910.15•Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole
910.15OCoCFederal Council Ordinance1 gen 2020
(OCoC)
del 31 ottobre 2018 (Stato 1° gennaio 2026)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 177 e 181 capoverso 1bisdella legge del 29 aprile 19981sull’agricoltura,
ordina:
Le disposizioni degli articoli 2–5 non si applicano alle aziende gestite tutto l’anno con meno di 0,2 unità standard di manodopera. I Cantoni stabiliscono la frequenza dei controlli da effettuare in tali aziende.
In caso di notifica per contributi di cui agli articoli 55 capoverso 1 lettera q, 70, 71, 71a –71e, 75a, 82b e 82c OPD28negli anni 2023–2025 il primo controllo in funzione del rischio di cui all’articolo 5 capoverso 4 va svolto entro la fine del 2026.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.
(art. 2 cpv. 2)
1.1 Effettivi di animali della specie bovina e bufali, animali della specie equina e bisonti: le eventuali differenze tra gli effettivi presenti in loco e quelli secondo l’attuale lista degli animali della banca dati sul traffico di animali vanno chiarite e documentate. 1.2 Altri effettivi di animali (senza animali della specie bovina e bufali, animali della specie equina e bisonti): le eventuali differenze tra gli effettivi presenti in loco e quelli dichiarati nella domanda vanno chiarite e documentate in caso di dubbio.
3.1 SPB con contributo del livello qualitativo I: il rispetto delle condizioni e degli oneri di gestione va verificato in loco. La verifica avviene su un campione di superfici e alberi selezionato per ogni tipo di SPB ai sensi dell’articolo 55 OPD30. 3.2 SPB con contributo del livello qualitativo II: sulle paludi, sui prati e sui pascoli secchi nonché sui siti di riproduzione di anfibi che sono biotopi d’importanza nazionale secondo l’articolo 18a della legge federale del 1° luglio 196631sulla protezione della natura e del paesaggio e che sono notificati come superfici per la promozione della biodiversità del livello qualitativo II, non devono essere svolti controlli di base delle esigenze poste al livello qualitativo II. Va verificato in loco un campione di superfici e alberi notificati (particelle) tenendo assolutamente conto di ogni tipo di SPB secondo l’articolo 55 OPD e di tutte le superfici seminate per la prima volta negli anni precedenti. 3.3 SPB con contributo per l’interconnessione: il rispetto delle condizioni e degli oneri di gestione va verificato in loco. La verifica avviene su un campione di superfici per ogni misura notificata.
(art. 10 cpv. 2)
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
.32
RS 910.1 ↩
RS 916.020 ↩
RS 814.201 ↩
RS 910.13 ↩
RS 910.17 ↩
Abrogata dalla cifra I dell’O del 2 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 751). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 751). ↩
RS 814.318.142.1 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 624). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 714). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 714). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 714). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 751). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 751). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 714). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 751). ↩
RS 946.512 ↩
La norma menzionata può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 751). ↩
RS 817.032 ↩
Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 4 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2441). ↩
La norma menzionata può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur;www.snv.ch. ↩
Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 4 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2441). ↩
RS 817.032 ↩
Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 4 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2441). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 624). ↩
RS 910.13 ↩
[RU 2013 3867, 2015 4517, 2016 3315cifra III, 2017 339all. 3 n. 4] ↩
RS 910.13 ↩
RS 451 ↩
Le mod. possono essere consultate allaRU 2018 4171. ↩
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