916.441.22•Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale
916.441.22OSOAnFederal Council Ordinance1 lug 2011
(OSOAn)1
del 25 maggio 2011 (Stato 1° gennaio 2026)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 10 capoverso 1, 10a , 22, 42 capoverso 1 lettera c e 53 capoverso 1 della legge del 1° luglio 19662sulle epizoozie;
visti gli articoli 29 capoverso 1, 32 capoverso 1 e 39 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 19833sulla protezione dell’ambiente;
visti gli articoli 159a e 160 capoversi 1–3 della legge del 29 aprile 19984sull’agricoltura,5
ordina:
La presente ordinanza è intesa a:
Ai fini della presente ordinanza le espressioni seguenti significano: a. corpi di animali: corpi di animali morti, nati morti o che non sono stati uccisi per la produzione di carne; b*.* 15 sottoprodotti di origine animale: corpi di animali e carcasse nonché le loro parti, prodotti di origine animale e resti alimentari di cui non sia consentito il consumo o che siano stati esclusi dalla catena alimentare, nonché ovuli, embrioni e sperma; c. eliminazione : raccolta, immagazzinamento, trasporto, trasformazione, riciclaggio, incenerimento e sotterramento di sottoprodotti di origine animale; d. prodotto derivato: prodotto ottenuto da sottoprodotti di origine animale mediante una o più fasi di trasformazione; e. punto finale : fase nella catena di fabbricazione a partire dalla quale un prodotto derivato non costituisce più un rischio specifico per la salute pubblica e animale e per l’ambiente; f.16 animali da reddito: animali tenuti dall’uomo e di cui è ammessa l’utilizzazione per la produzione di derrate alimentari, lana, pellicce, piume, pelame, pelli o altri prodotti derivati da animali, o che vengono impiegati in altro modo a scopi agricoli, nonché equidi; g. animali da compagnia: animali tenuti dall’uomo di cui non è ammessa l’utilizzazione per il consumo umano o che non sono destinati a tale scopo; h. animali acquatici: pesci della superclasse degli Agnati (Agnatha) e delle classi dei Pesci cartilaginei (Chondrichthyes) e Pesci ossei (Osteichthyes), nonché Molluschi (Mollusca) e Crostacei (Crustacea); hbis.17 proteine animali trasformate: prodotto derivato ottenuto da sottoprodotti di origine animale della categoria 3 e adatto alla produzione di alimenti per animali o concime, ad eccezione di: 1. prodotti sanguigni, 2. latte e latticini, 3. colostro e relativi prodotti, 4. fanghi di centrifugazione e di separazione, 5. uova e prodotti a base di uova, compresi i gusci di uova, 6. collagene e gelatina, 7. proteine idrolizzate, 8. fosfato bicalcico e fosfato tricalcico di origine animale; i.18 farina di pesce: proteine trasformate di animali acquatici, di altri animali acquatici invertebrati di allevamento e di stelle marine della specieAsterias rubens ; j. prodotti sanguigni: prodotti derivati dal sangue o da componenti del sangue, come plasma secco, congelato o liquido, sangue intero secco, globuli rossi essiccati, congelati o liquidi, o miscele di tali prodotti; k. proteine idrolizzate: polipeptidi, peptidi e aminoacidi, e loro miscele, ottenuti per idrolisi di sottoprodotti di origine animale; l. collagene: prodotti a base di proteine ottenuti da ossa, pelli, pelame, tendini e legamenti di animali; m. gelatina : proteina naturale e solubile, gelificata o non, ottenuta per idrolisi parziale del collagene; mbis.19 riciclaggio canalizzato: riciclaggio di sottoprodotti di origine animale negli alimenti per animali da reddito, con cui si evita che gli animali da reddito ingeriscano sottoprodotti di origine animale che non possono essere somministrati alla rispettiva specie animale; mter.20 alimenti per animali da compagnia: alimenti e articoli da masticare di origine animale per animali da compagnia; n.21 contenuto dello stomaco e dell’intestino: contenuto del rumine, dello stomaco e dell’intestino di mammiferi e ratiti; nbis.22 liquame: escrementi e urina, con o senza lettiera, di animali da reddito diversi dagli animali acquatici in aziende di acquacoltura; nter.23 frass: miscela di escrementi di insetti d’allevamento, substrato alimentare, parti di insetti d’allevamento e uova morte, in cui la percentuale di insetti d’allevamento non supera il 5 per cento del volume o il 3 per cento del peso; o. materiali solidi: sottoprodotti di origine animale separati dalle acque reflue di un’azienda del settore alimentare o di uno stabilimento di eliminazione mediante grigliatura o pre-depurazione (flottazione o dispositivo di filtraggio); p*.* resti alimentari : rifiuti di cucina e ristorazione provenienti da installazioni in cui si producono derrate alimentari con costituenti di origine animale per il consumo immediato, come nuclei familiari, ristoranti, imprese di catering e cucine, incluse le cucine centralizzate e le cucine domestiche; q. prodotti apicoli : miele, cera di api, pappa reale, propoli e polline; r. centro di raccolta : centro per l’immagazzinamento intermedio di sottoprodotti di origine animale prima di una loro trasformazione successiva; s*.* impianto : installazione utilizzata per la trasformazione, il riciclaggio e l’incenerimento di sottoprodotti di origine animale; t*.* impianto di produzione di biogas: impianto adibito alla degradazione biologica di sottoprodotti di origine animale in condizioni anaerobiche; u*.* impianto di compostaggio : impianto ad uso professionale adibito alla degradazione biologica di sottoprodotti di origine animale in condizioni aerobiche.
I sottoprodotti di origine animale sono classificati in tre categorie. La categoria 1 presenta il maggior grado di rischio.
I sottoprodotti di origine animale della categoria 1 sono:
1. di animali in cui è stata accertata la presenza di un’encefalopatia spongiforme trasmissibile,
2.24 da cui il materiale a rischio specificato ai sensi degli articoli 179d capoversi 1 e 1bise 180c dell’ordinanza del 27 giugno 199525sulle epizoozie (OFE) non è stato asportato;
c.26 materiale a rischio specificato ai sensi degli articoli 179d capoversi 1 e 1bise 180c OFE;
d.27 sottoprodotti derivati da animali a cui sono stati somministrati sostanze o preparati contemplati dall’articolo 10c dell’ordinanza del 18 agosto 200428sui medicamenti veterinari (OMVet);
e.29 animali selvatici morti o parti di essi, che presentano segni di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali;
f.30 materiali solidi provenienti dalle acque reflue di macelli per bovini, ovini e caprini e da stabilimenti di sezionamento in cui viene asportato materiale a rischio specificato ai sensi dell’articolo 179d capoverso 1 o 1bisoppure 180c OFE;
g. resti alimentari provenienti da mezzi di trasporto impiegati nel traffico transfrontaliero.
I sottoprodotti di origine animale della categoria 2 sono:
Salvo che appartengano alla categoria 1 o 2, i sottoprodotti di origine animale della categoria 3 sono: a. carcasse o parti di esse provenienti da macelli e stabilimenti di sezionamento nonché animali selvatici uccisi per la produzione di carne o parti di essi, che:37 1.38 sono commestibili ma non sono destinati al consumo umano, oppure 2. non sono commestibili ma non rappresentano un pericolo per la salute pubblica e animale; b.39 sangue, placente, pelli, zoccoli, corna, setole, piume, pelame, pellicce e peli di animali che non rientrano nella lettera a e che non presentano segni di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali; c. pulcini di un giorno uccisi per ragioni commerciali; d. sottoprodotti di animali acquatici e invertebrati, sottoprodotti dei centri d’incubazione, uova, sottoprodotti di uova compresi i gusci delle uova di uccelli, latte, latticini, colostro, prodotti apicoli, se non rappresentano un pericolo per la salute pubblica e animale; e. sottoprodotti di origine animale risultanti dalla produzione di derrate alimentari a partire da materiale greggio commestibile, inclusi i fanghi di centrifugazione o di separazione provenienti dalla trasformazione del latte; f.40 derrate alimentari e alimenti per animali che contengono prodotti di origine animale e che per ragioni commerciali o a causa di piccoli difetti non sono più destinati o adatti al consumo umano o animale, ma che non rappresentano un pericolo per la salute pubblica e animale; g. resti alimentari diversi da quelli menzionati all’articolo 5 lettera g.
Chi commercia sottoprodotti di origine animale o li elimina deve provvedere affinché:41
L’USAV tiene e pubblica elenchi delle persone fisiche e giuridiche registrate nonché degli impianti e degli stabilimenti autorizzati.
Se nel quadro dei controlli ufficiali vengono accertate inadempienze gravi o si constata che provvedimenti ordinati sono rimasti senza effetto, il veterinario cantonale può sospendere o revocare l’autorizzazione e vietare temporaneamente o definitivamente alle persone fisiche o giuridiche registrate il commercio dei sottoprodotti di origine animale o la loro eliminazione. Il veterinario cantonale valuta soprattutto:52
L’eliminazione o il riciclaggio dei residui provenienti da impianti di incenerimento, di biogas e di compostaggio è disciplinata dalla normativa in materia di protezione dell’ambiente e dalla normativa in materia di agricoltura, in particolare dall’ordinanza del 4 dicembre 201573sui rifiuti (OPSR)74, dall’ordinanza del 22 giugno 200575sul traffico di rifiuti, dall’ordinanza del 18 maggio 200576sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici e dall’ordinanza del 10 gennaio 200177sui concimi.
L’USAV può autorizzare deroghe ai divieti di cui all’articolo 27 per esperimenti in materia di alimentazione di durata limitata, se i requisiti previsti dalla presente ordinanza sono per quanto possibile soddisfatti e se l’esperimento è compatibile con le norme e i trattati internazionali applicabili.
In caso di riciclaggio canalizzato, la farina di pesce può entrare nella composizione degli alimenti elencati di seguito, se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a. nella composizione degli alimenti per non ruminanti, se: 1. la farina di pesce è prodotta secondo l’allegato 5 numero 30 ed è dimostrato l’adempimento delle norme microbiologiche di cui all’allegato 5 numero 38, e 2. la separazione lungo la catena degli alimenti per animali viene garantita in conformità all’articolo 32a ; b. nella composizione di prodotti in polvere sostitutivi del latte per ruminanti non svezzati, se: 1. le condizioni di cui alla lettera a sono soddisfatte, e 2. il prodotto in polvere sostitutivo del latte viene commercializzato allo stato secco e dopo averlo diluito in un liquido viene somministrato ai ruminanti non svezzati in aggiunta o in sostituzione del latte materno postcolostrale prima della fine dello svezzamento.
In caso di riciclaggio canalizzato, i prodotti sanguigni di non ruminanti possono entrare nella composizione di alimenti per non ruminanti, se:
In caso di riciclaggio canalizzato, le proteine trasformate di suini possono entrare nella composizione di alimenti per pollame e di alimenti per animali acquatici in aziende di acquacoltura, se:
In caso di riciclaggio canalizzato, le proteine trasformate di pollame possono entrare nella composizione di alimenti per suini e di alimenti per animali acquatici in aziende di acquacoltura, se:
In caso di riciclaggio canalizzato, le proteine miste trasformate di diverse specie di non ruminanti possono entrare nella composizione di alimenti per animali acquatici in aziende di acquacoltura, se sono soddisfatti, per analogia, i requisiti di cui agli articoli 30a e 30b .
In caso di riciclaggio canalizzato, il fosfato bicalcico e il fosfato tricalcico di origine animale possono entrare nella composizione di alimenti per non ruminanti, se:
L’autorità cantonale competente inserisce per ogni azienda o stabilimento da essa registrato o autorizzato i dati per il riciclaggio canalizzato nel sistema d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dell’esecuzione ai sensi dell’O‑SIFA80.
Se nel quadro dei controlli ufficiali vengono accertate inadempienze gravi o si constata che provvedimenti ordinati sono rimasti senza effetto, l’autorità competente può sospendere o revocare l’autorizzazione e vietare temporaneamente o definitivamente ad aziende o stabilimenti registrati il riciclaggio canalizzato. Essa valuta soprattutto:
I detentori di animali carnivori quali rettili, anfibi, uccelli o altri animali carnivori con particolari esigenze nutrizionali possono somministrare ai propri animali carnivori corpi di animali e parti di piccoli roditori, lagomorfi, pollame, pesci, insetti e animali da zoo, a condizione che questi corpi e parti di animali non presentino segni di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali.
Per la fabbricazione di concime si applicano i requisiti di cui all’allegato 5 numero 39.
I sottoprodotti di origine animale della categoria 3 possono essere utilizzati per la fabbricazione di prodotti farmaceutici, cosmetici o medici nonché di altri prodotti tecnici soggetti a norme di altri settori giuridici, se:
I sottoprodotti di origine animale non possono essere trasportati fuori da aree o aziende soggette a restrizioni di polizia sanitaria a causa di epizoozie altamente contagiose. Nel caso suddetto non possono nemmeno essere utilizzati come alimenti per animali o per la fabbricazione di concime o di prodotti tecnici. Sono fatti salvi gli articoli 43 e 44.
Se viene constatata un’epizoozia altamente contagiosa l’USAV può:
L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate dall’allegato 8.
Gli impianti e gli stabilimenti registrati e autorizzati secondo gli articoli 10 e 11 che fanno uso del riciclaggio canalizzato devono disporre della registrazione o dell’autorizzazione secondo gli articoli 32d e 32e entro il 1° gennaio 2027.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2011.
(art. 2a cpv. 2 e 3)
1 Biodiesel e residui del processo di distillazione, biogas e altri carburanti ottenuti da prodotti derivati.
2 Pelli e pelame di animali a unghia fessa:
3 Trofei di caccia e altri preparati animali:
a. ottenuti da ungulati e uccelli sottoposti a un trattamento tassidermico completo che ne garantisca la conservazione a temperatura ambiente;
b. ottenuti da specie diverse dagli ungulati e dagli uccelli provenienti da regioni non soggette a restrizioni per motivi di polizia sanitaria.
4 Lana sottoposta a lavaggio industriale.
5 Piume, parti di piume e piumino sottoposti a lavaggio industriale o trattati con vapore caldo a 100 °C per almeno 30 minuti.
6 I seguenti prodotti derivati utilizzati o ulteriormente trasformati come alimenti per animali o concimi:
a. alimenti finiti per animali da compagnia e articoli da masticare in fusti e imballaggi pronti per l’uso e caratterizzati ai sensi dell’articolo 15 OsAlA96;
b. substrato di coltura pronto per la vendita non importato da Paesi terzi contenente meno del:
1. 5 per cento in volume di prodotti derivati da materiali della categoria 2 o 3, oppure
2. 50 per cento in volume di liquame trasformato;
c. concime secondo il regolamento delegato (UE) 2023/160597.
(art. 11 cpv. 1, 15 cpv. 1, 32c cpv. 1–3, 32d , 32e cpv. 1–3 e 32j cpv. 3)
11 Stabilimenti che trasformano sottoprodotti di origine animale con metodi di trasformazione di cui all’allegato 5 oppure all’articolo 21 capoverso 2.
12 Stabilimenti che inceneriscono sottoprodotti di origine animale, tranne se dispongono di un’autorizzazione di diritto ambientale.
13 Stabilimenti che producono combustibile o carburante da sottoprodotti di origine animale oppure che utilizzano tale combustibile.
14 Stabilimenti che producono alimenti per animali da compagnia.
15 Impianti che producono biogas e impianti di compostaggio.
16 Stabilimenti che producono concimi.
17 Crematori e cimiteri per animali.
18 Stabilimenti che immagazzinano sottoprodotti di origine animale; per immagazzinare prodotti derivati è necessaria un’autorizzazione soltanto se i prodotti derivati sono:
19 Stabilimenti in cui avvengono le fasi successive della trasformazione dei sottoprodotti di origine animale, in particolare cernita, taglio, riscaldamento, refrigerazione, congelamento e salatura dei sottoprodotti di origine animale, scuoiamento o asportazione del materiale a rischio specificato.
21 Aziende alimentari e stabilimenti di trasformazione in cui il sangue di non ruminanti viene raccolto e trasformato per la somministrazione di prodotti sanguigni ai non ruminanti ai sensi dell’articolo 30, se negli stessi stabilimenti non vengono macellati ruminanti né trasformati prodotti di ruminanti. 22 Aziende alimentari e stabilimenti di trasformazione in cui si ottengono e si trasformano sottoprodotti di suini per la somministrazione di proteine trasformate di suini al pollame o agli animali acquatici in aziende di acquacoltura ai sensi dell’articolo 30a , se negli stessi stabilimenti non vengono macellati né ruminanti né pollame e vengono esclusivamente trasformati prodotti a base di suini. 23 Aziende alimentari e stabilimenti di trasformazione in cui si ottengono e si trasformano sottoprodotti di pollame per la somministrazione di proteine trasformate di pollame ai suini o agli animali acquatici in aziende di acquacoltura ai sensi dell’articolo 30b , se negli stessi stabilimenti non vengono macellati né ruminanti né suini e vengono esclusivamente trasformati prodotti a base di pollame. 24 Aziende alimentari e stabilimenti di trasformazione in cui si ottengono e si trasformano sottoprodotti di non ruminanti per la somministrazione di proteine miste trasformate di non ruminanti agli animali acquatici in aziende di acquacoltura ai sensi dell’articolo 31, se negli stessi stabilimenti vengono esclusivamente macellati non ruminanti e trasformati prodotti a base di non ruminanti. 25 Stabilimenti di produzione di alimenti per animali che, per uso esclusivo nella propria azienda di produzione primaria, producono alimenti composti per animali con farina di pesce, prodotti sanguigni di non ruminanti, proteine trasformate di suini, proteine trasformate di pollame, proteine miste trasformate di non ruminanti, proteine trasformate di insetti d’allevamento o fosfato bicalcico e fosfato tricalcico di origine animale, se: a. detengono esclusivamente le seguenti specie animali a cui sono destinati gli alimenti per animali: 1. non ruminanti, se producono alimenti composti per animali con farina di pesce, fosfato bicalcico e fosfato tricalcico o prodotti sanguigni di non ruminanti, 2. pollame o animali acquatici in aziende di acquacoltura, se producono alimenti composti per animali con proteine trasformate di suini, 3. suini o animali acquatici in aziende di acquacoltura, se producono alimenti composti con proteine trasformate di pollame, 4. animali acquatici in aziende di acquacoltura, se producono alimenti composti con proteine miste trasformate di non ruminanti, eccettuata la farina di pesce, 5. pollame, suini e animali acquatici in aziende di acquacoltura, se producono alimenti composti con proteine trasformate di insetti d’allevamento; e b. i seguenti alimenti composti per animali prodotti da loro contengono le percentuali di seguito esposte: 1. alimenti composti per animali con proteine animali trasformate, farina di pesce o prodotti sanguigni di non ruminanti: meno del 50 per cento di proteine gregge, 2. alimenti composti per animali con fosfato bicalcico e fosfato tricalcico di origine animale: meno del 10 per cento di fosforo totale.
31 Aziende alimentari e stabilimenti di trasformazione in cui il sangue di non ruminanti viene ottenuto e trasformato per la somministrazione di prodotti sanguigni ai non ruminanti ai sensi dell’articolo 30, se nelle stesse aziende e negli stessi stabilimenti i ruminanti vengono macellati in impianti fisicamente separati e i loro prodotti vengono trasformati in installazioni o impianti fisicamente separati.
32 Aziende alimentari e stabilimenti di trasformazione in cui i sottoprodotti di suini vengono ottenuti e trasformati per la somministrazione di proteine trasformate di suini al pollame o agli animali acquatici in aziende di acquacoltura ai sensi dell’articolo 30a, se nelle stesse aziende e negli stessi stabilimenti i ruminanti o il pollame vengono macellati in impianti fisicamente separati e i loro prodotti vengono trasformati in installazioni o impianti fisicamente separati.
33 Aziende alimentari e stabilimenti di trasformazione in cui i sottoprodotti di pollame vengono ottenuti e trasformati per la somministrazione di proteine trasformate di pollame ai suini o agli animali acquatici in aziende di acquacoltura ai sensi dell’articolo 30b , se nelle stesse aziende e negli stessi stabilimenti i ruminanti o i suini vengono macellati in impianti fisicamente separati e i loro prodotti vengono trasformati in installazioni o impianti fisicamente separati.
34 Aziende alimentari e stabilimenti di trasformazione in cui i sottoprodotti di non ruminanti vengono ottenuti e trasformati per la somministrazione di proteine miste trasformate di non ruminanti agli animali acquatici in aziende di acquacoltura ai sensi dell’articolo 31, se nelle stesse aziende e negli stessi stabilimenti i ruminanti vengono macellati in impianti fisicamente separati e i loro prodotti vengono trasformati in installazioni o impianti fisicamente separati.
35 Stabilimenti di produzione di alimenti per animali che utilizzano farina di pesce, prodotti sanguigni di non ruminanti, proteine trasformate di suini, proteine trasformate di pollame, proteine miste trasformate di non ruminanti, proteine trasformate di insetti d’allevamento e fosfato bicalcico e tricalcico di origine animale nella composizione di alimenti per animali.
36 Stabilimenti di produzione di alimenti per animali che, per uso esclusivo nella propria azienda di produzione primaria, producono alimenti composti per animali con farina di pesce, prodotti sanguigni di non ruminanti, proteine trasformate di suini, proteine trasformate di pollame, proteine miste trasformate di non ruminanti, proteine trasformate di insetti d’allevamento o fosfato bicalcico e fosfato tricalcico di origine animale e non soddisfano i requisiti di cui al numero 25.
37 Stabilimenti di immagazzinamento, eccettuate le aziende della produzione primaria, in cui vengono immagazzinati alimenti per ruminanti e le materie prime e gli alimenti composti per animali seguenti:
(art. 15 cpv. 1 e 32j cpv. 1)
1 L’identificazione dei punti critici di controllo e l’attuazione delle misure di sicurezza vanno garantite mediante:
2 L’attuazione del sistema di controllo di cui al numero 1 deve essere commisurata ai rischi per la sicurezza e al volume di produzione.
3 Il personale deve conoscere le prescrizioni necessarie alla sicurezza dell’eliminazione. Il responsabile dello stabilimento deve imporne e verificarne l’osservanza.
(art. 16 cpv. 4 e 5)
111 Gli impianti devono essere recintati o sistemati in modo da impedire a persone non autorizzate e ad animali di accedervi. 112 Le vie d’accesso agli impianti devono essere concepite in modo che la ricezione dei sottoprodotti di origine animale avvenga separatamente dalla consegna dei prodotti ottenuti dalla loro trasformazione. 113 La zona «sporca» degli impianti comprende l’area di scarico dei sottoprodotti di origine animale e le parti degli impianti in cui è possibile la diffusione di agenti patogeni. Essa deve costituire uno spazio chiuso. 114 Gli impianti devono disporre di un luogo coperto per la ricezione dei sottoprodotti di origine animale.
121 Gli impianti devono essere concepiti in modo da potere essere puliti e disinfettati facilmente. I pavimenti devono essere costruiti in modo da facilitare l’evacuazione dei liquidi. 122 Gli impianti devono essere provvisti di un impianto di refrigerazione che consenta di mantenere ad una temperatura di +4 °C al massimo i sottoprodotti di origine animale che non vengono trasformati entro 24 ore dal loro arrivo. 123 Gli impianti devono disporre di lavandini e di un numero sufficiente di gabinetti, docce e spogliatoi per il personale. 124 Presso gli impianti che eliminano sottoprodotti di origine animale delle categorie 1 o 2, almeno nella zona «sporca» deve essere previsto, come prima fase del trattamento delle acque reflue, un processo di pretrattamento per trattenere e raccogliere il materiale di origine animale. Il processo di pretrattamento deve garantire che le dimensioni delle particelle solide nelle acque reflue non siano superiori a 1 mm (= lunghezza dei lati). Non è consentita nessuna macinatura o macerazione che possa facilitare il passaggio di materiale di origine animale attraverso il processo di pretrattamento. I materiali solidi ritenuti, considerati materiale greggio della relativa categoria, vanno eliminati secondo le prescrizioni della presente ordinanza.
131 I sottoprodotti di origine animale devono essere opportunamente immagazzinati e trasformati, riciclati o inceneriti il più presto possibile dopo il loro arrivo all’impianto. 132 I contenitori, i recipienti e i veicoli utilizzati per il trasporto di materiale greggio devono essere puliti in un’area apposita. Si deve procedere in modo tale da impedire ogni rischio di contaminazione dei prodotti trasformati. 133 Gli addetti alle operazioni eseguite nella zona «sporca» non devono entrare nella zona «pulita» se non dopo aver cambiato abiti da lavoro e calzature o disinfettato queste ultime. Attrezzature ed utensili non devono essere portati dalla zona «sporca» a quella «pulita», a meno che siano stati precedentemente puliti e disinfettati. Devono essere definite procedure di gestione del personale per controllare i movimenti del personale tra le diverse zone e imporre un uso adeguato dei dispositivi per il lavaggio delle calzature e delle ruote. 134 Qualora sia prescritto un trattamento termico, i parametri più importanti, in particolare temperatura e tempo e, se del caso, pressione, devono essere costantemente rilevati e registrati. I dispositivi di misurazione della temperatura devono essere tarati regolarmente. 135 Il materiale che eventualmente non sia stato sottoposto al trattamento termico prescritto (ad esempio a seguito di fuoriuscite di materiale al momento dell’avvio del processo o di perdite degli apparecchi riscaldanti) deve essere nuovamente immesso nel circuito di trattamento termico o raccolto e sottoposto a trasformazione. 136 I prodotti trasformati devono essere eliminati in modo da impedirne la ricontaminazione.
141 Gli impianti devono essere provvisti di attrezzature per la pulizia e la disinfezione di locali, recipienti e utensili, come pure per la pulizia delle mani. 142 Gli impianti in cui vengono eliminati sottoprodotti di origine animale greggi devono essere dotati di un’attrezzatura per la pulizia e la disinfezione dei veicoli. 143 Impianti e veicoli devono essere tenuti in buono stato di pulizia e disinfettati regolarmente. 144 Per tutte le parti dell’impianto devono essere stabilite e documentate procedure di pulizia. Per la pulizia devono essere forniti utensili e prodotti adeguati. 145 Negli impianti devono essere attuati i provvedimenti necessari per impedire l’intrusione di uccelli e roditori come pure per combattere gli insetti. A tale scopo occorre procedere secondo un programma che deve essere documentato. 146 Gli impianti devono essere dotati di dispositivi per la depurazione dell’aria che limitino l’emissione di odori e impediscano la diffusione di agenti patogeni.
211 Gli impianti di immagazzinamento intermedio, riciclaggio o incenerimento di sottoprodotti di origine animale infetti devono essere provvisti di un’area di scarico in cui possano essere scaricati i contenitori per corpi di animali infetti (art. 38). 212 I contenitori devono essere costruiti ed attrezzati in modo da poter essere scaricati in tutti gli impianti della Svizzera destinati all’eliminazione dei corpi di animali infetti. 213 Le acque reflue provenienti dalla zona «sporca» dell’impianto devono poter essere raccolte e, in caso di epizoozia, sterilizzate.
221 Prima dell’incenerimento i sottoprodotti di origine animale devono essere immagazzinati in recipienti chiusi. 222 Sotto il profilo costruttivo, tecnico e gestionale, gli impianti devono essere concepiti in modo da evitare la diffusione di agenti patogeni; per il resto si applicano gli articoli 26–28 nonché 31 e 32 OPSR99e l’ordinanza del 16 dicembre 1985100contro l’inquinamento atmosferico. 223 I sottoprodotti di origine animale devono essere inceneriti in modo da consentire un’eliminazione dei residui conforme alle disposizioni della OPSR101. 224 I parametri più importanti in relazione all’incenerimento, in particolare la temperatura e il tempo, devono essere costantemente rilevati e registrati. 225 La corretta installazione e il funzionamento di ogni dispositivo automatico di sorveglianza devono essere sottoposti a controllo e a un test annuale di verifica. La taratura deve essere effettuata mediante misurazioni parallele in base ai metodi di riferimento almeno ogni tre anni.
231 I requisiti da adempiere sono menzionati agli articoli 26–28 nonché 33 e 34 OPSR102e all’allegato 2.6 dell’ordinanza del 18 maggio 2005103concernente la riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici.
232 Gli impianti e il loro esercizio devono garantire che tutto il materiale greggio contenente sottoprodotti di origine animale venga trattato conformemente all’allegato 5 numero 4. Il trattamento può avvenire presso l’impianto o essere effettuato da uno stabilimento che raccoglie e pretratta il materiale greggio.
233104 L’unità di igienizzazione è obbligatoria e deve essere dotata di installazioni per il controllo e la registrazione dei parametri di processo.
234 L’immagazzinamento e la trasformazione devono per quanto possibile garantire che i sottoprodotti di origine animale greggi non siano accessibili agli animali selvatici, compresi roditori ed uccelli.
235 Mediante l’attuazione di misure costruttive e gestionali si deve garantire che il prodotto finito non possa essere contaminato.
236 L’USAV può prescrivere agli impianti requisiti minimi in materia di capacità e quantità.
237 I requisiti di cui ai numeri 231–236 non si applicano, se:
241 Infrastrutture ed esercizio degli impianti devono garantire una totale separazione fisica tra l’impianto, da un lato, e il bestiame, gli alimenti degli animali e, se del caso, la lettiera dall’altro. Stalla ed impianto devono trovarsi in edifici diversi. 242 Gli animali da reddito non possono venire in contatto né direttamente né indirettamente con l’impianto, i veicoli, i recipienti di trasporto e gli utensili usati per i sottoprodotti di origine animale. 243 Anche le vie di accesso all’impianto e di uscita da esso devono essere oggetto di provvedimenti costruttivi e gestionali volti a separarle dal luogo in cui sono tenuti gli animali da reddito. Le distanze devono essere stabilite in modo da impedire che dalla presenza dell’impianto derivi un rischio inaccettabile in relazione alla propagazione di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali.
(art. 19 cpv. 2, 20 cpv. 2 e 6 nonché 33a cpv. 3)
11 Durante il trasporto un’etichetta applicata al veicolo, al recipiente, al cartone o ad altro materiale di imballaggio deve indicare chiaramente la categoria dei sottoprodotti di origine animale. Sull’etichetta devono inoltre figurare i colori e le diciture seguenti:
1. in imballaggi finiti di peso non superiore a 50 kg destinati al consumatore finale,
2. che non contiene sottoprodotti di origine animale diversi dal contenuto dello stomaco e dell’intestino, dal liquame o dai sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 28.
12 Durante la trasformazione, il materiale delle categorie 1 e 2 che viene sterilizzato a pressione deve essere marcato con trieptanoato di glicerina (GHT) rispettando le condizioni seguenti:
a. il GHT deve essere aggiunto dopo che il materiale è stato igienizzato ad una temperatura di almeno 80 °C; deve essere garantita una ripartizione uniforme del GHT;
b. chi gestisce l’impianto deve poter documentare mediante un sistema di monitoraggio e registrazione che nel materiale trasformato la concentrazione minima di GTH è di 250 mg GTH/ kg di grasso;
c. la marcatura con il GHT non è necessaria se dopo la sterilizzazione a pressione il materiale trasformato viene incenerito direttamente nello stesso impianto oppure viene portato all’incenerimento mediante un sistema chiuso.
21 I sottoprodotti di origine animale devono essere trasportati in imballaggi chiusi ermeticamente oppure in recipienti o veicoli coperti, a tenuta stagna, resistenti alla corrosione e facili da pulire. 22 Dopo ogni utilizzazione, i veicoli e i recipienti riutilizzabili come pure tutti gli oggetti d’equipaggiamento e gli utensili riutilizzabili che entrano in contatto con i sottoprodotti di origine animale devono essere puliti, lavati e disinfettati, nonché tenuti in buono stato di pulizia fino all’utilizzazione successiva. 23 Nei recipienti riutilizzabili deve essere trasportato unicamente un determinato sottoprodotto trasformato. 24 I recipienti per sottoprodotti di origine animale non possono essere usati per carcasse, prodotti della macellazione e altri prodotti destinati al consumo umano. 25 I sottoprodotti di origine animale di categoria 3 greggi, destinati alla produzione di alimenti per animali o alimenti per animali da compagnia, devono essere trasportati refrigerati o congelati, a meno che non vengano trasformati o nuovamente refrigerati entro 24 ore dall’invio. 26 I veicoli utilizzati per il trasporto refrigerato devono essere concepiti in modo da garantire il mantenimento di una temperatura adeguata per tutta la durata del trasporto.
31 Le schede d’accompagnamento devono contenere i dati seguenti:
32 La scheda d’accompagnamento deve essere rilasciata in almeno tre copie. L’originale deve essere accluso all’invio fino alla destinazione finale ed essere conservato dal destinatario. Una copia rimane allo stabilimento di provenienza, l’altra all’impresa di trasporto.
33 Le decisioni del controllo delle carni di cui agli articoli 20 capoverso 2 e 33a capoverso 3 devono contenere i dati seguenti:
a. data;
b. macello;
c. tipo di materiale;
d. peso del materiale;
e. uso previsto;
f. nome, indirizzo e numero di controllo dello stabilimento di destinazione.
34 Le schede d’accompagnamento per sottoprodotti di origine animale destinati ad essere utilizzati per attività artistiche, per la produzione di trofei, a fini tassidermici o a fini diagnostici, didattici e di ricerca devono contenere i dati seguenti:
a. data;
b. nome e indirizzo dello speditore e del destinatario;
c. tipo di materiale;
d. uso previsto.
411 I centri di raccolta devono essere recintati o sistemati in modo da impedire a persone non autorizzate e ad animali di accedervi. 412 I centri di raccolta devono disporre di un luogo coperto per la ricezione dei sottoprodotti di origine animale.
421 I centri di raccolta devono essere concepiti in modo da potere essere puliti e disinfettati facilmente. I pavimenti devono essere costruiti in modo da facilitare l’evacuazione dei liquidi. 422 I centri di raccolta devono essere provvisti di un impianto di refrigerazione che consenta di mantenere ad una temperatura di +4 °C al massimo i sottoprodotti di origine animale che non vengono prelevati entro 24 ore.
431 I centri di raccolta devono essere provvisti di installazioni per la pulizia e la disinfezione di locali, recipienti e utensili, come pure per la pulizia delle mani. 432 I centri di raccolta devono essere tenuti in buono stato di pulizia e disinfettati regolarmente. 433 Nei centri di raccolta devono essere attuati i provvedimenti necessari per impedire l’intrusione di uccelli e roditori come pure per combattere gli insetti. 434 I centri di raccolta devono disporre di un sistema di evacuazione delle acque reflue igienicamente ineccepibile.
(art. 20 cpv. 3 lett. c, 21, 22 cpv. 1 lett. b, 23 cpv. 1 lett. b, 28 cpv. 3 lett. b,
29 lett. a n. 1, 30 lett. b, 30a lett. b, 30b lett. b, 31a cpv. 1 lett. d, 32 lett. b,
33 cpv. 1 e 2 lett. a e c nonché cpv. 4, 34a e 35 lett. a)
11 All’inizio del processo di sterilizzazione le dimensioni delle particelle di materiale greggio non possono essere superiori a 50 mm. Particelle di dimensioni maggiori devono essere ridotte per via meccanica. L’efficienza della riduzione deve essere controllata e registrata. Se i controlli rivelano l’esistenza di particelle più grandi di 50 mm (lunghezza dei lati) il processo deve essere arrestato e riavviato soltanto dopo le riparazioni necessarie. 12 Gli effetti della sterilizzazione devono corrispondere a quelli di un trattamento termico con temperatura al centro della massa di almeno 133 °C, effettuato ad una pressione di 3 bar per 20 minuti.
Per produrre derivati da grassi fusi ottenuti da materiale della categoria 2 si possono utilizzare i metodi seguenti:
21 Transesterificazione o idrolisi: ad almeno 200 °C e ad una pressione corrispondente adeguata per almeno 20 minuti (produzione di glicerolo, acidi grassi ed esteri);
22 Saponificazione con NaOH 12 M per la produzione di glicerolo e sapone:
301 Le proteine animali trasformate di mammiferi utilizzate per la fabbricazione di alimenti per animali devono essere sterilizzate a pressione secondo il numero 1. In deroga, si può utilizzare uno dei seguenti metodi:
1. sono utilizzate esclusivamente per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia,
2. sono trasportate in recipienti appositi non utilizzati per il trasporto di altri sottoprodotti di origine animale o di alimenti per animali da reddito, e
3. sono trasportate direttamente da uno stabilimento di trasformazione per sottoprodotti di origine animale della categoria 3 allo stabilimento in cui sono fabbricati gli alimenti per animali da compagnia, oppure sono trasportate in uno stabilimento di immagazzinamento autorizzato e da qui trasportate direttamente allo stabilimento in cui sono fabbricati gli alimenti per animali da compagnia.
302 Le proteine animali trasformate che non provengono da mammiferi, con deroga per la farina di pesce, devono essere trattate con uno dei metodi 1–5 o 7 di cui all’allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/2011.
303 La farina di pesce deve essere trattata con uno dei metodi di cui all’allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/2011 o con un altro metodo che garantisca che il prodotto soddisfa i criteri microbiologici di cui al numero 38.
I prodotti sanguigni utilizzati per la fabbricazione di alimenti per animali devono essere sterilizzati a pressione secondo il numero 1. In deroga, i prodotti sanguigni possono essere trattati come segue:
Se non sono conformi alla normativa in materia di derrate alimentari, i grassi devono essere prodotti secondo i criteri seguenti: 311 Il grasso di mammiferi deve essere scaldato portando la temperatura a 133 °C per 20 minuti. 312 I grassi ottenuti da ruminanti devono inoltre essere purificati in modo che il livello massimo del totale di impurità insolubili rimanenti non superi lo 0,15 per cento in peso. 313 Il grasso di animali diversi dai mammiferi, tranne l’olio di pesce, deve essere trattato con uno dei metodi 1–5 o 7 di cui all’allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/2011. 314 L’olio di pesce deve essere trattato con uno dei metodi 1–7 di cui all’allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/2011 o con un altro metodo che garantisca che i criteri microbiologici di cui al numero 38 sono soddisfatti.
311a Latte, latticini e colostro per l’alimentazione di animali ad unghia fessa devono essere pastorizzati mediante trattamento termico a una temperatura minima di 72 °C per 15 secondi. Sono ammessi anche altre relazioni tra temperatura e tempo o altri metodi, a condizione che esplichino la medesima efficacia per l’inattivazione dei virus dell’afta epizootica.
312a I fanghi di centrifugazione e di separazione provenienti dalla trasformazione del latte devono essere sottoposti a trattamento termico per almeno 60 minuti a 70 °C oppure per almeno 30 minuti a 80 °C.
313a È possibile tralasciare il trattamento termico secondo i numeri 311a e 312a se:
Se non sono conformi alla normativa in materia di derrate alimentari, le uova e i prodotti a base di uova devono essere trasformati come segue:
Se non è conforme alla normativa in materia di derrate alimentari, il collagene deve essere prodotto secondo i criteri seguenti: 321 Come materie prime possono essere utilizzati soltanto ossa, pelli, pelame, tendini e legamenti della categoria 3 di animali macellati. 322 Il collagene deve essere prodotto mediante un processo tale da assicurare che i materiali della categoria 3 non trasformati siano sottoposti ad un trattamento comprendente il lavaggio, la regolazione del pH mediante acido od alcali seguita da uno o più risciacqui, il filtraggio e l’estrusione. Dopo tale trattamento, il collagene può essere sottoposto ad essiccamento.
Se non è conforme alla normativa in materia di derrate alimentari, la gelatina deve essere prodotta mediante un processo tale da assicurare che il materiale greggio sia sottoposto a un trattamento con acido od alcali, seguito da uno o più risciacqui. La gelatina è estratta mediante riscaldamento e purificata per filtrazione e sterilizzazione.
341 Il processo di produzione delle proteine idrolizzate deve comprendere misure atte a ridurre al minimo i rischi di contaminazione del materiale greggio. Le proteine idrolizzate devono avere un peso molecolare inferiore ai 10 000 Dalton.
342 Le proteine idrolizzate derivate interamente o parzialmente da pelame e pelli di ruminanti devono essere prodotte in un impianto di trasformazione adibito alla sola produzione di proteine idrolizzate utilizzando un processo che comprenda la preparazione del materiale greggio mediante salatura, calcinatura e lavaggio intensivo, seguita da:
351 Il fosfato bicalcico deve essere ottenuto mediante un processo atto a garantire che:
352 Se il fosfato bicalcico viene ottenuto da ossa sgrassate, queste ultime devono essere state dichiarate commestibili dal controllo delle carni.
Il fosfato tricalcico deve essere ottenuto mediante un processo atto a garantire che:
371 Per fabbricare conserve di alimenti per animali da compagnia il materiale deve essere sottoposto a trattamento termico in cui sia raggiunto un valore Fcpari o superiore a 3.
372 Gli alimenti per animali trasformati in modo diverso devono essere:
373 Gli articoli da masticare devono essere sottoposti a un trattamento in grado di distruggere gli organismi patogeni.
381 Degli alimenti per animali da compagnia, eccettuate le conserve di alimenti per animali di cui al numero 371, e dei prodotti derivati per la fabbricazione di alimenti per animali, eccettuati i grassi fusi di cui al numero 31, devono essere prelevati campioni casuali per fornire la prova che adempiono alle seguenti norme microbiologiche:
| n | = numero di campioni da esaminare; |
|---|---|
| m | = valore di soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m; |
| M | = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri pari o superiore a M; |
| c | = numero di campioni nei quali il contenuto batterico può essere compreso fra m e M; il campione è considerato accettabile se il numero di batteri contenuti negli altri campioni è uguale o inferiore a m. |
382 Per gli alimenti greggi per animali da compagnia devono essere soddisfatti solo i requisiti di cui al numero 381 lettera a.
391 I sottoprodotti delle categorie 2 e 3 devono essere sterilizzati a pressione secondo il numero 1 prima della trasformazione in concime. 392 In caso di utilizzo di proteine animali trasformate, per la loro fabbricazione si applicano i requisiti di cui al numero 30. 393 Il materiale di partenza della categoria 3 diverso dalle proteine animali trasformate deve essere trattato con uno dei metodi 1–7 di cui all’allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/2011. 394 In deroga al numero 393, i sottoprodotti di animali acquatici e invertebrati nonché resti alimentari, pelli, pelame, pellicce, setole, piume e peli, prima della successiva trasformazione possono essere sottoposti per almeno 60 minuti a un trattamento termico con una temperatura al centro della massa di 70 °C. Per zoccoli e corna, la temperatura al centro della massa è di 80 °C. 395 Il liquame è considerato trasformato se è stato sottoposto per almeno 60 minuti a un trattamento termico ad almeno 70 °C. 396 In deroga al numero 391, il frass può essere sottoposto per almeno 60 minuti a un trattamento termico con una temperatura di almeno 70 °C. Se nell’ambito del piano del controllo autonomo di cui all’articolo 15 capoverso 1, i batteri sporigeni o la tossinogenesi sono identificati come un pericolo rilevante, è necessario un trattamento finalizzato alla loro riduzione.
41 Prima o nel quadro della trasformazione in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio, il materiale della categoria 3 deve essere sterilizzato a pressione conformemente al numero 1.
42 Sono eccettuati dall’obbligo di sterilizzazione a pressione i prodotti di cui all’articolo 7 lettere b–g introdotti per la co-fermentazione in digestori di impianti per la depurazione delle acque di scarico e i cui residui sono inceneriti secondo le disposizioni della legislazione sull’ambiente.
43 È eccettuato dall’obbligo di sterilizzazione a pressione il materiale della categoria 3 se prima o nell’ambito della fermentazione o del compostaggio, a una dimensione massima delle particelle di 12 mm, è sottoposto per almeno un’ora a un trattamento termico con una temperatura al centro della massa di 70 °C.
44 Latte, latticini e colostro (art. 7 lett. d) sono esonerati anche dall’obbligo relativo al trattamento termico di cui al numero 43.
45 Invece del trattamento termico di cui al numero 43 per le piume è ammessa anche una calcinatura con calce spenta ad una concentrazione del 2–5 per cento.
46 L’USAV può autorizzare altri metodi purché sia dimostrato che sotto il profilo igienico sono di efficacia comparabile. La dimostrazione deve comprendere un’analisi dei rischi, compresa l’incidenza del materiale utilizzato, una definizione completa delle condizioni di trasformazione e una convalida del processo. La convalida deve dimostrare che si perviene alla seguente riduzione complessiva del rischio:
I sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati usati nella fabbricazione di prodotti tecnici devono essere pastorizzati oppure trattati utilizzando un altro processo di efficacia comparabile per quanto attiene alla riduzione di microorganismi.
(art. 25 cpv. 2)
11 I luoghi previsti per il sotterramento dei corpi di animali non devono trovarsi nelle zone di protezione delle acque sotterranee né nelle aree di protezione delle acque sotterranee. Se il luogo è destinato al sotterramento di grandi quantità di corpi di animali, esso non può essere situato in un settore particolarmente minacciato ai sensi dell’articolo 29 capoverso 1 dell’ordinanza del 28 ottobre 1998106sulla protezione delle acque. 12 I luoghi previsti per il sotterramento di corpi di animali non possono trovarsi in aree con suoli umidi né in aree minacciate da inondazioni, cadute di massi, smottamenti o particolarmente esposte ad erosione. 13 I corpi di animali non possono essere sotterrati nei bacini di raccolta di acque sorgive o in aree importanti per la captazione di acqua potabile.
21 I corpi degli animali sotterrati devono trovarsi almeno 2 m sopra il livello freatico ed essere ricoperti con uno strato di terra di almeno 1,2 m. 22 Se il luogo è destinato al sotterramento di grandi quantità di corpi di animali, esso deve essere recintato per due anni. Il veterinario cantonale può prolungare questo termine, se la prevista utilizzazione del luogo mette a rischio la salute pubblica e animale. 23 I cimiteri per animali devono essere recintati o separati adeguatamente in altro modo dall’ambiente circostante.
(art. 47)
I
L’ordinanza del 23 giugno 2004107concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale è abrogata.
II
Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
…108
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097). ↩
RS 916.40 ↩
RS 814.01 ↩
RS 910.1 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097). ↩
Abrogata dalla cifra I dell’O del 28 ott. 2015, con effetto dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4271). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785). ↩
RS 814.610 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4271). ↩
RS 814.912 ↩
Nuovo testo giusta l’all. 5 n. 14 dell’O del 9 mag. 2012 sull’impiego confinato, in vigore dal 1° giu. 2012 (RU 2012 2777). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4271). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 25 apr. 2018 (RU 2018 2097). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097). ↩
RS 916.401 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785). ↩
RS 812.212.27 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785). ↩
Abrogata dalla cifra I dell’O del 25 apr. 2018, con effetto dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785). ↩
RS 817.02 ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4271). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097). ↩
RS 916.408 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4271). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785). ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del 25 apr. 2018, con effetto dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785). ↩
RS 812.212.27 ↩
RS 817.02 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4271). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4271). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4271). ↩
RS 916.401 ↩
RS 814.600 ↩
Il rimando è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512 ). ↩
RS 814.610 ↩
RS 814.81 ↩
RS 916.171 ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785). ↩
RS 916.408 ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785). ↩
RS 817.190 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097). ↩
RS 916.408 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785). ↩
RS 916.443.11 ↩
RS 916.443.10 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097). ↩
RS 916.307 ↩
RS 916.307 ↩
Regolamento delegato (UE) 2023/1605 della Commissione del 22 maggio 2023 che integra il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dei punti finali nella catena di fabbricazione di determinati fertilizzanti organici e ammendanti, GU L 198 del 8.8.2023, pag. 1. ↩
RS 916.307 ↩
RS 814.600 . Il rimando è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512 ). ↩
RS 814.318.142.1 ↩
Il rimando è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512 ). ↩
Il rimando è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512 ). ↩
RS 814.81 ↩
RU 2011 3315 ↩
Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1719, GU L, 2024/1719, 21.6.2024. ↩
RS 814.201 ↩
[RU 2004 3079; 2005 709,4199all. 3 cifra II n. 9; 2006 5217all. n. 6; 2007 2711cifra II n. 2; 2008 1189] ↩
Le mod. possono essere consultate allaRU 2011 2699. ↩
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