Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi o gravosi durante la gravidanza e la maternità

822.111.52Departmental Ordinance1 apr 2001

(Ordinanza sulla protezione della maternità)

del 20 marzo 2001 (Stato 1° luglio 2015)

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)1,

visto l’articolo 62 capoverso 4 dell’ordinanza 1 del 10 maggio 20002concernente la legge sul lavoro (OLL 1),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Oggetto

Art. 1
  1. La presente ordinanza disciplina i criteri di valutazione dei lavori pericolosi o gravosi (valutazione dei rischi) secondo l’articolo 62 capoverso 3 OLL 1 e definisce le sostanze, i microrganismi e i lavori che presentano un potenziale di pericolo elevato per la madre e il bambino (motivi di esclusione) giusta l’articolo 62 capoverso 4 OLL 1.
  2. Essa designa:
    1. gli esperti competenti secondo l’articolo 63 capoverso 1 OLL 1 a cui occorre far ricorso per valutare i rischi che corrono la madre e il bambino o per determinare i motivi di esclusione (divieti di occupazione);
    2. le persone incaricate di verificare l’efficacia delle misure di protezione prese conformemente all’articolo 62 capoverso 1 OLL 1.

Sezione 2: Verifica delle misure di protezione

Art. 2 Principio
  1. La valutazione dello stato di salute della donna incinta o della madre allattante nell’ambito della verifica dell’efficacia delle misure di protezione adottate giusta l’articolo 62 capoverso 2 OLL 1 spetta al medico curante che segue la lavoratrice durante la gravidanza.
  2. Il medico effettua un esame medico di idoneità della donna incinta o della madre allattante. Per la valutazione, egli considera:
    1. gli esiti del colloquio con la lavoratrice e dell’esame medico di quest’ultima;
    2. i risultati della valutazione dei rischi effettuata per l’azienda da parte di un esperto competente secondo l’articolo 17;
    3. le eventuali informazioni supplementari raccolte in occasione di un colloquio con l’esperto che ha effettuato la valutazione dei rischi o con il datore di lavoro.
  3. Una donna incinta o una madre allattante non deve essere occupata nell’azienda o nella parte dell’azienda che presenta un pericolo se, sulla base del colloquio con la lavoratrice e dell’esame medico della stessa, il medico constata che:
    1. non è stata effettuata alcuna valutazione dei rischi o la valutazione effettuata è insufficiente;
    2. è stata effettuata una valutazione dei rischi ma le misure di protezione necessarie non sono attuate o rispettate;
    3. è stata effettuata una valutazione dei rischi ma le misure di protezione adottate non sono sufficientemente efficaci; o
    4. vi sono indizi di un pericolo per la salute della madre o del bambino.
Art. 3 Certificato medico
  1. Il medico che ha visitato la lavoratrice precisa in un certificato medico se quest’ultima può proseguire senza riserve la propria attività al posto di lavoro in questione o se deve continuarla a determinate condizioni oppure se essa deve interromperla.
  2. Il medico che ha visitato la lavoratrice comunica a quest’ultima e al datore di lavoro i risultati della valutazione ai sensi del capoverso 1 affinché il datore di lavoro possa, all’occorrenza, prendere le misure necessarie nell’azienda o nella parte di azienda soggetta a un pericolo.
Art. 4 Assunzione dei costi

Il datore di lavoro si assume i costi per le spese di cui agli articoli 2 e 3.

Capitolo 2: Valutazione dei rischi e motivi di esclusione

Sezione 1: Criteri di valutazione del pericolo

Art. 5 Sospetto di pericolo

Se i criteri di valutazione di cui agli articoli 7–13 sono adempiuti, si presume un pericolo per la salute della madre e del bambino.

Art. 6 Valutazione dei criteri

Nella valutazione dei criteri occorre considerare anche le condizioni concrete di lavoro nell’azienda come, in particolare, l’interazione di diversi aggravi, la durata di esposizione, la frequenza dell’aggravio o del pericolo e altri fattori che possono esercitare un influsso positivo o negativo sul potenziale di pericolo da valutare.

Art. 7 Spostamento di carichi pesanti
  1. Sono considerati pericolosi o gravosi per le donne incinte, durante i primi sei mesi di gravidanza, lo spostamento regolare di carichi superiori ai 5 kg e lo spostamento occasionale di carichi superiori ai 10 kg, nonché l’azionamento di strumenti meccanici come leve o manovelle richiedente l’esercizio in qualsiasi direzione di una forza massima corrispondente al sollevamento o al trasporto di un carico superiore rispettivamente a 5 o 10 kg.3
  2. A partire dal 7° mese di gravidanza, le donne incinte non devono più spostare carichi pesanti giusta il capoverso 1.
Art. 8 Lavori che espongono al freddo, al caldo o a un’umidità eccessiva

Sono considerati pericolosi o gravosi per le donne incinte i lavori effettuati all’interno con temperature ambiente inferiori a –5 °C o superiori a 28 °C, come pure quelli svolti regolarmente in condizioni di umidità eccessiva. Nel caso di temperature inferiori a 15 °C, il datore di lavoro deve fornire bevande calde. I lavori con temperature situate tra 10oC e –5 °C sono autorizzati a condizione che il datore di lavoro metta a disposizione della lavoratrice un abbigliamento adeguato alla situazione termica e all’attività praticata. Nella valutazione della temperatura ambiente occorre inoltre tenere conto di fattori quali l’umidità dell’aria, l’aerazione e la durata di esposizione.

Art. 9 Movimenti e posizioni del corpo che provocano una fatica precoce

Sono considerate pericolose o gravose le attività svolte durante la gravidanza e fino alla 16asettimana successiva al parto che comportano movimenti o posizioni sfavorevoli in modo ripetuto, come il fatto di allungarsi o di piegarsi troppo, di restare continuamente rannicchiato o di stare piegato in avanti, nonché le attività che implicano una posizione fissa del corpo senza possibilità di movimento. Rientrano in questo contesto anche gli effetti di forze esterne sul corpo provocati da urti, scosse e vibrazioni.

Art. 10 Microrganismi
  1. In caso di esposizione a microrganismi dei gruppi 2–4 secondo l’allegato 2.1 dell’ordinanza del 25 agosto 19994sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microorganismi (OPLM) occorre valutare, nell’ambito di una valutazione dei rischi, il pericolo per la salute della madre e del bambino in considerazione delle attività, del sistema immunitario della lavoratrice e delle misure di protezione adottate. Occorre garantire che una tale esposizione non sia pregiudizievole alla madre o al bambino.
  2. In caso di utilizzazione di microrganismi del gruppo 2 reputati dannosi per l’embrione e il feto, come il virus della rosolia o della toxoplasmosi, è vietata l’occupazione di donne incinte e di madri allattanti; sono eccettuati i casi in cui è provato che la lavoratrice è sufficientemente protetta mediante immunizzazione. Una donna incinta o una madre allattante può essere occupata nei lavori con gli altri microrganismi del gruppo 2 soltanto se, in base alla valutazione dei rischi, è provato che non vi è alcun pericolo per la salute della madre e del bambino.
  3. In caso di utilizzazione di microrganismi del gruppo 3 o 4 è vietata l’occupazione di donne incinte e di madri allattanti; sono eccettuati i casi in cui è provato che la lavoratrice è sufficientemente protetta mediante immunizzazione.
Art. 11 Lavori sottoposti al rumore

Le donne incinte non devono essere occupate in posti di lavoro in cui il livello della pressione acustica è superiore o uguale a 85 dB(A) (LEX8 h). Le esposizioni agli infrasuoni o agli ultrasuoni devono essere valutate separatamente.

Art. 12 Lavori sottoposti agli effetti di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
  1. Per le donne professionalmente esposte a radiazioni, dal momento in cui è costatato lo stato di gravidanza e fino al termine della stessa, l’equivalente di dose alla superficie dell’addome non deve superare 2 mSv, e la dose efficace in seguito a incorporazione, 1 mSv (art. 36 cpv. 2 dell’O del 22 giu. 19945sulla radioprotezione).
  2. Le donne allattanti non possono svolgere lavori con sostanze radioattive che possono comportare il rischio di un’incorporazione o di una contaminazione radioattiva (art. 36 cpv. 2 dell’O del 22 giu. 1994 sulla radioprotezione).
  3. Dal momento in cui è constatato lo stato di gravidanza e fino al termine della stessa occorre garantire che l’esposizione a radiazioni non ionizzanti non sia pregiudizievole alla madre o al bambino. I valori limite di cui all’allegato 1 devono essere in ogni caso rispettati.6
Art. 13 Lavori che espongono agli effetti di sostanze chimiche pericolose
  1. Occorre garantire che l’esposizione a sostanze pericolose non sia pregiudizievole alla madre o al bambino. In particolare, occorre rispettare i valori limite d’esposizione in vigore in Svizzera iscritti nella lista dei valori limite dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI).
  2. Sono considerati particolarmente pericolosi per la madre e per il bambino: a.7 i lavori con sostanze o preparati pericolosi per la salute contrassegnati con almeno una delle seguenti indicazioni di pericolo (frasi H) secondo la versione del regolamento (CE) n. 1272/20088citata nell’allegato 2 numero 1 dell’ordinanza del 5 giugno 20159sui prodotti chimici, come pure i lavori con oggetti che, in condizioni di impiego normali o ragionevolmente prevedibili, rilasciano tali sostanze: 1. mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1A, 1B o 2 (H340, H341), 2. cancerogenicità, categorie 1A, 1B o 2 (H350, H350i, H351), 3. tossicità per la riproduzione: categorie 1A, 1B o 2 oppure la categoria aggiuntiva per gli effetti sulla lattazione o attraverso la lattazione (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362), 4. tossicità specifica per organi bersaglio dopo una singola esposizione, categoria 1 o 2 (H370, H371); b. il mercurio e i suoi derivati; c. gli inibitori di mitosi; d. il monossido di carbonio.
  3. Sono considerati particolarmente pericolosi per la madre e per il bambino anche i lavori con sostanze o preparati pericolosi per la salute che, invece di essere contrassegnati con le frasi H di cui al capoverso 2 lettera a, sono contrassegnati con le frasi di rischio (frasi R) ai sensi dell’ordinanza del 18 maggio 200510sui prodotti chimici. Le corrispondenze tra le frasi H e le frasi R sono stabilite all’allegato 2.11
  4. Al capoverso 2 lettera a si applicano le disposizioni transitorie dell’allegato 2 numero 4 dell’ordinanza del 5 giugno 2015 sui prodotti chimici.12

Sezione 2: Lavori che si basano su un sistema di organizzazione molto gravoso

Art.14

Durante tutta la gravidanza e durante il periodo di allattamento, le donne non possono svolgere lavoro notturno né lavoro a squadre se tali lavori sono direttamente legati ad attività pericolose o gravose ai sensi degli articoli 7 a 13 o se si è in presenza di un sistema a squadre particolarmente pregiudizievole alla salute. Sono considerati tali i sistemi a squadre che prevedono una rotazione regolare in senso inverso (notte – sera – mattino) o quelli con più di tre notti di lavoro consecutive.

Sezione 3: Motivi d’esclusione

Art. 15 Lavoro a cottimo e lavoro cadenzato

Il lavoro a cottimo o il lavoro cadenzato non sono autorizzati se il ritmo di lavoro è dettato da una macchina o da un’installazione tecnica e non può essere regolato dalla lavoratrice stessa.

Art. 16 Occupazioni particolari vietate
  1. Le donne incinte non devono essere occupate in lavori che implicano una sovrappressione, come in camera di compressione o in immersioni.
  2. Le donne incinte non devono accedere a locali con un’atmosfera sotto-ossigenata.
  3. Il datore di lavoro deve informare in modo adeguato tutte le donne, in vista di un’occupazione secondo i capoversi 1 e 2, dei pericoli comportati da simili attività durante la gravidanza. Nel farlo, attira la loro attenzione sul fatto che i pericoli esistono dal primo giorno della gravidanza. Se la donna manifesta dubbi su una presunta gravidanza, tali occupazioni sono in ogni caso vietate.

Capitolo 3: Esperti competenti e informazione

Art. 17 Esperti competenti
  1. Gli esperti competenti secondo l’articolo 63 capoverso 1 dell’ordinanza 1 sono i medici del lavoro e gli igienisti del lavoro ai sensi dell’ordinanza del 25 novembre 199613sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro nonché altri specialisti come gli ergonomi, che hanno acquisito le conoscenze e le esperienze necessarie per valutare i rischi secondo gli articoli 4 e 5 di tale ordinanza.
  2. Occorre garantire che, per la valutazione dei rischi, tutti i settori specifici da valutare siano coperti.
Art. 18 Informazione
  1. Il datore di lavoro provvede affinché le persone incaricate della valutazione dei rischi abbiano accesso a tutte le informazioni necessarie alla valutazione della situazione aziendale e alla verifica delle misure di protezione adottate.
  2. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché il medico di cui all’articolo 2 abbia accesso a tutte le informazioni necessarie per valutare se la donna incinta o la madre allattante può essere occupata.

Capitolo 4: Disposizione finale

Art. 19

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2001.

Allegato 1

(art. 12 cpv. 3)

Valori limite di esposizione a radiazioni non ionizzanti per le lavoratrici incinte

1. Valori limite in caso di esposizione a campi di frequenza unica

Valore limite per il valore efficace:
FrequenzaIntensità del campo
elettrico E
(V/m)
Intensità del campo
magnetico H
(A/m)
Densità del flusso
magnetico B
(µT)
Durata
d’apprezzamento (minuti)
Campi statici 0 Hz
< 1 Hz32 00040 000–*
Settore a bassa frequenza 1–100 kHz
1–8 Hz10 00032 000 /f 240 000 /f 2–*
8–25 Hz10 0004000 /f5000 /f–*
0,025–0,8 kHz250 /f4 /f5 /f–*
0,8–3 kHz250 /f56,25–*
3–100 kHz8756,25–*
Settore ad alta frequenza > 100 kHz
100–150 kHz8756,256
0,15–1 MHz870,73 /f0,92 /f6
1–10 MHz87 /0,73 /f0,92 /f6
10–400 MHz280,0730,0926
400–2000 MHz1,3750,00370,00466
2–10 GHz610,160,206
10–300 GHz610,160,2068 /f 1.05
f : Frequenza espressa nell’unità di misura indicata nella prima colonna della tabella
* È determinante il valore efficace più elevato; non può mai essere superato.

2. Valori limite in caso di esposizione simultanea a campi di frequenza diversa

Il calcolo dei valori limite in caso di esposizione simultanea a campi di frequenza diversa si basa sulle linee guida della Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection ICNIRP) per la limitazione dell’esposizione a campi elettrici e magnetici variabili nel tempo e a campi elettromagnetici (fino a 300 GHz) («Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields (up to 300 GHz )14») (direttiva ICNIRP).

3. Valori limite in caso di esposizione a campi pulsati o con componenti armoniche

Il calcolo dei valori limite in caso di esposizione a campi pulsati o con componenti armoniche fino a una frequenza di 100 kHz si basa sulla dichiarazione dell’ICNIRP «Guidance on determining compliance of exposure to pulsed fields and complex nonsinusoidal waveforms below 100 kHz with ICNIRP Guidelines 15». Per i campi ad alta frequenza fra 100 kHz e 300 GHz valgono i calcoli e le valutazioni secondo la direttiva ICNIRP.

Allegato 2

(art. 13 cpv. 3)

Corrispondenze tra frasi H e frasi R

Frasi HFrasi R
Classe di pericolo,
categoria di pericolo
e codice di categoria di pericolo
Codice di indicazioni
di pericolo
Indicazione di pericoloCodice di pericolo specifico
Muta. 1A o 1BH340Muta. Cat. 1 o 2R46
Muta. 2H341Muta. Cat. 3R68
Carc. 1A o 1BH350Carc. Cat. 1 o 2R45
Carc. 1A o 1BH350iCarc. Cat. 1 o 2R49
Carc. 2H351Carc. Cat. 3R40
Repr. 1A o 1BH360FRepr. Cat. 1 o 2R60
Repr. 1A o 1BH360DRepr. Cat. 1 o 2R61
Repr. 1A o 1BH360FDRepr. Cat. 1 o 2R60/61
Repr. 2H361fRepr. Cat. 3R62
Repr. 2H361dRepr. Cat. 3R63
Repr. 2H361fdRepr. Cat. 3R62–63
Lact.H362Muta. Cat. 1 o 2R64
STOT SE 1H370T
T
T
T+
T+
T+
R39/23
R39/24
R39/25
R39/26
R39/27
R39/28
STOT SE 2H371Xn
Xn
Xn
R68/20
R68/21
R68/22

Footnotes

  1. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  2. RS 822.111

  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 17 set. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4487).

  4. RS 832.321

  5. RS 814.501

  6. Introdotto dal n. I dell’O del DEFR del 23 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 2299).

  7. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 23 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 2299).

  8. Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.

  9. RS 813.11

  10. RU 2005 2721; 2007 821; 2009 401,805; 2010 5223; 2011 5227; 2012 6103; 2013 201, **** 3041; 2014 2073,3857

  11. Introdotto dal n. I dell’O del DEFR del 23 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 2299).

  12. Introdotto dal n. I dell’O del DEFR del 23 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 2299).

  13. RS 822.116

  14. Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields (up to 300 GHz). Health Physics 74 (4): pagg. 494–522; 1998; qui pag. 513. Il testo inglese delle linee guida può essere consultato all’indirizzo www.icnirp.de > publications > EMF.

  15. Guidance on determining compliance of exposure to pulsed fields and complex nonsinusoidal waveforms below 100 kHz with ICNIRP Guidelines. Health Physics 84 (3): pagg. 383–387; 2003. Il testo inglese della dichiarazione può essere consultato all’indirizzo www.icnirp.de > publications > EMF.

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