916.202.1•Ordinanza dell’UFAG concernente le misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale
916.202.1OMF-UFAGFederal Office Ordinance1 gen 2020
(OMF-UFAG)
del 29 novembre 2019 (Stato 1° luglio 2025)
L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG),
visti gli articoli 3 lettera b, 5 capoverso 2, 16, 22, 23, 31 capoverso 1, 32, 34 e 36 dell’ordinanza del 31 ottobre 20181sulla salute dei vegetali (OSalV),2
ordina:
Le merci temporaneamente escluse dal divieto d’importazione, le condizioni d’importazione e la durata dell’esclusione dal divieto d’importazione sono indicate nell’allegato 2.
Le misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione di organismi da quarantena potenziali sono indicate nell’allegato 3.
Le misure speciali adottate in caso di rischio fitosanitario elevato per impedire l’introduzione e la diffusione di organismi da quarantena di cui all’allegato 1 dell’ordinanza del DEFR e del DATEC del 14 novembre 20193concernente l’ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV-DEFR-DATEC) sono indicate nell’allegato 4.
Le merci per le quali si applica un divieto d’importazione preventivo da determinati Stati terzi a causa del rischio fitosanitario elevato sono elencate all’allegato 5.
Le misure adottate da Paesi terzi riconosciute come equivalenti al livello di protezione fitosanitaria garantito dal rispetto delle condizioni stabilite nell’allegato 7 dell’OSalV-DEFR-DATEC4sono elencate nell’allegato 6.
L’ordinanza dell’UFAG del 29 novembre 2017^5^concernente le misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.
(art. 1)
Salvo disposizioni contrarie negli allegati 2–4, le espressioni qui appresso degli atti normativi dell’UE menzionati nella presente ordinanza hanno nella presente ordinanza gli equivalenti seguenti:
| Unione europea | Svizzera |
|---|---|
| a. Espressioni in italiano | |
| Comunità europea / Comunità | Svizzera |
| Unione europea / Unione | Svizzera |
| Commissione europea / Commissione | Servizio fitosanitario federale (SFF) |
| Stati membri | Cantoni |
| Introduzione nel territorio dell’Unione / della Comunità | Importazione in Svizzera da Stati terzi |
| Zona infestata | Zona infetta |
| b. Espressioni in tedesco | |
| Europäische Gemeinschaft / Gemeinschaft | Schweiz |
| Europäische Union / Union | Schweiz |
| Europäische Kommission / Kommission | Eidgenössischer Pflanzenschutzdienst (EPSD) |
| Mitgliedstaaten | Kantone |
| Einfuhr in das Gebiet der Union / Gemeinschaft | Einfuhr aus einem Drittland in die Schweiz |
| Befallszone | Befallsherd |
| Ausrottung | Tilgung |
| c. Espressioni in francese | |
| Communauté européenne / Communauté | Suisse |
| Union européenne / Union | Suisse |
| Commission européenne / Commission | Service phytosanitaire fédéral (SPF) |
| États membres | Cantons |
| Importation dans l’Union / la Communauté | Importation en provenance d’un État tiers |
| Zone contaminée | Foyer d’infestation |
Se la presente ordinanza rimanda ad atti normativi dell’UE che, a loro volta, rimandano ad altri atti dell’UE, in luogo di tali atti dell’UE si applica il diritto svizzero seguente:
| Unione europea | Svizzera |
|---|---|
| Art. 7 e 12 della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione negli Stati membri, GU L 26 del 31.1.1977, pag. 20. | Art. 33, 43 e 65–70 OSalV |
| Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione, GU L 344 del 26.11.1992, pag. 38. | Art. 76–82 OSalV |
| Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all’interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione, GU L 4 dell’8.1.1993, pag. 22. | Art. 83–88 OSalV |
| Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell’allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale, GU L 205 del 17.8.1993, pag. 22. | All. 8a n. 11 OSalV-DEFR-DATEC6 |
| Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. | OSalV |
| Art. 13 par. 1 | Art. 7 cpv. 2 e 3 OSalV-DEFR-DATEC |
| Art. 13a par. 1 | Art. 43 cpv. 1, 46 e 49 cpv. 1 e 4 OSalV |
| Art. 13c par. 1 | Art. 43 cpv. 2–4 e 64 cpv. 1 OSalV |
| Art. 13c par. 8 | Art. VI par. 2 lett. e della Convenzione internazionale del 6 dicembre 19517per la protezione dei vegetali |
| Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4. | OSalV |
| Art. 9 par. 1 e 2 | Art. 104 cpv. 1 e 2 lett. a OSalV |
| Art. 13 | Art. 104 cpv. 2 lett. a OSalV |
| Art. 17 | Art. 13 OSalV |
| Art. 18 | Art. 15 OSalV |
| Art. 24 | Art. 18 OSalV |
| Art. 25 | Art. 20 OSalV |
| Art. 29 | Art. 23 OSalV |
| Art. 40 par. 1 | Art. 7 cpv. 1 OSalV |
| Art. 42 par. 1 | Art. 31 cpv. 1 OSalV |
| Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1. | OSalV-DEFR-DATEC |
| All. II | All. 1 OSalV-DEFR-DATEC |
| All. IV | All. 3 OSalV-DEFR-DATEC |
| All. V | All. 4 OSalV-DEFR-DATEC |
| All. VI | All. 5 OSalV-DEFR-DATEC |
| All. VII | All. 6 e 7 OSalV-DEFR-DATEC |
| Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell’allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli, GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16. | Art. 47 cpv. 2 OSalV |
| Direttiva 2008/61/CE della Commissione, del 17.06.2008, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all’altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, GU L 158 del 18.6.2008, pag. 41. | Art. 7 cpv. 1 e art. 37 cpv. 1 OSalV |
| Decisione di esecuzione 2014/917/UE della Commissione, del 15 dicembre 2014, che stabilisce norme dettagliate per l’attuazione della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto concerne la notifica della presenza di organismi nocivi e delle misure adottate o di cui è prevista l’adozione da parte degli Stati membri, GU L 360 del 17.12.2014, pag. 59. | Art. 9 par. 1 dell’allegato 4 dell’Accordo del 21 giugno 19998tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli |
(art. 2)
L’importazione di tuberi diSolanum tuberosum L. (patate) originarie dell’Egitto è temporaneamente esclusa dal divieto d’importazione se le patate:
Se in occasione dei controlli eseguiti in Egitto prima dell’esportazione conformemente al numero 2.1 dell’allegato della decisione di esecuzione 2011/787/UE o dei controlli all’importazione di cui al numero 1.4 si riscontra un’infestazione daRalstonia solanacearum (Smith) Yabuuchiet al. , per le patate provenienti dalla zona d’origine interessata si applica nuovamente un divieto d’importazione almeno fino a quando la zona in questione non sia considerata nuovamente indenne da organismi nocivi sulla scorta dei risultati delle ispezioni condotte dall’Egitto.
La data prevista di arrivo di una partita di patate originarie dell’Egitto, la sua quantità e il luogo di ricarico della partita nell’UE devono essere notificati con almeno una settimana di anticipo al Servizio fitosanitario federale (SFF).
1.4.1 In occasione del controllo fitosanitario all’importazione prescritto dall’articolo 43 capoverso 1 OSalV le patate originarie dell’Egitto sono sottoposte a ispezioni conformemente ai numeri 4 e 5 dell’allegato della decisione di esecuzione 2011/787/UE. 1.4.2 Le partite di patate per le quali dai documenti di accompagnamento di cui all’articolo 46 capoverso 2 OSalV risulta che sono state sottoposte a un controllo fitosanitario completo nell’UE possono essere importate in Svizzera senza controllo da parte del SFF.
L’esclusione dal divieto d’importazione è riesaminata al più tardi il 31 dicembre 2026.
(art. 3)
Per prevenire l’introduzione e la diffusione diEpitrix cucumeris (Harris),Epitrix papa sp. n.,Epitrix subcrinita (Lec.) edEpitrix tuberis (Gentner) si applicano gli articoli 1–5 e gli allegati I e II della decisione di esecuzione 2012/270/UE12.
1.2.1 I tuberi di patata che nell’UE soddisfano i requisiti per il trasporto all’interno dell’UE stabiliti dalla decisione di esecuzione 2012/270/UE possono essere importati anche in Svizzera. 1.2.2 Invece del termine menzionato nell’articolo 4 paragrafo 1 della decisione di esecuzione 2012/270/UE si applica quello stabilito dal SFF. Quest’ultimo comunica il termine ai Cantoni in forma adeguata.
Per prevenire l’introduzione e la diffusione di specie di lumache del generePomacea (Perry) si applicano gli articoli 1–10 e l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/201313.
2.2.1 Le piante specificate che nell’UE soddisfano i requisiti per il trasporto all’interno dell’UE stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2013 possono essere importate anche in Svizzera. 2.2.2 L’autorità competente secondo gli articoli 3–5 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2013 è il servizio fitosanitario cantonale competente. Se le indagini o le misure riguardano un’azienda omologata ai sensi dell’articolo 76 o 89 OSalV, l’autorità competente è il SFF. 2.2.3 La definizione di aree delimitate ai sensi dell’articolo 4 e la loro revoca ai sensi dell’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2013 sono attuate in collaborazione con l’UFAG. 2.2.4 Invece del termine menzionato nell’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2013 si applica quello stabilito dal SFF. Quest’ultimo comunica il termine ai Cantoni in forma adeguata.
Per prevenire l’introduzione e la diffusione delMeloidogyne graminicola (Golden & Birchfield) si applicano gli articoli 1–11 e gli allegati 1 e 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/137214.
3.2.1 La definizione di aree delimitate e la loro revoca ai sensi dell’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372 sono attuate in collaborazione con l’UFAG.
3.2.2 Per le relazioni di cui all’articolo 8 paragrafi 1 e 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372 si applicano le prescrizioni e i termini stabiliti dal SFF. Quest’ultimo comunica le prescrizioni e i termini ai Cantoni in forma adeguata.
3.2.3 L’autorità competente secondo l’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372 è il SFF.
3.2.4 A condizione che si possa escludere la diffusione delMeloidogyne graminicola (Golden & Birchfield), l’UFAG può autorizzare su richiesta l’importazione per i seguenti scopi:
Per prevenire l’introduzione e la diffusione diChloridea virescens, Homona magnanima Dyakonov*, Resseliella citrifrugis* eSpodoptera ornithogalli si applicano gli articoli 1 e 2 e l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/194115.
A condizione che si possa escludere la diffusione diChloridea virescens, Homona magnanima Dyakonov*, Resseliella citrifrugis* eSpodoptera ornithogalli , l’UFAG può autorizzare su richiesta l’importazione per i seguenti scopi:
Per prevenire l’introduzione e la diffusione del Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) valgono i requisiti validi per il ToBRFV elencati nell’allegato IV, parti F e I, e nell’allegato V, parti E e H, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/207216.
(art. 4)
Per prevenire l’introduzione e la diffusione diXylella fastidiosa (Wells et al.) si applicano gli articoli 1, 2 paragrafi 1–7 e 3–34 nonché gli allegati 1–4 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/120117.
2.2.1 I vegetali specificati che nell’UE soddisfano i requisiti per il trasporto all’interno dell’UE stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 possono essere importati anche in Svizzera. 2.2.2 I Cantoni notificano al SFF i risultati delle indagini di cui all’articolo 2 paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201. 2.2.3 Per effettuare le indagini di cui all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 i Cantoni utilizzano la pertinente direttiva del SFF. 2.2.4 In caso di risultato positivo, le analisi utilizzate a fini di conferma di cui all’articolo 2 paragrafo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 vanno effettuate sotto l’alta vigilanza del SFF. 2.2.5 Il piano di emergenza di cui all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 è istituito dal SFF. 2.2.6 La separazione di aree delimitate di cui all’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 è attuata in collaborazione con il SFF. 2.2.7 È possibile stabilire deroghe alla definizione di aree delimitate ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 soltanto con il consenso del SFF. 2.2.8 La revoca delle aree delimitate di cui all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 va attuata in collaborazione con il SFF. 2.2.9 Per deroghe nel quadro delle misure di eradicazione menzionate nell’articolo 7 paragrafo 3 e per l’applicazione di misure di contenimento ai sensi degli articoli 12–17 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 è presupposto il consenso del SFF. 2.2.10 Per le relazioni di cui all’articolo 35 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 si applicano le prescrizioni e i termini stabiliti dal SFF. Quest’ultimo comunica le prescrizioni e i termini ai Cantoni in forma adeguata.
Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa si applicano gli articoli 1–4, 5 paragrafo 2 6, 8, 9 e 11 nonché gli allegati I–IV del regolamento di esecuzione (UE) 2022/63218.
3.2.1 In Svizzera l’autorità competente secondo gli articoli 8 e 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/632 è il SFF. 3.2.2 Frutti specificati destinati esclusivamente alla trasformazione industriale possono essere nuovamente esportati nell’UE soltanto se il SFF autorizza tale trasferimento.
Per prevenire l’introduzione e la diffusione diSpodoptera frugiperda (Smith) si applicano gli articoli 1–12 nonché gli allegati 1 e 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/113419.
4.2.1 L’autorità competente menzionata all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134 è il servizio fitosanitario cantonale competente. Sono eccettuati i rilevamenti in aziende omologate ai sensi dell’articolo 76 o 89 OSalV o un punto di ingresso alla frontiera, che sono di competenza del SFF. 4.2.2 La definizione di aree delimitate ai sensi dell’articolo 5 e la loro revoca ai sensi dell’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134 sono attuate in collaborazione con l’UFAG. 4.2.3 Le deroghe alle misure di eradicazione di cui all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134 sono soggette all’approvazione dell’UFAG. 4.2.4 L’autorità competente menzionata all’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134 è il servizio fitosanitario cantonale competente. Sono eccettuati i rilevamenti in aziende omologate ai sensi dell’articolo 76 OSalV, che sono eseguiti dal SFF. 4.2.5 Le piante specificate che nell’UE soddisfano i requisiti per il trasporto all’interno dell’UE conformemente all’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134 possono essere importate anche in Svizzera. 4.2.6 Per le relazioni sui rilevamenti effettuati conformemente all’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134 si applicano le prescrizioni e i termini stabiliti dal SFF. Quest’ultimo comunica le prescrizioni e i termini ai Cantoni in forma adeguata.
Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Aromia bungii (Faldermann) si applicano gli articoli 1–13 della decisione di esecuzione (UE) 2018/150320.
5.2.1 In Svizzera l’organismo ufficiale responsabile menzionato negli articoli 3, 5, 6, 8 e 9 della decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 è il servizio fitosanitario cantonale competente, tranne per i rilevamenti in aziende omologate ai sensi dell’articolo 76 OSalV, che sono eseguiti dal SFF. 5.2.2 L’istituzione di zone delimitate e la loro revoca ai sensi dell’articolo 5 della decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 sono attuate in collaborazione con il SFF. 5.2.3 Le piante specificate che nell’UE adempiono le condizioni per poter essere spostate all’interno dell’UE conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 possono essere importate anche in Svizzera. 5.2.4 Il legno specificato e il materiale da imballaggio a base di legno specificato che nell’UE adempiono le condizioni per poter essere spostati all’interno dell’UE conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 possono essere importati anche in Svizzera. 5.2.5 Invece del termine menzionato nell’articolo 10 paragrafo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/1503 si applica quello stabilito dal SFF. Quest’ultimo comunica il termine ai Cantoni in forma adeguata.
Per l’eradicazione e la prevenzione della diffusione diClavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018 si applicano gli articoli 1–8 nonché gli allegati I–V del regolamento di esecuzione (UE) 2022/119421.
6.2.1 In Svizzera l’autorità competente secondo gli articoli 3, 4 e 5 paragrafi 2 e 5, 6 –8 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194 è il servizio fitosanitario cantonale competente. Se la presenza dell’infestazione o il sospetto d’infestazione riguarda un’azienda omologata ai sensi dell’articolo 76 o 89 OSalV, l’autorità competente è il SFF. 6.2.2 L’autorità competente secondo l’articolo 5 paragrafo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194 è il SFF. 6.2.3 La revoca delle aree delimitate di cui all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194 va attuata in collaborazione con il SFF. 6.2.4 Per le relazioni secondo gli’ articoli 3 paragrafo 3 e 8 paragrafo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194 si applicano le prescrizioni e i termini stabiliti dal SFF. Quest’ultimo comunica le prescrizioni e i termini ai Cantoni in forma adeguata.
Per l’eradicazione e la prevenzione della diffusione diGlobodera pallida (Stone) Behrens eGlobodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens si applicano gli articoli 1–12 nonché gli allegati I–V del regolamento di esecuzione (UE) 2022/119222.
7.2.1 In Svizzera l’autorità competente secondo gli articoli 3 e 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192 è il SFF. 7.2.2 Per le relazioni secondo gli articoli 3 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192 si applicano le prescrizioni e i termini stabiliti dal SFF. Quest’ultimo comunica le prescrizioni e i termini ai Cantoni in forma adeguata. 7.2.3 Se gli organismi nocivi specificati all’articolo 2 paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192 vengono rilevati in un sito di produzione diverso da quelli di cui all’articolo 5 paragrafo 1, occorre adottare le seguenti misure: – Nei siti di produzione in questione non possono essere coltivate patate destinate alla produzione di tuberi. – Le patate raccolte nei siti di produzione in questione e destinate alla trasformazione industriale o alla cernita in base alla dimensione possono essere consegnate solo a imprese di trasformazione o di cernita che dispongono di procedure di smaltimento dei rifiuti adeguate e ufficialmente riconosciute (SFF o servizio cantonale competente), affinché l’acqua di lavaggio e il terreno di scarto non comportino alcun rischio dimostrabile di diffusione degli organismi nocivi specificati. – Tutte le piante prodotte nei siti di produzione in questione che comportano un rischio di diffusione degli organismi nocivi specificati possono essere piantate solo se sono sottoposte ad almeno una delle misure elencate nell’allegato II punto 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192.
Per l’eradicazione e la prevenzione della diffusione diRalstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014si applicano gli articoli 1–7 nonché gli allegati I–VI del regolamento di esecuzione (UE) 2022/119323.
8.2.1 In Svizzera l’autorità competente secondo gli articoli 3–7 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1193 è il servizio fitosanitario cantonale competente. Se le indagini o le misure riguardano un’azienda omologata ai sensi dell’articolo 76 o 89 OSalV, l’autorità competente è il SFF. 8.2.2 La definizione delle aree delimitate di cui all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194 va attuata in collaborazione con il SFF. 8.2.3 Per le relazioni secondo l’articolo 3 paragrafo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1193 si applicano le prescrizioni e i termini stabiliti dal SFF. Quest’ultimo comunica le prescrizioni e i termini ai Cantoni in forma adeguata.
Per l’eradicazione e la prevenzione della diffusione diSynchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival si applicano gli articoli 1–9 nonché gli allegati I–IV del regolamento di esecuzione (UE) 2022/119524.
9.2.1 In Svizzera l’autorità competente secondo gli articoli 3–6 nonché 8 e 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195 è il servizio fitosanitario cantonale competente. Se le indagini o le misure riguardano un’azienda omologata ai sensi dell’articolo 76 o 89 OSalV, l’autorità competente è il SFF. 9.2.2 La revoca delle aree delimitate di cui all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195 va attuata in collaborazione con il SFF. 9.2.3 Per le relazioni secondo gli articoli 3 paragrafo 3 e 8 paragrafo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195 si applicano le prescrizioni e i termini stabiliti dal SFF. Quest’ultimo comunica le prescrizioni e i termini ai Cantoni in forma adeguata.
(art. 5)
1 Le merci per le quali si applica un divieto d’importazione preventivo a causa del rischio fitosanitario elevato sono elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/201925. 2 Le merci escluse dal divieto di importazione ai sensi dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 ed elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/121326sono escluse dal divieto di importazione solo se sono state adottate le misure elencate nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213.
(art. 5a )
Le misure adottate da Israele relative ai frutti diCitrus sinensis Pers. conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/165927sono considerate equivalenti al rispetto delle condizioni supplementari che i frutti devono soddisfare per l’importazione conformemente all’allegato 7 n. 62.1 lettera d OSalV-DEFR-DATEC.
RS 916.20 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFAG del 26 mag. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 397). ↩
RS 916.201 ↩
RS 916.201 ↩
[RU 2017 7587; 2018 847cifra II n. 2383; 2019 1819] ↩
RS 916.201 ↩
RS 0.916.20 ↩
RS 0.916.026.81 ↩
La norma ISPM n. 4 «Requirements for the establishment of pest free areas» (versione del 29.5.2017) può essere consultata gratuitamente su: www.ippc.int > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards ↩
Decisione di esecuzione 2011/787/UE della Commissione, del 29 novembre 2011, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a prendere misure urgenti contro la diffusione diRalstonia solanacearum (Smith) Yabuuchiet al. nei confronti dell’Egitto, versione GU L 319 del 2.12.2011, pag. 112. ↩
RS 916.201 ↩
Decisione di esecuzione 2012/270/UE della Commissione, del 16 maggio 2012, relativa alle misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione diEpitrix cucumeris (Harris),Epitrix papa sp. n*.* ,Epitrix subcrinita (Lec.) edEpitrix tuberis (Gentner), GU L 132 del 23.5.2012, pag. 18; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione 2018/5/UE della Commissione, de 3.1.2018, GU L 2 del 5.1.2018, pag. 11. ↩
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2013 della Commissione, del 23 luglio 2024, relativo a misure per prevenire l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione diPomacea (Perry) e per la sua eradicazione e che abroga la decisione di esecuzione 2012/697/UE, versione della GU L 2024/2013, 26.7.2024. ↩
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372 della Commissione, del 5 agosto 2022, relativo a misure temporanee per prevenire l’ingresso, lo spostamento, la diffusione, la moltiplicazione e il rilascio nell’Unione diMeloidogyne graminicola (Golden & Birchfield), versione della GU L 206 dell’8.8.2022, pag. 16. ↩
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1941 della Commissione, del 13 ottobre 2022, relativo al divieto di introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione o rilascio di determinati organismi nocivi a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 268 del 14.10.2022, pag. 13, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/356, GU L 2025/356, 21.2.2025. ↩
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2970, GU L 2024/2970, 2.12.2024. ↩
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione, del 14 agosto 2020, relativo alle misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione dellaXylella fastidiosa (Wells et al.), GU L 269 del 17.8.2020, pag. 2, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2507, GU L 2024/2507, 27.9.2024. ↩
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/632 della Commissione, del’ 13 aprile 2021, che stabilisce misure temporanee per quanto concerne frutti specificati originari dell’Argentina, del Brasile, del Sud Africa, dell’Uruguay e dello Zimbabwe per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione dell’organismo nocivoPhyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, GU L 117 del 19.4.2022, pag. 11. ↩
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134 della Commissione, dell’8 giugno 2023, relativo a misure per prevenire l’introduzione, l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione diSpodoptera frugiperda (Smith), che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2018/638, versione della GU L 149, 9.6.2023, pag. 62. ↩
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 della Commissione, dell’8 ottobre 2018, che stabilisce misure per evitare l’introduzione e la diffusione nell’Unione dell’Aromia bungii (Faldermann), GU L 254 del 10.10.2018, pag. 9. ↩
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194 della Commissione, dell’11 luglio 2022, che istituisce misure per eradicare l’organismo nocivoClavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018 e prevenirne la diffusione, GU L 185 del 12.7.2022, pag. 47, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2636, GU L 2024/2636, 9.10.2024. ↩
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192 della Commissione, dell’11 luglio 2022, che istituisce misure per eradicare gli organismi nociviGlobodera pallida (Stone) Behrens eGlobodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens e prevenirne la diffusione, GU L 185 del 12.7.2022, pag. 12, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2060, GU L 2024/2060, 30.7.2024. ↩
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1193 della Commissione, dell’11 luglio 2022, che istituisce misure per eradicare l’organismo nocivoRalstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014 e prevenirne la diffusione, GU L 185 del 12.7.2022, pag. 27, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2632, GU L 2024/2632, 8.10.2024. ↩
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195 della Commissione, dell’11 luglio 2022, che istituisce misure per eradicare l’organismo nocivoSynchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival e prevenirne la diffusione, GU L 185 del 12.7.2022, pag. 65, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2382, GU L 2024/2382, 9.9.2024. ↩
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l’introduzione nell’Unione, ai sensi dell’articolo 73 di detto regolamento, GU L 323 del 19.12.2018, pag. 10; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/312, GU L 2025/312, 17.2.2025. ↩
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione, del 21 agosto 2020, relativo alle misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, GU L 275 del 24.8.2020, pag. 5; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2931, GU L 2024/2931, 28.11.2024. ↩
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1659 della Commissione, del 27 settembre 2022, relativo a prescrizioni equivalenti per l’introduzione nell’Unione di frutti diCitrus sinensis Pers. originari di Israele in considerazione dei rischi posti daThaumatotibia leucotreta , GU L 250 del 28.9.2022, pag. 1. ↩
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