832.104•Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie
832.104OCPreFederal Council Ordinance1 gen 2003
(OCPre)
del 3 luglio 2002 (Stato 1° giugno 2025)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 96 della legge federale del 18 marzo 19941sull’assicurazione malattie (legge),2
ordina:
Sono considerate cure ospedaliere ai sensi dell’articolo 49 capoverso 1 della legge le degenze relative a esami, terapie e cure in ospedale o in case per partorienti:
Sono considerate ambulatoriali ai sensi dell’articolo 49 capoverso 6 della legge le cure che non sono considerate ospedaliere. Sono pure considerate cure ambulatoriali le degenze ripetute in cliniche di giorno o di notte.
Sono considerate cure per pazienti lungodegenti ai sensi degli articoli 49 capoverso 4 e 50 della legge le degenze in ospedale o in casa di cura senza che, secondo l’indicazione medica, siano necessarie cure e assistenza o una riabilitazione medica in ospedale.
Gli ospedali, le case per partorienti e le case di cura devono tenere a disposizione per consultazione i documenti di un anno, a partire dal 1° maggio dell’anno seguente. Sono autorizzati a consultarli le autorità che approvano, le autorità della Confederazione competenti in materia e i partner tariffali.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.
1Gli investimenti effettuati prima del passaggio alla remunerazione degli ospedali mediante importi forfettari riferiti alle prestazioni possono essere inclusi nel calcolo dei costi, se al momento del passaggio è stata registrata nella contabilità delle immobilizzazioni dell’ospedale o della casa per partorienti un’immobilizzazione con il suo valore contabile attuale.
2Al momento del passaggio, il valore contabile di cui al capoverso 1 non deve superare il valore contabile che sarebbe risultato dal calcolo di tale valore in base all’articolo 10a .
3L’ammortamento si effettua a partire dal valore contabile con la durata d’utilizzazione residua prevista. Gli interessi calcolatori si calcolano mediante il metodo del valore medio, sostituendo il valore di acquisto con il valore contabile al momento del passaggio.
RS 832.10 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105). ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del 22 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105). ↩
Introdotta dall’art. 17 dell’O dell’8 mag. 2024 sulla promozione della formazione in cure infermieristiche, in vigore dal 1° lug. 2024 al 30giugno 2032 (RU 2024 219). ↩
RS 811.225 ↩
RS 811.11 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105). ↩
RS 832.102 ↩
Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 19 dell’O del 30 apr. 2025 sulla statististica federale, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU 2025 318). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105). ↩
RS 431.011 ↩
Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 19 dell’O del 30 apr. 2025 sulla statististica federale, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU 2025 318). ↩
RS 431.011 ↩
Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 19 dell’O del 30 apr. 2025 sulla statististica federale, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU 2025 318). ↩
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