dell’11 ottobre 1972 (Stato 1° gennaio 2008)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 54 capoversi 3 e 4 della legge federale del 20 dicembre 19461
su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (detta qui di seguito «LAVS»),
decreta:
1. Competenza
Art. 1
La competenza del Tribunale si determina secondo gli articoli 54 capoverso 3 della LAVS e 105 capoverso 4 della pertinente ordinanza del 31 ottobre 19472.
2. Organizzazione
Art. 2 Composizione, durata del mandato, quorum
- Il Tribunale arbitrale si compone del presidente, del vicepresidente, di tre membri e quattro supplenti. Costoro sono nominati per un periodo di quattro anni.
- Di regola, per le decisioni è richiesta la presenza di tutti i membri del Tribunale. Tuttavia, se tutte le parti sono d’accordo, il Tribunale arbitrale può deliberare anche se sono presenti solo quattro giudici o supplenti.
Art. 3 Ricusazione
La ricusazione è retta per analogia dall’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 19683sulla procedura amministrativa.
Art. 4 Segretariato
L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali assume il segretariato del Tribunale arbitrale.
Art. 5 Indennità
I membri del Tribunale arbitrale ricevono le indennità previste nell’ordinanza del 25 gennaio 19524concernente le diarie e le indennità di viaggio ai membri delle commissioni e ai periti.
Art. 6 Obbligo del segreto e comunicazione dei dati
L’obbligo del segreto è retto dall’articolo 33 della legge federale del 6 ottobre 20005sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali. La comunicazione dei dati è retta dall’articolo 50a LAVS.
3. Procedura
Art. 7 Presentazione dell’istanza e disposizioni applicabili
- Chi adisce il Tribunale arbitrale deve presentare la sua domanda al segretariato.
- La procedura dinnanzi al Tribunale arbitrale è retta dalle pertinenti disposizioni della PA6.
Art. 8 Consultazione
Se la decisione del Tribunale arbitrale è impugnata davanti al Tribunale amministrativo federale, il presidente trasmette il suo parere.
4. Disposizioni finali
Art. 9 Relazione
Il Tribunale arbitrale presenta ogni anno alla Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità una relazione sui casi litigiosi ad esso deferiti e sulle sentenze emanate.
Art. 10 Entrata in vigore
- Il presente regolamento è sostituito a quello del 12 dicembre 19477.
- Esso entra in vigore il 1° gennaio 1973.