832.112.31•Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
832.112.31OPreDepartmental Ordinance1 gen 1996
(Ordinanza sulle prestazioni, OPre)1
del 29 settembre 1995 (Stato 1° gennaio 2026)
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visti gli articoli 33, 36 capoverso 1, 54 capoversi 2–4, 59a , 62, 65 capoverso 3, 65b capoverso 3, 65f capoverso 5, 65g capoverso 3, 70a , 75, 77 capoverso 4 e 104a dell’ordinanza del 27 giugno 19952sull’assicurazione malattie (OAMal),3
ordina:
L’assicurazione assume al massimo i costi di 40 sedute d’accertamento e di terapia. È fatto salvo l’articolo 3b .
L’assicurazione assume i costi delle seguenti prestazioni prescritte dai chiropratici autorizzati ai sensi dell’articolo 44 OAMal o dalle organizzazioni di chiropratica autorizzate ai sensi dell’articolo 44a OAMal:7
1. 01.01.10 (Analgesici antipiretici), 01.12 (Miotonolitici: somministrati solo per via orale),
2.11 04.99 (Gastroenterologica, Varia: solo i medicamenti che servono a inibire la secrezione di acidi gastrici o a proteggere la mucosa gastrica),
3.12 07.02.10 (Minerali), 07.02.20 (Minerali combinati), 07.02.30 (Vitamine sole), 07.02.40 (Vitamine combinate), 07.02.50 (Altre combinazioni),
4.13 07.10.10 (Antiinfiammatori soli), 07.10.21 (Antiinfiammatori combinati senza corticosteroidi: solo combinazioni di antiinfiammatori, medicamenti che servono a inibire la secrezione di acidi gastrici o a proteggere la mucosa gastrica), 07.10.40 (Medicamenti per uso topico: solo quelli con principi attivi14antiinfiammatori),
5. 57.10.10 (Medicina complementare: antiinfiammatori soli);
c.15 mezzi e apparecchi diagnostici o terapeutici:
1. i prodotti del gruppo 05. Bendaggi,
2.16 i prodotti del gruppo 09.02 Apparecchi per la modulazione elettrica neuromuscolare transcutanea e percutanea,
3. i prodotti del gruppo 16. Mezzi per la crioterapia e/o termoterapia,
4. i prodotti del gruppo 22. Ortesi prefabbricate,
5. i prodotti del gruppo 23. Ortesi su misura,
6. i prodotti del gruppo 35. Materiale per medicazione;
d.17 diagnostica per immagini:
1. radiografia dello scheletro,
2. tomografia computerizzata (TC) della colonna vertebrale e delle estremità,
3. risonanza magnetica nucleare (RMN) dello scheletro assiale e delle articolazioni periferiche,
4. ecografia diagnostica,
5. scintigrafia dello scheletro trifasica;
e.18 prestazioni di fisioterapia di cui all’articolo 5.
L’assicurazione assume i costi delle prestazioni nelle discipline seguenti se sono soddisfatte le condizioni esposte qui di seguito:
La procedura di controllo serve a verificare la valutazione dei bisogni e a controllare il valore terapeutico e l’economicità delle prestazioni dei fornitori di prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettere a e b. Se la valutazione dei bisogni prevede oltre 60 ore di cure per trimestre, il medico di fiducia (art. 57 LAMal67) può verificarla. Se prevede meno di 60 ore per trimestre, il medico di fiducia effettua sistematiche verifiche per campionatura. I fornitori di prestazioni e gli assicuratori possono concordare ulteriori disciplinamenti della procedura di controllo.
I logopedisti autorizzati ai sensi dell’articolo 50 OAMal e le organizzazioni di logopedia autorizzate ai sensi dell’articolo 52b OAMal curano, previa prescrizione medica, i pazienti affetti da turbe del linguaggio, dell’articolazione, della voce, della dizione e della deglutizione conseguenti a:73
L’assicurazione assume i costi delle misure di medicina preventiva seguenti (art. 26 LAMal79):
L’assicurazione assume i costi delle seguenti misure di profilassi di malattie alle condizioni elencate:
| Misura | Condizione |
|---|---|
| a. Profilassi alla vitamina K | Per i neonati (3 dosi). |
| b. Profilassi del rachitismo mediante vitamina D | Durante il primo anno. |
| c.81 Profilassi post-esposizione ad HIV | Secondo le raccomandazioni dell’UFSP del 24 novembre 2014 (Bollettino dell’UFSP n. 48, 2014) 82 . Se effettuato per motivi professionali, i costi non sono assunti dall’assicurazione. |
| d.83 Immunizzazione passiva post-esposizione | Secondo le raccomandazioni dell’UFSP e della CFV (direttive e raccomandazioni «immunizzazione passiva post-esposizione» dell’ottobre 2004) 84 . Se effettuato per motivi professionali, i costi non sono assunti dall’assicurazione. |
| e.85 Mastectomia e/o annessectomia profilattica | Per le portatrici di mutazioni o delezioni del gene con un rischio di cancro al seno e/o di cancro dell’ovaia molto elevato, o per le donne con rischio individuale comparabile. La condizione per l’assunzione dei costi è una consulenza genetica secondo l’articolo 12 d lettera f. Oltre alla predisposizione genetica, occorre prendere in considerazione l’età della persona oggetto della consulenza nonché eventuali malattie tumorali già insorte in essa o nei suoi familiari di primo o di secondo grado. Indicazione adattata al rischio e all’età secondo il documento di riferimento «Rischio familiare molto elevato di cancro al seno e dell’ovaia» dell’UFSP del 10 novembre 2023 86 . |
| f.87 Vaccinazione passiva con Epatite B-Immunglobuline | Per i neonati di madri HBsAg-positive. |
| g.88 Anticorpi monoclonali per la profilassi dell’RSV | Con un anticorpo monoclonale umanizzato. 1. Indicazione per tutti i bambini fino a 1 anno e per i bambini fino ai 2 anni con maggiore rischio di malattia grave da RSV secondo le raccomandazioni «Consensus statement / recommendation on the prevention of respiratory syncytial virus (RSV) infections with the monoclonal antibody Nirsevimab (Beyfortus®)» del gruppo di lavoro interdisciplinare Nirsevimab composto da membri di Pediatria Svizzera, di Kinderärzte Schweiz, del Gruppo malattie infettive pediatriche della Svizzera (Pediatric Infectious disease Group of Switzerland, PIGS), della Società svizzera di neonatologia (SSN), della Società svizzera di pneumologia pediatrica (SSPP), della Società svizzera di ginecologia e ostetricia (SSGO), della Società svizzera di neuropediatria, della CFV e dell’UFSP, del gennaio 202489. I costi della vaccinazione preventiva della madre contro l’RSV ai fini dell’immunizzazione passiva del neonato non sono assunti dall’assicurazione, eccetto quando: la nascita avviene entro 14 giorni dalla somministrazione del vaccino; si verifica un parto prematuro prima della 37asettimana di età gestazionale; sussistono motivi di ordine medico per la madre o per il neonato, come un’immunosoppressione materna, infezioni da HIV con carica virale non soppressa, una nota allergia materna a un componente del vaccino, un rischio di perdita dell’immunità umorale (in seguito a bypass cardiopolmonare, a ossigenazione extracorporea a membrana o a plasmaferesi) o una comorbilità che secondo il medico specialista curante comporta il rischio di contrarre una malattia da RSV potenzialmente letale. 2. Indicazione secondo le raccomandazioni «Dichiarazione di consenso e raccomandazioni per la prevenzione delle infezioni da virus respiratorio sinciziale (RSV) con l’anticorpo monoclonale umanizzato palivizumab (Synagis®) (aggiornamento 2016)»90del gruppo di lavoro interdisciplinare composto da membri del PIGS, della SSPP, della Società svizzera di cardiologia pediatrica (SSCP) e della SSN. Per i bambini nati prematuri e affetti da displasia broncopolmonare: indicazione da parte di un medico specializzato in pediatria con formazione approfondita in neonatologia (programma di perfezionamento del 1° luglio 2015, riveduto il 17 giugno 202191) o pneumologia pediatrica (programma di perfezionamento del 1° luglio 2004, riveduto il 16 giugno 201692). Per i bambini affetti da vizio cardiaco congenito emodinamicamente significativo: indicazione da parte di un medico specializzato in pediatria con formazione approfondita in cardiologia pediatrica (programma di perfezionamento del 1° luglio 2004, riveduto il 16 giugno 201693). |
| h.94 Immunizzazione passiva con anticorpi anti-COVID-19 | Per le persone immunodeficienti con la massima priorità per la terapia di immunizzazione passiva secondo il «Position paper on the use of monoclonal antibodies against SARS-CoV-2 as passive immunisation treatments in severely immunocompromised persons in Switzerland», versione del 26 aprile 2022 95 , e per le persone con malattia falciforme. Sono assunti unicamente i costi per i preparati di anticorpi che hanno l’autorizzazione richiesta per le indicazioni in questione. |
| i.96 Profilassi pre-esposizione ad HIV | 1. Da parte dei medici partecipanti al programma «SwissPrEPared» sotto la direzione dell’Istituto di epidemiologia, biostatistica e prevenzione dell’Università di Zurigo. 2. Indicazioni secondo il documento di riferimento dell’UFSP «Profilassi pre-esposizione ad HIV (HIV-PrEP)» dell’11 marzo 202497. La prestazione comprende il medicamento, le consultazioni mediche necessarie e le analisi di laboratorio secondo il documento di riferimento dell’UFSP «Profilassi pre-esposizione ad HIV (HIV-PrEP)» dell’11 marzo 2024. 3. Le analisi di laboratorio secondo l’elenco delle analisi. 4. L’obbligo di assunzione delle prestazioni è subordinato all’onere della valutazione. 5. Se effettuata per motivi di medicina di viaggio, i costi non sono assunti dall’assicurazione. |
L’assicurazione assume i costi dei seguenti esami sullo stato di salute generale:
| Misura | Condizione |
|---|---|
| a.98 Esame dello stato di salute e dello sviluppo del fanciullo in età prescolare | Secondo le liste di controllo «Esami preventivi» della Società svizzera di pediatria (4aedizione, Berna 201199). L’assunzione dei costi è prevista per al massimo otto esami. |
| Misura | Condizione |
|---|---|
| a.100 Test HIV | Per i neonati di madri sieropositive. Per le altre persone, secondo la direttiva dell’UFSP del 18 maggio 2015 101 «Test dell’HIV e consulenza su iniziativa del medico» (non disponibile in italiano). |
| b. Colonoscopia | In caso di cancro del colon in famiglia (ne sono stati affetti almeno 3 parenti di primo grado o uno prima dell’età di 30 anni). |
| c. Esame della pelle | In caso di rischio accresciuto di melanoma in famiglia (melanoma riscontrato in un parente di primo grado). |
| d.102 Mammografia digitale, RMN mammaria | 1.103Per le donne con un rischio familiare di cancro del seno medio o molto elevato o con rischio individuale comparabile. Classificazione del rischio mediante modelli di calcolo del rischio (p. es. IBIS, CanRisk) La condizione per la classificazione nella categoria «rischio molto elevato» è una consulenza genetica secondo la lettera f. Indicazione, frequenza e metodo d’indagine adeguato al rischio e all’età secondo il documento di riferimento dell’UFSP «Protocollo di monitoraggio» (stato al 01/2021)104. Il primo esame deve essere preceduto da un colloquio approfondito con spiegazioni e consulenza, che va documentato. 2. Indicazione, colloquio con spiegazioni e consulenza nonché esecuzione della sorveglianza e ulteriori consulenza ed esame in caso di risultati anomali da parte di un centro di senologia certificato che soddisfi i requisiti secondo i «Criteri di qualità per la certificazione dei centri di senologia» della Lega svizzera contro il cancro e della Società svizzera di senologia, dell’ottobre 2014105, secondo le raccomandazioni «The requirements of a specialist Breast Centre» della European Society of Breast Cancer Specialists (EUSOMA), pubblicate il 19 agosto 2013106, o secondo i criteri contenuti nell’«Erhebungsbogen Brustkrebszentren» della Deutsche Krebsgesellschaft e della Deutsche Gesellschaft für Senologie del 14 luglio 2016107. A titolo sussidiario gli esami mediante formazione d’immagini possono essere effettuati anche da fornitori di prestazioni che collaborano su base contrattuale con un centro di senologia certificato. Se l’esame deve essere eseguito in un altro centro, va precedentemente richiesta la garanzia speciale dell’assicuratore il quale tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. |
| e. Test di contrattura muscolare in vitro in esito alla diagnosi di una predisposizione all’ipertermia maligna | Per persone che, durante un’anestesia, hanno presentato un episodio sospetto d’ipertermia maligna e per i consanguinei di primo grado di persone per le quali un’ipertermia maligna sotto anestesia è conosciuta ed è documentata una predisposizione all’ipertermia maligna. In un centro riconosciuto dall’European Malignant Hyperthermia Group. |
| f.108 Consulenza genetica, indicazione per le analisi genetiche e prescrizione delle relative analisi di laboratorio in conformità dell’elenco delle analisi (EA), in caso di sospetta predisposizione a una malattia cancerogena ereditaria | A pazienti e familiari di primo grado di pazienti affetti da: – una sindrome ereditaria di cancro al seno e dell’ovaia – poliposi del colon/forma attenuata di poliposi del colon – sindrome ereditaria del carcinoma non poliposo del colon (hereditary non polypotic colon cancer HNPCC) – retinoblastoma. Da parte di medici specializzati in medicina genetica o di membri del «Network for Cancer Predisposition Testing and Counseling» del Gruppo svizzero di ricerca clinica sul cancro (SAAK) in grado di dimostrare di aver svolto una collaborazione scientifica con un medico specializzato in medicina genetica. |
| g.109 Consulenza genetica, indicazione per le analisi genetiche e prescrizione delle relative analisi di laboratorio in conformità con l’elenco delle analisi (EA), in caso di sospetta predisposizione alla por-firia epatica acuta (porfiria intermittente acuta, porfiria variegata o coproporfiria ereditaria) | I familiari delle persone affette da una malattia sintomatica e comprovata che presentano un rischio quantomeno del 12,5 per cento di ereditare questa malattia genetica. |
L’assicurazione assume i costi delle seguenti misure per l’individuazione precoce di malattie nella popolazione in generale alle condizioni elencate:
| Misura | Condizione |
|---|---|
| a.111 Screening di: fenilchetonuria, galattosemia, deficit in biotinidasi, sindrome adrenogenitale, ipotiroidismo congenito, carenza di acil-CoA deidrogenasi a catena media (MCAD), fibrosi cistica, aciduria glutarica di tipo 1, malattia delle urine a sciroppo d’acero, gravi deficienze immunitarie congenite, atrofia muscolare spinale. | Per i neonati. Analisi di laboratorio secondo l’Elenco delle analisi. |
| b.112 Esame ginecologico preventivo, compreso lo striscio | I primi due esami, compreso lo striscio (in particolare test di Papanicolau per l’individuazione precoce del carcinoma della cervice, citologia in strato sottile per l’individuazione precoce del carcinoma della cervice con metodi ThinPrep oppure Autocyte Prep/SurePath), con frequenza annuale, successivamente ogni tre anni. Questa frequenza è valevole se i risultati sono normali, altrimenti frequenza degli esami secondo la valutazione clinica. Il test per il virus del papilloma umano nello screening della cervice è escluso dall’assunzione dei costi. |
| c.113 Mammografia di diagnosi precoce | Dal compimento dei 50 anni, ogni due anni. Nell’ambito di un programma di diagnosi precoce del cancro del seno secondo l’ordinanza del 23 giugno 1999114sulla garanzia della qualità dei programmi di diagnosi precoce del cancro del seno mediante mammografia. Per questa prestazione non è riscossa nessuna franchigia. |
| d.115 Individuazione precoce del carcinoma del colon | Persone di età compresa tra i 50 e i 74 anni. Se l’esame si svolge nel quadro dei programmi nei Cantoni di Basilea Campagna, Basilea Città, Berna, Friburgo, Ginevra, dei Grigioni, del Giura, di Lucerna, Neuchâtel, San Gallo, Soletta, del Ticino, di Uri, Vaud o del Vallese, per la prestazione non è riscossa nessuna franchigia. |
In caso di maternità, l’assicurazione assume gli esami di controllo seguenti (art. 29 cpv. 2 lett. a LAMal116):
| Misura | Condizione |
|---|---|
| a. Controlli | |
| 1. Sette esami in caso di gravidanza normale | – Prima consultazione: anamnesi, esame clinico e vaginale, consigli, esame delle varici e degli edemi alle gambe. Prescrizione di analisi di laboratorio necessarie secondo l’elenco delle analisi (EA). – Ulteriori consultazioni: controllo dello stato di salute generale, in particolare del peso, della pressione sanguigna, dello stato del fondo, uroscopia e ascoltazione dei toni cardiaci fetali. Prescrizione di analisi di laboratorio necessarie secondo l’elenco delle analisi (EA). Consulenza approfondita sulla gravidanza, segnatamente se insorgono disturbi in relazione ad essa. – Se i controlli sono effettuati esclusivamente da medici, questi ultimi segnalano all’assicurata che un colloquio di consulenza con la levatrice secondo l’articolo 14 è opportuno nel secondo trimestre di gravidanza. |
| 2. In caso di gravidanza a rischio | Ripetizione di esami secondo la valutazione clinica |
| b. Controllo agli ultrasuoni | |
| 1.117 In caso di gravidanza normale: un esame di routine tra la 12ae la 14asettimana di gravidanza; un esame di routine tra la 20ae la 23asettimana di gravidanza | Dopo approfondito colloquio, con spiegazioni e consulenza, che dev’essere documentato. Effettuazione, secondo le «Raccomandazioni relative agli esami con ultrasuoni durante la gravidanza» della Società Svizzera di Ultrasuoni in Medicina (SSUM), Sezione ginecologia e ostetricia, 4 a edizione (2019) 118 . Solo da parte di medici con titolo di perfezionamento corrispondente al programma di formazione complementare del 28 maggio 1998 «Ultrasuoni in gravidanza (SSUM)», riveduto il 15 marzo 2012 119 . |
| 2. In caso di gravidanza a rischio | Ripetizione di esami secondo la valutazione clinica. Solo da parte di medici con titolo di perfezionamento corrispondente al programma di formazione complementare del 28 maggio 1998 «Ultrasuoni in gravidanza (SSUM)», riveduto il 15 marzo 2012. |
| b.bis120 Test del primo trimestre | Esame prenatale volto a valutare il rischio di trisomie 21, 18 e 13: in base alla misurazione della translucenza nucale nell’ecografia (tra la 12 a e la 14 a settimana), alla determinazione della PAPP-A e della ß-hCG libera nel sangue della madre, nonché ad altri fattori materni e fetali. Previa informazione secondo l’articolo 23 della legge federale del 15 giugno 2018 121 concernente gli esami genetici sull’essere umano (LEGU), previo consenso secondo l’articolo 5 LEGU e previa concessione degli altri diritti di autodeterminazione secondo gli articoli 7 e 8 LEGU. Prescrizione e misurazione della translucenza nucale solo da parte di medici con titolo di perfezionamento corrispondente al programma di formazione complementare del 28 maggio 1998 Ultrasuoni in gravidanza (SSUM), riveduto il 15 marzo 2012 122 . Analisi di laboratorio secondo l’elenco delle analisi (EA). |
| b.ter123 Test prenatale non invasivo (TPNI) | Per Per l’identificazione di una trisomia 21, 18 o 13. A partire dalla 12 a settimana di gravidanza. Per le donne incinte presso le quali sussiste un rischio pari o superiore a 1:1000 che il feto sia affetto da una trisomia 21, 18 o 13. Determinazione del rischio e indicazione in caso di malformazioni visibili con l’ecografia secondo la comunicazione degli esperti n. 52 del 14 marzo 2018 124 della Società svizzera di ginecologia e ostetricia (SSGO), redatta dal Gruppo di lavoro dell’Accademia di medicina feto-materna e della Società svizzera di genetica medica. Nelle gravidanze gemellari i TPNI mediante microarray o polimorfismo a singolo nucleotide (SNP) sono esclusi dall’assunzione dei costi da parte dell’assicurazione. Dopo colloquio approfondito con spiegazioni e consulenza secondo gli articoli 6, 21 e 22 LEGU, nonché previo consenso scritto della donna incinta secondo gli articoli 5 e 25 LEGU e previa concessione degli altri diritti di autodeterminazione secondo gli articoli 7 e 8 LEGU. Prescrizione solo da parte di medici specializzati in ginecologia e ostetricia con formazione approfondita in medicina feto-materna (programma di perfezionamento del 15 marzo 2012, riveduto il 16 febbraio 2017 125 ), di medici specializzati in medicina genetica e di medici con titolo di perfezionamento corrispondente al programma di formazione complementare del 28 maggio 1998 «Ultrasuoni in gravidanza SSUM», riveduto il 15 marzo 2012. Analisi di laboratorio secondo l’elenco delle analisi (EA). Se per motivi tecnici è stabilito il sesso del feto, questa informazione non può essere comunicata prima del termine di dodici settimane dall’inizio dell’ultima mestruazione. |
| c. Esami preparto mediante cardiotocografia | In caso di gravidanza a rischio. |
| d. Amniocentesi, prelievo di villi coriali, cordocentesi | Prescrizione di esami genetici solo da parte di medici specializzati in ginecologia e ostetricia con formazione approfondita in medicina feto-materna (programma di perfezionamento del 15 marzo 2012, riveduto il 16 febbraio 2017), di medici specializzati in medicina genetica e di medici con titolo di perfezionamento corrispondente al programma di formazione complementare del 28 maggio 1998 «Ultrasuoni in gravidanza SSUM», riveduto il 15 marzo 2012. Analisi di laboratorio secondo l’elenco delle analisi (EA). |
| e. Controllo post-partum un esame | Tra la sesta e la decima settimana post-partum: anamnesi intermedia, esame clinico e ginecologico, consulenza compresa. |
| f. Controllo dopo un aborto spontaneo | Dopo un aborto spontaneo o un’interruzione di gravidanza indicata dal profilo medico a partire dalla 13 a settimana di gravidanza fino alla 23 a settimana di gravidanza compresa. Anamnesi intermedia, esame clinico e ginecologico, consulenza; analisi di laboratorio ed ecografia secondo la valutazione clinica. L’ecografia può essere effettuata solo da medici con titolo di perfezionamento corrispondente al programma di formazione complementare del 28 maggio 1998 «Ultrasuoni in gravidanza (SSUM)», riveduto il 15 marzo 2012. 126 |
L’assicurazione assume un contributo di 150 franchi: a per un corso di preparazione al parto, eseguito individualmente o in gruppo dalla levatrice o dall’organizzazione delle levatrici; o b. per un colloquio di consulenza con la levatrice o con l’organizzazione delle levatrici in vista del parto, della pianificazione e dell’organizzazione del puerperio a domicilio e della preparazione all’allattamento.
L’assicurazione assume i costi delle cure dentarie attinenti alle seguenti malattie gravi e non evitabili dell’apparato masticatorio (art. 31 cpv. 1 lett. a LAMal131). La condizione è che l’affezione abbia il carattere di malattia; la cura va assunta dall’assicurazione solo in quanto la malattia la esiga: a. malattie dentarie: 1. granuloma dentario interno idiopatico, 2. dislocazioni o soprannumero di denti o germi dentari che causano una malattia (ad es. ascesso, ciste); b. malattie del parodonto (parodontopatie): 1. parodontite prepuberale, 2. parodontite giovanile progressiva, 3. effetti secondari irreversibili dovuti a medicamenti; c. malattie dei mascellari e dei tessuti molli: 1. tumori benigni dei mascellari, della mucosa e lesioni pseudo-tumorali, 2. tumori maligni del viso, dei mascellari e del collo, 3. osteopatie dei mascellari, 4. cisti (senza legami con elementi dentari), 5. osteomieliti dei mascellari; d. malattie dell’articolazione temporo-mandibolare e dell’apparato motorio: 1. artrosi dell’articolazione temporo-mandibolare, 2. anchilosi, 3. lussazione del condilo e del disco articolare; e. malattie del seno mascellare: 1. rimozione di denti o frammenti dentali dal seno mascellare, 2. fistola oro-antrale; f. disgrazie che provocano affezioni considerate come malattie, quali: 1. sindrome dell’apnea del sonno, 2. turbe gravi di deglutizione, 3. asimmetrie cranio-facciali gravi.
L’assicurazione assume i costi delle cure dentarie necessarie per conseguire le cure mediche (art. 31 cpv. 1 lett. c LAMal136) in caso di:
L’assicurazione assume i costi dell’anestesia generale per l’esecuzione di:
La domanda d’ammissione nell’elenco di nuovi mezzi e apparecchi e della corrispettiva rimunerazione va presentata all’UFSP. L’UFSP esamina la domanda e la sottopone alla Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi.
L’ammissione nell’elenco può essere vincolata a limitazioni. La limitazione può segnatamente concernere la quantità, la durata dell’utilizzo, le indicazioni mediche o l’età degli assicurati.
Riguardo le categorie dei mezzi e degli apparecchi indicati nell’elenco, possono essere consegnati quelli che la legislazione federale o cantonale permette di veicolare. È applicabile la legislazione del Cantone in cui ha sede il centro di consegna.
L’assicurazione assume, durante al massimo 21 giorni per anno civile, un contributo giornaliero di 10 franchi alle spese di cure balneari prescritte dal medico.
Per salvataggi in Svizzera, l’assicurazione assume il 50 per cento delle relative spese. Il contributo massimo è di 5000 franchi per anno civile.
Se le condizioni per l’entrata nel merito della domanda secondo l’articolo 69 capoverso 4 OAMal sono soddisfatte prima dell’omologazione definitiva da parte di Swissmedic, l’UFSP decide sull’ammissione nell’elenco delle specialità di norma entro 60 giorni dall’omologazione definitiva.
Il titolare dell’omologazione deve informare l’UFSP al più tardi 30 giorni dopo aver presentato presso Swissmedic una domanda di omologazione per un preparato originale o un’indicazione che verranno successivamente presentati per l’ammissione nell’elenco delle specialità.
Per la valutazione dell’efficacia, l’UFSP si avvale dei documenti su cui si è fondato Swissmedic per procedere all’omologazione. L’UFSP può esigere ulteriori documenti.
Per una domanda secondo l’articolo 31 capoverso 2 lettera abisl’economicità è valutata esclusivamente in base a un confronto terapeutico trasversale con le dimensioni della confezione o i dosaggi del medicamento che già figurano nell’elenco delle specialità.
Aumenti dei prezzi secondo l’articolo 67 capoverso 5 OAMal sono esclusi. In via eccezionale l’UFSP può concedere aumenti dei prezzi se occorre garantire il fabbisogno in cure per la popolazione svizzera e non esistono alternative terapeutiche.
Per il riesame di un preparato originale secondo l’articolo 65e OAMal, il titolare dell’omologazione deve comunicare spontaneamente all’UFSP, al più tardi sei mesi prima della scadenza della protezione del brevetto, i prezzi praticati in tutti gli Stati di riferimento e la cifra d’affari realizzata nei tre anni precedenti la scadenza del brevetto secondo l’articolo 65c capoversi 2–4 OAMal.
Se il titolare dell’omologazione richiede una modificazione della limitazione o comunica una modifica dell’indicazione di un preparato originale secondo l’articolo 65f OAMal, deve presentare all’UFSP per il riesame i documenti di cui all’articolo 30a .
Sono rimunerati soltanto i medicamenti delle categorie di beneficio A, B e C. Per i medicamenti della categoria di beneficio C la rimunerazione avviene solo se nel quadro di una sperimentazione terapeutica è dimostrata una risposta clinicamente rilevante alla terapia. Una risposta alla terapia è segnatamente da presumersi quando quest’ultima è somministrata per più di due mesi.
1. Nel caso di un medicamento omologato da Swissmedic non ammesso nell’elenco delle specialità, i cui costi sono assunti in virtù dell’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 71a capoverso 1 lettera b OAMal, al prezzo di fabbrica per la consegna determinato sulla base del confronto con i prezzi praticati all’estero di cui all’articolo 65b quaterOAMal deve essere applicato il seguente sconto di prezzo:
2. Sono esclusi dagli sconti di prezzo di cui al capoverso 1 i generici e i medicamenti biosimilari i cui prezzi, al netto degli sconti, sarebbero inferiori al prezzo di fabbrica per la consegna del preparato originale o del preparato di riferimento corrispondente.
3. 12 mesi dopo l’omologazione definitiva da parte di Swissmedic, al prezzo rimunerato si applica un ulteriore sconto del 10 per cento.
4. Sono considerati costi terapeutici molto bassi secondo l’articolo 71b capoverso 3 OAMal:
a. i costi terapeutici annuali fino a 730 franchi;
b. i costi terapeutici giornalieri fino a 2 franchi.
Nel caso di un medicamento ammesso nell’elenco delle specialità che non rientra nell’informazione professionale approvata o nella limitazione, i cui costi sono assunti in virtù dell’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 71a capoverso 1 lettera a o c OAMal, al prezzo di fabbrica per la consegna figurante nell’elenco delle specialità deve essere applicato uno sconto di prezzo del 30 per cento.
Nel caso di un medicamento omologato da Swissmedic non ammesso nell’elenco delle specialità, i cui costi sono assunti in virtù dell’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 71a capoverso 1 lettera a o c OAMal, al prezzo di fabbrica per la consegna determinato sulla base del confronto con i prezzi praticati all’estero di cui all’articolo 65b quaterOAMal deve essere applicato uno sconto di prezzo del 30 per cento.
Sono abrogate:
I laboratori il cui direttore attesta un perfezionamento riconosciuto dalla FAMH non comprendente la genetica medica e che, prima dell’entrata in vigore della presente modifica d’ordinanza, hanno già eseguito analisi ai sensi dell’articolo 43 capoverso 2 possono continuare ad eseguirle, a condizione che il direttore disponga di un attestato della FAMH che ne certifichi l’esperienza in genetica medica conformemente al punto 8.4 delle disposizioni transitorie del regolamento e del programma di perfezionamento per specialisti FAMH in analisi di laboratorio medico del 1° marzo 2001 (complemento «diagnostica DNA/RNA»)218.
Gli assicuratori applicano il disciplinamento dell’aliquota percentuale previsto all’articolo 38a al più tardi entro il 1° aprile 2006.
1Per il periodo compreso tra il 1°luglio e il 30 settembre 2006 l’assunzione dei costi per la tomografia ad emissione di positroni (PET) è effettuata secondo l’allegato 1 numero 9.2 della versione del 9 novembre 2005219.220
2.221
1I direttori di laboratori che non soddisfano le esigenze di cui all’articolo 42 capoverso 3 e che secondo il diritto anteriore erano autorizzati ad eseguire determinate analisi speciali continuano ad esserlo anche dopo l’entrata in vigore della modifica del 4 aprile 2007.222
2Per le domande pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 4 aprile 2007 si applica il diritto anteriore.
1L’UFSP esamina i prezzi di fabbrica per la consegna dei preparati originali ammessi nell’elenco delle specialità tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 2002 e i prezzi dei corrispettivi generici.
2L’azienda responsabile della distribuzione di un preparato originale che deve essere riesaminato calcola, in base ai disciplinamenti rilasciati dalle relative autorità o associazioni, i prezzi di fabbrica per la consegna in Germania, Danimarca, Regno Unito e Paesi Bassi degli imballaggi maggiormente venduti in Svizzera. L’azienda provvede a far confermare tali prezzi da una persona con potere di firma rappresentante del fabbricante nel rispettivo Paese. L’azienda responsabile della distribuzione del corrispettivo generico non è tenuta a presentare all’UFSP alcun confronto di prezzi.
3L’azienda responsabile della distribuzione di un preparato originale deve comunicare all’UFSP, entro il 30 novembre 2007, i prezzi medi di fabbrica per la consegna vigenti il 1° ottobre 2007. L’UFSP calcola il prezzo medio di fabbrica per la consegna in base ai prezzi vigenti in Germania, Danimarca, Regno Unito e Paesi Bassi e lo converte in franchi svizzeri in base al corso medio del cambio vigente tra i mesi di aprile e settembre 2007.
4L’UFSP riduce il prezzo di fabbrica per la consegna dei preparati originali con effetto a partire dal 1° marzo 2008 fino al prezzo medio di fabbrica per la consegna calcolato secondo il capoverso 3, se:
5La riduzione di prezzo secondo il capoverso 4 può avvenire progressivamente. Se la riduzione di prezzo secondo il capoverso 4 è superiore al 30 per cento del valore originario, un primo adeguamento è effettuato il 1° marzo 2008 con una riduzione di prezzo al 70 per cento del valore originario, e il 1° gennaio 2009, con una riduzione fino al prezzo medio di fabbrica per la consegna calcolato secondo il capoverso 3. Se la riduzione di prezzo su domanda calcolata secondo il capoverso 4 lettera b è superiore al 20 per cento del valore originario, l’azienda può chiedere per il 1° marzo 2008 una riduzione di prezzo all’80 per cento del valore originario e per il 1° gennaio 2009 una riduzione fino al livello di prezzo medio necessario secondo il capoverso 4 lettera b.
6Se in base all’esame determina un nuovo prezzo per un preparato originale, l’UFSP adegua pure i prezzi dei corrispettivi generici secondo le disposizioni vigenti.
1In deroga all’articolo 38a capoverso 3, la media del terzo meno caro è determinata nel 2011 solo il 1° luglio e nel 2012 il 1° gennaio e il 1° novembre.
2Per tutti i preparati originali e i medicamenti in co-marketing il cui prezzo di fabbrica per la consegna è stato ridotto prima del 1° luglio 2009 in un’unica volta al livello di prezzo del generico in vigore allo scadere del brevetto, l’aliquota percentuale secondo l’articolo 38a capoverso 1 è determinata il 1° luglio 2011.
1Nel 2016 non si svolge alcun riesame delle condizioni di ammissione secondo gli articoli 34d –34h .223
2Le disposizioni della modifica del 29 aprile 2015 si applicano anche alle domande che al momento dell’entrata in vigore di tale modifica sono pendenti presso l’UFSP.
3La restituzione delle eccedenze per i medicamenti che sono stati ammessi nell’elenco delle specialità prima dell’entrata in vigore della modifica del 29 aprile 2015 e che fino ad allora non sono stati ancora riesaminati conformemente all’articolo 65d è valutata in occasione del successivo riesame triennale delle condizioni di ammissione conformemente all’articolo 35c OPre nel suo tenore previgente.
1.224
2Per la restituzione delle eccedenze riguardanti i medicamenti che sono stati ammessi nell’elenco delle specialità anteriormente al 1° giugno 2015, si applica il capoverso 3 delle disposizioni transitorie della modifica del 29 aprile 2015225.
1Le disposizioni della modifica del 1° febbraio 2017 si applicano anche alle domande che al momento dell’entrata in vigore della presente modifica sono pendenti presso l’UFSP.
2Il primo riesame delle condizioni di ammissione ogni tre anni secondo l’articolo 34d è effettuato nel 2017 per l’unità A, nel 2018 per l’unità B e nel 2019 per l’unità C.
3Nel 2017 il titolare dell’omologazione deve comunicare all’UFSP i risultati del confronto con i prezzi praticati all’estero secondo l’articolo 34e capoverso 1 e del confronto terapeutico trasversale secondo l’articolo 34f capoverso 2, nonché tutti i dati utilizzati per questi confronti, entro il 31 marzo 2017.
4Nel 2017 sono esclusi aumenti del prezzo secondo l’articolo 67 capoverso 2 OAMal. In via eccezionale l’UFSP può autorizzare aumenti del prezzo se deve essere garantito il fabbisogno della popolazione svizzera e non esistono alternative terapeutiche.
1La valutazione dei bisogni nelle case di cura può essere effettuata secondo il diritto anteriore fino al 31 dicembre 2021*.*
2Il termine di cui al capoverso 1 è prorogato fino al 31 dicembre 2023.226
3Il termine di cui al capoverso 1 è prorogato fino al 31 dicembre 2025.227
4Il termine di cui al capoverso 1 è prorogato fino al 31 dicembre 2027.228
L’assicurazione assume i costi delle prestazioni di psicoterapia delegata fino a un massimo di sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del 23 giugno 2021.
L’articolo 34b capoverso 2 lettera a si applica anche alle procedure che al momento dell’entrata in vigore della modifica del 19 aprile 2023 sono pendenti presso l’UFSP.
1Le disposizioni della modifica del 22 settembre 2023 si applicano anche alle procedure pendenti presso l’UFSP al momento dell’entrata in vigore della presente modifica.
2Alle procedure di riesame delle condizioni di ammissione ogni tre anni secondo modifica del 22 settembre 2023 si applica il diritto anteriore.
Alle procedure di riesame delle condizioni di ammissione ogni tre anni secondo l’articolo 34d dell’anno 2023 che al momento dell’entrata in vigore della modifica del 29 novembre 2023 sono pendenti presso l’UFSP si applica l’articolo 34b capoverso 2 lettera a nella versione del 19 aprile 2023229.
La prima determinazione della parte propria alla distribuzione secondo l’articolo 38 capoverso 4 ha luogo il 1° luglio 2024. Per essa è determinante il livello medio di prezzo dei generici o dei medicamenti biosimilari del 1° aprile 2024. Per i principi attivi il cui primo generico o medicamento biosimilare è ammesso nell’elenco delle specialità il 1° maggio 2024 o il 1° giugno 2024, è determinante il livello di prezzo del generico o del medicamento biosimilare o il livello medio di prezzo dei generici o dei medicamenti biosimilari contenenti i medesimi principi attivi al 1° maggio 2024 o al 1° giugno 2024.
(art. 1)
(art. 3c cpv. 4)
(art. 20a )
(art. 28)
(art. 29)
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 7 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3670). ↩
RS 832.102 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1359). ↩
www.ufsp.admin.ch> Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Prestazioni mediche ↩
www.ufsp.admin.ch> Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Prestazione mediche > Allegato 1a dell’OPre ↩
Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 7 feb. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 529). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 440). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 17 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5283). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1251). ↩
Nuovo testo giusta lʼall. 6 cifra II n. 5 dellʼO del 21 set. 2018 sui medicamenti, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3577). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 6 giu. 2019, in vigore dal 1° lug. 2019 (RU 2019 1931). ↩
Correzione del 16 dic. 2025 (RU 2025 845). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 6 giu. 2019, in vigore dal 1° lug. 2019 (RU 2019 1931). ↩
Nuova espr. giusta la cifra I dellʼO del DFI del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 571). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 28 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 840). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 807). ↩
Introdotta dalla cifra I dellʼO del DFI del 10 lug. 2000 (RU 2000 2546). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 10 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1925). ↩
Introdotta dalla cifra I dellʼO del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 35276849cifra I). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 807). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 30 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6327). ↩
Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo:www.ufsp.admin.ch/rif (disponibile in tedesco e francese). ↩
Il doc. può essere consultato allʼindirizzo:www.ufsp.admin.ch/rif (in tedesco e francese). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 30 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6327). ↩
Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo:www.ufsp.admin.ch/rif (disponibile in tedesco e francese). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI dell’8 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 392). ↩
Il doc. può essere consultato al seguente indirizzowww.ufsp.admin.ch/rif (disponibile in tedesco e francese) ↩
Il doc. può essere consultato allʼindirizzo:www.ufsp.admin.ch/rif (in tedesco e francese). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 440). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 1° dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 885). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821). ↩
Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821). ↩
Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 5 giu. 2009 (RU 2009 2821). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2539). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821). ↩
Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 9 dic. 2002 (RU 2002 4253). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 10 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6493). ↩
RS 831.20 ↩
Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 10 dic. 2008 (RU 2008 6493). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 440). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1997 564). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821). ↩
Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 9 dic. 2002 (RU 2002 4253). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 10 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6493). ↩
RS 831.20 ↩
Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 10 dic. 2008 (RU 2008 6493). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI dell’8 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 221). ↩
RS 832.10 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011RU 2009 35276849cifra I). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5769). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 5 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6487). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 2 lug. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2145). ↩
Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 5 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6487). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 5 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6487). ↩
Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5769). ↩
Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5769). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5769). ↩
Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 20 dic. 2006 (RU 2006 5769). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 5 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6487). ↩
Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 35276849cifra I). ↩
Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 3 lug. 1997 (RU 1997 2039). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 35276849cifra I). ↩
Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI dell’8 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 221). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 2 lug. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2145). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 2 lug. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2145). ↩
RS 832.10 ↩
RS 832.10 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI dell’8 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 221). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI dell’8 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 221). ↩
Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI dell’8 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 221). ↩
RS 832.10 ↩
Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI dell’8 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 221). ↩
RS 832.10 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 440). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 18 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 528). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 807). Correzione del 24. gen. 2024 (RU 2024 36). ↩
Introdotta dalla cifra I dellʼO del DFI del 6 dic. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5329). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4253). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 440). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 20 giu. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2537). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 440). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 4 giu. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 419). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 28 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 840). ↩
Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 28 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 840). ↩
RS 832.10 ↩
Il documento può essere consultato al seguente indirizzo:www.ufsp.admin.ch/rif. ↩
Introdotta dalla cifra I dellʼO del DFI del 5 giu. 2009 (RU 2009 2821). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 20 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4393). ↩
Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo Internet:www.ufsp.admin.ch/rif ↩
Introdotta dalla cifra I dellʼO del DFI del 5 giu. 2009 (RU 2009 2821). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 31 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2669). ↩
I doc. possono essere consultati allʼindirizzowww.bag.admin.ch> Assicurazione malattie > Basi giuridiche e dʼesecuzione> Diritto applicabile > Documenti di riferimento. ↩
Introdotta dalla cifra I dellʼO del DFI del 5 dic. 2011 (RU 2011 6487). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 4 giu. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 419). ↩
Il documento può essere consultato al seguente indirizzo: www.ufps.admin.ch/rif. ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del DFI dell’8 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 392). ↩
Introdotta dalla cifra I dellʼO del DFI del 2 giu. 2022 (RU 2022 369). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 4 giu. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 419). ↩
Il documento può essere consultato al seguente indirizzo:www.ufsp.admin.ch/rif. ↩
Il documento può essere consultato al seguente indirizzo:www.ufsp.admin.ch/rif. ↩
Il documento può essere consultato al seguente indirizzo:www.ufsp.admin.ch/rif. ↩
Il documento può essere consultato al seguente indirizzo:www.ufsp.admin.ch/rif. ↩
Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo:www.ufsp.admin.ch/rif ↩
Introdotta dalla cifra I dellʼO del DFI del 2 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 369). ↩
Il documento può essere consultato al seguente indirizzo:www.ufsp.admin.ch/rif ↩
Introdotta dalla cifra I dellʼO del DFI del 29 nov. 2023 (RU 2023 807). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 17 giu. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 303). ↩
Il documento può essere consultato al seguente indirizzo:www.ufsp.admin.ch/rif. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 25 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4639). ↩
Le liste possono essere consultate allʼindirizzo:www.bag.admin.ch/ref(solo in versione tedesca o francese). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 16 gen. 2019, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 439). ↩
Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo Internet:www.ufsp.admin.ch/rif ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 17 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2197). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 30 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6327). ↩
Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo:www.ufsp.admin.ch/rif ↩
Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo Internet:www.ufsp.admin.ch/rif ↩
Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo Internet:www.ufsp.admin.ch/rif ↩
Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo Internet:www.ufsp.admin.ch/rif ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 5 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6487). ↩
Introdotta dalla cifra I dellʼO del DFI del 20 giu. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2537). ↩
Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 17 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2197). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 17 giu. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 303). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 30 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6327). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 27 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5125). ↩
RS 832.102.4 ↩
Introdotta dalla cifra I dellʼO del DFI del 10 giu. 2013 (RU 2013 1925). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 4 giu. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 419). ↩
RS 832.10 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 1° dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 885). ↩
Il documento può essere consultato al seguente indirizzo:www.ufsp.admin.ch/rif(disponibile in tedesco e francese). ↩
Il documento può essere consultato al seguente indirizzo:www.ufsp.admin.ch/rif(disponibile in tedesco e francese). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 807). ↩
RS 810.12 ↩
Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo:www.ufsp.admin.ch/rif. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 807). ↩
Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo:www.ufsp.admin.ch/rif. ↩
Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo:www.ufsp.admin.ch/rif ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 30 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6327). ↩
RS 832.10 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4933). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 440). ↩
Introdotta dalla cifra I dellʼO del DFI del 6 giu. 2019, in vigore dal 1° lug. 2019 (RU 2019 1931). ↩
RS 832.10 ↩
RS 832.10 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 9 lug. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2923). ↩
Abrogata dalla cifra I dellʼO del DFI del 9 lug. 1998, con effetto dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2923). ↩
Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 28 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7151). ↩
RS 832.10 ↩
Introdotta dalla cifra I dellʼO del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1251). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 4 lug. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2697). ↩
RS 832.10 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 9 lug. 1998, in vigore retroattivamente dal 1° gen. 1998 (RU 1998 2923). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 9 lug. 1998, in vigore retroattivamente dal 1° gen. 1998 (RU 1998 2923). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 9 lug. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 2150). ↩
Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 9 lug. 1998 (RU 1998 2923). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 9 lug. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 2150). ↩
RS 832.10 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 4 giu. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 347). ↩
Abrogato dalla cifra I dellʼO del DFI del 4 giu. 2021, con effetto dal 1° ott. 2021 (RU 2021 347). ↩
www.ufsp.admin.ch> Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Elenco dei mezzi e degli apparecchi analisi (EMAp) ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 7 feb. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 529). ↩
RS 832.10 ↩
RS 832.10 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 10 lug. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2546). ↩
www.ufsp.admin.ch> Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Elenco delle analisi (EA) ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 7 feb. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 529). ↩
Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 4 giu. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 347). ↩
RS 832.10 ↩
www.ufsp.admin.ch> Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Medicamenti > Elenco dei medicamenti con tariffa (EMT) ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 7 feb. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 529). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3088). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3088). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 2 lug. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 3013). ↩
Abrogato dalla cifra II n. 2 dellʼO del DFI del 26 ott. 2001, con effetto dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3397). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 571). ↩
Introdotta dalla cifra I dellʼO del DFI del 1° feb. 2017 (RU 2017 633). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 2 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 369). ↩
Nuova espressione giusta la cifra I dellʼO del DFI del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 571). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU. ↩
Introdotta dalla cifra I dellʼO del DFI del 26 apr. 2006, in vigore dal 1° mag. 2006 (RU 2006 1757). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 633). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 633). ↩
Abrogata dalla cifra I dellʼO del DFI dellʼ8 mag. 2013, con effetto dal 1° giu. 2013 (RU 2013 1357). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 633). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 571). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 633). ↩
Introdotta dalla cifra I dellʼO del DFI del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 633). ↩
Nuova espr. giusta la cifra I dellʼO del DFI del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 571). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 571). ↩
RS 812.21 ↩
RS 812.212.21 . Il rimando è stato adeguato in applicazione dellʼart. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512 ) con effetto dal 1° gen. 2019. ↩
RS 812.21 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1359). ↩
Vedi anche la disp. trans. della mod. del 29 nov. 2023 alla fine del testo. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 807). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 807). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 571). ↩
Abrogata dalla cifra I dellʼO del DFI del 1° feb. 2017, con effetto dal 1° mar. 2017 (RU 2017 633). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI dell’8 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 392). ↩
Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 21 ott. 2015, in vigore dal 15 nov. 2015 (RU 2015 4189). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 633). ↩
Introdotta dalla cifra I dellʼO del DFI del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 571). ↩
Abrogato dalla cifra I dellʼO del DFI del 1° feb. 2017, con effetto dal 1° mar. 2017 (RU 2017 633). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 571). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 633). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 571). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI dellʼ8 mag. 2013, in vigore dal 1° giu. 2013 (RU 2013 1357). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 633). ↩
Abrogato dalla cifra I dellʼO del DFI del 29 apr. 2015, con effetto dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1359). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 633). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 773). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 2 dic. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 851). ↩
www.ufsp.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Elenco delle analisi (EA) > Laboratori e capi di laboratorio > ulteriori informazioni > documenti > criteri dell’UFSP ↩
Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 2 dic. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 851). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1251). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4933). ↩
Abrogato dalla cifra I dellʼO del DFI del 4 apr. 2007, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 1367). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 807). ↩
RS 810.12 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 807). ↩
[RU 1965 131, 1970 949, 1971 1719, 1986 1487cifra II] ↩
[RU 1965 423, 1968 968, 1974 688, 1986 891] ↩
[RU 1965 612, 1986 1487cifra II] ↩
[RU 1965 1201, 1986 1487cifra II, 1988 973] ↩
[RU 1965 1202, 1968 754, 1971 1258, 1986 1487cifra II, 1988 2012, 1993 349, 1995 890] ↩
[RU 1986 87] ↩
[RU 1991 519; 1994 743,1078; 1995 891] ↩
[RU 1968 1463, 1986 1487] ↩
[RU 1990 127, 1991 959, 1994 765] ↩
[RU 1989 374; 1995 750,3688] ↩
Abrogato dalla cifra I dellʼO del DFI del 15 gen. 1996, con effetto dal 1° mag. 1996 (RU 1996 909). ↩
Abrogato dalla cifra I dellʼO del DFI del 26 feb. 1996, con effetto dal 1° giu. 1996 (RU 1996 1232). ↩
Non pubblicato nella RU. Il regolamento può essere consultato presso lʼUfficio federale della sanità pubblica. ↩
RU 2006 23 ↩
In vigore dal 1° lug. 2006. ↩
Abrogato dalla cifra I dellʼO del DFI del 5 dic. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6487). ↩
La mod. entra in vigore il 1° apr. 2007. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 21 mar. 2016, in vigore dal 1° mag. 2016 (RU 2016 1177). ↩
Abrogato dalla cifra I dellʼO del DFI del 21 mar. 2016, con effetto dal 1° mag. 2016 (RU 2016 1177). ↩
RU 2015 1359 ↩
Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 4 giu. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 347). ↩
Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 807). ↩
Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 2 dic. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 851). ↩
RU 2023 195 ↩
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