831.111•Ordinanza concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
831.111OAFFederal Council Ordinance1 giu 1961
(OAF)1
del 26 maggio 1961 (Stato 1° gennaio 2025)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20002sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA);
visto l’articolo 154 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19463
su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);
visto l’articolo 86 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 19594
su l’assicurazione per l’invalidità (LAI),5
ordina:
L’applicazione dell’assicurazione facoltativa è di competenza della Cassa svizzera di compensazione (detta qui di seguito «Cassa di compensazione») e dell’Ufficio AI per gli assicurati all’estero.
Le rappresentanze svizzere sostengono l’applicazione dell’assicurazione facoltativa. Se necessario fanno da tramite tra gli assicurati e la Cassa di compensazione e possono essere consultate segnatamente per trattare gli affari della loro circoscrizione consolare menzionati qui di seguito:
Gli assicurati sono tenuti a fornire alla rappresentanza svizzera, alla Cassa di compensazione e all’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero tutte le informazioni necessarie all’applicazione dell’assicurazione facoltativa e, a richiesta, a comprovarne l’esattezza mediante documenti giustificativi.
Verificandosi circostanze straordinarie non imputabili al richiedente, la Cassa di compensazione può prorogare di un anno al massimo, a richiesta e nel singolo caso, i termini per la presentazione della dichiarazione di partecipazione. La concessione o il rifiuto della proroga devono essere notificati mediante una decisione impugnabile.
Gli assicurati possono recedere dall’assicurazione per la fine di un trimestre.
| Sostanza o reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 Franchi | Contributo annuo (AVS + AI) Franchi | Supplemento per ogni 50 000 franchi ulteriori di sostanza o di reddito conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 Franchi | ||
|---|---|---|---|---|
| fino a | 600 000 | 1010 | – | |
| a partire da | 600 000 | 1111 | 101 | |
| a partire da | 1 750 000 | 3434 | 151.50 | |
| a partire da | 8 950 000 | 25 250 | – |
Durante l’anno contributivo gli assicurati possono versare periodicamente acconti.
Le rendite e le indennità giornaliere spettanti agli aventi diritto all’estero sono pagate direttamente dalla Cassa di compensazione nella valuta del Paese di domicilio. Se ciò appare sufficientemente sicuro, la Cassa di compensazione può autorizzare il pagamento su un conto postale o bancario, in Svizzera o nel Paese di residenza dell’avente diritto.
Per quanto la presente ordinanza non vi deroghi, sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza del 31 ottobre 194724sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dell’ordinanza del 17 gennaio 196125sull’assicurazione per l’invalidità (OAI).
1Gli Svizzeri all’estero che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea possono aderire all’assicurazione facoltativa sino al 31 marzo 2001. Dopo tale data, l’adesione non è più possibile.
2I cittadini svizzeri negli Stati membri della Comunità europea che hanno aderito all’assicurazione facoltativa entro il termine previsto dal capoverso 1 possono rimanere assicurati sino al 31 marzo 2007 al più tardi; quelli che hanno compiuto il 50° anno d’età prima del 1° aprile 2001, sino al raggiungimento dell’età legale di pensionamento.
3I cittadini svizzeri che prima del 31 marzo 2007 trasferiscono il loro domicilio da uno Stato membro della Comunità europea a uno Stato non membro rimangono assicurati facoltativamente oltre tale data.
4Sino al 31 dicembre 2001, le persone assicurate facoltativamente che adempiono i requisiti di cui all’articolo 1 capoverso 4 lettera c LAVS sono trasferite, su semplice domanda, all’assicurazione obbligatoria e quindi alla Cassa di compensazione del coniuge.
1I contributi per gli anni che precedono l’entrata in vigore della presente modifica sono riscossi in conformità al vecchio diritto.
2Gli articoli 3, 4, 5, 13 capoverso 1, 16 capoverso 2, 20 capoverso 1 e 21 capoverso 2 finora in vigore sono applicabili ai servizi AVS/AI ancora in attività dopo il 1° gennaio 2008. Il testo di questi articoli figura nell’allegato.
(cifra II)Gli articoli 3, 4, 5, 13 capoverso 1, 16 capoverso 2, 20 capoverso 1 e 21 capoverso 2 (stato 17 ottobre 2006), menzionati nelle disposizioni transitorie della modifica del 16 marzo 2007, hanno il tenore seguente:
Gli assicurati sono tenuti a fornire alla rappresentanza svizzera, al servizio AVS/AI, alla Cassa di compensazione e all’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero tutte le informazioni necessarie all’applicazione dell’assicurazione facoltativa e, a richiesta, a comprovarne l’esattezza mediante documenti giustificativi.
Nuovo testo del tit. giusta la cifra I dell’O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2828). ↩
RS 830.1 ↩
RS 831.10 ↩
RS 831.20 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3716). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 apr. 2004 (RU 2004 2027). Abrogato dalla cifra II n. 1 dell’O del 2 nov. 2005, con effetto dal 1° apr. 2006 (RU 2006 923). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 1359). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 1359). Vedi tuttavia le disp. fin di detta mod. alla fine del presente testo. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2828). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 1359). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506). ↩
RS 831.101 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4613). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4613). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 1359). Vedi tuttavia le disp. fin di detta mod. alla fine del presente testo. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 1359). ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del 7 lug. 1982, con effetto dal 1° gen. 1983 (RU 1982 1282). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I del DCF del 3 apr. 1964, in vigore dal 1° gen. 1964 (RU 1964 329). ↩
[RU 1972 2290.RU 2009 5333art. 2]. Vedi ora: l’O del DFI del 19 ott. 2011 (RS 831.143.41 ). ↩
Nuovo testo giusta la cifra IV del DCF del 15 gen. 1968, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 43). ↩
Introdotto dalla cifra I del DCF del 3 apr. 1964 (RU 1964 329). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 lug. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 1282). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 1359). Vedi tuttavia le disp. fin di detta mod. alla fine del presente testo. ↩
RS 831.101 ↩
RS 831.201 ↩
[RU 1954 424] ↩
RU 2000 2828 ↩
RU 1994 2168 ↩
RU 2000 2828 ↩
RU 2000 2828 ↩
RU 1999 2685 ↩
RU 1999 2685 ↩
RU 1999 2685 ↩
RU 2000 2828 ↩
RU 1999 2685 ↩
RU 2000 2828 ↩
RU 1999 2685 ↩
RU 1999 2685 ↩
RU 1996 686, 1982 1282 ↩
RU 1999 2685 ↩
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