(Ordinanza sulla delega, ODSC)
del 22 maggio 1996 (Stato 1° gennaio 2013)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 79 della legge del 6 ottobre 19951sul servizio civile (LSC),
ordina:
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina il rapporto giuridico fra l’organo d’esecuzione della Confederazione per il servizio civile2(organo d’esecuzione) e le persone e le istituzioni al di fuori dell’Amministrazione federale ai quali vengono delegati compiti esecutivi del servizio civile (terzi).
Art. 2 Scopi
La delega di compiti esecutivi mira ad aumentare a lungo termine l’efficienza e l’efficacia complessive dell’esecuzione, a sfruttare gli effetti di sinergia, a ridurre i costi dell’esecuzione e a migliorare la qualità delle prestazioni fornite.
Art. 3 Compiti esecutivi che non possono essere delegati
L’organo d’esecuzione non può delegare a terzi i compiti seguenti:
- 3 …
- decisioni in merito all’esenzione, nonché al licenziamento e all’esclusione dal servizio civile (art. 11–13 LSC);
- e d.4…
- 5 decisioni in merito allo svolgimento di corsi d’introduzione dell’organo d’esecuzione e di corsi di formazione concernenti gli impieghi specifici nonché in merito all’obbligatorietà dei programmi d’insegnamento;
- la decisione in merito a provvedimenti disciplinari (art. 68 LSC);
- la presentazione di una denuncia alle autorità penali per violazione di un obbligo di servizio ai sensi degli articoli 72 a 76 LSC (art. 78 LSC).
Art. 4 Requisiti
- L’organo d’esecuzione può delegare compiti esecutivi soltanto a persone e istituzioni che:
- hanno sede in Svizzera;
- offrono garanzia di un’ineccepibile esecuzione del servizio civile dal profilo tecnico e organizzativo;
- osservano il principio della parità salariale uomo-donna;
- rispettano il livello minimo salariale usuale nella località e nella professione;
- provano di aver concluso un’assicurazione che copra adeguatamente la loro responsabilità civile in base ai compiti loro affidati.
- …6
Art. 5 Contratto quadro
- L’organo d’esecuzione conclude con i terzi contratti quadro per una durata determinata, di regola per diversi anni.
- Il contratto quadro definisce i diritti e gli obblighi di entrambi i contraenti, in particolare il tipo e il genere dei compiti delegati a terzi, nonché i controlli e i rendiconti.
- …7
Art. 6 Contratto annuo
- Sulla base del contratto quadro l’organo d’esecuzione conclude contratti annui con i terzi.
- I contratti annui contengono in particolare la descrizione dettagliata delle prestazioni che devono fornire i terzi, nonché il disciplinamento delle indennità.
- …8
- Se la durata del rapporto contrattuale non è superiore a un anno, al posto di un contratto quadro e di un contratto annuo l’organo d’esecuzione conclude con i terzi un unico contratto.
Art. 7 Estensione delle competenze esecutive
- I terzi svolgono sotto la propria responsabilità i compiti loro affidati. Emanano le decisioni necessarie.
- Essi si attengono alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19689sulla procedura amministrativa.
- L’organo d’esecuzione riceve una copia di ogni decisione.
- …10
Art. 8 Diritto di impartire istruzioni
- L’organo d’esecuzione può impartire ai terzi istruzioni generali, ma non disposizioni concernenti un singolo caso. Esso non interferisce nella gestione aziendale dei terzi.
- Può rinviare ai terzi i documenti sottopostigli dagli stessi, con il mandato di migliorarli.
Art. 9 Indennità dei terzi
- L’organo d’esecuzione indennizza i terzi con importi forfettari o versando loro un salario in funzione del lavoro svolto (salario a cottimo).11
- Mette gratuitamente a disposizione dei terzi gli strumenti d’esecuzione e i mezzi ausiliari specifici del servizio civile, utilizzati dall’organo d’esecuzione stesso.
- La Confederazione può versare acconti e concedere anticipi.
Art. 10 Formazione gratuita
All’inizio del contratto l’organo d’esecuzione provvede ad offrire ai terzi una formazione gratuita per lo svolgimento dei compiti loro affidati.
Art. 11 Responsabilità
- Ai danni causati dai terzi o dai loro organi e dipendenti nello svolgimento dei compiti loro affidati si applicano le disposizioni della legge del 14 marzo 195812sulla responsabilità.
- I danneggiati notificano le loro richieste all’organo d’esecuzione a destinazione del Dipartimento federale delle finanze.
Art. 12 Composizione delle vertenze
A richiesta di una Parte contraente, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca13decide in merito alle vertenze fra i contraenti. …14
Art. 13 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 1996.