(Ordinanza sulle tasse dell’USAV)1
del 30 ottobre 1985 (Stato 1° dicembre 2025)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19972sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;
visto l’articolo 20 capoverso 4 della legge federale del 16 marzo 20123sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette;
visto l’articolo 7 capoverso 2 della legge del 16 dicembre 20054sulla protezione degli animali;
visto l’articolo 65 capoverso 1 della legge del 15 dicembre 20005sugli agenti terapeutici;
visto l’articolo 58 capoverso 2 della legge del 20 giugno 20146sulle derrate alimentari;
visti gli articoli 45c capoverso 4 e 56 della legge del 1° luglio 19667sulle epizoozie;
in applicazione dell’allegato 11 dell’Accordo del 21 giugno 19998tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli;
in applicazione dell’Accordo del 17 novembre 20109tra la Confederazione Svizzera e la Nuova Zelanda sulle misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali,10
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Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione
La presente ordinanza disciplina le tasse per le decisioni e le prestazioni di servizi dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) nei settori della salute animale, delle derrate alimentari, della protezione degli animali, dell’omologazione di prodotti fitosanitari e della circolazione delle specie di fauna e di flora protette.
Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200411sugli emolumenti (OgeEm).
Art. 3 Calcolo della tassa
- La tassa è calcolata secondo le aliquote di cui al capitolo 2. Se è previsto un quadro tariffario, la tassa è calcolata in funzione del dispendio di tempo e prendendo in considerazione l’interesse finanziario delle persona tenuta a pagarla.
- Per le prestazioni di servizi non espressamente menzionate nel capitolo 2, la tassa è calcolata in funzione del dispendio di tempo.
- La tariffa oraria per la tassa calcolata in funzione del dispendio di tempo è di 140 franchi.
Art. 4 Supplemento
Per le decisioni e le prestazioni di eccezionale entità, particolare difficoltà o urgenza, l’USAV12può riscuotere un supplemento fino al 50 per cento della tassa.
Art. 5 Spese
Oltre agli esborsi di cui all’articolo 6 OgeEm13sono fatturati:
- gli onorari secondo l’ordinanza del 12 dicembre 199614sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari;
- le spese per l’assunzione di prove, le perizie scientifiche, gli esami speciali o la ricerca di materiale o documentazione;
- i costi per esami effettuati in laboratori dell’USAV o affidati ad altri laboratori.
Art. 6 Tasse per le visite veterinarie di confine
- L’ufficio doganale fissa la tassa per la visita veterinaria di confine (art. 15–18) secondo le prescrizioni doganali vigenti. Gli articoli 12 e 14 OgeEm15non sono applicabili.
- Per le visite veterinarie di confine effettuate fuori dall’orario di lavoro ordinario sono riscosse in aggiunta alla tassa forfetaria secondo le aliquote del capitolo 2, la tassa calcolata in funzione del dispendio di tempo e i costi di viaggio.
- La tassa per la visita veterinaria di confine è riscossa per tutti gli invii accettati alla visita indipendentemente dal fatto che siano ammessi all’importazione, respinti o contestati in altro modo.
Art. 7 Riscossione delle tasse
- La tassa è riscossa dall’ufficio che l’ha fissata.
- Le tasse per l’autorizzazione d’importazione, di transito o d’esportazione e gli eventuali supplementi (art. 4) sono riscossi dall’ufficio doganale secondo le vigenti prescrizioni doganali, contemporaneamente alla tassa per la visita veterinaria di confine.
- Le tasse fino a 200 franchi possono essere riscosse contro rimborso.
Art. 8 Rimedi giuridici
- Contro la decisione riguardante la tassa è ammesso il ricorso secondo le disposizioni della procedura amministrativa federale.
- Se la tassa riscossa dall’ufficio doganale (art. 6) e i dazi sono impugnati contemporaneamente o se il ricorso concerne unicamente un errore di calcolo, la competenza e la procedura sono disciplinate dall’articolo 109 della legge federale del 1° ottobre 192516sulle dogane.
Art. 9 a 14
Capitolo 2: Tariffa delle tasse
Sezione 1: Controllo in caso d’importazione o transito
Art. 15 Partite d’importazione
- In caso d’importazione di partite di animali e prodotti animali, le tasse per i controlli da parte del servizio veterinario di confine ammontano a:17
1bis. Le tasse per i controlli di prodotti animali importati dalla Nuova Zelanda ammontano a:
1ter. Le tasse per i controlli di importazioni di sperma, ovuli ed embrioni animali provenienti dalla Nuova Zelanda solo rette dal capoverso 1.19
2. Il peso determinante è il peso lordo (massa lorda) conformemente alla legge del 9 ottobre 198620sulla tariffa delle dogane. Il calcolo proporzionale delle tasse è basato sull’unità «per 100 kg lordi».
3. Le tasse per i controlli di partite da parte degli organi di controllo secondo l’articolo 41 capoverso 1 dell’ordinanza del 4 settembre 201321sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) all'importazione di esemplari di animali sono rette dai capoversi 1 e 2.22
4. Le tasse per i controlli di partite da parte degli organi di controllo secondo l’articolo 41 capoverso 1 O-CITES all'importazione di esemplari di piante ammontano a:
a. per le piante vive: 30 franchi per partita per il controllo documentale e 30 franchi per partita per il controllo dʼidentità e il controllo fisico;
b. per parti di piante e prodotti derivati di origine vegetale: 60 franchi per partita.23
5. Se in caso di importazione di piante vive è riscossa una tassa per il controllo secondo l’articolo 49 dell’ordinanza del 31 ottobre 201824sulla salute dei vegetali, si rinuncia alla riscossione della tassa di cui al capoverso 4 lettera a.25
Art.16 Partite destinate a uno Stato membro dell’Unione europea
Alle partite in transito verso l’Unione europea si applicano le tariffe di cui all’articolo 15.
Art. 17 Partite in transito da Paesi terzi verso Paesi terzi
Per le partite in transito da Paesi terzi verso Paesi terzi la tassa ammonta a 48 franchi per partita; per ogni quarto d’ora vengono fatturati inoltre 32 franchi per persona che partecipa al controllo.
Art. 17a Partite in entrata o in transito senza notifica preventiva
Per le partite importate o fatte transitare senza la necessaria notifica preventiva di cui all’articolo 18 dell’ordinanza del 18 novembre 201526concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE‑PT) è riscossa una tassa supplementare di 150 franchi.
Art. 17b Disposizione di misure in caso di partite non conformi
Per la disposizione di misure secondo l’articolo 68 OITE‑PT27, l’articolo 30 dell’ordinanza del 28 novembre 201428concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia (OITEAc) e gli articoli 28–28b e 34–38 dell’ordinanza del 4 settembre 201329sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette l’USAV riscuote una tassa di 120 franchi.
Art. 18 Autorizzazioni
- La tassa per un’autorizzazione secondo l’articolo 12 OITE‑PT30o secondo l’OITEAc31ammonta a 60 franchi.32
- .33
- La tassa per un’autorizzazione di cui all’articolo 7 dell’ordinanza del 18 novembre 201534concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord (OITE‑UE) ammonta a 40–100 franchi.35
- Le tasse per altre autorizzazioni sono incluse nelle tariffe di cui agli articoli 15–17.
- La tassa per l’annullamento di un’autorizzazione di cui ai capoversi 1, 1tere 2 ammonta a 20 franchi.36
Sezione 2: Autorizzazioni e certificati di esportazione
Art. 19
- Le tasse per le autorizzazioni di cui all’articolo 52 OITE‑PT37e all’articolo 27 OITE‑UE38ammontano a 40–100 franchi.39
- Le tasse per altre autorizzazioni e certificati di esportazione ammontano a 10-60 franchi.
- La tassa per l’annullamento di un’autorizzazione di cui al capoverso 2 ammonta a 10 franchi.40
Sezione 3: Autorizzazione di sistemi di stabulazione e impianti di stabulazione
Art. 20
- Per l’esame di una domanda d’autorizzazione concernente i sistemi di stabulazione e impianti di stabulazione sono riscosse le tasse seguenti:
- Oltre alle tasse sono computate le spese seguenti:
- spese per pernottamenti in caso di visite di più giorni all’azienda giusta il regolamento dei funzionari (1) del 10 novembre 195941;
- le spese per il materiale;
- 42 le spese per l’esame pratico (art. 82 cpv. 2 dell’O del 23 apr. 200843sulla protezione degli animali).
Sezione 3a: .
Art. 20a
Sezione 4: .
Art. 21
Art. 21a
Sezione 5: .
Art. 22
Sezione 6: Laboratori di diagnostica
Art. 23
Per il riconoscimento di un laboratorio di diagnostica e per la revoca del riconoscimento, l’USAV riscuote una tassa di 200–500 franchi.
Sezione 7: .
Art. 24
Sezione 8: Perfezionamento ed esami degli organi incaricati di assumere le varie funzioni nel settore veterinario pubblico
Art. 24a
- Per il perfezionamento degli organi incaricati di assumere le varie funzioni nel settore veterinario pubblico, l’USAV riscuote la seguente tassa massima:44
- Per l’esame, esso riscuote le tasse seguenti:
- Per il rilascio dell’attestato di capacità ai candidati che hanno superato l’esame, esso riscuote una tassa di 50 franchi.
Sezione 9: Utilizzo dei sistemi d’informazione animex-ch e E‑Cert
Art. 24b Utilizzo del sistema d’informazione animex-ch
- Per l’utilizzo del sistema d’informazione animex-ch49l’Ufficio federale riscuote dai Cantoni le tasse seguenti:
- Se l’USAV svolge i compiti di un Cantone che non lavora con il sistema d’informazione animex-ch, la tassa ammonta al doppio dell’importo di cui al capoverso 1.
Art. 24bbis Utilizzo del sistema d’informazione E-Cert
Per l’utilizzo del sistema d’informazione E-Cert l’Ufficio federale riscuote dagli esportatori una tassa di 30 franchi per certificato sanitario.
Sezione 10: Omologazione di prodotti fitosanitari e approvazione di organismi ausiliari
Art. 24c Tasse per l’omologazione di prodotti fitosanitari, permessi di vendita e certificati
Per il trattamento delle domande e richieste concernenti prodotti fitosanitari secondo l’ordinanza del 20 agosto 202550sui prodotti fitosanitari (OPF), l’USAV riscuote le seguenti tasse:
Art. 24d Tasse per gli organismi ausiliari
Per il trattamento delle domande di approvazione di organismi ausiliari, rinnovo dell’approvazione o omologazione in situazione d’emergenza secondo l’OPF51, l’USAV riscuote le seguenti tasse:
Capitolo 3: Disposizioni finali
Art. 25 Diritto previgente: abrogazioni
Sono abrogate:
- La tariffa del 13 giugno 197752delle tasse dell’Ufficio federale di veterinaria;
- La tariffa delle tasse del 1° aprile 197253per la visita veterinaria di confine del bestiame esportato temporaneamente nella Repubblica federale di Germania o in Austria a scopo d’alpeggio o di svernamento.
Art. 26 Disposizione transitoria
La tariffa del 13 giugno 197754è applicabile alle prestazioni fornite prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 26a Disposizione transitoria della modifica del 20 agosto 2025
La riscossione delle tasse per gli esami e i controlli di cui all’articolo 24c nella versione secondo il diritto anteriore55è retta dal diritto anteriore per le domande che sono state presentate prima dell’entrata in vigore della modifica del 20 agosto 2025.
Art. 27 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1986.