818.101.32•Ordinanza concernente i laboratori di microbiologia
818.101.32Federal Council Ordinance1 gen 2016
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}del 29 aprile 2015 (Stato 1° settembre 2023)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 16 capoverso 2 della legge del 28 settembre 20121sulle epidemie (LEp),
ordina:
L’autorità federale competente per il rilascio dell’autorizzazione è l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici.
Nella presente ordinanza si intende per:
a*.* analisi diagnostica: analisi di laboratorio per l’individuazione di una malattia trasmissibile in un determinato paziente;
Il dirigente di laboratorio a capo di un laboratorio in cui si eseguono analisi per escludere la presenza di malattie trasmissibili deve poter dimostrare di possedere:
Il dirigente di laboratorio a capo di un laboratorio in cui si eseguono analisi di campioni ambientali deve poter dimostrare di possedere:
Il laboratorio deve disporre di locali adeguati ed essere provvisto delle apparecchiature e degli impianti necessari.
Il laboratorio deve disporre di un sistema di gestione della qualità.
L’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici può revocare, sospendere o limitare l’autorizzazione se:
I laboratori che effettuano analisi diagnostiche o epidemiologiche e analisi per escludere la presenza di una malattia trasmissibile devono attenersi alla buona prassi nei laboratori di microbiologia definita nell’allegato 1.
I laboratori che dispongono di un’autorizzazione secondo la presente ordinanza possono affidare analisi diagnostiche o epidemiologiche, analisi per escludere la presenza di una malattia trasmissibile o analisi di campioni ambientali a un laboratorio estero solo se è garantita la loro esecuzione secondo lo stato della scienza e della tecnica, se il laboratorio soddisfa i requisiti di qualità della presente ordinanza e se la protezione dei dati è garantita.
Gli emolumenti sono calcolati conformemente all’ordinanza del 2 dicembre 201114sugli emolumenti per gli agenti terapeutici.
L’ordinanza del 26 giugno 199615concernente i laboratori di microbiologia e sierologia è abrogata.
I seguenti atti normativi sono modificati come segue:
…16
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
(art. 16)
1.1 La buona prassi nei laboratori di microbiologia deve permettere ai laboratori di lavorare secondo regole fondamentali comparabili e norme misurabili. 1.2 La buona prassi nei laboratori di microbiologia si basa sulle norme europee SN EN ISO/IEC 17025, 2005, «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura» e SN EN ISO/IEC 15189, 2012, «Laboratori medici – Requisiti riguardanti la qualità e la competenza»18.
2.1.1 Un dirigente di laboratorio che si occupa di più laboratori deve svolgere la sua attività principale in uno dei laboratori. L’insieme degli obblighi non deve superare quello di un impiego a tempo pieno. 2.1.2 Il dirigente di laboratorio deve poter dimostrare di assumere la responsabilità in ciascuno dei laboratori e deve tenere un registro della propria presenza e attività in ciascuno dei laboratori. 2.1.3 In ogni laboratorio deve essere disciplinata la supplenza. Il dirigente o il sostituto deve essere raggiungibile durante gli orari di lavoro. In assenza del dirigente di laboratorio, si deve tenere un registro delle presenze del sostituto.
2.2.1 Il dirigente di laboratorio è responsabile del personale, della conformità e della validità delle procedure di analisi nonché della conformità di impianti, apparecchi e reagenti. È competente per la qualità e l’interpretazione dei risultati delle analisi (referti di laboratorio). 2.2.2 Le funzioni del dirigente di laboratorio possono essere delegate soltanto a persone in possesso di una qualifica specialistica sufficiente. Il dirigente di laboratorio controlla le funzioni delegate. Questo obbligo non può essere delegato. 2.2.3 Il dirigente di laboratorio è tenuto al segreto professionale per quanto riguarda tutte le informazioni acquisite nell’esercizio della propria professione.
Il dirigente di laboratorio deve tenersi costantemente aggiornato sullo stato della scienza e della tecnica mediante una formazione continua. Deve essere in grado di fornirne la prova in qualsiasi momento.
Il dirigente di laboratorio deve essere sempre in grado di provare che è disponibile personale sufficiente e che questo possiede le necessarie qualifiche ed esperienza per svolgere il proprio lavoro.
3.2.1 Il personale tecnico è responsabile:
3.2.2 Il personale è tenuto al segreto professionale per quanto riguarda tutte le informazioni acquisite nell’adempimento dei propri compiti.
3.3.1 All’entrata in servizio, le persone neoassunte devono essere informate in maniera completa sul sistema di garanzia della qualità. 3.3.2 Devono ricevere una descrizione dettagliata delle loro mansioni in cui siano definite le responsabilità. 3.3.3 Le operazioni che il personale svolge con o senza sorveglianza sono stabilite previa valutazione delle capacità. 3.3.4 Le informazioni di cui a questo numero devono essere fornite alle persone neoassunte in forma adeguata.
3.4.1 Il dirigente di laboratorio verifica regolarmente le capacità delle persone impiegate. Impone loro la formazione continua necessaria alla loro sfera di competenza. 3.4.2 Il dirigente di laboratorio è responsabile della formazione continua e della sua attestazione scritta.
4.1.1 I locali devono essere conformi per numero, dimensioni e dotazione infrastrutturale all’uso previsto. I locali quali uffici, servizi igienici e locali di soggiorno devono essere separati dai locali di laboratorio veri e propri. 4.1.2 La disposizione dei locali e gli impianti devono consentire lo svolgimento del lavoro secondo lo stato della scienza e della tecnica. 4.1.3 I locali che devono soddisfare particolari requisiti riguardo ad impianti, comportamento e logistica, devono essere contrassegnati ed eventualmente occorre limitare l’accesso al personale di laboratorio appositamente istruito; i requisiti devono essere stabiliti per scritto. 4.1.4 I locali di accettazione e di attesa per i pazienti nonché i locali per il prelievo di campioni devono soddisfare i requisiti igienici ed essere confortevoli, adeguati all’uso previsto e concepiti per garantire una sfera privata adeguata. 4.1.5 I servizi igienici per i pazienti devono essere separati da quelli per il personale.
4.2.1 L’accesso ai locali è riservato alle persone autorizzate. Le persone che entrano o escono dal laboratorio senza autorizzazione sono sorvegliate; il motivo dell’accesso e il momento dell’entrata o dell’uscita sono documentati. 4.2.2 Al loro ingresso le persone non autorizzate sono informate in merito ai rischi e alle regole di comportamento e alle regole di riservatezza. 4.2.3 I materiali che potrebbero costituire un rischio per la qualità delle analisi (agente patogeno arricchito, acidi nucleici dell’agente patogeno amplificati, sostanze radioattive ecc.) devono essere immagazzinati, anche temporaneamente, in locali separati dai materiali di riserva (mezzi colturali, reagenti ecc.). Lo smaltimento di materiali di questo genere, di reagenti e di campioni deve essere stabilito per scritto. 4.2.4 Devono essere disponibili dispositivi, sufficienti per numero e capacità, per eliminare tali materiali, reagenti e campioni di cui alla cifra 4.2.3, in particolare per eliminare i materiali infettivi e i materiali che contengono acidi nucleici dell’agente patogeno ad elevata concentrazione. 4.2.5 Le modalità di smaltimento e la pulizia dei locali del laboratorio e delle postazioni di lavoro devono essere disciplinate e seguire processi definiti. A tal fine si considerano in particolare i rischi di un potenziale influsso sui sistemi di analisi e sui risultati tramite il comportamento e tali materiali. 4.2.6 Le persone impiegate devono essere informate e istruite in merito.
4.3.1 La scelta dei sistemi di analisi e delle procedure, dei metodi, degli strumenti, dei reagenti e del materiale di consumo è determinata dalle esigenze cliniche, in particolare per quanto riguarda la sensibilità, la specificità, l’esattezza, la ripetibilità e la riproducibilità analitica e diagnostica, comprese le interferenze note, i limiti di rilevazione e il tempo di esecuzione. 4.3.2 Il rispetto dei parametri di prestazione deve essere costantemente garantito. L’idoneità di questi parametri deve essere verificata e adeguata allo stato della scienza e della tecnica. 4.3.3 Gli strumenti vanno adeguati allo stato della tecnica. Ogni strumento deve essere corredato di istruzioni per l’uso (Standard Operating Procedure, SOP).
5.0.1 Il laboratorio dispone di un manuale per la garanzia della qualità continuamente aggiornato. 5.0.2 Il manuale contiene una descrizione di tutte le attività del laboratorio ed è a disposizione di tutto il personale. 5.0.3 Le norme e le procedure sono definite per scritto e datate. 5.0.4 All’atto della loro introduzione o di ogni modifica, sono firmate e approvate dal redattore della prescrizione nonché dal dirigente di laboratorio e comunicate al personale interessato. 5.0.5 Deve essere designato un responsabile del manuale per la garanzia della qualità. Il responsabile del manuale coadiuva il dirigente di laboratorio in tutte le questioni relative alla garanzia della qualità. 5.0.6 Il contenuto del manuale per la garanzia della qualità si fonda sulle cifre 5.1 a 5.19.
5.1.1 La politica della qualità del laboratorio definisce le finalità e la portata delle prestazioni fornite dal laboratorio. 5.1.2 La politica della qualità deve essere verificata periodicamente.
I dati includono il nome commerciale della ditta, gli indirizzi della sede dell’azienda e del laboratorio, il catalogo delle prestazioni, la struttura e l’organigramma, i nomi del personale e le rispettive responsabilità.
5.3.1 La preparazione del paziente, l’ottenimento del materiale biologico del paziente, il prelievo del materiale da analizzare (campione), l’accettazione, l’identificazione, la conservazione, il trasporto e la lavorazione del campione nonché la compilazione del rapporto sulle analisi sono svolti secondo procedure stabilite per scritto. 5.3.2 Tutti i lavori eseguiti nel laboratorio devono essere protocollati. I protocolli devono essere firmati.
5.4.1 L’incarico di analisi deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
5.4.2 Se si affidano analisi a laboratori specializzati, i laboratori incaricati, le loro analisi e i loro referti devono essere documentati.
5.5.1 Il laboratorio verifica al momento del ricevimento dell’incarico o del materiale, se l’incarico può essere svolto. Accerta la conformità del materiale biologico da analizzare prima di iniziare l’analisi. Se l’analisi non è eseguita immediatamente, devono essere adottate tutte le misure per garantire l’integrità del materiale biologico da analizzare. 5.5.2 Il campione primario e i campioni secondari da esso ricavati sono identificati in modo da permettere di verificare in ogni momento, durante la fase preanalitica, analitica e postanalitica, la provenienza, la data del prelievo e tutte le altre informazioni importanti. 5.5.3 Il campione primario e i campioni secondari da esso ricavati sono conservati conformemente a criteri definiti per scritto. 5.5.4 Devono essere definite istruzioni relative al prelievo dei campioni, alla loro identificazione, documentazione, conservazione e trasporto nonché al trattamento dei residui.
I risultati sono trasmessi per scritto al committente insieme ai dati specifici sul paziente e ad un’interpretazione basata sui dati a disposizione.
5.7.1 L’accesso ai dati e ai sistemi di elaborazione dei dati è consentito soltanto alle persone che dispongono della relativa autorizzazione. Tutti i cambiamenti di programma e di sistema nonché eventuali inconvenienti vanno documentati. 5.7.2 I supporti dei dati (elettronici, microfilm ecc.) per la memorizzazione e l’archiviazione devono essere protetti dalla distruzione in caso di sinistri. Deve essere assicurata la possibilità di produrre in ogni momento copie cartacee. 5.7.3 Deve essere garantito che nessun dato vada perso in caso di guasto dell’hardware o del software. 5.7.4 I sistemi sono convalidati e controllati. Deve essere garantito che il sistema possa fornire in ogni momento le specifiche e le prestazioni richieste. 5.7.5 Se gli apparecchi e gli impianti automatici sono integrati nel sistema d’informazione del laboratorio, il trasferimento e l’elaborazione dei dati devono essere convalidati e controllati. 5.7.6 I sistemi devono essere protetti da influenze reciproche ed esterne indesiderate. 5.7.7 L’accesso ai dati e ai sistemi è consentito solo alle persone autorizzate e tenute al rispetto del segreto professionale.
5.8.1 Possono essere utilizzati soltanto kit per analisi, apparecchi e reagenti conformi all’ordinanza del 17 ottobre 200119relativa ai dispositivi medici. Ciò comprende anche i prodotti fabbricati nei laboratori. 5.8.2 La qualità di reagenti e materiali di consumo deve essere garantita. 5.8.3 Reagenti, mezzi colturali, materiali per controlli di qualità, strumenti di taratura e materiali di consumo devono essere muniti di etichette con i dati necessari, contrassegnati con l’indicazione della data d’arrivo e di quella di scadenza, ed essere immagazzinati a regola d’arte. Per ogni sistema di analisi deve essere tenuto un protocollo di questi dati. 5.8.4 Le regole seguenti si applicano per il controllo di substrati nutritivi, reagenti, soluzioni coloranti e soluzioni ausiliarie, materiale ausiliario e sieri diagnostici, come pure per il controllo dell’efficacia di antibiotici: 5.8.4.1 nel caso di impiego di prodotti commerciali finiti, devono essere utilizzati quelli per i quali il fabbricante garantisce con un certificato la qualità e il funzionamento ineccepibili. Un ulteriore controllo della qualità è facoltativo; dovrebbe essere eseguito almeno in caso di risultati dubbi delle analisi. 5.8.4.2 Nel caso di mezzi colturali, reagenti, soluzioni coloranti, soluzioni ausiliarie e materiale ausiliario prodotti in proprio, ciascun lotto deve essere scritto separatamente nel protocollo. È necessario tenere conto di possibili fonti di errore, come la qualità dell’acqua, la pesata inesatta, la determinazione non corretta del volume, il surriscaldamento, il valore pH non corretto, i recipienti sporchi ecc. La documentazione comprende: nome, data di fabbricazione, numero di lotto, risultati del controllo interno della qualità, data dell’approvazione per impieghi di routine e data di scadenza. Per ogni sistema e per ogni procedura di analisi deve essere tenuto un protocollo di questi dati. 5.8.4.3 I contenitori di mezzi deidrogenati devono recare la data della prima apertura. 5.8.4.4 Deve essere stabilita la conservabilità dei terreni di coltura e dei terreni di trasporto. 5.8.4.5 I terreni di trasporto devono essere sottoposti a controllo microbiologico di idoneità (sopravvivenza di ceppi di controllo). Devono inoltre essere verificate la sterilità, le proprietà atte a favorire, selezionare o inibire la crescita, nonché l’azione di differenziazione mediante i corrispondenti ceppi di controllo. 5.8.4.6 Il controllo è effettuato mediante appropriati organismi di prova prima del primo impiego dopo l’acquisto o la fabbricazione all’interno del laboratorio.
5.9.1 Il laboratorio impiega i sistemi di analisi per lo scopo previsto dal fabbricante. Prima di analizzare il campione di un paziente, assicura esibendo le prove che le prestazioni dei sistemi di analisi dichiarate dal fabbricante siano riproducibili in laboratorio. 5.9.2 Se un sistema di analisi è stato modificato o una procedura è stata sviluppata dal laboratorio stesso, le prestazioni del sistema di analisi (sensibilità analitica, sensibilità diagnostica, specificità analitica, specificità diagnostica, esattezza, ripetibilità, riproducibilità, comprese le interferenze note, i limiti di rilevazione e il tempo di esecuzione) sono elaborate e documentate prima di analizzare il campione di un paziente. 5.9.3 La formazione degli utilizzatori è documentata. 5.9.4 Il laboratorio si assicura mediante verifiche periodiche che siano sempre garantite le prestazioni dichiarate. 5.9.5 Il buon funzionamento di sistemi di analisi, apparecchi e accessori deve essere garantito tramite il trattamento appropriato, l’uso corretto, la pulizia regolare, la manutenzione e periodici controlli delle prestazioni e della sicurezza. 5.9.6 Nel caso di sistemi sottoposti a valutazione della conformità vanno rispettate le istruzioni del fabbricante. Nel caso di sistemi modificati o sviluppati dal laboratorio stesso si applicano i requisiti stabiliti dal laboratorio. 5.9.7 I lavori di manutenzione eseguiti devono essere protocollati e documentati. I protocolli devono contenere: la descrizione delle misure di controllo adottate, i valori di misurazione, la data, il nome del verificatore, eventuali misure per ripristinare il buon funzionamento e la verifica della loro efficacia.
5.10.1 La taratura e la sua verifica avvengono secondo le istruzioni del fabbricante, secondo le prescrizioni del laboratorio nel caso di procedure interne o modificate dal laboratorio. 5.10.2 È necessario stabilire il tipo, la quantità, la concentrazione, i limiti di tolleranza e la frequenza della taratura. Se possibile, la taratura deve essere effettuata in base a un materiale o metodo di riferimento. 5.10.3 Deve inoltre essere effettuato un controllo della taratura quando si inizia a usare una nuova partita di reagenti, quando sono stati necessari lavori di manutenzione di una certa entità o quando lo esige il controllo della qualità; il controllo deve comunque essere effettuato almeno ogni sei mesi. 5.10.4 Per ogni sistema di analisi deve essere tenuto un protocollo della taratura e del suo controllo. 5.10.5 Diluitori, distributori (dispenser), pipettatrici e anse vanno controllati regolarmente per quanto attiene alla costanza dei volumi.
5.11.1 Per ciascun sistema di analisi esistono istruzioni con le misure da adottare in caso di disfunzioni. Le disfunzioni e le misure correttive adottate devono essere protocollate. 5.11.2 Devono essere stabiliti i criteri alla base delle misure correttive.
5.12.1 Il personale lavora secondo procedure stabilite per scritto. Tali procedure sono raccolte in un manuale tecnico e disponibili in ogni momento.
5.12.2 Il manuale tecnico contiene se possibile per ciascuna tecnica di analisi i seguenti dati:
5.12.3 Gli appunti, i prospetti e i manuali d’uso del fabbricante di apparecchi e reagenti possono essere elementi costitutivi del manuale tecnico e in parte sostituirlo.
5.12.4 Per gli appalti trasmessi a un altro laboratorio, il manuale tecnico contiene anche le istruzioni per la preparazione, le diciture da apportare, l’imballaggio nonché per il trasporto.
5.13.1 In ogni laboratorio devono essere stabilite norme di sicurezza e di igiene per ridurre al minimo i rischi per il corretto funzionamento dei sistemi di analisi e per i relativi risultati. 5.13.2 Tutti i collaboratori devono attenersi alle misure stabilite; le misure sono parte della formazione e del perfezionamento. In particolare si applica quanto segue: 5.13.2.1 nell’impiego del personale occorre considerare che i portatori di germi o le persone eventualmente infette costituiscono un rischio per l’identificazione del rispettivo agente patogeno. 5.13.2.2 Le zone del laboratorio che presentano particolari rischi di contaminazione devono essere contrassegnate. 5.13.2.3 Le postazioni di lavoro devono essere pulite. Quelle contaminate devono essere disinfettate e decontaminate secondo le prescrizioni e le procedure definite. 5.13.2.4 Se necessario, occorre lavorare in cappe di sicurezza. I contenitori devono essere chiusi ermeticamente. 5.13.2.5 Le manipolazioni devono essere svolte in modo tale da ridurre al minimo la formazione di aerosol, la loro diffusione e le contaminazioni dei lubrificanti. Gli aerosol e le contaminazioni dei lubrificanti devono essere ridotti al minimo con misure adeguate ed essere controllati affinché non si pregiudichi la qualità dei risultati delle analisi. Occorre stabilire le misure da adottare in caso di formazione di aerosol. 5.13.2.6 Le centrifughe devono essere chiuse durante la centrifugazione. 5.13.2.7 In caso d’incidente con potenziale pericolo di contaminazione, quale rottura di vetri durante la centrifugazione, spandimento di materiale biologico ecc. deve essere informato il dirigente di laboratorio. 5.13.2.8 L’uso e la sostituzione di indumenti protettivi, guanti, occhiali di protezione ecc. e le fasi del lavoro devono essere stabiliti in base all’attività corrispondente. 5.13.2.9 È vietato mangiare e bere all’interno del laboratorio. È vietato depositare cibi e bevande, medicinali personali ecc. nella zona del laboratorio.
5.14.1 Per ogni sistema d’analisi devono essere fissati i limiti di tolleranza in base alle esigenze cliniche e alle possibilità tecniche. 5.14.2 Il laboratorio si assicura che i limiti di tolleranza non siano superati. 5.14.3 In ogni serie di analisi di campioni dei pazienti sono inclusi campioni per il controllo della qualità che in tutte le fasi dell’analisi sono trattati al pari dei campioni dei pazienti. Periodicamente sono inclusi campioni per il controllo della qualità (p. es. controlli della sensibilità) che garantiscono che l’intero sistema di reagenti, apparecchi, controlli interni della qualità e strumenti di taratura non scenda al di sotto o non superi i valori limite. 5.14.4 Prima di rendere noti i risultati dei campioni di pazienti devono essere verificati i risultati dei campioni di controllo in base ai valori limite stabiliti. Inoltre deve essere effettuata una valutazione di tendenza mensile dei sistemi di analisi riguardo alla loro precisione e correttezza. 5.14.5 Per ogni sistema di analisi deve essere tenuto un protocollo dei controlli analitici di qualità. 5.14.6 Nella diagnostica molecolare ad alta sensibilità vanno effettuati controlli periodici per escludere propagazione, contaminazioni incrociate e contaminazioni dovute a potenziali sequenze di acidi nucleici bersaglio presenti nell’ambiente. 5.14.7 Per i controlli di qualità virologici, batteriologici, micologici, parassitologici e immunosierologici è necessario tenere una raccolta base (ceppi di riferimento).
5.15.1 Per garantire le prestazioni devono essere disponibili istruzioni dettagliate e una descrizione delle misure da adottare nel caso in cui:
5.15.2 Se il laboratorio ha comunicato un risultato errato, ne avvisa il committente e invia un rapporto corretto. Il referto originario non deve essere distrutto.
5.15.3 Per ogni sistema di analisi è tenuto un protocollo delle misure correttive.
5.15.4 Devono essere stabiliti criteri per le misure correttive e per la verifica della loro efficacia.
5.16.1 Il laboratorio mette a disposizione del committente le seguenti informazioni:
5.16.2 I rapporti sulle analisi con i risultati tecnici o il referto diagnostico del laboratorio sono comunicati entro il termine convenuto.
5.16.3 Risultati critici, difficili da interpretare, non plausibili o fuori dall’ordinario dovrebbero essere chiariti direttamente per telefono tra il dirigente di laboratorio e il medico curante.
5.16.4 Ogni reclamo scritto è trattato secondo una procedura stabilita.
Il laboratorio riceve dalle aziende fornitrici le descrizioni e le istruzioni per l’uso dei rispettivi prodotti e servizi. Informa l’azienda fornitrice in merito a eventuali discordanze e problemi relativi all’impiego.
5.18.1 In caso di subappalto il laboratorio informa il committente del sistema di analisi adottato, comunica i risultati del controllo della qualità e consente al committente, su richiesta, di effettuare una perizia tecnica sul posto. 5.18.2 In qualità di committente il laboratorio garantisce la qualità del subappaltatore, se necessario mediante una perizia tecnica sul posto. Nel rapporto sulle analisi menziona il subappaltatore e il sistema di analisi adottato.
Nell’esecuzione di subappalti di lavori di manutenzione di elaboratori elettronici di dati o di altro tipo che possono comportare l’accesso a dati confidenziali, deve essere stabilito per scritto che gli incaricati sono soggetti all’obbligo del segreto.
6.1 Il laboratorio sottopone le sue zone di attività a un controllo esterno della qualità. 6.2 Le analisi effettuate nel quadro dei controlli esterni della qualità sono eseguite nello stesso modo delle analisi dei campioni dei pazienti.
7.1 Il dirigente di laboratorio è responsabile della qualità delle prestazioni. 7.2 Il dirigente di laboratorio provvede affinché le direttive del manuale per la garanzia della qualità siano sempre rispettate e verificate sistematicamente. Sostiene il personale nell’adempimento dei suoi compiti. Deve essere riservata un’attenzione particolare all’adeguatezza delle misure correttive, al trattamento di reclami e contestazioni nonché alla registrazione datata e firmata di tutti gli eventi che influenzano la qualità delle prestazioni. 7.3 Le singole misure correttive sono incluse quanto prima nel manuale per la garanzia della qualità.
(art. 17)
1. I laboratori che effettuano analisi diagnostiche o epidemiologiche e analisi per escludere la presenza di malattie trasmissibili, nell’allestimento dei sistemi di gestione della qualità devono adempiere le disposizioni delle seguenti norme20:
2. I laboratori che effettuano analisi di campioni ambientali, nell’allestimento dei sistemi di gestione della qualità devono adempiere le disposizioni della seguente norma21: SN EN ISO/IEC 17025:2018 (Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura).
RS 818.101 ↩
RS 832.102 ↩
RS 832.10 ↩
RS 811.11 ↩
RS 414.20 ↩
RS 811.11 ↩
RS 412.10 ↩
RS 414.20 ↩
RS 811.11 ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 16 feb. 2022, in vigore dal 17 feb. 2022 (RU 2022 96). ↩
RS 946.512 ↩
Introdotta dall’all. n. 1 dell’O del 16 feb. 2022, in vigore dal 17 feb. 2022 (RU 2022 96). ↩
La mod. giusta l’all. 2 n. II 109 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023, concerne soltanto il testo francese (RU 2022 568). ↩
RS 812.214.5 ↩
[RU 1996 2324, 2001 3294n. II 11, 2003 4835, 2004 4037n. II cpv. 1] ↩
Le mod. possono essere consultate allaRU 2015 1497. ↩
RU 1974 1071 ↩
Il testo delle presenti norme può essere visionato presso l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic), Hallerstrasse 7, 3000 Berna 9 od ottenuto a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur;www.snv.ch ↩
RS 812.213 ↩
Il testo di queste norme può essere consultato gratuitamente presso una delle quattro sedi dell’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV). Le norme possono essere ottenute a pagamento presso la SNV, Sulzerallee 70, 8404 Winterthur;www.snv.ch ↩
Il testo di queste norme può essere consultato gratuitamente presso una delle quattro sedi dell’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV). Le norme possono essere ottenute a pagamento presso la SNV, Sulzerallee 70, 8404 Winterthur;www.snv.ch ↩