817.023.61•Ordinanza del DFI concernente i generatori aerosol
817.023.61Departmental Ordinance1 gen 2006
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"title": "Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente i generatori aerosol",
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}del 23 novembre 2005 (Stato 1° dicembre 2019)
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visti gli articoli 47 capoverso 5 e 70 dell’ordinanza del 16 dicembre 20161sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr),2
ordina:
Per la presente ordinanza valgono le definizioni secondo l’allegato 1.
La capacità totale dei generatori aerosol non può superare i 1000 ml.
A 50 °C la pressione nel generatore aerosol non deve superare i valori indicati nella seguente tabella, in funzione del tenore dei gas nel generatore aerosol:
| Tenore dei gas | Pressione à 50 °C |
|---|---|
| Gas liquefatto o miscela di gas con un campo di infiammabilità con l’aria a 20 °C e a una pressione normale di 1,013 bar | 12 bar |
| Gas liquefatto o miscela di gas non aventi un campo di infiammabilità con l’aria a 20 °C e a una pressione normale di 1,013 bar | 13,2 bar |
| Gas compressi o gas disciolti sotto pressione non aventi un campo di infiammabilità con l’aria a 20 °C e a una pressione normale di 1,013 bar | 15 bar |
Per il trasporto e l’immagazzinamento dei generatori aerosol si applicano le seguenti prescrizioni:
L’ordinanza del DFI del 26 giugno 199525concernente i generatori aerosol è abrogata.
Gli oggetti d’uso ai sensi della presente ordinanza non conformi alla modifica del 23 ottobre 2019 possono essere importati, fabbricati e caratterizzati secondo il diritto anteriore fino al 30 novembre 2020. Essi possono essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.
(art. 2 e 14 cpv. 2)
Per pressione si intende la pressione interna espressa in bar (pressione relativa).
Per pressione di prova si intende la pressione alla quale il recipiente vuoto del generatore aerosol può essere sottoposto per 25 secondi senza che si producano fughe né appaiano, nel caso di recipienti di metallo o di materia plastica, deformazioni visibili e permanenti.
Per pressione di rottura si intende la pressione minima che provoca un’apertura o una rottura del recipiente sotto pressione.
Per capacità totale si intende il volume espresso in ml del recipiente aperto, definito all’orlo della sua apertura.
Per capacità netta si intende il volume del recipiente chiuso e confezionato espresso in ml.
Per volume della fase liquida si intende il volume del recipiente occupato dalle fasi non gassose nel generatore aerosol chiuso e confezionato.
Per condizioni di prova si intendono le pressioni di prova e di rottura esercitate idraulicamente a 20 °C (±5 °C).
8.1 Il contenuto di un aerosol è considerato infiammabile se contiene componenti classificati come infiammabili:
8.2 Tale definizione non si applica alle sostanze e miscele piroforiche, autoriscaldanti o idroreattive. In nessun caso esse possono essere componenti del contenuto di generatori aerosol.
Ai sensi della presente ordinanza un aerosol è considerato «non infiammabile», «infiammabile» o «estremamente infiammabile» in funzione del suo calore chimico di combustione e del contenuto in massa di componenti infiammabili, nel seguente modo:
9.1 Aerosol nebulizzanti infiammabili
Nel caso degli aerosol nebulizzanti, la classificazione si effettua tenendo conto del calore chimico di combustione in funzione dei risultati della prova della distanza di accensione, nel seguente modo: a. se il calore chimico di combustione è inferiore a 20 kJ/g: – l’aerosol è classificato come «infiammabile» se l’accensione avviene ad una distanza tra 15 e 75 cm, – l’aerosol è classificato come «estremamente infiammabile» se l’accensione avviene ad una distanza pari o superiore a 75 cm, – se nella prova della distanza di accensione quest’ultima non ha luogo, si effettua la prova di accensione in spazio chiuso; in questo caso l’aerosol è classificato come «infiammabile» se il tempo equivalente è pari o inferiore a 300 s/m3o la densità di deflagrazione è pari o inferiore a 300 g/m3; altrimenti l’aerosol è classificato come «non infiammabile»; b. se il calore chimico di combustione è pari o superiore a 20 kJ/g, l’aerosol è classificato come «estremamente infiammabile» se l’accensione si produce ad una distanza pari o superiore a 75 cm; altrimenti l’aerosol è classificato come «infiammabile». 9.2 Aerosol di schiuma infiammabili
Nel caso di aerosol di schiuma, la classificazione si effettua sulla base dei risultati della prova di infiammabilità dei prodotti di schiuma.
a. L’aerosol è classificato come «estremamente infiammabile» se: – l’altezza della fiamma è pari o superiore a 20 cm e la durata della fiamma è pari o superiore a 2 secondi; – l’altezza della fiamma è pari o superiore a 4 cm e la durata della fiamma è pari o superiore a 7 secondi. b. L’aerosol non conforme ai criteri enunciati alla lettera a è classificato come «infiammabile» se l’altezza della fiamma è pari o superiore a 4 cm e la durata della fiamma è pari o superiore a 2 secondi.
10.1 Il calore chimico di combustione (ΔHc) è determinato:
il calore chimico di combustione (ΔHc), espresso in chilojoule per grammo (kJ/g), può essere calcolato come il prodotto del calore teorico di combustione (ΔHcomb) e del coefficiente di rendimento della combustione, in generale inferiore a 1,0 (il valore più frequente è dell’ordine di 0,95 o 95 %).
Per un aerosol comprendente più componenti il calore chimico di combustione è la somma dei valori ponderati dei calori di combustione delle singole componenti, calcolato come segue:
dove:
ΔHc = calore chimico di combustione del prodotto (in kJ/g);
wi% = frazione in massa della componente i nel prodotto;
ΔHc(i) = calore specifico di combustione della componente i nel prodotto (in kJ/g).
10.2 Il responsabile della commercializzazione del generatore aerosol deve descrivere il metodo applicato per determinare il calore chimico di combustione in un documento facilmente reperibile all’indirizzo specificato sull’etichetta conformemente all’articolo 14 capoverso 1 lettera a, redatto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese, qualora il calore chimico di combustione sia utilizzato come parametro per valutare l’infiammabilità degli aerosol conformemente alle disposizioni della presente ordinanza.
(art. 5 cpv. 6 lett. c)
| Capacità totale | Percentuale del gas liquefatto riferita alla miscela totale, in base alla massa | ||
|---|---|---|---|
| 20 % | 50 % | 80 % | |
| 50– 80 ml | 3,5 bar | 2,8 bar | 2,5 bar |
| 80–160 ml | 3,2 bar | 2,5 bar | 2,2 bar |
| 160–220 ml | 2,8 bar | 2,1 bar | 1,8 bar |
(art. 6 cpv. 5 lett. b)
| Capacità totale | Percentuale del gas liquefatto riferita alla miscela totale, in base alla massa | ||
|---|---|---|---|
| 20 % | 50 % | 80 % | |
| 50– 70 ml | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,25 bar |
| 70–150 ml | 1,5 bar | 1,5 bar | 1 bar |
(art. 12 cpv. 2)
RS 817.02 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1633). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1633). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 3 nov. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 5079). ↩
Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 3 nov. 2010, con effetto dal 1° dic. 2010 (RU 2010 5079). ↩
Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 3 nov. 2010, con effetto dal 1° dic. 2010 (RU 2010 5079). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1633). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3411). ↩
Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1. ↩
RS 813.11 ↩
Abrogate dal n. I dell’O del DFI del 23 ott. 2019, con effetto dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3411). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1633). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 3 nov. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 5079). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3411). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 3 nov. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 5079). ↩
Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 3 nov. 2010, con effetto dal 1° dic. 2010 (RU 2010 5079). ↩
Direttiva 75/324/CEE del Consiglio del 20 mag. 1975 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol, GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40, modificata dalla direttiva 2008/47/CE, GU L 96 del 9.4.2008, pag. 15. ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 3 nov. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 5079). ↩
RS 0.742.403.1 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 3 nov. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 5079). ↩
RS 745.1 ↩
RS 741.01 ↩
RS 0.741.621 ↩
Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1633). ↩
[RU 1995 3434, 2002 836, 2005 3389II 5] ↩
Si veda la nota concernente l’art. 16 cpv. 2. ↩