817.023.21•Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti destinati a entrare in contatto con le derrate alimentari
817.023.21Departmental Ordinance1 mag 2017
(Ordinanza sui materiali e gli oggetti)
del 16 dicembre 2016 (Stato 1° gennaio 2026)
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visti gli articoli 47 capoverso 5, 49 capoversi 3 e 4, 51 capoverso 2, 52 capoverso 2 e 95 capoverso 3 dell’ordinanza del 16 dicembre 20161sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr),
ordina:
Si intende per:
1. ogni sostanza sottoposta a qualsiasi tipo di processo di polimerizzazione per la fabbricazione di polimeri,
2. ogni sostanza macromolecolare naturale o sintetica impiegata nella fabbricazione di macromolecole modificate, oppure
3. ogni sostanza utilizzata per modificare macromolecole naturali o sintetiche preesistenti;
e. polimero : sostanza macromolecolare ottenuta mediante:
1. processo di polimerizzazione, quale la poliaddizione o la policondensazione o qualsiasi altro processo simile, di monomeri e altre sostanze di partenza,
2. la modifica chimica di macromolecole naturali o sintetiche, oppure
3. la fermentazione microbica;
f. additivo : ogni sostanza aggiunta intenzionalmente a un materiale per conseguire un effetto fisico o chimico durante la fabbricazione del materiale o dellʼoggetto finito e destinata ad essere presente nel materiale o nellʼoggetto finito;
g. coadiuvante della fabbricazione di materie plastiche : ogni sostanza utilizzata per fungere da mezzo adeguato per la fabbricazione di polimeri o materie plastiche, che può essere presente nel materiale o nellʼoggetto finito, ma non è destinata a essere presente e non ha effetti fisici o chimici nel materiale o nell’oggetto finito;
h. sostanza ausiliaria della polimerizzazione : ogni sostanza che innesca la polimerizzazione o controlla la formazione della struttura macromolecolare (p. es. i catalizzatori);
i. limite di migrazione globale (LMG) : quantità massima consentita di sostanze non volatili rilasciate da un materiale o da un oggetto nei simulanti alimentari;
j. limite di migrazione specifica (LMS) : quantità massima consentita di una data sostanza rilasciata da un materiale o un oggetto nelle derrate alimentari o nei simulanti alimentari;
k. limite di migrazione specifica totale [LMS(T)] : somma massima consentita di determinate sostanze rilasciate nelle derrate alimentari o nei simulanti alimentari, espressa come totale delle parti delle sostanze indicate;
l. barriera funzionale : barriera costituita da uno o più strati di qualsiasi tipo di materiale, atta a garantire che il materiale o l’oggetto finito sia conforme alle disposizioni della presente ordinanza;
m. simulante alimentare : mezzo di prova che imita la derrata alimentare e il cui comportamento simula la migrazione nella derrata alimentare dai materiali e dagli oggetti destinati a entrare in contatto con le derrate alimentari;
n.4 materia colorante: polvere, pasta o liquido colorato aggiunti intenzionalmente ai materiali per conferire loro una colorazione e che comprende i coloranti e i pigmenti organici e inorganici;
o. sostanza in nanoforma (nanoparticella) : ogni sostanza libera, sotto forma di aggregato o agglomerato, in cui una o più dimensioni esterne siano comprese fra 1 e 100 nanometri od ogni sostanza che presenta un rapporto superficie specifica-volume superiore a 60 m2/cm3; questa sostanza è considerata nanoparticella soltanto quando è fabbricata specificatamente per poterne sfruttare le proprietà risultanti dalle dette dimensioni esterne della particella contenuta o dal rapporto superficie specifica-volume della sostanza;
p. sostanza presente non intenzionalmente : impurità nelle sostanze utilizzate, intermedio di reazione formatosi nel corso del processo di fabbricazione o prodotto di decomposizione o di reazione.
I materiali e gli oggetti devono essere prodotti conformemente alla buona prassi di fabbricazione (BPF).
La persona responsabile deve istituire e attuare un sistema di garanzia della qualità efficace e documentato e provvedere affinché sia rispettato.
Si intende per: a. materiali e oggetti di plastica: 1. materiali e articoli, e parti di essi, realizzati esclusivamente in plastica, 2. materiali e oggetti multistrato di plastica tenuti insieme da adesivi o con altri mezzi, 3. materiali e oggetti di cui ai numeri 1 e 2 stampati o rivestiti, 4. strati di plastica o rivestimenti di plastica che costituiscono guarnizioni di coperchi e chiusure e che con tali coperchi e chiusure formano un insieme di due o più strati di differenti tipi di materiali, 5. strati di plastica in materiali e oggetti multistrato multimateriali, compresi gli strati usati per rivestire, verniciare, laccare, stratificare o impregnare detti materiali e oggetti, e gli strati di plastica contenenti altri materiali; b. plastica : polimero a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, capace di funzionare come principale componente strutturale di materiali e oggetti finiti; c. materiali od oggetti di plastica multistrato : materiale od oggetto composto da due o più strati di plastica; d. materiali od oggetti multistrato multimateriali : materiale od oggetto composto da due o più strati di vari tipi di materiali, di cui almeno uno di plastica.
La domanda di autorizzazione di cui allʼarticolo 50 ODerr deve comprendere:
1. la caratterizzazione dell’input di materia plastica,
2. il processo di riciclo, in particolare la capacità del processo di trattamento di decontaminare l’input di materia plastica,
3. i criteri per caratterizzare la plastica riciclata,
4. se del caso, eventuali raccomandazioni relative alle condizioni per lʼimpiego della plastica riciclata.
La decisione riguardante lʼautorizzazione include i dati seguenti:
Oltre alle prescrizioni di cui all’articolo 15, la dichiarazione di conformità deve contenere: a. per la plastica riciclata, una dichiarazione attestante: 1. che il processo di riciclo è stato autorizzato dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), con indicazione del numero di autorizzazione, o che la plastica può essere immessa sul mercato ai sensi del regolamento (UE) 2022/161615, 2. che l’input di materia plastica, il processo di riciclo e la plastica riciclata sono conformi alla caratterizzazione per la quale è stata concessa l’autorizzazione, 3. che è stato predisposto un sistema di garanzia della qualità conforme alla sezione 3 e alle regole dettagliate definite nell’allegato 5; b. per i materiali e gli oggetti in plastica riciclata: una dichiarazione attestante che il processo di riciclo è stato autorizzato dall’USAV, con indicazione del numero di autorizzazione, o che i materiali e gli oggetti possono essere immessi sul mercato ai sensi del regolamento (UE) 2022/1616.
Le pellicole di cellulosa rigenerata sono fogli sottili, prodotti con cellulosa raffinata, ottenuta da legno o cotone non riciclati. Per soddisfare esigenze di natura tecnologica, si possono aggiungere sostanze adeguate nella massa o in superficie. Le pellicole di cellulosa rigenerata possono essere ricoperte da un rivestimento su una o su entrambe le facce.
La superficie stampata della pellicola di cellulosa rigenerata non deve entrare in contatto con le derrate alimentari.
La carta e il cartone riciclati possono essere utilizzati unicamente:
Le paraffine e le cere destinate alla fabbricazione di contenitori a diretto contatto con derrate alimentari devono:
Per dipingere le parti di materiali o oggetti che vengono a contatto con derrate alimentari, possono essere usati:
Le disposizioni della presente sezione si applicano ai materiali e agli oggetti attribuibili alle seguenti categorie:
I siliconi (polisilossani) sono polimeri macromolecolari caratterizzati da legami
Si-O-Si e Si-C. I siliconi comprendono una gamma di prodotti aventi una varietà di proprietà e applicazioni: elastomeri di silicone, fluidi di silicone, paste di silicone, resine di silicone.
Gli inchiostri per imballaggi possono essere fabbricati soltanto con:
Si intende per:
Le vernici e i rivestimenti sono materiali finiti, preparati essenzialmente a partire da materiali organici che sono applicati su un substrato sotto forma di pellicola per creare uno strato protettivo non autoportante o per conferire al substrato determinate proprietà tecniche.
L’ordinanza del DFI del 23 novembre 200527sui materiali e gli oggetti è abrogata.
I materiali e gli oggetti non conformi alla modifica del 26 novembre 2025 possono ancora essere importati, fabbricati, caratterizzati e consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore fino al 1° gennaio 2027.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.
(art. 3 cpv. 1 lett. a)
(art. 11 cpv. 1, 2 lett. d e g nonché 4, 13 cpv. 1 e 2 lett. a e b,
14 cpv. 1 lett. b, 24 cpv. 3, 32 cpv. 1, 35 lett. a e 43 cpv. 3)
(art. 15 cpv. 2)
La dichiarazione di conformità di cui all’articolo 15 capoverso 2 deve contenere le seguenti informazioni:
nella fase intermedia della fabbricazione queste informazioni comprendono il nome e la quantità delle sostanze contenute nella sostanza intermedia:
1. per le quali si applicano le restrizioni e/o le specifiche di cui all’allegato 2 numeri 2.3.1 e 2.3.2, o
2. la cui genotossicità non è stata esclusa e che derivano dall’uso previsto in una fase della fabbricazione di tale materiale intermedio e potrebbero essere presenti in una quantità tale da far prevedere una singola migrazione dal materiale o dell’oggetto di plastica finito superiore allo 0,00015 mg/kg della derrata alimentare;
g. informazioni adeguate circa le sostanze soggette a restrizioni nelle derrate alimentari, ottenute da dati sperimentali o da calcoli teorici sui rispettivi livelli di migrazione specifica e, allʼoccorrenza, criteri di purezza secondo l’OAdd32, così da consentire agli utilizzatori di detti materiali od oggetti di rispettare le disposizioni pertinenti applicabili alle derrate alimentari;
h. le specifiche relative all’uso del materiale o dell’oggetto, quali:
1. i tipi di derrate alimentari con cui è destinato a entrare in contatto,
2. la durata e la temperatura di trattamento e immagazzinamento a contatto con la derrata alimentare,
3. il rapporto massimo tra il volume e la superficie a contatto con la derrata alimentare, in base al quale è stata verificata la conformità secondo i numeri 2.1 e 2.2 dell’allegato 4 o a informazioni equivalenti;
i. in caso di utilizzo di una barriera funzionale in un materiale o in un oggetto multistrato, la conferma che il materiale o lʼoggetto è conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 14.
(art. 15 cpv. 2 e 40b cpv. 1)
Per la dimostrazione di conformità di materiali e oggetti di materia plastica non ancora venuti a contatto con le derrate alimentari si assegnano i simulanti alimentari elencati nella tabella 1.
Tabella 1 Simulanti alimentari
| Simulante alimentare | Abbreviazione |
|---|---|
| Etanolo 10 % (v/v) | Simulante A |
| Acido acetico 3 % (m/v) | Simulante B |
| Etanolo 20 % (v/v) | Simulante C |
| Etanolo 50 % (v/v) | Simulante D1 |
| Qualunque olio vegetale contenente meno dell’1 % di sostanza insaponificabile | Simulante D2 |
| Poli(ossido di 2,6-difenil-p-fenilene), dimensioni delle particelle 60–80 mesh, dimensioni dei pori 200 nm | Simulante E |
I simulanti alimentari A, B e C sono assegnati per le derrate alimentari che hanno carattere idrofilo e sono in grado di estrarre sostanze idrofile. Il simulante alimentare B è utilizzato per le derrate alimentari il cui pH è inferiore a 4,5. Il simulante alimentare C è utilizzato per le derrate alimentari alcoliche il cui contenuto di alcol è inferiore o uguale al 20 per cento e per le derrate alimentari che contengono una quantità significativa di ingredienti organici che li rendono più lipofili.
I simulanti alimentari D1 e D2 sono designati per le derrate alimentari che hanno carattere lipofilico e sono in grado di estrarre sostanze lipofile. Il simulante alimentare D1 è utilizzato per le derrate alimentari alcoliche il cui contenuto alcolico è superiore al 20 per cento e per le emulsioni di olio in acqua. Il simulante D2 è utilizzato per le derrate alimentari che contengono grassi liberi in superficie. Un alimento non grasso è una derrata alimentare per la quale la tabella 2 prevede, per le prove di migrazione, solo simulanti alimentari diversi dai simulanti D1 o D2.
Il simulante alimentare E è assegnato per le prove di migrazione specifica nelle derrate alimentari secche.
Per le prove di migrazione da materiali e oggetti non ancora venuti a contatto con le derrate alimentari, sono scelti i simulanti alimentari corrispondenti a una determinata categoria di derrate alimentari secondo quanto indicato nella tabella 2 qui appresso.
Per le prove di migrazione da materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con derrate alimentari che non figurano nella successiva tabella 2 o con una combinazione di derrate alimentari, si applicano le assegnazioni generali dei simulanti alimentari di cui al numero 1.2 per le prove di migrazione specifica e le assegnazioni dei simulanti alimentari di cui al numero 1.4 per le prove di migrazione globale.
La tabella 2 contiene le seguenti informazioni: Colonna 1: N. di riferimento: numero di riferimento della categoria di derrate alimentari. Colonna 2: Descrizione della derrata alimentare: descrizione delle derrate alimentari comprese nella categoria di derrate alimentari. Colonna 3: Simulante alimentare: sottocolonne per ciascuno dei simulanti alimentari.
Il simulante alimentare la cui sottocolonna della colonna 3 contiene una croce (X) è utilizzato per le prove di migrazione di materiali e oggetti non ancora venuti a contatto con derrate alimentari.
Quando per una categoria di derrate alimentari la croce nella sottocolonna D2 o E è seguita da una barra obliqua e da un numero, il risultato della prova di migrazione deve essere corretto dividendolo per tale numero. Il risultato della prova corretto deve quindi essere confrontato con il limite di migrazione per stabilire la conformità. I risultati delle prove per le sostanze che non migrano in quantità rilevabile non sono corretti in questo modo.
Per la categoria di derrate alimentari 01.04 è opportuno sostituire il simulante alimentare D2 con etanolo al 95 per cento.
Quando per una categoria di derrate alimentari la croce nella sottocolonna B è seguita da (*), la prova nel simulante B può essere omessa se il pH della derrata alimentare è superiore a 4,5.
Quando per una categoria di derrate alimentari la croce nella sottocolonna D2 è seguita da (**), la prova nel simulante alimentare D2 può essere omessa se è possibile dimostrare, mediante una prova adeguata, che non c’è alcun contatto fra derrate alimentari grasse e il materiale di materia plastica destinato a entrare in contatto con le derrate alimentari.
Tabella 2 Assegnazione di simulanti per le derrate alimentari
| 1 | 2 | 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. di riferimento | Descrizione della derrata alimentare | Simulanti alimentari | |||||||||
| A | B | C | D1 | D2 | E | ||||||
| 01 | Bevande | ||||||||||
| 01.01 | Bevande non alcoliche o bevande con gradazione alcolica inferiore a 6 % vol: | ||||||||||
| A. Bevande limpide: | X(*) | X | |||||||||
| Acque, sidri, succhi filtrati di frutta o di ortaggi semplici o concentrati, nettari di frutta, limonate, sciroppi, bitter, infusi vegetali, caffè, tè, birre, bevande analcoliche, energetiche e simili, acqua aromatizzata, estratto di caffè liquido | |||||||||||
| B. Bevande torbide: | X(*) | X | |||||||||
| Succhi, nettari e bevande analcoliche contenenti polpa di frutta, mosti contenenti polpa di frutta, cioccolato liquido | |||||||||||
| 01.02 | Bevande con gradazione alcolica compresa fra 6 % e 20 % vol. | X | |||||||||
| 01.03 | Bevande con gradazione alcolica superiore al 20 % e creme di liquori | X | |||||||||
| 01.04 | Altri: alcol etilico non denaturato | X(*) | D2: Sostituto: etanolo al 95 % | ||||||||
| 02 | Cereali, derivati dei cereali, prodotti della biscotteria, della panetteria e della pasticceria | ||||||||||
| 02.01 | Amidi e fecole | X | |||||||||
| 02.02 | Cereali allo stato originario, in fiocchi, soffiati (compresi pop corn, corn flakes e simili) | X | |||||||||
| 02.03 | Farine di cereali e semole | X | |||||||||
| 02.04 | Paste secche: ad esempio maccheroni, spaghetti e prodotti simili e paste fresche | X | |||||||||
| 02.05 | Prodotti della panetteria secca, della biscotteria e della pasticceria secca: | ||||||||||
| A. aventi sostanze grasse in superficie | X/3 | ||||||||||
| B. altri | X | ||||||||||
| 02.06 | Prodotti della panetteria e della pasticceria fresca: | ||||||||||
| A. aventi sostanze grasse in superficie | X/3 | ||||||||||
| B. altri | X | ||||||||||
| 03 | Cioccolato, zucchero e loro derivati Dolciumi | ||||||||||
| 03.01 | Cioccolato, prodotti rivestiti di cioccolato, succedanei e prodotti rivestiti di succedanei | X/3 | |||||||||
| 03.02 | Dolciumi: | ||||||||||
| A. in forma solida: | |||||||||||
| I. aventi sostanze grasse in superficie | X/3 | ||||||||||
| II. altri | X | ||||||||||
| B. in forma di pasta | |||||||||||
| I. aventi sostanze grasse in superficie | X/2 | ||||||||||
| II. umidi | X | ||||||||||
| 03.03 | Zuccheri e prodotti a base di zuccheri | ||||||||||
| A. in forma solida: in cristalli o polvere | X | ||||||||||
| B. melassa, sciroppi di zucchero, miele e simili | X | ||||||||||
| 04 | Frutta, ortaggi e loro derivati | ||||||||||
| 04.01 | Frutta, fresca o refrigerata: | ||||||||||
| A. non pelata e non a pezzi | X/10 | ||||||||||
| B. pelata e/o a pezzi | X | X(*) | |||||||||
| 04.02 | Frutta trasformata: | ||||||||||
| A. frutta secca o disidratata, intera o a pezzi, o sotto forma di farina o polvere | X | ||||||||||
| B. frutta sotto forma di purea, conserva o pasta o nel suo stesso succo o sciroppo di zucchero (marmellate, composta e prodotti similari) | X(*) | X | |||||||||
| C. frutta conservata in un mezzo liquido: | |||||||||||
| I. in mezzo oleoso | X | ||||||||||
| II. in mezzo alcolico | X | ||||||||||
| 04.03 | Frutta in guscio (arachidi, castagne, mandorle, nocciole, noci, pinoli e simili): | ||||||||||
| A. sbucciata, secca, in fiocchi o in polvere | X | ||||||||||
| B. sbucciata e tostata | X | ||||||||||
| C. in forma di pasta o di crema | X | ||||||||||
| 04.04 | Ortaggi interi, freschi o refrigerati: | ||||||||||
| A. non pelati e non a pezzi | X/10 | ||||||||||
| B. pelati e/o a pezzi | X | X(*) | |||||||||
| 04.05 | Ortaggi trasformati: | ||||||||||
| A. ortaggi secchi o disidratati, interi o a pezzi, sotto forma di farina o polvere | X | ||||||||||
| B. ortaggi sotto forma di purea, conserva, pasta o nel loro stesso succo (compresi sott’aceto e in salamoia) | X(*) | X | |||||||||
| C. ortaggi conservati: | |||||||||||
| I. in mezzo oleoso | X | X | |||||||||
| II. in mezzo alcolico | X | ||||||||||
| 05 | Grassi e oli | ||||||||||
| 05.01 | Grassi e oli animali e vegetali, naturali o lavorati (compresi il burro di cacao, lo strutto, il burro fuso) | X | |||||||||
| 05.02 | Margarina, burro e altri grassi costituiti da emulsioni di acqua in olio | X/2 | |||||||||
| 06 | Prodotti animali e uova | ||||||||||
| 06.01 | Pesci: | ||||||||||
| A. freschi, refrigerati, trasformati, salati o affumicati, comprese le uova di pesce | X | X/3(**) | |||||||||
| B. conserve di pesce: | |||||||||||
| I. in mezzo oleoso | X | X | |||||||||
| II. in mezzo acquoso | X(*) | X | |||||||||
| 06.02 | Crostacei e molluschi (comprese le ostriche, i mitili e le lumache) | ||||||||||
| A. freschi nel loro carapace o nella loro conchiglia | |||||||||||
| B. senza carapace o conchiglia, trasformati, conservati o cotti con il carapace o la conchiglia | |||||||||||
| I. in mezzo oleoso | X | X | |||||||||
| II. in mezzo acquoso | X(*) | X | |||||||||
| 06.03 | Carni di ogni specie zoologica (compresi i volatili e la selvaggina): | ||||||||||
| A. fresche, refrigerate, salate, affumicate | X | X/4(**) | |||||||||
| B. prodotti trasformati a base di carne (prosciutto, salame, pancetta, salsiccia e simili) o sotto forma di pasta o di crema | X | X/4(**) | |||||||||
| C. prodotti a base di carne marinata in mezzo oleoso | X | X | |||||||||
| 06.04 | Conserve di carne: | ||||||||||
| A. in mezzo grasso o oleoso | X | X/3 | |||||||||
| B. in mezzo acquoso | X(*) | X | |||||||||
| 06.05 | Uova intere, tuorlo, albume: | ||||||||||
| A. in polvere, essiccati o congelati | X | ||||||||||
| B. liquidi e cotti | X | ||||||||||
| 07 | Prodotti lattiero-caseari | ||||||||||
| 07.01 | Latte: | ||||||||||
| A. latte intero, parzialmente disidratato e parzialmente o totalmente scremato e bevande a base di latte | X | ||||||||||
| B. latte in polvere comprese le formule per lattanti (a base di latte intero in polvere) | X | ||||||||||
| 07.02 | Latte fermentato, come yogurt, latticello e prodotti analoghi | X(*) | X | ||||||||
| 07.03 | Panna e panna acida | X(*) | X | ||||||||
| 07.04 | Formaggi: | ||||||||||
| A. interi, con crosta non commestibile | X | ||||||||||
| B. formaggi naturali senza crosta o con crosta commestibile (gouda, camembert e simili) e formaggi a pasta filante | X/3(**) | ||||||||||
| C. formaggi trasformati (formaggi molli, cottage cheese e simili) | X(*) | X | |||||||||
| D. formaggi conservati: | |||||||||||
| I. in mezzo oleoso | X | X | |||||||||
| II. in mezzo acquoso (feta, mozzarella e simili) | X(*) | X | |||||||||
| 08 | Prodotti vari | ||||||||||
| 08.01 | Aceto | X | |||||||||
| 08.02 | Derrate alimentari fritte o arrostite: | ||||||||||
| A. patate fritte, frittelle e simili | X | X/5 | |||||||||
| B. di origine animale | X | X/4 | |||||||||
| 08.03 | Preparazioni per zuppe, minestre, brodi o salse (estratti, concentrati); preparazioni alimentari composte omogeneizzate, piatti pronti, compresi lievito e agenti lievitanti: | ||||||||||
| A. in polvere o secchi: | |||||||||||
| I. dal carattere grasso | X/5 | ||||||||||
| II. altri | X | ||||||||||
| B. in qualsiasi altra forma: | |||||||||||
| I. dal carattere grasso | X | X(*) | X/3 | ||||||||
| II. altri | X(*) | X | |||||||||
| 08.04 | Salse: | ||||||||||
| A. dal carattere acquoso | X(*) | X | |||||||||
| B. dal carattere grasso, ad esempio maionese, salse derivate dalla maionese, salse per insalate e altre emulsioni olio/acqua, ad esempio salse a base di noce di cocco | X | X(*) | X | ||||||||
| 08.05 | Mostarde (a eccezione di quelle in polvere comprese nella voce 08.14) | X | X(*) | X/3(**) | |||||||
| 08.06 | Tartine, panini, toast, pizza e simili contenenti ogni genere di derrate alimentari | ||||||||||
| A. aventi sostanze grasse in superficie | X | X/5 | |||||||||
| B. altri | X | ||||||||||
| 08.07 | Gelati | X | |||||||||
| 08.08 | Derrate alimentari secche: | ||||||||||
| A. aventi sostanze grasse in superficie | X/5 | ||||||||||
| B. altri | X | ||||||||||
| 08.09 | Derrate alimentari congelate e surgelate | X | |||||||||
| 08.10 | Estratti concentrati con gradazione alcolica uguale o superiore a 6 % vol. | X(*) | X | ||||||||
| 08.11 | Cacao: | ||||||||||
| A. cacao in polvere, compreso cacao magro e cacao fortemente sgrassato | X | ||||||||||
| B. pasta di cacao | X/3 | ||||||||||
| 08.12 | Caffè anche torrefatto o decaffeinato o solubile, surrogati del caffè in grani o in polvere | X | |||||||||
| 08.13 | Piante aromatiche e altre piante ad esempio camomilla, malva, menta, tè, tiglio e simili | X | |||||||||
| 08.14 | Spezie e aromi allo stato naturale, ad esempio cannella, chiodi di garofano, mostarda in polvere, pepe, vaniglia, zafferano, sale e simili | X | |||||||||
| 08.15 | Spezie e aromi in un mezzo oleoso, ad esempio pesto, pasta di curry | X |
I simulanti alimentari da utilizzare per le prove volte a dimostrare il rispetto del limite di migrazione globale sono selezionati conformemente alla tabella 3:
Tabella 3
Assegnazione dei simulanti alle derrate alimentari per dimostrare il rispetto del limite di migrazione globale
| Derrate alimentari interessate | Simulanti alimentari nei quali devono essere eseguite le prove |
|---|---|
| Tutti i tipi di derrate alimentari | 1) Acqua distillata o di qualità equivalente o simulante alimentare A; 2) simulante alimentare B; e 3) simulante alimentare D2 |
| Tutti i tipi di derrate alimentari, tranne quelle acide | 1) Acqua distillata o di qualità equivalente o simulante alimentare A; 2) simulante alimentare D2 |
| Tutte le derrate alimentari acquose e alcoliche e tutti i prodotti lattiero-caseari con un pH ≥ 4,5 | Simulante alimentare D1 |
| Tutte le derrate alimentari acquose, acide e alcoliche e tutti i prodotti lattiero-caseari con un pH ≤ 4,5 | Simulante alimentare D1 e simulante alimentare B |
| Tutte le derrate alimentari acquose e le derrate alimentari con gradazione alcolica fino al 20 % | Simulante alimentare C |
| Tutte le derrate alimentari acquose e acide e le derrate alimentari con gradazione alcolica fino al 20 % | 1) Simulante alimentare C; e 2) simulante alimentare B. |
In deroga alle assegnazioni dei simulanti alimentari di cui ai numeri 1.2–1.4 del presente allegato, quando sono prescritte prove con più di un simulante alimentare, un unico simulante è sufficiente se, sulla base degli elementi di prova acquisiti ricorrendo a metodi scientifici generalmente riconosciuti, tale simulante alimentare risulta essere il più rigoroso per il particolare materiale o oggetto sottoposto a prova, nelle condizioni di durata e temperatura selezionate in conformità con i numeri 2.3 e 2.4.2. In questo caso la base scientifica su cui si fonda tale deroga deve fare parte dei documenti richiesti in virtù dell’articolo 16.
Per le prove di conformità della migrazione da materiali e oggetti di plastica si applicano le seguenti regole generali.
Ai fini della verifica della conformità, i valori della migrazione specifica sono espressi in mg/kg sulla base dell’effettivo rapporto superficie/volume per l’uso previsto o prevedibile.
In deroga al paragrafo 1, il valore della migrazione è espresso in mg/kg sulla base di un rapporto superficie/volume pari a 6 dm2per kg di derrata alimentare per quanto concerne:
Il paragrafo 2 non si applica ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a entrare in contatto o già a contatto con derrate alimentari per lattanti e bambini nella prima infanzia ai sensi dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 201633sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali.
In deroga al paragrafo 1, per coperchi, guarnizioni, tappi e altri dispositivi di chiusura il valore di migrazione specifica è espresso in:
Per coperchi, guarnizioni, tappi e altri dispositivi di chiusura il valore di migrazione globale è espresso in:
Per i materiali e gli oggetti già a contatto con derrate alimentari, la verifica della conformità ai limiti di migrazione specifica è effettuata conformemente alle regole di cui al numero 2.4.1.
Per i materiali e gli oggetti non ancora a contatto con derrate alimentari, la verifica della conformità ai limiti di migrazione globale è effettuata sui simulanti alimentari indicati al numero 1 conformemente alle regole di cui al numero 2.3.
Per i materiali e gli oggetti non ancora a contatto con derrate alimentari, può essere effettuato uno screening della conformità ai limiti di migrazione globale ricorrendo a diversi metodi conformemente alle regole di cui al numero 2.3.4. Se lo screening indica che un materiale o un oggetto non rispetta il limite di migrazione, la non conformità deve essere confermata da una verifica secondo il paragrafo 2.
Per i materiali e gli oggetti non ancora a contatto con derrate alimentari, la verifica della conformità ai limiti di migrazione specifica è effettuata su derrate o simulanti alimentari indicati al numero 1 conformemente alle regole di cui al numero 2.4.2.
Per i materiali e gli oggetti non ancora a contatto con derrate alimentari, può essere effettuato uno screening della conformità ai limiti di migrazione specifica ricorrendo a diversi metodi conformemente alle regole di cui al numero 2.4.2.2. Se lo screening indica che un materiale o un oggetto non rispetta i limiti di migrazione, la non conformità deve essere confermata da una verifica secondo il paragrafo 4.
I risultati delle prove di migrazione specifica ottenuti nelle derrate alimentari prevalgono sui risultati ottenuti nei simulanti alimentari. I risultati delle prove di migrazione specifica ottenuti nei simulanti alimentari prevalgono sui risultati ottenuti mediante metodi di screening.
Prima di confrontare i risultati delle prove di migrazione specifica e globale con i limiti di migrazione, si applicano i fattori di correzione di cui al numero 2.5 conformemente alle disposizioni in esso contenute.
Riempimento a caldo: il riempimento di qualsiasi oggetto con una derrata alimentare a una temperatura non superiore a 100 °C al momento del riempimento, dopo di che la derrata alimentare si raffredda per raggiungere una temperatura uguale o inferiore a 50 °C entro 60 minuti oppure una temperatura di 30 °C entro 150 minuti.
Le prove di migrazione globale sono effettuate alle condizioni standardizzate definite di seguito.
La prova di migrazione globale per i materiali e gli oggetti destinati a entrare in contatto con le derrate alimentari alle condizioni descritte nella tabella 4, colonna 3 è effettuata per la durata e la temperatura specificate nella colonna 2. La prova OM5 (Overall Migration – Migrazione globale) può essere effettuata per 2 ore a 100 °C (simulante D2) o a una temperatura di riflusso (simulanti A, B, C, D1) o per 1 ora a 121 °C. Il simulante alimentare è scelto conformemente al numero 1.
Qualora si osservi che effettuando le prove nelle condizioni di contatto specificate nella tabella 3 i campioni subiscono cambiamenti fisici o di altra natura che non si verificano nelle peggiori condizioni d’uso prevedibili del materiale o dell’oggetto in esame, è opportuno effettuare le prove di migrazione nelle peggiori condizioni d’uso prevedibili in cui detti cambiamenti fisici o di altra natura non si verificano.
La prova OM7 comprende anche le condizioni di contatto con derrate alimentari descritte per le prove OM0, OM1, OM2, OM3, OM4 e OM5. Corrisponde alle condizioni peggiori per i simulanti grassi a contatto con materiali non poliolefinici. Se è tecnicamente impossibile effettuare la prova OM7 con il simulante D2, essa può essere sostituita con la prova di cui al numero 2.3.2.
La prova OM6 comprende anche le condizioni di contatto con derrate alimentari descritte per le prove OM0, OM1, OM2, OM3, OM4 e OM5. Corrisponde alle condizioni peggiori per i simulanti A, B e C a contatto con materiali non poliolefinici.
La prova OM5 comprende anche le condizioni di contatto con derrate alimentari descritte per le prove OM0, OM1, OM2, OM3 e OM4. Corrisponde alle condizioni peggiori per tutti i simulanti alimentari a contatto con materiali poliolefinici.
La prova OM2 comprende anche le condizioni di contatto con derrate alimentari descritte per le prove OM1 e OM3.
Tabella 4 Condizioni di prova standardizzate per la migrazione globale
| N. prova | Tempo di contatto in giorni [gg] o ore [h] o minuti [min] alla temperatura di contatto in [°C] | Condizioni di contatto previste con le derrate alimentari |
|---|---|---|
| OM0 | 30 min a 40 °C | Qualunque contatto con la derrata alimentare a temperatura fredda o ambiente per una breve durata (≤ 30 minuti). |
| OM1 | 10 gg a 20 °C | Qualunque contatto con la derrata alimentare in condizioni di congelamento e refrigeramento. |
| OM2 | 10 gg a 40 °C | Qualunque conservazione prolungata al massimo alla temperatura ambiente, compreso quando imballata in condizioni di riempimento a caldo e/o riscaldamento fino a una temperatura T, laddove 70 °C ≤ T ≤ 100 °C per una durata massima t = 120/2^[(T–70)/10] minuti. |
| OM3 | 2 h a 70 °C | Qualunque condizione di contatto che comprenda il riempimento a caldo e/o il riscaldamento a una temperatura T, laddove 70 °C ≤ T ≤ 100 °C per una durata massima t = 120/2^[(T–70)/10] minuti, cui non segue una conservazione prolungata a temperatura ambiente o allo stato refrigerato. |
| OM4 | 1 h a 100 °C o alla temperatura di riflusso | Applicazioni ad alta temperatura per tutti i tipi di derrate alimentari a una temperatura fino a 100 °C. |
| OM5 | 2 h a 100 °C o alla temperatura di riflusso o in alternativa 1 h a 121 °C | Applicazioni ad alta temperatura fino a 121 °C. |
| OM6 | 4 h a 100 °C o alla temperatura di riflusso | Qualunque condizione di contatto a una temperatura superiore a 40 °C e con derrate alimentari per le quali il numero 1.3 prevede i simulanti A, B, C o D1. |
| OM7 | 2 h a 175 °C | Applicazioni ad alta temperatura con derrate alimentari grasse che superano le condizioni di OM5. |
Se è tecnicamente impossibile effettuare una o più prove da OM0 a OM6 con il simulante alimentare D2, le prove di migrazione sono effettuate utilizzando etanolo al 95 per cento e isottano. È inoltre effettuata una prova supplementare con il simulante alimentare E nel caso in cui le peggiori condizioni d’uso prevedibili superino i 100 °C. La prova avente come risultato la migrazione più elevata è utilizzata per stabilire la conformità alla legislazione.
Se è tecnicamente impossibile effettuare la prova OM7 con il simulante D2, può essere scelta come prova sostitutiva la più adatta tra le prove OM8 o OM9 in funzione dell’uso previsto o prevedibile. Infine viene effettuata una prova di migrazione a ciascuna delle due condizioni di prova indicate nella prova selezionata e per ciascuna condizione di prova è usato un nuovo campione. Le condizioni di prova che comportano la migrazione globale più elevata sono utilizzate per stabilire la conformità all’ordinanza.
Tabella 5 Prove sostitutive per la prova OM7 con il simulante D2
| N. prova | Condizioni di prova | Condizioni di contatto previste con le derrate alimentari | Comprende le condizioni di contatto previste con le derrate alimentari descritte in |
|---|---|---|---|
| OM8 | Simulante E per 2 h a 175 °C e simulante D2 per 2 h a 100 °C | Solo applicazioni ad alta temperatura | OM1, OM3, OM4, OM5 e OM6 |
| OM9 | Simulante E per 2 h a 175 °C e simulante D2 per 10 gg a 40 °C | Applicazioni ad alta temperatura con conservazione prolungata a temperatura ambiente | OM1, OM2, OM3, OM4, OM5 e OM6 |
Al termine del tempo di contatto prescritto, per verificare la conformità è analizzata la migrazione globale nel simulante alimentare secondo un metodo analitico conforme alle prescrizioni all’articolo 34 del regolamento (UE) 2017/62534.
La prova di migrazione globale applicabile è effettuata tre volte su un unico campione, utilizzando ogni volta un’altra porzione del simulante alimentare. La migrazione va determinata secondo un metodo analitico conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 34 del regolamento (CE) 2017/62535. La migrazione globale nella seconda prova deve essere inferiore rispetto alla prima prova e la migrazione globale nella terza prova deve essere inferiore rispetto alla seconda prova. La conformità al limite di migrazione globale viene verificata in base al livello della migrazione globale riscontrato nella terza prova.
Se è tecnicamente impossibile sottoporre a prova lo stesso campione per tre volte, ad esempio in caso di prove in olio vegetale, la prova di migrazione globale può essere effettuata utilizzando campioni diversi per tre diversi periodi di durata corrispondenti a uno, due e tre volte il tempo di contatto applicabile. La differenza tra i risultati della terza e della seconda prova sono considerati rappresentativi della migrazione globale. La conformità è verificata in base a tale differenza, che non deve superare il limite di migrazione globale. Inoltre la differenza tra i risultati della seconda e della terza prova deve essere inferiore al primo risultato e la differenza tra i risultati della terza e della seconda prova deve essere inferiore alla differenza tra i risultati della seconda e della prima prova.
In deroga al capoverso 1, se è stabilito, in base a dati scientifici, che per il materiale o l’oggetto sottoposto a prova la migrazione globale diminuisce nella seconda e nella terza prova, e se il limite di migrazione globale non è superato nella prima prova, quest’ultima è sufficiente.
Per effettuare lo screening di un materiale o di un oggetto al fine di determinarne la conformità ai limiti di migrazione, è possibile applicare uno qualsiasi dei metodi seguenti, considerati severi almeno quanto il metodo di verifica descritto ai numeri 2.3.1 e 2.3.2.
Per effettuare lo screening della migrazione globale è possibile calcolare la migrazione potenziale sulla base del contenuto residuo di sostanze migrabili determinate in un’estrazione completa del materiale o dell’oggetto.
Per effettuare lo screening della migrazione globale è possibile sostituire i simulanti alimentari se, in base a dati scientifici, detti sostituti comportano una migrazione elevata almeno quanto quella che si otterrebbe utilizzando i simulanti alimentari specificati al numero 1.
Il materiale o oggetto è conservato come indicato sull’etichetta della confezione o, in mancanza di istruzioni, in condizioni adeguate alle derrate alimentari confezionate. La derrata alimentare è rimossa dal contatto con il materiale o oggetto prima della scadenza o prima di qualunque data entro cui, secondo il fabbricante, la derrata alimentare deve essere consumata per motivi di qualità o di sicurezza.
La derrata alimentare è trattata conformemente alle istruzioni di cottura indicate sulla confezione, se per essa è prevista la cottura con la confezione. Le parti di derrata alimentare che non sono destinate a essere consumate sono rimosse ed eliminate. Il resto è omogeneizzato e analizzato per la migrazione. I risultati analitici sono sempre espressi in base alla massa di derrata alimentare destinata a essere consumata che è a contatto con il materiale o l’oggetto.
La migrazione specifica è analizzata nelle derrate alimentari secondo un metodo analitico conforme alle disposizioni dell’articolo 46 dell’ordinanza del 16 dicembre 201636sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OELDerr).
Nel caso in cui vi siano prove legate al campione di derrata alimentare secondo cui una sostanza proviene, interamente o in parte, da una fonte o da fonti diverse dal materiale o dall’oggetto che è stato sottoposto a prova, i risultati della prova sono corretti tenendo conto della quantità di tale sostanza proveniente da altra fonte o dalle altre fonti prima di confrontarli con il limite di migrazione specifica applicabile.
La verifica della conformità con i limiti di migrazione nelle derrate alimentari è effettuata nelle condizioni più estreme di durata e temperatura prevedibili per l’impiego effettivo, tenendo conto dei numeri 2.4.1.4, 2.4.2.1.1, 2.4.2.1.6 e 2.4.2.1.7.
La verifica della conformità della migrazione nei simulanti alimentari ai limiti di migrazione va effettuata utilizzando prove di migrazione convenzionali secondo le regole definite nei numeri da 2.4.2.1.1 a 2.4.2.1.7.
Il materiale o l’oggetto è trattato conformemente alle istruzioni di accompagnamento o alle indicazioni contenute nella dichiarazione di conformità.
La migrazione è determinata sul materiale o sull’oggetto o, se ciò non è possibile, su un campione preso dal materiale o dall’oggetto o su un campione rappresentativo del materiale e dell’oggetto. Per ciascun simulante alimentare o tipo di derrata alimentare è utilizzato un nuovo campione. Sono messe a contatto con il simulante alimentare o con la derrata alimentare soltanto le parti del campione effettivamente destinate al contatto con le derrate alimentari nelle condizioni d’impiego reali.
I materiali e gli oggetti destinati a entrare in contatto con tutti i tipi di derrate alimentari sono sottoposti a prove con i simulanti A, B e D2. Tuttavia, in mancanza di sostanze che potrebbero reagire con simulanti o derrate alimentari acide, la prova con il simulante B può essere omessa.
I materiali e gli oggetti destinati solo a certi tipi di derrate alimentari sono sottoposti a prove con i simulanti indicati per i tipi di derrate alimentari di cui al numero 1.
Il campione è messo a contatto con il simulante alimentare in maniera tale da riprodurre le peggiori condizioni d’uso prevedibili per quanto riguarda la durata (tabella 6) e la temperatura (tabella 7) di contatto.
In deroga alle condizioni di cui alle tabelle 6 e 7 si applicano le seguenti disposizioni:
1. durante la prova, la derrata alimentare o il simulante è trasformato mediante l’apparecchiatura, o mediante parte di essa, nelle peggiori condizioni prevedibili che possono verificarsi se l’apparecchiatura, o parte di essa, è utilizzata seguendo le pertinenti istruzioni d’uso,
2. la migrazione da parti utilizzate per la conservazione quali serbatoi, contenitori, capsule o cialde, che fanno parte dell’apparecchiatura durante la trasformazione del prodotto alimentare, è determinata in condizioni rappresentative per l’uso di tali parti, salvo qualora le condizioni di prova applicate all’intera apparecchiatura o all’intero macchinario sottoposti a prova siano ugualmente rappresentative per l’uso di tali parti.
Se le prove di migrazione sono effettuate nelle condizioni di cui sopra e la cessione dei costituenti dall’intera apparecchiatura o dall’intero macchinario non supera i limiti di migrazione, le parti o i materiali di materia plastica presenti nell’apparecchiatura o nel macchinario sono considerati conformi all’articolo 13 capoverso 1.
Le prove sulle parti utilizzate per la conservazione o l’erogazione, quali serbatoi, contenitori, capsule o cialde, devono essere effettuate in condizioni rappresentative per l’uso di tali parti e devono tenere conto delle condizioni di conservazione prevedibili della derrata alimentare in tali parti.
La documentazione di supporto secondo l’articolo 16 deve attestare con chiarezza se le prove sono state effettuate sull’intera apparecchiatura o sull’intero macchinario di trasformazione e/o produzione di derrate alimentari, o su parti di essi. Inoltre, tale documentazione deve dimostrare che le prove erano rappresentative per il loro uso prevedibile, indicare per quali sostanze sono state effettuate le prove di migrazione e fornire tutti i risultati pertinenti. Il fabbricante delle singole parti di materia plastica deve garantire che non si verificherà alcuna migrazione per le sostanze per le quali il limite di migrazione specifica è fissato come non riscontrabile nell’allegato 2 tabella 1, colonna 8 o nella tabella 2, colonna 4 e per le sostanze non presenti nell’elenco che vengono utilizzate dietro una barriera funzionale in plastica secondo l’articolo 14 capoversi 1 e 2 e non dovrebbero migrare in quantità rilevabili.
La documentazione di conformità fornita a norma del presente regolamento al produttore dell’apparecchiatura o del macchinario finito, o di parte di essi, deve elencare tutte le sostanze soggette a limiti di migrazione che potrebbero essere superati nelle condizioni d’uso prevedibili della parte o del materiale forniti.
Se il risultato non è conforme alla presente ordinanza occorre determinare, sulla base di prove documentali o di prove analitiche, se la fonte della non conformità sia una parte di materia plastica disciplinata dalla presente ordinanza o una parte di un altro materiale non disciplinata dalla presente ordinanza. Fatti salvi i requisiti generali di sicurezza dei materiali e oggetti in cui all’articolo 49 ODerr sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, la non conformità al presente regolamento è stabilita unicamente se la migrazione proviene da una parte di materia plastica.
Qualora le condizioni di prova rappresentative per le peggiori condizioni d’uso prevedibili per il materiale o l’oggetto non siano tecnicamente possibili nel simulante alimentare D2, le prove di migrazione vengono effettuate utilizzando etanolo al 95 % e isottano. Inoltre, se nelle peggiori condizioni d’uso prevedibili la temperatura supera i 100 °C, è effettuata una prova di migrazione utilizzando il simulante alimentare E. La prova avente come risultato la migrazione specifica più elevata è utilizzata per stabilire la conformità con la presente ordinanza.
Tabella 6 Selezione della durata della prova
| Tempo di contatto nelle peggiori condizioni d’uso prevedibili | Durata da selezionare per la prova |
|---|---|
| t ≤ 5 min | 5 min |
| 5 min < t ≤ 0,5 h | 0,5 h |
| 0,5 h < t ≤ 1 h | 1 h |
| 1 h < t ≤ 2 h | 2 h |
| 2 h < t ≤ 6 h | 6 h |
| 6 h < t ≤ 24 h | 24 h |
| 1 gg < t ≤ 3 gg | 3 gg |
| 3 gg < t ≤ 30 gg | 10 gg |
| > 30 gg | Vedere condizioni specifiche |
Tabella 7 Selezione della temperatura di prova
| Peggior temperatura di contatto prevedibile | Temperatura di contatto da selezionare per la prova |
|---|---|
| T ≤ 5 °C | 5 °C |
| 5 °C < T ≤ 20 °C | 20 °C |
| 20 °C < T ≤ 40 °C | 40 °C |
| 40 °C < T ≤ 70 °C | 70 °C |
| 70 °C < T ≤ 100 °C | 100 °C o temperatura di riflusso |
| 100 °C < T ≤ 121 °C | 121 °C (*) |
| 121 °C < T ≤ 130 °C | 130 °C (*) |
| 130 °C < T ≤ 150 °C | 150 °C (*) |
| 150 °C < T ≤ 175 °C | 175 °C (*) |
| 175 °C < T ≤ 200 °C | 200 °C (*) |
| T > 200 °C | 225 °C (*) |
| (*) Questa temperatura è utilizzata solo per i simulanti D2 ed E. Per applicazioni riscaldate sotto pressione può essere effettuata una prova di migrazione sotto pressione alla temperatura adeguata. Per i simulanti A, B, C e D1 la prova può essere sostituita da una prova a 100 °C o alla temperatura di riflusso per una durata corrispondente a quattro volte la durata selezionata secondo le condizioni indicate nella tabella 6. |
Per tempi di contatto superiori a 30 giorni a temperatura ambiente o a una temperatura inferiore, il campione è sottoposto a una prova accelerata a temperatura elevata per una durata massima di 10 giorni a 60 °C. Quando le prove sono effettuate in tali condizioni accelerate il campione non subisce cambiamenti fisici o di altro genere rispetto alle condizioni d’uso reali, compresa una fase di transizione del materiale.
t2= t1* Exp [9627 * (1/T2– 1/T1)]
t1 è il tempo di contatto.
t2 è la durata della prova.
T1 è la temperatura di contatto in gradi Kelvin. Per la conservazione a temperatura ambiente è fissata a 298 K (25 °C). Per le condizioni di refrigerazione è fissata a 278 K (5 °C). Per la conservazione in condizioni di congelamento è fissata a 258 K (– 15 °C).
T2 è la temperatura di prova in gradi Kelvin.
Se un materiale o un oggetto è destinato a diverse applicazioni che comprendono diverse combinazioni di durata e di temperatura di contatto, la prova è limitata alle condizioni di prova riconosciute come più severe sulla base dei dati scientifici.
Se il materiale o l’oggetto è destinato a un’applicazione a contatto con una derrata alimentare che lo sottopone in successione a una combinazione di due o più durate e temperature, la prova di migrazione è effettuata sottoponendo il campione in successione a tutte le peggiori condizioni d’impiego prevedibili appropriate al campione, utilizzando la stessa porzione di simulante alimentare.
Se il materiale o l’oggetto è destinato a entrare ripetutamente in contatto con le derrate alimentari, le prove di migrazione sono effettuate tre volte sullo stesso campione singolo utilizzando ogni volta una nuova porzione di simulante alimentare. La migrazione specifica nella seconda prova non deve superare il livello osservato nella prima. La migrazione specifica nella terza prova non deve superare il livello osservato nella seconda.
La conformità del materiale o dell’oggetto deve essere verificata in base al livello di migrazione riscontrato nella terza prova e alla stabilità del materiale o dell’oggetto tra la prima prova di migrazione e la terza. La stabilità del materiale deve essere considerata insufficiente se in una qualsiasi delle tre prove di migrazione viene osservata una migrazione superiore al livello di rilevamento e se tale migrazione aumenta tra la prima prova di migrazione e la terza. In caso di stabilità insufficiente, la conformità del materiale non può essere stabilita, nemmeno qualora il limite di migrazione specifica non sia superato in nessuna delle tre prove.
Tuttavia, in presenza di una prova scientifica irrefutabile che il livello di migrazione diminuisce nella seconda e nella terza prova e se nella prima prova non vengono superati i limiti di migrazione, non sono necessarie altre prove.
In deroga alle disposizioni di cui sopra, un materiale o un oggetto non può in nessun caso essere considerato conforme alla presente ordinanza se nella prima prova viene rilevata una sostanza per la quale il limite di migrazione specifica è fissato come non riscontrabile.
Al termine del tempo di contatto prescritto, la migrazione specifica è analizzata nella derrata o nel simulante alimentare impiegando un metodo analitico conformemente all’articolo 46 OELDerr.
Per le sostanze instabili nel simulante o nella derrata alimentare o per cui non è disponibile un metodo analitico adeguato, l’allegato 2 indica che la verifica della conformità si effettua verificando il contenuto residuo per 6 dm2di superficie di contatto. Per i materiali e gli oggetti che contengono fra 500 ml e 10 l si applica la superficie effettivamente a contatto. Per i materiali e gli oggetti che contengono meno di 500 ml o più di 10 l nonché per quelli per cui non è pratico calcolare la superficie di contatto effettiva, la superficie di contatto è fissata a 6 dm2per kg di derrata alimentare.
Per effettuare lo screening di un materiale o di un oggetto al fine di determinarne la conformità ai limiti di migrazione, è possibile applicare uno qualsiasi degli approcci seguenti, considerati severi almeno tanto quanto il metodo di verifica descritto al numero 2.4.2.1.
Per effettuare lo screening della migrazione specifica delle sostanze non volatili è possibile applicare la determinazione della migrazione globale a condizioni di prova severe almeno quanto quelle per la migrazione specifica.
Per effettuare lo screening della migrazione specifica è possibile calcolare la migrazione potenziale sulla base del contenuto residuo di sostanza nel materiale o nell’oggetto supponendo una migrazione completa.
Per effettuare lo screening della migrazione specifica è possibile calcolare il potenziale di migrazione in base al contenuto residuo di sostanza nel materiale o nell’oggetto applicando i modelli di diffusione universalmente riconosciuti basati su dati scientifici, costruiti in modo da non dover mai sottostimare i livelli di migrazione effettivi.
Per effettuare lo screening della migrazione specifica è possibile sostituire i simulanti alimentari se, in base a dati scientifici, detti sostituti comportano una migrazione elevata almeno quanto la migrazione che si otterrebbe utilizzando i simulanti alimentari specificati al numero 2.4.2.1.2.
Se il materiale o l’oggetto è destinato a un’applicazione a contatto con le derrate alimentari in cui è sottoposto, in successione, a due o più combinazioni di durata e di temperatura, può essere definito un tempo di contatto unico sulla base della temperatura di contatto più elevata di cui alla sezione 2.4.2.1.3 e/o 2.4.2.1.4 utilizzando l’equazione indicata di cui alla lettera f della sezione 2.4.2.1.4. Il ragionamento secondo cui la prova unica è severa almeno quanto le combinazioni di durata e temperatura complessivamente intese è contenuto nella documentazione giustificativa di cui all’articolo 15.
Per le sostanze lipofile per le quali nell’allegato 2 colonna 7 è indicato che l’FRF è applicabile, la migrazione specifica può essere corretta utilizzando l’FRF. Questo fattore si determina con la formula FRF = (g di grassi nella derrata alimentare/kg di derrata alimentare)/200 = (% grassi × 5)/100.
L’FRF deve essere applicato secondo le regole seguenti.
I risultati della prova di migrazione sono divisi per l’FRF prima di procedere al confronto con i limiti di migrazione.
La correzione mediante l’FRF non si applica nei seguenti casi:
La migrazione specifica nella derrata alimentare o nel simulante alimentare non supera il valore di 60 mg/kg di derrata alimentare prima dell’applicazione dell’FRF.
Quando si effettua una prova nel simulante alimentare D2 o E e quando i risultati della prova sono corretti in applicazione del coefficiente di correzione di cui al numero 1 tabella 2, tale correzione può essere applicata in combinazione con l’FRF moltiplicando entrambi i coefficienti. Il coefficiente di correzione combinato non deve essere superiore a 5, a meno che il coefficiente di correzione di cui al numero 1 tabella 2 sia superiore a 5.
(art. 20 lett. a n. 3)
Il sistema di garanzia della qualità applicato dal riciclatore deve essere sufficientemente affidabile per garantire la capacità del processo di riciclo di ottenere plastica riciclata conforme alle prescrizioni legali.
Tutti gli elementi, prescrizioni e disposizioni adottati dal riciclatore per il suo sistema di garanzia della qualità devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di politiche e procedure scritte.
Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve permettere un’interpretazione uniforme delle politiche e delle procedure seguite in materia di qualità, ad esempio programmi di qualità, piani, manuali, registri e misure prese per garantire la rintracciabilità.
La documentazione comprende in particolare quanto segue:
(art. 24 cpv. 1 e 3)
Spiegazioni relative agli elenchi
| Denominazione | Limitazioni |
|---|---|
| A. Cellulosa rigenerata | Superiore o uguale a 72 % (m/m). |
| B. Additivi | |
| 1. Ammorbidenti | Inferiore o uguale al 27 % (m/m) in totale. |
| – Bis (2-idrossietil)etere [= dietilenglicole] – Etandiolo [= monoetilenglicole] | Soltanto per pellicole destinate a essere ricoperte e utilizzate poi per derrate alimentari non umide, cioè non contenenti acqua fisicamente libera in superficie. La quantità totale di bis (2-idrossietil)etere e di etandiolo presente nelle derrate alimentari che sono state a contatto con pellicole di questo tipo non deve superare 30 mg per kg di derrata alimentare. |
| – 1,3 Butandiolo – Glicerina – 1,2 Propandiolo [= 1,2-propilenglicole] – Ossido di polietilene [= polietilenglicole] | Peso molecolare medio tra 250 e 1200. |
| – 1,2 Polipropilene ossido [= 1,2-polipropilenglicole] | Peso molecolare medio inferiore o uguale a 400 e contenuto di 1,3-propandiolo libero inferiore o uguale all’1 % (m/m) di sostanza. |
| – Sorbitolo | |
| – Glicole tetraetilenico | |
| – Glicole trietilenico | |
| – Urea | |
| 2. Altri additivi | Inferiore o uguale all’1 % (m/m) in totale. |
| Prima classe | La quantità di ciascuna sostanza o di ciascun gruppo di sostanze non deve essere superiore a 2 mg per dm2di pellicola non ricoperta. |
| – Acido acetico e i suoi sali di NH | |
| – Acido ascorbico e i suoi sali di NH | |
| – Acido benzoico e benzoato di sodio | |
| – Acido formico e i suoi sali di NH | |
| – Acidi grassi lineari, saturi e insaturi, con un numero pari di atomi di carbonio da C | |
| – Acido citrico, d-l lattico, maleico, l-tartarico e i loro sali di Na e K | |
| – Acido sorbico e i suoi sali di NH | |
| – Ammidi di acidi grassi lineari, saturi e insaturi, con un numero pari di atomi di carbonio da C | |
| – Amidi e farine alimentari naturali | |
| – Amidi e farine alimentari modificati per via chimica | |
| – Amilosio | |
| – Carbonati e cloruri di calcio e di magnesio | |
| – Esteri di glicerina con acidi grassi lineari, saturi o insaturi, con un numero pari di atomi di carbonio da C | |
| – Esteri di poliossietilene (numero dei gruppi ossietilenici tra 8 e 14) con acidi grassi lineari, saturi o insaturi, con un numero pari di atomi di carbonio da C | |
| – Esteri di sorbitolo con acidi grassi lineari, saturi o insaturi, con un numero pari di atomi di carbonio da C | |
| – Mono e/o diesteri dell’acido stearico con etandiolo e/o bis (2-idrossi-etil)etere e/o trietilenglicole | |
| – Ossidi e idrossidi di alluminio, calcio, magnesio, silicio e silicati e silicati idrati di alluminio, calcio, magnesio e potassio | |
| – Ossido di polietilene [=polietilenglicole] | Peso molecolare medio tra 1200 e 4000 |
| – Propionato di sodio | |
| Seconda classe | La quantità totale delle sostanze non deve essere superiore a 1 mg per dm2di pellicola non ricoperta e la quantità di ciascuna sostanza o di ciascun gruppo di sostanze non deve essere superiore a 0,2 mg per dm2(o un limite inferiore, se così indicato) di pellicola non ricoperta. |
| – Alchil (C | |
| – Isopropil naftalensolfonato di sodio | |
| – Alchil (C | |
| – Alchil (C | |
| – Diottilsolfosuccinato di sodio | |
| – Distearato di monoacetato didiidrossietildietilen triammina | Inferiore o uguale a 0,05 mg per dm2di pellicola non ricoperta. |
| – Laurilsolfato di ammonio,magnesio e potassio | |
| – Diamminoetano di N,N’ distearolo, N,N’ dipalmitolo e N,N’ dioliolo | |
| – 2-eptadecil 4,4 bis (metilenstearato) ossazolina | |
| – Etilsolfato di polietilenamminostearammide | Inferiore o uguale a 0,1 mg per dm2di pellicola non ricoperta. |
| Terza classe | |
| – Agenti ancoranti | La quantità totale delle sostanze non deve essere superiore a 1 mg per dm2di pellicola non ricoperta. |
| – Prodotto di condensazione di melamminaformaldeide, non modificato o modificato con uno o più dei seguenti prodotti:butanolo, dietilentriammina, etanolo, trietilentetrammina, tetraetilenpentammina, tris-(2-idrossietil)ammina, 3,3’-diamminodipropilammina, 4,4’-diamminodibutilammina | Contenuto di formaldeide libera inferiore o uguale a 0,5 mg per dm 2 di pellicola non ricoperta. Contenuto di melammina libera inferiore o uguale a 0,3 mg per dm 2 di pellicola non ricoperta. |
| – Prodotto di condensazione di melamina urea-formaldeide modificato con tris-(2‑idrossietil)ammina | Contenuto di formaldeide libera inferiore o uguale a 0,5 mg per dm 2 di pellicola non ricoperta. Contenuto di melammina libera inferiore o uguale a 0,3 mg per dm 2 di pellicola non ricoperta. |
| – Polialchilenammine cationiche reticolate | |
| a. Resina poliammideepicloridrina a base di diamminopropilmetilammina ed epicloridrina | |
| b. Resina poliammideepicloridrina a base di epicloridrina, acido adipico, caprolattame, dietilentriammina e/o etilendiammina | |
| c. Resina poliammideepicloridrina a base di acido adipico, dietilentriammina ed epicloridrina o una miscela di epicloridrina e ammoniaca | |
| d. Resina poliammidepoliammina-epicloridrina a base di epicloridrina, dimetiladipato e dietilentriammina | |
| e. Resina poliammidepoliammina-epicloridrina a base di epicloridrina, adipammide e diamminopropilmetilammina | |
| – Polietilenammine e polietilenimmine | Inferiore o uguale a 0,75 mg per dm2di pellicola non ricoperta. |
| – Prodotto di condensazione di ureaformaldeide non modificato o modificato con uno o più dei prodotti seguenti: acido amminometilsolfonico, acido solfanilico, butanolo, diamminobutano, diamminodietilammina, diammino-dipropilammina, diammino-propano, dietilentriammina, trietil-entetrammina, solfito di sodio, metanolo, etanolo, guanidina, tetraetilenpentammina | Contenuto di formaldeide libera inferiore o uguale a 0,5 mg per dm2di pellicola non ricoperta. |
| Quarta classe | La quantità totale delle sostanze non deve essere superiore a 0,01 mg per dm2di pellicola non ricoperta. |
| – Prodotti di reazioni di ammine di oli alimentari con ossido di polietilene | |
| – Laurilsolfato di monoetanolammina |
(art. 24 cpv. 2)
Spiegazioni relative agli elenchi
| Denominazione | Limitazioni | |
|---|---|---|
| A. Cellulosa rigenerata | Vedi allegato 6 | |
| B. Additivi | Vedi allegato 6 | |
| C. Rivestimenti | ||
| 1. Polimeri derivati da cellulosa | La quantità totale delle sostanze non deve essere superiore a 50 mg per dm2di vernice sul lato a contatto con le derrate alimentari. | |
| – Eteri etilici, idrossietilici, idrossipropilici e metilici di cellulosa | ||
| – Nitrato di cellulosa | Inferiore o uguale a 20 mg per dm2di vernice sul lato a contatto con le derrate alimentari; contenuto di azoto nel nitrato di cellulosa compreso tra 10,8 % (m/m) e 12,2 % (m/m). | |
| 2. Resine | La quantità totale delle sostanze non deve essere superiore a 12,5 mg per dm2di vernice sul lato a contatto con le derrate alimentari, unicamente per la preparazione di pellicole di cellulosa rigenerata ricoperte da una vernice a base di nitrato di cellulosa. | |
| – Caseina | ||
| – Colofonia e/o i suoi prodotti di polimerizzazione, idrogenazione o disproporzione e i loro esteri di metile, etile o alcoli polivalenti da C | ||
| – Colofonia e/o i suoi prodotti di polimerizzazione, idrogenazione o disproporzione condensati con acidi acrilico e/o maleico e/o citrico e/o fumarico e/o ftalico e/o 2,2 bis-(4-idrossifenil)-propano formaldeide ed esterificati con alcoli metilico o etilico o alcoli polivalenti da C | ||
| – Esteri derivati dal bis-(2-idrossietil)-etere con i prodotti di addizione del β-pinene e/o dipentene e/o diterpene e anidride maleica | ||
| – Gelatina alimentare | ||
| – Olio di ricino e i suoi prodotti di disidratazione e/o idrogenazione e i suoi prodotti di condensazione con la poliglicerina e gli acidi adipico, citrico, maleico, ftalico e sebacico | ||
| – Resine naturali [= damar] | ||
| – Poli-β-pinene [= resine terpeniche] | ||
| – Resine urea-formaldeide (vedi agenti ancoranti) | ||
| 3. Plastificanti | La quantità totale delle sostanze non deve essere superiore a 6 mg per dm2di vernice sul lato a contatto con le derrate alimentari. | |
| – Acetil-tributil-citrato | ||
| – Acetil-tri-(2-etilesil)-citrato | ||
| – Adipato di diisobutile | ||
| – Adipato di di-n-butile | ||
| – Di-n-esilazelato | ||
| – Dicicloesilftalato | Inferiore o uguale a 4,0 mg per dm2di vernice sul lato a contatto con le derrate alimentari. | |
| – 2-etilesildifenilfosfato (sinonimo: fosfato di difenile 2-etilesile) | La quantità di 2-etilesildifenilfosfato non deve essere superiore a: a) 2,4 mg per kg di derrata alimentare a contatto con questo tipo di pellicola; o b) 0,4 mg per dm2di vernice sul lato a contatto con le derrate alimentari. | |
| – Monoacetato di glicerina [= monoacetina] | ||
| – Diacetato di glicerina [= diacetina] | ||
| – Triacetato di glicerina [= triacetina] | ||
| – Dibutil sebacato | ||
| – Di(2-etilesil)sebacato [= diottil-sebacato] | ||
| – Di-n-butiltartrato | ||
| – Diisobutil-tartrato | ||
| 4. Altri additivi | La quantità totale delle sostanze non deve essere superiore a 6 mg per dm2di pellicola di cellulosa rigenerata non ricoperta, compresa la vernice sul lato a contatto con le derrate alimentari. | |
| 4.1 Additivi di cui all’allegato 6 | Stesse restrizioni di cui all’allegato 6 (le quantità in mg per dm2si riferiscono tuttavia alla pellicola di cellulosa rigenerata non ricoperta, compresa la vernice sul lato a contatto con le derrate alimentari). | |
| 4.2 Additivi specifici per vernici | La quantità di ciascuna sostanza o di ciascun gruppo di sostanze non deve essere superiore a 2 mg per dm2(o a un limite inferiore se così indicato) di vernice sul lato a contatto con le derrate alimentari. | |
| – 1-esadecanolo e 1-ottadecanolo | ||
| – Esteri degli acidi grassi lineari, saturi o insaturi, con un numero pari di atomi di carbonio da C | ||
| – Cere «Montana», comprendenti acidi montanici (C | ||
| – Cera Carnauba | ||
| – Cera d’api | ||
| – Cera di Sparto | ||
| – Cera «Candelilla» | ||
| – Dimetilpolisilossano | Inferiore o uguale a 1 mg per dm2di vernice sul lato a contatto con le derrate alimentari. | |
| – Olio di soia epossidato (con tenore in ossirano compreso tra 6 e 8 %) | ||
| – Paraffina raffinata e cere microcristalline raffinate | ||
| – Pentaeritritolo tetrastearato | ||
| – Mono- e bis-(ottadecildietilenossido)fosfati | Inferiore o uguale a 0,2 mg per dm2di vernice sul lato a contatto con le derrate alimentari. | |
| – 2- e 3-terz-butil-4-idrossianisolo [= idrossianisolo butilato, BHA] | Inferiore o uguale a 0,06 mg per dm2di vernice sul lato a contatto con le derrate alimentari. | |
| – 2,6-di-terz-butil-4-metilfenolo [= idrossitoluene butilato, BHT] | Inferiore o uguale a 0,06 mg per dm2di vernice sul lato a contatto con le derrate alimentari. | |
| – Stagno di-n-ottile-bis-(2-etilesil)maleato | Inferiore o uguale a 0,06 mg per dm2di vernice sul lato a contatto con le derrate alimentari. | |
| 5. Solventi | La quantità totale delle sostanze non deve essere superiore a 0,6 mg per dm2di vernice sul lato a contatto con le derrate alimentari. | |
| – Butilacetato | ||
| – Etilacetato | ||
| – Isobutilacetato | ||
| – Isopropilacetato | ||
| – Propilacetato | ||
| – Acetone | ||
| – 1-butanolo | ||
| – Etanolo | ||
| – 2-butanolo | ||
| – 2-propanolo | ||
| – 1-propanolo | ||
| – Cicloesano | ||
| – Glicoletilenico monobutiletere | ||
| – Glicoletilenico monobutiletere acetato | ||
| – Metiletilchetone | ||
| – Metilisobutilchetone | ||
| – Tetraidrofurano | ||
| – Toluene | Inferiore o uguale a 0,06 mg per dm2di vernice sul lato a contatto con le derrate alimentari. |
(art. 26 cpv. 1 e 2bis)
| Oggetto | Sostanza | Valore limite | |
|---|---|---|---|
| a. oggetti riempibili o non riempibili di profondità interna fino a 25 mm: | piombo cadmio | 0,8 mg/dm 2 0,07 mg/dm 2 | |
| b. oggetti riempibili di profondità interna superiore a 25 mm: | piombo cadmio | 4,0 mg/l 0,3 mg/l | |
| c. utensili per la cottura e il forno nonché contenitori per imballaggio e conservazione il cui volume di riempimento è superiore a tre litri: | piombo cadmio | 1,5 mg/l 0,1 mg/l |
(art. 26 cpv. 2bis)
La dichiarazione di conformità di cui all’articolo 26 capoverso 2bisdeve contenere le seguenti informazioni:
La dichiarazione di conformità deve consentire di identificare facilmente i prodotti ai quali si riferisce. Dovrà essere rinnovata ove modifiche significative nella produzione comportino variazioni nella cessione di piombo e di cadmio.
(art. 32 cpv. 1 e 2)
(art. 35 lett. a e b)
(art. 38 cpv. 3 lett. b)
(art. 39 cpv. 2)
La dichiarazione di conformità di cui all’articolo 39 capoverso 2 deve contenere le seguenti informazioni:
1. i gruppi di materiali e oggetti ai quali il componente può essere aggiunto o incorporato,
2. le condizioni di utilizzo da rispettare per ottenere l’effetto voluto;
i. le specifiche relative all’uso del materiale o dell’oggetto, quali:
1. i tipi di derrate alimentari con cui è destinato a entrare in contatto,
2. la durata e la temperatura di trattamento e immagazzinamento a contatto con la derrata alimentare,
3. il rapporto tra la superficie a contatto con la derrata alimentare e il volume utilizzato per determinare la conformità del materiale o dell’oggetto;
j. in caso di utilizzazione di una barriera funzionale, la conferma che il materiale o l’oggetto attivo o intelligente è conforme all’articolo 37 capoverso 1 lettera c; la migrazione della sostanza nella derrata o nel simulante alimentare non deve essere rilevabile quando è misurata con certezza statistica mediante un metodo di analisi avente un limite di rilevazione di 0,01 mg/kg; questo limite va sempre espresso come concentrazione nelle derrate alimentari o nei simulanti alimentari; si applica a un gruppo di composti, se strutturalmente e tossicologicamente correlati, in particolare isomeri o composti con lo stesso gruppo funzionale, e comprende gli eventuali trasferimenti indesiderati.
La dichiarazione di conformità deve consentire di individuare facilmente i materiali e oggetti attivi e intelligenti, i componenti usati per fabbricarli o le sostanze usate per la fabbricazione dei componenti e deve essere rinnovata quando modifiche significative della produzione comportano cambiamenti della migrazione o quando sono disponibili nuovi dati scientifici.
(art. 40b cpv. 1)
1.1 Limite specifico di migrazione per il 2,2-bis(4-idrossifenil)propano bis(2,3-epossipropil) etere (BADGE) e alcuni suoi derivati, materiali e oggetti dotati di vernice o rivestimento superficiale:
a. La somma delle migrazioni delle sostanze seguenti:
1. BADGE (N. CAS 1675-54-3)
2. BADGE.H2O (N. CAS 76002-91-0)
3. BADGE.2H2O (N. CAS 5581-32-8)
non deve superare i seguenti limiti:
– 9 mg/kg nelle derrate o nei simulanti alimentari; oppure
– 9 mg/6 dm2conformemente ai casi previsti al numero 2.1 dell’allegato 4
b. La somma delle migrazioni delle sostanze seguenti:
1. BADGE.HCl (N. CAS 13836-48-1)
2. BADGE.2HCl (N. CAS 4809-35-2)
3. BADGE.H2O.HCl (N. CAS 227947-06-0)
non deve superare i seguenti limiti:
– 1 mg/kg nelle derrate o nei simulanti alimentari; oppure
– 1 mg/6 dm2conformemente ai casi previsti al numero 2.1 dell’allegato 4
1.2 Lʼutilizzo e/o la presenza di glicidil eteri del Novolac (NOGE), ivi compreso il bis(4-idrossifenil)metano bis(2,3-epossipropil) etere (BFDGE, n. CAS 39817-09-9) sono vietati nella fabbricazione dei materiali e degli oggetti.
1.3 I requisiti di cui ai numeri 1.1 e 1.2 non si applicano ai contenitori o ai serbatoi di stoccaggio di capacità superiore a 10 000 litri o alle tubature a essi in dotazione o a essi collegate, dotati di rivestimenti speciali denominati «ad alto rendimento».
2.1 Il 2,2-bis(4-idrossifenil)propano (BPA, CAS-Nr. 80‑05‑7) e i suoi sali possono essere utilizzati soltanto conformemente alle disposizioni dell’articolo 3 paragrafo 2 e dell’allegato II del regolamento (UE) 2024/319038. 2.2 In deroga al numero 2.1, il BPA può essere utilizzato come monomero o sostanza di partenza nella fabbricazione di resine epossidiche liquide da applicare su materiali o su oggetti autoportanti di capacità superiore a 1000 litri. La migrazione nelle derrate alimentari non deve essere rilevabile. Il limite di rilevazione è fissato a 1 μg/kg di derrate alimentari. Gli oggetti finiti destinati a venire a contatto con le derrate alimentari devono essere puliti e lavati prima di venire a contatto per la prima volta con le derrate alimentari. 2.3 Per verificare che un materiale o un oggetto non contenga BPA, occorre utilizzare un metodo di estrazione. Il limite di rilevazione del metodo deve essere pari a 1 μg/kg.
3.1 Valgono le strutture chimiche seguenti:
| Bisfenolo: | |
|---|---|
| Derivato di un bisfenolo: | |
| X si riferisce a qualsiasi gruppo ponte che separa i due anelli fenili mediante un unico atomo, ma l’atomo può avere uno o più sostituenti. Le sostanze da R |
3.2 I rivestimenti e le vernici di materiali e oggetti fabbricati utilizzando un altro bisfenolo o un derivato di un bisfenolo non possono contenere residui di 2,2-bis(4-idrossifenil)propano (BPA, n. CAS 80-05-7). 3.3 Un bisfenolo pericoloso o un derivato pericoloso di un bisfenolo è un bisfenolo o un derivato di un bisfenolo classificato in modo armonizzato come «mutageno» , «cancerogeno» o «tossico per la riproduzione» di categoria 1A o 1B ai sensi dell’allegato 2 numero 1 OPChim39oppure come «interferente endocrino per la salute umana» di categoria 1 (sostanza CMRED). 3.4 I bisfenoli pericolosi diversi dal BPA o di derivati pericolosi di bisfenoli possono essere utilizzati soltanto conformemente alle disposizioni dell’articolo 5 paragrafi 2 e 3 e dell’allegato II del regolamento (UE) 2024/319040. 3.5 Per verificare che un materiale o un oggetto non contenga un bisfenolo pericoloso o un derivato pericoloso di un bisfenolo, occorre utilizzare un metodo di estrazione. Il limite di rilevazione del metodo deve essere pari a 1 μg/kg.
(art. 40b cpv. 2)
La dichiarazione di conformità di cui all’articolo 40b capoverso 2 deve contenere le seguenti informazioni:
(art. 35a cpv. 2)
La dichiarazione di conformità secondo l’articolo 35a capoverso 2 deve contenere le informazioni rilevanti per ogni fase di fabbricazione contenute nel seguente elenco:
RS 817.02 ↩
RS 817.022.11 ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 836). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3371). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 23 ott. 2019 (RU 2019 3371). Abrogato dalla cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, con effetto dal 1° feb. 2024 (RU 2023 836). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 836). ↩
RS 817.022.104 ↩
RS 817.022.31 ↩
RS 817.022.41 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3371). ↩
RS 813.11 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 836). ↩
Nuova espressione giusta la cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 836). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 836). ↩
Regolamento (CE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008, versione della GU L 243 del 20.9.2022, pag. 3. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 836). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 836). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 836). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3371). ↩
La pubblicazione può essere ottenuta presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Vendita delle pubblicazioni federali, 3003 Berna,www.pubblicazionifederali.admin.ch. ↩
RS 817.022.31 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 836). ↩
RS 813.11 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 836). ↩
RS 813.11 ↩
RS 817.022.16 ↩
[RU 2005 6363; 2006 4989; 2008 1061,6047; 2010 977; 2013 899] ↩
RU 2005 6363 ↩
RU 2024 755 ↩
RU 2024 755 ↩
RU 2024 755 ↩
RS 817.022.31 ↩
RS 817.022.104 ↩
Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/249 e (UE) 2016/3031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2021/1756, GU L 357 dell’8.10.2021, pag. 27. ↩
Vedi nota a piè di pagina all’allegato 4 numero 2.3.3.1. ↩
[RU 2017 359; 2018 1251.RU 2020 2465art. 116]. Vedi ora: l’O del 27 mag. 2020 (RS 817.042 ). ↩
Direttiva 84/500CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1984, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari, GU. L 277 del 20.10.1984, pag. 12; modificata da ultimo dalla direttiva 2005/31/CE, GU L 110 del 30.4.2005, pag. 36. ↩
Regolamento (UE) 2024/3190 della Commissione, del 19 dicembre 2024 relativo all’utilizzo del bisfenolo A (BPA) e di altri bisfenoli e derivati di bisfenoli con classificazione armonizzata per specifiche proprietà pericolose in determinati materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 e che abroga il regolamento (UE) 2018/213, GU L 2024/3190, 31.12.2024. ↩
RS 813.11 ↩
Regolamento (UE) 2024/3190 della Commissione, del 19 dicembre 2024 relativo all’utilizzo del bisfenolo A (BPA) e di altri bisfenoli e derivati di bisfenoli con classificazione armonizzata per specifiche proprietà pericolose in determinati materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 e che abroga il regolamento (UE) 2018/213, GU L 2024/3190, 31.12.2024. ↩
RS 817.022.31 ↩
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