916.443.106•Ordinanza del DFI concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi
916.443.106OITE-PT-DFIDepartmental Ordinance1 gen 2016
(OITE-PT-DFI)
del 18 novembre 2015 (Stato 3 marzo 2026)
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visti gli articoli 5 capoversi 2 e 3, 8 capoverso 3, 13 capoverso 1, 15 capoverso 1, 20 capoverso 2, 21 capoverso 3, 30 capoverso 2, 38 capoverso 2, 39, 85 capoverso 1 lettera a e 96 capoverso 2 dell’ordinanza del 18 novembre 20151concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT),
ordina:
(art. 2 cpv. 1, 5 cpv. 1 e 2, 38 cpv. 1 e 2 OITE-PT) Gli atti normativi determinanti dell’Unione europea (UE) sulle condizioni di importazione e transito armonizzate sono elencati nell’allegato 1.
(art. 5 cpv. 3 OITE-PT)
(art. 8 cpv. 1 lett. a e 3 OITE-PT) I prodotti animali per i quali sussistono rischi più elevati di epizoozie e per l’igiene delle derrate alimentari secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera a OITE-PT sono elencati nell’allegato 3.
(art. 9 cpv. 2 lett. b e 30 cpv. 2 OITE-PT) La riserva d’uso aggiunta nei documenti di vendita e di fornitura per la carne bovina secondo l’articolo 9 OITE-PT deve recitare quanto segue:
«La carne bovina proveniente da Paesi che non vietano l’uso di sostanze ormonali per accrescere le prestazioni degli animali deve essere utilizzata nel territorio doganale. La sua esportazione è vietata. Devono essere rispettati in particolare gli oneri di cui agli articoli 9 e 30 dell’ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi.»
(art. 13 e 39 lett. a OITE-PT) Le condizioni di polizia sanitaria per lʼimportazione e il transito nel traffico turistico di prodotti animali destinati al consumo privato sono elencate nell’allegato 4.
(art. 15 e 39 lett. b OITE-PT) Gli animali e i prodotti animali per le cui partite è prescritto un controllo veterinario di confine in caso di importazione e transito sono definiti negli articoli 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2019/21224, nel regolamento delegato (UE) 2021/6305e nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/6326.
(art. 20 e 39 lett. d OITE-PT) Gli atti normativi determinanti dell’UE sull’identificazione dell’imballaggio più esterno dei prodotti animali sono elencati nell’allegato 5.
(art. 21 e 39 lett. d OITE-PT) I requisiti formali per i certificati sanitari sono elencati nell’allegato 6.
(art. 85 cpv. 1 lett. a OITE-PT) I requisiti per le stazioni di quarantena sono elencati nell’allegato 7.
(art. 96 cpv. 2 OITE-PT) I requisiti per i locali, le installazioni e gli impianti dei posti d’ispezione frontalieri riconosciuti sono elencati nell’allegato 8.
L’USAV adegua gli allegati 2, 3, 4 e 7 agli sviluppi internazionali o tecnici.
L’ordinanza del DFI del 16 maggio 20077sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
(art. 1)
| Atto normativo di base UE | Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione |
|---|---|
| 1. Direttiva 96/22/CE | Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β‑agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE, GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3; modificata da ultimo dalla direttiva 2008/97/CE, GU L 318 del 28.11.2008, pag. 9 |
| 2. Regolamento (CE) n. 999/2001 | Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/918, GU L, 2024/918, 26.3.2024. |
| 3. Regolamento (CE) n. 178/2002 | Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, GU L 31 del 1.2.2002, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1381, GU L 231 del 6.9.2019, pag. 1. |
| 4. Decisione 2002/805/CE | Decisione 2002/805/CE della Commissione, del 15 ottobre 2002, recante misure di protezione applicabili a taluni prodotti di origine animale destinati all’alimentazione animale e importati dall’Ucraina, versione della GU L 278 del 16.10.2002, pag. 24. |
| 5. Decisione 2002/994/CE | Decisione 2002/994/CE della Commissione, del 20 dicembre 2002, recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina, GU L 348 del 21.12.2002, pag. 154; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2023/1016, GU L 136 del 24.5.2023, pag. 75. |
| 6. Decisione 2003/459/CE | Decisione 2003/459/CE della Commissione, del 20 giugno 2003, recante misure protettive nei confronti del virus monkeypox, versione della GU L 154 del 21.6.2003, pag. 112. |
| 7. Regolamento (CE) n. 2160/2003 | Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti, GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2016/429, GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1. |
| 8. Decisione 2004/225/CE | Decisione 2004/225/CE della Commissione, del 2 marzo 2004, recante misure di protezione per quanto riguarda alcuni animali vivi e prodotti animali originari o provenienti dall’Albania, versione della GU L 68 del 6.3.2004, pag. 34. |
| 9. Regolamento (CE) n. 852/2004 | Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/382, GU L 74 del 4.3.2021, pag. 3. |
| 10. Regolamento (CE) n. 853/2004 | Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2025/1449, GU L, 2025/1449, 29.10.2025. |
| 11. Regolamento (CE) n. 1/2005 | Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97, GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1; modificato dal regolamento (UE) 2017/625, GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1. |
| 12. Decisione 2005/290/CE | Decisione 2005/290/CE della Commissione, del 4 aprile 2005, che stabilisce certificati semplificati per l’importazione di sperma della specie bovina e di carni fresche della specie porcina provenienti dal Canada e recante modifica della decisione 2004/639/CE, GU L 93 del 12.4.2005, pag. 34; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione 2011/630/UE, GU L 247 del 24.9.2011, pag. 32. |
| 13. Regolamento (CE) n. 2073/2005 | Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/205, GU L 43 del 17.2.2020, pag. 63. |
| 14. Regolamento (CE) n. 2074/2005 | Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all’organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004, GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1139, GU L 180 del 4.7.2019, pag. 12. |
| 15. Decisione 2006/27/CE | Decisione 2006/27/CE della Commissione, del 16 gennaio 2006, relativa alle condizioni particolari di importazione della carne equina e dei prodotti a base di carne equina originari del Messico e destinati al consumo umano, versione della GU L 19 del 24.1.2006, pag. 30. |
| 16. Decisione 2006/146/CE | Decisione 2006/146/CE della Commissione, del 21 febbraio 2006, relativa a talune misure di protezione nei confronti di volpi volanti, cani e gatti provenienti dalla Malaysia (territorio continentale) e dall’Australia, versione della GU L 55 del 25.2.2006, pag. 44. |
| 17. Decisione 2006/199/CE | Decisione 2006/199/CE della Commissione, del 22 febbraio 2006, che stabilisce condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca originari degli Stati Uniti d’America, versione della GU L 71 del 10.3.2006, pag. 17. |
| 18. Decisione 2007/453/CE | Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE, GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2025/2208, GU L, 2025/2208, 4.11.2025. |
| 19. Decisione 2007/642/CE | Decisione 2007/642/CE della Commissione, del 4 ottobre 2007, relativa a misure d’emergenza che si applicano ai prodotti della pesca importati dall’Albania e destinati al consumo umano, versione della GU L 260 del 5.10.2007, pag. 21. |
| 20. Regolamento (CE) n. 1252/2008 | Regolamento (CE) n. 1252/2008 della Commissione del 12 dicembre 2008 che deroga al regolamento (CE) n. 1251/2008 e sospende le importazioni dalla Malaysia nella Comunità delle partite di alcuni animali d’acquacoltura, versione della GU L 337 del 16.12.2008, pag. 76. |
| 21. Regolamento (CE) n. 1069/2009 | Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1009, GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1. |
| 22. Decisione 2010/381/UE | Decisione 2010/381/UE della Commissione, dell’8 luglio 2010, relativa a misure urgenti da applicare alle partite di prodotti dell’acquicoltura importati dall’India e destinati al consumo umano, GU L 174 del 9.7.2010, pag. 51; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/1774, GU L 271 del 6.10.2016, pag. 7. |
| 23. Regolamento (UE) n. 142/2011 | Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2025/2181, GU L, 2025/2181, 30.10.2025. |
| 24. Regolamento (UE) n. 576/2013 | Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003, GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 20245/822, GU L, 2024/822, 6.3.2024. |
| 25. Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 | Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all’aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/1130, GU L, 2024/1130, 26.4.2024. |
| 26. Regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 | Regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione, del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino), versione della GU L 59 del 3.3.2015, pag. 1. |
| 27. Decisione di esecuzione (UE) 2015/1901 | Decisione di esecuzione (UE) 2015/1901 della Commissione, del 20 ottobre 2015, che stabilisce norme di certificazione e un modello di certificato sanitario per l’importazione nell’Unione di partite di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda e che abroga la decisione 2003/56/CE, versione della GU L 277 del 22.10.2015, pag. 32. |
| 28. Regolamento (UE) 2016/429 | Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2018/1629, GU L 272 del 31.10.2018, pag. 11. |
| 29. Regolamento delegato (UE) 2020/692 | Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2023/119, GU L 16 del 18.1.2023, pag. 5. |
| 30. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641 | Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641 della Commissione, del 5 novembre 2020, relativo alle importazioni dagli Stati Uniti d’America di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano, GU L 370 del 6.11.2020, pag. 4; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/158, GU L 26 del 7.2.2022, pag. 1. |
| 31. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 | Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE, GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/318, GU L, 2026/318, 20.2.2026. |
| 32. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 | Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 1251/2008, GU L 442 del 30.12.2020, pag. 410; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/516, GU L 71 del 9.3.2023, pag. 27. |
| 33. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 | Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE, GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/318, GU L, 2026/318, 20.2.2026. |
| 34. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 | Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/425, GU L, 2026/425, 20.2.2026. |
| 35. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 | Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/187, GU L, 2026/187, 29.1.2026. |
| 36. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1938 | Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1938 della Commissione, del 9 novembre 2021, che stabilisce il modello di documento di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo e che abroga la decisione 2007/25/CE, versione della GU L 396 del 10.11.2021, pag. 47. |
| 37. Regolamento di esecuzione (UE) 2022/478 | Regolamento di esecuzione (UE) 2022/478 della Commissione, del 24 marzo 2022, relativo al mantenimento di misure di protezione sulle importazioni di molluschi bivalvi originari della Turchia destinati al consumo umano, GU L 98 del 25.3.2022, pag. 54; modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/360, GU L, 2024/360, 25.1.2024. |
| 38. Decisione di esecuzione (UE) 2022/575 | Decisione di esecuzione (UE) 2022/575 della Commissione, del 6 aprile 2022, relativa a misure di emergenza volte a impedire l’introduzione nell’Unione dell’afta epizootica tramite partite di fieno e paglia provenienti da paesi terzi o territori e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2208, versione della GU L 109 dell’8.4.2022, pag. 69. |
| 39. Regolamento delegato (UE) 2022/2292 | Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano, GU L 304 del 24.11.2022, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2025/637, GU L, 2025/637, 29.4.2025. |
| 40. Regolamento delegato (UE) 2023/905 | Regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione, del 27 febbraio 2023, che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione del divieto di impiego di determinati medicinali antimicrobici negli animali o nei prodotti di origine animale esportati da paesi terzi nell’Unione, versione della GU L 116 del 4.5.2023, pag. 1. |
| 41. Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2463 | Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2463 della Commissione, del 12 settembre 2024, che stabilisce i metodi di analisi applicabili ai controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità degli operatori del settore alimentare al regolamento (CE) n. 2073/2005, versione della GU L, 2024/2463, 13.9.2024 |
| 42. Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 | Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione, del 4 ottobre 2024, che istituisce l’elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione del divieto di impiego di determinati medicinali antimicrobici, versione della GU L, 2024/2598, 7.10.2024. |
(art. 2 cpv. 2)
Le garanzie sanitarie di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a sono riconosciute soltanto se rispondono ai requisiti definiti nell’articolo 22 numero 9 e nell’allegato VII numero 1 del regolamento delegato (UE) 2020/6928.
Le garanzie sanitarie di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera b sono riconosciute soltanto se rispondono ai requisiti definiti nell’articolo 22 numero 9 e nell’allegato VII numero 3 del regolamento delegato (UE) 2020/692.
(art. 3)
I prodotti animali che comportano rischi più elevati di epizoozie o per l’igiene delle derrate alimentari secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera a OITE‑PT sono prodotti per i quali è indispensabile uno dei seguenti documenti di accompagnamento:
(art. 5)
| Voce di tariffa | Designazione | Campo di applicazione |
|---|---|---|
| 1. ex capitolo 2 | Carni e frattaglie commestibili | Tutte, ad eccezione delle cosce di rana |
| 2. 0401–0406 | Latte e derivati del latte | Tutti |
| 3. 0504 | Budella, vesciche e stomaci di animali diversi dai pesci | Tutti |
| 4. 1501 | Grassi di maiale, compreso lo strutto, e grassi di volatili | Tutti |
| 5. 1502 | Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina | Tutti |
| 6. 1503 | Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina e olio di sevo | Tutti |
| 7. 1506 | Altri grassi e oli animali e loro frazioni | Tutti |
| 8. 1601 | Salsicce, salsicciotti e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti | Tutti |
| 9. 1602 | Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue | Tutte |
| 10. 1702.1100 1702.1900 | Lattosio e sciroppo di lattosio | Tutti |
| 11. ex 1901 | Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto | Soltanto preparazioni contenenti carne, prodotti a base di carne, latte o prodotti a base di latte |
| 12. ex 1902 | Paste alimentari come spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli o cannelloni; cuscus | Soltanto preparazioni contenenti carne, prodotti a base di carne, latte o prodotti a base di latte |
| 13. ex 1905 90 | Pane e altri prodotti di panetteria comuni, torte, biscotti e altri prodotti di panetteria; ostie, capsule vuote dei tipi adoperati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili | Soltanto preparazioni contenenti carne, prodotti a base di carne, latte o prodotti a base di latte |
| 14. ex 2004, ex 2005 | Ortaggi, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico | Soltanto preparazioni contenenti carne, prodotti a base di carne, latte o prodotti a base di latte |
| 15. ex 2103 | Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti | Soltanto preparazioni contenenti carne, prodotti a base di carne, latte o prodotti a base di latte |
| 16. ex 2104 | Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate | Soltanto preparazioni contenenti carne, prodotti a base di carne, latte o prodotti a base di latte |
| 17. ex 2105 | Gelati | Soltanto preparazioni contenenti carne, prodotti a base di carne, latte o prodotti a base di latte |
| 18. ex 2106 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove | Soltanto preparazioni contenenti carne, prodotti a base di carne, latte o prodotti a base di latte |
II. Possono essere importate o fatte transitare senza restrizioni le seguenti derrate alimentari:
1. paste alimentari,
2. pane, torte, biscotti e altri prodotti di panetteria,
3. cioccolato,
4. prodotti dolciari, compresi i dolciumi,
5. olive ripiene di pesce,
6. complementi alimentari confezionati per i consumatori finali che non contengono prodotti non trasformati di origine animale;
d. altri prodotti composti se:
– non contengono carne, prodotti a base di carne, latte né prodotti a base di latte, e
– sono composti per meno della metà da ovoprodotti o prodotti della pesca.
III. I seguenti prodotti animali possono essere importati o fatti transitare solo nei quantitativi indicati di seguito:
| Prodotto | Provenienza | Condizioni |
|---|---|---|
| 1. Latte in polvere per neonati, alimenti per la prima infanzia e alimenti destinati a fini medici speciali per l’uomo e gli animali se: – prima dell’apertura i prodotti sono conservabili a temperatura ambiente; – si tratta di prodotti di marca confezionati destinati alla vendita diretta al consumatore finale; – la confezione è integra, a meno che non venga attualmente utilizzata; e – i prodotti sono destinati all’impiego da parte dei passeggeri o degli animali da compagnia. | Isole Faeröer, Groenlandia | Al massimo 10 kg per persona risp. per animale trasportato |
| Altri Paesi terzi | Al massimo 2 kg per persona risp. per animale trasportato | |
| 2. Pesci freschi, sventrati, e prodotti a base di pesce. | Isole Faeröer, Groenlandia | Senza limitazioni di peso |
| Altri Paesi terzi | Al massimo 20 kg per persona o un pesce intero, sventrato, senza limitazione di peso per persona | |
| 3. Derrate alimentari non elencate alla cifra I, II o III numeri 1 e 2, come uova, miele, cosce di rana, gelatina, lumache terrestri (non vive), insetti (non vivi) o collagene. | Isole Faeröer, Groenlandia | Al massimo 10 kg per persona |
| Altri Paesi terzi | Al massimo 2 kg per persona | |
| 4. Derrate alimentari elencate alla cifra I lettera b e sottoprodotti di origine animale destinati all’alimentazione degli animali da compagnia. | Isole Faeröer, Groenlandia | Al massimo 10 kg per persona |
(art. 7)
| Atto normativo dell’UE | Disposizioni determinanti |
|---|---|
| Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2024/1141, GU L, 2024/1141, 19.4.2024. | Allegato II |
| Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/2613, GU L, 2023/2613, 24.11.2023. | Allegato XIV |
(art. 8)
1 I certificati sanitari devono recare la firma della persona autorizzata a firmare e un timbro ufficiale. La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa. Lo stesso requisito si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana. Il nome e la denominazione ufficiale della persona che firma devono essere indicati in stampatello e in maniera ben leggibile.
2 I certificati sanitari devono corrispondere al modello stabilito per l’animale o il prodotto animale e il Paese in questione. Devono essere compilati in ogni loro parte e rilasciati a un’unica azienda di destinazione. Le dichiarazioni non pertinenti devono essere barrate, siglate e timbrate dalla persona autorizzata a firmare oppure completamente eliminate dal certificato.
3 I certificati sanitari devono essere redatti in tedesco, francese, italiano o inglese, e per le partite in transito verso gli Stati membri dell’UE, l’Islanda e la Norvegia anche in una lingua ufficiale del Paese di destinazione; oppure devono essere accompagnati da una traduzione autenticata nella lingua di tale Paese.
4 I certificati sanitari devono essere composti di:
5 I certificati sanitari devono recare un numero di identificazione unico. Nei certificati composti di una serie di pagine, ciascuna pagina deve recare detto numero, la firma della persona autorizzata a firmare e il timbro ufficiale.
6 Eventuali modifiche si effettuano depennando le indicazioni erronee e aggiungendo la firma e il timbro della persona autorizzata a firmare.
7 I certificati sanitari devono essere rilasciati prima che la partita cui si riferiscono esca dal controllo dell’autorità competente.
1 I certificati sanitari devono corrispondere al modello stabilito per l’animale o il prodotto animale e il Paese in questione. 2 I certificati sanitari devono essere trasmessi mediante TRACES prima che la partita cui si riferiscono esca dal controllo dell’autorità competente.
1 L’autorità competente può rilasciare un certificato sostitutivo se il certificato originale:
2 Nel certificato sostitutivo non possono essere modificate le informazioni contenute nel certificato originale riguardanti l’identificazione, la tracciabilità e le garanzie sanitarie della partita.
3 Il certificato sostitutivo:
a. fa chiaramente riferimento al numero di identificazione e alla data di rilascio del certificato originale, e indica chiaramente che sostituisce il certificato originale;
b. è dotato di un nuovo numero di identificazione diverso da quello del certificato originale;
c. reca la data in cui è stato rilasciato; ed
d. è presentato all’autorità competente nella sua versione originale in forma cartacea o trasmesso in via elettronica mediante TRACES.
(art. 9)
1 Le stazioni di quarantena devono:
2 Esse devono disporre:
a. di impianti di facile pulizia e disinfezione, che permettano il carico e lo scarico dei vari mezzi di trasporto nonché il controllo, lʼapprovvigionamento e la cura degli animali e la cui superficie, illuminazione, ventilazione e lʼarea destinata allʼapprovvigionamento siano proporzionate al numero di animali da ricoverare;
b. di locali sufficientemente ampi per il ricovero degli animali, nonché di spogliatoi, docce e bagni a disposizione del personale con mansioni di controllo;
c. di un locale e di attrezzature adeguate per il prelievo e il trattamento dei campioni per i controlli di routine;
d. di impianti e attrezzature atte a ricoverare, alimentare, abbeverare, curare ed eventualmente abbattere gli animali;
e. di attrezzature adeguate che consentano scambi rapidi di informazioni mediante TRACES; e
f. di prodotti, attrezzature e impianti di pulizia e disinfezione.
(art. 10)
1.1 I posti d’ispezione frontalieri riconosciuti devono disporre:
1.2 I locali d’ispezione devono essere dotati:
a. di pareti, pavimenti e soffitti facili da pulire e da disinfettare;
b. di un sistema di approvvigionamento idrico caldo e freddo adeguato nonché di installazioni per il lavaggio e l’asciugatura delle mani;
c. di un sistema di drenaggio adeguato;
d. di luce naturale o artificiale adeguata.
1.3 Le zone d’ispezione devono essere facili da pulire ed essere dotate:
a. di un sistema di approvvigionamento idrico caldo e freddo adeguato nonché di installazioni per il lavaggio e l’asciugatura delle mani;
b. di un sistema di drenaggio adeguato;
c. di luce naturale o artificiale adeguata;
1.4 I locali d’ispezione o zone d’ispezione devono, a seconda della categoria di animali e prodotti animali per cui è riconosciuto il posto d’ispezione frontaliero, essere inoltre dotati di:
a. un tavolo con superficie liscia e lavabile, facile da pulire e da disinfettare;
b. attrezzature di campionamento;
c. nastro adesivo e sigilli numerati o etichette autoadesive chiaramente contrassegnate per garantire la tracciabilità;
d. attrezzature per la pesatura delle partite.
1.5 Laddove necessario, devono essere disponibili le istruzioni dettagliate sul campionamento per l’analisi e il trasporto di tali campioni al laboratorio.
1.6 I posti d’ispezione frontalieri riconosciuti presso lo stesso ufficio doganale devono essere situati a una distanza reciproca operativamente efficace.
2.1 Oltre ai requisiti di cui al punto 1, i posti d’ispezione frontalieri riconosciuti per il controllo degli animali devono disporre:
2.2 I locali e le zone di scarico devono essere sufficientemente ampi, luminosi e ventilati.
3.1 Oltre ai requisiti di cui al punto 1, i posti d’ispezione frontalieri riconosciuti per il controllo dei prodotti animali devono disporre:
3.2 I locali d’ispezione o le zone d’ispezione devono, a seconda della categoria di prodotti animali per cui è riconosciuto il posto d’ispezione frontaliero, essere dotati di:
a. un termometro per misurare la temperatura di superficie e interna dei prodotti animali;
b. attrezzature di scongelamento.
3.3 I locali e le zone d’ispezione nonché i locali e le zone di magazzinaggio destinati alle derrate alimentari di origine animale non possono essere utilizzati per altri prodotti animali.
3.4 In deroga al numero 3.3, il servizio veterinario di confine può utilizzare i locali e le zone ivi menzionate in modo combinato per le derrate alimentari di origine animale e altri prodotti animali se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a. l’USAV effettua una valutazione dei rischi che mostri come evitare una contaminazione incrociata;
b. il servizio veterinario di confine attua a tal fine le necessarie misure;
c. le partite di prodotti animali non imballati devono essere sdoganate in tempi distinti dalle altre partite imballate e non imballate. Tra uno sdoganamento e l’altro, i locali e le zone sono, se necessario, puliti e disinfettati.
3.5 Il servizio veterinario di confine può consentire a terzi, sotto la sua vigilanza, di utilizzare locali o zone di magazzinaggio commerciali, a condizione che si trovino in prossimità del posto d’ispezione frontaliero e nell’area di competenza della stessa autorità doganale.
3.6 I prodotti animali immagazzinati in locali o zone di magazzinaggio commerciali devono essere immagazzinati in condizioni igieniche e adeguatamente identificati. Inoltre, in caso di rischio di polizia epizootica o di igiene delle derrate alimentari, essi devono essere tenuti in un locale separato e chiudibile a chiave o in zone separate da tutti gli altri prodotti immagazzinati nei locali e nelle zone di magazzinaggio commerciali.
3.7 Le rane vive, i pesci vivi e gli invertebrati vivi destinati al consumo umano nonché le uova da cova e le esche da pesca possono essere ispezionati presso i locali e le zone destinati al controllo di prodotti animali.
RS 916.443.10 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 268). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 268). ↩
Regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, i controlli specifici relativamente al bagaglio personale dei passeggeri e a piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all’immissione in commercio, e che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, GU L 321 del 12.12.2019, pag. 45; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2023/1674, GU L 216 del 1.9.2023, pag. 1. ↩
Regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione, del 16 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, e che modifica la decisione 2007/275/CE della Commissione, GU L 132 del 19.4.2021, pag. 17; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2023/1674, GU L 216 del 1.9.2023, pag. 1. ↩
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione, del 13 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, prodotti composti, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione e la decisione 2007/275/CE della Commissione, GU L 132 del 19.4.2021, pag. 24; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1322, GU L 200 del 29.7.2022, pag. 25. ↩
[RU 2007 2717; 2008 4443,5273; 2009 1619; 2010 5097; 2012 461,807,1607,3469,6439,6883; 2013 801,1061,1263,2129,2343,2697,3265,4089,4139cifra I n. 2; 2014 391,705,1265,2469,3017,3139,3191,4517; 2015 561,565,633,725,931,1141,1211,2405,2707,2911,4193,4989] ↩
Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2023/119, GU L 16 del 18.1.2023, pag. 5. ↩
Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/2613, GU L del 24.11.2023, pag. 1. ↩
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