassa che l’organizzazione può utilizzare per lo svolgimento delle proprie attività nonché le condizioni e le conseguenze di uno scioglimento anticipato del contratto.
3L’organizzazione deve eseguire controlli interni dell’organo di gestione e affidare la verifica dei risultati dei controlli interni e la revisione a terzi indipendenti e autorizzati dall’UFAM. Deve fornire loro tutte le informazioni necessarie e garantire loro la consultazione degli atti.
4L’organizzazione deve salvaguardare il segreto d’affari delle parti assoggettate alla tassa e di chi si occupa dello smaltimento.
5L’UDSC può comunicare all’organizzazione i dati figuranti nelle dichiarazioni doganali e altre constatazioni in relazione all’importazione o all’esportazione di pile.
6L’organizzazione può concordare con l’UDSC la riscossione della tassa al momento dell’importazione. In tale caso, per la riscossione, la scadenza e gli interessi è applicata la legislazione doganale.
1L’UFAM vigila sull’organizzazione. Può impartire istruzioni all’organizzazione, in particolare per quanto riguarda l’impiego della tassa.
2L’organizzazione deve fornire all’UFAM tutte le informazioni necessarie e garantirgli la consultazione degli atti.
3Essa deve inoltrare all’UFAM, al più tardi il 30 giugno di ogni anno, un rapporto sulle attività svolte nell’anno precedente. In tale rapporto devono figurare in particolare:
4L’UFAM pubblica il rapporto salvaguardando il segreto d’affari o di fabbricazione.
1L’organizzazione statuisce mediante decisione su:
2In caso di controversia sulla fattura, essa emana una decisione relativa all’emolumento conformemente al numero 6.4 capoverso 1 periodo 1.
3Le procedure sono rette dalle disposizioni della procedura amministrativa federale.
1Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 non si applica:
1bisIl divieto di cui al numero 2 capoverso 2 non si applica:
1. non sono contenute in apparecchi e sono state immesse sul mercato per la prima volta prima del 1° febbraio 2011;
2. sono contenute in apparecchi immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° febbraio 2011.
2I requisiti di cui al numero 4.1 capoverso 1 non si applicano:
2bisI requisiti di cui al numero 4.1 capoverso 3 non si applicano alle pile per autoveicoli e alle pile ricaricabili portatili, né agli autoveicoli e alle apparecchiature in cui sono incorporate tali pile, se sono state immesse sul mercato per la prima volta prima del 1° luglio 2013.
3L’obbligo della tassa secondo il numero 6.1 non si applica alle batterie con un peso superiore a 5 kg che sono state immesse sul mercato entro il 1° gennaio 2012.
(art. 3)
Il cemento e i preparati contenenti cemento che, dopo l’idratazione, presentano un contenuto in massa di cromo(VI) solubile superiore allo 0,0002 per cento rispetto alla massa anidra del cemento stesso non possono essere né immessi sul mercato né impiegati.
1I divieti di cui al numero 1.1 non si applicano all’immissione sul mercato a scopo di impiego o per l’impiego in processi monitorati, chiusi e completamente automatizzati, nonché in processi durante i quali il cemento e i preparati che lo contengono entrano in contatto esclusivamente con le macchine e non sussiste un pericolo di contatto con la pelle.
1Il cemento e i preparati contenenti cemento che presentano un contenuto in massa di cromo(VI) solubile superiore allo 0,0002 per cento rispetto alla massa anidra del cemento stesso devono essere muniti di un’etichetta con la dicitura «Contiene cromo(VI). Può provocare reazioni allergiche».
2Il capoverso 1 non si applica né al cemento né ai preparati contenenti cemento che sono classificati come sensibilizzanti secondo i criteri di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008192oppure secondo i criteri di cui all’allegato II parte A della direttiva 1999/45/CE193e che devono essere contrassegnati con la frase H317 conformemente all’allegato III del regolamento (CE) n. 1272/2008 o con la frase R 43 conformemente all’allegato III della direttiva 67/548/CEE194.
3Per i cementi o i preparati contenenti cemento che contengono agenti riducenti è necessario indicare sull’imballaggio:
4Il numero 3 non si applica all’immissione sul mercato per impieghi secondo il numero 1.2.
Sono considerati prodotti in pelle contenenti cromo gli oggetti fabbricati interamente o parzialmente in pelle, se il loro tenore in cromo(VI) è pari o superiore allo 0,0003 per cento in massa del peso a secco della pelle.
È vietata l’immissione sul mercato di prodotti in pelle contenenti cromo che vengono in contatto con la pelle.
Sono oggetti cadmiati:
1La fabbricazione e l’immissione sul mercato di oggetti cadmiati da parte di un fabbricante sono vietate.
2Per l’immissione sul mercato di apparecchiature elettriche ed elettroniche si applica l’allegato 2.18.
1Il divieto di immissione sul mercato contemplato al numero 2.2 non si applica:
1bisI divieti di fabbricazione e immissione sul mercato di cui al numero 2.2 non si applicano ai componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, per i quali l’allegato 2.18 numeri 3 e 8 stabilisce che possono contenere cadmio.
2Se, secondo lo stato della tecnica, non esiste un prodotto alternativo non cadmiato e se non è impiegato più cadmio di quello necessario per l’impiego al quale l’oggetto è destinato, i divieti di cui al numero 2.2 non si applicano:
3Su domanda motivata, l’UFAM, d’intesa con l’UFSP, può ammettere deroghe per altri oggetti se:
1I fabbricanti che procedono alla zincatura di oggetti devono provvedere affinché il contenuto in massa di cadmio nello zinco applicato non superi lo 0,025 per cento.
2Il valore di cui al capoverso 1 è considerato rispettato se il tenore di cadmio della soluzione o della massa in fusione impiegata per la zincatura non è superiore ad esso.
3Gli oggetti zincati possono essere importati per scopi professionali o commerciali solo se il tenore di cadmio nello zinco applicato non supera il valore massimo di cui al capoverso 1.
4Il capoverso 3 non si applica all’importazione di oggetti zincati se sono solo ulteriormente lavorati o diversamente imballati in Svizzera e riesportati nella loro totalità.
5Per l’immissione sul mercato di materiali e componenti per veicoli, veicoli nonché apparecchiature elettriche ed elettroniche e relativi pezzi di ricambio contenenti componenti zincati si applicano i numeri 5, 7 capoversi 2 e 3 nonché l’allegato 2.18.
Per brasatura s’intende un procedimento di giunzione realizzato con l’ausilio di leghe a temperature superiori a 450°C.
Sono vietate la fabbricazione e l’immissione sul mercato di leghe per brasatura con un contenuto in massa di cadmio pari o superiore allo 0,01 per cento.
I divieti di cui al numero 3bis.2 non si applicano alle leghe per brasatura utilizzate in applicazioni militari e aerospaziali e alle leghe per brasatura utilizzate per motivi di sicurezza.
1Si considera che un oggetto contenga piombo (n. CAS 7439-92-1) o un composto di piombo se esso, o una sua parte accessibile, presenta un contenuto in massa di piombo (espresso in metallo) pari o superiore allo 0,05 per cento.
2Un oggetto o una sua parte accessibile può essere messo in bocca dai bambini se è di altezza, lunghezza o larghezza inferiore a 5 cm o se presenta una parte staccabile o sporgente di tale dimensione.
1L’immissione sul mercato di oggetti contenenti piombo destinati al grande pubblico è vietata se, in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, gli oggetti o loro parti accessibili possono essere messi in bocca dai bambini.
2Per l’immissione sul mercato di imballaggi, oggetti trattati con pitture e lacche, materiali legnosi nonché apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti piombo o composti di piombo si applicano il numero 4 e gli allegati 2.8, 2.17 e 2.18.
Si applica l’ODerr per l’immissione sul mercato di oggetti d’uso, giocattoli, gioielli e stoppini di candele contenenti piombo o composti di piombo destinati al grande pubblico, e tali oggetti o loro parti accessibili possono, in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, essere messi in bocca dai bambini.
1Il divieto di cui al numero 3ter.2 non si applica:
2Il divieto di cui al numero 3ter.2 capoverso 1 non si applica inoltre a:
1Sono considerati metalli pesanti il piombo, il cadmio, il mercurio e i loro composti nonché il cromo(VI).
2Sono considerati imballaggi, inclusi i componenti, i prodotti fabbricati con diversi materiali e destinati alla ricezione, alla protezione, all’uso, alla fornitura o alla presentazione di merci.
Gli imballaggi o i componenti di imballaggi non possono essere immessi sul mercato dal fabbricante se il loro tenore di metalli pesanti supera i 100 mg/kg.
1Il divieto secondo il numero 4.2 non si applica:
1. il superamento del tenore massimo di metalli pesanti secondo il numero 4.2 è dovuto al riciclaggio delle casse e palette di plastica,
2. il materiale utilizzato per il riciclaggio proviene unicamente da altre casse o palette di plastica,
3. l’introduzione di altro materiale non menzionato al numero 2 di questa lettera si limita alla quantità minima tecnicamente necessaria e comunque non supera il 20 per cento in massa,
4. durante il riciclaggio non sono stati introdotti deliberatamente metalli pesanti.
2Su domanda motivata, l’UFAM può accordare, d’intesa con l’UFSP, una deroga per altri imballaggi. A tal fine tiene conto delle decisioni della Commissione basate sull’articolo 11 paragrafo 3 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994196, sugli imballaggi e sui rifiuti d’imballaggio, come pure dello stato della tecnica.
Sono considerati veicoli le automobili e i veicoli utilitari secondo la direttiva 2000/53/CE197appartenenti alle categorie M1o N1dell’allegato II parte A numero 1 della direttiva 2007/46/CE198.
1L’immissione sul mercato di nuovi materiali e componenti per veicoli il cui contenuto per ogni materiale omogeneo in massa di piombo, mercurio o cromo(VI) è superiore allo 0,1 per cento o il cui contenuto in massa di cadmio è superiore allo 0,01 per cento è vietata.
2È inoltre vietata l’immissione sul mercato di veicoli nuovi che contengono materiali o componenti secondo il capoverso 1.
1Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 1 non si applica:
1. pesi equilibratori,
2. spazzole di carbone,
3. guarnizioni dei freni.
2Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 2 non si applica ai veicoli che contengono materiali o componenti i quali, secondo il capoverso 1 lettera a, possono essere immessi sul mercato.
I materiali e i componenti per veicoli devono essere etichettati o resi identificabili in con altri mezzi appropriati conformemente all’allegato II della direttiva 2000/53/CE200.
1D’intesa con l’UFSP, l’UFAM può adeguare i numeri 5.3 capoverso 1, 5.4 e 7 capoverso 2 alla versione vigente dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE201.
2Se nell’allegato II della direttiva 2000/53/CE è specificato per un materiale o un componente originale un termine di scadenza antecedente il 1° agosto 2006, per la loro immissione sul mercato come pezzi di ricambio si applica la disposizione di cui al numero 5.3 capoverso 1 lettera b.
1Il divieto di cui al 1bis.2 non si applica all’immissione sul mercato di prodotti in pelle contenenti cromo forniti ai consumatori finali per la prima volta prima del 1° settembre 2016.
1bis Il divieto di cui al numero 3ter.2 capoverso 1 non si applica agli oggetti immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° gennaio 2019.
2Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 1 non si applica ai materiali e componenti per veicoli, se sono elencati nell’allegato II della direttiva 2000/53/CE202e se sono stati immessi sul mercato per la prima volta entro i termini e alle condizioni menzionati in tale allegato.
3Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 2 non si applica ai veicoli che sono stati immessi per la prima volta sul mercato in Svizzera o in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS che contengono materiali o componenti che possono essere immessi sul mercato secondo il capoverso 2.
(art. 3)
1Materiali formati a partire da trucioli o fibre del legno, in particolare pannelli truciolari o pannelli di fibre grezzi o laminati, non possono essere immessi sul mercato da un fabbricante se il contenuto in massa delle seguenti sostanze nel materiale è superiore ai valori limite elencati:
| Sostanza | Valore limite in milligrammi per chilogrammo di sostanza secca (mg/kg SS) |
|---|---|
| Arsenico (As) | 25 |
| Piombo (Pb) | 90 |
| Cadmio (Cd) | 50 |
| Mercurio (Hg) | 25 |
| Benzo[a]pirene (n. CAS 50-32-8) | 0,5 |
| Pentaclorofenolo (PCP n. CAS 87-86-5) | 5 |
2I seguenti oggetti non possono essere immessi sul mercato se l’emissione di formaldeide (n. CAS 50‑00‑0) derivante dagli oggetti misurata in una camera di saggio nelle condizioni di prova descritte al numero 1 dell’appendice 14 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006203produce concentrazioni che superano i valori limite specificati:
| Oggetto | Valore limite per la formaldeide in milligrammi per metro cubo (mg/m3) |
|---|---|
| Oggetti, in particolare mobili, a base di materiali legnosi | 0,062 |
| Altri oggetti, esclusi i veicoli stradali | 0,080 |
3I veicoli stradali non possono essere immessi sul mercato se contengono oggetti la cui emissione di formaldeide misurata nelle condizioni di prova descritte al numero 2 dell’appendice 14 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 produce una concentrazione all’interno di questi veicoli che supera il valore di 0,062 mg/m3.
1Il divieto di cui al numero 1 capoverso 2 non si applica all’immissione sul mercato di:
2Il divieto di cui al numero 1 capoverso 2 non si applica all’immissione sul mercato di:
3Il divieto di cui al numero 1 capoverso 3 non si applica all’immissione sul mercato di:
I divieti di cui al numero 1 capoversi 2 e 3 non si applicano all’immissione sul mercato di:
(art. 3)
1Per apparecchiature elettriche ed elettroniche si intendono gli apparecchi di cui all’articolo 3 punto 1 in combinato disposto con il punto 2 della direttiva 2011/65/UE176208, che rientrano nelle categorie di cui all’allegato I di questa direttiva. Non sono considerate apparecchiature elettriche ed elettroniche le apparecchiature che sono necessarie per la tutela degli interessi di sicurezza essenziali della Svizzera, compresi armi, munizioni e materiale bellico per scopi militari nonché gli oggetti, le apparecchiature, gli utensili di grandi dimensioni, gli impianti di grandi dimensioni, i mezzi di trasporto, le macchine, i pannelli fotovoltaici e gli organi a canne di cui all’articolo 2 paragrafo 4 lettere b−k della direttiva 2011/65/UE secondo le definizioni di cui all’articolo 3 di questa direttiva.
2Per cavi si intendono tutti i cavi con una tensione nominale inferiore ai 250 volt che servono da collegamento o da prolunga per collegare le apparecchiature elettriche ed elettroniche alla presa elettrica o per collegare tra di loro due o più apparecchiature elettriche ed elettroniche.
3Per pezzo di ricambio si intende una parte distinta di un’apparecchiatura elettrica o elettronica che può sostituire una parte di un’apparecchiatura elettrica o elettronica. L’apparecchiatura elettrica o elettronica non può funzionare come previsto in assenza di tale parte. La funzionalità dell’apparecchiatura elettrica o elettronica è ristabilita o è potenziata, la sua capacità amplificata o la sua funzionalità aggiornata quando la parte è sostituita da un pezzo di ricambio.
4Per materiale omogeneo si intende un materiale di composizione costantemente uniforme o un materiale costituito dalla combinazione di più materiali che non può essere diviso o separato in materiali diversi mediante azioni meccaniche come lo svitamento, il taglio, la frantumazione, la molatura o processi abrasivi.
5Per fabbricante si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che produce o fa progettare o produrre un’apparecchiatura elettrica ed elettronica e la commercializza con il proprio nome o il proprio marchio.
6Per importatore si intende qualsiasi persona fisica o giuridica residente in Svizzera che immette sul mercato svizzero un’apparecchiatura elettrica o elettronica proveniente dall’estero.
7Per commerciante si intende qualsiasi persona fisica o giuridica della catena di fornitura che mette a disposizione sul mercato un’apparecchiatura elettrica o elettronica, ad eccezione del fabbricante e dell’importatore.
8L’importatore o il rivenditore che immette sul mercato apparecchiature elettriche o elettroniche con il proprio nome o il proprio marchio o modifica le apparecchiature già presenti sul mercato in modo tale che possa essere compromessa la conformità ai requisiti di cui al numero 2 è considerato un fabbricante.
9Per mandatario si intende qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita in Svizzera che sia stata incaricata per scritto da un fabbricante di eseguire determinati compiti per suo conto.
10Per messa a disposizione sul mercato si intende qualsiasi fornitura a titolo oneroso o gratuito di apparecchiature elettriche o elettroniche per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato nel corso di un’attività commerciale.
11Per immissione sul mercato si intende la prima messa a disposizione di un’apparecchiatura elettrica o elettronica sul mercato.
12Per richiamo si intende qualsiasi misura volta a garantire che il consumatore finale restituisca un’apparecchiatura elettrica o elettronica che è già stata resa disponibile.
13Per ritiro si intende qualsiasi misura adottata per impedire la messa a disposizione sul mercato di un’apparecchiatura elettrica o elettronica della catena di approvvigionamento.
1Le apparecchiature elettriche ed elettroniche, i cavi e i pezzi di ricambio non possono essere immessi sul mercato se il contenuto in massa delle seguenti sostanze elencate nell’allegato II della direttiva 2011/65/UE209supera i valori massimi di concentrazione nei materiali omogenei sottoelencati:
| N. | Sostanze | Valori massimi di concentrazione (contenuto in massa) |
|---|---|---|
| 1. | Piombo | 0,1 per cento |
| 2. | Mercurio | 0,1 per cento |
| 3. | Cadmio | 0,01 per cento |
| 4. | Cromo esavalente | 0,1 per cento |
| 5. | Bifenili polibromati | 0,1 per cento |
| 6. | Difenileteri polibromati | 0,1 per cento |
| 7. | Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) n. CAS 117-81-7 | 0,1 per cento |
| 8. | Benzilbutilftalato (BBP) n. CAS 85-68-7 | 0,1 per cento |
| 9. | Dibutilftalato (DBP) n. CAS 84-74-2 | 0,1 per cento |
| 10. | Diisobutilftalato (DIBP) n. CAS 84-69-5 | 0,1 per cento |
2Per garantire la conformità ai valori massimi di concentrazione di cui al capoverso 1 si applicano le prescrizioni tecniche di cui all’articolo 4 paragrafo 2 frase 2 della direttiva 2011/65/UE.
I divieti di cui al numero 2 non si applicano alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai cavi e alle parti di ricambio che contengono le sostanze menzionate negli allegati III e IV della direttiva 2011/65/UE210per le applicazioni ivi riportate.
1Fatti salvi i numeri 3 e 8, il fabbricante che immette sul mercato un’apparecchiatura elettrica o elettronica deve garantire che sia stata progettata e fabbricata conformemente alle esigenze di cui al numero 2.
2Il fabbricante deve predisporre la documentazione tecnica necessaria ed eseguire personalmente o fare eseguire la procedura di controllo interno della produzione conformemente all’allegato II, modulo A, della decisione n. 768/2008/CE211.
3Qualora la conformità delle apparecchiature elettriche o elettroniche alle prescrizioni di cui al numero 2 sia stata dimostrata dalla procedura di cui al capoverso 2, il fabbricante redige una dichiarazione di conformità conformemente al capoverso 4. Nei casi in cui le normative della Svizzera o dell’UE richiedono l’applicazione di una procedura di valutazione della conformità che sia almeno altrettanto rigorosa, la conformità alle prescrizioni di cui al numero 2 può essere dimostrata nel contesto di tale procedura. Può essere redatta una documentazione tecnica unica.
4La dichiarazione di conformità deve avere la struttura tipo di cui all’allegato VI della direttiva 2011/65/UE212, contenere gli elementi indicati in tale allegato VI ed essere aggiornata periodicamente. Essa va redatta in una delle lingue ufficiali svizzere o in inglese.
5Il fabbricante deve garantire che siano predisposte le procedure volte a garantire che la produzione in serie continui a essere conforme ai requisiti di cui al presente allegato. Vanno tenute in debito conto le modifiche della progettazione o delle caratteristiche degli apparecchi, nonché le modifiche delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche in riferimento a cui è dichiarata la conformità delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
6Il fabbricante deve conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità per un periodo di dieci anni a decorrere dall’immissione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche sul mercato.
7Il fabbricante di apparecchiature elettriche o elettroniche deve inoltre garantire:
8Il fabbricante che ritiene o ha motivo di credere che un’apparecchiatura elettrica o elettronica che ha immesso sul mercato non sia conforme ai requisiti del presente allegato deve adottare immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale apparecchiatura, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi; egli deve informarne immediatamente l’autorità cantonale competente, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.
9Il fabbricante deve tenere un registro delle sue apparecchiature elettriche ed elettroniche non conformi e dei relativi richiami e ritiri, informandone regolarmente i rivenditori.
1Il fabbricante può nominare per scritto un mandatario. Il fabbricante non può delegare a un mandatario gli obblighi di cui al numero 4.1 capoversi 1 e 2.
2Un mandatario svolge i compiti definiti per conto del fabbricante. Il mandato deve consentire al mandatario di svolgere almeno i seguenti compiti:
1Fatti salvi i numeri 3 e 8, l’importatore può immettere sul mercato solo apparecchiature elettriche ed elettroniche conformi ai requisiti di cui al numero 2.
2Prima di immettere apparecchiature elettriche ed elettroniche sul mercato, l’importatore deve garantire che:
3L’importatore deve indicare sulle apparecchiature elettriche o elettroniche oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento delle apparecchiature il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l’indirizzo dove può essere contattato. Nel caso in cui le apparecchiature sono importate da Stati membri dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), possono essere indicati il nome, la denominazione commerciale o il marchio e l’indirizzo di contatto del responsabile dell’immissione sul mercato nell’UE o nell’AELS.
4Per un periodo di dieci anni dall’immissione dell’apparecchiature elettriche o elettroniche sul mercato, l’importatore deve tenere a disposizione dell’autorità cantonale competente una copia della dichiarazione UE di conformità secondo l’articolo 13 della direttiva 2011/65/UE e garantire che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione di tale autorità.
5L’importatore che ritiene o ha motivo di credere che un’apparecchiatura elettrica o elettronica non sia conforme ai requisiti del numero 2, fatti salvi i numeri 3 e 8, non può immettere tale apparecchiatura sul mercato prima che l’apparecchiatura sia conforme a detti requisiti; egli deve informarne il fabbricante e l’autorità cantonale competente.
6L’importatore che ritiene o ha motivo di credere che un’apparecchiatura elettrica o elettronica che ha immesso sul mercato non sia conforme ai requisiti del presente allegato deve adottare immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale apparecchiatura, ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi; egli deve informarne immediatamente l’autorità cantonale competente, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e alle misure correttive adottate.
7L’importatore deve tenere un registro delle apparecchiature elettriche ed elettroniche non conformi importate come pure dei richiami e dei ritiri di tali apparecchiature elettriche ed elettroniche e informare regolarmente i rivenditori a tale proposito.
1I commercianti che mettono apparecchiature elettriche o elettroniche a disposizione sul mercato devono prestare la dovuta attenzione ai requisiti del presente allegato, in particolare verificando se il fabbricante e l’importatore hanno rispettato i requisiti di cui al numero 4.1 capoverso 7 nonché al numero 4.2 capoverso 3.
2Il commerciante che ritiene o ha motivo di credere che un’apparecchiatura elettrica o elettronica non sia conforme ai requisiti del numero 2, fatti salvi i numeri 3 e 8, può mettere tale apparecchiatura a disposizione sul mercato solo dopo che è stato garantito che l’apparecchiatura è conforme a questi requisiti; egli deve informarne il fabbricante o l’importatore nonché l’autorità cantonale competente.
3Il commerciante che ritiene o ha motivo di credere che un’apparecchiatura elettrica o elettronica che ha immesso sul mercato non sia conforme ai requisiti del presente allegato deve assicurarsi che siano adottate le misure correttive necessarie per garantire che tale apparecchiatura sia conforme ai requisiti di cui al presente allegato, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi; egli deve informarne immediatamente l’autorità cantonale competente, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e alle misure correttive adottate.
1Salvo prova contraria, le autorità cantonali competenti ritengono che le apparecchiature elettriche ed elettroniche per cui può essere presentata una dichiarazione di conformità siano conformi ai requisiti del presente allegato.
2I materiali, i componenti e le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono considerati conformi ai requisiti del presente allegato se:
1L’UFAM, d’intesa con l’UFSP e la SECO, adegua le disposizioni del presente allegato nel modo seguente:
2L’UFAM indica nel Foglio federale il titolo nonché il riferimento o la fonte delle norme armonizzate di cui al numero 5 capoverso 2 lettera b.
Per le pile incorporate nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche si applica l’allegato 2.15.
1I divieti di cui al numero 2 capoverso 1 numeri 1–6 non si applicano: a. alle seguenti apparecchiature immesse sul mercato in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) prima delle date indicate:
| Apparecchiatura | Data |
|---|---|
| Dispositivi medicali | 22 luglio 2014 |
| Strumenti di monitoraggio e di controllo | 22 luglio 2014 |
| Dispositivi medico-diagnostici in vitro | 22 luglio 2016 |
| Strumenti di monitoraggio e di controllo industriali destinati esclusivamente a uso industriale e commerciale | 22 luglio 2017 |
| Altre apparecchiature che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE214(art. 4 par. 3 della direttiva 2011/65/UE)215 | 22 luglio 2019 |
b. alle altre apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato in Svizzera o in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS prima del 1° luglio 2006.
2I divieti di cui al numero 2 capoverso 1 numeri 7–10 non si applicano:
3I divieti di cui al numero 2 non si applicano ai cavi e ai pezzi di ricambio per le apparecchiature elettriche ed elettroniche che:
4Qualora il riutilizzo avvenga in un sistema interaziendale chiuso e verificabile e i consumatori siano informati che i pezzi di ricambio sono stati riutilizzati, il divieto di cui al numero 2 non si applica nemmeno al riutilizzo di pezzi di ricambio che sono:
5Il capoverso 1 lettera a non si applica alle nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche che contengono esabromobifenile o difenileteri bromati ad eccezione di quelle che contengono decabromodifeniletere.
(art. 3)
1Sono considerati gas isolanti le sostanze e i preparati impiegati negli impianti e negli apparecchi elettrici per garantire la resistenza elettrica necessaria al loro interno.
2Sono considerati gas isolanti stabili nell’aria i gas isolanti che contengono sostanze stabili nell’aria ai sensi dell’allegato 1.5 numero 1 capoverso 1.
3Sono considerati gas isolanti idrofluorocarbonici insaturi parzialmente alogenati (gas isolanti HFO) i gas isolanti che contengono idrofluorocarburi insaturi parzialmente alogenati (HFO) e non contengono sostanze che impoveriscono lo strato di ozono ai sensi dell’allegato 1.4 numero 1 capoverso 1 né sostanze stabili nell’aria ai sensi dell’allegato 1.5 numero 1 capoverso 1.
4Sono considerati gas isolanti al fluorochetone i gas isolanti che contengono chetoni fluorurati e non contengono sostanze che impoveriscono lo strato di ozono ai sensi dell’allegato 1.4 numero 1 capoverso 1 né sostanze stabili nell’aria ai sensi dell’allegato 1.5 numero 1 capoverso 1.
5Sono considerati impianti e apparecchi di commutazione gli impiantie gli apparecchi elettrici destinati a essere utilizzati in combinazione con la generazione, trasmissione, distribuzione e conversione di energia elettrica. Un impianto di commutazione consiste di tutti i componenti che servono al suo utilizzo.
6La distribuzione primaria e secondaria si riferisce al trasporto di energia elettrica dall’interfaccia con la rete di trasmissione fino all’interfaccia con tensioni inferiori a 1 kV.
7L’ampliamento di impianti e apparecchi elettrici esistenti con compartimenti a gas aggiuntivi equivale alla loro prima immissione sul mercato.
1È vietata la prima immissione sul mercato di impianti e apparecchi di commutazione che funzionano con gas isolanti stabili nell’aria, gas isolanti HFO o gas isolanti al fluorochetone se presentano una delle seguenti caratteristiche:
2È vietata la prima immissione sul mercato di altri impianti e apparecchi elettrici che funzionano con gas isolanti stabili nell’aria.
3È vietata la messa in esercizio di impianti e apparecchi immessi sul mercato in violazione dei capoversi 1 o 2.
1I divieti di cui al numero 2.1 capoversi 1 e 2 non si applicano agli apparecchi elettrici:
2Il divieto di cui al numero 2.1 capoverso 1 non si applica se:
3Il divieto di cui al numero 2.1 capoverso 1 non si applica se l’adozione di un metodo di costruzione secondo lo stato della tecnica e durante l’intero ciclo di vita dell’impiego previsto consente di evitare emissioni significative di gas serra.
4Il divieto di cui al numero 2.1 capoverso 2 non si applica agli acceleratori di particelle i cui compartimenti di gas sono permanentemente monitorati o sigillati ermeticamente né ai mini-relè se:
1Il fabbricante può immettere sul mercato impianti e apparecchi di commutazione che contengono o conterranno gas isolanti elencati in uno degli allegati I–III del regolamento (UE) 2024/573216soltanto se la loro etichetta contiene le seguenti indicazioni:
2Il fabbricante di altri impianti o apparecchi elettrici che contengono più di 1 kg di esafluoruro di zolfo come gas isolante deve segnalare sugli impianti elettrici e sugli apparecchi elettrici la presenza di questa sostanza e indicarne la quantità in essi contenuta.
Chi manipola impianti o apparecchi elettrici che contengono gas isolanti stabili nell’aria, gas isolanti HFO o gas isolanti al fluorochetone, o manipola tali gas isolanti è tenuto a provvedere affinché i gas isolanti non costituiscano un pericolo per l’ambiente, e in particolare a:
È vietata la ricarica di esafluoruro di zolfo in impianti e apparecchi di commutazione.
Il divieto di cui al numero 3.2.1 non si applica alla ricarica di:
1I detentori di impianti e apparecchi di commutazione che contengono più di 5 tonnellate di CO2equivalenti di gas isolanti stabili nell’aria o più di 1 kg di gas isolanti HFO o di gas isolanti al fluorochetone devono farne controllare periodicamente la tenuta stagna.
2I detentori di impianti e apparecchi di commutazione che contengono più di 500 tonnellate di CO2equivalenti di gas isolanti stabili nell’aria o più di 100 kg di gas isolanti HFO o di gas isolanti al fluorochetone e che sono stati messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2017 devono provvedere affinché:
3Qualora rilevi una perdita, il detentore deve immediatamente far riparare l’impianto e l’apparecchio di commutazione.
Il numero 3.3.1 capoverso 1 non si applica agli impianti e agli apparecchi di commutazione che:
1I detentori di impianti e apparecchi di commutazione che contengono più di 5 tonnellate di CO2equivalenti di gas isolanti stabili nell’aria o più di 1 kg di gas isolanti HFO o di gas isolanti al fluorochetone devono provvedere affinché venga costituito un registro di manutenzione.
2Nel registro di manutenzione deve figurare il nome del detentore dell’impianto e dell’apparecchio di commutazione nonché un’indicazione che permetta di identificare l’impianto e l’apparecchio.
3Il tecnico specializzato che esegue i lavori deve annotare nel registro di manutenzione, dopo ogni intervento e ogni manutenzione dell’impianto di commutazione, le seguenti indicazioni:
Il numero 3.4.1 non si applica agli impianti e agli apparecchi di commutazione che secondo il numero 3.3.2 sono esclusi dall’obbligo di controllo della tenuta stagna.
Chi accetta impianti e apparecchi di commutazione che contengono gas isolanti stabili nell’aria, gas isolanti HFO o gas isolanti al fluorochetone per lo smaltimento deve rimuovere i gas isolanti in essi contenuti e smaltirli separatamente e correttamente.
Dopo aver consultato il settore interessato e le autorità cantonali responsabili dell’esecuzione della presente ordinanza, l’UFAM emana raccomandazioni:
1Il divieto della prima immissione sul mercato secondo il numero 2.1 capoverso 1 non si applica agli impianti e agli apparecchi di commutazione:
2Gli impianti e gli apparecchi che potevano essere utilizzati sulla base del numero 2.2 capoversi 2–4 e per cui è disponibile un’alternativa a seguito di un cambiamento dello stato della tecnica possono essere immessi sul mercato per la prima volta ancora per due anni.
3Il divieto di ricarica secondo il numero 3.2.1 non si applica fino al 31 dicembre 2034.
4Gli impianti che contengono più di 500 tonnellate di CO2equivalenti di gas isolanti stabili nell’aria o più di 100 kg di gas isolanti HFO o di gas isolanti al fluorochetone e che sono stati messi in esercizio prima del 1° gennaio 2026 possono restare in esercizio senza un sistema di rilevazione delle perdite fino al 31 dicembre 2027.
RS 813.1 ↩
RS 814.01 ↩
RS 814.20 ↩
RS 817.0 ↩
RS 730.0 ↩
RS 946.51 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2022 788). ↩
Nuovo testo giusta dall’all. 6 n. 11 dell’O del 4 dic. 2015 sui rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5699). ↩
RS 814.600 ↩
Nuovo testo giusta l’all. 3 cifra II n. 8 dell’O del 22 giu. 2005 sul traffico dei rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4199). ↩
RS 814.610 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5963). ↩
RS 814.620 ↩
Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 45 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6161). ↩
Nuovo testo giusta l’all. 10 cifra II n. 5 dell’O del 20 ago. 2025 sui prodotti fitosanitari, in vigore dal 1° dic. 2025 (RU 2025 565). ↩
Nuovo testo giusta l’all. 10 cifra II n. 5 dell’O del 20 ago. 2025 sui prodotti fitosanitari, in vigore dal 1° dic. 2025 (RU 2025 565). Correzione del 23 dic. 2025 (RU 2025 864). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° set. 2015 (RU 2015 2367). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° set. 2015 (RU 2015 2367). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2022 788). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6161). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2022 788). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2022 788). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2022 788). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2022 788). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2022 788). ↩
RS 0.142.112.681 ↩
RS 0.632.31 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2022 788). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2022 788). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2022 788). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6161). ↩
RS 812.213 ↩
RS 813.11 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° set. 2015 (RU 2015 2367). ↩
RS 916.171 ↩
Nuovo testo giusta l’all. 5 cifra II n. 3 dell’O del 1° nov. 2023 sui concimi, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 711). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° set. 2015 (RU 2015 2367). ↩
Nuovo testo giusta l’all. 10 cifra II n. 5 dell’O del 20 ago. 2025 sui prodotti fitosanitari, in vigore dal 1° dic. 2025 (RU 2025 565). ↩
RS 813.11 ↩
RS 813.153.1 ↩
[RU 1986 1254; 1988 911; 1989 270,2420; 1991 1981,2653; 1992 364,1749; 1994 678; 1995 1491art. 440 n. 2,4425all. 1 cifra II n. 14,5505; 1997 697; 1998 2009,2863all. 5 n. 3; 1999 39,1362,2045all. 2 n. 3; 2000 703cifra II n. 9,1949art. 22 cpv. 2; 2001 522all. n. 2,17583294cifra II n. 6; 2003 940,1345,5421cifra II n. 2; 2004 3209,4037n I 7.RU 2005 2695cifra I n.1] ↩
RS 814.88 ↩
RS 817.02 ↩
RS 0.814.021 ↩
Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014, versione secondo GU L, 2024/573, 20.2.2024. ↩
RS 0.814.021.1 ↩
RS 0.814.021.2 ↩
RS 0.814.021.3 ↩
RS 0.814.021.4 ↩
L’elenco di questi Stati può essere consultato negli emendamenti del Protocollo di Montreal (RS 0.814.021.1 /.4 ) alla sezione «Campo d’applicazione il …» . ↩
L’elenco di questi Stati può essere consultato negli emendamenti del Protocollo di Montreal (RS 0.814.021.1 /.4 ) alla sezione «Campo d’applicazione il …». ↩
La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
RS 632.10 ↩
RS 631.0 ↩
L’elenco di questi Stati può essere consultato negli emendamenti del Protocollo di Montreal (RS 0.814.021.1 –4 ) alla sezione «Campo d’applicazione il …». ↩
Il testo di questa decisione è disponibile sul sito Internetwww.ozone.unep.org> Les Traités > Le Protocole de Montréal > Décisions adoptées par les réunions des Parties au Protocole de Montréal > Vingt-sixième réunion des Parties > Décision XXVI/5. ↩
RS 0.814.021 ↩
L’elenco degli altri composti organici fluorurati più usati è disponibile sul sitowww.bafu.admin.ch> Prodotti chimici > Informazioni per gli specialisti > Disposizioni e procedure > Sostanze stabili nell’aria. ↩
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’all. 1.4 n. 3.1 cpv. 2. ↩
RS 632.10 ↩
RS 631.0 ↩
La norma può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur;www.snv.ch. ↩
Entra in vigore il 1° gen. 2028 (RU 2025 747). ↩
RS 813.12 ↩
RS 817.02 ↩
Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, GU L 174 del 1.7.2011, pag. 88, modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2017/2102, GU L 305 del 21.11.2017, pag. 8. ↩
La lista delle Parti è pubblicata sul sito Internet dell’UFAM:www.ufam.admin.ch> Prodotti chimici > Disposizioni e procedure. ↩
RS 0.814.82 ↩
RS 632.10 ↩
RS 631.0 ↩
La lista delle Parti è pubblicata sul sito Internet dell’UFAM:www.ufam.admin.ch> Prodotti chimici >Informazioni per gli specialisti> Disposizioni e procedure. ↩
RU 2015 2367 ↩
La lista delle Parti è pubblicata sul sito Internet dell’UFAM:www.ufam.admin.ch> Prodotti chimici >Informazioni per gli specialisti> Disposizioni e procedure. ↩
RS 817.02 ↩
Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1. ↩
RS 0.748.0 ↩
L’elenco degli Stati è disponibile su Internet all’indirizzowww.icao.int> Au sujet de l’OACI > Liste – États membres de l’OACI. ↩
Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro), GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2017/1347, modificato dalla GU L 192 del 24.7.2017, pag. 1. ↩
La norma può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur;www.snv.ch. ↩
Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2025/1731, GU L, 2025/1731, 11.8.2025. ↩
Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2024/197, GU L, 2024/197, 5.1.2024. ↩
Cfr. nota al n. 1 cpv. 1. ↩
RS 817.02 ↩
Regolamento (UE) 2023/1132 della Commissione, dell’8 giugno 2023, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione soggette a restrizioni, versione della GU L 149 del 9.6.2023, pag. 49. ↩
Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi, GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1; modificata l’ultima volta dal regolamento (CE) n. 1272/2008, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1. I testi degli atti giuridici dell’UE citati nel presente allegato possono essere consultati all’indirizzohttp://eur-lex.europa.eu/. ↩
Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1; modificato l’ultima volta dal regolamento (UE) n. 618/2012, GU L 179 dell’11.7.2012, pag. 3. ↩
Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose, GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1; modificata l’ultima volta dalla direttiva 2009/2/CE, GU L 11 del 16.1.2009, pag. 6. ↩
Cfr. nota al n. 1. ↩
La norma può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur;www.snv.ch. ↩
RS 814.318.142.1 ↩
RS 817.02 ↩
RS 813.12 ↩
Valore limite addizionato per i seguenti PAH: Naftalina (n. CAS 91-20-3), Acenaftilene (208-96-8), Acenaftene (83-32-9), Fluorene (86-73-7), Fenantrene (85-01-8), Antracene (120-12-7), Fluorantene (206-44-0), Pirene (129-00-0), Benzo[a]antracene (56-55-3), Crisene (218-01-9), Benzo[b]fluorantene (205-99-2), Benzo[k]fluorantene (207-08-9), Benzo[a]pirene (50-32-8), Indeno[1,2,3-cd]pirene (193-39-5), Dibenzo[a,h]antracene (53-70-3) e Benzo[g,h,i]perilene (191-24-2). ↩
Valore limite addizionato per i seguenti PAH: Naftalina (n. CAS 91-20-3), Acenaftilene (208-96-8), Acenaftene (83-32-9), Fluorene (86-73-7), Fenantrene (85-01-8), Antracene (120-12-7), Fluorantene (206-44-0), Pirene (129-00-0), Benzo[a]antracene (56-55-3), Crisene (218-01-9), Benzo[b]fluorantene (205-99-2), Benzo[k]fluorantene (207-08-9), Benzo[a]pirene (50-32-8), Indeno[1,2,3-cd]pirene (193-39-5), Dibenzo[a,h]antracene (53-70-3) e Benzo[g,h,i]perilene (191-24-2). ↩
Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificata dal regolamento (CE) n. 453/2010 della Commissione del 20 maggio 2010, GU L 133 del 31.5.2010, pag. 1. I testi degli atti giuridici dell’UE citati nel presente allegato possono essere consultati all’indirizzowww.cheminfo.ch. ↩
RS 817.02 ↩
Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, versione della GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51. ↩
RS 812.21 ↩
RS 813.11 ↩
Cfr. nota a piè di pagina relativa al titolo del presente allegato. ↩
Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2015/491, GU L 78 del 24.3.2015, pag. 12. ↩
RS 817.02 ↩
RS 812.213 ↩
Cfr. nota a piè di pagina relativa al titolo di questo all. ↩
Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, modificato dalla GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1. ↩
RS 0.748.0 ↩
L’elenco degli Stati è disponibile sul sito Internet dell’OACIwww.icao.int> Au sujet de l’OACI > Liste – États membres de l’OACI. ↩
Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro), GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2017/1347, GU L 192 del 24.7.2017, pag. 1. ↩
Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali GU L 136 del 30.4.2004, pag.1; modificato da ultimo dal regolamento (EU) 1027/2012, GU L 316 del 14.11.2012, pag. 38. ↩
Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 596/2009, GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14. ↩
Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67; modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2017/745, GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1. ↩
RS 812.213 ↩
RS 812.21 ↩
RS 817.02 ↩
RS 812.21 ↩
GU L 104 dell’8/4/2004, p. 1, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 907/2006 della Commissione, del 20 giugno 2006 (GU L 168 del 21/6/2006, p. 5). I testi degli atti giuridici dell’UE citati nel presente allegato possono essere ordinati contro pagamento presso l’Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, possono essere visionati gratuitamente oppure consultati al seguente sito Internet:www.cheminfo.ch. ↩
International Union of Pure and Applied Chemistry. ↩
International Nomenclature of Cosmetic Ingredients. ↩
Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici, GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 358/2014, GU L 107 del 10.4.2014, pag. 5. ↩
RS 813.11 ↩
International Nomenclature of Cosmetic Ingredients. ↩
RS 813.12 ↩
GU L 104 dell’8/4/2004, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 551/2009 della Commissione, del 25 giugno 2009 (GU L 164 del 26.6.2009, pag. 3). I testi degli atti giuridici dell’UE citati nel presente allegato possono essere ordinati contro pagamento o visionati gratuitamente presso l’Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, oppure consultati al sito internetwww.cheminfo.ch. ↩
International Union of Pure and Applied Chemistry. ↩
International Nomenclature of Cosmetic Ingredients. ↩
Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici, GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 358/2014, GU L 107 del 10.4.2014, pag. 5. ↩
RS 813.11 ↩
International Nomenclature of Cosmetic Ingredients. ↩
RS 813.12 ↩
RS 812.213 ↩
RS 814.318.142.1 ↩
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’all. 1.4 n. 3.1 cpv. 2. ↩
RS 813.12 ↩
RS 813.11 ↩
RS 814.201 ↩
Il promemoria può essere richiesto presso Agridea, 8315 Lindau. ↩
RS 916.161 ↩
L’elenco può essere ordinato a pagamento presso l’UFAM, 3003 Berna oppure consultato gratuitamente sul sito Internetwww.pic.int> Countries > Status of ratifications. ↩
RS 0.916.21 ↩
RS 813.11 ↩
RS 631.0 ↩
RS 814.82 ↩
RS 916.171 ↩
RS 814.201 ↩
Il promemoria può essere richiesto presso Agridea, 8315 Lindau. ↩
La norma può essere consultata gratuitamente e ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur;www.snv.ch. ↩
RS 0.741.621 ↩
Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003, GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2024/2770, GU L, 2024/2770, 28.10.2024. ↩
Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/2055, GU L 238 del 27.9.2023, pag. 67. ↩
RS 817.0 ↩
RS 916.307 ↩
RS 812.21 ↩
Entra in vigore il 1° gen. 2033 (RU 2025 747). ↩
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’all. 1.4 n. 3.1 cpv. 2. ↩
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’all. 1.16 n. 4.3 cpv. 1 lett. a. ↩
La norma menzionata può essere consultata gratuitamente e ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur;www.snv.ch. ↩
Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE, GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2022/2236, GU L 296 del 16.11.2022, pag. 1. ↩
Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali, GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/519, GU L 91 del 29.3.2019, pag. 42. ↩
Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli, GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/1694, GU L 381 del 13.11.2020, pag. 4. ↩
RS 817.02 ↩
RS 817.02 ↩
RS 812.21 ↩
RS 916.161 ↩
RS 813.12 ↩
La norma menzionata può essere consultata gratuitamente e ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur,www.snv.ch. ↩
Le norme possono essere consultate gratuitamente o acquistate presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzeralle 70, 8404 Winterthur,www.snv.ch. ↩
Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512 ), con effetto dal 1° giu. 2019. ↩
Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006, versione secondo GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195. ↩
RU 2015 2367 ↩
RS 814.610 ↩
RU 2005 2917 ↩
RS 0.814.011 ↩
RU 2011 113 ↩
RS 632.10 ↩
RS 0.814.021 ↩
RS 0.814.021.1 ↩
RS 0.814.021.2 ↩
RS 0.814.021.3 ↩
RS 0.814.021.4 ↩
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’all. 1.4 n. 3.1 cpv 2. ↩
Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose, GU L 196 del 16.08.1967, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2009/2/CE, GU L 11 del 16.01.2009, pag. 6. ↩
Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1; nella versione menzionata nell’allegato 2 numero 1 dell’ordinanza del 5 giugno 2015 sui prodotti chimici (OPChim). ↩
Direttiva 75/324/CEE del Consiglio del 20 mag. 1975 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol, GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40; modificata l’ultima volta dal regolamento (CE) n. 219/2009, GU L 87 del 31.3.2009, pag. 109. ↩
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’all. 1.4 n. 3.1 cpv 1. ↩
RS 814.318.142.1 ↩
RS 734.27 ↩
Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, GU L 197 del 24.7.12, pag. 38. I testi degli atti giuridici dell’UE menzionati in questo allegato possono essere consultati sul sitowww.cheminfo.ch. ↩
Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE, GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2008/103/CE, GU L 327 del 5.12.2008, pag. 7. ↩
Regolamento (UE) n. 1103/2010 della Commissione, del 29 novembre 2010, che stabilisce, secondo la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, norme relative all’etichettatura indicante la capacità di pile e accumulatori portatili secondari (ricaricabili) e per autoveicoli, GU L 313 del 30.11.2010, pag. 3. ↩
RS 814.610 ↩
Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1; modificato l’ultima volta dal regolamento (UE) n. 618/2012, GU L 179 dell’11.7.2012, pag. 3. ↩
Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose, GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1; modificata l’ultima volta dalla direttiva 1272/2008 (CE), GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1. ↩
Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose, GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1; modificata l’ultima volta dalla direttiva 2009/2/CE, GU L 11 del 16.1.2009, pag. 6. ↩
Direttiva 69/493/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1969, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al vetro cristallo, GU L 326 del 29.12.1969, pag. 36; modificata da ultimo dalla direttiva 2006/96/CE, GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81. ↩
GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10. I testi degli atti giuridici dell’UE citati nel presente allegato possono essere consultati all’indirizzowww.cheminfo.ch. ↩
Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso, versione della GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34. ↩
Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro»), GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2015/45, GU L 9 del 15.1.2015, pag. 1. ↩
Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso, GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34; modificata da ultimo dalla direttiva delegata (UE) 2023/544, GU L 73 del 10.3.2023, pag. 5. ↩
Cfr. nota a piè di pagina relativa al n. 5.3 cpv. 1. ↩
Cfr. nota a piè di pagina relativa al n. 5.3 cpv. 1. ↩
Cfr. nota a piè di pagina relativa al n. 5.3 cpv. 1. ↩
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’all. 2.9 n. 1.1 cpv. 6 lett. b. ↩
RS 813.12 ↩
RS 812.21 ↩
RS 817.02 ↩
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’all. 1.16 n. 4.3 cpv. 1 lett. a. ↩
Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, GU L 174 del 1.7.2011, pag. 88, modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2012/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 305 del 21.11.2017, pag. 8. ↩
Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, GU L 174 del 1.7.2011, pag. 88; modificata da ultimo dalla direttiva delegata (UE) 2015/863 della Commissione, GU L 137 del 4.6.2015, pag. 10. ↩
Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88; modificata da ultimo dalla direttiva delegata (UE) 2023/1526, GU L 185 del 24.7.2023, pag. 26. ↩
Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE, GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82. ↩
Cfr. nota al n. 1 cpv. 1. ↩
Cfr. nota al n. 1 cpv. 1. ↩
Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19; modificata da ultimo dalla decisione 2011/534/UE, GU L 234 del 10.9.2010, pag. 44; abrogata dalla direttiva 2011/65/UE GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88. ↩
Cfr. nota relativa al n. 1 cpv. 1. ↩
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’all. 1.4 n. 3.1 cpv. 2. ↩
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