817.190.1•Ordinanza del DFI concernente l’igiene nella macellazione
817.190.1OIgMDepartmental Ordinance1 gen 2006
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}(OIgM)
del 23 novembre 2005 (Stato 1° febbraio 2024)
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)1,
visti gli articoli 4 capoverso 4, 16 capoverso 5, 27 capoverso 4, 30 capoverso 2, 30a capoverso 2, 31 capoverso 7, 34 capoverso 1, 38 capoverso 3 e 40 dell’ordinanza del 16 dicembre 20162concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC);
visto l’articolo 303 dell’ordinanza del 27 giugno 19953sulle epizoozie (OFE),4
ordina:
Per il controllo degli animali da macello fanno stato le prescrizioni di cui all’allegato 4.
| a.18 per gli animali della specie bovina di età superiore a otto mesi: | 4 minuti; |
|---|---|
| b.19 per gli animali della specie bovina di età inferiore a otto mesi: | 2 minuti; |
| c. per gli animali delle specie ovina e caprina: | 1 minuto |
| d. per gli animali della specie suina (senza campionamento ai fini dell’esame trichinoscopico): | 1 minuto |
| e. per gli animali della specie equina (senza campionamento ai fini dell’esame trichinoscopico): | 4 minuti |
| f. per altro bestiame da macello: | 2 minuti |
| g. per le lepri e la selvaggina da penna: | 1 minuto |
| h. per altra selvaggina (senza campionamento ai fini dell’esame trichinoscopico: | 2 minuti |
| i. per i volatili da cortile e i conigli domestici: | 2,5 secondi |
Occorre utilizzare i seguenti moduli:
Si applicano i seguenti termini transitori:
L’ordinanza del 3 marzo 199522sul controllo delle carni è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.
(art. 1)
1I locali destinati alla macellazione e al deposito di carcasse, prodotti della macellazione non imballati e carni non imballate devono essere dotati di:
1. fino all’altezza massima di lavoro nei locali di macellazione, comunque almeno fino a un’altezza di 3 metri,
2. fino all’altezza massima di immagazzinamento nei locali frigoriferi,
3. fino all’altezza massima di lavoro negli ulteriori locali, comunque almeno fino a un’altezza di 2 metri;
c. angoli e spigoli arrotondati all’altezza del pavimento, concepiti in modo che lo sporco non possa accumularvisi;
d. scarichi, sigillati in modo da evitare gli odori, situati:
1. nel pavimento, muniti di griglia secondo il numero 1.10, oppure
2. direttamente collegati alle installazioni dalle quali fuoriescono acque reflue.
2I pavimenti, le pareti e i soffitti devono poter essere puliti e disinfettati facilmente.
3Le esigenze di cui al capoverso 1 si applicano per analogia ai corridoi attraverso i quali vengono trasportati carcasse e prodotti della macellazione non imballati. Tali corridoi non possono essere adibiti a magazzino.
4Eventuali materiali isolanti devono essere imputrescibili e inodori. Devono essere protetti affinché non vengano danneggiati durante la pulizia.
5Le porte, i davanzali, i telai delle finestre, le condotte e altri elementi della costruzione devono anch’essi avere una superficie lavabile e chiara, liscia, resistente e impermeabile. Devono essere costruiti in modo da evitare il più possibile il deposito di polvere e sporcizia.
1Nei locali nei quali si lavorano le carcasse e i prodotti della macellazione deve essere disponibile acqua potabile fredda e calda o il vapore di acqua potabile.
2L’acqua non potabile può essere utilizzata se non entra in contatto con le carcasse e i prodotti della macellazione, ad esempio per la produzione di vapore a scopi tecnici, per la lotta antincendio e per il raffreddamento delle macchine frigorifere. Le condotte dell’acqua non potabile devono essere contrassegnate in modo particolare.
I locali devono essere illuminati con luce naturale o dotati di un’illuminazione artificiale. L’intensità luminosa minima dev’essere la seguente:
| Lux | |
|---|---|
| a. nei locali di lavoro | 220 |
| b. nei locali frigoriferi e di congelazione | 110 |
| c. nei locali di stabulazione | 110 |
| d. nei luoghi destinati al controllo delle carni | 540 |
| e. nei luoghi destinati al controllo degli animali da macello, nel locale di stabulazione sanitaria, nel locale frigorifero sanitario o in settori corrispondenti | 220 |
I locali devono disporre di un’aerazione sufficiente. Se necessario, deve essere disponibile un sistema d’aspirazione del vapore.
I locali frigoriferi e di congelazione devono inoltre essere provvisti di:
1Vicino a ogni postazione di lavoro deve essere installato un lavandino.
2I lavandini devono essere provvisti di: a. rubinetti 1. che non possono essere azionati né a mano né con il braccio, 2. da cui scorre acqua fredda e calda oppure acqua premiscelata alla temperatura adeguata; b. dispositivi per l’erogazione di prodotti di pulizia e disinfezione; c. apparecchi igienici per asciugarsi le mani; gli asciugamani di carta devono essere impilati in un distributore; per gli asciugamani usati deve essere disponibile un recipiente.
Per la pulizia degli utensili che entrano in contatto con le carcasse e i prodotti della macellazione, in particolare per i coltelli e le seghe, devono essere disponibili installazioni adeguate vicino alle postazioni di lavoro nonché acqua con una temperatura di almeno 82 °C per la disinfezione, oppure un sistema alternativo che produca lo stesso risultato.
1Le attrezzature e gli utensili (tavoli di sezionamento, piani di sezionamento amovibili, recipienti, nastri trasportatori, seghe, ecc.) devono essere dotati di superfici lisce, facili da pulire e disinfettare, laddove entrano in contatto con le carcasse e i prodotti della macellazione.
2Le attrezzature e gli utensili devono essere utilizzati in modo che le carcasse e i prodotti della macellazione non entrino in diretto contatto con il suolo, le pareti, le porte o gli elementi della costruzione.
3Le superfici galvanizzate sono ammesse soltanto se non entrano in contatto con le carcasse e i prodotti della macellazione.
4Il legno può essere utilizzato soltanto nei locali dove si trovano esclusivamente carcasse e prodotti della macellazione imballati.
1Per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale solidi e liquidi sono necessarie installazioni ineccepibili dal profilo igienico.
2I locali, i recipienti, le condotte e i pozzi di scarico devono essere concepiti in modo che i sottoprodotti di origine animale non insudicino le carcasse e i prodotti della macellazione.
3Per la raccolta dei sottoprodotti di origine animale devono essere disponibili:
4I recipienti e i locali per collocare sottoprodotti di origine animale devono poter essere chiusi a chiave per evitare qualsiasi contatto con persone non autorizzate. Devono essere refrigerati se i sottoprodotti di origine animale non vengono evacuati giornalmente. Per l’identificazione dei recipienti fa stato l’allegato 4 numero 11 dell’ordinanza del 25 maggio 201123concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn).
5Nell’area del macello o dello stabilimento per la lavorazione della selvaggina deve essere disponibile un luogo recintato per l’immagazzinamento temporaneo dei prodotti del metabolismo (urina, contenuti del rumine, dello stomaco e dell’intestino) e del letame, se essi non sono evacuati giornalmente. Questo luogo deve essere concepito in modo tale che le carcasse e i prodotti della macellazione non subiscano influssi dannosi. Deve essere provvisto di una protezione contro gli uccelli e gli animali infestanti e di un drenaggio.
1Allo scopo di separare le sostanze solide dalle acque reflue, i macelli e stabilimenti per la lavorazione della selvaggina devono essere dotati di un impianto per la pre-depurazione delle acque reflue (impianto di flottazione o di filtrazione) oppure di scarichi nel pavimento coperti da griglie con una grandezza massima delle maglie di 1 cm2.
2Le sostanze solide ritenute devono essere eliminate secondo l’OSOAn.
1Misure architettoniche quali muri, recinti o portoni devono garantire che le persone non autorizzate non abbiano accesso all’area del macello.
2Nell’area o in un luogo vicino facilmente accessibile dev’essere disponibile un’installazione per la pulizia e la disinfezione:
3Per le operazioni di carico e scarico degli animali e delle carni devono essere disponibili installazioni separate:
1Le grandi aziende devono disporre di locali separati per:
1. lo stordimento e il dissanguamento,
2. l’eviscerazione e i lavori di macellazione;
c. la lavorazione dei prodotti della macellazione;
d. il confezionamento e l’imballaggio dei prodotti della macellazione laddove sia previsto;
e. l’immagazzinamento delle carni (locali frigoriferi e di congelazione);
f. l’immagazzinamento dei materiali da confezionamento e imballaggio, nonché dei coadiuvanti tecnologici;
g. l’immagazzinamento di prodotti per la pulizia e la disinfezione;
h. l’immagazzinamento di pezzi di ricambio, utensili e coadiuvanti tecnologici, come i lubrificanti;
i. il personale (spogliatoi, servizi igienici);
j. l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale;
k. i controlli e i provvedimenti ufficiali.
2.
3Le operazioni di cui alle lettere b, c e d del capoverso 1 possono avvenire in luoghi e in tempi diversi.
1Ogni macello deve disporre di spogliatoi, lavandini, docce e servizi igienici per il personale.
2I locali per il personale devono essere provvisti di:
3I servizi igienici non devono essere accessibili direttamente dai locali di lavoro e di immagazzinamento.
4Un locale o un settore apposito deve essere riservato, nel macello, per il lavaggio di grembiuli e stivali.
1Le aziende con un’esigua capacità produttiva devono disporre dei locali e delle installazioni seguenti:
1. materiali da imballaggio e coadiuvanti tecnologici,
2. prodotti per la pulizia e la disinfezione,
3. pezzi di ricambio, utensili e coadiuvanti tecnologici come i lubrificanti;
d. uno spogliatoio e servizi igienici senza accesso diretto al macello;
e. recipienti per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.
2I locali di cui al capoverso 1 lettere b, c e d possono trovarsi anche fuori dal macello o dallo stabilimento per la lavorazione della selvaggina.
3Nei nuovi locali di macellazione la superficie minima al suolo deve essere di 25 m2. La distanza tra le pareti opposte deve essere di almeno 3,5 m. Ciò non si applica:
Le rampe, i recinti d’attesa, le stalle e i corridoi devono essere provvisti di:
1È necessario un locale o uno spazio separato da una parete per:
2Se all’interno di uno stesso locale sono attive più linee di macellazione, deve esserci un’adeguata separazione delle linee per evitare contaminazioni reciproche. Le operazioni devono essere separate nel tempo o nello spazio.
3Se nello stesso locale in cui i suini sono scottati, liberati dalle setole, raschiati e fiammeggiati possono essere contemporaneamente macellate anche altre specie animali, questo settore deve essere separato da:
4L’autorità cantonale competente può autorizzare lo svuotamento e la pulizia di stomaci e intestini nel macello a condizione che tali operazioni si svolgano in un momento diverso dalla macellazione.
1Nel posto in cui, dopo lo stordimento, cadono gli animali adulti della specie bovina è necessaria una grata.
2Per il trasporto delle carcasse verso le postazioni di lavoro dopo lo stordimento e il dissanguamento, e successivamente fino ai locali frigoriferi, sono necessarie guidovie aeree.
1Per l’esecuzione dei controlli e dei provvedimenti ufficiali devono essere a disposizione i locali e le installazioni seguenti:
2Se la macellazione di animali malati o sospettati di essere malati non può avvenire in appositi macelli o in un momento diverso dalle altre macellazioni, deve essere previsto un locale per la macellazione sanitaria.
3Le postazioni in cui si svolge il controllo delle carni devono essere provviste di:
Per svuotare gli stomaci e gli intestini è necessario un locale o un settore separato.
Sono necessarie le seguenti installazioni:
1Nella macellazione di volatili da cortile o ratiti in grandi aziende, le attività indicate di seguito devono essere svolte in un locale apposito:
2Per le persone chetrattanovolatili da cortile o ratiti vivi o che spiumano volatili da cortile o ratiti, nelle grandi aziende sono necessari uno spogliatoio e servizi igienici separati.
3Le carcasse devono essere convogliate da un locale all’altro, e quindi nel locale di macellazione, attraverso aperture ridotte. Altre aperture tra questi locali devono avere porte a chiusura automatica.
4Per l’immagazzinamento refrigerato della carne sequestrata devono essere disponibili strutture che si possano chiudere a chiave.
1La ricezione e l’immagazzinamento della selvaggina non scuoiata o non spiumata nonché lo scuoiamento e la spiumatura sono effettuati in luoghi o in tempi distinti. Il locale riservato all’immagazzinamento deve essere refrigerato.
2La carne non imballata deve essere conservata in luoghi o in tempi distinti rispetto alla selvaggina non scuoiata o spiumata e alla carne imballata.
3Tali disposizioni si applicano anche alle aziende che non dispongono di un locale riservato alla macellazione.
(art. 1 cpv. 2 e 12a lett. b)
I locali e le attrezzature devono essere puliti, facili da pulire e disinfettare. Gli scarichi devono essere a prova di odore.
Nei locali nei quali si lavorano le carcasse e i prodotti della macellazione deve essere disponibile acqua potabile fredda e calda.
I locali devono essere illuminati con luce naturale o dotati di un’illuminazione artificiale.
I locali devono essere ben aerati.
Devono essere disponibili installazioni di refrigerazione e, se necessario, di congelazione sufficientemente capienti e dotate di un sistema di controllo della temperatura.
6.1 Vicino a ogni postazione di lavoro deve essere installato un lavandino. 6.2 I lavandini devono essere provvisti di: 6.2.1 rubinetti da cui scorre acqua fredda e calda oppure acqua già temperata; 6.2.2 dispositivi per l’erogazione di prodotti di pulizia e disinfezione; 6.2.3 apparecchi igienici per asciugarsi le mani; gli asciugamani di carta devono essere impilati in un distributore.
Per la pulizia degli utensili, in particolare dei coltelli che entrano in contatto con le carcasse e i prodotti della macellazione, devono essere disponibili installazioni adeguate e, per la loro disinfezione, acqua a una temperatura di almeno 82 °C oppure un sistema alternativo che produca lo stesso risultato vicino alle postazioni di lavoro.
8.1 Le attrezzature e gli utensili devono essere dotati di superfici lisce, facili da pulire e disinfettare, laddove entrano in contatto con le carcasse e i prodotti della macellazione. 8.2 Le attrezzature e gli utensili devono essere utilizzati in modo che le carcasse e i prodotti della macellazione non entrino in diretto contatto con il suolo, le pareti, le porte o gli elementi della costruzione.
9.1 Per la raccolta dei sottoprodotti di origine animale devono essere disponibili recipienti a tenuta stagna, chiudibili, resistenti alla corrosione e facili da pulire. I recipienti devono essere etichettati conformemente all’allegato 4 numero 11 OSOAn24. 9.2 I sottoprodotti di origine animale devono essere eliminati immediatamente dopo la macellazione in un punto di raccolta.
10.1 Allo scopo di separare le sostanze solide dalle acque reflue, devono essere disponibili scarichi nel pavimento coperti da griglie con una grandezza massima delle maglie di 1 cm2. 10.2 Le sostanze solide ritenute devono essere eliminate conformemente all’OSOAn.
(art. 3 cpv. 1)
1Le persone addette alla macellazione o che lavorano in locali in cui si trovano carcasse e prodotti della macellazione non imballati devono:
1. prima di iniziare e di riprendere il lavoro,
2. ogni volta che si sono insudiciate,
3. dopo essere entrate in contatto con animali malati, carcasse o parti di animali malati macellati.
2Nei luoghi di lavoro è vietato mangiare, bere o fumare.
3Queste prescrizioni si applicano per analogia ai visitatori dei macelli e stabilimenti per la lavorazione della selvaggina.
1Le attrezzature e gli utensili da lavoro devono essere utilizzati soltanto per attività in rapporto con la macellazione e la lavorazione di carcasse e prodotti della macellazione.
2I pavimenti, le pareti e le piattaforme elevatrici non devono entrare in contatto con le carcasse e i prodotti della macellazione.
3I recipienti che contengono carcasse o prodotti della macellazione non devono entrare in contatto diretto con il suolo.
4Gli utensili, segnatamente i coltelli, devono essere conservati in un luogo pulito.
5I coltelli devono essere affilati in un settore apposito.
1I locali, esclusi i locali frigoriferi e di congelazione, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfettati al termine di ogni giornata di lavoro; gli utensili, segnatamente i coltelli e le seghe, ogniqualvolta sono stati insudiciati.
2Prima di riprendere il lavoro, la postazione di lavoro deve essere pulita accuratamente e, se del caso, disinfettata se viene notevolmente insudiciata nel corso della macellazione di un animale o da materiali che possono essere portatori di agenti patogeni.
3Durante la pulizia di attrezzature, utensili e grembiuli occorre assicurarsi che le carcasse e i prodotti della macellazione o altre derrate alimentari non siano insudiciati.
1Nei locali del macello sono consentite soltanto le attività in rapporto con la macellazione.
2Sono inoltre consentiti:
3La macellazione di animali di diverse specie nello stesso macello deve avvenire in luoghi o in tempi diversi.
Al momento della macellazione, devono essere asportate dalla carcassa le parti che:
1Gli animali devono essere dissanguati. Durante il dissanguamento la trachea e l’esofago devono rimanere intatti, tranne nel caso di ovini e caprini.
2Le carcasse devono essere scuoiate ad eccezione di quelle dei suini. Se non sono scuoiati, i suini devono essere liberati dalle setole. Per le specialità gastronomiche, il veterinario ufficiale può autorizzare deroghe caso per caso.
3Durante lo scuoiamento, la carne non deve entrare in contatto con:
4Durante lo scuoiamento, le mammelle che secernono il latte non devono essere incise; il latte o il colostro non devono insudiciare la carcassa.
5L’uscita del contenuto del tubo digerente durante l’eviscerazione deve essere evitata e l’eviscerazione deve avvenire il più rapidamente possibile, ma al massimo entro 90 minuti, dopo lo stordimento e il dissanguamento.
6Se sono destinati a ulteriore trasformazione in derrate alimentari:
6bisIn deroga al capoverso 6 lettera a, gli stomaci dei vitelli destinati alla produzione di caglio devono essere soltanto svuotati.
7I visceri della cavità intestinale devono essere rimossi il più rapidamente possibile dal reparto «pulito» del macello.
8Le carcasse devono essere esenti da contaminazioni fecali. Ogni contaminazione visibile deve essere eliminata mediante rifilatura.
9Ogni contaminazione delle carni con l’acqua utilizzata per la scottatura va evitata. Le carcasse dei suini devono essere spruzzate con acqua potabile.
10Se il macello non dispone di un locale per la macellazione sanitaria, le installazioni utilizzate per le macellazioni sanitarie devono essere pulite e disinfettate dopo ogni uso.
1È vietato:
2Le carcasse, ad eccezione di quelle dei suini, non devono essere spruzzate con acqua prima del controllo delle carni.
1Le attrezzature usate per il trasporto di animali vivi al macello devono essere di materiale resistente alla corrosione, facile da pulire e disinfettare e, subito dopo ogni svuotamento e ove necessario prima del riutilizzo, devono essere pulite, lavate e disinfettate.
2L’intestino deve essere asportato in modo tale da non insudiciare la carcassa. La sua rimozione dal reparto «pulito» del macello deve avvenire il più rapidamente possibile.
3Dopo l’eviscerazione e il controllo delle carni, le carcasse devono essere pulite e refrigerate appena possibile a una temperatura non superiore a 4 °C, salvo nel caso di sezionamento a caldo.
4Se le carcasse sono sottoposte ad un procedimento di refrigerazione per immersione, si devono prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare contaminazioni delle carcasse, tenendo conto di condizioni quadro quali il peso della carcassa, la temperatura dell’acqua, il volume e la direzione del flusso d’acqua e il tempo di refrigerazione. L’impianto dev’essere completamente svuotato, pulito e disinfettato ogniqualvolta ciò sia necessario e come minimo una volta al giorno.
1Dopo l’abbattimento, la selvaggina cacciata deve essere dissanguata il più rapidamente possibile; stomaco e intestini vanno asportati. Nel caso di lepri e di selvaggina da penna, lo stomaco e gli intestini possono essere rimossi all’arrivo nel centro di lavorazione (macellazione), se ciò è possibile senza ritardi indebiti.
2La refrigerazione deve avvenire entro un ragionevole lasso di tempo dall’abbattimento e raggiungere una temperatura non superiore a 7 °C; per le lepri e la selvaggina da penna la temperatura non deve superare i 4 °C. Se le condizioni climatiche lo consentono, la refrigerazione attiva non è necessaria.
3Per gli animali che devono essere sottoposti all’esame trichinoscopico, la carcassa va presentata al veterinario ufficiale con la testa ma senza le zanne e il diaframma.
1La carcassa e i visceri, se sono stati asportati, devono essere controllati appena possibile dopo l’abbattimento. Al riguardo va tenuto debitamente conto delle caratteristiche anomale riscontrate prima dell’abbattimento o durante il controllo o che fanno sospettare una contaminazione ambientale.
2Al termine del controllo è rilasciato un certificato (allegato 14).
3La selvaggina cacciata deve essere trasferita allo stabilimento per la lavorazione della selvaggina come segue:
1Le superfici, le attrezzature e il materiale che possono venire a contatto con i pesci devono essere fabbricati con materiale appropriato, resistente alla corrosione, liscio e facile da pulire.
2Appena possibile dopo il caricamento a bordo, i pesci devono essere posti al riparo dalle contaminazioni e dall’azione del sole o di qualsiasi altra fonte di calore. Se vengono lavati, l’acqua deve essere pulita.
3I pesci devono essere trattati e immagazzinati in modo da non subire alcun tipo di danneggiamento.
4I pesci che non devono essere mantenuti vivi, vanno refrigerati con ghiaccio d’acqua potabile il più rapidamente possibile dopo essere stati caricati a bordo. Se la refrigerazione dei pesci non è possibile, essi devono essere sbarcati appena possibile e refrigerati in locali adeguati.
5Quando i pesci sono decapitati o eviscerati, tali operazioni devono essere effettuate, nel rispetto delle norme igieniche, appena possibile dopo la cattura. Immediatamente dopo, i pesci vanno lavati abbondantemente con acqua pulita. I visceri e le parti che possono costituire un pericolo per la salute umana vanno rimossi appena possibile e tenuti separati dai prodotti destinati al consumo umano.
6Chi consegna pesci deve esaminarli o farli esaminare mediante controllo visivo per rilevare la presenza di parassiti. I pesci affetti da una parassitosi importante a livello del sottocute o della muscolatura o colpiti da parassiti trasmissibili all’uomo non possono essere consegnati per la produzione di derrate alimentari.
1I macelli in cui sono macellate rane devono disporre di un locale riservato al deposito e al lavaggio delle rane vive, nonché alla loro macellazione e dissanguamento. Le rane e le lumache devono essere portate vive e successivamente uccise in uno stabilimento appositamente attrezzato per la loro lavorazione. Altrimenti non sono idonee al consumo.
2Dopo la macellazione, l’epatopancreas delle lumache deve essere rimosso e non può essere consegnato quale derrata alimentare.
3Immediatamente dopo la preparazione, le cosce di rana devono essere accuratamente lavate con acqua corrente potabile, refrigerate senza indugio a una temperatura vicina a quella del ghiaccio fondente (tra 0 e 2 °C) e mantenute a questa temperatura, congelate o trasformate.
4I crostacei, i molluschi, gli echinodermi e i tunicati che sono forniti vivi al consumatore finale devono essere conservati a temperature che non ne alterino la vitalità e non pregiudichino l’igiene alimentare.
5Per i crostacei, i molluschi, gli echinodermi e i tunicati si applicano inoltre le disposizioni del numero 3.3.
(art. 3 cpv. 2 e 12a lett. a)
1 Le persone addette alla macellazione o che lavorano in locali in cui si trovano carcasse e prodotti della macellazione non imballati devono prestare attenzione all’igiene e alla pulizia. Gli indumenti da lavoro e di protezione devono essere adeguati, chiari e puliti. 2 Devono lavarsi le mani: 2.1 prima di iniziare e di riprendere il lavoro; 2.2 ogni volta che si sono insudiciate; 2.3 dopo essere entrate in contatto con animali malati e le carcasse o le parti di questi animali. 3 Nei luoghi di lavoro è vietato mangiare, bere o fumare. 4 I pavimenti e le pareti non devono entrare in contatto con le carcasse e i prodotti della macellazione. 5 Gli utensili devono essere conservati in un luogo pulito. 6 I locali e gli utensili devono essere puliti dopo o, qualora necessario, durante la macellazione e, se del caso, disinfettati. 7 Durante lo scuoiamento di conigli domestici occorre fare attenzione che il pelame e la pelle scuoiati non entrino in contatto con le carcasse degli animali scuoiati. 8 Durante l’eviscerazione bisogna fare attenzione che il contenuto dello stomaco e dell’intestino non insudici la carcassa. Gli insudiciamenti visibili devono essere rimossi con un coltello e singoli peli o piume con una carta asciutta. 9 Durante la refrigerazione, le carcasse non devono toccarsi. Mediante un’aerazione adeguata deve essere garantito che non si formi condensa sulla carne. 10 Le carcasse devono essere trasportate in contenitori puliti, facili da pulire e disinfettare e protetti da insudiciamenti.
(art. 4)
1Durante il controllo del bestiame da macello occorre verificare se:
2Oltre al controllo del bestiame da macello, il veterinario ufficiale esegue un’ispezione clinica degli animali che il personale del macello o gli assistenti specializzati ufficiali addetti al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni hanno scartato.
3I sistemi di controllo della qualità delle aziende detentrici di animali che si riferiscono ad animali chiaramente identificabili possono essere presi in considerazione.
4Se il controllo degli animali da macello è stato eseguito nell’effettivo di provenienza e nulla è emerso dal controllo visivo nonché dal controllo del certificato di sanità (allegato 13), non sono necessari altri controlli.
1A seconda del risultato, è disposto che l’animale:
2Animali delle specie equina possono essere macellati anche in assenza della dichiarazione sanitaria. Questa deve essere consegnata agli organi di esecuzione ufficiali non appena possibile. In caso contrario, le carcasse e i prodotti della macellazione sono dichiarati non idonei al consumo.
(art. 5 cpv. 1 e 12 cpv. 1)
1.1 La carcassa dev’essere presentata come segue:
1.1.1 la carcassa: senza testa, scuoiata, completamente eviscerata, le membra sopra l’osso dello stinco (os metacarpale eos metatarsale ) separate, senza coda; in mezzene, in quarti o in sesti;
1.1.2 la testa: scuoiata, la lingua isolata in modo da consentire un’accurata esplorazione della cavità boccale e retroboccale; negli animali con
un peso di macellazione fino a 150 kg lo scuoiamento della testa e l’isolamento della lingua non sono necessari;
1.1.3 il muso, se isolato dalla testa;
1.1.4 la coda: con i muscoli dell’attaccatura;
1.1.5 la trachea e l’esofago, i polmoni, il pericardio non aperto (Pericard ),
il cuore non aperto e il diaframma;
1.1.6 il fegato;
1.1.7 la milza;
1.1.8 i reni: isolati dal tessuto adiposo e connettivo;
1.1.9 il rumine e lo stomaco con il mesenterio;
1.1.10 l’intestino con il mesenterio, nonché l’ano;
1.1.11 la mammella: non scuoiata nella zona dei seni galattofori;
1.1.12 gli organi genitali femminili.
1.1.13 le zampe, se sono destinate ad uso alimentare.
1.2 Le seguenti parti della carcassa possono essere asportate prima del controllo delle carni:
1.2.1 il sangue;
1.2.2 gli occhi (solo negli animali di età non superiore a 12 mesi), le palpebre e i condotti uditivi esterni;
1.2.3 la pelle;
1.2.4 le corna;
1.2.5 le zampe, se non sono destinate ad uso alimentare;
1.2.6 il midollo spinale e la dura madre (Dura mater );
1.2.7 le animelle;
1.2.8 la cistifellea;
1.2.9 la mammella: se non è destinata ad uso alimentare;
1.2.10 gli organi genitali maschili.
2.1 La carcassa dev’essere presentata come segue: 2.1.1 la carcassa: senza testa, scuoiata, eviscerata, con o senza i reni e il tessuto adiposo, le membra sopra l’osso dello stinco (os metacarpale eos metatarsale ) separate, senza coda; in mezzene; 2.1.2 la testa: scuoiata o non scuoiata; 2.1.3 la coda: con i muscoli dell’attaccatura; 2.1.4 le zampe: solo se sono destinate all’uso alimentare; 2.1.5 la trachea e l’esofago, i polmoni, il pericardio non aperto e il diaframma; 2.1.6 le animelle; 2.1.7 il fegato; 2.1.8 la milza; 2.1.9 i reni: isolati dal tessuto adiposo e connettivo; 2.1.10 il rumine e lo stomaco con il mesenterio; 2.1.11 l’intestino con il mesenterio, nonché l’ano. 2.2 Le seguenti parti della carcassa possono essere asportate prima del controllo delle carni: 2.2.1 il sangue; 2.2.2 gli occhi, le palpebre e i condotti uditivi esterni; 2.2.3 la pelle; 2.2.4 le zampe, se non sono destinate all’uso alimentare; 2.2.5 il midollo spinale; 2.2.6 la cistifellea; 2.2.7 gli organi genitali maschili e femminili.
3.1 La carcassa dev’essere presentata come segue:
3.1.1 la carcassa: senza testa o con la testa negli animali di età inferiore a dodici mesi (se con la testa: senza occhi, palpebre, condotti uditivi esterni), scuoiata, eviscerata, con o senza reni isolati dal tessuto adiposo e
connettivo, le membra sopra l’osso dello stinco (os metacarpale eos metatarsale ) separate, con o senza coda; non divisa o in mezzene;
3.1.2 la testa: se isolata, scuoiata o non scuoiata; con gli occhi, negli animali
di età superiore a dodici mesi;
3.1.3 se del caso la coda;
3.1.4 la trachea e l’esofago, i polmoni (non gonfiati), il cuore non aperto
e il diaframma;
3.1.5 il fegato;
3.1.6 la milza;
3.1.7 i reni: isolati dal tessuto adiposo e connettivo, se sono stati asportati dalla carcassa;
3.1.8 il rumine e lo stomaco con il mesenterio;
3.1.9 l’intestino con il mesenterio, nonché l’ano;
3.1.10 la mammella di animali adulti;
3.1.11 gli organi genitali femminili.
3.2 Le seguenti parti della carcassa possono essere asportate prima del controllo delle carni:
3.2.1 il sangue;
3.2.2 gli occhi negli animali di età inferiore a dodici mesi, le palpebre e i
condotti uditivi esterni;
3.2.3 la pelle;
3.2.4 le corna o la corona;
3.2.5 le zampe;
3.2.6 il midollo spinale;
3.2.7 la cistifellea;
3.2.8 la mammella se non è destinata all’uso alimentare;
3.2.9 gli organi genitali maschili.
4.1 La carcassa dev’essere presentata come segue: 4.1.1 la carcassa: con o senza testa, eviscerata, con o senza reni isolati dal tessuto adiposo e connettivo, senza setole o scotennata, senza unghioni, con la coda; in mezzene, in quarti o in sesti; scrofe madri: senza mammelle; scrofe madri e verri adulti: le membra sopra l’osso dello stinco (os metacarpale eos metatarsale ) separate; 4.1.2 la testa: divisa o attaccata alla carcassa, senza occhi, palpebre e condotti uditivi esterni; 4.1.3 la trachea e l’esofago, i polmoni, il pericardio non aperto e il diaframma; 4.1.4 il fegato; 4.1.5 la milza; 4.1.6 i reni: isolati dal tessuto adiposo e connettivo; 4.1.7 lo stomaco con il mesenterio; 4.1.8 l’intestino con il mesenterio, nonché l’ano; 4.1.9 le mammelle di scrofe madri; 4.1.10 gli organi genitali femminili; 4.1.11 la cotenna, se la carcassa viene scotennata. 4.2 Le seguenti parti della carcassa possono essere asportate prima del controllo delle carni: 4.2.1 il sangue; 4.2.2 gli occhi, le palpebre e i condotti uditivi esterni; 4.2.3 le setole; 4.2.4 gli unghioni o le zampe delle scrofe madri e dei verri adulti; 4.2.5 il midollo spinale; 4.2.6 la cistifellea; 4.2.7 gli organi genitali maschili; 4.2.8 le mammelle di scrofe madri, purché non siano destinate ad uso alimentare.
5.1 La carcassa dev’essere presentata come segue:
5.1.1 la carcassa: scuoiata, senza testa, completamente eviscerata, le membra sopra l’osso dello stinco (os metacarpale eos metatarsale ) separate, senza coda; in mezzene, in quarti o in sesti;
5.1.2 la testa: scuoiata, la lingua isolata in modo da consentire un’accurata
esplorazione della cavità boccale e retroboccale; eventualmente con spaccatura mediana per accertare la presenza di morva;
5.1.3 la coda: con i muscoli dell’attaccatura;
5.1.4 la trachea tagliata e l’esofago, i polmoni, il pericardio non aperto e il diaframma;
5.1.5 il fegato;
5.1.6 la milza;
5.1.7 i reni: isolati dal tessuto adiposo e connettivo;
5.1.8 lo stomaco con il mesenterio;
5.1.9 l’intestino con il mesenterio, nonché l’ano;
5.1.10 la mammella;
5.1.11 gli organi genitali femminili.
5.2 Le seguenti parti della carcassa possono essere asportate prima del controllo delle carni:
5.2.1 il sangue;
5.2.2 gli occhi;
5.2.3 la pelle;
5.2.4 il grasso della criniera;
5.2.5 le zampe;
5.2.6 il midollo spinale;
5.2.7 gli organi genitali maschili.
6.1 La carcassa dev’essere presentata come segue: 6.1.1 la carcassa: spiumata, rispettivamente scuoiata e aperta per esaminare le cavità e i visceri. Se i visceri devono essere asportati dalla carcassa, deve essere possibile risalire alla carcassa da cui provengono. 6.2 Le seguenti parti della carcassa possono essere asportate prima del controllo delle carni: 6.2.1 il sangue; 6.2.2 la testa; 6.2.3 la pelle, rispettivamente le piume; 6.2.4 le zampe.
7.1 La carcassa dev’essere presentata come segue: 7.1.1 la carcassa: spiumata, rispettivamente scuoiata, aperta per esaminare le cavità e i visceri. Se i visceri devono essere asportati dalla carcassa, deve essere possibile risalire alla carcassa da cui provengono. Su richiesta del veterinario ufficiale, la testa e la colonna vertebrale devono essere divise a metà longitudinalmente. 7.2 Le seguenti parti della carcassa possono essere asportate prima del controllo delle carni: 7.2.1 il sangue; 7.2.2 la testa, eccetto quella dei cinghiali; 7.2.3 la pelle, rispettivamente le piume; 7.2.4 le zampe; 7.2.5 i visceri della cavità toracica e addominale, sempre che sia stato effettuato un controllo secondo l’articolo 21 dell’ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni.
(art. 6 cpv. 1, 12 cpv. 1 e 12a lett. c)
| Parti della carcassa | da effettuare: | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Animali della specie bovina di età superiore a otto mesi | ||||
| 1.1 | Controllo delle carni | ||||
| 1.1.1 | testa, muso | esame visivo | |||
| gola | esame visivo | ||||
| linfonodi retrofaringei, sottomascellari e parotidei*(Lnn. retropharyngeales,* mandibulares et parotidei) | esame visivo, incisione | ||||
| masseteri esterni*(M. masseter)* | esame visivo, due estese incisioni parallele alla mandibola | ||||
| masseteri interni*(M. pterygoideus)* | esame visivo, incisione lungo un unico piano | ||||
| cavità boccale e faringe | esame visivo | ||||
| lingua | separazione, esame visivo | ||||
| 1.1.2 | polmoni | esame visivo, palpazione | |||
| linfonodi bronchiali (Lnn. bifurcationes ,Lnn. eparteriales ) | esame visivo | ||||
| linfonodi mediastinici (Lnn. mediastinales ) | esame visivo | ||||
| trachea | esame visivo | ||||
| esofago | esame visivo | ||||
| 1.1.3 | pericardio | apertura, esame visivo | |||
| cuore | esame visivo, estese incisioni longitudinali, apertura di entrambi i ventricoli e taglio del setto interventricolare | ||||
| 1.1.4 | diaframma | esame visivo | |||
| 1.1.5 | fegato | esame visivo, palpazione, incisione sulla faccia gastrica (Facies visceralis ) e alla base del lobo caudato (Processus caudatus ) per l’esame dei dotti biliari | |||
| linfonodi periportali (Lnn. portales ) | esame visivo | ||||
| 1.1.6 | stomaco e intestino | esame visivo | |||
| mesenterio | esame visivo | ||||
| linfonodi gastrici e mesenterici (Lnn. gastrici ,Lnn. mesenterici craniales et caudales ) | esame visivo | ||||
| 1.1.7 | milza | esame visivo | |||
| 1.1.8 | reni | esame visivo | |||
| 1.1.9 | pleura | esame visivo | |||
| peritoneo | esame visivo | ||||
| 1.1.10 | organi genitali | esame visivo (ad eccezione del pene, se già asportato) | |||
| 1.1.11 | mammella nelle vacche destinata all’uso alimentare | esame visivo | |||
| linfonodi della mammella (Lnn. supramammarii) nelle vacche | esame visivo | ||||
| 1.1.12 | carne muscolare, tessuto adiposo e connettivo | esame visivo | |||
| 1.1.13 | ossa, articolazioni, guaine tendinee | esame visivo | |||
| 1.1.14 | superficie della sezione della colonna vertebrale | esame visivo | |||
| 1.1.15 | zampe destinate all’uso alimentare | esame visivo | |||
| 1.2 | Controllo esteso delle carni | ||||
| 1.2.1 | lingua | palpazione | |||
| 1.2.2 | polmoni destinati all’uso alimentare | incisione trasversale dei rami principali dei bronchi nel terzo posteriore dei polmoni | |||
| linfonodi bronchiali (Lnn. bifurcationes ,Lnn. eparteriales ) | incisione | ||||
| linfonodi mediastinici (Lnn. mediastinales ) | incisione | ||||
| trachea | apertura della trachea e dei rami principali dei bronchi mediante incisione longitudinale | ||||
| 1.2.3 | linfonodi gastrici e mesenterici (Lnn. gastrici ,Lnn. mesenterici craniales et caudales ) | incisione | |||
| 1.2.4 | milza | palpazione | |||
| 1.2.5 | reni | incisione | |||
| 1.2.6 | mammella nelle vacche | palpazione, incisione; apertura di ciascuna metà della mammella mediante incisione lunga e profonda fino alle cavità lattifere | |||
| linfonodi della mammella (Lnn. supramammarii ) nelle vacche destinata all’uso alimentare | incisione | ||||
| 1.2.7 | articolazioni | palpazione e, se del caso, apertura e esame del liquido sinoviale | |||
| 2 | Animali della specie bovina di età inferiore a otto mesi | ||||
| 2.1 | Controllo delle carni | ||||
| 2.1.1 | testa | esame visivo | |||
| gola | esame visivo | ||||
| linfonodi retrofaringei (Lnn. retropharyngeales) | esame visivo | ||||
| cavità boccale e faringe | esame visivo | ||||
| 2.1.2 | polmoni | esame visivo, palpazione | |||
| linfonodi bronchiali (Lnn. bifurcationes ,Lnn. eparteriales ) | esame visivo | ||||
| linfonodi mediastinici (Lnn. mediastinales) | esame visivo | ||||
| trachea | esame visivo | ||||
| esofago | esame visivo | ||||
| 2.1.3 | pericardio | apertura, esame visivo | |||
| cuore | esame visivo | ||||
| 2.1.4 | diaframma | esame visivo | |||
| 2.1.5 | fegato | esame visivo | |||
| linfonodi periportali (Lnn. portales ) | esame visivo | ||||
| 2.1.6 | stomaco e intestino | esame visivo | |||
| mesenterio | esame visivo | ||||
| linfonodi gastrici e mesenterici (Lnn. gastrici ,Lnn. mesenterici craniales et caudales ) | esame visivo | ||||
| 2.1.7 | milza | esame visivo | |||
| 2.1.8 | reni | esame visivo | |||
| 2.1.9 | pleura | esame visivo | |||
| peritoneo | esame visivo | ||||
| 2.1.10 | regione ombelicale | esame visivo | |||
| 2.1.11 | carne muscolare, tessuto adiposo e connettivo | esame visivo | |||
| 2.1.12 | ossa, articolazioni, guaine tendinee | esame visivo | |||
| 2.1.13 | superficie della sezione della colonna vertebrale | esame visivo | |||
| 2.1.14 | zampe destinate all’uso alimentare | esame visivo | |||
| 2.2 | Controllo esteso delle carni | ||||
| 2.2.1 | linfonodi retrofaringei (Lnn. retropharyngeales ) | incisione | |||
| masseteri interni (M. pterygoideus ) | esame visivo, incisione lungo un unico piano | ||||
| lingua | controllo visivo, palpazione | ||||
| 2.2.2 | polmoni destinati all’uso alimentare | incisione trasversale dei rami principali dei bronchi nel terzo posteriore dei polmoni | |||
| linfonodi bronchiali (Lnn. bifurcationes ,Lnn. eparteriales ) | incisione | ||||
| linfonodi mediastinici (Lnn. mediastinales ) | incisione | ||||
| trachea | apertura mediante incisione longitudinale della trachea e dei rami principali dei bronchi | ||||
| 2.2.3 | cuore | incisioni longitudinali del cuore, apertura di entrambi i ventricoli e taglio del setto interventricolare | |||
| 2.2.4 | fegato | palpazione, incisione | |||
| linfonodi gastrici e mesenterici (Lnn. gastrici ,Lnn. mesenterici craniales et caudales ) | incisione | ||||
| 2.2.5 | milza | palpazione | |||
| 2.2.6 | reni | incisione | |||
| 2.2.7 | regione ombelicale | palpazione e, se del caso, incisione | |||
| 2.2.8 | articolazioni | palpazione e, se del caso, apertura ed esame del liquido sinoviale | |||
| 3 | Animali della specie suina | ||||
| 3.1 | Controllo delle carni | ||||
| 3.1.1 | testa | esame visivo | |||
| gola | esame visivo | ||||
| cavità boccale, faringe e lingua | esame visivo | ||||
| 3.1.2 | polmoni | esame visivo | |||
| trachea | esame visivo | ||||
| esofago | esame visivo | ||||
| 3.1.3 | pericardio | apertura, esame visivo | |||
| cuore | esame visivo, incisioni longitudinali, apertura di entrambi i ventricoli e taglio del setto interventricolare | ||||
| 3.1.4 | diaframma | esame visivo | |||
| 3.1.5 | fegato | esame visivo | |||
| linfonodi periportali (Lnn. portales ) | esame visivo | ||||
| 3.1.6 | stomaco e intestino | esame visivo | |||
| mesenterio | esame visivo | ||||
| linfonodi gastrici e mesenterici (Lnn. gastrici ,Lnn. mesenterici craniales et caudales ) | esame visivo | ||||
| 3.1.7 | milza | esame visivo | |||
| 3.1.8 | reni | esame visivo | |||
| 3.1.9 | pleura | esame visivo | |||
| peritoneo | esame visivo | ||||
| 3.1.10 | organi genitali | esame visivo (ad eccezione del pene, se già asportato) | |||
| 3.1.11 | mammelle e relativi linfonodi ( Lnn. supramammarii ) nelle scrofe madri, se le mammelle sono destinate all’uso alimentare | esame visivo e incisione dei linfonodi | |||
| 3.1.12 | regione ombelicale nei porcellini | esame visivo | |||
| 3.1.13 | carne muscolare, tessuto adiposo e connettivo | esame visivo | |||
| 3.1.14 | muscolatura | se previsto, prelievo di campioni per l’esame trichinoscopico | |||
| 3.1.15 | ossa, articolazioni, guaine tendinee | esame visivo | |||
| superficie della sezione della colonna vertebrale | esame visivo | ||||
| 3.1.16 | cotenna | esame visivo | |||
| 3.2 | Controllo esteso delle carni | ||||
| 3.2.1 | linfonodi sottomascellari (Lnn. mandibulares) | esame visivo, incisione | |||
| 3.2.2 | polmoni destinati all’uso alimentare | palpazione, incisione trasversale dei rami principali dei bronchi nel terzo posteriore dei polmoni | |||
| linfonodi bronchiali (Lnn. bifurcationes ,Lnn. eparteriales ) | esame visivo | ||||
| linfonodi mediastinici (Lnn. mediastinales ) | esame visivo | ||||
| trachea | apertura mediante incisione longitudinale della trachea e dei rami principali dei bronchi | ||||
| 3.2.3 | fegato | palpazione | |||
| 3.2.4 | milza | palpazione | |||
| 3.2.5 | reni | incisione | |||
| 3.2.6 | regione ombelicale nei porcellini | palpazione, e, se del caso, incisione | |||
| 3.2.7 | articolazioni | palpazione e, se del caso, apertura ed esame del liquido sinoviale | |||
| 4 | Animali della specie equina | ||||
| 4.1 | Controllo delle carni | ||||
| 4.1.1 | testa | esame visivo | |||
| gola | esame visivo | ||||
| cavità boccale, faringe e lingua | esame visivo | ||||
| 4.1.2 | polmoni | esame visivo | |||
| linfonodi bronchiali (Lnn. bifurcationes ,Lnn. bronchiales ) | esame visivo | ||||
| linfonodi mediastinici (Lnn. mediastinales ) | esame visivo | ||||
| trachea | esame visivo | ||||
| esofago | esame visivo | ||||
| 4.1.3 | pericardio | apertura, esame visivo | |||
| cuore | esame visivo | ||||
| 4.1.4 | diaframma | esame visivo | |||
| 4.1.5 | fegato | esame visivo | |||
| linfonodi periportali (Lnn. portales ) | esame visivo | ||||
| 4.1.6 | stomaco e intestino | esame visivo | |||
| mesenterio | esame visivo | ||||
| linfonodi gastrici e mesenterici (Lnn. gastrici ,Lnn. mesenterici craniales et caudales ) | esame visivo | ||||
| 4.1.7 | milza | esame visivo | |||
| 4.1.8 | reni | esame visivo | |||
| 4.1.9 | pleura | esame visivo | |||
| peritoneo | esame visivo | ||||
| 4.1.10 | organi genitali | esame visivo (ad eccezione del pene, se già asportato) | |||
| 4.1.11 | mammella e linfonodi della mammella (Lnn. supramammarii ) | esame visivo | |||
| 4.1.12 | regione ombelicale nei puledri | esame visivo | |||
| 4.1.13 | carne muscolare, tessuto adiposo e connettivo | esame visivo | |||
| 4.1.14 | muscolatura | se previsto, prelievo di campioni per l’esame trichinoscopico | |||
| 4.1.15 | ossa, articolazioni, guaine tendinee | esame visivo | |||
| superficie della sezione della colonna vertebrale | esame visivo | ||||
| 4.1.16 | inoltre, per la ricerca della melanosi e dei melanomi nei cavalli grigi e bianchi: | ||||
| muscolatura della spalla | esame visivo, sotto la cartilagine scapolare previo distacco del legamento di una spalla | ||||
| linfonodi della spalla (Lnn. subrhomboidei ) | esame visivo | ||||
| 4.2 | Controllo esteso delle carni | ||||
| 4.2.1 | linfonodi retrofaringei, sottomascellari e parotidei (Lnn. retropharyngeales, mandibulares et parotidei ) | esame visivo, incisione | |||
| 4.2.2 | polmoni destinati all’uso alimentare | palpazione, incisione trasversale dei rami principali dei bronchi nel terzo posteriore dei polmoni | |||
| linfonodi bronchiali (Lnn. bifurcationes ,Lnn. bronchiales ) e linfonodi mediastinici (Lnn. mediastinales ) | incisione | ||||
| trachea, se i polmoni sono destinati all’uso alimentare | incisione longitudinale della trachea e dei rami principali dei bronchi | ||||
| 4.2.3 | cuore | incisioni longitudinali del cuore, apertura di entrambi i ventricoli e taglio del setto interventricolare | |||
| 4.2.4 | fegato | palpazione, incisione | |||
| linfonodi periportali (Lnn. portales ) | incisione | ||||
| linfonodi gastrici e mesenterici (Lnn. gastrici ,Lnn. mesenterici craniales et caudales ) | incisione | ||||
| 4.2.5 | milza | palpazione | |||
| 4.2.6 | reni negli animali grigi e bianchi | incisione attraverso l’intero organo | |||
| 4.2.7 | regione ombelicale nei puledri | palpazione e, se del caso, incisione | |||
| 4.2.8 | articolazioni | palpazione e, se del caso, apertura ed esame del liquido sinoviale | |||
| 5 | Animali delle specie ovina e caprina, altro bestiame da macello e selvaggina d’allevamento | ||||
| 5.1 | Controllo delle carni | ||||
| 5.1.1 | testa destinata all’uso alimentare | esame visivo | |||
| cavità boccale, faringe e lingua | esame visivo | ||||
| linfonodi parotidei (Lnn. parotidei ) e linfonodi retrofaringei (Lnn. retropharyngeales ) | esame visivo | ||||
| 5.1.2 | polmoni | esame visivo, palpazione | |||
| linfonodi bronchiali (Lnn. bifurcationes ,Lnn. eparteriales ) | esame visivo | ||||
| linfonodi mediastinici (Lnn. mediastinales ) | esame visivo | ||||
| trachea | esame visivo | ||||
| esofago | esame visivo | ||||
| 5.1.3 | pericardio | apertura, esame visivo | |||
| cuore | esame visivo | ||||
| 5.1.4 | diaframma | esame visivo | |||
| 5.1.5 | fegato | esame visivo, palpazione, incisione sulla faccia gastrica (Lobus principalis ) del fegato per l’esame dei dotti biliari | |||
| linfonodi periportali (Lnn. portales ) | esame visivo | ||||
| 5.1.6 | stomaco e intestino | esame visivo | |||
| mesenterio | esame visivo | ||||
| linfonodi gastrici e mesenterici (Lnn. gastrici ,Lnn. mesenterici craniales et caudales ) | esame visivo | ||||
| 5.1.7 | milza | esame visivo | |||
| 5.1.8 | reni | esame visivo | |||
| 5.1.9 | pleura | esame visivo | |||
| peritoneo | esame visivo | ||||
| 5.1.10 | organi genitali | esame visivo (ad eccezione del pene, se già asportato) | |||
| 5.1.11 | mammella destinata all’uso alimentare e linfonodi della mammella negli animali adulti | esame visivo | |||
| 5.1.12 | regione ombelicale negli animali giovani | esame visivo | |||
| 5.1.13 | carne muscolare, tessuto adiposo e connettivo | esame visivo | |||
| 5.1.14 | ossa, articolazioni, guaine tendinee | esame visivo | |||
| superficie della sezione della colonna vertebrale | esame visivo | ||||
| 5.2 | Controllo esteso delle carni | ||||
| 5.2.1 | lingua | palpazione | |||
| 5.2.2 | polmoni destinati all’uso alimentare | incisione | |||
| linfonodi bronchiali (Lnn. bifurcationes ,Lnn. eparteriales ) | incisione | ||||
| linfonodi mediastinici (Lnn. mediastinales ) | incisione | ||||
| trachea | apertura mediante incisione longitudinale della trachea e dei rami principali dei bronchi | ||||
| esofago | incisione | ||||
| 5.2.3 | cuore | incisione | |||
| 5.2.4 | milza | palpazione | |||
| 5.2.5 | reni | incisione | |||
| 5.2.6 | regione ombelicale negli animali giovani | palpazione e, se del caso, incisione | |||
| 5.2.7 | articolazioni | palpazione e, se del caso, incisione ed esame del liquido sinoviale | |||
| 6 | Volatili da cortile e conigli domestici | ||||
| 6.1 | Controllo delle carni | ||||
| 6.1.1 | carcassa, visceri e cavità | controllo di un campione rappresentativo di animali di un effettivo della stessa provenienza mediante esame visivo e, se del caso, palpazione o incisione | |||
| 6.2 | Controllo esteso delle carni | ||||
| 6.2.1 | se sussiste il sospetto che la carne degli animali potrebbe non essere idonea al consumo | controlli supplementari necessari mediante palpazione o incisione | |||
| 6.2.2 | animali interi o loro parti dichiarati non idonei al consumo in seguito al controllo delle carni | controllo approfondito di un campione rappresentativo di animali di un effettivo della stessa provenienza mediante palpazione o incisione | |||
| 7 | Ratiti | ||||
| 7.1 | Controllo delle carni | ||||
| 7.1.1 | carcassa | esame visivo e, se del caso, palpazione o incisione | |||
| 7.1.2 | visceri e cavità | esame visivo e, se del caso, palpazione o incisione | |||
| 7.2 | Controllo esteso delle carni | ||||
| 7.2.1 | se sussiste il sospetto che l’intero animale o sue parti potrebbero non essere idonei al consumo | controllo approfondito specifico e, se del caso, palpazione o incisione | |||
| 7.2.2 | animali interi o loro parti dichiarati non idonei al consumo in seguito al controllo delle carni | controllo approfondito dell’animale o di sue parti e, se del caso, palpazione o incisione | |||
| 8 | Selvaggina cacciata | ||||
| Il controllo si basa sul certificato del cacciatore di cui all’allegato 14 numeri 1 e 2 e, in caso di presentazione incompleta, anche sui dati forniti dalla persona esperta di cui all’allegato 14 numero 3. Lepri e selvaggina da penna sono controllati a campione se non sussistono sospetti particolari. | |||||
| 8.1 | carcassa e cavità | esame visivo per individuare le anomalie di cui all’allegato 7 numero 3.1 o altre anomalie organolettiche; in caso di sospetto fondato che non siano idonee al consumo è ordinato un esame delle sostanze estranee | |||
| 8.2 | organi | esame visivo e, se del caso, palpazione e incisione | |||
| 8.3 | muscolatura | esame visivo, e, se del caso, palpazione e incisione; se previsto, prelievo di campioni per l’esame trichinoscopico | |||
| 8.4 | testa e colonna vertebrale | esame visivo e, se del caso, divisione longitudinale in due metà |
(art. 6 cpv. 2bis, 7 cpv. 2 e 10 cpv. 2 e 3)
La carcassa e le sue parti, compreso il sangue, devono essere eliminate come sottoprodotti di origine animale se si costata quanto segue:
1.1.1 un’epizoozia altamente contagiosa (constatazione di tipo clinico o patologico-anatomico) secondo l’articolo 2 OFE;
1.1.2 altre malattie infettive (constatazione di tipo clinico o patologico anatomico):
1.1.3 malattie parassitarie:
a. infestazione generalizzata da sarcosporidi,
b. infestazione generalizzata da cisticerchi vivi e morti nella muscolatura,
c. infestazione da Trichinella (nell’accertamento di agenti patogeni o nell’accertamento sierologico);
1.1.4 altre malattie:
a. sintomi clinici o patologico-anatomici di piemia, setticemia, tossiemia, batteromia o viremia,
b. tumori in diverse parti del corpo,
c. ascessi in diverse parti della carcassa,
d. ferite gravi in diverse parti della carcassa,
e. grave indebolimento (alterazione acquosa del tessuto adiposo nonché del midollo osseo e della muscolatura);
1.1.5 alterazioni estremamente gravi con disturbo del benessere generale a causa di malattie infiammatorie, segnatamente ai seguenti organi:
a. polmoni,
b. cuore e pericardio,
c. pleura e peritoneo,
d. stomaco,
e. intestino,
f. reni,
g. ovaie,
h. mammelle,
i. ombelico,
j. più di un’articolazione,
k. peritenonio,
l. tessuto connettivo (flemmoni);
1.1.6 carenze in relazione allo stordimento e alla macellazione:
a. animali morti,
b. animali in agonia,
c. animali nati morti o abortiti,
d. animali non sottoposti al controllo del bestiame da macello,
e. animali le cui parti non sono state sottoposte tutte al controllo delle carni,
f. animali macellati prima di aver raggiunto l’età di sette giorni,
g. carcasse con materiale a rischio specificato di encefalopatie spongiformi trasmissibili (se non è asportato su istruzione del veterinario ufficiale e ad eccezione della colonna vertebrale),
h. animali non dissanguati o dissanguati in modo insufficiente,
i. carcasse che presentano forti insudiciamenti fecali o scottature eccessive o che contengono corpi estranei;
1.1.7 carne che presenta chiare alterazioni per quanto riguarda il colore, l’odore, in particolare un intenso odore sessuale, la consistenza, il sapore, l’aspetto (alterazioni fisiopatologiche);
1.1.8 sostanze estranee e trattamenti:
a. superamento di un valore limite,
b. avvelenamento acuto,
c. individuazione di una sostanza vietata,
d. carcasse o loro parti, che hanno subito un trattamento fisico o a base di agenti decontaminanti inammissibile.
Solo talune parti devono essere eliminate come sottoprodotti di origine animale, se non vi sono contestazioni secondo il numero 1.1 e nel caso delle seguenti constatazioni:
1.2.1 mammelle e organi interni, nel caso dirickettsiosi ;
1.2.2 testicoli, nel caso diBrucella ovis ;
1.2.3 mammelle, organi genitali e sangue degli animali che hanno reagito in modo positivo o dubbio al controllo della brucellosi, anche se non è stata constatata alcuna lesione;
1.2.4 fegato e reni di animali originari di regioni in cui è stata constatata la presenza di metalli pesanti;
1.2.5 parti della carcassa oppure organi con alterazioni patologiche;
1.2.6 organi con alterazioni patologiche di origine parassitaria:
1.2.7 parti della carcassa o organi con le seguenti alterazioni:
a. ferite recenti, fratture ossee,
b. ematomi,
c. infiammazione localizzata dei nodi linfatici,
d. lesioni purulente localizzate e ascessi,
e. tumori,
f. aderenze fibrose del tessuto connettivo,
g. alterazioni estese della cotenna,
h. insudiciamenti locali o corpi estranei,
i. sangue inquinato dal contenuto stomacale o da altre sostanze nonché sangue che, a causa dello stato di salute dell’animale da macello, può costituire un rischio per la salute,
j. alterazioni ripugnanti,
k. superamento di un valore limite per un determinato organo;
1.2.8 parte di carne contenente il microchip, qualora quest’ultimo non possa essere asportato.
1.3.1 Carcasse colpite da cisticerchi (Cysticercus bovis e Cysticercus cellulosae; vivi o morti), fatto salvo il numero 1.1.3 lettera b:
devono essere immagazzinate durante un giorno ad una temperatura da 0 a 2 °C e in seguito durante 5 giorni ad una temperatura di –20 °C.
1.3.2 Trattamento di congelazione secondo il metodo di congelazione I a. le carni pervenute già congelate devono essere mantenute congelate;
1.3.3 Trattamento di congelazione secondo il metodo di congelazione 2
Si applicano le disposizioni generali di cui al numero 1.3.2 (metodo 1) lettere a–e e si osservano le seguenti combinazioni durata/temperatura:
a. le carni con diametro o spessore inferiore a 15 cm devono essere congelate secondo le seguenti combinazioni durata/temperatura:
– 20 giorni a una temperatura uguale o inferiore a –15 °C,
– 10 giorni a una temperatura uguale o inferiore a –23 °C,
– 6 giorni a una temperatura uguale o inferiore a –29 °C;
b. le carni con diametro o spessore tra 15 e 50 cm devono essere congelate secondo le seguenti combinazioni durata/temperatura:
– 30 giorni a una temperatura uguale o inferiore a –15 °C,
– 20 giorni a una temperatura uguale o inferiore a –25 °C,
– 12 giorni a una temperatura uguale o inferiore a –29 °C.
La temperatura nella cella frigorifera non deve superare il livello di temperatura d’inattivazione delle larve di Trichinella prescelto. Deve essere misurata mediante apparecchi termoelettrici calibrati e costantemente registrata. La temperatura non deve essere misurata direttamente nella corrente di aria fredda. Gli strumenti devono essere tenuti sotto chiave. I grafici della temperatura devono comprendere i dati del registro d’ispezione delle carni all’importazione, nonché la data e l’ora dell’inizio e della fine del processo di congelazione ed essere conservati per un anno.
Nel caso si ricorra a gallerie di congelazione e le procedure di cui ai numeri 1.3.2. e 1.3.3 non siano seguite alla lettera, l’operatore alimentare deve essere in grado di dimostrare alle competenti autorità che il metodo alternativo garantisce l’eliminazione delle Trichinelle dalle carni di suino.
1.3.4 Trattamento di congelazione secondo il metodo di congelazione 3
Il trattamento consiste nella crioessiccazione commerciale o nella congelazione di carni per combinazioni specifiche di durata/temperatura con monitoraggio della temperatura all’interno di ciascun taglio. a. Si applicano le disposizioni generali di cui al numero 3.1.2 (metodo 1) lettere a–e e si osservano le seguenti combinazioni durata/temperatura:
– 106 ore a una temperatura uguale o inferiore a –18 °C,
– 82 ore a una temperatura uguale o inferiore a –21 °C,
– 63 ore a una temperatura uguale o inferiore a –23,5 °C,
– 48 ore a una temperatura uguale o inferiore a –26 °C,
– 35 ore a una temperatura uguale o inferiore a –29 °C,
– 22 ore a una temperatura uguale o inferiore a –32 °C,
– 8 ore a una temperatura uguale o inferiore a –35 °C,
– 0,5 ore a una temperatura uguale o inferiore a –37 °C;
b. la temperatura deve essere misurata mediante apparecchi termoelettrici calibrati e costantemente registrata. La sonda del termometro va inserita al centro di un pezzo di carne di dimensioni non inferiori al pezzo di carne più spesso da congelare. Il pezzo in questione deve essere collocato nel punto meno favorevole della cella frigorifera, ossia né a prossimità immediata dell’impianto di raffreddamento, né direttamente nella corrente di aria fredda. Gli strumenti devono essere tenuti sotto chiave. I grafici della temperatura devono comprendere i dati del registro d’ispezione delle carni all’importazione, nonché la data e l’ora dell’inizio e della fine del processo di congelazione ed essere conservati per un anno.
La carcassa e le sue parti, compreso il sangue, devono essere eliminate come sottoprodotti di origine animale se si constata quanto segue:
2.1.1 epizoozie:
2.1.2 malattie infettive generalizzate e focolai cronici causati da microrganismi (inclusi funghi), i cui agenti patogeni possono causare malattie nell’uomo;
2.1.3 parassitosi importante a livello di sottocute o di muscolatura e parassitosi sistemica;
2.1.4 altre malattie generali:
a. tumori multipli,
b. lesioni importanti,
c. ecchimosi multiple,
d. ascite,
e. cachessia;
2.1.5 carne che presenta chiare alterazioni per quanto riguarda il colore, l’odore, la consistenza, il sapore, l’aspetto;
2.1.6 carenze in relazione all’uccisione e alla macellazione:
a. animali morti,
b. animali che non sono stati sottoposti al controllo del bestiame da macello,
c. animali le cui parti di carcassa non sono state sottoposte tutte al controllo delle carni,
d. animali non dissanguati o dissanguati in modo insufficiente,
e. carcasse insudiciate o scottate;
2.1.7 sostanze estranee e trattamenti:
a. superamento di un valore limite,
b. avvelenamento acuto,
c. individuazione di una sostanza vietata,
d. carcasse o parti di esse che hanno subíto un trattamento fisico inammissibile.
Se non vi sono contestazioni secondo il numero 2.1 e se vengono constatate lesioni o contaminazioni localizzate che non pregiudicano l’utilizzabilità della carne rimanente, solo le parti in causa devono essere eliminate come sottoprodotti di origine animale.
La carcassa e le parti degli animali, compreso il sangue, devono essere eliminate come sottoprodotti di origine animale se si constata quanto segue: 3.1.1 tumori o ascessi che si presentino numerosi o sparsi in organi interni o nella muscolatura; 3.1.2 alterazioni acute in più di un’articolazione (poliartrite); 3.1.3 presenza di corpi estranei non dovuti al processo della caccia, nelle cavità, in particolare nello stomaco e nell’intestino, o nell’urina, con alterazioni del colore della pleura o del peritoneo; 3.1.4 parassitosi importante a livello di sottocute o di muscolatura e parassitosi sistemica; 3.1.4a infestazione da Trichinella (nell’accertamento di agenti patogeni o nell’accertamento sierologico); 3.1.5 formazione di gas in notevole quantità nel tubo gastroenterico con alterazione del colore degli organi interni; 3.1.6 notevoli alterazioni del colore, della consistenza, dell’odore o dell’aspetto della muscolatura o degli organi; 3.1.7 vecchie fratture aperte; 3.1.8 cachessia e/o edema generalizzato; 3.1.9 conglutinazioni o concrescenze recenti di organi con la pleura o il peritoneo; 3.1.10 altre alterazioni notevoli ed evidenti, come ad esempio putrefazione; 3.1.11 indizi che l’animale è morto per motivi diversi dalla caccia; 3.1.12 alterazioni patologiche vistose della muscolatura o degli organi di rilevanza sistemica.
Se non vi sono contestazioni secondo il numero 3.1 e se vengono
constatate lesioni o contaminazioni localizzate che non pregiudicano l’utilizzabilità della carne rimanente, solo le parti in causa devono essere eliminate come sottoprodotti di origine animale.
(art 8 cpv. 1 lett. d)
Organo di esecuzione ufficiale
Macello
Numero
Specie animale
Numero di carcasse
Peso
Con la sua firma, l’organo di esecuzione ufficiale dichiara che le carcasse sopraindicate sono idonee al consumo.
Rilasciato a
il
Firma
Riproduzione del bollo di idoneità al consumo
(art. 8 cpv. 3 e 12 cpv. 2)
Il bollo di idoneità al consumo deve presentarsi come segue:
Il bollo di idoneità al consumo per la carne di suini non sottoposti ad esame trichinoscopico e provenienti da aziende di cui all’articolo 31 capoverso 4 dell’ordinanza del 23 novembre 200526concernente la macellazione e il controllo delle carni è ovale, ha una larghezza di 4,5 cm, un’altezza di 2,7 cm e riporta il numero di controllo del macello. Il bollo per il controllo delle carni di cui all’allegato 5 dell’ordinanza del 3 marzo 199527sul controllo delle carni resta valido.
(art. 11 lett. a)recto
| Cantone: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rapporto ufficiale sul prelevamento di campioni | ||||
| Comune | ||||
| Macello | Numero di controllo | |||
| Specie animale | ||||
| Età | ||||
| Sesso | ||||
| Identificazione | ||||
| Azienda detentrice di animali, numero BDTA | ||||
| Designazione del campione | per AMC* | |||
| Caratterizzazione del campione | ||||
| Motivo del prelevamento | ||||
| Domanda d’analisi | AMC* | |||
| Quantità di campioni prelevati | ||||
| Valore del campione | ||||
| Tipo di chiusura del campione | ||||
| Disposizioni per il trasporto | ||||
| Laboratorio d’analisi | ||||
| Carcasse/parti sequestrate | sì | no | ||
| Luogo, data, ora: | ||||
| I campioni sono stati prelevati in presenza del sottoscritto, che conferma l’esattezza dei dati riguardanti il prelevamento: Per la direzione del macello: | ||||
| L’organo di esecuzione ufficiale: | ||||
| Altre osservazioni e indicazioni: vedi retro | sì | no |
| Indicazione dei rimedi giuridici, vedi retro | *Analisi microbiologica delle carni |
|---|
(art. 11 lett. b)recto
| Cantone: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contestazione all’atto del controllo degli animali da macello e delle carni | |||||||||
| Comune | |||||||||
| Macello | Numero di controllo | ||||||||
| Specie animale | |||||||||
| Età | |||||||||
| Sesso | |||||||||
| Identificazione | |||||||||
| Azienda detentrice di animali, numero BDTA | |||||||||
| Contestazione: | |||||||||
| Carcassa | Parti | ||||||||
| Misure immediate: | Sequestro | ◻ | ◻ | ||||||
| Altre | ◻ | ◻ | |||||||
| Data: | Visto: | ||||||||
| Decisione: | Liberazione senza condizioni | ◻ | ◻ | ||||||
| Trattamento | ◻ | ◻ | |||||||
| Eliminazione come sottoprodotto di origine animale | ◻ | ◻ | |||||||
| Altro | ◻ | ◻ | |||||||
| Motivazione (vedi retro) | |||||||||
| Conferma di ricevuta: Per il macello: Luogo, data, ora: | L’organo di esecuzione ufficiale: Luogo, data, ora: | ||||||||
| Notifica all’autorità cantonale | sì | no | |||||||
| Altre osservazioni e indicazioni: vedi retro | sì | no | |||||||
| Indicazione dei rimedi giuridici, vedi retro(ricorso entro 10 giorni presso l’autorità designata dal Cantone) |
(art. 11 lett. c)Cantone:Rapporto d’ispezioneComune:
| Macello | Veterinario ufficiale |
|---|---|
| N. di controllo (n. BDTA): | Cognome: |
| Stabilimento: | Nome: |
| Indirizzo: | Indirizzo: |
| NPA/Luogo: | NPA/Luogo: |
| Telefono: | Telefono: |
| Revisioni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autorizzazione d’esercizio | Revisioni |
| manzo | pecora | capra | suino | animale delle specie equina | volatile da cortile | altri | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stordimento* | |||||||||
| frequenza** | |||||||||
| * P = pistola a proiettile captivo | K = diossido di carbonio | ||||||||
| E = elettronarcosi | R = restrainer | ||||||||
| ** Numero di animali all’ora |
| Valutazione al momento dell’ispezione | in ordine | Osservazioni | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Personale | Sì | No | |||
| Area, recinto | Sì | No | |||
| Pulizia e disinfezione | Veicoli per il trasporto di animali | Sì | No | ||
| Veicoli per il trasporto delle carni | Sì | No | |||
| Rampe per animali / Stalle | Sì | No | |||
| Locale di macellazione | Sì | No | |||
| Frequenza di macellazione | Sì | No | |||
| Impianti di stordimento | Sì | No | |||
| Svuotamento stomaci/intestini | Sì | No | |||
| Preparazione prodotti macellazione | Sì | No | |||
| Locali di refrigerazione/surgelazione | Sì | No | |||
| Spedizione | Sì | No | |||
| Locali per il personale | Sì | No | |||
| Magazzino per il materiale | Sì | No | |||
| Locali/installazioni per i sottoprodotti di origine animale | Sì | No | |||
| Locali/installazioni per i controlli ufficiali | Sì | No |
(art. 11 lett. d)
Veterinario ufficiale
Certificato n.
Specie
Numero di animali
Marchio di identificazione
Indirizzo dell’azienda detentrice di animali
Numero BDTA
Macello
Mezzo di trasporto
Altre informazioni utili
Dichiarazione
Il sottoscritto veterinario dichiara che: – gli animali dell’effettivo di cui sopra sono stati sottoposti al controllo degli animali da macello alle ore … del … (data) e giudicati sani; – la documentazione e le registrazioni riguardanti gli animali dell’effettivo di cui sopra sono conformi alle norme vigenti e non determinano il divieto di macellarli; – in caso di macellazione di un animale infortunato o di selvaggina d’allevamento: l’uccisione e l’eviscerazione sono avvenute il … (data) alle ore … nel rispetto delle condizioni igieniche.
| Rilasciato a | il | Firma |
|---|
Timbro ufficiale
(art. 11 lett. e)
Specie animale
Caratterizzazione
Nome e indirizzo del cacciatore
Ora dell’abbattimento
Luogo dell’abbattimento
Il sottoscritto dichiara che:
| Rilasciato a | il | Firma |
|---|
Nome e indirizzo dellʼesperto
Il sottoscritto dichiara che: A. ◻ la carcassa e i visceri non presentano caratteristiche indicanti che la carne può presentare un rischio per la salute umana;
oppure
B. ◻ la carcassa presenta le seguenti alterazioni e deve dunque essere sottoposta al controllo ufficiale delle carni prima di essere eventualmente venduta quale derrata alimentare.
| Rilasciato a | il | Firma |
|---|
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. ↩
RS 817.190 ↩
RS 916.401 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 1). ↩
Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1637). Di detta mod. è stato tenuto conto in tutti gli art. menzionati nella RU. ↩
Introdotto dal n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 1). ↩
Nuova espressione giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1637). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 1). ↩
Nuova espressione giusta l’all. 2 n. 3 dell’O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 561). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 1). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1637). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 1). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4811). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1637). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 1). ↩
[RU 2005 6191.RU 2007 2977art. 7]. Vedi ora l’O del 24 nov. 2013 (RS 817.022.31 ). ↩
Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1637). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 1). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 1). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 1). ↩
[RU 1995 1703] ↩
[RU 1995 1703] ↩
RS 916.441.22 ↩
RS 916.441.22 ↩
RS 916.401 ↩
RS 817.190 ↩
[RU 1995 1703] ↩