817.022.42•Ordinanza del DFI sui procedimenti tecnologici e sugli ausiliari tecnologici atti al trattamento di derrate alimentari
817.022.42OPrTecDepartmental Ordinance1 mag 2017
(OPrTec)
del 16 dicembre 2016 (Stato 27 giugno 2017)
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visti gli articoli 24, 27 capoverso 4 lettera b, 28 capoverso 5 e 36 capoversi 3 e 4 dell’ordinanza del 16 dicembre 20161sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr),
ordina:
Nella presente ordinanza s’intende per: a. enzima alimentare: prodotto ottenuto da vegetali, animali o microrganismi oppure prodotti da essi derivati; vi rientrano anche i prodotti ottenuti mediante un processo di fermentazione tramite microrganismi e: 1. contenenti uno o più enzimi in grado di catalizzare una specifica reazione biochimica, e 2. aggiunti a derrate alimentari per uno scopo tecnologico in una qualsiasi fase di fabbricazione, trasformazione, preparazione, trattamento, imballaggio, trasporto o deposito delle stesse; b. preparato di enzima alimentare: preparato composto da uno o più enzimi alimentari cui sono aggiunte sostanze quali additivi alimentari o altri ingredienti alimentari per facilitarne il deposito, la vendita, la standardizzazione, la diluizione o la dissoluzione; c. solvente: sostanza atta a dissolvere una derrata alimentare o un componente di una derrata alimentare, compresi gli agenti contaminanti presenti nella o sulla derrata alimentare; d. solvente da estrazione: solvente: 1. utilizzato nel corso di un procedimento di estrazione durante la lavorazione di materie prime, di derrate alimentari o di loro componenti o ingredienti, che viene rimosso dal prodotto finito e che 2. può condurre alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui o di derivati nella derrata alimentare o negli ingredienti della derrata alimentare.
Per il trattamento delle derrate alimentari di origine animale con procedimenti di decontaminazione superficiale diversi dal risciacquo con acqua potabile sono ammessi i procedimenti di cui all’allegato 4.
Le derrate alimentari che sono state trattate con un procedimento atto a prolungare la conservabilità e ad aumentare la sicurezza igienico-microbiologica devono essere contrassegnate secondo l’allegato 2 parte A numeri 1 e 3 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20165concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID).
c. l’impiego dell’enzima non induce in errore i consumatori, in particolare per quanto riguarda la freschezza, la qualità e le caratteristiche degli ingredienti utilizzati, nonché la genuinità, il procedimento di fabbricazione o il valore nutritivo del prodotto.
Le sostanze elencate nell’allegato 1 possono essere utilizzate come solventi da estrazione nella fabbricazione di derrate alimentari o di loro ingredienti secondo le condizioni di impiego menzionate in detto allegato e tenendo conto dei valori massimi per i residui.
Se gli enzimi alimentari e i preparati di enzimi alimentari sono consegnati come tali ai consumatori, sull’imballaggio o sull’etichetta devono figurare, oltre alle indicazioni di cui all’articolo 3 OID6, le seguenti informazioni:
a. la denominazione dei singoli enzimi alimentari o, in assenza di tale denominazione, la denominazione generalmente accettata degli einzimi in base alla nomenclatura dell’Unione internazionale di biochimica e biologia molecolare7;
b. la dicitura «per uso alimentare», «per uso alimentare limitato» o unʼindicazione più precisa riguardante lʼimpiego alimentare previsto.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.
(art. 1 cpv. 2 lett. c e art. 8)
| Numero | Denominazione |
|---|---|
| 1.1 | Propano |
| 1.2 | Butano |
| 1.3 | Acetato di etile |
| 1.4 | Etanolo |
| 1.5 | Anidride carbonica |
| 1.6 | Acetone10 |
| 1.7 | Protossido d’azoto |
| Numero | Denominazione | Condizioni d’impiego (descrizione sommaria dell’estrazione) | Quantità massime di residui nelle derrate alimentari o nei loro ingredienti |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Esano11 | Produzione o frazionamento di grassi e oli e produzione di burro di cacao | 1 mg/kg nel grasso o olio o nel burro di cacao |
| Preparazione di prodotti a base di proteine sgrassate e di farine sgrassate | 10 mg/kg nelle derrate alimentari contenenti il prodotto a base di proteine sgrassate e le farine sgrassate 30 mg/kg nei prodotti sgrassati di soia venduti al consumatore finale | ||
| Preparazione di germi di cereali sgrassati | 5 mg/kg nei germi di cereali sgrassati | ||
| 2.2 | Acetato di metile | Decaffeinizzazione o eliminazione delle sostanze irritanti e amare del caffè e del tè | 20 mg/kg nel caffè o nel tè |
| Produzione di zucchero da melasse | 1 mg/kg nello zucchero | ||
| 2.3 | Etilmetilchetone12 | Frazionamento di grassi e oli | 5 kg/mg nel grasso o olio |
| Decaffeinizzazione o eliminazione delle sostanze irritanti e amare del caffè e del tè | 20 mg/kg nel caffè o nel tè | ||
| 2.4 | Diclorometano | Decaffeinizzazione o eliminazione delle sostanze irritanti e amare del caffè e del tè | 2 mg/kg nel caffè torrefatto e 5 mg/kg nel tè |
| 2.5 | Metanolo | Per tutte le condizioni di impiego | 10 mg/kg |
| 2.6 | Propan-2-olo | Per tutte le condizioni di impiego | 10 mg/kg |
| 2.7 | Etere dietile | Preparazione di prodotti a base di proteine sgrassate di origine animale | 0,009 mg/kg in un prodotto a base di proteine sgrassate |
| Numero | Denominazione | Quantità massime di residui nella derrata alimentare dovuti all’impiego di solventi da estrazione nella preparazione degli aromatizzanti a base di aromi naturali |
|---|---|---|
| 3.1 | Etere dietile | 2 mg/kg |
| 3.2 | Esano13 | 1 mg/kg |
| 3.3 | Cicloesano | 1 mg/kg |
| 3.4 | Acetato di metile | 1 mg/kg |
| 3.5 | Butan-1-olo | 1 mg/kg |
| 3.6 | Butan-2-olo | 1 mg/kg |
| 3.7 | Etilmetilchetone14 | 1 mg/kg |
| 3.8 | Diclorometano | 0,02 mg/kg |
| 3.9 | Propan-1-olo | 1 mg/kg |
| 3.10 | 1,1,1,2-tetrafluoroetano | 0,02 mg/kg |
| 3.11 | Metanolo | 1,5 mg/kg |
| 3.12 | Propan-2-olo | 1 mg/kg |
(art. 3 cpv. 3)
1.1 Se non indicato diversamente, il procedimento o il trattamento descritto può essere applicato alle derrate alimentari fresche. 1.2 I vari strumenti utilizzati devono essere conformi ai requisiti dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 201615sui materiali e gli oggetti.
| Numero | Procedura | Condizioni dʼimpiego | Limiti di applicazione |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Trattamento di derrate alimentari ad alta pressione | Trattamento di preparati a base di frutta secondo la Decisione 2001/424/CE16; trattamento di paste di frutta e di verdura con 6 kbar; trattamento di prodotti a base di carne con 3–6 kbar; | |
| 1.2 | Trattamento di derrate alimentari con batteriofagi contro listeria | Una sospensione di batteriofagi che si moltiplicano nelle cellule ospiti, vale a dire i batteriListeria e soprattutto ilListeria monocytogenes , distruggendoli in modo mirato. Il prodotto può essere impiegato nella fabbricazione di formaggio come misura profilattica contro le listerie. La principale area d’impiego deve tuttavia essere la prevenzione delle contaminazioni e non il trattamento successivo. |
(art. 4 cpv. 2)
Le derrate alimentari possono essere trattate soltanto con i seguenti tipi di radiazioni ionizzanti:
La dose globale media assorbita in totale non deve superare 10 kGy.
La dose globale media è calcolata conformemente alle disposizioni dell’allegato III numero 1 della direttiva 1999/2/CE17.
4.1 Prima di iniziare in modo regolare l’irradiazione di una determinata categoria di derrate alimentari in un impianto di irradiazione, si determinano le dosi minime e massime mediante una serie di misurazioni dosimetriche effettuate in tutto il volume del prodotto. Queste vanno ripetute un numero di volte sufficiente (ad es. 3–5) per tener conto delle variazioni di densità o di geometria del prodotto. 4.2 Le misurazioni vanno ripetute ogniqualvolta variano il prodotto, la sua geometria o le condizioni di irradiazione. 4.3 Durante il trattamento si effettuano misurazioni dosimetriche di routine per garantire che non vengano superati i valori limite della dose. Le misurazioni vanno effettuate collocando dei dosimetri nelle posizioni di dose massima o minima oppure in una posizione di riferimento. La dose nella posizione di riferimento deve essere quantitativamente legata al valore massimo e minimo. La posizione di riferimento va localizzata in un punto opportuno all’interno o sulla superficie del prodotto, dove prevalgono bassi gradienti di dose. 4.4 Le misurazioni dosimetriche di routine vanno effettuate in ciascuna partita e a intervalli regolari durante la produzione. 4.5 Nel caso in cui si irradino prodotti fluidi non imballati, non è possibile determinare la posizione della dose minima e di quella massima. Per determinare i valori estremi della dose è preferibile effettuare delle misurazioni con il dosimetro in punti scelti a caso. 4.6 La misurazione delle dosi va effettuata impiegando sistemi dosimetrici riconosciuti e deve essere riferita a standard primari. 4.7 Durante l’irradiazione alcuni parametri dell’impianto devono essere costantemente controllati e registrati. Per gli impianti a radionuclidi, i parametri comprendono la velocità di trasporto del prodotto o il tempo trascorso nella zona di irradiazione e l’indicazione esatta della corretta posizione della sorgente. Per gli impianti con acceleratore i parametri comprendono la velocità di trasporto e il livello di energia, la corrente elettronica e la larghezza dell’analizzatore dell’impianto.
(art. 5)
| Procedura | Condizioni dʼimpiego | Limiti di applicazione |
|---|---|---|
| 1 Impiego di acido lattico per ridurre la contaminazione microbiologica superficiale di carcasse di bovini | Fa stato l’allegato del regolamento (UE) n. 101/201318 | |
| 2 Impiego di acqua calda riciclata per ridurre la contaminazione microbiologica superficiale di carcasse | Fa stato l’allegato del regolamento (UE) 2015/147419 |
RS 817.02 ↩
RS 817.024.1 ↩
RS 817.022.32 ↩
RS 817.022.2 ↩
RS 817.022.16 ↩
RS 817.022.16 ↩
La nomenclatura è reperibile in Internet presso l’Unione internazionale di biochimica e biologia molecolare (International Union of Biochemistry and Molecular Biology, IUBMB) all’indirizzo www.iubmb.org. ↩
RS 817.022.16 ↩
La nomenclatura è reperibile in Internet presso l’Unione internazionale di biochimica e biologia molecolare (International Union of Biochemistry and Molecular Biology, IUBMB) all’indirizzo www.iubmb.org. ↩
L’impiego di acetone nella raffinazione dell’olio di sansa di oliva è vietato. ↩
Esano: prodotto commerciale consistente essenzialmente di idrocarburi aciclici saturi, contenenti sei atomi di carbonio, che distilla fra 64 °C e 70 °C. L’impiego combinato dell’esano e dell’etilmetilchetone è vietato. ↩
La presenza di n-esano in questo solvente non deve superare 50 mg/kg. L’impiego combinato dell’esano e dell’etilmetilchetone è vietato. ↩
È vietato l’impiego combinato di esano e di etilmetilchetone. ↩
È vietato l’impiego combinato di esano e di etilmetilchetone. ↩
RS 817.023.21 ↩
Decisione 2001/424/CE della Commissione, del 23 maggio 2001, che autorizza l’immissione sul mercato di preparati a base di frutta pastorizzati prodotti mediante pastorizzazione ad alta pressione in virtù del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, versione della GU L 151 del 07.06.2001, pag. 42. ↩
Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti, GU L 066 del 13.3.1999, pag. 16; modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1137/2008, GU L 311 del 21.11.2008, pag. 1. ↩
Regolamento (UE) n. 101/2013 della Commissione, del 4 febbraio 2013, relativo all’impiego di acido lattico per ridurre la contaminazione microbiologica superficiale delle carcasse di bovini, versione della GU L 34 del 5.2.2013, pag. 1. ↩
Regolamento (UE) 2015/1474 della Commissione, del 27 agosto 2015, relativo all’utilizzo di acqua calda riciclata per eliminare la contaminazione microbiologica superficiale dalle carcasse, versione della GU L 225 del 28.8.2015, pag. 7. ↩
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