del 26 dicembre 1960 (Stato 1° gennaio 1961)
Il Dipartimento federale dell’interno,
visto l’articolo 8 dell’ordinanza del 23 dicembre 19601concernente la prevenzione delle malattie professionali,
ordina:
Art. 1 Campo di applicazione
Le norme seguenti sono applicabili a tutte le imprese soggette all’ordinanza del 23 dicembre 19602concernente la prevenzione delle malattie professionali, le quali eseguiscono lavori con sostanze chimiche.
Art. 2 Sostituzione delle sostanze pericolose
Alle sostanze pericolose per la salute devono essere sostituite altre meno nocive, per quanto ciò sia possibile dal punto di vista tecnico ed economico.
Art. 3 Protezione collettiva
È necessario predisporre accorgimenti tecnici, come dispositivi d’aspirazione, al fine di captare e di espellere dal luogo di lavoro i gas, i vapori e le polveri pericolose, contenenti le sostanze menzionate nell’articolo 1 dell’ordinanza del 6 aprile 19563sulle malattie professionali; in particolare si deve evitare che il massimo di concentrazione ammissibile nel luogo di lavoro, secondo quanto comunicato dall’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, venga superato.
Art. 4 Protezione individuale
Se, per motivi particolari, la protezione collettiva giusta l’articolo 3 non è possibile o non può essere realizzata sufficientemente, devono essere utilizzati dei mezzi di protezione individuali complementari, come ad esempio apparecchi respiratori.
Art. 5 Misure igieniche
- Il capo dell’impresa deve mettere a disposizione del personale che eseguisce lavori imbrattanti, istallazioni adeguate che permettano di lavarsi come pure, all’occorrenza, di fare un bagno o una doccia.
- Gli abiti per il dopolavoro devono poter essere depositati in luogo riparato dal sudiciume.
Art. 6 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1961. L’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni è incaricato d’eseguirla.