(Ordinanza sulle uova, OU)
del 26 novembre 2003 (Stato 1° gennaio 2025)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19981sull’agricoltura (LAgr);
visto l’articolo 13 della legge del 20 giugno 20142sulle derrate alimentari (LDerr),3
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Sezione 1: Campo d’applicazione
Art. 1
La presente ordinanza si applica alle uova di volatili in guscio, ai prodotti di uova essiccati e ad altri prodotti di uova delle voci di tariffa riportate nell’allegato 1 numero 5 dell’ordinanza del 26 ottobre 20114sulle importazioni agricole.
Sezione 2: Importazione
Art. 2 Contingente doganale di uova di volatili in guscio
Il contingente doganale n. 09 (uova di volatili in guscio) è suddiviso nei seguenti contingenti doganali parziali:
- contingente doganale parziale n. 09.1 (uova di consumo di gallineGallus domesticus );
- contingente doganale parziale n. 09.2 (uova di trasformazione di gallineGallus domesticus );
- contingente doganale parziale n. 09.3 (uova da cova che non provengono da gallineGallus domesticus ).
Art. 2a Contingenti doganali parziali n. 09.1 e 09.2
- Le quote dei contingenti doganali parziali n. 09.1 e 09.2 sono attribuite in funzione dell’ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali.
- Il contingente doganale parziale n. 09.1 è liberato come segue:
- il 65 per cento dal 1° gennaio al 31 dicembre;
- il 35 per cento dal 1° settembre al 31 dicembre.
Art. 2b Contingente doganale parziale n. 09.3
La ripartizione del contingente doganale parziale n. 09.3 non è disciplinata. Tutte le importazioni possono essere effettuate all’aliquota di dazio del contingente (ADC).
Art. 3 Contingenti doganali per prodotti di uova
La ripartizione dei contingenti doganali n. 10 (prodotti di uova essiccati) e 11 (altri prodotti di uova) non è disciplinata.
Art. 4 Mercati
- Per ogni persona e per giorno di mercato possono essere importati all’ADC al massimo 50 chilogrammi lordi di uova di consumo provenienti da zone estere di confine, per la vendita a mercati, senza che il quantitativo importato venga computato sul contingente doganale parziale.
- Per l’importazione di uova di consumo provenienti dalle zone franche dell’Alta Savoia e del Paese di Gex si applica il regolamento del 1° dicembre 19335concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche. Le uova di consumo importate da tali zone franche non vengono computate sul contingente doganale parziale n. 09.1.
- L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) esegue il presente articolo.
Art. 5 Disposizioni per uova di trasformazione secondo l’impiego
Le uova di trasformazione importate ADC devono essere trasformate in prodotti di uova; la trasformazione deve essere documentata. Alle importazioni si applicano per analogia le disposizioni dell’articolo 14 della legge del 18 marzo 20056sulle dogane e degli articoli 50 e seguenti dell’ordinanza del 1° novembre 20067sulle dogane.
Sezione 3: Stampigliatura delle uova di galline Gallus domesticus
Art. 6
- Le uova indigene devono essere stampigliate singolarmente prima della messa in commercio, quelle estere prima della loro importazione. Fanno eccezione le uova da cova e le uova vendute dai produttori direttamente ai consumatori e le uova completamente colorate.8
- La stampigliatura deve indicare, in caratteri latini alti almeno 2 mm, il nome del Paese di produzione, in tutte lettere oppure in forma abbreviata e comprensibile. Come abbreviazione è ammesso esclusivamente il codice Alpha 2 secondo l’elenco dei Paesi per la statistica del commercio estero della Svizzera9.10
- L’esecuzione delle presenti disposizioni è disciplinata dalla legislazione in materia di derrate alimentari. L’UDSC11le applica nell’ambito dell’imposizione doganale, le autorità cantonali preposte al controllo delle derrate alimentari negli altri casi.12
Sezione 4: Contributi
Art. 7 Contributi a provvedimenti di valorizzazione
- In caso di eccedenze stagionali possono essere versati contributi, entro i limiti dei crediti stanziati, per azioni di spezzatura e di riduzione dei prezzi di uova svizzere destinate al consumo.
- Tutte le persone fisiche e giuridiche nonché le comunità di persone con domicilio o sede in Svizzera possono partecipare alle azioni.
- Sentite le cerchie interessate, l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) decide sull’importo del contributo, la durata dell’azione, il quantitativo minimo di uova di consumo spezzate o ridotte di prezzo e sulla procedura di assegnazione. Pubblica le azioni sul suo sito Internet.13
- I contributi non devono superare un terzo del valore di mercato del prodotto agricolo all’inizio dell’azione.
Art. 8
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 9 Esecuzione
L’UFAG esegue la presente ordinanza, per quanto essa non preveda altrimenti.
Art. 10
Art. 11 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 7 dicembre 199814concernente il mercato delle uova è abrogata.
Art. 12 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.