(OMAI)1
del 29 novembre 1976 (Stato 1° gennaio 2024)
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visti gli articoli 14 e 14bisdell’ordinanza del 17 gennaio 19612sull’assicurazione per l’invalidità (OAI),
ordina:3
Sezione 1: Campo d’applicazione
Art. 1
- La presente ordinanza definisce il diritto degli assicurati all’assegnazione di mezzi ausiliari o di prestazioni sostitutive conformemente agli articoli 21–21terdella legge federale del 19 giugno 19594sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) e il rimborso di mezzi ausiliari conformemente all’articolo 21quatercapoverso 1 lettere a–c LAI.5
- Gli articoli 3 a 9 sono applicabili per analogia alla consegna di apparecchi di cura, elementi indispensabili di provvedimenti sanitari d’integrazione, ai sensi degli articoli 12 e 13 della LAI e non figuranti nell’elenco annesso.
Sezione 2: I mezzi ausiliari
Art. 2 Il diritto ai mezzi ausiliari
- Il diritto alla consegna di mezzi ausiliari è subordinato, nei limiti tracciati dall’elenco allegato, alla necessità per l’assicurato di farne uso per spostarsi, stabilire contatti con l’ambiente o ampliare la propria autonomia.
- L’assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari designati nel citato elenco da un asterisco (*) solamente se gli sono indispensabili per esercitare un’attività lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione, a scopo di assuefazione funzionale o per svolgere l’attività esplicitamente citata nel numero corrispondente dell’allegato.6
- Il diritto si estende agli accessori e agli adeguamenti resi necessari dall’invalidità.
- L’assicurato ha diritto soltanto a mezzi ausiliari di tipo semplice, adeguato ed economico. Se desidera un modello più sofisticato, la differenza è a suo carico. Se nell’elenco in allegato non è menzionato alcuno degli strumenti previsti dall’articolo 21quaterLAI7, sono rimborsate le spese effettive.8
- .9
Art. 3 Forma della consegna
- Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, l’assicurato diventa proprietario dei mezzi ausiliari consegnatigli.
- I mezzi ausiliari costosi che per le loro caratteristiche possono essere utili anche ad altri assicurati sono consegnati in prestito.
Art. 3bis Rimborso di mezzi ausiliari
1Nei casi descritti nell’allegato l’assicurazione può
- versare all’assicurato sussidi unici o periodici per i mezzi ausiliari da lui acquistati;
- versare all’assicurato un importo forfetario per l’acquisto di mezzi ausiliari;
- prendere a carico l’ammontare delle spese di noleggio per i mezzi ausiliari presi in locazione.
2. L’importo dei rimborsi è fissato nell’allegato.
Art. 4 Mantenimento dell’assegnazione per impiego ulteriore
- Se le condizioni poste per l’assegnazione in prestito di mezzi ausiliari secondo l’articolo 21 capoverso 1 della LAI10non sono più adempite, l’assicurato può continuare a farne uso fintanto che gli sono indispensabili per spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o sviluppare un’autonomia più estesa.11
- L’assicurato ha sempre il diritto di acquistare, a prezzo equo, i mezzi consegnatigli in prestito.
Art. 5 Ripresa per riutilizzazione
I mezzi ausiliari consegnati in prestito cui l’assicurato non ha più diritto e che non gli sono lasciati per uso ulteriore devono essere restituiti. L’assicurazione s’incarica di accumularli in un deposito speciale fino al momento del loro reimpiego.
Art. 6 Debita cura
- I mezzi ausiliari consegnati dall’assicurazione devono essere utilizzati con la debita cura.
2L’assicurato ha l’obbligo di versare all’assicurazione un indennizzo adeguato se un mezzo ausiliario risulta prematuramente inutilizzabile a causa di violazioni del dovere di diligenza.
Art. 6bis Uso conforme allo scopo previsto
1L’assicurato deve utilizzare i rimborsi giusta l’articolo 3biscapoverso 1 lettere a e b conformemente allo scopo previsto.
2. La consegna di mezzi ausiliari può essere subordinata a condizioni volte ad impedirne l’uso improprio. Se un mezzo ausiliario diventa prematuramente inutilizzabile a causa dell’inadempienza delle condizioni, l’assicurato ha l’obbligo di versare all’assicurazione un indennizzo adeguato.
Art. 7 Preparazione all’uso, riparazione e manutenzione
- Se l’uso di un mezzo ausiliario esige una preparazione particolare dell’invalido, l’assicurazione ne assume le spese.
- In assenza di un terzo responsabile, l’assicurazione assume le spese di riparazioni, adeguamenti o sostituzioni parziali divenuti necessari nonostante l’utilizzazione ineccepibile del mezzo ausiliario. All’assicurato può essere richiesta una partecipazione alle spese. L’importo della partecipazione è fissato nell’allegato.
2bis. Se le spese per un mezzo ausiliario più caro rispetto a quello menzionato nell’elenco sono assunte secondo l’articolo 21biscapoverso 2 LAI12, le spese di riparazione sono assunte nella stessa misura percentuale.13
- Ove non altrimenti disposto dall’allegato, per le spese d’uso e di manutenzione dei mezzi ausiliari l’assicurazione eroga un sussidio annuo corrispondente alle spese effettive fino a un massimo di 485 franchi. Le spese d’uso e di manutenzione dei veicoli a motore non sono assunte dall’assicurazione.
- Per le spese di mantenimento di cani da guida per ciechi l’assicurazione assegna un sussidio mensile. L’importo del sussidio è fissato nell’allegato.
Sezione 3: Le prestazioni sostitutive
Art. 8 Diritto al rimborso delle spese per mezzi ausiliari
- L’assicurato che ha acquistato a proprio carico un mezzo ausiliario figurante nell’elenco allegato o che fa eseguire a sue spese un adeguamento dovuto all’invalidità ha diritto al risarcimento delle spese che l’assicurazione avrebbe dovuto assumere se avesse provveduto a tale acquisto o a tale adeguamento.
- Mezzi ausiliari definiti costosi dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali che, date le loro caratteristiche, possono essere utili anche ad altri assicurati sono rimborsati mediante sussidi di ammortamento annui, stabiliti secondo le spese e la prevedibile durata dell’utilizzazione.
- Il rimborso può essere subordinato a talune condizioni miranti ad impedire l’impiego di mezzi ausiliari per scopo diverso da quello previsto e al passaggio di proprietà di tali mezzi all’assicurazione nel caso di mancata utilizzazione.
Art. 9 Diritto alla rifusione delle spese cagionate da servizi di terzi
- L’assicurato ha diritto alla rifusione delle spese inerenti all’invalidità, debitamente comprovate e causate da servizi speciali di terze persone, di cui necessita al posto di mezzi ausiliari, per
- recarsi al lavoro;
- esercitare un’attività lucrativa;
- acquisire particolari attitudini che permettono di mantenere i contatti con il proprio ambiente.14
2. Il rimborso annuo non può superare né l’importo del reddito annuo dell’attività lucrativa svolta dall’assicurato, né quello pari a una volta e mezzo l’importo minimo annuo della rendita completa di cui all’articolo 34 della legge federale del 20 dicembre 194615su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).16
Sezione 4: Disposizione finale
Art. 10
- L’ordinanza del 4 agosto 197217sulla consegna in casi speciali di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità (OMA) è abrogata.
- La presente ordinanza entra in vigore il 10 gennaio 1977.
Disposizione transitoria della modifica del 22 novembre 2007
Disposizione transitoria della modifica del 25 maggio 2011
Per le richieste di protesizzazione con apparecchi acustici inoltrate prima dell’entrata in vigore della modifica del 25 maggio 2011, quest’ultima si applica alla scadenza di un periodo di sei anni a contare dalla consegna dell’apparecchio.
Disposizioni transitorie della modifica del 28 novembre 2012
1Le richieste di macchine da scrivere, apparecchi telefonici scriventi, telefoni cellulari con programma speciale o fax inoltrate prima dell’entrata in vigore della modifica del 28 novembre 2012 sono valutate secondo il diritto anteriore.
2In caso di sostituzione o di riparazione degli apparecchi accordati, le spese sono assunte dall’assicurazione conformemente all’articolo 7 capoverso 2, anche dopo l’entrata in vigore della modifica del 28 novembre 2012.
Disposizioni transitorie della modifica del 14 novembre 2023
1I sussidi di ammortamento per i ciclomotori, i motocicli leggeri e i motocicli acquistati prima dell’entrata in vigore della modifica del 14 novembre 2023 sono versati secondo il diritto anteriore.
2Alle richieste di assunzione delle spese per un cane d’assistenza alla mobilità, un cane d’allerta per epilettici o un cane d’accompagnamento per autistici utilizzato definitivamente quale cane d’accompagnamento dall’assicurato già prima dell’entrata in vigore della modifica del 14 novembre 2023 è applicabile il diritto anteriore.
Lista dei mezzi ausiliari
1 Protesi
Rimborso secondo la convenzione tariffale conclusa con l’Associazione svizzera dei tecnici in ortopedia (ASTO).
2 Ortesi
Rimborso secondo la convenzione tariffale conclusa con l’ASTO.
3 .
4 Scarpe e plantari ortopedici
Rimborso secondo la convenzione tariffale conclusa con il «Verband Fuss & Schuh (SSOMV)».
5 Mezzi ausiliari per il cranio e la testa
6 …
7 Occhiali e lenti a contatto
8 .
9 Carrozzelle
Rimborso secondo la convenzione tariffale conclusa con la Federazione delle associazioni svizzere del commercio e dell’industria della tecnologia medica (FASMED) e l’ASTO.
10 Veicoli a motore e veicoli per invalidi
11 Mezzi ausiliari per ciechi e ipovedenti gravi
12 Apparecchi che facilitano la deambulazione
13 Mezzi ausiliari destinati alla sistemazione del posto di lavoro, ad eseguire le mansioni consuete o a facilitare la formazione scolastica e professionale; misure architettoniche quale ausilio per recarsi al lavoro
14 Mezzi ausiliari per ampliare la propria autonomia
15 Mezzi ausiliari per stabilire contatti con l’ambiente