916.351.021.1•Ordinanza del DFI concernente l’igiene nella produzione lattiera
916.351.021.1OIgPLDepartmental Ordinance1 gen 2006
(OIgPL)
del 23 novembre 2005 (Stato 1° febbraio 2024)
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)1,
visto l’articolo 2 dell’ordinanza del 20 ottobre 20102sul controllo del latte;
visto l’articolo 7 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 novembre 20053concernente la produzione primaria;4
ordina:
La presente ordinanza è applicabile:
Per la tenuta degli animali fanno stato i seguenti principi:
| Criterio | Esigenza |
|---|---|
| Numero di germi a 30 °C (al ml) | < 80 000a |
| Cellule somatiche (al ml) | < 350 000b |
| Sostanze inibitrici | non accertabili |
| a Media geometrica mensile dei risultati di analisi di almeno due campioni per ogni mese civile . | |
| b Media geometrica mensile dei risultati di analisi di almeno due campioni per ogni mese civile. |
b.10 Latte di altre specie animali:
| Criterio | Esigenza |
|---|---|
| Numero di germi a 30 °C (al ml) | < 1 500 000 o < 500 000, purché il latte sia destinato alla fabbricazione di prodotti di latte crudo senza trattamento termico |
| Sostanze inibitrici | non accertabili |
Se il latte non soddisfa le esigenze di cui all’articolo 8, i laboratori di prova informano l’autorità competente. I produttori devono adottare le necessarie misure di risanamento.
I locali in cui vengono puliti i recipienti, gli impianti di mungitura e le attrezzature per il latte devono essere muniti di:
L’acqua usata per pulire e per risciacquare deve essere di qualità analoga all’acqua potabile.
I produttori devono provvedere al funzionamento ineccepibile dell’impianto per la mungitura. La manutenzione dell’impianto di mungitura deve essere svolta da un esperto almeno una volta all’anno, e, se si tratta di un’azienda di estivazione, almeno una volta ogni due anni, conformemente a norme internazionalmente riconosciute. Le schede relative alla manutenzione vanno conservate per tre anni.
I locali destinati all’immagazzinamento del latte che non viene fornito due volte al giorno devono soddisfare le seguenti esigenze:
Se il latte è immagazzinato in una cisterna chiusa, essa va collocata in un luogo pulito, protetto dagli agenti atmosferici e dai cattivi odori, il cui pavimento liscio e stabile abbia una pendenza sufficiente per consentire il deflusso dell’acqua. Tutte le aperture della cisterna devono poter essere chiuse.
L’ordinanza del DFE del 13 aprile 199920sull’assicurazione della qualità nella produzione lattiera è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.
(art. 4 cpv. 2)
Al bestiame da latte e agli animali tenuti nelle stalle del bestiame da latte è vietato o, autorizzato con restrizioni, somministrare gli alimenti per animali elencati di seguito.
– alimenti avariati, – alimenti in fase di fermentazione, – insilati di cattiva qualità, – melassa e altri alimenti liquidi, messi direttamente nelle mangiatoie o negli abbeveratoi automatici, – alimenti melassati, tali da lasciare residui di melassa nella mangiatoia, – alimenti grezzi imbrattati, – alimenti imbrattati di concime, – semi di crocifere ad eccezione della colza, – semi di ortaggi ad eccezione di piselli proteici, favette e fave di soia, – cascami di ortaggi ad eccezione degli ortaggi di cui al numero 2, – alimenti che non soddisfano i requisiti dell’ordinanza del 10 giugno 199921sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali, – alimenti composti non destinati al bestiame da latte.
– cavoli rapa, cavoli bianchi, radici di cicoria: al massimo 10 kg di materia fresca per animale al giorno,
– foglie di cavolo e di cavolo rapa, cavoli da foraggio, colza, ravizzone, spergola, miscele di veccia: al massimo1/3della razione complessiva (materia secca),
– olio di fegato di merluzzo e suoi derivati: al massimo 50 g per animale al giorno.
– insilati di foglie di barbabietola: vietati durante il periodo di foraggiamento verde.
La somministrazione di siero e di altri sottoprodotti liquidi del latte deve soddisfare le seguenti esigenze: – I prodotti devono essere somministrati all’esterno della stalla e dell’area di mungitura. – L’area riservata al foraggiamento deve essere stabile, facile da pulire e provvista di un deflusso nella fossa del liquame. Le aziende d’estivazione possono essere dotate di un deflusso per infiltrazione a condizione che siano rispettate le prescrizioni sulla protezione delle acque; la zona di infiltrazione non deve essere accessibile agli animali. – Gli abbeveratoi e i recipienti per l’immagazzinamento devono essere di acciaio al cromo-nickel o di materia plastica. – Il siero e altri sottoprodotti liquidi del latte devono essere sottoposti a un trattamento termico prima di essere somministrati conformemente alle prescrizioni dell’allegato 5 numero 31a dell’ordinanza del 25 maggio 201122concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. – I recipienti per il trasporto del latte possono essere utilizzati per il ritiro ma non per l’immagazzinamento di siero e di altri sottoprodotti liquidi del latte. Subito dopo il trasporto vanno puliti e disinfettati. – I recipienti per l’immagazzinamento e il trasporto devono essere puliti e disinfettati, dopo lo svuotamento, almeno una volta alla settimana. – È proibito alimentare gli animali mediante abbeveratoi automatici. – Gli abbeveratoi devono essere svuotati completamente ogni giorno, puliti con acqua e disinfettati almeno una volta alla settimana. – Il luogo in cui si somministrano il siero o altri sottoprodotti liquidi del latte deve essere mantenuto pulito. – Il siero e gli altri sottoprodotti liquidi del latte ritirati la sera del giorno precedente o il mattino e ai quali non sono stati aggiunti conservanti devono essere somministrati al più tardi entro mezzogiorno (presso le aziende di estivazione: entro il giorno stesso).
(art. 5)
Esigenze per il passaggio al foraggiamento senza insilati:
– Se un’azienda inizia o riprende a trasformare il latte in formaggio, la somministrazione di insilati deve essere interrotta al più tardi quattro settimane prima. – Immediatamente dopo il passaggio al foraggiamento senza insilati, i recipienti degli insilati, le mangiatoie e gli utensili per il foraggiamento devono essere puliti. Al massimo 18, ma almeno quattro giorni prima dell’inizio della produzione di formaggio, bisogna pulire le stalle, gli attrezzi delle stalle e le corti. Le stalle a stabulazione libera (anche i box con giacigli) devono essere completamente evacuate dal liquame. – Il latte di animali ai quali sono stati somministrati insilati e che sono stati trasferiti in stalle con foraggiamento senza insilati non può essere utilizzato per la fabbricazione di formaggio per dieci giorni. Durante tale periodo, gli animali vanno tenuti separatamente e munti per ultimi. – Se gli insilati sono immagazzinati nell’area aziendale o sono somministrati ad animali che non siano animali in lattazione, come il bestiame da ingrasso, il bestiame giovane, il bestiame in asciutta, il bestiame minuto e i cavalli, occorre adottare i necessari provvedimenti per evitare che il latte venga contaminato dai batteri o dalle spore responsabili della fermentazione butirrica. – Gli alimenti per animali sottoposti a processi di conservazione mediante fermentazione lattica, i cereali e le leguminose a granelli nonché il foraggio grezzo addizionato di sostanze ausiliarie sono equiparati agli insilati se contengono acqua per oltre il 18 per cento del peso.
Durante il periodo della fabbricazione del formaggio e nelle quattro settimane che lo precedono, sono vietati o soggetti a restrizioni i seguenti alimenti per animali:
– alimenti per animali essiccati in conserva, – patate bollite, – trebbie di malto fresche, – lievito fresco, – insilati essiccati in un secondo tempo, – zucchero e acqua zuccherata quale alimento semplice per animali.
Fiocchi di patate: la loro somministrazione direttamente nella mangiatoia vuota è vietata durante il periodo di foraggiamento verde.
Per il foraggiamento con insilati ad animali che non siano animali in lattazione, come il bestiame da ingrasso, il bestiame giovane, il bestiame in asciutta, il bestiame minuto e i cavalli vanno rispettate le seguenti esigenze:
– All’esterno della stalla del bestiame da latte, nella zona di somministrazione degli insilati, deve essere disponibile uno spogliatoio con un dispositivo per lavarsi le mani. – Il personale preposto al foraggiamento utilizza gli abiti e le calzature messe a disposizione per il foraggiamento.
– La stalla e la corsia di foraggiamento del bestiame da latte vanno divise con pareti fisse (senza aperture) dalla stalla e dall’area di foraggiamento degli animali ai quali vengono somministrati insilati. – I recipienti degli insilati vanno tenuti a sufficiente distanza dalle stalle, dai locali di riposo e dalle aree di foraggiamento del bestiame da latte. – Le vie di servizio dell’area del bestiame da latte sono completamente separate dall’area degli animali ai quali vengono somministrati insilati. – Le aree di immagazzinamento delle balle d’insilato devono essere sufficientemente lontane dalle stalle e dalle aree di riposo e di foraggiamento del bestiame da latte.
– Il succo d’insilato deve essere eliminato in modo da escludere ogni contaminazione dell’area destinata al bestiame da latte da parte dei batteri responsabili della fermentazione butirrica. – Va garantito che l’evacuazione del letame dalla stalla degli animali che ricevono insilati non causi una contaminazione dell’area di produzione del latte. – Va garantito che il liquame degli animali ai quali sono somministrati insilati non filtri nella stalla del bestiame lattifero.
– Le corti del bestiame da latte devono essere sufficientemente lontane dagli animali ai quali sono somministrati insilati. – Va garantito che le vie d’accesso al bestiame da latte non siano utilizzate da animali ai quali sono somministrati insilati. – Va garantito che gli alimenti per gli animali in lattazione non vengano mescolati o contaminati con gli insilati. – Gli animali possono essere trasferiti nelle stalle del bestiame da latte solo dieci giorni dopo aver ricevuto l’ultima razione di insilati. – I pascoli e le vie d’accesso ai pascoli utilizzati dal bestiame da latte non possono essere utilizzati contemporaneamente da animali ai quali sono somministrati insilati.
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
RS 916.351.0 ↩
RS 916.020 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 20 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5025). ↩
[RU 1999 1226, 2000 406, 2001 842, 2002 2133050, 2003 5491, 2005 2545, 2006 893, 2007 1469all. 4 n. 57.RU 2008 3839art. 15 n 1]. Vedi ora l’O del 25 giu. 2008 (RS 916.350.2 ). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 feb. 2008, in vigore dal 1° mar. 2008 (RU 2008 567). ↩
RS 812.212.27 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 20 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5025). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 20 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5025). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 feb. 2008, in vigore dal 1° mar. 2008 (RU 2008 567). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 20 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5025). ↩
Abrogata dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2545). ↩
Per. abrogato dal n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, con effetto dal 1° feb. 2024 (RU 2023 832). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 13 feb. 2008, in vigore dal 1° mar. 2008 (RU 2008 567). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 12 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017 (RU 2017 3213). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 832). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 832). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 832). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 832). ↩
[RU 1999 1930, 2000 2707, 2003 343, 2004 4093] ↩
[RU 1999 2084, 2002 4313, 2003 5467, 2005 9816655, 2006 5213n. II5217all. n. 7, 2007 4477V n. 21, 2008 3663 n. II III, 2009 2853 n. II, 2010 381 2511.RU 2011 5699art. 22]. Vedi ora: l’O del DEFR del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012(RS 916 . 307.1 ). ↩
RS 916.441.22 ↩
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