822.31•Legge federale sul lavoro a domicilio
822.31LLDFederal Act1 apr 1983
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}(LLD)
del 20 marzo 1981 (Stato 1° luglio 2023)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 110 capoverso 1 lettera a della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 19803,
decreta:
Nei casi di dubbio sull’applicabilità della legge, l’autorità cantonale decide d’ufficio o a domanda di un interessato. Le autorità federali decidono per le aziende federali.
All’atto della prima assegnazione di lavoro a domicilio, il datore di lavoro deve notificare al lavoratore e alle persone ed organizzazioni che assegnano lavoro a domicilio in sua rappresentanza le condizioni di lavoro, integralmente e per scritto.
È vietato assegnare a giovani d’età inferiore ai 15 anni lavoro a domicilio da eseguire in modo indipendente.
Il Consiglio federale stabilisce i lavori che non possono essere eseguiti a domicilio o che lo possono essere soltanto con l’applicazione di particolari misure di sicurezza.
Il datore di lavoro deve tenere un elenco dei lavoratori a domicilio che occupa e farsi iscrivere nel registro dei datori di lavoro tenuto dalle autorità d’esecuzione.
I datori di lavoro e i lavoratori a domicilio sono tenuti a fornire alle autorità d’esecuzione e di vigilanza le informazioni necessarie all’esecuzione della legge e a permettere loro l’accesso ai locali. Le autorità d’esecuzione e di vigilanza possono procedere a controlli, prelevare campioni, come pure consultare gli elenchi ed altri documenti, in particolare le condizioni di lavoro, le bollette di accompagnamento, i registri delle forniture e i conteggi.
Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale svizzero4e l’articolo 6 della legge federale del 22 marzo 19745sul diritto penale amministrativo.
Il procedimento penale spetta ai Cantoni.
L’Ufficio federale esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione della legge.
Le persone incaricate di eseguire la presente legge o di vigilare sull’esecuzione sono tenute al segreto d’ufficio.
Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive sentiti i Cantoni e le organizzazioni interessate.
.7
Sono segnatamente riservate:
Data dell’entrata in vigore: 1° aprile 19838
RS 101 ↩
Nuovo testo giusta il n. I 10 della LF del 17 dic. 2021 che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 254;FF 2018 2345). ↩
FF 1980 II 270 ↩
RS 311.0 ↩
RS 313.0 ↩
Oggi: «Segreteria di Stato dell’economia (SECO)» (art. 5 dell’O del 14 giu. 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia,RS 172.216.1 ,RU 2000 187art. 3). ↩
Le mod. possono essere consultate allaRU 1983 108. ↩
DCF del 20 dic. 1982 (RU 1983 113). ↩