916.151.3•Ordinanza del DEFR concernente la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione delle piante di vite
916.151.3Departmental Ordinance1 gen 2007
(Ordinanza del DEFR sulle piante di vite)
del 2 novembre 2006 (Stato 1° gennaio 2020)
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)1
visti gli articoli 9 capoversi 1 e 2, 11 capoverso 2, 12 capoverso 3, 13, 14 capoverso 2, 15, 17 capoverso 6, 20 e 21 capoverso 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 19982sul materiale di moltiplicazione,3
ordina:
La presente ordinanza disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa delle piante di vite destinate alla produzione di uve.
Per nucleo di conservazione si intende il luogo dove è conservata la più piccola unità utilizzata di una varietà ammessa alla certificazione o di un clone ammesso alla certificazione.
Per materiale standard si intende il materiale di moltiplicazione:
1. alla produzione di piante o parti di piante che servono alla produzione di uve,
2. alla produzione di uve
c. conforme alle condizioni degli allegati 1 e 2 per il materiale standard; e
d. prodotto e certificato (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.
Una varietà o un clone possono essere stralciati dal catalogo delle varietà se:
Quale materiale standard può essere prodotto soltanto materiale di moltiplicazione:
L’UFAG può revocare, parzialmente o totalmente, il riconoscimento di un produttore se constata che:
Al momento della produzione, del raccolto, dell’imballaggio, dell’immagazzinamento e del trasporto il materiale di moltiplicazione va tenuto in partite separate e contrassegnate singolarmente.
Contro le decisioni prese in base alla presente ordinanza può essere mossa opposizione presso l’UFAG entro il termine di dieci giorni.
L’UFAG è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.
(art. 6 cpv. 2, 7, 14 cpv. 1, 3 e 4, 16 e 18 cpv. 2)
1.1 Lo stato colturale della superficie di moltiplicazione e lo stato di sviluppo della coltura devono permettere controlli sufficienti dell’identità e della purezza varietali e, se del caso, del clone e dello stato sanitario della coltura. 1.2 La coltura deve presentare identità e purezza varietali e, se del caso, corrispondere al clone.
2.1 I vigneti di viti-madri per la produzione di materiale di tutte le categorie e i vivai di tutte le categorie di materiale devono essere indenni dagli organismi nocivi di cui ai numeri 6 e 7. 2.2 L’assenza d’infestazione dagli organismi nocivi di cui ai numeri 6 e 7 va rilevata mediante un controllo visivo dei vigneti di viti-madri e dei vivai. In caso di dubbi circa l’assenza d’infestazione da organismi nocivi di cui ai numeri 6 e 7, i vigneti di viti-madri e i vivai sono oggetto di campionatura e di analisi. Dai vigneti di viti-madri alla produzione di materiale iniziale, in nessun caso può essere commercializzato materiale di moltiplicazione prima che sia comprovata l’assenza di contaminazioni. 2.3 Il controllo visivo ed eventualmente la campionatura e l’analisi di vigneti di viti-madri e di vivai sono eseguiti dall’UFAG conformemente al numero 8. 2.4 La campionatura e l’analisi di cui al numero 2.2 sono effettuate nel momento più opportuno dell’anno in considerazione del clima e delle condizioni di crescita della vite nonchè della biologia degli organismi nocivi rilevanti per la vite. In caso di dubbi circa la comparsa degli organismi nocivi in questione, sono effettuate campionature e analisi anche in altri momenti dell’anno secondo le prescrizioni dell’UFAG in conformità dei protocolli dell’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (OEPP) o di altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Qualora non esistano silimi protocolli, l’UFAG ne definisce uno. Come metodo di analisi dei vigneti di viti-madri per il materiale iniziale teso a rilevare virus, viroidi, malattie virus-simili e fitoplasmi si ricorre all’analisi mediante piante indicatrici (indexaggio) o ad altri protocolli riconosciuti a livello internazionale.
3.1 Il suolo di particelle di moltiplicazione per l’impianto di vigneti di viti-madri e vivai i deve essere indenne da vettori degli organismi nocivi di cui al numero 7, segnatamente da nematodi in grado di trasmettere virus. Questo viene esaminato prima dell’impianto mediante campionatura e analisi che avvengono tenendo in considerazione il clima e la biologia dei vettori interessati. 3.2 Non sono necessarie campionature e analisi del suolo se: 3.2.1 mediante il controllo visivo e l’analisi dei vecchi vigneti secondo le prescrizioni dell’UFAG è stato rilevato che sono indenni dagli organismi nocivi di cui al numero 7; oppure 3.2.2 nei vigneti di viti-madri per la produzione di materiale standard nonchè nei vivai, le particelle di moltiplicazione non comprendono alcuna delle colture precedenti definite dall’UFAG. 3.3 Le campionature e le analisi sono eseguite secondo le prescrizioni dell’UFAG in conformità dei protocolli dell’OEPP o di altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se non esistono simili protocolli, l’UFAG ne definisce uno. 3.4 L’impianto dei vigneti di viti-madri e dei vivai di viti deve avvenire in condizioni di produzione adeguate a prevenire il rischio di una contaminazione del suolo mediante vettori degli organismi nocivi di cui al numero 7.
4.1 I vivai non possono essere collocati in un vigneto o in un vigneto di viti-madri. La distanza minima da un vigneto o da un vigneto di viti-madri è di 3 metri. 4.2 In aggiunta alle esigenze relative alla salute, al suolo e alle condizioni di produzione per i vigneti di viti-madri e i vivai di cui ai numeri 2 e 3, il materiale di moltiplicazione deve essere prodotto conformemente alle misure nel sito di produzione, nel luogo di produzione o all’area secondo il numero 8.3 per limitare il rischio di comparsa degli organismi nocivi indicati al numero 8.3.
5.1 Il materiale di moltiplicazione utilizzato per la produzione di talee di portainnesto, nesti, talee da vivaio, barbatelle franche e barbatelle innestate certificati (s.l.) deve provenire da vigneti di viti-madri che soddisfano le esigenze di cui ai numeri 2–4 conformemente a un’ispezione annuale in campo. 5.2 Il materiale di moltiplicazione proveniente da vivai deve soddisfare le esigenze di cui ai numeri 2–4 conformemente a un’ispezione annuale in campo. 5.3 Se necessario, le ispezioni in campo secondo le lettere a e b sono integrate da una seconda ispezione in campo; in caso di contestazione che può essere composta senza pregiudicare la qualità del materiale di moltiplicazione, hanno luogo ulteriori ispezioni in campo. 5.4 Le ispezioni in campo sono eseguite dall’UFAG o dal produttore su mandato dell’UFAG e sotto la sua vigilanza. 5.5 A complemento delle ispezioni in campo ufficiali, il produttore esegue ispezioni in campo onde garantire il rispetto delle esigenze di cui ai numeri 2–4.
| Genere o specie | Organismi nocivi |
|---|---|
| 6.1 Vitis L. | Insetti e acari Viteus vitifoliae |
| 6.2 Vitis L. | Batteri Xylophilus ampelinus |
| 6.3 Vitis L. | Virus, viroidi, malattie virus-simili e fitoplasmi Candidatus Phytoplasma solani [PHYPSO] |
| Genere o specie | Organismi nocivi |
|---|---|
| 7.1 Vitis L., ad eccezione di semi | Virus, viroidi, malattie virus-simili e fitoplasmi – Arabis mosaic virus [ARMV00] – Grapevine fanleaf virus [GFLV00] – Grapevine leafroll associated virus 1 [GLRAV1] – Grapevine leafroll associated virus 3 [GLRAV3] |
| 7.2 Vitis spp. e suoi ibridi, ad eccezione diVitis vinifera L. , solo per portainnesti | Virus, viroidi, malattie virus-simili e fitoplasmi Grapevine fleck virus [GFKV00] |
I vigneti di viti-madri per la produzione di tutte le categorie di materiale devono essere sottoposti a controlli visivi per individuare i seguenti organismi nocivi con la seguente frequenza: – Arabis mosaic virus [ARMV00], Grapevine fanleaf virus [GFLV00], [GLRAV1] e [GLRAV3]: due volte l’anno; – Candidatus Phytoplasma solani [PHYPSO],Xylophilus ampelinus eViteus vitifoliae: una volta l’anno.
8.2.1 Materiale iniziale 8.2.1.1 I vigneti di viti-madri per la produzione di materiale iniziale devono essere sottoposti a campionatura e analisi nel primo anno dopo l’impianto per individuare i seguenti organismi nocivi: – Arabis mosaic virus [ARMV00], Grapevine fanleaf virus [GFLV00], [GLRAV1] e [GLRAV3]; – Grapevine fleck virus [GFKV00] in vigneti di viti-madri per la produzione di portainnesti 8.2.1.2 La campionatura e l’analisi per individuareArabis mosaic virus [ARMV00], Grapevine fanleaf virus [GFLV00], [GLRAV1] e [GLRAV3] devono essere ripetute a intervalli di 5 anni. 8.2.2 Materiale di base La campionatura e l’analisi di vigneti di viti-madri per la produzione di materiale di base devono essere effettuate per la prima volta su viti-madri di 6 anni e ripetuti a intervalli di 6 anni. Le viti-madri devono essere sottoposte a campionatura e analisi per individuare i seguenti organismi nocivi: – Arabis mosaic virus [ARMV00]; – Grapevine fanleaf virus [GFLV00]; – [GLRAV1]; – [GLRAV3]. 8.2.3 Materiale certificato La campionatura e l’analisi di vigneti di viti-madri per la produzione di materiale certificato devono essere effettuate per la prima volta su viti-madri di 10 anni e ripetuti a intervalli di 10 anni. Quote rappresentative dei vigneti di viti-madri devono essere sottoposte a campionatura e analisi per individuare i seguenti organismi nocivi: – Arabis mosaic virus [ARMV00]; – Grapevine fanleaf virus [GFLV00]; – [GLRAV1]; – [GLRAV3].
8.3.1 Materiale iniziale, materiale di base, materiale certificato
8.3.1.1 Oltre ai controlli visivi, alle campionature e alle analisi deve essere adempiuto uno dei seguenti requisiti in riferimento aArabis mosaic virus [ARMV00], Grapevine fanleaf virus [GFLV00], [GLRAV1] oppure [GLRAV3]:
8.3.1.2 Oltre ai controlli visivi deve essere adempiuto uno dei seguenti requisiti in riferimento aCandidatus Phytoplasma solani [PHYPSO]:
a. le viti devono essere prodotte in aree notoriamente indenni daCandidatus Phytoplasma solani [PHYPSO];
b. le viti sono coltivate in un sito di produzione in cui nel precedente periodo di coltivazione non sono stati rilevati sintomi diCandidatus Phytoplasma solani [PHYPSO];
c. il materiale iniziale e quello di base con sintomi diCandidatus Phytoplasma solani [PHYPSO] devono essere eliminati unitamente ai resti di radici e distrutti;
d. il materiale certificato con sintomi diCandidatus Phytoplasma solani [PHYPSO] va eliminato unitamente ai resti di radici;
e. prima della commercializzazione le viti devono essere sottoposte a un trattamento con acqua calda o ad altri trattamenti adeguati in conformità dei protocolli dell’OEPP o di altri protocolli riconosciuti a livello internazionale onde garantire che siano indenni daCandidatus Phytoplasma solani [PHYPSO].
8.3.1.3 Oltre ai controlli visivi deve essere adempiuto uno dei seguenti requisiti in riferimento aXylophilus ampelinus :
a. le viti devono essere prodotte in aree notoriamente indenni daXylophilus ampelinus ;
b. le viti sono coltivate in un sito di produzione in cui nel precedente periodo di coltivazione non sono stati rilevati sintomi diXylophilus ampelinus ;
c. le viti con sintomi daXylophilus ampelinus devono essere eliminate unitamente ai resti di radici e vanno adottate le relative misure d’igiene;
d. le viti nel sito di produzione contaminato devono essere trattate dopo il taglio con un battericida onde garantire che siano indenni daXylophilus ampelinus ;
e. prima della commercializzazione le viti devono essere sottoposte a una fumigazione, a un trattamento con acqua calda o ad altri trattamenti adeguati in conformità dei protocolli dell’EPPO o di altri protocolli riconosciuti a livello internazionale onde garantire che siano indenni daXylophilus ampelinus .
8.3.1.4 Oltre ai controlli visivi deve essere adempiuto uno dei seguenti requisiti in riferimento aViteus vitifoliae :
a. le viti devono essere prodotte in aree notoriamente indenni daViteus vitifoliae ;
b. le viti sono innestate su portainnesti resistenti aViteus vitifoliae ;
c. prima della commercializzazione le viti devono essere sottoposte a una fumigazione, a un trattamento con acqua calda o ad altri trattamenti adeguati in conformità dei protocolli dell’OEPP o di altri protocolli riconosciuti a livello internazionale onde garantire che siano indenni daViteus vitifoliae ;
d. i vigneti di viti madri per la produzione di materiale iniziale devono essere collocati in strutture a prova d’insetto e in cui viene prodotto materiale e nel precedente periodo di coltivazione non sono stati rilevati sintomi diViteus vitifoliae .
8.3.2 Materiale standard
8.3.2.1 Oltre ai controlli visivi, alle campionature e alle analisi deve essere adempiuto uno dei seguenti requisiti in riferimento aArabis mosaic virus [ARMV00], Grapevine fanleaf virus [GFLV00], [GLRAV1] oppure [GLRAV3]:
a. va rispettata una pausa di coltivazione di almeno un anno prima della piantagione successiva;
b. nei vigneti di viti-madri per la produzione di materiale standard non possono essere presenti sintomi diArabis mosaic virus [ARMV00], Grapevine fanleaf virus [GFLV00], [GLRAV1] oppure [GLRAV3] su più del 10 per cento delle viti; i vigneti con sintomi d’infestazione vanno esclusi dalla moltiplicazione.
8.3.2.2 Oltre ai controlli visivi deve essere adempiuto uno dei seguenti requisiti in riferimento aCandidatus Phytoplasma solani [PHYPSO]:
a. le viti devono essere prodotte in aree indenni daCandidatus Phytoplasma solani [PHYPSO];
b. le viti sono coltivate in un sito di produzione in cui nel precedente periodo di coltivazione non sono stati rilevati sintomi diCandidatus Phytoplasma solani [PHYPSO];
c. le viti con sintomi daCandidatus Phytoplasma solani [PHYPSO] devono essere eliminate unitamente ai resti di radici;
d. prima della commercializzazione le viti devono essere sottoposte a un trattamento con acqua calda o ad altri trattamenti adeguati in conformità dei protocolli dell’OEPP o di altri protocolli riconosciuti a livello internazionale onde garantire che siano indenni daCandidatus Phytoplasma solani [PHYPSO].
8.3.2.3 Oltre ai controlli visivi deve essere adempiuto uno dei seguenti requisiti in riferimento aXylophilus ampelinus :
a. le viti devono essere prodotte in aree notoriamente indenni daXylophilus ampelinus ;
b. le viti sono coltivate in un sito di produzione in cui nel precedente periodo di coltivazione non sono stati rilevati sintomi diXylophilus ampelinus ;
c. le viti con sintomi daXylophilus ampelinus devono essere eliminate unitamente ai resti di radici e vanno adottate le relative misure d’igiene;
d. le viti nel sito di produzione infettato devono essere trattate dopo il taglio con un battericida onde garantire che siano indenni daXylophilus ampelinus .
8.3.2.4 Oltre ai controlli visivi deve essere adempiuto uno dei seguenti requisiti in riferimento aViteus vitifoliae :
a. le viti devono essere prodotte in aree notoriamente indenni daViteus vitifoliae ;
b. le viti sono innestate su portainnesti resistenti aViteus vitifoliae ;
c. prima della commercializzazione le viti devono essere sottoposte a una fumigazione, a un trattamento con acqua calda o ad altri trattamenti adeguati in conformità dei protocolli dell’OEPP o di altri protocolli riconosciuti a livello internazionale onde garantire che siano indenni daViteus vitifoliae .
(art. 6, 7, 15, 16)
– il materiale di moltiplicazione che risulta disseccato totalmente o in parte anche quando è stato immerso nell’acqua dopo il suo disseccamento;
– il materiale di moltiplicazione avariato, contorto o con lesioni, in particolare danneggiato dalla grandine o dal gelo, schiacciato o rotto;
– il materiale di moltiplicazione che non risponde ai requisiti di cui al numero 3 del presente allegato.
c. I sarmenti devono essere giunti ad un adeguato stato di maturità del legno.
d. La presenza di organismi nocivi che riducono il valore del materiale di moltiplicazione deve mantenersi nel limite più ridotto possibile.
Il materiale di moltiplicazione che presenta segni o sintomi evidenti attribuibili ad organismi nocivi per i quali non vi sono trattamenti efficaci deve essere eliminato.
Le barbatelle innestate provenienti da combinazioni di materiale di moltiplicazione della stessa categoria sono classificate in detta categoria. Le barbatelle innestate provenienti da combinazioni di materiale di moltiplicazione di categorie diverse sono classificate nella categoria inferiore.
Diametro
Si tratta del diametro maggiore della sezione. Questa norma non si applica alle talee erbacee.
a. Talee di portainnesto e nesti: aa. diametro all’estremità più piccola: da 6,5 a 12 mm; ab. diametro massimo all’estremità più grossa: 15 mm, salvo che si tratti di nesti per innesto sul luogo. b. Talee da vivaio: diametro minimo all’estremità più piccola: 3,5 mm.
A. Diametro
Il diametro misurato al centro del meritallo, sotto la cacciata superiore e secondo l’asse più lungo, è almeno pari a 5 mm.
Questa norma non si applica alle barbatelle franche ottenute da materiale di moltiplicazione erbaceo.
B. Lunghezza
La lunghezza dal punto inferiore di inserzione delle radici alla giuntura della cacciata superiore è almeno pari a:
Questa norma non si applica alle barbatelle franche ottenute da materiale di moltiplicazione erbaceo.
C. Radici
Ogni pianta deve avere almeno tre radici ben sviluppate e opportunamente ripartite.
D. Base
Il taglio deve essere al di sotto del diaframma ad una distanza sufficiente per non danneggiarlo, ma non oltre un centimetro al di sotto di esso.
A. Lunghezza
Il fusto deve avere almeno 20 cm di lunghezza.
Questa norma non si applica alle barbatelle innestate ottenute da materiale di moltiplicazione erbaceo.
B. Radici
Ogni pianta deve avere almeno tre radici ben sviluppate e opportunamente ripartite.
C. Saldatura
Ogni pianta deve presentare una saldatura adeguata, regolare e solida.
D. Base
Il taglio deve essere al di sotto del diaframma ad una distanza sufficiente per non danneggiarlo, ma non oltre un centimetro al di sotto di esso.
(art. 21)
Le quantità che possono essere commercializzate per singola partita sono riportate di seguito. Ogni partita va munita di un’etichetta ufficiale.
| Materiale | Numero di individui per partita | Quantità massima |
|---|---|---|
| Barbatelle innestate | 25, 50, 100 o un loro multiplo | 500 |
| Barbatelle franche | 50, 100 o un loro multiplo | 500 |
| Nesti: | ||
| – con almeno 5 gemme utilizzabili | 100 o 200 | 200 |
| – con 1 gemma utilizzabile | 500 o un suo multiplo | 5000 |
| Talee di portainnesto | 100 o un suo multiplo | 1000 |
| Talee da vivaio | 100 o un suo multiplo | 500 |
Ove necessario, la quantità (numero di individui) delle partite di tutti i tipi e le categorie del materiale di moltiplicazione di cui alla colonna 1 possono essere inferiori alle quantità minime indicate alla colonna 2.
Non si applicano i criteri del numero di individui e della quantità massima.
(art. 21)
A. Lʼetichetta deve riportare le seguenti indicazioni:
B. L’etichetta deve adempiere le seguenti esigenze:
Le indicazioni richieste per l’etichetta secondo il capitolo A numero 10 sono: «Numero esatto di individui per partita»
b. Un solo individuo
Le seguenti indicazioni di cui al capitolo A non sono richieste:
– tipo di materiale,
– categoria,
– numero della partita,
– quantità,
– lunghezza delle talee di portainnesto,
– anno di raccolta.
D. Deroga per le viti in vasi, casse o cartoni
Per le piante di vite con radici in qualunque substrato in vasi, casse e cartoni, quando gli imballaggi di tale materiale non corrispondono ai requisiti per la chiusura e l’etichettatura a causa della loro composizione, si applica quanto segue:
E. Documento di accompagnamento
Il documento di accompagnamento di cui al capitolo D lettera c deve:
1. Menzione «Norma CE»
2. Paese di produzione
3. Servizio di certificazione o d’ispezione e Stato membro (acronimo)
4. Numero progressivo
5. Mittente (indirizzo e numero di registrazione)
6. Destinatario (indirizzo)
7. Specie
8. Tipo/tipi di materiale
9. Categoria/categorie
10. Varietà e, se del caso, clone/cloni. Per le barbatelle innestate questa indicazione si applica al portainnesto e al nesto
11. Numero di individui per consegna
12. Numero totale di partite
13. Data di consegna
F. Indicazioni supplementari relative al passaporto delle piante
L’etichetta del materiale certificato (s.l.) e del materiale standard può recare pure le indicazioni necessarie nel quadro del passaporto delle piante.
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
RS 916.151 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 23 mag. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3441). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 23 mag. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3441). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 23 mag. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3441). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 23 mag. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3441). ↩
Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DEFR del 23 mag. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3441). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
RS 232.16 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 23 mag. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3441). ↩
Direttiva 2004/29/CE della Commissione del 4 marzo 2004 relativa alla fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l’esame delle varietà di viti, GU L 71 del 10.3.2004, pag. 22. ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 23 mag. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3441). ↩
RS 232.16 ↩
RS 910.1 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 23 mag. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3441). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 23 mag. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3441). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 23 mag. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3441). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del DEFR del 23 mag. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3441). ↩
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