del 29 dicembre 1997 (Stato 1° gennaio 2013)
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca1,
visto l’articolo 51 dell’ordinanza del 30 novembre 19812relativa alla legge federale che promuove la costruzione d’abitazioni e l’accesso alla loro proprietà,
ordina:
Art. 1 Principio
I limiti dei costi di costruzione vengono stabiliti in base a un tasso d’occupazione normale. Si tiene inoltre conto del valore d’uso e della sistemazione dell’abitazione. Il tasso d’occupazione normale viene valutato secondo il numero di persone che la comunità domestica può normalmente accogliere (PCD).
Art. 2 Limiti dei costi di costruzione
- I limiti dei costi di costruzione per le abitazioni in locazione, le abitazioni in proprietà e le case unifamiliari sono stabiliti come segue:
- I limiti dei costi di costruzione per un posto di posteggio coperto e di autorimessa sono stabiliti a franchi 21 000.
Art. 3 Adeguamenti dei limiti dei costi di costruzione
I Cantoni possono, d’intesa con l’Ufficio federale delle abitazioni, diminuire o aumentare i limiti dei costi di costruzione ai sensi dell’articolo 2, tenendo conto dell’ubicazione dell’immobile, del mercato dell’alloggio e della situazione economica in generale. La differenza non può superare il 10 per cento.
Art. 4 Abitazioni per invalidi
L’Ufficio federale delle abitazioni esamina singolarmente la congruità dei costi delle abitazioni per gli invalidi.
Art. 5 Abitazioni per anziani
Se è provato che la costruzione di abitazioni per anziani comporta spese supplementari particolari, i limiti di costo possono essere aumentati del 10 per cento al massimo.
Art. 6 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza dell’11 agosto 19953relativa ai costi di costruzione di nuove abitazioni è abrogata.
Art. 7 Disposizione transitoria
La presente ordinanza si applica a tutte le domande che vengono presentate dopo la sua entrata in vigore. Le domande pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono rette dalle disposizioni previgenti.
Art. 8 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1998.