832.112.4•Ordinanza concernente i sussidi dei Cantoni e della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie
832.112.4ORPMFederal Council Ordinance1 gen 2026
(ORPM)
del 12 settembre 2025 (Stato 1° gennaio 2026)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 65 capoversi 1octiese 6, 66 capoverso 3 e 96 della legge federale del 18 marzo 19941sull’assicurazione malattie (LAMal),
ordina:
La presente ordinanza disciplina:
Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) può stabilire quali dati devono essere utilizzati per il calcolo dei sussidi minimi dei Cantoni e per il calcolo e la ripartizione del sussidio della Confederazione.
Min_CHFt=Min_%t×SL_stt
I simboli nella formula hanno i seguenti significati:
| Min_% | = | Quota minima percentuale |
|---|---|---|
| SL_st | = | Spese lorde stimate |
OP_40%t−2=PD_scal_40%t−2−RPt−2Redd_scal_40%t−2
I simboli nella formula hanno i seguenti significati:
| PD_scal_40 % | = | Premi scalari dovuti riferiti al 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso del penultimo anno |
|---|---|---|
| RP | = | Somma dei sussidi versati nel penultimo anno dai Cantoni e dalla Confederazione per la riduzione dei premi |
| Redd_scal_40 % | = | Reddito scalare del 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso del penultimo anno |
Le spese lorde secondo l’articolo 65 capoverso 1quaterLAMal per l’anno di esecuzione (SL_stt) sono calcolate secondo la formula seguente:
SL_stt=PD_stt+PS_stt
I simboli nella formula hanno i seguenti significati:
| PD_st | = | Premi dovuti stimati |
|---|---|---|
| PS_st | = | Partecipazione alle spese stimata |
PD_stt=PM_stt×EA_stt
I simboli nella formula hanno i seguenti significati:
| PM_st | = | Premio medio stimato |
|---|---|---|
| EA_st | = | Effettivo di assicurati stimato |
EA_stt=EAt−2×(EAt−2EAt−4)
I simboli nella formula hanno i seguenti significati:
| EA | = | Effettivo di assicurati del penultimo anno |
|---|---|---|
| EA | = | Effettivo di assicurati di quattro anni prima |
PS_stt=PD_stt×PSt−2PDt−2
I simboli nella formula hanno i seguenti significati:
| PD_st | = | Premi dovuti stimati |
|---|---|---|
| PS | = | Partecipazione alle spese del penultimo anno |
| PD | = | Premi dovuti del penultimo anno |
I premi scalari dovuti riferiti al 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso del penultimo anno (PD_scal_40 %t–2) sono calcolati secondo la formula seguente:
PD_scal_40%t−2=PD_40%t_att×FS_PD
I simboli nella formula hanno i seguenti significati:
| PD_40 % | = | Premi dovuti riferiti al 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso secondo l’anno dei dati più recenti dell’AFC |
|---|---|---|
| FS_PD | = | Fattore scalare per i premi dovuti |
PD_40%t_att=∑n=1n_40%Premidovutiperciascuncontribuente(n)
Il simbolo nella formula ha il seguente significato:
| n_40 % | = | numero delle persone che rientrano nel 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso |
|---|
Il fattore scalare per i premi dovuti (FS_PD) è calcolato con la formula seguente:
FS_PD=PDt−2PDt_att
I simboli nella formula hanno i seguenti significati:
| PD | = | Premi dovuti nel penultimo anno riferiti a tutti gli assicurati in base alle indicazioni fornite dagli assicuratori |
|---|---|---|
| PD t_att | = | Premi dovuti riferiti a tutti i contribuenti secondo l’anno dei dati più recenti dell’AFC |
Il reddito scalare del 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso nel penultimo anno (Redd_scal_40 %t–2) è calcolato secondo la formula seguente:
Redd_scal_40%t−2=Redd_40%t_att×FS_Redd
I simboli nella formula hanno i seguenti significati:
| Redd_40 % | = | Somma dei redditi imponibili del 40 per cento dei contribuenti con il reddito più basso secondo l’anno dei dati più recenti dell’AFC |
|---|---|---|
| FS_Redd | = | Fattore scalare per il reddito |
La somma dei redditi imponibili del 40 per cento dei contribuenti con il reddito più basso secondo l’anno dei dati più recenti dell’AFC (Redd_40 %t_att) è calcolata secondo la formula seguente:
Redd_40%t_att=∑n=1n_40%Redditoimponibileperciascuncontribuente(n)
Il simbolo nella formula ha il seguente significato:
| n_40 % | = | Numero di persone che rientrano nel 40 per cento dei contribuenti con il reddito più basso |
|---|
FS_Redd=EAt−2numerodicontribuentit_att
I simboli nella formula hanno i seguenti significati:
| EA | = | Effettivo di assicurati del penultimo anno |
|---|---|---|
| Numero di contribuenti | = | Numero di contribuenti secondo l’anno dei dati più recenti dell’AFC |
Le spese lorde per il calcolo del sussidio della Confederazione secondo l’articolo 66 LAMal corrispondono alla somma di tutte le spese lorde cantonali secondo l’articolo 7. Vi si aggiungono le spese lorde degli assicurati di cui agli articoli 4 e 5 OAMal5che sono domiciliati o residenti al di fuori dell’Unione europea, dell’Associazione europea di libero scambio o del Regno Unito.
QC_CHFt=sussidiodellaConfederazionet×QC_%t
I simboli nella formula hanno i seguenti significati:
| Sussidio della Confederazione | = | Sussidio della Confederazione secondo l’articolo 66 capoverso 2 LAMal per l’anno di esecuzione |
|---|---|---|
| QC_% | = | Quota cantonale al sussidio della Confederazione nell’anno di esecuzione |
QC_%t=PopCt−2+FrontCt−2PopCHt−2+FrontCHt−2
I simboli nella formula hanno i seguenti significati:
| PopC | = | Popolazione residente nel Cantone nel penultimo anno |
|---|---|---|
| PopCH | = | Popolazione residente della Svizzera nel penultimo anno |
| FrontC | = | Numero dei frontalieri assicurati e dei loro familiari nel Cantone secondo l’articolo 65a lettera a LAMal nel penultimo anno |
| FrontCH | = | Numero dei frontalieri assicurati e dei loro familiari in Svizzera secondo l’articolo 65a lettera a LAMal nel penultimo anno |
Il sussidio federale è versato in tre rate durante l’anno di esecuzione.
Per valutare se un Cantone adempie la sua quota minima, si considerano come sussidi ai sensi dell’articolo 65 capoverso 1septiesLAMal i sussidi versati dai Cantoni nell’anno di esecuzione, indipendentemente dall’anno a cui si riferisce il versamento.
L’UFSP esegue la presente ordinanza.
L’ordinanza del 7 novembre 20078concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie è abrogata.
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
.9
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.
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"title": "Verordnung vom 12. September 2025 über die Beiträge der Kantone und des Bundes zur Prämienverbilligung in der Krankenversicherung (VPVK)",
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"title": "Ordonnance du 12 septembre 2025 sur les contributions des cantons et les subsides de la Confédération à la réduction des primes dans l’assurance-maladie (ORPM)",
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