842.18•Ordinanza del DEFR sulle cooperative di costruzione di alloggi per il personale della Confederazione
842.18Departmental Ordinance1 giu 2004
del 19 maggio 2004 (Stato 1° gennaio 2026)
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)1,
visto l’articolo 60 capoverso 1 dell’ordinanza del 26 novembre 20032concernente
la promozione dell’alloggio (OPrA),
ordina:
La presente ordinanza si applica alle cooperative che:
Gli statuti delle cooperative devono prevedere che i dividendi siano limitati conformemente all’articolo 6 capoverso 1 lettera a della legge federale del 27 giugno 19736sulle tasse di bollo.
Le date di scadenza degli interessi valgono come scadenze di pagamento in generale. In caso di ritardo nei pagamenti, alla cooperativa debitrice può essere addebitato sugli interessi e sui versamenti di capitale scaduti un tasso di mora superiore di un punto percentuale al tasso d’interesse massimo secondo l’articolo 11 capoverso 1 a decorrere dalla data di scadenza.
I pagamenti correnti per gli interessi e gli ammortamenti sono effettuati mediante un conto di PostFinance SA.
Per garantire il mantenimento della destinazione, il divieto di cambiamento della destinazione e la restrizione del diritto di alienazione sono menzionati a registro fondiario quali restrizioni di diritto pubblico della proprietà per gli immobili e le abitazioni sussidiate, conformemente all’articolo 60 capoverso 2 OPrA.
Dopo la scadenza del contratto di mutuo o dopo il rimborso anticipato dei mutui concessi dalla Confederazione o dalla PUBLICA, rimane in vigore la menzione secondo l’articolo 18 e si continuano ad applicare gli articoli 19, 20, 22 e 23.
Le cooperative devono inviare le modifiche degli statuti all’UFAB per approvazione. Dopo la modifica da parte dell’assemblea generale, deve essere inviato all’UFAB un esemplare dei nuovi statuti autenticato da un pubblico ufficiale.
Le direttive del 7 settembre 1977 del Dipartimento federale delle finanze e delle dogane per la costruzione di alloggi su base cooperativistica a favore del personale federale32, nonché le pertinenti disposizioni esecutive del 1° novembre 1985 sono abrogate.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2004.
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
RS 842.1 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 458). ↩
[CS 10 945;RU 1958 97.FF 1994 III 821n. I 1] ↩
RS 172.220.1 ↩
RS 641.10 ↩
RS 831.40 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 458). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 458). ↩
RS 221.213.11 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 458). ↩
Nuova espressione giusta la cifra I dell’O del DEFR del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 458). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 458). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 6 dic. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 7127). ↩
RS 220 ↩
RS 272 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 458). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 458). ↩
RS 221.213.11 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 458). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 458). ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del DEFR del 25 giu. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 458). ↩
RS 220 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 458). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 458). ↩
RS 220 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 458). ↩
RS 221.301 ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 458). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 458). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 458). ↩
Non pubblicate nella RU. ↩
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