916.342•Ordinanza sulla caratterizzazione della carne di pollame in funzione del metodo di produzione
916.342OCPoFederal Council Ordinance1 gen 2006
(Ordinanza sulla caratterizzazione del pollame, OCPo)
del 23 novembre 2005 (Stato 1° gennaio 2022)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 14 capoverso 1 lettera a, 15 capoversi 1 e 4,
nonché 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19981sull’agricoltura (LAgr),2
ordina:
| Tedesco | Francese | Italiano | Romancio | |
|---|---|---|---|---|
| a. | Extensive Bodenhaltung | Elevé à l’intérieur: système extensif | Estensivo al coperto | Allevament a l’interiur: sistem extensiv |
| b. | Besonders tierfreundliche Stallhaltung | Stabulation particulièrement respectueuse des animaux | Stabulazione particolarmente rispettosa degli animali | Allevament en stalla particularmain favuraivel als animals |
| c. | Auslaufhaltung | Sortant à l’extérieur | All’aperto | Allevament cun sortida al liber |
| d. | Freilandhaltung | Fermier élevé en plein-air | Rurale all’aperto | Allevament al liber |
| e. | Uneingeschränkte Freilandhaltung | Fermier élevé en liberté | Rurale in libertà | Allevament en libertad |
Conformemente all’ordinanza del 17 giugno 19969sull’accreditamento e sulla designazione, in vista delle attività secondo la presente ordinanza gli enti di certificazione e di ispezione devono essere:
| Disposizione del regolamento (CE) n. 543/2008 | Disposizione della presente ordinanza |
|---|---|
| a. Allegato V punto b | Articolo 2 capoverso 1 lettera a («Estensivo al coperto») |
| b. Allegato V punto c | Articolo 2 capoverso 1 lettera c («All’aperto») |
| c. Allegato V punto d | Articolo 2 capoverso 1 lettera d («Rurale all’aperto» |
| d. Allegato V punto e | Articolo 2 capoverso 1 lettera e («Rurale in libertà»).11 |
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.
(art. 2)
La designazione «Estensivo al coperto» può essere utilizzata soltanto:
La designazione «Stabulazione particolarmente rispettosa degli animali» può essere utilizzata soltanto se, per i polli e i tacchini, sono rispettate le pertinenti disposizioni dell’articolo 74 dell’ordinanza del 23 ottobre 201313sui pagamenti diretti nonché le disposizioni della legislazione sulla protezione degli animali.
La designazione «All’aperto» può essere utilizzata soltanto:
4.1 La designazione «Rurale all’aperto» può essere utilizzata soltanto:
1. nel caso dei polli, 25 kg di peso vivo; per i pollai mobili che non eccedono 150 m2di pavimento e permettono l’accesso a un’area con clima esterno 24 ore su 24, la densità può essere portata al massimo a 30 kg di peso vivo per m2; all’atto del calcolo della superficie del suolo, può essere computato il 50 per cento di quella dell’area con clima esterno,
2. nel caso dei tacchini, 35 kg di peso vivo; all’atto del calcolo della superficie del suolo, può essere computato il 50 per cento di quella dell’area con clima esterno;
c. se la superficie utilizzabile totale dei pollai per sito singolo d’allevamento non eccede 1600 m2;
d. se ogni pollaio non conta più di:
1. 4800 polli,
2. 2500 tacchini;
e. i polli dal 42° giorno d vita e i tacchini dal 56° giorno di vita hanno accesso al pascolo durante tutta la giornata; in caso di cattive condizioni atmosferiche, come tempo molto ventoso, copertura nevosa nei dintorni o temperature troppo basse in rapporto con l’età degli animali, è possibile limitare l’accesso al pascolo;
f. se i percorsi esterni presentano almeno le superfici seguenti:
1. 2 m2per ogni galletto,
2. 6 m2per ogni tacchino;
g. se gli animali sono macellati al più presto all’età seguente:
1. 81 giorni per i polli,
2. 140 giorni per i tacchini;
h. se i produttori che non applicano le norme relative all’età minima di macellazione prevista alla lettera g utilizzano obbligatoriamente razze che crescono lentamente; e
i. se il finissaggio in clausura non supera 15 giorni per i polli di età superiore a 90 giorni.
4.2 Se le esigenze di cui al numero 3 non possono essere adempiute per un determinato periodo a causa di una misura delle autorità, per la caratterizzazione della carne può essere comunque utilizzata la designazione «Rurale all’aperto»:
a. se l’accesso previsto per gli animali all’area con clima esterno secondo l’articolo 74 dell’ordinanza sui pagamenti diretti è stato garantito ininterrottamente; e
b. se la durata dell’inosservanza delle esigenze di cui al numero 3 non supera 16 settimane.
La designazione «Rurale in libertà» può essere utilizzata soltanto se le esigenze menzionate nel numero 4 sono soddisfatte; al posto del numero 4 lettera f (percorsi esterni) si esige che gli animali abbiano accesso in permanenza durante la giornata a un percorso esterno illimitato.
RS 910.1 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 690). ↩
RS 910.18 ↩
Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. 9 dell’O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). ↩
RS 910.13 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 690). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 690). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 690). ↩
RS 946.512 ↩
Regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione del 16 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame, versione della GU L 157 del 17.6.2008, pag. 46. ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 690). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 690). ↩
RS 910.13 ↩
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