del 21 aprile 2011 (Stato 1° agosto 2022)
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)1,
visto l’articolo 14 dell’ordinanza del 28 settembre 20072sulla protezione
dei giovani lavoratori,
ordina:
Art. 1 Esenzione dall’obbligo di richiedere un’autorizzazione
Durante le formazioni professionali di base elencate di seguito non è richiesta un’autorizzazione per poter derogare, nei limiti previsti, al divieto di lavoro notturno e domenicale.
Art. 2 Settore alberghiero, ristorazione ed economia domestica
- Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:
- impiegata d’economia domestica AFC/impiegato d’economia domestica AFC;
- addetta d’economia domestica CFP/addetto d’economia domestica CFP;
- addetta d’albergo CFP/addetto d’albergo CFP;
- impiegata d’albergo AFC/impiegato d’albergo AFC;
- addetta di ristorazione CFP/addetto di ristorazione CFP;
- impiegata di ristorazione AFC/impiegato di ristorazione AFC;
- cuoca AFC/cuoco AFC;
- addetta di cucina CFP/addetto di cucina CFP;
- 3 impiegata di commercio AFC/impiegato di commercio AFC (formazione di base e formazione estesa) nel ramo di formazione e d’esame settore alberghiero-gastronomia-turismo;
- 4 impiegata di gastronomia standardizzata AFC/impiegato di gastronomia standardizzata AFC;
- 5 impiegata in comunicazione alberghiera AFC/impiegato in comunicazione alberghiera AFC.
- Per l’occupazione notturna di persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti si applicano le seguenti disposizioni:
- le persone in formazione sono autorizzate a lavorare fino alle 23.00 e al massimo 10 notti all’anno fino alle 01.00;
- nei giorni precedenti i corsi della scuola professionale o i corsi interaziendali le persone in formazione sono autorizzate a lavorare al massimo fino alle 20.00.
- Per l’occupazione domenicale di persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti si applicano le seguenti disposizioni:
- oltre alle domeniche nei periodi di vacanza, devono essere accordate almeno 12 domeniche libere all’anno. Nelle aziende stagionali le domeniche libere possono essere ripartite in modo irregolare nell’arco dell’anno;
- le aziende con due giorni di chiusura settimanale devono accordare, oltre alle domeniche nei periodi di vacanza, almeno una domenica libera al trimestre. Se un corso della scuola professionale o un corso interaziendale cade in uno dei due giorni di chiusura settimanale, l’azienda deve accordare, oltre alle domeniche nei periodi di vacanza, almeno 12 domeniche libere all’anno.
Art. 3 Panetterie, pasticcerie e confetterie
- Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:
- panettiera-pasticciera-confettiera AFC/panettiere-pasticciere-confettiere AFC;
- panettiera-pasticciera-confettiera CFP/panettiere-pasticciere-confettiere CFP.
- Le persone in formazione sono autorizzate a lavorare di notte entro i seguenti limiti:
- a partire dai 16 anni compiuti: al massimo cinque notti alla settimana a partire dalle 04.00 (di sabato e nei giorni prefestivi a partire dalle 03.00);
- a partire dai 17 anni compiuti: al massimo cinque notti alla settimana a partire dalle 03.00 (di sabato e nei giorni prefestivi a partire dalle 02.00).
- Le persone in formazione sono autorizzate a lavorare di domenica entro i seguenti limiti:
- a partire dai 16 anni compiuti: al massimo una domenica al mese;
- a partire dai 17 anni compiuti: al massimo due domeniche al mese.
Art. 4 Commercio al dettaglio di panetteria, pasticceria e confetteria
- Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:
- impiegata del commercio al dettaglio AFC/impiegato del commercio al dettaglio AFC nel ramo di formazione e d’esame panetteria, pasticceria e confetteria;
- assistente del commercio al dettaglio CFP nel ramo di formazione e d’esame panetteria, pasticceria e confetteria.
- Le persone in formazione sono autorizzate a lavorare di domenica entro i seguenti limiti:
- a partire dai 16 anni compiuti: al massimo una domenica al mese;
- a partire dai 17 anni compiuti: al massimo due domeniche al mese.
Art. 5 Tecnologia del latte
- Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:
- 6 tecnologa del latte AFC/tecnologo del latte AFC;
- addetta alla trasformazione lattiero-casearia CFP/addetto alla trasformazione lattiero-casearia CFP.
- Per l’occupazione notturna di persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti si applicano le seguenti disposizioni:
- sono autorizzate a lavorare al massimo cinque notti alla settimana a partire dalle 03.00 e al massimo 48 notti all’anno;
- un periodo di lavoro notturno può durare al massimo quattro settimane consecutive;
- un periodo di lavoro notturno deve essere seguito da un periodo di lavoro diurno di durata almeno equivalente.
- Per l’occupazione domenicale di persone in formazione si applicano le seguenti disposizioni:
- le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo una domenica al mese e al massimo sei domeniche all’anno;
- le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo due domeniche al mese e al massimo 12 domeniche all’anno.7
Art. 6 Tecnologia alimentare
- Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:
- 8 tecnica alimentarista AFC/tecnico alimentarista AFC;
- addetta alimentarista CFP/addetto alimentarista CFP.
- Per l’occupazione notturna di persone in formazione nell’orientamento prodotti da forno si applicano le seguenti disposizioni:9
- le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo cinque notti alla settimana e al massimo 90 notti all’anno, di cui 25 notti al più tardi fino alle 01.00 e 25 notti al più presto a partire dalle 03.00;
- le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo cinque notti alla settimana e al massimo 100 notti all’anno, di cui 25 notti al più tardi fino alle 01.00 e 25 notti al più presto a partire dalle 03.00;
- un periodo di lavoro notturno può durare al massimo sei settimane consecutive;
- un periodo di lavoro notturno deve essere seguito da un periodo di lavoro diurno di durata almeno equivalente.
- Per l’occupazione notturna di persone in formazione negli altri orientamenti si applicano le seguenti disposizioni:10
- le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo cinque notti alla settimana e al massimo 50 notti all’anno, di cui 12 notti al più tardi fino alle 01.00 e 12 notti al più presto a partire dalle 03.00;
- le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo cinque notti alla settimana e al massimo 60 notti all’anno, di cui 15 notti al più tardi fino alle 01.00 e 15 notti al più presto a partire dalle 03.00;
- un periodo di lavoro notturno può durare al massimo sei settimane consecutive;
- un periodo di lavoro notturno deve essere seguito da un periodo di lavoro diurno di durata almeno equivalente.
Art. 7 Settore delle linee di produzione e di imballaggio
Per l’occupazione di persone che seguono la formazione professionale di base di operatrice di linee di produzione AFC/operatore di linee di produzione AFC si applicano le seguenti disposizioni:
- le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo cinque notti alla settimana e al massimo 30 notti all’anno;
- le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo cinque notti alla settimana e al massimo 50 notti all’anno;
- una settimana di lavoro notturno deve essere seguita da almeno una settimana di lavoro diurno.
Art. 8 Macelleria-salumeria
- Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:
- macellaia-salumiera AFC/macellaio-salumiere AFC;
- addetta di macelleria CFP/addetto di macelleria CFP.
- Le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo due notti alla settimana fino alle 23.00 o a partire dalle 04.00.
Art. 9 Detenzione e cura degli animali
- Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:
- professionista del cavallo AFC (cure, monta classica, cavalli d’andatura, corse, monta western);
- custode di cavalli CFP;
- guardiana di animali AFC/guardiano di animali AFC.
- Le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo una domenica su due e al massimo per la metà dei giorni festivi annui equiparati alla domenica.
Art. 10 Sanità
- Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:
- operatrice sociosanitaria AFC/operatore sociosanitario AFC;
- operatrice socioassistenziale AFC/operatore socioassistenziale AFC;
- 11 .
- assistente di studio medico AFC;
- assistente di studio veterinario AFC;
- 12 addetta alle cure sociosanitarie CFP/addetto alle cure sociosanitarie CFP.
- Le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo due notti alla settimana e al massimo 10 notti all’anno.
- Le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo una domenica al mese o un giorno festivo equiparato alla domenica al mese, ma al massimo due giorni festivi all’anno che non cadono di domenica.
Art. 11 Costruzione di binari
- Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:
- costruttrice di binari AFC/costruttore di binari AFC (campo professionale Costruzione delle vie di traffico);
- addetta alla costruzione di binari CFP/addetto alla costruzione di binari CFP (campo professionale Costruzione delle vie di traffico).
- Per l’occupazione notturna di persone in formazione si applicano le seguenti disposizioni:
- le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo sei notti alla settimana, al massimo 15 notti in due mesi e al massimo 40 notti all’anno;
- le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo sei notti alla settimana, al massimo 15 notti in due mesi e al massimo 60 notti all’anno;
- una settimana con lavoro notturno deve essere seguita da almeno una settimana senza lavoro notturno.
Art. 11a Elettricità di rete
- Per l’occupazione di persone che seguono la formazione professionale di base di elettricista per reti di distribuzione AFC nell’orientamento energia e nell’orientamento telecomunicazioni si applicano le seguenti disposizioni:
- le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo quattro notti alla settimana, al massimo sei notti in due mesi e al massimo 18 notti all’anno;
- le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo quattro notti alla settimana, al massimo otto notti in due mesi e al massimo 24 notti all’anno;
- una settimana di lavoro notturno deve essere seguita da almeno una settimana senza lavoro notturno.
- Per l’occupazione di persone che seguono la formazione professionale di base di elettricista per reti di distribuzione AFC nell’orientamento catenarie si applicano le seguenti disposizioni:
- le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo quattro notti alla settimana, al massimo 15 notti in due mesi e al massimo 40 notti all’anno;
- le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo quattro notti alla settimana, al massimo 15 notti in due mesi e al massimo 52 notti all’anno;
- una settimana di lavoro notturno deve essere seguita da almeno una settimana senza lavoro notturno.
Art. 11b Trasporti pubblici
- Per l’occupazione di persone che seguono la formazione professionale di base di agente dei trasporti pubblici AFC si applicano a partire dai 16 anni compiuti le seguenti disposizioni:
- le persone in formazione sono autorizzate a lavorare in aziende con pausa notturna al massimo quattro notti all’anno a partire dalle 03.00 e al massimo quattro notti all’anno fino alle 02.00;
- le persone in formazione sono autorizzate a lavorare in aziende in servizio 24 ore su 24 al massimo quattro notti all’anno;
- le persone in formazione sono autorizzate a lavorare al massimo quattro domeniche o giorni festivi all’anno.
- Per l’occupazione notturna di persone che seguono la formazione professionale di base di impiegata del commercio al dettaglio AFC/impiegato del commercio al dettaglio AFC nel ramo di formazione e d’esame trasporti pubblici nell’ambito d’impiego treno si applicano a partire dai 16 anni compiuti le seguenti disposizioni:
- le persone in formazione sono autorizzate a lavorare al massimo otto notti all’anno a partire dalle 04.30, di cui al massimo due notti al mese;
- le persone in formazione sono autorizzate a lavorare al massimo 32 notti all’anno fino alle 24.00 o alle 02.00, di cui al massimo tre notti al mese fino alle 24.00 e al massimo una notte al mese fino alle 02.00.
- Per l’occupazione domenicale o in giorni festivi equiparati alla domenica di persone che seguono la formazione professionale di base di impiegata del commercio al dettaglio AFC/impiegato del commercio al dettaglio AFC nel ramo di formazione e d’esame trasporti pubblici nell’ambito d’impiego treno o vendita si applicano le seguenti disposizioni:
- le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo quattro domeniche o giorni festivi all’anno;
- le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo due domeniche o giorni festivi al mese e al massimo 12 domeniche o giorni festivi all’anno, ma al massimo due giorni festivi all’anno che non cadono di domenica.
Art. 11c Logistica
- Nelle seguenti formazioni professionali di base le persone in formazione sono autorizzate, a partire dai 16 anni compiuti, a lavorare di notte al massimo due volte alla settimana e al massimo 10 volte all’anno:
- impiegata in logistica AFC / impiegato in logistica AFC con gli indirizzi professionali «Distribuzione» e «Magazzino»;
- addetta alla logistica CFP / addetto alla logistica CFP.
- Le persone che svolgono la formazione professionale di base quale impiegata in logistica AFC / impiegato in logistica AFC con indirizzo professionale «Trasporto» sono autorizzate, a partire dai 17 anni compiuti, a lavorare di notte al massimo due volte alla settimana e al massimo 10 volte all’anno.
Art. 12 Tecnica di palcoscenico
- Per l’occupazione notturna di persone che seguono la formazione professionale di base di operatrice di palcoscenico AFC/operatore di palcoscenico AFC si applicano le seguenti disposizioni:
- le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo cinque notti alla settimana e al massimo 10 notti all’anno;
- le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo cinque notti alla settimana e al massimo 30 notti all’anno;
- una settimana di lavoro notturno deve essere seguita da almeno una settimana senza lavoro notturno.
- Per l’occupazione domenicale o in giorni festivi equiparati alla domenica di persone in formazione si applicano le seguenti disposizioni:
- le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo una domenica o un giorno festivo al mese, ma al massimo due giorni festivi all’anno che non cadono di domenica;
- le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo due domeniche o due giorni festivi al mese, ma al massimo due giorni festivi all’anno che non cadono di domenica.
Art. 13 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del DEFR del 29 maggio 200813sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base è abrogata.
Art. 13a Disposizione transitoria relativa alla modifica del 2 maggio 2022
Per le persone in formazione che hanno iniziato il tirocinio prima del 1° agosto 2022 si applica, riguardo al lavoro notturno e domenicale, il diritto previgente.
Art. 14 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 15 maggio 2011.