832.112.5•Ordinanza sulla riduzione dei premi nell’assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito
832.112.5ORPMUEFederal Council Ordinance1 giu 2002
(ORPMUE)
del 3 luglio 2001 (Stato 1° gennaio 2026)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 66a capoverso 3 della legge federale del 18 marzo 19941
sull’assicurazione malattie (legge, LAMal),
ordina:
La presente ordinanza regola:
L’Istituzione comune applica la riduzione dei premi ai sensi dell’articolo 1 lettera a.
La sostanza netta ai sensi dell’articolo 3 capoverso 3 e il reddito computabile ai sensi dell’articolo 4 vengono convertiti in franchi svizzeri secondo il corso di conversione dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini9valido al momento della richiesta.
Al fine di stabilire il diritto a una riduzione dei premi, sono determinanti i premi medi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie fissati ogni anno dal DFI per ogni Stato membro dell’Unione europea, per l’Islanda, la Norvegia e il Regno Unito applicabili ai beneficiari di rendite e ai i loro familiari assicurati.
Se durante l’anno la situazione familiare o il Paese di residenza del beneficiario di una rendita sono cambiati o le sue condizioni economiche hanno subìto modifiche durature, l’Istituzione comune procede a un nuovo esame del diritto a una riduzione dei premi.
Il diritto a una riduzione dei premi si estingue il giorno in cui non ne sono più soddisfatte le condizioni. L’Istituzione comune calcola l’importo della riduzione dei premi fino a quel giorno e lo comunica all’assicuratore e all’assicurato.
In caso di estinzione del diritto a una riduzione dei premi, l’assicuratore chiede all’assicurato la differenza del premio. L’assicuratore rimborsa all’Istituzione comune la riduzione dei premi indebitamente ricevuta dall’assicurato.
Il DFI ha la facoltà di emanare disposizioni più dettagliate in merito all’esecuzione della presente ordinanza.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2002.
.
(art. 4 cpv. 2)
v = u * r(a) / r(p)
v = percentuale della liquidazione in capitale a = età dell’assicurato al momento dell’attribuzione del capitale p = età ordinaria che dà diritto alla rendita di vecchiaia secondo l’articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 194618sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti u = aliquota minima di conversione secondo l’articolo 14 capoverso 2 della legge federale del 25 giugno 198219sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità r = rendita annua secondo l’età di pensionamento in base alla «Tabella per la conversione di prestazioni in capitale in rendite vitalizie» del febbraio 2016 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni20
RS 832.10 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I n. 5 dell’O del 26 ott. 2022 sulla modifica di ordinanze in materia di assicurazione malattie in attuazione della Convenzione sul coordinamento della sicurezza sociale tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 658). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 6645). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 6645). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 6645). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 9 nov. 2005 (RU 2005 6645). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3901). ↩
RS 831.40 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3901). ↩
La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I n. 5 dell’O del 26 ott. 2022 sulla modifica di ordinanze in materia di assicurazione malattie in attuazione della Convenzione sul coordinamento della sicurezza sociale tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 658). ↩
RS 832.102 ↩
Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 dell’O del 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3527). ↩
Abrogato dalla cifra II n. 2 dell’O del 22 giu. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3527). ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1 ). ↩
RS 832.112.4 ↩
Nuovo testo giusta l’art. 26 n. 2 dell’O del 12 set. 2025 concernente i sussidi dei Cantoni e della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 581). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I n. 5 dell’O del 26 ott. 2022 sulla modifica di ordinanze in materia di assicurazione malattie in attuazione della Convenzione sul coordinamento della sicurezza sociale tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 658). ↩
RS 831.10 ↩
RS 831.40 ↩
Il documento può essere consultato all’indirizzo www.ufsp.admin.ch/rif ↩
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