916.202.2•Ordinanza dell’UFAM concernente le misure fitosanitarie per le foreste
916.202.2OMF-UFAMFederal Office Ordinance1 gen 2018
(OMF-UFAM)
del 29 novembre 2017 (Stato 15 gennaio 2026)
L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM),
visti gli articoli 22, 23, 32, 34 e 36 dell’ordinanza del 31 ottobre 20181sulla salute dei vegetali (OSalV),2
ordina:
Le merci temporaneamente escluse dal divieto d’importazione, le condizioni d’importazione e la durata dell’esclusione dal divieto d’importazione sono indicate nell’allegato 2.
Le merci per la cui importazione da Stati terzi si applicano condizioni riconosciute come equivalenti alle condizioni specifiche di cui all’allegato 7 dell’ordinanza del DEFR e del DATEC del 14 novembre 20193concernente l’ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV-DEFR-DATEC) sono indicate nell’allegato 2a .
Le misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione di organismi da quarantena potenziali sono indicate nell’allegato 3.
Le misure speciali adottate in caso di rischio fitosanitario elevato per impedire l’introduzione e la diffusione di determinati organismi da quarantena potenziali di cui all’allegato 1 OSalV-DEFR-DATEC4sono indicate nell’allegato 4.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
(art. 1)
Salvo disposizioni contrarie negli allegati 2–4, le espressioni qui appresso degli atti normativi dell’UE citati nella presente ordinanza hanno nella presente ordinanza gli equivalenti seguenti:
| Unione europea | Svizzera |
|---|---|
| a. Espressioni in italiano | |
| Comunità europea / Comunità | Svizzera |
| Unione europea / Unione | Svizzera |
| Commissione europea / Commissione | Servizio fitosanitario federale (SFF) |
| Stati membri | Cantoni |
| Stati terzi | Stati terzi secondo l’art. 2 lett. k OSalV |
| Introduzione nel territorio della Comunità | Importazione in Svizzera da uno Stato terzo |
| Zona infestata | Focolaio d’infestazione |
| b. Espressioni in francese | |
| Union européenne / Union | Suisse |
| Commission européenne / Commission | Service phytosanitaire fédéral (SPF) |
| États membres | Cantons |
| Importation dans l’Union / la Communauté | Importation en provenance d’un État tiers |
| Zone contaminée | Foyer d’infestation |
| c. Espressioni in francese | |
| Union européenne / Union | Suisse |
| Commission européenne / Commission | Service phytosanitaire fédéral (SPF) |
| États membres | Cantons |
| Importation dans l’Union / la Communauté | Importation en provenance d’un Pays tiers |
| Zone contaminée | Foyer de contamination |
Se la presente ordinanza rimanda ad atti normativi dell’UE che, a loro volta, rimandano ad altri atti dell’UE, in luogo di tali atti dell’UE si applica il diritto svizzero seguente:
| Unione europea | Svizzera | ||
|---|---|---|---|
| Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione, GU L 344 del 26.11.1992, pag. 38. | Art. 76–82 OSalV | ||
| Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all’interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione, GU L 4 dell’8.1.1993, pag. 22. | Art. 83–88 OSalV | ||
| Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. | OSalV | ||
| Art. 13 cpv. 1 | Art. 7 cpv. 2 e 3 OSalV-DEFR-DATEC5 | ||
| Art. 13a cpv. 1 | Art. 43 cpv. 1, 46 e 49 cpv. 1 e 5 OSalV | ||
| Art. 13c cpv. 1 | Art. 43 cpv. 2 – 4 e 64 OSalV | ||
| Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell’allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli, GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16. | Art. 47 cpv. 2 OSalV | ||
| Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4. | |||
| Art. 9 par. 1 e 2 | Art. 104 cpv. 1 e 2 lett. a OSalV | ||
| Art. 13 | Art. 104 cpv. 2 lett. a OSalV | ||
| Art. 29 | Art. 23 OSalV | ||
| Art. 40 par. 1 | Art. 7 cpv. 1 OSalV | ||
| Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1. | |||
| All. II | All. 1 OSalV-DEFR-DATEC | ||
| All. IV | All. 3 OSalV-DEFR-DATEC | ||
| All. V | All. 4 OSalV-DEFR-DATEC | ||
| All. VI | All. 5 OSalV-DEFR-DATEC | ||
| All. VII | All. 6 e 7 OSalV-DEFR-DATEC | ||
| Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095 della Commissione, del 28 ottobre 2022, che stabilisce misure per prevenire l’introduzione, l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione diAnoplophora chinensis (Forster) e che abroga la decisione 2012/138/UE, GU L 281 del 31.10.2022, pag. 53. | |||
| Art. 4 par. 1 | Art. 20 OSalV | ||
| Art. 5 par. 5 | Art. 13 e 15 OSalV | ||
| Art. 10 par. 1 | Art. 39, 40, 60–64 e 75–88 OSalV | ||
| All. I parte A | Art. 8 cpv. 4 OSalV | ||
| All. I parte B | Art. 8 cpv. 4 OSalV |
(art. 2)
L’importazione di vegetali di cui all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/13106originari della Repubblica di Corea è temporaneamente esclusa dal divieto d’importazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
Al SFF devono essere comunicati almeno con una settimana di anticipo:
L’esclusione dal divieto d’importazione si applica durante i periodi indicati nell’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1310.
Laddove, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2023/1310, la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.
L’importazione di vegetali di cui all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/28528originari del Giappone è temporaneamente esclusa dal divieto d’importazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
Al SFF devono essere comunicati almeno con una settimana di anticipo:
L’esclusione dal divieto d’importazione si applica durante i periodi indicati nell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2852.
Laddove, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2024/2852, la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.
(art. 2a )
Per l’importazione di legno di quercia (Quercus L.) secondo l’allegato 7 numero 90 OSalV-DEFR-DATEC9originario degli Stati Uniti d’America, le condizioni di cui agli articoli 4−8 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/131210e al relativo allegato sono riconosciute come equivalenti per il legno che ha conservato la superficie rotonda naturale insieme alla corteccia.
Al SFF devono essere comunicati almeno con una settimana di anticipo:
a. la data prevista d’arrivo di una partita destinata all’importazione contenente vegetali di cui al numero 3.1;
b. la quantità dei vegetali importati; e
c. il luogo di sbarco della partita nell’UE.
Le condizioni di cui al numero 3.1 sono considerate equivalenti durante i periodi indicati nell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1312.
Laddove, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2023/1312, la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.
(art. 3)
(art. 4)
Per prevenire l’introduzione e la diffusione di organismi da quarantena di cui all’allegato 1 OSalV-DEFR-DATEC11, in caso di rischio fitosanitario elevato, all’importazione di merci con materiale da imballaggio in legno proveniente da Stati terzi si applicano gli articoli 1–4 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/28812.
1.2.1 Laddove, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2024/288, si parla di materiale di imballaggio originario della Bielorussia, della Cina e dell’India, nella presente ordinanza s’intende materiale da imballaggio in legno proveniente da Stati terzi secondo l’articolo 2 lettera k OSalV.
1.2.2 Laddove, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2024/288, la competenza spetta alle autorità competenti, in Svizzera è competente il SFF.
1.2.3 Le merci di cui al numero 1.2.8 introdotte con materiale da imballaggio in legno devono essere notificate al SFF due giorni lavorativi prima dell’importazione. La vendita e la distribuzione di tali merci sono bloccate fintanto che il controllo del SFF non attesta che il materiale da imballaggio in legno è indenne e sono soddisfatti i requisiti dell’allegato 7 numeri 9–14 OSalV-DEFR-DATEC.
1.2.4 Le unità d’imballaggio devono essere depositate temporaneamente con il sigillo originale.
1.2.5 Le merci con materiale da imballaggio in legno devono essere depositate temporaneamente in modo da consentire agli ispettori del SFF di accedere facilmente alle unità di imballaggio e al loro contenuto.
1.2.6 I controlli del SFF sono effettuati:
1.2.7 Se il controllo non ha dato luogo a contestazioni, il SFF conferma, per scritto, lo sblocco della vendita o della distribuzione del lotto.
1.2.8 Invece dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/288, si applica la seguente tabella:
| Codice NC / voce di tariffa doganale | Descrizione |
|---|---|
| Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi | |
| 2506 | Quarzi (diversi dalle sabbie naturali); quarziti, anche sgrossate o semplicemente segate o altrimenti tagliate in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare |
| 2514 | Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare |
| 2515 | Marmi, travertini, calcare di Ecaussines e altre pietre calcaree da taglio o da costruzione, di una densità apparente pari o superiore a 2,5, e alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare |
| 2516 | Granito, porfido, basalto, arenaria e altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare |
| 2517 | Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o di altro tipo, ciottoli e selci, anche trattati termicamente; macadam di loppe, di scorie o di residui industriali simili, anche contenente materie comprese nella prima parte del testo di questa voce; tarmacadam; granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente |
| 2518 | Dolomite, anche sinterizzata o calcinata, compresa la dolomite sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare |
| 2521 | Pietre calcaree da fonderia (castine); pietre da calce o da cemento |
| 2526 | Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco |
| Legno, carbone di legno e prodotti in legno | |
| 4401 | Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili |
| 4415 | Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno |
| 4418 | Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura, di legno |
| 4421 | Altri lavori di legno |
| Carta e cartone; lavori di pasta di carta, di carta o di cartone | |
| 4823 | Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di cellulosa, di carta, cartone, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa |
| Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili | |
| 6801 | Blocchetti, bordi per marciapiedi, e lastre per pavimentazioni, di pietre naturali (diverse dall’ardesia) |
| 6802 | Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall’ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere e simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l’ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l’ardesia), colorati artificialmente |
| 6803 | Ardesia naturale lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata |
| 6804 | Mole e oggetti simili, senza basamento, per macinare, sfibrare, sminuzzare, affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, e loro parti, di pietre naturali, di abrasivi naturali o artificiali agglomerati o di ceramica, anche con parti di altre materie |
| 6810 | Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati |
| 6811 | Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili |
| 6815 | Lavori di pietra o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove |
| Prodotti ceramici | |
| 6901 | Mattoni, lastre, piastrelle e altri pezzi ceramici di farine silicee fossili (p. es. kieselgur, tripolite, diatomite) o di terre silicee simili |
| 6902 | Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili |
| 6904 | Mattoni da costruzione; tavelloni o volterrane, copriferro e elementi simili di ceramica |
| 6905 | Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica e altri prodotti ceramici per l’edilizia |
| 6906 | Tubi, grondaie e accessori per tubazioni, di ceramica |
| 6907 | Piastrelle, lastre da pavimentazione e da rivestimento, di ceramica, cubi, tessere e articoli simili per mosaici verniciate o smaltate, di ceramica; cubi, tessere e articoli simili per mosaici, anche su supporto; pezzi per la lavorazione finale, di ceramica |
| 6912 | Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toeletta, di ceramica esclusa la porcellana |
| 6914 | Altri lavori di ceramica |
| Vetro e lavori di vetro | |
| 7003 | Vetro detto «colato», in lastre, fogli o profilati, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato |
| 7004 | Vetro tirato o soffiato, in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato |
| 7005 | Vetro del tipo «float glass» e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato |
| 7006 | Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie |
| 7007 | Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro |
| 7008 | Vetri isolanti a pareti multiple |
| 7009 | Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi |
| Ferro e acciaio | |
| 7210 | Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza di 600 mm o più, placcati o rivestiti |
| Rame e lavori di rame | |
| 7411 | Tubi di rame |
| 7412 | Accessori per tubi (p. es. raccordi, gomiti, manicotti) di rame |
| 7415 | Punte, chiodi, puntine, rampini e articoli simili, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la capocchia di rame; viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) e articoli simili, di rame |
| Alluminio e lavori di alluminio | |
| 7606 | Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm |
| 7608 | Tubi di alluminio |
| 7609 | Accessori per tubi (p. es. raccordi, gomiti, manicotti) di alluminio |
| Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e strumenti meccanici; parti di queste macchine o apparecchi | |
| 8407 | Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) |
| 8424 | Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto |
| 8465 | Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell’osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili |
| 8467 | Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l’impiego a mano |
Per prevenire l’introduzione e la diffusione diAnoplophora chinensis (Forster), in caso di rischio fitosanitario elevato si applicano gli articoli 1–9, 13 e 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/209513e gli allegati I e II ivi menzionati nonché le norme internazionali per le misure fitosanitarie (ISPM) numero 5, 9, 14 e 31 dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura14ivi menzionate.
2.2.1 I vegetali specificati che soddisfano i requisiti per il trasporto all’interno dell’UE stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095 possono essere introdotti anche in Svizzera. 2.2.2 Invece dei termini stabiliti agli articoli 4 e 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095, si applicano i termini stabiliti dal SFF. Il SFF comunica i termini ai Cantoni in forma adeguata. 2.2.3 Laddove, conformemente agli articoli 4, 9 paragrafo 2 e 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095, la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.
Per prevenire l’introduzione e la diffusione diBursaphelenchus xylophilus (Steiner et Burher) in caso di rischio fitosanitario elevato si applicano gli articoli 1–17 della decisione di esecuzione 2012/535/UE15e gli allegati I–III ivi menzionati.
3.2.1 I vegetali sensibili, il legname sensibile e le cortecce sensibili che soddisfano i requisiti per il trasporto all’interno dell’UE stabiliti dalla decisione di esecuzione 2012/535/UE possono essere introdotti anche in Svizzera. 3.2.2 Invece dei termini stabiliti agli articoli 5, 9 e 11 paragrafo 3 della decisione di esecuzione 2012/535/UE, si applicano i termini stabiliti dal SFF. Il SFF comunica i termini ai Cantoni in forma adeguata. 3.2.3 Laddove, conformemente all’articolo 2 paragrafi 2 e 3, agli articoli 4, 5 paragrafo 2, all’articolo 9 paragrafi 1, 2, 4 e 5, e agli articoli 13–17 della decisione di esecuzione 2012/535/UE, la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.
Per prevenire l’introduzione e la diffusione diAnoplophora glabripennis (Motschulsky) in caso di rischio fitosanitario elevato si applicano gli articoli 1–11 della decisione di esecuzione (UE) 2025/195216e gli allegati I e II ivi menzionati.
4.2.1 I vegetali specificati, il legname specificato e il materiale da imballaggio di legno specificato che soddisfano i requisiti per il trasporto all’interno dell’UE stabiliti dalla decisione di esecuzione (UE) 2025/1952 possono essere introdotti anche in Svizzera.
4.2.2 Invece dei termini stabiliti all’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1952, si applicano i termini stabiliti dal SSF. Il SFF comunica i termini ai Cantoni in forma adeguata.
4.2.3 Laddove, conformemente all’articolo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2025/1952, la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.
4.2.4 In Svizzera, il legname specificato di cui all’articolo 2 paragrafo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2025/1952 è definito come segue: legname ottenuto in tutto o in parte dai vegetali specificati, che soddisfa i seguenti criteri:
| Codice NC / voce di tariffa doganale | Descrizione |
|---|---|
| 4401.1200 | Legna da ardere, diversa da quella di conifere, in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili |
| 4401.2200 | Legno, diverso da quello di conifere, in piccole placche o in particelle |
| ex 4401.4900 | Avanzi e cascami di legno, non agglomerati |
| ex 4403.12 | Legno grezzo trattato con una tinta, con creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato, diverso da quello di conifere o di legni tropicali |
| 4403.9500 | Legno di betulla (Betula spp.) grezzo, la cui dimensione minima della sezione trasversale è uguale o superiore a 15 cm, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato |
| 4403.9600 | Legno di betulla (Betula spp.) grezzo, altri, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato |
| 4403.9700 | Legno di pioppo (Populus spp.) grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato |
| ex 4403.9900 | Legno diverso da quello di conifere o di legni tropicali (escluso quello di faggio [Fagus spp.], pioppo [Populus spp.] o betulla [Betula spp.]), grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato |
| ex 4404.2000 | Pali spaccati; pioli e picchetti di legno diverso da quello di conifere, appuntiti, non segati per il lungo |
| 4406 | Traverse di legno per strade ferrate |
| 4407.92 | Legno di faggio (Fagus spp.) segato per il lungo o privo di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm |
| 4407.93 | Legno di acero (Acer spp.) segato per il lungo o privo di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm |
| 4407.95 | Legno di frassino (Fraxinus spp.) segato per il lungo o privo di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm |
| 4407.96 | Legno di betulla (Betula spp.) segato per il lungo o privo di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm |
| 4407.97 | Legno di pioppo (Populus spp.) segato per il lungo o privo di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm |
| ex 4407.99 | Legno diverso da quello di conifere (escluso quello di faggio [Fagus spp.], acero [Acer spp.], frassino [Fraxinus spp.], betulla [Betula spp.] o pioppo [Populus spp.]), segato per il lungo o privo di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm |
| 9406.1000 | Costruzioni prefabbricate di legno |
Per prevenire l’introduzione e la diffusione diFusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell (precedentementeGibberella circinata ), in caso di rischio fitosanitario elevato si applicano gli articoli 1–12 della decisione di esecuzione (UE) 2019/203217.
5.2.1 I vegetali specificati che soddisfano i requisiti per il trasporto all’interno dell’UE stabiliti dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/2032 possono essere introdotti e immessi in commercio anche in Svizzera. 5.2.2 Laddove, conformemente all’articolo 12 della decisione di esecuzione (UE) 2019/2032, la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.
Per prevenire l’introduzione e la diffusione diAgrilus planipennis Fairmaire, in caso di rischio fitosanitario elevato si applicano gli articoli 1–9 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/43418.
6.2.1 I vegetali specificati che soddisfano i requisiti per il trasporto all’interno dell’UE stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/434 possono essere introdotti e immessi in commercio anche in Svizzera. 6.2.2 Invece dei termini stabiliti all’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/434, si applicano i termini stabiliti dal SSF. Il SFF comunica i termini ai Cantoni in forma adeguata. 6.2.3 Laddove, conformemente agli articoli 8 e 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/434, la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.
RS 916.20 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFAM del 17 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5313). ↩
RS 916.201 ↩
RS 916.201 ↩
RS 916.201 ↩
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1310 della Commissione, del 27 giugno 2023, che stabilisce una deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda l’introduzione nel territorio dell’Unione di piante nanizzate naturalmente o artificialmente, da impianto, diChamaecyparis Spach,Juniperus L. e di alcune specie diPinus L., originarie della Repubblica di Corea, versione della GU L 162 del 28.6.2023, pag. 6. ↩
RS 916.201 ↩
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2852 della Commissione, dell’11 novembre 2024, che stabilisce una deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni per l’introduzione nel territorio dell’Unione di piante nanizzate naturalmente o artificialmente, da impianto, diChamaecyparis Spach,Juniperus L., e alcune specie diPinus L., originarie del Giappone, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217, versione della GU L, 2024/2852, 12.11.2024. ↩
RS 916.201 ↩
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1312 della Commissione del 27 giugno 2023 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni per l’introduzione nel territorio dell’Unione di tronchi di quercia con corteccia originari degli Stati Uniti, versione della GU L 162 del 28.6.2023, pag. 51. ↩
RS 916.201 ↩
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/288 della Commissione, del 18 gennaio 2024, relativo alla frequenza dei controlli effettuati sul materiale da imballaggio in legno utilizzato per trasportare, proteggere o sostenere determinati prodotti provenienti da alcuni Paesi terzi, versione della GU L, 2024/288, 19.1.2024. ↩
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095 della Commissione, del 28 ottobre 2022, che stabilisce misure per prevenire l’introduzione, l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione diAnoplophora chinensis (Forster) e che abroga la decisione 2012/138/UE, versione della GU L 281 del 31.10.2022, pag. 53; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/2461, GU L, 2025/2461, 3.12.2025. ↩
Le norme ISPM n. 5 «Glossary of phytosanitary terms» (versione del 6.2.2023), n. 9 «Guidelines for pest eradication programmes» (versione del 13.7.2021), n. 14 «The use of integrated measures in a systems approach for pest risk management» (versione del 13.7.2021) e n. 31 «Methodologies for sampling of consignments» (versione del 13.7.2021) possono essere consultate gratuitamente sul sitowww.ippc.int> Standards. ↩
Regolamento di esecuzione 2012/535/UE della Commissione, del 26 settembre 2012, relativa a misure urgenti di prevenzione della propagazione nell’Unione diBursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino), versione della GU L 266 del 2.10.2012, pag. 42; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/618, versione della GU L 102 del 23.4.2018, pag. 17. ↩
Decisione di esecuzione (UE) 2025/1952 della Commissione, del 29 settembre 2025, relativa a misure per prevenire l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione diAnoplophora glabripennis (Motschulsky) e per l’eradicazione e il contenimento di tale organismo nocivo all’interno di determinate aree delimitate e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/893, versione della GU L, 2025/1952, 3.12.2025. ↩
Decisione di esecuzione (UE) 2019/2032 della Commissione, del 26 novembre 2019, che stabilisce misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione delFusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell (precedentementeGibberella circinata ) e che abroga la decisione 2007/433/CE, versione della GU L 313 del 4.12.2019, pag. 94. ↩
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/434 della Commissione, del 5 febbraio 2024, relativo a misure per prevenire l’insediamento e la diffusione diAgrilus planipennis Fairmaire nel territorio dell’Unione, versione della GU L, 2024/434, 6.2.2024. ↩
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