935.411•Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all’estero
935.411OPSPFederal Council Ordinance1 set 2015
(OPSP)
del 24 giugno 2015 (Stato 1° settembre 2023)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 17 e 38 della legge federale del 27 settembre 20131
sulle prestazioni di sicurezza private fornite all’estero (LPSP),
ordina:
Si considera che un’impresa ha aderito al Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza (Codice di condotta) nella versione del 9 novembre 2010, se è membro dell’Associazione del Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza (ICoCA)8.
L’autorità federale competente è la Segreteria di Stato del Dipartimento federale degli affari esteri (Segreteria di Stato DFAE)9.
L’obbligo di notificazione comprende: a. per quanto concerne l’attività prevista: 1. tipo di prestazione secondo l’articolo 4 lettere a e b LPSP, 2. armi e altri mezzi impiegati per fornire la prestazione di sicurezza privata, 3. portata e durata dell’intervento nonché numero di persone impiegate, 4. luogo in cui l’attività è esercitata, 5. rischi particolari insiti nell’attività; b. per quanto concerne l’impresa: 1. ragione sociale, sede e forma giuridica nonché, se disponibile, estratto del registro di commercio, 2. scopo, settori d’attività, zone d’impiego all’estero e principali categorie di clienti, 3. prova dell’adesione al Codice di condotta, 4. cognome, nome, data di nascita, nazionalità e certificato di domicilio dei membri della direzione e degli organi di sorveglianza, 5. misure in materia di formazione e formazione continua del personale, 6. meccanismo di controllo interno del personale; c. per quanto concerne le persone che esercitano funzioni dirigenziali in seno all’impresa o per conto della stessa o che, nell’esercizio della loro attività per l’impresa, possono portare un’arma: 1. cognome, nome, data di nascita, nazionalità e certificato di domicilio, 2. verifica della buona reputazione, 3. autorizzazioni necessarie, secondo la legislazione applicabile, per l’esportazione, il porto e l’uso di armi, di accessori di armi e di munizioni, 4. formazione e formazione continua nei settori dei diritti fondamentali e del diritto internazionale umanitario, 5. formazione e formazione continua concernenti l’uso di armi e di mezzi ausiliari nonché l’impiego della coercizione di polizia e delle misure di polizia.
L’impresa comunica alla Segreteria di Stato DFAE l’identità del mandante o del destinatario di una prestazione secondo l’articolo 4 lettere a e b LPSP quando si tratta di:
Se un’impresa ha notificato una prestazione di sicurezza privata secondo l’articolo 4 lettera a numero 1 o 2 LPSP e prevede di fornire questa prestazione in forma standardizzata a destinatari analoghi nello stesso tipo di situazione, essa notifica alla Segreteria di Stato DFAE la conclusione di qualsiasi nuovo contratto e dichiara che la prestazione ivi concordata è fornita in forma standardizzata.
Se prevede di continuare nello stesso modo un’attività che ha già notificato e se le informazioni fornite secondo l’articolo 4 restano valide, l’impresa conferma alla Segreteria di Stato DFAE che l’attività prevista corrisponde all’attività notificata.
Se una prestazione di sicurezza privata secondo l’articolo 4 lettera a numeri 1–3 LPSP deve essere fornita in una situazione d’emergenza, la Segreteria di Stato DFAE comunica all’impresa, se possibile entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notificazione, se sarà avviata la procedura d’esame.
L’autorità committente trasmette alla Segreteria di Stato DFAE e all’incaricato della sicurezza del proprio Dipartimento una copia del contratto concluso con l’impresa e li informa sugli eventuali problemi in relazione all’esecuzione del contratto.
Nelle regioni in cui non vi sono imprese che abbiano aderito all’ICoCA, il DFAE si adopera affinché le imprese vi aderiscano.
Entro il 1° settembre 2018 l’autorità committente adegua i contratti in corso che non soddisfano le condizioni della LPSP.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2015.
RS 935.41 ↩
RS 0.518.12 , 0.518.23 , 0.518.42 , 0.518.51 ↩
RS 0.518.521 , 0.518.522 ↩
RS 124 ↩
RS 514.51 ↩
RS 946.202 ↩
RS 514.51 ↩
Il Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza è reperibile sul sito www.icoc-psp.org ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ottobre 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2021. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
RS 0.518.12 , 0.518.23 , 0.518.42 , 0.518.51 ↩
RS 0.518.521 , 0.518.522 ↩
RS 514.51 ↩
RS 946.202 ↩
RS 172.041.1 ↩
Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II 132 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). ↩
Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II 132 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). ↩
RS 235.1 ↩
Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II 132 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). ↩
Nuovo testo giusta cifra I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5323). ↩
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