916.408•Ordinanza concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare
916.408O-SIFAFederal Council Ordinance1 giu 2022
(O-SIFA)
del 27 aprile 2022 (Stato 1° gennaio 2026)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 45c capoverso 4, 45d capoverso 3 e 45f della legge
del 1° luglio 19661sulle epizoozie (LFE);
visto l’articolo 62 capoverso 6 della legge del 20 giugno 20142
sulle derrate alimentari;
visto l’articolo 165g della legge del 29 aprile 19983sull’agricoltura;
visto l’articolo 64f della legge del 15 dicembre 20004sugli agenti terapeutici,
ordina:
L’USAV è responsabile di ASAN, ARES e Fleko; essi sono parti del sistema d’informazione centrale lungo la filiera agroalimentare comune all’USAV e all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG).
I servizi seguenti possono trattare i dati di ASAN, ARES e Fleko, nell’ambito dei loro compiti legali, per gli scopi seguenti: a. garantire la sicurezza delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso, la sicurezza degli alimenti per animali, la protezione dagli inganni, la sicurezza dei medicamenti veterinari, la salute e la protezione degli animali nonché una produzione primaria ineccepibile: 1. l’USAV, 2. le autorità cantonali di esecuzione per adempiere i compiti esecutivi e i compiti cantonali in questi settori, 3. i terzi incaricati dalle autorità cantonali di esecuzione di adempiere i compiti esecutivi in questi settori per assolvere il loro incarico; b. adempiere i loro obblighi di notifica: i laboratori riconosciuti secondo l’articolo 312 OFE8e i laboratori di prova per il controllo del latte secondo l’OCL9; c. garantire la gestione, concedere diritti di accesso e fornire supporto agli utenti: i servizi specializzati (art. 19).
I servizi seguenti possono consultare i dati di ASAN, ARES e Fleko, nell’ambito dei loro compiti legali, per gli scopi seguenti: a. garantire la sicurezza delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso, la sicurezza degli alimenti per animali, la protezione dagli inganni, la sicurezza dei medicamenti veterinari, la salute e la protezione degli animali nonché una produzione primaria ineccepibile: 1. l’UFAG, 2. l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) in relazione al trasferimento di merci nel o dal territorio doganale; b. garantire la salute e la protezione degli animali selvatici: l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM); c. sorvegliare l’esecuzione della legislazione in materia di salute dei vegetali, alimenti per animali, epizoozie, protezione degli animali e derrate alimentari: l’Unità federale per la filiera agroalimentare (UFAL).
Se i compiti di cui all’articolo 5 lo esigono, le seguenti persone possono trattare i dati di base di ASAN, ARES e Fleko:
Se i compiti di cui agli articoli 5 e 6 lo esigono, le seguenti persone possono consultare i dati di base:
Se i compiti di cui all’articolo 5 lo esigono, le seguenti persone possono trattare i dati seguenti raccolti nell’ambito dell’esecuzione: a. i collaboratori dell’USAV: 1. i dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione inseriti dall’USAV, 2. i dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione inseriti dalle autorità cantonali di esecuzione nel quadro dei loro obblighi di notifica; b. i collaboratori delle autorità cantonali di esecuzione: i dati raccolti durante l’esecuzione inseriti dalle proprie autorità; c. i collaboratori di terzi incaricati dalle autorità cantonali di esecuzione: i dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione, necessari ad adempiere i compiti loro assegnati; d. i collaboratori dei laboratori riconosciuti secondo l’articolo 312 OFE10e i laboratori di prova secondo l’OCL11: i dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione inseriti dal proprio laboratorio; e. i collaboratori dei servizi specializzati: tutti i dati del rispettivo sistema raccolti nell’ambito dell’esecuzione.
Se i compiti di cui agli articoli 5 e 6 lo esigono, le seguenti persone possono consultare i dati seguenti raccolti nell’ambito dell’esecuzione:
Se i compiti di cui all’articolo 5 lo esigono, i servizi specializzati possono trattare i dati di sistema e i dati utenti del rispettivo sistema.
I macelli, i detentori di animali e altre persone autorizzate possono consultare nella banca dati sul traffico di animali secondo l’OIBDTA16i dati concernenti i risultati del controllo degli animali da macello e quelli concernenti il controllo delle carni che riguardano la commestibilità.
L’USAV e le autorità cantonali di esecuzione possono comunicare ad altre autorità i dati non degni di particolare protezione di ASAN, ARES e Fleko in forma elettronica o in un’altra modalità appropriata, se le autorità lo necessitano per l’adempimento dei loro compiti.
I Cantoni partecipano ai costi per i servizi specializzati con un importo annuo totale di 350 000 franchi.
I diritti delle persone i cui dati sono trattati in ASAN, in ARES o in Fleko, in particolare i diritti in materia di comunicazione dei loro dati, di rettifica e distruzione di dati nonché di acquisizione degli stessi, sono retti:
Previa consultazione dei Cantoni, l’USAV emana disposizioni di tipo tecnico in particolare su:
L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 4.
Per il finanziamento dei sistemi d’informazione si applica fino al 31 dicembre 2022 l’articolo 29a dell’ordinanza del 6 giugno 201430concernente i sistemi d’informazione per il servizio veterinario pubblico nella sua versione attuale.
(art. 4 cpv. 2)
1.1 Persone 1.1.1 Nome, cognome, indirizzo, recapiti 1.1.2 Peculiarità della persona: funzione, qualifica, ruolo 1.1.3 Attiva / inattiva nel sistema 1.1.4 Numero assegnato automaticamente dal sistema 1.1.5 Numeri utili a identificare una persona 1.1.6 Numero della competente autorità cantonale di esecuzione 1.2 Aziende 1.2.1 Nome, indirizzo, informazioni sull’ubicazione 1.2.2 Categoria aziendale 1.2.3 Attiva / inattiva nel sistema 1.2.4 Numero assegnato automaticamente dal sistema 1.2.5 Numeri d’identificazione dell’azienda 1.2.6 Numero della competente autorità cantonale di esecuzione 1.2.7 Dati strutturali dell’azienda 1.2.8 Informazioni relative a una caratterizzazione più precisa di un’ubicazione 1.3 Animali 1.3.1 Informazioni relative ai singoli animali, quali specie, genere, razza, età, identificazione 1.4 Relazioni tra unità (persone, aziende, animali)
2.1 Autorizzazioni 2.1.1 Protezione degli animali 2.1.2 Salute degli animali 2.1.3 Sicurezza alimentare 2.1.4 Medicamenti veterinari 2.1.5 Professioni veterinarie 2.2 Notifiche 2.2.1 Protezione degli animali 2.2.2 Salute degli animali, comprese le epizoozie 2.2.3 Sicurezza alimentare 2.2.4 Medicamenti veterinari 2.3 Controlli 2.3.1 Controlli per i quali i dati sono registrati o caricati nel sistema d’informazione per i dati sui controlli secondo gli articoli 6–9 OSIAgr31 2.3.2 Altri controlli 2.4 Decisioni, misure e procedure relative alle misure
| Tipi di misure | Procedure relative alle misure | Stato |
|---|---|---|
| – Divieto di tenere animali – Confisca – Sequestro secondo il diritto in materia di epizoozie – Sequestro secondo il diritto in materia di derrate alimentari – Revoca dell’autorizzazione – Fatturazione dei costi – Misura generale – Divieto di allevare animali – Sorveglianza veterinaria ufficiale – Eliminazione – Misure igieniche – Vaccinazione – Indennità per gli animali | Diritto di audizione | – Bozza – Sottoposto – Parere pervenuto |
| Decisione | – Bozza – Sottoposta con effetto sospensivo – Sottoposta senza effetto sospensivo – Rimedio giuridico adottato: opposizione – Rimedio giuridico adottato: reclamo/ricorso – In vigore – Revocata – Abrogata | |
| – Fatturazione dei costi – Misura generale | Contestazione | – Bozza – Sottoposta – Revocata – Parere pervenuto |
| – Misura generale | Feedback | – Fornito – Sottoposto – Revocato – Parere pervenuto |
| – Procedimento penale – Controllo di verifica – Notifica a un altro organo – Notifica a un altro processo – Nessuna misura – Notifica di epizoozia all’USAV | Nessuna procedura prevista |
2.5 Pendenze 2.6 Documenti 2.6.1 Modelli di documento 2.6.2 Documenti specifici per ogni unità elaborati in sede di esecuzione
3.1 Elenchi di riferimento 3.2 Modelli di rapporto 3.3 File log del sistema
4.1 Identificazione dell’utente 4.2 Ruolo dell’utente
(art. 4 cpv. 2)
1.1 Dati di base 1.1.1 Identificazione e indirizzo dell’azienda di provenienza degli animali 1.1.2 Identificazione degli animali 1.2 Dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione 1.2.1 Committente 1.2.2 Identificazione dell’animale e dell’azienda di provenienza 1.2.3 Indicazioni sul motivo dell’analisi 1.2.4 Indicazioni sul campione analizzato 1.2.5 Indicazioni sul risultato dell’analisi 1.3 Dati di sistema 1.3.1 Informazioni sul ricevimento della notifica in caso di trasmissione elettronica 1.3.2 File log del sistema 1.3.3 Elenchi di riferimento 1.4 Dati utenti –
2.1 Dati di base – 2.2 Dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione 2.2.1 Controllo dei prodotti 2.2.1.1 Committente 2.2.1.2 Indicazioni sul campione analizzato 2.2.1.3 Indicazioni sul risultato dell’analisi 2.2.2 Controllo del processo 2.2.2.1 Committente 2.2.2.2 Indicazioni sull’ispezione 2.2.2.3 Indicazioni sul risultato dell’ispezione 2.3 Dati di sistema 2.3.1 Informazioni sul ricevimento della notifica in caso di trasmissione elettronica 2.3.2 File log del sistema 2.3.3 Elenchi di riferimento 2.4 Dati utenti –
(art. 4 cpv. 2)
1.1 Identificazione, nome e indirizzo del macello 1.2 Notifiche dalla banca dati sul traffico di animali relative alla macellazione di animali secondo l’allegato 1 numero 1 lettera e, numero 2 lettera e, numero 3 lettera c e numero 4 lettera j OIBDTA32 1.3 Identificazione e nome delle persone responsabili del controllo delle carni
2.1 Informazioni generali 2.1.1 Macello 2.1.2 Animale o gruppo di animali 2.1.3 Numero di animali controllati 2.1.4 Identificazione dell’azienda di provenienza 2.2 Risultati del controllo degli animali da macello 2.3 Risultati del controllo delle carni
3.1 Informazioni sul ricevimento della notifica in caso di trasmissione elettronica 3.2 File log del sistema 3.3 Elenchi di riferimento
4.1 Identificazione dell’utente 4.2 Ruolo dell’utente
(art. 28)
I
L’ordinanza del 6 giugno 201433concernente i sistemi d’informazione per il servizio veterinario pubblico è abrogata.
II
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
.34
RS 916.40 ↩
RS 817.0 ↩
RS 910.1 ↩
RS 812.21 ↩
RS 916.401 ↩
RS 916.351.0 ↩
RS 817.190 ↩
RS 916.401 ↩
RS 916.351.0 ↩
RS 916.401 ↩
RS 916.351.0 ↩
RS 916.401 ↩
RS 431.903 ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 7 dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 724). ↩
RS 916.404.1 ↩
RS 916.404.1 ↩
RS 919.117.71 ↩
RS 916.404.1 ↩
RS 431.903 ↩
RS 812.214.4 ↩
RS 916.350.2 ↩
RS 455.61 ↩
Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2019/2127, GU L 321 del 12.12.2019, pag. 111. ↩
RS 916.443.10 ↩
Introdotta dalla cifra II n. 1 dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 267). ↩
RS 916.443.10 ↩
Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 129 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). ↩
RS 235.1 ↩
RS 152.1 ↩
RU 2014 1691; 2018 4543 ↩
RS 919.117.71 ↩
RS 916.404.1 ↩
[RU 2014 1691; 2015 4269; 2018 4353art. 20 n. 3,4543; 2021 132all. n. 34,751all. 3 cifra II n. 11] ↩
Le mod. possono essere consultate allaRU 2022 272. ↩
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