del 29 novembre 1994 (Stato 1° agosto 2020)
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e della comunicazione (DATEC),
visti gli articoli 22 capoverso 3 e 24 dell’ordinanza del 30 novembre 19921sulle foreste (OFo),
ordina:2
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione
- Le disposizioni della presente ordinanza si applicano:
- al materiale di riproduzione delle specie di alberi forestali elencate nell’allegato 1;
- al materiale di riproduzione dei pioppi non elencati nell’allegato 1 (pioppi di coltura).
- Sono salve le disposizioni dell’ordinanza del 31 ottobre 20183sulla salute dei vegetali.4
Art. 2 Definizioni
I termini seguenti, utilizzati nella presente ordinanza, significano:
Sezione 2: Produzione e utilizzazione
Art. 3 Provenienza comprovata e certificato di provenienza
- La provenienza di un materiale di riproduzione forestale è ritenuta comprovata se si tratta di materiale selezionato, controllato o d’origine accertata.
- Per il materiale di riproduzione forestale secondo il capoverso 1, l’autorità forestale cantonale competente rilascia un certificato di provenienza.
Art. 4 Utilizzazione del materiale di riproduzione
- Il materiale di riproduzione forestale può essere utilizzato a scopi forestali soltanto se l’autorità forestale cantonale competente ne riconosce l’idoneità stazionale e se si tratta di:
- materiale di riproduzione gamica o agamica di specie forestali elencate nell’allegato 1 la cui provenienza è comprovata conformemente all’articolo 3 capoverso 1;
- materiale di riproduzione agamica controllato di pioppi di coltura.
- Altri materiali di riproduzione forestale possono essere utilizzati a scopi forestali soltanto:
- nell’ambito di esperimenti scientifici;
- nell’ambito di lavori di selezione.
- Il materiale di riproduzione forestale raccolto nel proprio bosco può essere utilizzato sul luogo di provenienza per il proprio fabbisogno.
Art. 5 Catasto nazionale dei popolamenti madre (popolamenti da seme)
- L’Ufficio federale dell’ambiente5(Ufficio federale) tiene un catasto dei popolamenti madre nel quale è inventariato il materiale di base di provenienza comprovata destinato come materiale di riproduzione forestale.
- Nel catasto il materiale di base è inventariato separatamente a seconda che si tratti di materiale di riproduzione forestale selezionato, controllato o d’origine accertata.
Sezione 3: Importazione ed esportazione
Art. 6 Certificato ufficiale per l’importazione
- Chi intende importare materiale di riproduzione forestale deve presentare un certificato ufficiale conforme al modello che figura nell’allegato 5.
- Può tuttavia bastare anche un altro certificato ufficiale, se vi figurano indicazioni equivalenti.
Art. 7 Non rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 22 OFo
Se c’è motivo di temere che l’utilizzazione di materiale di riproduzione forestale di una determinata provenienza possa avere, a causa delle sue caratteristiche genetiche, un influsso pregiudizievole sul bosco, l’Ufficio federale può non rilasciare l’autorizzazione all’importazione oppure rilasciarla a condizione che detto materiale di riproduzione forestale venga utilizzato soltanto in determinate regioni di provenienza svizzere.
Art. 8 Registro delle merci degli importatori
- Il registro delle merci degli importatori deve permettere, in qualsiasi momento e in modo separato secondo i criteri di cui all’articolo 10 capoverso 1, una chiara visione per quanto concerne gli acquisti, le vendite e le scorte di materiale di riproduzione forestale.
- I relativi documenti devono essere conservati, dopo la vendita, per cinque anni.
Art. 9 Attestazione della provenienza per l’esportazione
- L’Ufficio federale verifica le indicazioni che figurano sui documenti d’esportazione che gli sono presentati e ne attesta l’esattezza.
- L’attestazione dell’esattezza da parte dell’Ufficio federale presuppone che:
- i documenti d’esportazione siano conformi al modello che figura nell’allegato 5 o corrispondano a un certificato equivalente; e che
- il materiale di riproduzione forestale destinato all’esportazione o alla riesportazione soddisfi le esigenze di cui all’articolo 3 capoverso 1.
Sezione 4: Gestione
Art. 10 Separazione del materiale di riproduzione
- Durante la raccolta, la lavorazione, il deposito, il trasporto e l’allevamento, il materiale di riproduzione forestale deve essere tenuto in partite separate secondo i criteri che seguono e designato in conseguenza:
- la specie nonché, se del caso, la sottospecie, la varietà, il clone;
- la categoria (materiale di riproduzione selezionato, controllato o d’origine accertata);
- per il materiale di riproduzione selezionato e per quello d’origine accertata: il popolamento madre;
- per il materiale di riproduzione controllato: il materiale di base;
- il materiale di riproduzione autoctono o non autoctono;
- per le sementi: l’anno della maturazione;
- per le piante: la durata dell’allevamento nel vivaio come semenzale o trapianto.
- La mescolanza di sementi è ammessa soltanto fra sementi della stessa categoria, della stessa regione di provenienza e di una determinata fascia di altitudine (400 metri per sementi provenienti da altitudini inferiori a 1200 metri sul livello del mare, 200 metri per sementi provenienti da altitudini pari o superiori a 1200 metri sul livello del mare). Nella miscela i differenti componenti devono essere in parti uguali. Per quanto concerne la designazione secondo il capoverso 1 lettere c e d, occorre indicare i popolamenti madre o i materiali di base utilizzati.
- Se, derogando al capoverso 2, si mescolano sementi di diverse categorie, la miscela va designata come materiale di riproduzione d’origine accertata ai sensi del capoverso 1 lettera b.
Art. 11 Registro delle merci degli essicatoi forestali
- Il registro delle merci degli essicatoi forestali pubblici e privati deve permettere, in qualsiasi momento e in modo separato secondo i criteri di cui all’articolo 10 capoverso 1, una chiara visione per quanto concerne:
- le quantità di sementi prodotte nell’azienda o acquistate;
- le quantità di sementi vendute;
- le quantità di sementi utilizzate nell’azienda;
- le scorte di sementi.
- Tutti i documenti recanti iscrizioni ai sensi del capoverso 1 devono essere conservati, dopo la vendita, per cinque anni.
Art. 12 Registro delle merci dei vivai forestali
- Il registro delle merci dei vivai forestali deve permettere, in qualsiasi momento e in modo separato secondo i criteri di cui all’articolo 10 capoverso 1, una chiara visione per quanto concerne:
- gli acquisti e l’utilizzazione delle sementi;
- le scorte di sementi;
- una scheda di provenienza per ogni semente utilizzata nell’azienda nonché per i selvaggioni trapiantati e per i semenzali acquistati dalla quale si possa risalire alla provenienza e ad eventuali altre indicazioni sul popolamento madre, sugli alberi madre e sulla data della raccolta; al posto della scheda di provenienza può essere scelto un altro modo equivalente di registrazione;
- una planimetria in grande scala del vivaio o di ogni sua parte con la ripartizione dei campi e delle aiuole destinate all’allevamento dei semenzali o ai trapianti, con l’iscrizione dell’occupazione durante l’anno (specie arborea, provenienza, quantità di sementi o numero delle piante, età delle piante); al posto della planimetria può essere scelto un altro modo equivalente di registrazione.
- Tutti i documenti relativi alle aree destinate ai semenzali e ai trapianti nonché alla provenienza delle sementi devono essere conservati, dopo la vendita, per cinque anni.
Art. 13 Designazione e imballaggio
- Nelle offerte, sulle merci e nelle fatture, il materiale di riproduzione forestale deve essere designato con le seguenti indicazioni:
- i criteri secondo l’articolo 10 capoverso 1;
- la denominazione botanica del materiale di riproduzione;
- l’indicazione del fornitore;
- la quantità;
- per le sementi ricavate da piantagioni da seme e per le piante ottenute da tali sementi: la dicitura «materiale di riproduzione ricavato da una piantagione da seme».
- Per le sementi destinate all’esportazione, occorrono le seguenti indicazioni supplementari:
- il numero di germi vivi per chilogrammo di sementi;
- la purezza;
- la facoltà germinativa dei semi;
- il peso di mille semi della partita di sementi;
- eventualmente l’avvertenza che le sementi devono essere conservate in cella frigorifera.
- Le merci o gli imballaggi devono essere muniti di un’etichetta adeguata oppure accompagnati da un certificato del fornitore. Per le merci destinate all’esportazione, il colore dell’etichetta è rispettivamente verde per il materiale di riproduzione selezionato, blu per il materiale di riproduzione controllato e giallo per il materiale di riproduzione d’origine accertata.
- Per le sementi si devono utilizzare imballaggi chiusi, muniti di un dispositivo di chiusura tale da non essere più utilizzabile una volta aperto.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 14 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 22 ottobre 19566del Dipartimento federale dell’interno concernente il controllo della provenienza e dell’utilizzazione delle sementi forestali e delle piante forestali è abrogata.
Art. 15 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.
Allegato 1
(art. 1 cpv. 1 lett. a)
Alberi forestali il cui materiale di riproduzione sottostà alla presente ordinanza
Allegato 2
(art. 2)
Criteri da applicare alla selezione del materiale di base
A. Popolamenti
- Materiale di base: preferibilmente sono ammessi come materiale di base i popolamenti autoctoni o i popolamenti non autoctoni che hanno già dato buona prova di sé.
- Ubicazione: i popolamenti si trovano a una distanza sufficiente sia da popolamenti della stessa specie con caratteristiche negative sia da popolamenti di un’altra specie o varietà con i quali possono prodursi incroci. La distanza minima non deve essere inferiore a 300 metri. Il criterio dell’ubicazione assume particolare importanza quando i popolamenti circostanti non sono autoctoni.
- Omogeneità: il popolamento presenta una normale variabilità individuale dei caratteri morfologici.
- Produzione massale: la produzione massale è spesso il primo criterio di scelta; in tal caso il popolamento scelto deve superare i livelli di produzione medi riferiti a stazioni equivalenti.
- Qualità del legno: anche la qualità del legno va considerata; in determinati casi può costituire il criterio determinante.
- Forma: i popolamenti devono presentare caratteri morfologici particolarmente favorevoli soprattutto per quanto concerne il tronco, che deve essere il più diritto possibile, la disposizione e la finezza dei rami nonché la spalcatura naturale; gli assi doppi e le torsioni devono apparire raramente.
- Stato di salute e resistenza: i popolamenti devono essere sani e offrire in stazione buona resistenza agli organismi nocivi e a condizioni climatiche sfavorevoli.
- Numero di alberi: i popolamenti devono essere costituiti da uno o più gruppi di alberi, all’interno del quale o fra i quali ci siano sufficienti possibilità di fecondazione. Per evitare gli effetti negativi della riproduzione fra consanguinei, i popolamenti devono presentare un numero sufficiente di alberi e una superficie minima.
Per le specie di alberi costituenti popolamento sono necessari almeno 100 potenziali alberi madre o una superficie ridotta (grado di copertura della specie considerata moltiplicato per la superficie totale del popolamento) di 100 are.
Per le altre specie sono necessari almeno 25 potenziali alberi madre o una superficie ridotta di almeno 25 are.
- Età: i popolamenti devono essere formati nella misura più larga possibile da alberi che hanno raggiunto un’età tale da permettere di apprezzare al meglio i criteri di cui sopra.
B. Piantagioni da seme
Le piantagioni da seme devono essere impiantate in modo tale che ci sia una garanzia sufficiente che le sementi che se ne ricaveranno presentino almeno le qualità genetiche medie del materiale di base dal quale proviene la piantagione da seme.
C. Cloni
- Le cifre A.4, A.5, A.6, A.7 e A.9 del presente allegato sono applicabili per analogia.
- I cloni devono poter essere identificati grazie ai loro caratteri distintivi.
- L’idoneità dei cloni deve poggiare sull’esperienza o essere comprovata da esperimenti eseguiti su un arco sufficiente di tempo.
Allegato 3
(art. 2)
Criteri d’esame comparativo applicati al materiale di base destinato alla produzione di un «materiale di riproduzione controllato»
Per il presente allegato valgono le disposizioni dell’allegato 1 della seconda direttiva 75/445 del Consiglio delle Comunità europee del 26 giugno 1975 che modifica la direttiva 66/404/CEE relativa alla commercializzazione del materiale forestale di moltiplicazione9.
Allegato 4
(art. 2)
Criteri applicabili al materiale di riproduzione d’origine accertata
Per le specie costituenti popolamento ai sensi dell’allegato 1 sono necessari almeno 25 potenziali alberi madre o una superficie ridotta (grado di copertura della specie considerata moltiplicato per la superficie totale del popolamento) di 25 are.
Per le altre specie ai sensi dell’allegato 1 sono necessari almeno 10 potenziali alberi madre.
Allegato 5
(art. 6 cpv. 1 e 9 cpv. 2)
Certificato di provenienza