814.812.33•Ordinanza del DFI concernente l’autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria con fumiganti
814.812.33OLAFumDepartmental Ordinance1 gen 2026
(OLAFum)
del 28 novembre 2025 (Stato 1° gennaio 2026)
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visti gli articoli 7 capoverso 3, 8 capoversi 3 e 4, 9 capoverso 3, 10 capoverso 2, 12 capoversi 3 e 4 nonché 23 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 maggio 20051sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim),
ordina:
La presente ordinanza disciplina le condizioni per l’abilitazione all’uso professionale o commerciale di prodotti antiparassitari impiegati come fumiganti.
Le autorizzazioni di Stati membri dell’Unione europea (UE) e dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) equiparate a quelle emesse in Svizzera secondo l’articolo 8 capoverso 2 ORRPChim hanno una durata di validità di cinque anni; l’articolo 3 capoverso 2 si applica per analogia.
In casi motivati, l’autorità competente può rifiutare di riconoscere l’equivalenza secondo l’articolo 8 anche se i requisiti di cui all’articolo 8 capoverso 1 sono formalmente adempiuti. Ciò vale in particolare se l’autorità competente giunge al convincimento che una persona non dispone delle capacità e conoscenze fatte valere o che non è in grado di applicarle.
Se le qualifiche di cui agli articoli 6–8 sono limitate a uno o più fumiganti menzionati nell’articolo 2 capoverso 1, il riconoscimento è limitato di conseguenza.
L’UFSP ha i seguenti compiti e attribuzioni:
Gli organi d’esame hanno i seguenti compiti:
1. numero degli esami svolti,
2. quota di superamento per ognuno dei cinque ambiti tematici elencati nell’allegato 1,
3. quota di superamento della parte pratica dell’esame,
4. irregolarità o particolari evenienze riscontrate nell’ambito degli esami, come ad esempio un numero marcatamente elevato di risposte errate in riferimento a determinate domande d’esame o ambiti tematici di cui all’allegato 1.
Gli istituti di formazione continua hanno i seguenti compiti:
1. una nuova autorizzazione speciale, e
2. un’attestazione nella quale sono riportati i temi trattati e il numero totale delle lezioni seguite.
g. conservano tutti i dati concernenti le formazioni continue per cinque anni.
h. presentano all’UFSP un rapporto annuale concernente:
1. il numero di partecipanti a una formazione continua,
2. i partecipanti cui è stata prorogata la validità dell’autorizzazione speciale oppure della qualifica equiparata o equivalente,
3. i risultati dell’esame,
4. il risultato complessivo del sondaggio sulla soddisfazione.
L’ordinanza del DFI del 28 giugno 20053concernente l’autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria con fumiganti è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.
(art. 4 cpv. 1, 7 cpv. 1, nonché13 lett. h n. 2 e 4)
Chi intende ottenere un’autorizzazione speciale ai sensi della presente ordinanza deve possedere per il relativo campo d’applicazione le capacità e le conoscenze seguenti:
| 1.1 Proprietà fisico-chimiche | Sapere spiegare i concetti fondamentali che consentono di descrivere le proprietà dei gas (comeppm, punto di ebollizione, solubilità, limiti di esplosione, temperatura di auto-accensione ). |
|---|---|
| 1.2 Esposizione | Sapere spiegare le vie attraverso cui sono assorbite le sostanze (orale, dermale, inalatoria). |
| 1.3 Effetti | Sapere spiegare i termini e le loro relazioni reciproche:locale, sistemico; acuto, cronico; reversibile, irreversibile; assorbimento, distribuzione, metabolismo, eliminazione ; mutagenico, cancerogeno, dannoso per la capacità riproduttiva . |
| 1.4 Tossicità da inalazione | Sapere spiegare gli effetti tossici sull’essere umano, con i relativi sintomi, e sugli animali domestici dei fumiganti più importanti. |
| 1.5 Dose-effetto | Sapere illustrare il principio dose-effetto o concentrazione-effetto. |
| 1.6 Rischio | Sapere spiegare la relazione fra pericolosità, esposizione e rischio di una sostanza. |
| 1.7 Ecologia | Sapere spiegare i terminiecologia, ecosistema, spazio vitale, biocenosi, popolazione e organismo . |
| 1.8 Cicli | 1.8.1 Sapere illustrare, sulla base di un esempio, i cicli delle sostanze e le possibili perturbazioni del principio del ciclo, con le relative conseguenze. 1.8.2 Sapere descrivere come si comportano i biocidi nella catena alimentare e nell’ambiente ed essere in grado di citare le proprietà delle sostanze, ovvero le condizioni ambientali rilevanti a questo riguardo. |
| 1.9 Compatibilità ambientale | Essere in grado di valutare gli antiparassitari nell’ottica della degradabilità e del loro comportamento nell’ambiente con l’aiuto di strumenti di ausilio decisionale. |
| 1.10 Parassiti | Sapere citare i più importanti parassiti delle scorte. Sapere descrivere la biologia, le abitudini di vita, l’effetto nocivo dei tipi più importanti di parassiti e identificarne alcuni esemplari. |
| 1.11 Resistenza | Sapere illustrare la problematica dell’insorgere delle resistenze in seguito all’impiego di antiparassitari (cause, misure preventive). |
| 1.12 Animali non bersaglio | Sapere spiegare situazioni concernenti procedimenti o applicazioni che mettono in pericolo gli animali non bersaglio. Sapere citare le specie di vertebrati interessate e descrivere le specie protette. |
| 2.1 Leggi | Sapere elencare e illustrare gli obiettivi e i contenuti essenziali delle leggi, delle ordinanze e delle direttive di cui bisogna tenere conto per un impiego appropriato e sicuro dei fumiganti (in particolare i relativi atti normativi delle legislazioni in materia di prodotti chimici, salute e sicurezza sul lavoro, protezione dell’ambiente e trasporto di merci pericolose). |
|---|---|
| 2.2 Schede di dati di sicurezza | Sapere illustrare la struttura fondamentale e citare i contenuti delle schede di dati di sicurezza. |
| 2.3 Autorità d’esecuzione | Sapere citare le autorità esecutive competenti per la protezione della salute, dei lavoratori e dell’ambiente. |
| 3.1 Caratterizzazione di proprietà pericolose | Sapere illustrare la caratterizzazione, i pittogrammi di pericolo, le classi di pericolo e il significato delle indicazioni di pericolo e di sicurezza |
|---|---|
| 3.2 Scheda di dati di sicurezza | Sapere spiegare e applicare le indicazioni di una scheda di dati di sicurezza; in particolare gli aspetti essenziali concernenti l’immagazzinamento, l’impiego e lo smaltimento dei fumiganti impiegati nell’azienda. |
| 3.3 Analisi dei rischi | Sapere descrivere, per campi di impiego selezionati, i possibili rischi per gli utilizzatori, le persone interessate indirettamente o l’ambiente. |
| 3.4 Misure organizzative | Sapere spiegare le misure organizzative da prendere prima di una fumigazione. |
| 3.5 Misure tecniche di sicurezza | Sapere spiegare le misure tecniche di sicurezza da prendere prima di una fumigazione. |
| 3.6 Misure di protezione individuale | Sapere illustrare le misure di protezione individuale e l’impiego dell’equipaggiamento personale di protezione (p. es. protezione delle vie respiratorie, indumenti protettivi). |
| 3.7 Esami in materia di medicina del lavoro | Sapere citare i criteri per stabilire la necessità di esami medici per gli operatori addetti alle fumigazioni. |
| 3.8 Aerazione dei locali trattati con fumiganti | Sapere descrivere come si procede all’aerazione dei locali trattati con fumiganti, tenendo conto degli effetti sull’ambiente circostante. |
| 3.9 Sorveglianza | Sapere citare e illustrare le misure per sorvegliare le possibili esposizioni a gas. |
| 3.10 Parametri | Sapere citare e applicare i parametri da sorvegliare (p. es. valori MAK, valori BAT) e le loro relazioni reciproche. |
| 3.11 Riutilizzazione | Sapere descrivere i controlli e le misure necessari prima di poter riutilizzare i locali, le attrezzature o le merci trattati con fumiganti. |
| 3.12 Incidenti | Conoscere gli incidenti più importanti in relazione con i fumiganti, le loro cause, i concatenamenti e gli effetti. |
| 3.13 Piano di emergenza e segnalazione delle emergenze | Sapere comprendere e impiegare i piani di allarme e di intervento; sapere elencare i servizi di emergenza e i dati importanti per segnalare un’emergenza (p. es. Centro d’informazione tossicologica). |
| 3.14 Precauzioni di pronto soccorso | Sapere citare gli apparecchi, i medicamenti e le attrezzature da tenere pronti per prestare i primi soccorsi in caso di avvelenamento con determinati fumiganti. |
| 3.15 Misure di pronto soccorso | Sapere elencare le misure di pronto soccorso dopo un avvelenamento con fumiganti e saperle mettere in atto come richiesto da una situazione di emergenza. |
| 3.16 Antidoto | Sapere spiegare il termineantidoto sulla base di un esempio. |
| 3.17 IPM | Saper illustrare il principio della lotta antiparassitaria integrata (Integrated Pest Management , IPM) finalizzata a ridurre al minimo gli effetti sull’uomo e l’ambiente. |
| 4.1 Prodotti e procedimenti | Sapere spiegare i fumiganti e i procedimenti da prendere in considerazione per le merci da fumigare e descrivere gli effetti sulle merci così trattate. |
|---|---|
| 4.2 Scelta di prodotti e procedimenti, calcolo del dosaggio | Sapere citare i criteri per la scelta del gas, dei procedimenti e del dosaggio. Sapere citare i parametri che influiscono sul dosaggio ed eseguire calcoli del dosaggio per le merci da trattare. |
| 4.3 Conoscenze di edilizia | Sapere spiegare l’ermeticità ai gas degli elementi di separazione dei locali e i procedimenti di sigillazione. |
| 4.4 Tecnica di misurazione | Sapere descrivere i metodi di accertamento, i procedimenti di misura e le loro applicazioni, citare i criteri per determinare la necessità di misurazioni. |
| 4.5 Documentazione | Sapere elencare i parametri di controllo necessari per tenere una documentazione. |
| 4.6 Immagazzinamento | Sapere descrivere e mostrare nella pratica come si immagazzinano in modo appropriato e sicuro i prodotti chimici pericolosi. Conoscere le prescrizioni concernenti la procedura da seguire in caso di furto o perdita di prodotti pericolosi (art. 57, 62 e 67 dell’ordinanza del 5 giugno 20154sui prodotti chimici). |
| 4.7 Smaltimento | Sapere descrivere come vanno smaltiti i prodotti residui e i materiali di imballaggio o di supporto. |
| 5.1 Apparecchi | Sapere citare le attrezzature, gli apparecchi e gli strumenti ausiliari più diffusi per le fumigazioni, nonché gli strumenti di misura e di rilevamento, spiegarne il funzionamento, elencarne gli usi e menzionare le fonti di errore. |
|---|---|
| 5.2 Manutenzione | Sapere spiegare la manutenzione e il controllo del funzionamento con l’ausilio delle istruzioni per l’uso. |
(art. 4 cpv. 3 e 16 cpv. 1)
Il presente regolamento definisce l’organizzazione degli esami tecnici (esami) per il conseguimento dell’autorizzazione speciale che abilita alla lotta antiparassitaria con fumiganti, i diritti e gli obblighi dei candidati nonché i compiti degli organi d’esame in relazione all’organizzazione e allo svolgimento degli esami.
1L’organo d’esame provvede affinché l’esame si tenga in almeno una delle lingue ufficiali del luogo in cui è svolto.
2Se in una regione linguistica non è organizzato un esame entro un termine adeguato, l’UFSP può obbligare un organo d’esame di un’altra regione linguistica a svolgere l’esame nella lingua ufficiale in cui non è stato offerto fino ad allora.
L’organo d’esame bandisce gli esami in forma appropriata almeno tre mesi prima del loro svolgimento. Nel bando figurano la data dell’esame, il termine di iscrizione, i mezzi ausiliari ammessi e la tassa dovuta.
1Chi intende prendere parte a un esame deve iscriversi tempestivamente per scritto o elettronicamente e versare la tassa dovuta al più tardi un mese prima dell’esame.
2Ai candidati è comunicato entro due settimane dopo la scadenza del termine di iscrizione se l’esame avrà luogo. Nella comunicazione sono altresì menzionati il termine di versamento e il presente regolamento concernente gli esami tecnici.
L’organo d’esame riscuote dai candidati una tassa che copre il dispendio di tempo e le spese generate dall’elaborazione, dallo svolgimento e dalla correzione degli esami.
1L’esame consiste in una parte teorica e in una parte pratica.
2La parte pratica consiste in particolare in domande su situazioni pratiche o sull’uso corretto dell’equipaggiamento di protezione. Gli esami pratici devono essere verbalizzati.
3L’esame dura da un minimo di due a un massimo di dieci ore.
Gli esami orali devono essere svolti e valutati da due esperti. Gli esami orali devono essere verbalizzati.
1Gli esperti fissano il punteggio massimo raggiungibile nella parte teorica e nella parte pratica. L’esame è considerato superato se sono raggiunti i seguenti valori:
2Gli esami scritti superati di stretta misura o ritenuti insufficienti devono essere valutati da un secondo esperto.
3Un esame giudicato insufficiente può essere ripetuto al massimo due volte.
1L’organo d’esame esclude dall’esame in corso i candidati che in una delle materie d’esame utilizzano mezzi ausiliari non ammessi o tentano di ingannare gli esperti.
2In tal caso, l’esame è ritenuto non superato.
L’autorizzazione speciale è rilasciata al candidato che supera l’esame.
1Il candidato che non ha superato l’esame può consultare presso l’organo d’esame, entro 20 giorni dalla notifica del risultato, i documenti relativi alla valutazione.
2L’organo d’esame stabilisce la data per la consultazione; a tal fine tiene conto della disponibilità della persona esaminata.
(art. 3 cpv. 2 lett. a, 5 cpv. 1 e 3 lett. c, 14 lett. a e d, 16 cpv. 1, nonché 18 cpv. 2)
Il presente regolamento disciplina il contenuto e l’organizzazione delle formazioni continue finalizzate alla proroga dell’autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria con fumiganti.
1L’istituto di formazione continua provvede affinché la formazione si tenga in almeno una delle lingue ufficiali del luogo in cui è svolta.
2Se in una regione linguistica non è organizzata una formazione continua entro un termine adeguato, l’UFSP può obbligare un istituto di formazione continua di un’altra regione linguistica a svolgere la formazione nella lingua ufficiale in cui non è stata offerta fino ad allora.
Gli istituti di formazione continua pubblicano sul loro sito Internet le offerte di formazioni finalizzate alla proroga dell’autorizzazione speciale. Nell’offerta devono figurare i seguenti elementi:
Le formazioni sono svolte da istituti di formazione continua riconosciuti dall’UFSP.
1Il contenuto delle formazioni continue si riferisce a un obiettivo o più obiettivi secondo l’allegato 1.
2Se la formazione continua si riferisce a un’autorizzazione speciale limitata secondo l’articolo 2 capoverso 2, i contenuti della formazione devono essere impostati di conseguenza.
1La formazione continua deve essere completata con il superamento di un esame secondo l’allegato 2.
2Un esame giudicato insufficiente può essere ripetuto al massimo due volte nel corso di una formazione continua.
L’insegnamento si basa su metodi di partecipazione attiva e comprende esercitazioni su situazioni pratiche.
Dopo ogni formazione, gli istituti di formazione continua conducono un sondaggio sulla soddisfazione.
1La durata della formazione continua finalizzata alla proroga dell’autorizzazione speciale dipende dall’autorizzazione speciale in questione.
2Ai fini della proroga dell’autorizzazione speciale per l’impiego di fosfina o sostanze e preparati che sviluppano fosfina di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a, si devono frequentare 16 lezioni di 45 minuti ciascuna.
3La formazione continua può essere suddivisa su più giorni. Ogni formazione continua comprende almeno quattro lezioni in presenza. Previa approvazione dell’UFSP le lezioni possono essere svolte anche in linea.
L’istituto di formazione continua può riscuotere una tassa che copre il dispendio di tempo e le spese generate dalla progettazione, dall’organizzazione, dalla preparazione e dallo svolgimento delle formazioni.
L’autorizzazione speciale è rilasciata al candidato che ha superato l’esame.
1Il candidato che non ha superato l’esame può consultare presso l’istituto di formazione continua, entro 20 giorni dalla notifica del risultato, i documenti relativi alla valutazione.
2L’istituto di formazione continua stabilisce la data per la consultazione; a tal fine tiene conto della disponibilità della persona esaminata.
(art. 8 cpv. 1 e 5)
Per esperienza professionale equivalente si intende un’attività svolta presso un’impresa operante nel settore dell’impiego di anidride carbonica in impianti in Svizzera o in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS che adempie i seguenti requisiti:
Le attività di cui al numero 1 non devono essere cessate da più di due anni alla data di presentazione della domanda.
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