del 23 agosto 2007 (Stato 1° gennaio 2013)
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)1,
visto l’articolo 7 capoverso 2 dell’ordinanza del 9 giugno 20062concernente il sostegno alla promozione dello smercio di prodotti agricoli (OPSAgr),
ordina:
Art. 1 Principio
- Per tutte le applicazioni grafiche su supporti di comunicazione devono essere utilizzati gli elementi grafici e le corrispondenti regole d’applicazione conformemente all’allegato. Essi devono essere utilizzati nelle lingue dei rispettivi supporti di comunicazione. Possono essere utilizzati soltanto in correlazione con provvedimenti di comunicazione sostenuti dalla Confederazione.
- In tutte le applicazioni audio nel campo del marketing per prodotti agricoli devono di volta in volta essere utilizzati i due termini «Svizzera» e «Naturalmente» o «Naturalmente svizzero [indicazione del prodotto]» nella lingua corrispondente.
Art. 2 Elementi grafici
- L’Ufficio federale dell’agricoltura mette a disposizione dei beneficiari dell’aiuto finanziario gli elementi grafici, nelle diverse lingue e in forma elettronica.
- Elementi grafici in altre lingue, per applicazioni plurilingui o usi particolari con determinati supporti di comunicazione, possono essere chiesti da detti beneficiari all’Ufficio federale dell’agricoltura.
Art. 3 Disposizione transitoria
I supporti di comunicazione che sono stati allestiti prima del 1° giugno 2008 possono essere utilizzati dopo il 1° gennaio 2009 soltanto se corrispondono alle esigenze della presente ordinanza. È permesso utilizzare gli stampati fino a esaurimento della scorta.
Art. 4 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.
(art. 1)
Elementi grafici
La superficie rossa con l’espressione «Svizzera. Naturalmente.» nelle corrispondenti lingue costituisce il legame tra i marchi o contrassegni individuali (I) e i contrassegni di garanzia (G). Quale contrassegno di garanzia valgono il marchio di garanzia «Svizzera Garanzia» di Agro Marketing Svizzera, il marchio «Gemma» di Bio Suisse, i due marchi «DOP» e «IGP» dell’Associazione svizzera per la promozione dei DOP-IGP e il contrassegno di garanzia «Coccinella» di IP Svizzera.
Regole d’applicazione
Le dimensioni massime del marchio individuale o del contrassegno individuale (I) sono determinate dalla lunghezza dell’espressione «Svizzera. Naturalmente.»
La lunghezza della superficie rossa è variabile. Il marchio o il contrassegno individuale (I) e l’espressione «Svizzera. Naturalmente.» costituiscono un’unità e la loro collocazione rimane a sinistra o a destra del contrassegno di garanzia.
L’identità visiva comune è collocata, ad altezza variabile, sul lato destro o sinistro del supporto.
I colori
Rosso: Pantone 186 o scala europea, 100 % magenta, 100 % yellow.
Bianco-nero: 100 % nero
Carattere tipografico: Helvetica New 85 Heavy.